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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata sulle leggi di Veneto e Provincia di Trento che ratificavano un accordo per la gestione congiunta delle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico. Le censure non hanno superato il vaglio di ammissibilità.
Di cosa si tratta
Veneto e Provincia autonoma di Trento avevano sottoscritto un accordo per l’esercizio comune delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori, ratificandolo con apposite leggi. Tale assetto era stato contestato davanti alla Corte di cassazione.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1 della legge della Regione Veneto n. 26 del 2006 e gli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 2007, in relazione all’art. 10 dell’accordo tra i due enti. La questione era sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in riferimento agli artt. 3, 104 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa a tutte le disposizioni impugnate.
Il principio
La pronuncia di inammissibilità non entra nel merito: le censure, per il modo in cui erano formulate e per i profili processuali, non potevano essere esaminate nel loro contenuto sostanziale.
Domande e risposte
Che cosa significa che la questione è «inammissibile»?
Significa che la Corte non ha deciso se le norme fossero o meno legittime: ha rilevato un ostacolo processuale che le ha impedito di esaminare il merito.
Le leggi di ratifica restano dunque in vigore?
Sì. Poiché non c’è stata una pronuncia di illegittimità, le disposizioni impugnate non sono state annullate.
Chi aveva sollevato la questione?
La Corte di cassazione a sezioni unite civili, nell’ambito di un giudizio sulle concessioni di derivazione idroelettrica.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — richiamato come parametro di ragionevolezza nella questione poi dichiarata inammissibile.
- Art. 117 della Costituzione — primo comma, invocato in relazione all’art. 6 CEDU sui vincoli internazionali.
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