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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il requisito della cittadinanza italiana per accedere al servizio civile nazionale. Anche gli stranieri regolarmente soggiornanti possono parteciparvi, perché il servizio civile è espressione del dovere di solidarietà e non un privilegio riservato ai soli cittadini.
Di cosa si tratta
Il servizio civile nazionale, erede dell’obiezione di coscienza al servizio militare, è una forma di difesa non armata della Patria fondata su valori di solidarietà. La legge che lo disciplina (d.lgs. n. 77 del 2002) richiedeva la cittadinanza italiana come condizione per accedervi, escludendo così gli stranieri stabilmente presenti nel Paese.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, nella parte in cui prevedeva il requisito della cittadinanza italiana per l’ammissione al servizio civile. La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui richiede la cittadinanza italiana per l’ammissione al servizio civile. Ha invece dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega).
Il principio
Il servizio civile concorre alla difesa della Patria come dovere di solidarietà e occasione di crescita e integrazione: precludere agli stranieri regolarmente soggiornanti la possibilità di prestarlo viola il principio di uguaglianza e la funzione inclusiva dell’istituto.
Domande e risposte
Gli stranieri possono fare il servizio civile?
Sì. Dopo questa sentenza il requisito della cittadinanza italiana è venuto meno: anche gli stranieri regolarmente soggiornanti possono accedere al servizio civile nazionale.
Perché la Corte ha ritenuto incostituzionale il requisito?
Perché il servizio civile è espressione del dovere di solidarietà e ha una funzione di integrazione: escludere chi vive regolarmente in Italia contrasta con il principio di uguaglianza.
La Corte ha accolto tutte le censure?
No. Ha accolto la questione sul requisito della cittadinanza, ma ha dichiarato non fondata la censura relativa all’eccesso di delega (art. 76 Cost.).
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — fonda i doveri inderogabili di solidarietà cui il servizio civile si ricollega.
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza violato dall’esclusione degli stranieri soggiornanti.
- Art. 76 della Costituzione — parametro della censura sull’eccesso di delega, ritenuta non fondata.
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