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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile, per sopravvenuta mancanza di oggetto, la questione sulla presunzione di custodia cautelare in carcere applicata al concorrente esterno in associazione mafiosa. Una sentenza successiva aveva già rimosso la norma nei sensi richiesti.
Di cosa si tratta
L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la custodia cautelare in carcere per chi sia gravemente indiziato di associazione mafiosa, salvo che manchino esigenze cautelari. Il GIP di Catanzaro dubitava che questa presunzione fosse legittima anche per il concorrente esterno, figura diversa dal partecipe all’associazione, per il quale possono bastare misure meno afflittive.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, sollevato dal GIP del Tribunale ordinario di Catanzaro, in un caso di concorso esterno in associazione mafiosa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per sopravvenuta mancanza di oggetto. Con la sentenza n. 48 del 2015, successiva all’ordinanza di rimessione, la norma era già stata dichiarata illegittima proprio nei sensi auspicati dal rimettente, con efficacia ex tunc: la disposizione censurata era quindi già stata rimossa dall’ordinamento.
Il principio
Quando la norma censurata è già stata dichiarata illegittima, nei sensi richiesti, da una precedente sentenza con efficacia retroattiva, la questione successiva va dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto.
Domande e risposte
La presunzione di carcere vale per il concorrente esterno?
No: una sentenza del 2015 (n. 48) aveva già reso solo relativa la presunzione per il concorrente esterno, consentendo misure diverse dal carcere se le esigenze cautelari lo permettono.
Perché questa questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché la norma era già stata modificata nei sensi richiesti da una pronuncia precedente, con effetto retroattivo: la questione era priva di oggetto.
Cosa distingue il concorrente esterno dal partecipe?
Il partecipe è stabilmente inserito nell’associazione; il concorrente esterno fornisce un contributo senza farne parte e senza l’affectio societatis, con un disvalore più variabile.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — Era invocato a tutela della libertà personale; la Corte non è entrata nel merito per mancanza di oggetto.
- Art. 27 della Costituzione — Evocato sotto il profilo della presunzione di non colpevolezza, senza esame di merito.
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