← Torna a Imposta Successioni e Donazioni
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 18 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Crediti

In vigore dal 01/01/1991

1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati; b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell’apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse; c) per i crediti in natura il valore dei beni che ne sono oggetto; d) per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’art. 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell’art. 16.

In sintesi

  • I crediti fruttiferi si valutano al loro importo nominale comprensivo degli interessi maturati alla data di apertura della successione.
  • I crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno si valutano al valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.
  • I crediti in natura si valutano al valore dei beni che ne costituiscono oggetto, secondo i criteri appropriati per ciascun bene.
  • Il diritto alla liquidazione della quota in società semplici, snc, sas e analoghe (art. 2289 c.c.) si valuta secondo i criteri dell’art. 16 per la determinazione del valore della quota.
  • La norma copre tutti i crediti del defunto verso terzi: privati, bancari, commerciali, da finanziamenti soci, da risarcimento.

L’art. 18 del D.Lgs. 346/1990 detta i criteri di valutazione di una posta patrimoniale spesso sottovalutata ma quantitativamente rilevante: i crediti. Si tratta di tutti i diritti di credito di cui il defunto era titolare al momento dell’apertura della successione: somme da incassare, finanziamenti concessi, indennizzi, prestazioni in natura attese da terzi. La norma distingue quattro tipologie con criteri di valutazione propri.

I crediti fruttiferi

La lettera a) regola i crediti che producono interessi: tipicamente i finanziamenti onerosi concessi dal defunto a terzi (mutui privati con interessi, obbligazioni con cedola, prestiti soci a società con remunerazione concordata). Per questi crediti si assume:

  • il loro importo nominale (capitale a scadere);
  • aumentato degli interessi maturati fino alla data di apertura della successione.

Esempio pratico: Tizio aveva concesso un mutuo di 100.000 euro a un amico al tasso del 3% annuo, restituibile in dieci anni con quote capitale e interessi. Tizio muore il 30 giugno 2026, quando il debito residuo è 60.000 euro di capitale e gli interessi maturati dall’ultima rata sono 750 euro. Valore del credito da dichiarare in successione: 60.000 + 750 = 60.750 euro.

La logica della norma è che il credito fruttifero, producendo già la propria remunerazione (gli interessi), non ha bisogno di essere attualizzato: il valore nominale + interessi maturati ne rappresenta il valore economico effettivo. È il caso più frequente nei rapporti commerciali ordinari.

I crediti infruttiferi a scadenza differita

La lettera b) introduce un correttivo attuariale per i crediti che, pur essendo certi nell’an, sono privi di remunerazione e hanno scadenza differita: i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data di apertura della successione.

La logica è economica: un credito di 100.000 euro esigibile tra cinque anni senza interessi non vale 100.000 euro oggi, perché l’erede dovrà attendere e nel frattempo subirà la perdita di rendimento finanziario. Il valore attuale si calcola al saggio legale di interesse in vigore alla data del decesso, con la formula: V = N / (1+i)^n, dove N è il nominale, i il saggio legale, n il numero di anni alla scadenza.

Caso operativo: Caio è creditore di Sempronio per 50.000 euro infruttiferi, esigibili al 31 dicembre 2030. Caio muore il 1° gennaio 2026, dunque mancano 5 anni alla scadenza. Con un saggio legale ipotetico del 2,5%, il valore attuale è 50.000 / (1,025)^5 = 50.000 / 1,1314 = circa 44.193 euro. Questo è il valore da dichiarare in successione.

Il riferimento al «saggio legale» (oggi disciplinato dall’art. 1284 c.c.) implica un dato variabile annualmente per decreto del Ministero dell’economia. È fondamentale verificare il saggio in vigore alla data di apertura della successione, non quello del momento di redazione della dichiarazione.

I crediti infruttiferi con scadenza entro un anno si valutano implicitamente al nominale: non scattando l’obbligo di attualizzazione, prevale il principio generale di valore corrente.

I crediti in natura

La lettera c) disciplina i crediti in natura: il defunto ha diritto a ricevere da un terzo non somme di denaro ma beni materiali. Tipico è il diritto a ricevere derrate agricole, materie prime, semilavorati, ma anche immobili (ad esempio per contratto preliminare di vendita stipulato dal defunto come acquirente, non ancora trasferito mortis causa al momento della morte).

Si assume il valore dei beni che ne sono oggetto, applicando i criteri di valutazione propri di ciascuna categoria di bene: valore venale per immobili (art. 14), valore di mercato per merci, criteri specifici per aziende (art. 15), titoli (art. 16) e altri beni. Il credito in natura, dunque, viene valutato come se gli eredi avessero già ricevuto il bene oggetto della prestazione.

Quote di liquidazione di società di persone

La lettera d) ha portata particolare: si occupa del diritto alla liquidazione della quota nelle società di persone (società semplici, snc, sas) e in quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 2289 del codice civile.

L’art. 2289 c.c. prevede che, in caso di morte del socio di società di persone, gli altri soci abbiano diritto a continuare la società (con o senza gli eredi) e gli eredi abbiano diritto alla liquidazione della quota in denaro, basata sulla situazione patrimoniale della società al giorno della morte. La quota non si trasmette automaticamente, ma genera un credito di liquidazione.

L’art. 18, lett. d), stabilisce che questo credito si valuta secondo i criteri dell'art. 16 per la determinazione del valore della quota: dunque si guarda al patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio o inventario, aggiornato con i mutamenti sopravvenuti, in proporzione alla quota del defunto.

Esempio: Tizio era socio al 40% di una snc. Muore il 15 marzo 2026. Lo statuto prevede che, in caso di morte, gli altri soci continuino l’attività e gli eredi ricevano la liquidazione della quota. Il patrimonio netto della snc al 31 dicembre 2025 era 500.000 euro; tra il 1° gennaio e il 15 marzo la società ha generato un utile parziale stimato di 30.000 euro. Patrimonio aggiornato: 530.000 euro. Quota di Tizio: 40% × 530.000 = 212.000 euro. È questo il valore del credito di liquidazione da dichiarare in successione.

Va sottolineata la differenza con il caso in cui la società di persone continui con gli eredi: in tal caso non c'è credito di liquidazione ma subentro nella partecipazione, e il valore si determina con l’art. 16 direttamente sulla quota societaria. L’art. 18, lett. d), si applica solo quando lo statuto o l’accordo con gli altri soci esclude il subentro e impone la liquidazione monetaria.

Crediti non considerati

Restano fuori dall’art. 18, perché esclusi dall’attivo ex art. 12 o assoggettati a regole speciali, alcuni crediti tipici:

  • Indennità da assicurazione sulla vita stipulata dal defunto (art. 12, lett. c);
  • TFR e indennità di fine rapporto (art. 12, lett. e);
  • Indennità da assicurazione per danni a beni del defunto (regime particolare);
  • Pensioni di reversibilità e indennità di morte iure proprio.
Errori frequenti

Gli errori ricorrenti nell’applicazione dell’art. 18 sono: (i) dichiarare al nominale crediti infruttiferi a lunga scadenza, dimenticando l’attualizzazione che riduce il valore; (ii) considerare interamente «scaduto» un credito a rate, mentre va distinto il rateo maturato da quello a scadere; (iii) confondere il credito di liquidazione ex art. 2289 c.c. con la partecipazione societaria, tassando due volte la stessa posta; (iv) tassare le polizze vita come crediti: l’indennità è esclusa dall’attivo, anche se materialmente entra nel patrimonio degli eredi/beneficiari; (v) non dichiarare i crediti di modesto importo o quelli considerati di difficile riscossione - vanno dichiarati comunque, eventualmente svalutandone il valore con prova adeguata.

Una nota di chiusura: i crediti inesigibili (per insolvenza certificata del debitore) possono essere svalutati o esclusi, ma richiedono prova rigorosa (es. provvedimento giudiziale di chiusura di procedura concorsuale per insufficienza di attivo). La semplice difficoltà di riscossione non basta a sottrarli dall’imposta.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Testo coordinato D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 - Testo unico

L’Agenzia delle Entrate pubblica il testo coordinato dell’art. 18 che disciplina i criteri di valutazione dei crediti compresi nell’attivo ereditario, con la distinzione tra crediti fruttiferi, infruttiferi con scadenza ultrannuale, in natura e diritti di liquidazione di quote di società di persone ex art. 2289 c.c.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Un credito infruttifero di 100.000 euro scadente tra 4 anni come si dichiara in successione?

Si attualizza al saggio legale di interesse in vigore alla data del decesso, con la formula V = N/(1+i)^n. Se il saggio fosse del 2,5%, il valore attuale sarebbe 100.000/(1,025)^4 = circa 90.595 euro.

Per un credito fruttifero al 4% di 50.000 euro come si calcola il valore?

Si assume il valore nominale del capitale residuo aumentato degli interessi maturati e non ancora pagati fino alla data di apertura della successione. Non c'è attualizzazione perché il credito già rende interessi propri.

Mio padre era socio di una snc e lo statuto prevede liquidazione agli eredi: come dichiariamo?

Si applica l’art. 18, lett. d). Il credito di liquidazione si valuta con i criteri dell’art. 16: patrimonio netto della società all’ultimo bilancio aggiornato con i mutamenti sopravvenuti, in proporzione alla quota del defunto.

I crediti verso amici di importo modesto e difficile riscossione vanno dichiarati?

Sì, vanno comunque dichiarati al loro valore, perché la difficoltà di riscossione non li elimina dall’attivo ereditario. Solo l’inesigibilità definitiva (es. fallimento del debitore chiuso per insufficienza) consente la svalutazione o l’esclusione, su prova rigorosa.

L’indennità della polizza vita stipulata dal defunto rientra nell’art. 18?

No. L’indennità di assicurazione sulla vita è esclusa dall’attivo ereditario ai sensi dell’art. 12, lett. c), D.Lgs. 346/1990. I beneficiari acquisiscono l’indennità iure proprio, non per successione, e non pagano imposta di successione su di essa.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.