← Torna a Imposta Successioni e Donazioni
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 19 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Altri beni

In vigore dal 01/01/1991

1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell’attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell’art. 9, comma 2, e negli articoli da 14 a 18, è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione. 2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell’art. 14, comma 1, lettere b) e c). SEZIONE III – Passività deducibili

In sintesi

  • L’art. 19 è la norma di chiusura della Sezione II: regola la base imponibile dei beni mobili e dei diritti non disciplinati dagli artt. 14-18 e dall’art. 9, comma 2.
  • Il criterio è quello del valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione: prezzo che il bene avrebbe sul mercato libero tra parti indipendenti.
  • Rientrano qui mobili artistici e di pregio (al di fuori delle presunzioni dell’art. 9), preziosi e collezioni, quote di società non quotate diverse da quelle dell’art. 16, diritti immateriali e crediti non risultanti da titoli.
  • Per usufrutto e uso si rinvia all’art. 14, comma 1, lettere b) e c): valore proporzionale all’età dell’usufruttuario e ai coefficienti tabellari.
  • La valutazione è onere del dichiarante; in caso di contestazione l’ufficio può procedere alla rettifica ai sensi dell’art. 34.

L’art. 19 del D.Lgs. 346/1990 chiude la Sezione II del Capo II e svolge una funzione residuale ma fondamentale: stabilisce il criterio di determinazione della base imponibile per tutti i beni e i diritti compresi nell’attivo ereditario che non trovano una regola specifica nelle norme precedenti. È la disposizione che il dichiarante applica ogni volta che si trova davanti a un cespite «atipico», dal quadro d'autore al brevetto, dal portafoglio di criptovalute alla collezione di orologi.

Il legislatore ha scelto un criterio di mercato puro: il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione. Non si tratta di valore catastale né di valore di libro, ma del prezzo che il bene spunterebbe in una libera contrattazione tra un venditore non costretto e un compratore informato. La data di riferimento è rigorosamente quella del decesso (art. 456 c.c.), non quella della dichiarazione né quella del successivo godimento da parte dell’erede.

Quando si applica l’art. 19

La norma opera per esclusione. Restano fuori dal suo perimetro:

  • i mobili e gli oggetti personali rientranti nella presunzione del 10% di cui all’art. 9, comma 2;
  • gli immobili e i diritti reali immobiliari (art. 14);
  • le aziende, le partecipazioni qualificate e le quote sociali (artt. 15 e 16);
  • i titoli quotati e le obbligazioni (art. 17);
  • le rendite, pensioni e crediti (art. 18).

Tutto il resto ricade nell’art. 19: opere d'arte non rientranti nella presunzione del 10%, gioielli e oggetti preziosi documentati, collezioni numismatiche o filateliche, partecipazioni in società estere non riconducibili all’art. 16, diritti di proprietà intellettuale, posizioni in cripto-attività, polizze a vita non esenti, quote di fondi comuni non quotati.

Il «valore venale in comune commercio»

La giurisprudenza tributaria definisce il valore venale come il valore di scambio del bene sul mercato, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive e dello stato di conservazione alla data del decesso. Per i beni di facile riferimento (oro, valute, titoli quotati esteri) è agevole risalire a quotazioni ufficiali. Per i beni unici (un dipinto, un brevetto, una collezione) il dichiarante deve produrre una stima asseverata da un perito iscritto al ruolo dei consulenti tecnici o all’albo professionale di categoria. La perizia, pur non vincolando l’ufficio, costituisce elemento di prova qualificato e sposta sull’Agenzia l’onere di motivare puntualmente un’eventuale rettifica.

Esempio pratico: Tizio muore lasciando alla figlia Caia una collezione di tre dipinti di pittore noto del Novecento. La galleria che li aveva venduti rilascia una stima al valore corrente di mercato per complessivi 180.000 euro. Caia indica in successione tale importo come base imponibile ex art. 19. Se l’ufficio ritiene il valore inferiore a quello di mercato può notificare avviso di rettifica ex art. 34, ma deve indicare le quotazioni o le aste di confronto su cui fonda la maggior pretesa.

Usufrutto e diritto di uso

Il comma 2 rinvia all’art. 14, comma 1, lettere b) e c): il valore dell’usufrutto si calcola applicando al valore della piena proprietà il coefficiente legato all’età dell’usufruttuario, secondo le tabelle aggiornate periodicamente con decreto MEF in funzione del saggio legale d'interesse. Il valore del diritto di uso si determina riducendo del 25% quello dell’usufrutto. Esempio: se la nuda proprietà di una quota di SRL non quotata vale 100.000 euro e l’usufruttuario ha 70 anni, il valore dell’usufrutto è 30.000 euro (coefficiente 30% a saggio legale 2,5%) e quello del corrispondente uso 22.500 euro.

Errori frequenti

Tre criticità ricorrenti meritano attenzione operativa. Primo: indicare il prezzo storico di acquisto invece del valore alla data di apertura. È errore tipico per gioielli e preziosi, che spesso si sono rivalutati. Secondo: dimenticare gli arredi e gli oggetti di pregio oltre la franchigia del 10% ex art. 9 comma 2: la presunzione opera solo entro quel limite forfettario e i beni «di valore» vanno comunque dichiarati al valore venale. Terzo: trattare le cripto-attività come beni occulti. L’AE le considera attività finanziarie a tutti gli effetti e vanno indicate al valore di cambio alla data del decesso, con prova documentale del wallet (statement dell’exchange o autocertificazione asseverata se si tratta di self custody).

Sul piano sanzionatorio, l’omessa o infedele indicazione del valore venale espone alle sanzioni proporzionali ex artt. 50 e 51 del TUS, fatta salva la possibilità di ravvedimento operoso prima della notifica dell’avviso di rettifica.

Profili pratici per il dichiarante

Tre regole d'oro operative. Primo: la perizia indipendente è un investimento, non un costo. Una stima asseverata costa qualche centinaio di euro ma protegge il dichiarante da accertamenti di valore basati su quotazioni medie OMI o su parametri di settore meno favorevoli; in caso di contenzioso, la perizia indipendente è la prima difesa documentale. Secondo: per le partecipazioni in società non quotate non rientranti nell’art. 16 (per esempio quote di società di persone estere o partecipazioni di minoranza in società non residenti) il valore venale corrisponde al valore di mercato della partecipazione, calcolato secondo i metodi finanziari ordinari (DCF, multipli di settore, patrimonio netto rettificato). Terzo: per i diritti immateriali (brevetti, marchi, diritti d'autore) il valore venale richiede una valutazione tecnica autonoma, basata sui flussi di reddito attesi attualizzati o su transazioni comparabili.

Rapporto con la riforma 2024-2025

Il D.Lgs. 139/2024 non ha modificato il testo dell’art. 19, che resta integro nella sua formulazione originaria. Il regime di autoliquidazione introdotto dal 1° gennaio 2025 (art. 33 TUS) accresce però la responsabilità del dichiarante nella determinazione dei valori: in passato l’AE liquidava direttamente l’imposta sulla base della dichiarazione e poteva rettificare in seguito; oggi il dichiarante calcola e versa l’imposta in autonomia, e l’AE interviene con il controllo dell’autoliquidazione e gli eventuali avvisi di rettifica entro due anni dal pagamento dell’imposta principale (art. 27, comma 3 post riforma). La corretta valutazione dei beni ex art. 19 diventa quindi un elemento centrale del nuovo regime di compliance attiva.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025

Istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni introdotte dal D.Lgs. 139/2024: principio di autoliquidazione, modalità di versamento (codice tributo 1539) e criteri di determinazione della base imponibile per i beni dell’attivo ereditario.

Leggi il documento su def.finanze.it

Domande frequenti

Quali beni rientrano nell’art. 19?

Tutti i beni e i diritti compresi nell’attivo ereditario non disciplinati dagli artt. 14-18 e dall’art. 9, comma 2: opere d'arte non rientranti nella presunzione del 10%, gioielli, collezioni, partecipazioni in società estere, diritti immateriali, cripto-attività, polizze non esenti.

Cosa significa «valore venale in comune commercio»?

È il prezzo che il bene spunterebbe in una libera contrattazione di mercato alla data del decesso, tra venditore non costretto e compratore informato. Non coincide con il prezzo storico di acquisto né con il valore catastale o di bilancio.

È obbligatoria una perizia per i beni di pregio?

Non è formalmente obbligatoria ma è altamente consigliata. Una perizia asseverata da professionista iscritto al ruolo dei CTU o all’albo di categoria sposta sull’ufficio l’onere di motivare puntualmente un’eventuale rettifica ai sensi dell’art. 34.

Come si valutano usufrutto e diritto d'uso su questi beni?

Si applica il rinvio all’art. 14, comma 1, lettere b) e c): per l’usufrutto si moltiplica il valore della piena proprietà per il coefficiente legato all’età dell’usufruttuario (tabelle MEF aggiornate al saggio legale); per il diritto d'uso si riduce del 25% il valore dell’usufrutto.

Le cripto-attività vanno indicate nella successione?

Sì. L’Agenzia delle Entrate qualifica le cripto-attività come attività finanziarie e vanno indicate ex art. 19 al valore di cambio alla data di apertura della successione, con prova documentale (statement dell’exchange o autocertificazione asseverata in caso di self custody).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.