Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 259/2007 – Inappellabilità proscioglimento restituzione atti Napoli

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    Come nell’ordinanza n. 258/2007, la Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Napoli per un nuovo esame della rilevanza della questione sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, a seguito della sopravvenuta sentenza n. 26/2007.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. e dell’art. 10, comma 2, della l. 46/2006 (“legge Pecorella”), concernente l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, nel procedimento penale a carico di S.G.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli censurava l’art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1 della l. 46/2006) e l’art. 10, comma 2, della stessa legge, lamentando la limitazione del potere di appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento in violazione dei principi costituzionali.

    La decisione della Corte

    Intervenuta la sentenza n. 26/2007 che aveva modificato il quadro normativo rilevante, la Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Napoli affinché riesamini la rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens costituzionale.

    Il principio

    L’intervenuta pronuncia di illegittimità parziale di una norma impugnata impone al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza della questione residua nel giudizio principale, prima che la Corte possa pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti?

    Perché una sua precedente pronuncia (n. 26/2007) aveva già dichiarato l’illegittimità di parte della normativa impugnata. Il giudice rimettente deve verificare se la questione rimanga rilevante dopo tale mutamento.

    Cosa deve fare il giudice rimettente dopo la restituzione?

    Deve riesaminare se la questione è ancora rilevante ai fini della decisione del processo principale; se sì, può eventualmente rimettere di nuovo la questione alla Corte.

    Qual è la differenza tra inammissibilità e restituzione degli atti?

    L’inammissibilità chiude definitivamente quella questione; la restituzione degli atti lascia impregiudicata la possibilità di una nuova rimessione dopo il riesame del giudice a quo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 258/2007 – Inappellabilità proscioglimento restituzione atti Torino

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    La Corte ordina la restituzione degli atti alle Corti d’appello di Torino: dopo la sentenza n. 26/2007 che aveva dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 593 c.p.p. come modificato dalla l. 46/2006, i giudici rimettenti devono rivalutare la rilevanza delle questioni già sollevate sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

    Di cosa si tratta

    La legge 20 febbraio 2006, n. 46 (cosiddetta “legge Pecorella”) aveva riformato l’art. 593 del codice di procedura penale, limitando fortemente la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento. Più Corti d’appello di Torino avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale. Nel frattempo, la Corte costituzionale aveva già pronunciato la sentenza n. 26/2007, che aveva dichiarato l’illegittimità di parte della normativa impugnata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ordinanze delle Corti d’appello e della Corte d’assise d’appello di Torino investivano l’art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1 della l. 46/2006) e l’art. 10 della stessa legge, nella parte in cui limitavano l’appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento, in riferimento ai principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale e uguaglianza.

    La decisione della Corte

    A seguito della sopravvenuta sentenza n. 26/2007, il quadro normativo di riferimento è mutato. La Corte ordina pertanto la restituzione degli atti alle Corti d’appello e alla Corte d’assise d’appello di Torino, affinché i giudici rimettenti riesaminino la rilevanza delle questioni alla luce del mutato contesto normativo.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione di una questione di legittimità costituzionale, interviene una pronuncia della Corte che modifica il quadro normativo impugnato, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente per valutare se la questione rimanga rilevante nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Cosa è la “restituzione degli atti” nel giudizio costituzionale?

    La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente quando, dopo la rimessione, il quadro normativo è cambiato in modo tale da richiedere una nuova valutazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Cosa aveva stabilito la sentenza n. 26/2007 della Corte?

    Aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della l. 46/2006, modificando in parte la disciplina dell’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del PM.

    Il PM può appellare le sentenze di proscioglimento?

    La disciplina è stata oggetto di numerosi interventi normativi e costituzionali. In via generale, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che la simmetria tra i poteri delle parti nel processo penale deve rispettare principi di ragionevolezza e parità delle armi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 257/2007 – Tetto prestazioni sanitarie strutture private Puglia

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    La Corte dichiara non fondata (e in parte manifestamente infondata) la questione relativa al tetto regionale pugliese di rimborso delle prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate, riconoscendo la discrezionalità del legislatore regionale nel contenimento della spesa sanitaria.

    Di cosa si tratta

    L’art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 4/2003 fissava i tetti di rimborso per le prestazioni sanitarie erogate da strutture private provvisoriamente accreditate con riferimento ai volumi erogati nel 1998. Alcune strutture sanitarie private avevano sollevato questione di legittimità costituzionale davanti al TAR Puglia, lamentando la violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, aveva rimesso alla Corte la questione sull’art. 30, comma 4, della l. reg. Puglia n. 4/2003, ritenendo che il parametro del 1998 per la fissazione dei tetti di rimborso potesse violare il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), il buon andamento (art. 97 Cost.) e i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.: la scelta di agganciare i tetti al 1998 è espressione di discrezionalità legislativa non irragionevole. Dichiara non fondata la questione in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.: la norma regionale è coerente con i principi fondamentali fissati dall’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, che richiede una valutazione comparativa costi/qualità prima di fissare i volumi di acquisto.

    Il principio

    Le Regioni godono di ampia discrezionalità nel contenimento della spesa sanitaria, purché la fissazione dei tetti di rimborso alle strutture private non sia intrinsecamente irragionevole e rispetti i principi fondamentali statali che impongono una valutazione comparativa della qualità e dei costi.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono agganciare i tetti di rimborso sanitario a esercizi passati?

    Sì, purché la scelta non sia arbitraria. Riferirsi al volume di prestazioni del 1998 è stato ritenuto non irragionevole dalla Corte.

    Quale norma statale fissa i principi fondamentali per l’acquisto di prestazioni sanitarie da privati?

    L’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, che obbliga le amministrazioni a una valutazione comparativa di costi e qualità prima di definire i volumi di prestazioni da acquistare da strutture accreditate.

    Le strutture private accreditate hanno diritto a un rimborso illimitato?

    No: il sistema di accreditamento non garantisce un volume illimitato di prestazioni rimborsabili. La Regione può porre tetti di spesa nel rispetto dei principi fondamentali statali.

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  • Corte cost. n. 256/2007 – Autorità vigilanza lavori pubblici e competenze regionali

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Regione Piemonte sull’art. 120 Cost. e non fondate le questioni sulla competenza regionale residuale in materia di lavori pubblici, riconoscendo che la disciplina del finanziamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici attiene a una funzione di regolazione del mercato di rilevanza nazionale.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2006 (l. 266/2005, art. 1, commi 65 e 67) aveva stabilito che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si finanziasse autonomamente mediante contribuzioni obbligatorie dei soggetti vigilati — con il versamento del contributo quale condizione di ammissibilità delle offerte nelle gare. La Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Piemonte avevano impugnato la norma sostenendo che i “lavori pubblici” rientrassero nella competenza regionale residuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ricorrenti contestavano i commi 65 e 67 dell’art. 1 della l. 266/2005 in riferimento agli artt. 117 e 120 Cost. e alle norme dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Sostenevano che la materia “lavori pubblici” non fosse elencata negli elenchi di cui al terzo e quarto comma dell’art. 117 Cost. e rientrasse quindi nella competenza residuale regionale, con conseguente illegittimità di norme statali che incidessero su di essa senza prevedere forme di collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione sulla violazione dell’art. 120 Cost. sollevata dalla Regione Piemonte, per genericità della censura. Dichiara poi non fondate le questioni nel merito: i “lavori pubblici” non costituiscono una materia autonoma ex art. 117 Cost., ma si distribuiscono tra più competenze a seconda dell’oggetto; la disciplina del finanziamento dell’Autorità di vigilanza, attinente alla regolazione del mercato delle gare, è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    Il principio

    I “lavori pubblici” non sono una materia costituzionalmente autonoma: il riparto di competenze va stabilito volta per volta in base all’oggetto specifico della norma impugnata. La regolazione del mercato degli appalti pubblici, compreso il finanziamento dell’autorità di settore, rientra nella tutela della concorrenza e è riservata allo Stato.

    Domande e risposte

    Cosa sono i “lavori pubblici” nel riparto costituzionale di competenze?

    Non è una materia a sé stante: va ricondotta alle varie materie elencate nell’art. 117 Cost. (es. tutela della concorrenza, governo del territorio) a seconda dell’oggetto specifico della disposizione impugnata.

    Le Regioni possono lamentare la violazione dell’art. 120 Cost. nei ricorsi in via principale?

    Solo se la censura è sufficientemente argomentata. Nel caso di specie il motivo era formulato in modo generico, il che ha portato la Corte a dichiararlo inammissibile.

    Il contributo obbligatorio all’Autorità di vigilanza è compatibile con l’autonomia regionale?

    Sì, perché la disciplina del mercato delle gare pubbliche e il relativo sistema di vigilanza attengono alla tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale, anche se gli operatori sono soggetti di diritto regionale.

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  • Corte cost. n. 255/2007 – porto Cattolica concessioni demaniali competenza regionale

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    La Corte costituzionale ha accolto il ricorso della Regione Emilia-Romagna, dichiarando che non spettava allo Stato — e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa sulle concessioni demaniali nel porto di Cattolica. Il porto rientra nella categoria dei porti turistici regionali; la nota ministeriale impugnata è stata annullata.

    Di cosa si tratta

    Il Comune di Cattolica stava completando il collaudo di una nuova darsena turistica interna al porto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva inviato una nota alla Capitaneria di porto di Rimini sostenendo che l’intervento fosse di competenza statale perché il porto di Cattolica era inserito nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995 (elenco delle “aree di preminente interesse nazionale”) e invitando la Capitaneria ad adottare le misure necessarie a “riportare le procedure nell’alveo della legittimità”. La Regione Emilia-Romagna ha promosso conflitto di attribuzione.

    Il conflitto di attribuzione

    La Regione Emilia-Romagna ha impugnato la nota ministeriale MINFRTRA/DINFR/34 del 3 aprile 2006, sostenendo che violasse gli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione e il principio di leale collaborazione. In base al d.lgs. n. 112/1998 (come modificato dalla legge n. 88/2001), le funzioni amministrative sui porti turistici regionali erano state conferite alle Regioni dal 1° gennaio 2002; la Regione aveva a sua volta delegato le funzioni ai Comuni con legge regionale n. 9/2002. Lo Stato resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso e sosteneva che il d.P.C.m. del 1995 mantenesse piena efficacia in assenza di formale riclassificazione dei porti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso. Ha ribadito che l’inserimento di un porto nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995 non conferisce a tale atto “efficacia legislativa” e non è determinante ai fini del riparto delle funzioni amministrative dopo la riforma del Titolo V. Il porto di Cattolica rientra nella categoria dei porti turistici, come dimostrato dal protocollo d’intesa del 21 dicembre 2004 tra il Ministero e la Regione Emilia-Romagna. Ha dichiarato che non spettava allo Stato la competenza contestata e ha annullato la nota ministeriale impugnata.

    Il principio

    A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione (legge cost. n. 3/2001), la materia “turismo” è di competenza legislativa residuale delle Regioni e le funzioni amministrative spettano agli enti territoriali minori secondo i criteri dell’art. 118 Cost. L’inserimento di un porto nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995 non può continuare ad avere l’effetto di attribuire allo Stato competenze che la riforma costituzionale ha trasferito alle Regioni, in assenza di una formale riclassificazione che accerti la rilevanza economica internazionale o nazionale del porto.

    Domande e risposte

    Quali porti restano di competenza statale dopo la riforma del Titolo V?

    Restano allo Stato i porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, quelli di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché le aree di preminente interesse nazionale. La classificazione deve avvenire con apposito provvedimento, con la necessaria partecipazione della Regione interessata in ossequio al principio di leale collaborazione. I porti turistici di rilevanza regionale o interregionale sono invece di competenza regionale.

    Cosa sono le concessioni demaniali portuali e chi le rilascia?

    Le concessioni del demanio marittimo portuale sono autorizzazioni che consentono a privati di utilizzare in via esclusiva beni del demanio pubblico (aree portuali, darsene) per finalità turistiche, commerciali o di nautica da diporto. Dopo il d.lgs. n. 112/1998 e la legge n. 88/2001, le concessioni nei porti turistici di rilevanza regionale spettano alle Regioni (o ai Comuni da esse delegati), non alle Capitanerie di porto o ad altri uffici statali.

    Cosa succede se lo Stato rivendica competenze che la Corte ha già attribuito alle Regioni in fattispecie analoghe?

    La Regione interessata può promuovere conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. Se la nota o il provvedimento statale contiene una chiara manifestazione di volontà di riaffermare la competenza statale e negare quella regionale, la Corte riconosce il “tono costituzionale” del conflitto, lo dichiara ammissibile nel merito e, se fondato, annulla l’atto impugnato.

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  • Corte cost. n. 210/2007 – Appello PM Messina dieci proc., restituzione atti

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    La Corte restituisce gli atti alla Corte d’appello di Messina per il riesame della rilevanza in dieci procedimenti in cui il PM aveva appellato sentenze di assoluzione; le ordinanze messinesi avevano adeguatamente motivato la rilevanza, indicando che i giudizi a quibus traevano origine da appelli del PM avverso sentenze di proscioglimento pronunciate con varie formule.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Messina aveva sollevato, con dieci ordinanze di contenuto identico, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, c.p.p. come modificato dalla legge Pecorella (n. 46/2006), contestando il divieto imposto al PM di appellare le sentenze di proscioglimento. Le ordinanze specificavano che i giudizi a quibus originassero da appelli del PM avverso sentenze di assoluzione pronunciate con varie formule assolutorie (non aver commesso il fatto, fatto non costituisce reato ecc.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 593, comma 2, c.p.p. come sostituito dalla legge n. 46/2006. Parametri: artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Messina (dieci ordinanze del 2006).

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti, riuniti i giudizi. La sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato incostituzionale la norma censurata. A differenza delle ordinanze di Catania (n. 205) e Firenze (n. 207), quelle messinesi contenevano motivazione sulla rilevanza: il rimettente descriveva i giudizi pendenti su appelli del PM contro imputati assolti con varie formule. La Corte deve pertanto restituire gli atti anziché dichiarare l’inammissibilità.

    Il principio

    Dieci ordinanze identiche in fatto e in diritto possono essere riunite e decise con un’unica pronuncia. La qualità della motivazione sulla rilevanza – non la quantità delle ordinanze – determina il tipo di pronuncia: manifesta inammissibilità se la motivazione manca, restituzione degli atti se la motivazione c’è ma nel frattempo è sopravvenuto uno ius novum costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché le ordinanze di Messina hanno avuto esito diverso da quelle di Catania e Firenze?

    Perché le ordinanze messinesi specificavano che si trattava di giudizi d’appello su impugnazioni del PM avverso sentenze di assoluzione: questo elemento soddisfaceva il requisito della motivazione sulla rilevanza. Le ordinanze catanesi (n. 205) e fiorentine (n. 207) non contenevano tale precisazione.

    Le «varie formule» di assoluzione incidono sulla questione?

    No ai fini dell’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale. Ai fini del giudizio d’appello nel merito, invece, la formula assolutoria è rilevante: l’assoluzione «perché il fatto non sussiste» è più favorevole all’imputato di quella «per non aver commesso il fatto», che a sua volta differisce dall’«il fatto non costituisce reato».

    Quanti procedimenti complessivi sono stati restitituiti dagli atti dalla Corte nel 2007 per la legge Pecorella?

    Nelle sole ordinanze nn. 203–210/2007 oggetto di questa slice (escludendo le inammissibilità), i procedimenti restituiti sono: 1 (Roma) + 1 (Venezia) + 1 (Catania n.206) + 4 (Brescia) + 2 (Firenze n.209) + 10 (Messina) = almeno 19 procedimenti.

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  • Corte cost. n. 209/2007 – Appello PM Firenze due proc., restituzione atti

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    La Corte restituisce gli atti alla Corte d’appello di Firenze per il riesame della rilevanza in due procedimenti specifici: diversamente dalle sette ordinanze fiorentine della n. 207/2007 (dichiarate inammissibili per difetto di motivazione), queste due ordinanze indicavano esplicitamente i giudizi pendenti su appelli del PM avverso sentenze di assoluzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Firenze aveva sollevato, con due ulteriori ordinanze (relative ai procedimenti a carico di Y.M.P. e di M.A. ed altro), la stessa questione di legittimità costituzionale della legge Pecorella già oggetto delle sette ordinanze dichiarate inammissibili con la n. 207/2007. La differenza è che queste due ordinanze specificavano che il rimettente era chiamato a celebrare il giudizio d’appello su impugnazione del PM avverso una sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 della legge n. 46/2006, sostitutivo dell’art. 593 c.p.p. Parametri: artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Firenze (ordinanze 13 marzo e 29 maggio 2006).

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti, riuniti i giudizi. Come nelle ordinanze nn. 203, 204, 206 e 208/2007, la sentenza n. 26/2007 ha già travolto la norma censurata; il rimettente deve riesaminare la rilevanza alla luce di tale declaratoria.

    Il principio

    Due ordinanze dello stesso giudice (Corte d’appello di Firenze) possono ricevere trattamenti processuali differenti – inammissibilità l’una (n. 207), restituzione degli atti l’altra (n. 209) – quando la differenza nella qualità della motivazione sulla rilevanza è tale da rendere ammissibile solo la seconda. Il requisito della motivazione non è formalità ma condizione sostanziale di ammissibilità.

    Domande e risposte

    Perché queste due ordinanze sono trattate meglio delle sette della n. 207?

    Perché indicavano esplicitamente che i giudizi a quibus erano appelli del PM contro sentenze di assoluzione, consentendo alla Corte di verificare la rilevanza della questione sulla legge Pecorella. Le sette ordinanze della n. 207 non contenevano questo elemento.

    I due procedimenti riguardavano reati specifici?

    Il testo non precisa la natura dei reati oggetto dei due procedimenti (Y.M.P. e M.A. ed altro). La Corte, ai fini della valutazione dell’ammissibilità, si era limitata a verificare che si trattasse di appelli del PM avverso sentenze di proscioglimento.

    Dopo la restituzione, anche questi procedimenti potranno concludersi nel merito?

    Sì. La Corte d’appello di Firenze, accertato che a seguito della sentenza n. 26/2007 gli appelli del PM sono tornati ammissibili, potrà procedere all’esame nel merito delle impugnazioni.

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  • Corte cost. n. 254/2007 – interprete straniero patrocinio spese Stato incostituzionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 102 del d.P.R. n. 115/2002 (testo unico spese di giustizia) nella parte in cui non prevede la possibilità per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete. La norma viola l’art. 24 della Costituzione: il diritto di difesa effettivo esige che anche il non abbiente straniero possa avvalersi di un interprete di parte.

    Di cosa si tratta

    Una traduttrice (B. L.) aveva prestato la propria opera come interprete tra un’imputata straniera (accusata di omicidio) e il suo difensore. La sua richiesta di liquidazione del compenso era stata rigettata perché, pur essendo l’imputata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il difensore non l’aveva formalmente nominata come consulente di parte. L’art. 102 del testo unico sulle spese di giustizia, infatti, prevedeva la nomina a carico dello Stato solo di un sostituto del difensore, di un investigatore privato o di un consulente tecnico, ma non di un interprete di parte. Il GIP di Venezia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 102 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato di nominare un proprio interprete.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione fondata. L’art. 102 del d.P.R. n. 115/2002 è incostituzionale nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilità di nominare un proprio interprete. La Corte ha precisato che il legislatore dovrà disciplinare compiutamente questa figura.

    Il principio

    Il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., letto insieme all’art. 111 Cost. (giusto processo) e alle norme internazionali (art. 6 CEDU; art. 14, par. 3, lett. f, Patto ONU sui diritti civili e politici), esige che all’imputato straniero che non conosce la lingua italiana sia riconosciuto il diritto di nominare un proprio interprete di parte, distinto sia dall’interprete nominato dal giudice sia dal consulente tecnico. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato, volto ad assicurare ai non abbienti i mezzi per difendersi in giudizio, non può lasciare prive di copertura le spese necessarie all’esercizio effettivo di tale diritto.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra l’interprete nominato dal giudice e l’interprete di parte per lo straniero imputato?

    L’interprete nominato dall’autorità giudiziaria (artt. 143 ss. c.p.p.) serve a garantire la comprensione degli atti processuali in senso generale. L’interprete di parte, invece, è necessario perché l’imputato straniero possa conferire riservatamente con il proprio difensore e comprendere gli atti nella lingua a lui nota per esercitare concretamente il diritto di difesa. Le due figure hanno funzioni e nomina distinte.

    Chi può accedere al patrocinio a spese dello Stato in Italia?

    Chiunque non disponga di un reddito sufficiente (determinato per legge) può accedere al patrocinio a spese dello Stato per essere difeso in giudizio. Il diritto spetta anche agli stranieri, in attuazione del principio costituzionale per cui tutti possono agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (art. 24, commi 1 e 3, Cost.).

    Cosa dice la CEDU sul diritto all’interprete?

    L’art. 6, n. 3, lett. e) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosce all’accusato il diritto di “farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza”. Questa garanzia non si limita all’udienza ma include, secondo la giurisprudenza, anche la fase delle indagini e i colloqui con il difensore.

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  • Corte cost. n. 253/2007 – insindacabilità parlamentare GIP Milano Senato improcedibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal GIP del Tribunale di Milano contro la delibera del Senato della Repubblica che aveva dichiarato l’insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Jannuzzi. Il deposito degli atti notificati è avvenuto oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il GIP di Milano stava celebrando un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del senatore Raffaele Jannuzzi, imputato di aver offeso la reputazione dei magistrati Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte con un articolo pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” il 7 novembre 2004. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost., ritenendo che esistesse un nesso funzionale con l’attività parlamentare del senatore. Il GIP aveva impugnato la delibera con conflitto di attribuzione.

    Il conflitto di attribuzione tra poteri

    Il GIP presso il Tribunale di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo che la Corte dichiarasse che “non spettava al Senato la valutazione della condotta addebitabile al senatore Jannuzzi in quanto estranea alla previsione dell’art. 68, primo comma Cost.” e conseguentemente annullasse la delibera di insindacabilità del 18 gennaio 2006. Il conflitto era stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 17 del 2007. Il Senato aveva poi eccepito la tardività del deposito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accertato che la spedizione del plico contenente gli atti notificati (ricorso e ordinanza di ammissibilità) è avvenuta il 13 marzo 2007, oltre il termine di venti giorni decorrente dall’ultima notifica del 12 febbraio 2007. Ai sensi dell’art. 26, comma 3, e dell’art. 30 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il deposito a mezzo posta vale dalla data di spedizione, ma tale data era comunque tardiva. Il termine è perentorio secondo costante giurisprudenza costituzionale, e il giudizio è stato perciò dichiarato improcedibile.

    Il principio

    Il termine di venti giorni dall’ultima notifica per il deposito degli atti nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è perentorio. Qualora il deposito avvenga a mezzo del servizio postale, ai fini del rispetto del termine vale la data di spedizione (timbro postale), non quella di ricezione da parte della cancelleria. Il mancato rispetto del termine determina l’improcedibilità del giudizio.

    Domande e risposte

    Cos’è la prerogativa di insindacabilità parlamentare ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione?

    I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La prerogativa copre le dichiarazioni che siano espressione di attività parlamentare, cioè che presentino un nesso funzionale diretto con atti o lavori parlamentari. Le dichiarazioni che non presentano tale nesso non sono protette.

    Come funziona il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale?

    Il potere che ritiene lese le proprie attribuzioni costituzionali propone ricorso alla Corte, che verifica in via preliminare l’ammissibilità del conflitto. Se lo dichiara ammissibile, notifica l’ordinanza all’altro potere. Il ricorrente deve poi depositare gli atti notificati entro venti giorni dall’ultima notifica. Solo dopo si svolge il giudizio nel merito.

    Cosa accade se il deposito degli atti viene fatto fuori termine?

    Il termine di deposito di venti giorni è perentorio. Il suo mancato rispetto determina l’improcedibilità del giudizio, che viene chiuso senza pronuncia sul merito del conflitto. Il procedimento penale presso il giudice rimettente rimane quindi soggetto all’efficacia della delibera parlamentare non annullata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 208/2007 – Appello PM Brescia, restituzione atti post sent. 26

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    La Corte restituisce gli atti alla Corte d’appello di Brescia per il riesame della rilevanza, dopo che la sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato incostituzionale il divieto di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento previsto dalla legge Pecorella. Le quattro ordinanze bresciane avevano correttamente specificato la rilevanza, indicando i giudizi pendenti su appelli del PM avverso sentenze di assoluzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Brescia aveva sollevato, con quattro ordinanze di contenuto identico, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. come modificato dalla legge n. 46/2006. Ciascun giudizio a quo era un appello del PM avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado; in pendenza del giudizio era entrata in vigore la legge Pecorella che rendeva l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 10, comma 2, della stessa legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 593 c.p.p. come sostituito dalla legge n. 46/2006. Parametri: artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Brescia (quattro ordinanze del 2006).

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti, riuniti i giudizi. La sentenza n. 26/2007 aveva dichiarato incostituzionale la norma censurata. A differenza delle ordinanze della n. 205 e 207/2007, quelle bresciane contenevano adeguata motivazione sulla rilevanza (indicando il fatto specifico del giudizio pendente su appello del PM contro una sentenza di assoluzione); per questo la Corte non ha dichiarato l’inammissibilità ma ha restituito gli atti.

    Il principio

    La distinzione tra le questioni risolte con manifesta inammissibilità (per difetto di motivazione sulla rilevanza) e quelle risolte con restituzione degli atti (per ius superveniens costituzionale) dipende dalla qualità dell’ordinanza di rimessione: solo chi ha motivato correttamente la rilevanza può beneficiare della restituzione degli atti anziché della dichiarazione di inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa succede se la Corte d’appello di Brescia, dopo la restituzione, rileva che la questione è superata?

    Il giudice accerterà che, a seguito della sentenza n. 26/2007, l’appello del PM è di nuovo ammissibile, e potrà quindi procedere al giudizio di secondo grado. L’atto di appello del PM, che la legge Pecorella avrebbe reso inammissibile, riprende efficacia.

    L’art. 10, comma 2, della legge Pecorella era anch’esso incostituzionale?

    Sì: la sentenza n. 26/2007 aveva dichiarato l’incostituzionalità sia dell’art. 1 della legge n. 46/2006 (divieto di appello) sia dell’art. 10, comma 2, nella parte in cui rendeva inammissibili gli appelli del PM già proposti prima dell’entrata in vigore della legge. Questa seconda declaratoria era fondamentale per i procedimenti in corso.

    Quattro ordinanze identiche: la Corte le ha trattate congiuntamente?

    Sì, le ha riunite in un unico giudizio e decise con pronuncia unitaria, data l’identità delle questioni proposte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 252/2007 – federalismo fiscale quote perequative cessata materia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania contro lo Stato in merito al d.P.C.m. 14 maggio 2004 sulla determinazione delle quote perequative del federalismo fiscale (d.lgs. n. 56/2000). Entrambi gli atti impugnati erano stati annullati con sentenza passata in giudicato dal TAR del Lazio, rendendo privo di oggetto il giudizio costituzionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva promosso un conflitto di attribuzione contro lo Stato, impugnando la delibera del Consiglio dei ministri e il contemporaneo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004. Con questi atti il Governo aveva determinato le quote da erogare a ciascuna Regione ai sensi del decreto sul federalismo fiscale (d.lgs. n. 56 del 2000), senza raggiungere l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e utilizzando criteri perequativi che la Campania riteneva non conformi al nuovo art. 119, comma 3, della Costituzione.

    Il conflitto di attribuzione

    La Regione Campania contestava che lo Stato avesse provveduto alla ripartizione delle quote perequative senza l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in violazione degli artt. 117 e 119 Cost. e del principio di leale cooperazione. Sosteneva inoltre che il nuovo art. 119 Cost., introdotto dalla riforma del Titolo V del 2001, imponesse di ripartire il fondo perequativo sulla base del solo criterio della capacità fiscale per abitante, rendendo superata la disciplina del d.lgs. n. 56/2000. In via incidentale aveva anche sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme del decreto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha rilevato che entrambi gli atti impugnati (la delibera del Consiglio dei ministri e il d.P.C.m. 14 maggio 2004) erano stati annullati con sentenza definitiva del TAR del Lazio (n. 1051 del 2006), passata in giudicato, resa tra le medesime parti del giudizio costituzionale. Venuto meno l’oggetto del conflitto, ha dichiarato cessata la materia del contendere.

    Il principio

    Nei conflitti di attribuzione tra enti, la cessazione della materia del contendere si verifica quando gli atti impugnati siano stati annullati con pronuncia definitiva del giudice amministrativo passata in giudicato tra le stesse parti. In tal caso il conflitto costituzionale perde il proprio oggetto e non può proseguire.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti e quando lo Stato può essere convenuto?

    Il conflitto di attribuzione tra enti è lo strumento con cui Regioni e Stato si rivolgono alla Corte costituzionale per rivendicare o tutelare competenze loro spettanti ai sensi della Costituzione. Lo Stato può essere convenuto quando adotta atti che, secondo la Regione ricorrente, invadono attribuzioni costituzionalmente garantite alla stessa.

    Cosa prevede il d.lgs. n. 56/2000 sul federalismo fiscale?

    Il decreto ha introdotto un meccanismo di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario mediante strumenti perequativi calibrati su capacità fiscale, recupero dell’evasione e fabbisogni sanitari. Le somme da erogare a ciascuna Regione devono essere determinate annualmente con d.P.C.m., d’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 7 del decreto.

    Quando si dichiara la cessazione della materia del contendere in un conflitto di attribuzione?

    Quando l’atto impugnato è stato rimosso dall’ordinamento con effetti definitivi (ad esempio, mediante annullamento da parte del giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato) in modo tale che il giudizio costituzionale non possa più produrre alcun effetto utile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 207/2007 – Legge Pecorella, inammissibilità ordinanze Firenze

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulla legge Pecorella sollevate dalla Corte d’appello di Firenze con sette ordinanze, per difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza: le ordinanze si limitano ad affermare apoditticamente che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla questione, senza indicare se i giudizi a quibus originassero da appelli del PM contro sentenze di proscioglimento.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Firenze aveva sollevato, con sette ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 46/2006 (legge Pecorella), contestando il divieto di appello del PM contro le sentenze di proscioglimento per contrasto con gli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sostitutivo dell’art. 593 c.p.p. Parametri: artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Firenze (sette ordinanze del 2006).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità, riuniti i giudizi. Le ordinanze difettano di qualsiasi motivazione sulla rilevanza; la mera formula «il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla questione», senza indicare i fatti del giudizio principale, non soddisfa il requisito di legge. In particolare, le ordinanze non precisano se i giudizi traggano origine da appelli del PM avverso sentenze di proscioglimento.

    Il principio

    L’affermazione apodittica della rilevanza, mediante la sola formula di stile che il giudizio «non può essere definito indipendentemente dalla questione», senza alcuna indicazione dei fatti del caso concreto, non è sufficiente a soddisfare il requisito della motivazione sulla rilevanza. La questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    La formula di stile è sempre insufficiente?

    In linea di principio no: se la formula di stile è accompagnata da una sia pur sintetica descrizione del caso concreto da cui risulta l’applicabilità della norma censurata, può essere sufficiente. Il problema è quando la formula è l’unico elemento dell’ordinanza dedicato alla rilevanza, senza alcun riferimento ai fatti del giudizio.

    Sette ordinanze identiche: per quale ragione la Corte non ha invece restituito gli atti come per le n. 203–204 e 206?

    Perché le ordinanze fiorentine non contenevano neppure l’indicazione che i giudizi a quibus originassero da appelli del PM avverso proscioglimenti. La Corte non poteva quindi verificare se la questione fosse rilevante. La restituzione degli atti è tecnica riservata ai casi in cui la questione è correttamente posta ma sopravviene uno ius novum.

    Il difetto di motivazione sulla rilevanza è sempre sanabile?

    No: se il giudice ha già pronunciato la sua ordinanza e l’ha depositata, non può integrarla. Può però sollevare nuovamente la questione in un successivo provvedimento, questa volta con adeguata motivazione (se il giudizio principale è ancora pendente).

    Norme collegate