Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 251/2007 – condono fiscale penale reati tributari inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Spoleto sull’art. 15, comma 7, della legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), che esclude la punibilità penale per i reati tributari in caso di perfezionamento del condono fiscale. Il difetto è procedurale: il rimettente non ha descritto con precisione i reati contestati, la data di esercizio dell’azione penale né la data della formale conoscenza degli imputati, rendendo impossibile verificare se la norma fosse applicabile nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito di un processo penale per evasione dell’IVA e delle imposte dirette (anni 1998–2000) a carico dei legali rappresentanti di una società, alcuni imputati avevano chiesto la declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 15, comma 7, della legge finanziaria 2003, allegando di aver perfezionato la definizione fiscale del verbale di constatazione. Il Tribunale di Spoleto, prima di decidere, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che consentiva tale effetto estintivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Spoleto ha sollevato questione di legittimità dell’art. 15, comma 7, legge n. 289/2002, in riferimento agli artt. 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, sostenendo che la norma — escludendo la punibilità penale per reati tributari in conseguenza del condono — avrebbe effetti analoghi a un’amnistia e avrebbe dovuto essere approvata con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 79 Cost., e che non trovava giustificazione né in un’eccezionale illegality di massa né nell’esigenza di favorire l’emersione di evasioni nascoste.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione. Il rimettente: non aveva specificato i reati oggetto del giudizio (indicati solo con lettere dell’alfabeto di un elenco non allegato); non aveva indicato la data di esercizio dell’azione penale; non aveva indicato la data della “formale conoscenza” degli imputati di tale esercizio — presupposti essenziali per verificare se la norma, che opera solo se il condono è perfezionato prima della formale conoscenza dell’azione penale, fosse applicabile nel caso concreto.

    Il principio

    Il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione impone al giudice a quo di descrivere compiutamente la fattispecie concreta, includendo tutti gli elementi necessari per valutare la rilevanza della questione. Non è possibile colmare le lacune dell’ordinanza attraverso l’esame diretto del fascicolo del giudizio principale. L’incompleta descrizione della fattispecie impedisce alla Corte di valutare l’applicabilità della norma denunciata e rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Quando il condono fiscale può determinare l’estinzione della punibilità penale ai sensi dell’art. 15, comma 7, legge n. 289/2002?

    Solo se il perfezionamento della definizione fiscale del processo verbale di constatazione da cui emergono i reati riguardi uno dei reati tassativamente elencati dalla norma e sia intervenuto prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza dell’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti.

    Il condono fiscale che estingue i reati tributari equivale a un’amnistia?

    Secondo la Corte costituzionale no: l’amnistia estingue il reato per legge, mentre il condono prevede una complessa fattispecie di sanatoria subordinata a precise condizioni e alla manifestazione di volontà degli interessati (pagamento dell’importo previsto). Le due figure restano strutturalmente diverse, anche se producono effetti in parte simili.

    Cosa si intende per “autosufficienza” dell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale?

    L’ordinanza deve contenere, al suo interno, tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per consentire alla Corte di valutare rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, senza dover integrare le informazioni mancanti consultando il fascicolo del processo principale.

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  • Corte cost. n. 206/2007 – Appello PM Catania, restituzione atti post sent. 26

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    La Corte restituisce gli atti alla Corte d’appello di Catania per il riesame della rilevanza, dopo che la sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato incostituzionale il divieto di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento previsto dalla legge Pecorella.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Catania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, c.p.p. (legge Pecorella) e dell’art. 10 della stessa legge, in un procedimento in cui la difesa dell’imputato aveva già chiesto la dichiarazione di inammissibilità dell’appello del PM. Diversamente dalle ordinanze catanesi della n. 205/2007, questa ordinanza precisava la rilevanza indicando il giudizio pendente su impugnazione del PM avverso una sentenza di assoluzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 593, comma 2, c.p.p. come sostituito dalla legge n. 46/2006, e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Catania (ordinanza 6 aprile 2006, procedimento a carico di G. G.).

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti. La sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato incostituzionale l’art. 1 della legge n. 46/2006 nella parte rilevante. Il rimettente deve riesaminare la questione alla luce di questa sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità.

    Il principio

    Quando la Corte ha già dichiarato incostituzionale la norma censurata in un altro giudizio (ius superveniens costituzionale), le questioni pendenti su quella stessa norma vengono risolte con la restituzione degli atti al giudice rimettente, che dovrà valutare se e come la pronuncia ablativa incida sul proprio giudizio.

    Domande e risposte

    Perché questa ordinanza è trattata diversamente dalla n. 205/2007?

    Perché questa ordinanza indicava esplicitamente che il giudizio a quo era un appello del PM avverso una sentenza di assoluzione, soddisfacendo il requisito della motivazione sulla rilevanza. Le ordinanze della n. 205/2007 erano invece prive di qualsiasi motivazione sul punto.

    Dopo la restituzione degli atti, il PM può finalmente appellare l’assoluzione?

    Sì. A seguito della sentenza n. 26/2007, l’appello del PM contro la sentenza di assoluzione è di nuovo ammissibile. Il giudice catanese potrà quindi procedere al giudizio di secondo grado nel merito.

    Quante ordinanze simili ha pronunciato la Corte nel 2007 su questo tema?

    Numerose: le ordinanze nn. 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210 del 2007 hanno tutte per oggetto la restituzione degli atti ai giudici d’appello che avevano sollevato questioni sulla legge Pecorella, travolta dalla sentenza n. 26/2007.

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  • Corte cost. n. 205/2007 – Appello PM proscioglimento, inammissibilità per difetto motivazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulla legge Pecorella sollevate dalla Corte d’appello di Catania con tre ordinanze, perché le ordinanze di rimessione non contengono alcuna motivazione sulla rilevanza delle questioni, limitandosi ad affermarla apoditticamente senza specificare se i giudizi a quibus originassero da appelli del PM contro sentenze di proscioglimento.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Catania aveva sollevato, con tre ordinanze sostanzialmente identiche, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, c.p.p. (legge Pecorella) e dell’art. 10 della stessa legge, contestando il divieto imposto al PM di appellare le sentenze di proscioglimento. Le censure riguardavano i principi di ragionevolezza (art. 3), parità delle parti (art. 111) e obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 593, comma 2, c.p.p. come sostituito dall’art. 1 della legge n. 46/2006, e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Catania (tre ordinanze del 28 marzo e 3 maggio 2006).

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità, riuniti i giudizi. Le ordinanze di rimessione difettano di qualsiasi motivazione sulla rilevanza: si limitano ad affermarla apoditticamente senza precisare se i giudizi a quibus traggano origine da appelli proposti dal PM avverso sentenze di proscioglimento. Questa omissione, secondo la costante giurisprudenza della Corte, comporta la manifesta inammissibilità delle questioni.

    Il principio

    La motivazione sulla rilevanza della questione incidentale di costituzionalità è requisito necessario e insopprimibile dell’ordinanza di rimessione. La mera affermazione apodittica della rilevanza, senza indicare i fatti del giudizio principale e il nesso tra questi e la norma censurata, rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è la motivazione sulla rilevanza e perché è obbligatoria?

    Il giudice a quo deve spiegare perché la norma censurata si applica al caso concreto e perché la sua rimozione cambierebbe l’esito del giudizio. Senza questo collegamento tra la questione astratta e il caso concreto, la Corte non può verificare se stia esercitando una funzione giurisdizionale reale o esprimendo un parere astratto.

    Cosa differenzia queste ordinanze da quelle che la Corte ha invece accolto (rinviando gli atti)?

    Le ordinanze delle Corti d’appello che la Corte ha invece preso in esame (come la n. 203/2007) specificavano che il giudice era chiamato a decidere su un appello del PM contro una sentenza di proscioglimento, rendendo evidente la rilevanza. Le ordinanze catanesi non indicavano questo elemento essenziale.

    La Corte d’appello di Catania poteva risollevare la questione?

    Sì, ma sarebbe stato inutile: la sentenza n. 26/2007 aveva nel frattempo già dichiarato incostituzionale la legge Pecorella. Dopo quella pronuncia, la questione era comunque superata.

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  • Corte cost. n. 250/2007 – contributi regionali province siciliane imposta assicurazioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 2 e 4, della legge della Regione Siciliana n. 4 del 2003, sollevata in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost. Il TAR per la Sicilia aveva omesso di motivare perché detti parametri statali dovessero applicarsi in luogo delle norme dello statuto speciale siciliano, che disciplina diversamente la materia finanziaria tra Regione e Province.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana aveva disposto, con l’art. 64 della propria legge finanziaria 2003, che le assegnazioni alle Province regionali per l’esercizio delle funzioni amministrative fossero ridotte di un importo corrispondente al gettito dell’imposta sulle assicurazioni auto direttamente percepito dalle Province stesse. La Provincia regionale di Ragusa aveva impugnato il decreto assessoriale attuativo dinanzi al TAR Catania, sostenendo che le somme andassero invece attribuite integralmente alle Province senza decurtare i trasferimenti regionali ordinari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 2 e 4, della legge regionale siciliana n. 4 del 2003, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, ritenendo che la norma regionale ledesse l’autonomia finanziaria delle Province sottraendo loro risorse tributarie direttamente attribuite dalla legge statale (art. 60 del d.lgs. n. 446 del 1997).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione. Il rimettente aveva evocato gli artt. 118 e 119 Cost. senza spiegare perché tali disposizioni si applicassero alla Regione Siciliana, che è una regione a statuto speciale: la materia della compartecipazione al gettito dei tributi erariali è disciplinata dallo statuto speciale siciliano (art. 36) e dal d.P.R. n. 1074 del 1965, non dai parametri costituzionali ordinari. Il giudice a quo avrebbe dovuto motivare l’applicabilità degli artt. 118 e 119 Cost. ai sensi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 (clausola di maggior favore), o censurare direttamente le norme statutarie.

    Il principio

    Nei giudizi di legittimità costituzionale riguardanti regioni a statuto speciale, il giudice rimettente che evochi come parametro norme costituzionali ordinarie (del Titolo V) in luogo delle disposizioni dello statuto speciale deve motivare espressamente perché le prime garantirebbero una più ampia autonomia e sarebbero quindi applicabili in forza della clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. L’omissione di questa motivazione rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché le regioni a statuto speciale non sono automaticamente soggette agli artt. 117–119 Cost. nelle questioni finanziarie?

    Perché i loro statuti speciali, approvati con legge costituzionale, contengono disposizioni proprie in materia di autonomia finanziaria. Queste si applicano in luogo delle norme costituzionali ordinarie, salvo che le seconde garantiscano un’autonomia più ampia (clausola di maggior favore dell’art. 10, legge cost. n. 3/2001).

    Cosa prevede lo statuto speciale siciliano in materia di tributi erariali?

    L’art. 36 dello statuto speciale, attuato dal d.P.R. n. 1074 del 1965, attribuisce alla Regione Siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, salvo quelle espressamente eccettuate. La disciplina del rapporto finanziario tra Regione e Province regionali si sviluppa all’interno di questo quadro.

    In che modo l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 può espandere i diritti delle regioni speciali?

    Quella norma stabilisce che le disposizioni del nuovo Titolo V si applicano alle regioni a statuto speciale nella misura in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dallo statuto. Il giudice che voglia applicare i parametri ordinari deve quindi dimostrare che questi accordino maggiore autonomia rispetto allo statuto.

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  • Corte cost. n. 204/2007 – Divieto appello PM Venezia, restituzione atti

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    Come già disposto con le ordinanze n. 203 e seguenti del 2007, la Corte restituisce gli atti alla Corte d’assise d’appello di Venezia per riesaminare la rilevanza della questione sulla legge Pecorella, travolta dalla sentenza n. 26/2007 che aveva dichiarato incostituzionale il divieto di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’assise d’appello di Venezia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, commi 1 e 2, c.p.p. come sostituito dalla legge n. 46/2006, contestando il divieto imposto al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori del caso di prova nuova decisiva. Il giudice era chiamato a celebrare un appello del PM avverso una sentenza di assoluzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 593, commi 1 e 2, c.p.p. come sostituito dalla legge n. 46/2006, nella parte in cui non consente l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento nei casi diversi da quelli previsti dal comma 2. Parametri: artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione. Rimettente: Corte d’assise d’appello di Venezia.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti. La sentenza n. 26/2007 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 46/2006 e dell’art. 10, comma 2, nella parte in cui rendeva inammissibili gli appelli del PM già proposti. La questione sollevata dal rimettente è superata da quella declaratoria; gli atti vengono restituiti per il riesame della rilevanza.

    Il principio

    La restituzione degli atti per ius superveniens costituzionale (sopravvenuta sentenza della Corte che travolge la norma censurata) impone al giudice rimettente di rivalutare non solo se la questione sia ancora proponibile, ma anche se il giudizio principale possa ora definirsi diversamente alla luce della norma ripristinata dall’intervento ablativo della Corte.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per il processo principale dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice dovrà verificare se l’appello del PM, che era stato considerato inammissibile dalla legge n. 46/2006, sia ora ricevibile dopo la declaratoria di incostituzionalità. In caso affermativo, il giudizio di appello potrà proseguire nel merito.

    La legge Pecorella era stata proposta anche per le Corti d’assise d’appello?

    Sì, il divieto di appello del PM contro le sentenze di proscioglimento si applicava a tutti i giudici d’appello, compresi le Corti d’assise d’appello che giudicano i reati più gravi (omicidio, strage ecc.).

    In cosa differisce questa ordinanza dalla n. 203/2007?

    La struttura e il dispositivo sono identici; cambia solo il giudice rimettente (Corte d’assise d’appello di Venezia anziché Corte d’appello di Roma) e la norma censurata (art. 593, commi 1 e 2, anziché art. 1 della legge 46/2006 tout court).

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  • Corte cost. n. 249/2007 – IVA sanzioni ritardato pagamento ravvedimento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Liguria sulle norme che disciplinano le sanzioni per il ritardato pagamento dell’IVA e l’istituto del ravvedimento operoso. La sanzione del 30% prevista per omesso, parziale o ritardato versamento non è irragionevole; né costituisce disparità di trattamento escludere il beneficio della riduzione a chi non abbia spontaneamente versato anche la soprattassa nei termini di legge.

    Di cosa si tratta

    Una contribuente aveva versato l’IVA trimestrale con un giorno di ritardo (4 maggio invece del 3 maggio 1995), senza essere consapevole della violazione e senza quindi pagare contestualmente la soprattassa prevista dal ravvedimento operoso. L’ufficio finanziario aveva irrogato la sanzione ordinaria del 30% dell’importo non versato. La Commissione tributaria regionale della Liguria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo irragionevole applicare la stessa sanzione a chi ritarda di un solo giorno in buona fede e a chi invece omette del tutto il pagamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente (Commissione tributaria regionale della Liguria) aveva impugnato, in riferimento all’art. 3 Cost., l’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (sanzione del 30% per omesso, parziale o ritardato versamento IVA), l’art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso), e gli artt. 44, comma 2, e 48, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 (disciplina IVA previgente). Le censure riguardavano: la mancata graduazione della sanzione tra le tre ipotesi di violazione, e l’esclusione del ravvedimento operoso per chi, pur pagando entro trenta giorni, non sapeva di aver commesso una violazione e non versò la soprattassa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: (a) manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione sull’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, non applicabile per il principio del favor rei; (b) manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione sull’art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. n. 472/1997, inapplicabile ratione temporis alla violazione del 1995; (c) manifestamente inammissibile la questione sull’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 nella parte relativa alla mancata graduazione, risolvendosi nella critica a una scelta discrezionale del legislatore non manifestamente irragionevole; (d) manifestamente infondata la questione sul combinato disposto degli artt. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 e 48, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, perché le situazioni poste a raffronto sono eterogenee.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente prevedere la stessa sanzione per le tre ipotesi di omesso, parziale e ritardato versamento, in quanto l’equiparazione tra mancata ed inesatta esecuzione della prestazione è coerente con il principio dell’inadempimento dell’obbligazione. Il beneficio del ravvedimento operoso, che riduce la sanzione, presuppone una collaborazione spontanea e tempestiva del contribuente (pagamento della soprattassa nei termini di legge) che evita agli uffici tributari di procedere alla constatazione della violazione: chi non versa la soprattassa nel termine si trova in una situazione radicalmente diversa da chi la versa, rendendo non irragionevole il diverso trattamento.

    Domande e risposte

    Cosa succede se si paga l’IVA con un solo giorno di ritardo senza sapere di aver commesso una violazione?

    Si applica la sanzione ordinaria del 30% sull’importo non versato. Per beneficiare della riduzione prevista dal ravvedimento operoso è necessario versare anche la soprattassa nei termini di legge, indipendentemente dalla buona fede soggettiva del contribuente.

    Il ravvedimento operoso può essere applicato retroattivamente a violazioni commesse prima della sua entrata in vigore?

    No. L’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 è entrato in vigore il 1° aprile 1998 e non può operare retroattivamente rispetto a violazioni per le quali, a quella data, fosse già scaduto il termine per la regolarizzazione.

    La discrezionalità del legislatore nel fissare le sanzioni tributarie può essere sindacata dalla Corte costituzionale?

    Solo se costituisce un uso distorto o arbitrario, tale da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza. La semplice critica a una scelta del legislatore tra più soluzioni costituzionalmente legittime non basta a fondare una questione di legittimità costituzionale.

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  • Corte cost. n. 203/2007 – Appello PM proscioglimento, restituzione atti

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    Dopo la sentenza n. 26/2007 della Corte, che ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, la Corte restituisce gli atti alla Corte d’appello di Roma per rivalutare la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46/2006 (legge Pecorella) aveva modificato l’art. 593 c.p.p. vietando quasi integralmente al pubblico ministero di appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento, fatta eccezione per il solo caso di prova nuova decisiva. La Corte d’appello di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo tale divieto lesivo dei principi di uguaglianza, diritto di difesa, giusto processo e obbligatorietà dell’azione penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sostitutivo dell’art. 593 c.p.p. nella parte in cui non consente al PM di appellare le sentenze di proscioglimento salvo il caso dell’art. 603, comma 2, c.p.p. Parametri: artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Roma.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti. Dopo la rimessione, la Corte aveva già dichiarato, con sentenza n. 26/2007, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 46/2006 nella parte in cui escludeva l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento, e dell’art. 10, comma 2, della stessa legge. La questione sollevata dalla Corte d’appello di Roma è pertanto superata dalla declaratoria di incostituzionalità; gli atti vengono restituiti perché il giudice rivaluti la rilevanza nel nuovo contesto normativo.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione, sopravviene una pronuncia di questa Corte che travolge la norma censurata, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché ne riesamini la rilevanza alla luce del mutato quadro: la questione originaria diventa, almeno in parte, superata dallo ius superveniens costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è la legge Pecorella e perché era controversa?

    La legge 20 febbraio 2006, n. 46 (c.d. legge Pecorella, dal nome del suo primo firmatario) aveva eliminato la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per la sopravvenienza di nuove prove decisive. La norma era considerata fortemente sbilanciata a favore dell’imputato e contraria alla parità delle parti nel processo.

    Cosa aveva deciso la sentenza n. 26/2007 della Corte?

    Aveva dichiarato l’incostituzionalità della legge Pecorella nella parte in cui escludeva l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento (tranne la prova nuova decisiva) e nella parte in cui rendeva inammissibili gli appelli del PM già proposti prima dell’entrata in vigore della legge. Dopo quella sentenza il PM ha potuto di nuovo appellare le assoluzioni.

    Perché la Corte non ha semplicemente dichiarato cessata la materia del contendere?

    Perché la restituzione degli atti al giudice rimettente è più corretta tecnicamente: consente al giudice di valutare se la questione, alla luce della sentenza n. 26/2007, abbia ancora rilevanza per il giudizio principale, prima che la Corte si pronunci in modo definitivo.

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  • Corte cost. n. 248/2007 – commissione medico-legale difesa pensioni Corte dei conti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa alla commissione medico-legale del Ministero della Difesa, sollevata dalla Corte dei conti siciliana. Il motivo: le norme effettivamente censurate (istituzione del collegio medico-legale centrale) non erano quelle applicabili nel caso concreto, dove si discuteva di una diversa commissione locale istituita con decreto ministeriale del 1989 e non impugnabile davanti alla Corte costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Un ex militare di leva, collocato in congedo per riforma, aveva adito la Corte dei conti della Regione Siciliana chiedendo la pensione privilegiata ordinaria, sostenendo di avere contratto una infermità per causa di servizio. In via istruttoria, aveva chiesto l’acquisizione del parere della commissione medico-legale del Ministero della Difesa presso la Corte dei conti. Il giudice rimettente aveva allora sollevato dubbi di costituzionalità sull’imparzialità di tale commissione, composta da ufficiali medici che mantengono il rapporto gerarchico con la Forza armata di appartenenza, proprio mentre il Ministero della Difesa è controparte nel giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme censurate: artt. 11, 11-bis e 12 della legge n. 416/1926; artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 913/1980 (composizione del collegio medico-legale della Difesa); art. 1 comma 3 del d.l. n. 453/1993 (convertito dalla legge n. 19/1994). Parametri: artt. 3, 97, 108 e 111 Cost. Il rimettente lamentava che gli ufficiali medici componenti la commissione, dipendendo gerarchicamente dal Ministero della Difesa (controparte nel giudizio pensionistico), non offrissero garanzie di terzietà e imparzialità sufficienti a soddisfare i principi del giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha rilevato che nel giudizio a quo la commissione di cui si discuteva era quella istituita presso l’Ospedale militare di Palermo con decreto ministeriale del 10 luglio 1989 — un atto non sindacabile dalla Corte costituzionale — e non il «collegio medico-legale» centrale disciplinato dalle leggi impugnate. Le norme censurate, quindi, non erano applicabili nel caso concreto: la questione era inammissibile per irrilevanza. La Corte ha anche osservato che il rimettente non aveva considerato che l’art. 2 della legge n. 658/1984 già consente alla Corte dei conti di richiedere pareri agli ospedali civili invece che militari, fugando così i dubbi di parzialità.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando le norme censurate non sono quelle effettivamente applicabili nel giudizio a quo. La rilevanza esige che la norma da applicare nel caso concreto sia la stessa che si intende impugnare: se il giudice censura le disposizioni di legge sul collegio medico-legale centrale, ma nel suo processo viene in rilievo una commissione locale istituita con decreto ministeriale, la questione è irrilevante e va dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Un militare che chiede la pensione privilegiata ha diritto a un perito terzo e imparziale?

    Sì, in linea di principio le garanzie del giusto processo (art. 111 Cost.) impongono che i consulenti tecnici che operano nel processo offrano adeguate garanzie di imparzialità. Tuttavia la questione concreta non è stata esaminata nel merito perché il rimettente aveva censurato le norme sbagliate. Nella specie, la Corte ha anche ricordato che già esiste la possibilità di richiedere pareri a ospedali civili anziché militari, il che riduce i rischi di condizionamento.

    Il giudice rimettente può scegliere liberamente quali norme impugnare?

    No: deve impugnare le norme che è chiamato ad applicare nel giudizio a quo. Se censura norme che, pur riguardando la stessa materia, non trovano applicazione in quel caso, la questione è inammissibile per difetto di rilevanza. Il giudice deve tracciare un collegamento diretto tra la norma censurata e la decisione che deve adottare.

    Gli ufficiali medici di una commissione del Ministero della Difesa sono imparziali quando il Ministero è controparte?

    Questo era il dubbio del rimettente, che si era ispirato alla sentenza n. 353/2002 (dichiarata l’incostituzionalità dei funzionari del Genio civile nei tribunali delle acque per mancanza di indipendenza dall’amministrazione). La Corte non ha risposto nel merito, dichiarando la questione inammissibile. Ha però segnalato che la norma vigente già consente al giudice contabile di rivolgersi ad ospedali civili, offrendo una soluzione alternativa.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, evocato per la mancata previsione di garanzie di indipendenza per i componenti della commissione
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione della giustizia, parametro evocato dal rimettente
    • Art. 108 della Costituzione — indipendenza dei giudici e di coloro che partecipano alla funzione giurisdizionale, parametro principale della questione
    • Art. 111 della Costituzione — giusto processo e terzietà del giudice, evocato per la mancanza di imparzialità dei consulenti militari
  • Corte cost. n. 202/2007 – Cinque per mille IRPEF e autonomia regionale

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    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 337, 339 e 340 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, relativi alla destinazione del 5 per mille dell’IRPEF a finalità di volontariato, ricerca scientifica e attività sociali. Il meccanismo del 5 per mille non costituisce un fondo statale vincolato che lede l’autonomia regionale, bensì una modalità di destinazione dell’imposta scelta direttamente dal contribuente.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2006 aveva introdotto, in via sperimentale per l’anno 2006, il meccanismo del «5 per mille» dell’IRPEF: ogni contribuente poteva indicare nella dichiarazione dei redditi il soggetto (organizzazioni non lucrative, università, enti di ricerca, comuni) a cui destinare il 5 per mille della propria imposta. Le Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia contestavano che tale meccanismo, imponendo finanziamenti vincolati a soggetti privati in materie di competenza regionale (politica sociale, ricerca), violasse le loro prerogative costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 1, commi 337, 339 e 340, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Parametri: artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e principio di leale collaborazione. Ricorrenti: Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.

    La decisione della Corte

    Non fondate. Il 5 per mille non costituisce un fondo patrimoniale statale vincolato: si tratta di una modalità di riduzione dell’imposta in cui è il contribuente (non lo Stato) a scegliere il destinatario dell’importo. Lo Stato svolge solo un ruolo di «mandatario» del contribuente, controllando la qualità dei beneficiari e smistando le quote secondo le indicazioni dei singoli. Non sussiste quindi alcun fondo a gestione statale che possa ledere l’autonomia finanziaria e amministrativa delle Regioni.

    Il principio

    Il meccanismo del 5 per mille dell’IRPEF non istituisce un fondo statale vincolato in materia di competenza regionale, ma realizza una «detassazione» dell’importo destinato dal contribuente a finalità eticamente o socialmente meritevoli. L’autonomia regionale non è lesa perché la scelta del beneficiario spetta al singolo cittadino, non allo Stato.

    Domande e risposte

    Come funziona il 5 per mille?

    In dichiarazione dei redditi il contribuente può indicare il codice fiscale di un ente (ONLUS, università, ente di ricerca, comune) a cui destinare il 5 per mille dell’IRPEF dovuta. Il 5 per mille non si somma alla imposta ma è una quota che, anziché essere versata all’Erario, va all’ente scelto dal contribuente.

    Perché le Regioni ritenevano lesa la loro autonomia?

    Sostenevano che le norme vincolassero finanziamenti a soggetti privati in materie (promozione sociale, ricerca) di competenza regionale esclusiva o concorrente, senza alcun coinvolgimento delle Regioni. La Corte ha escluso questo inquadramento: il 5 per mille non è un fondo statale ma un meccanismo di scelta individuale del contribuente.

    Questa sentenza è ancora attuale?

    Sì, il 5 per mille è stato stabilizzato e ampliato con la legge n. 106/2016 e il d.lgs. n. 111/2017 (Codice del Terzo settore). I principi affermati dalla Corte nel 2007 restano il fondamento costituzionale dell’istituto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 247/2007 – insindacabilità senatore Dalla Chiesa articoli Previti nesso funzionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale civile di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, relativo alla deliberazione con cui il Senato aveva ritenuto insindacabili gli articoli pubblicati dal senatore Nando Dalla Chiesa sul quotidiano «L’Unità». Come nell’ordinanza n. 246/2007, il vizio è formale: il Tribunale non aveva trascritto per intero i contenuti degli articoli, ma ne aveva offerto una rielaborazione soggettiva.

    Di cosa si tratta

    Tra maggio e luglio 2004 il senatore Nando Dalla Chiesa pubblicò tre articoli sul quotidiano «L’Unità» relativi alla gestione dell’eredità della Marchesa Anna Maria Casati Stampa. L’on. Cesare Previti rit­en­ne quegli articoli diffamatori nei propri confronti e promosse una causa civile per risarcimento danni. Il Senato della Repubblica, con delibera del 23 marzo 2005, aveva ritenuto i fatti oggetto del giudizio riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari del senatore Dalla Chiesa, con conseguente insindacabilità ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost.

    Il conflitto di attribuzioni

    Il Tribunale civile di Roma sollevava conflitto nei confronti del Senato, sostenendo che gli articoli di Dalla Chiesa non presentavano alcun nesso funzionale con attività parlamentari tipiche del senatore. Potere ricorrente: Tribunale civile di Roma. Potere resistente: Senato della Repubblica. Parametro: art. 68, comma 1, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per lo stesso vizio riscontrato nella sentenza n. 246/2007: il Tribunale aveva riprodotto solo stralci del contenuto testuale degli articoli del senatore, rielaborandone il significato in modo soggettivo. Tale «impropria sovrapposizione tra l’oggettiva rilevanza delle opinioni espresse» e la loro «interpretazione soggettiva» da parte del giudice ricorrente non consente di cogliere in modo esaustivo l’oggetto del contendere né, quindi, di accertare il nesso funzionale. Il ricorso difettava di un requisito essenziale e doveva essere dichiarato inammissibile.

    Il principio

    La riproduzione testuale integrale delle dichiarazioni del parlamentare è un requisito essenziale del ricorso per conflitto di attribuzioni in materia di insindacabilità. Il giudice ricorrente non può sostituire la trascrizione con una propria sintesi o interpretazione dei testi, perché ciò impedirebbe alla Corte di compiere il proprio controllo sul nesso funzionale. La carenza di questo requisito rende il ricorso inammissibile a prescindere dalla fondatezza delle censure nel merito.

    Domande e risposte

    Degli articoli di giornale a firma di un senatore possono essere insindacabili ai sensi dell’art. 68 Cost.?

    Sì, ma solo se il loro contenuto presenta una corrispondenza sostanziale con atti tipici dell’attività parlamentare del senatore (interpellanze, discorsi in aula, lavori in commissione, ecc.). Il fatto che l’articolo sia firmato da un parlamentare non è sufficiente; occorre il cosiddetto «nesso funzionale».

    Come deve presentare le dichiarazioni del parlamentare il Tribunale che solleva conflitto di attribuzioni?

    Deve riportarle testualmente e integralmente nell’atto introduttivo del giudizio. Non è sufficiente un «libero sunto» o una parafrasi, perché la Corte deve poter leggere le parole esatte per stabilire se esse rispecchino sostanzialmente il contenuto di atti parlamentari tipici.

    Questa decisione è coerente con la n. 246/2007?

    Sì, entrambe confermano la stessa regola processuale: il ricorso per conflitto di attribuzioni in materia di insindacabilità è inammissibile se il Tribunale ricorrente non riproduce testualmente le dichiarazioni del parlamentare. Le due sentenze sono state emesse lo stesso giorno (20 giugno 2007) e riguardano entrambe l’on. Previti, ma come parte di giudizi distinti (attore in un caso, convenuto nell’altro) e con parlamentari e rami del Parlamento diversi.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni, norma al centro del conflitto di attribuzioni
  • Corte cost. n. 201/2007 – Fondo innovazione e leale collaborazione Stato–Regioni

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 359, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) nella parte in cui, disciplinando la ripartizione del fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione (PICO), non prevede alcuno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni nelle materie di competenza regionale coinvolte.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2006 aveva istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo (PICO) destinato a finanziare il Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione. Il comma 359 della stessa legge disciplinava le modalità di ripartizione di questo fondo, attribuendo al CIPE il potere di stabilire criteri e modalità di attuazione senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni, nonostante il fondo toccasse materie di competenza regionale concorrente (sanità, crescita e occupazione).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 1, commi 357 e 359, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Parametri: artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione e principio di leale collaborazione. Ricorrenti: Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 359, nella parte in cui non prevede uno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni. Dichiara invece non fondata la questione sul comma 357 (istituzione del fondo) e inammissibile l’ulteriore questione sul comma 359 sollevata dalla Regione Emilia-Romagna.

    Il principio

    Quando lo Stato assume, per ragioni di sussidiarietà, funzioni in materie di competenza regionale (concorrente o esclusiva), deve predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni in attuazione del principio di leale collaborazione. La discrezionalità sul modulo concertativo più congruo compete al legislatore, ma la totale assenza di qualsiasi strumento di collaborazione rende la norma incostituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è la leale collaborazione nel diritto costituzionale italiano?

    È un principio che regola i rapporti tra Stato e Regioni nelle materie in cui le competenze si intrecciano. Impone che le decisioni nelle materie di competenza regionale siano adottate con il coinvolgimento delle Regioni, di norma attraverso la Conferenza Stato-Regioni, mediante intese o pareri vincolanti.

    Perché l’istituzione del fondo (comma 357) è stata dichiarata non fondata?

    Perché il fondo perseguiva anche obiettivi di competenza statale esclusiva (politica economica, innovazione industriale), che giustificavano la gestione accentrata. Il problema non era l’istituzione del fondo, ma la sua ripartizione senza alcun coinvolgimento delle Regioni nelle materie di loro competenza.

    Cosa deve fare il legislatore dopo questa sentenza?

    Deve inserire nella disciplina del fondo PICO uno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione con le Regioni (tipicamente un’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni) per le decisioni che riguardano materie di competenza regionale, come l’adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 246/2007 – insindacabilità parlamentare Previti comunicato stampa inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, relativo alla deliberazione con cui la Camera aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni rese dall’on. Cesare Previti in un comunicato stampa. Il vizio: il Tribunale non aveva riprodotto testualmente le dichiarazioni del parlamentare, ma le aveva sintetizzate liberamente, rendendo impossibile la verifica del nesso funzionale.

    Di cosa si tratta

    Il 7 settembre 2002 l’on. Cesare Previti diffuse un comunicato stampa in risposta alla pubblicazione su «La Repubblica» di un articolo dal titolo «La mafia vuole uccidere due deputati. Previti e Dell’Utri nel mirino della mafia». Il deputato aveva promosso un giudizio civile per diffamazione contro i giornalisti e l’editore; questi ultimi, costituendosi, avevano proposto domanda riconvenzionale lamentando che il comunicato stampa di Previti fosse diffamatorio nei loro confronti. La Camera dei deputati, con delibera del 3 dicembre 2003, aveva ritenuto le dichiarazioni contenute nel comunicato insindacabili ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost.

    Il conflitto di attribuzioni

    Il Tribunale di Roma, prima sezione civile, sollevava conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera, sostenendo che le dichiarazioni di Previti non erano riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari (requisito del «nesso funzionale» richiesto dalla giurisprudenza costituzionale sull’art. 68 Cost.). Norma invocata come parametro: art. 68, comma 1, Cost. Potere ricorrente: Tribunale di Roma. Potere resistente: Camera dei deputati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il Tribunale ricorrente non aveva riprodotto testualmente le dichiarazioni del parlamentare ritenute diffamatorie, ma ne aveva offerto una propria sintesi. Tale modalità espositiva non permette di valutare il significato complessivo delle dichiarazioni né, quindi, di accertare se esse presentino una corrispondenza sostanziale di contenuto con atti parlamentari tipici, il che è il test che la Corte deve compiere per verificare la legittimità della delibera di insindacabilità. La carenza di un requisito essenziale del ricorso comporta l’inammissibilità.

    Il principio

    Nel ricorso per conflitto di attribuzioni avente ad oggetto una delibera di insindacabilità parlamentare, il giudice ricorrente deve riprodurre testualmente le dichiarazioni del parlamentare che si assumono diffamatorie. Una sintesi o rielaborazione soggettiva non è sufficiente: impedisce alla Corte di valutare il nesso funzionale tra le opinioni espresse extra moenia e l’attività parlamentare tipica, rendendo il ricorso inammissibile per carenza di un requisito essenziale.

    Domande e risposte

    L’insindacabilità parlamentare copre i comunicati stampa dei deputati?

    L’insindacabilità ex art. 68 comma 1 Cost. copre le opinioni espresse «nell’esercizio delle funzioni» parlamentari, non qualsiasi dichiarazione pubblica di un parlamentare. Per le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento (extra moenia), come i comunicati stampa, occorre che sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuto con atti parlamentari tipici compiuti dallo stesso parlamentare. La verifica di questo nesso funzionale è al centro del giudizio per conflitto di attribuzioni.

    Cosa succede se il Tribunale ricorrente sintetizza anziché trascrivere le dichiarazioni?

    Il ricorso è inammissibile. La Corte ha ribadito la regola secondo cui le dichiarazioni del parlamentare devono essere riportate testualmente nell’atto introduttivo del conflitto, perché solo così è possibile apprezzarne il significato complessivo e verificare il nesso con l’attività parlamentare.

    Questa decisione ha esaminato nel merito se le dichiarazioni di Previti erano insindacabili?

    No. La Corte non ha valutato se il comunicato stampa presentasse o meno un nesso funzionale con le funzioni parlamentari di Previti. Il conflitto è stato dichiarato inammissibile per un vizio formale del ricorso, senza entrare nel merito della delibera della Camera.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni, norma al centro del conflitto di attribuzioni