Autore: Andrea Marton

  • Art. 85 Codice Civile: Interdizione per infermità di mente

    Art. 85 Codice Civile: Interdizione per infermità di mente

    Art. 85 c.c. Interdizione per infermità di mente

    In vigore

    Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente. Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato.

  • Art. 86 Codice Civile: Libertà di stato

    Art. 86 Codice Civile: Libertà di stato

    Art. 86 c.c. Libertà di stato

    In vigore

    Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso (1) precedente.

  • Art. 87 Codice Civile: Parentela, affinità, adozione

    Art. 87 Codice Civile: Parentela, affinità, adozione

    Art. 87 c.c. Parentela, affinità, adozione (1)

    In vigore

    Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta […] (2); 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l’adottato e i figli dell’adottante; 9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato. […] (3). […] (4). Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione […] (5). L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l’affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo. Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84.

  • Art. 88 Codice Civile: Delitto

    Art. 88 Codice Civile: Delitto

    Art. 88 c.c. Delitto

    In vigore

    Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

  • Art. 89 Codice Civile: Divieto temporaneo di nuove nozze

    Art. 89 Codice Civile: Divieto temporaneo di nuove nozze

    Art. 89 c.c. Divieto temporaneo di nuove nozze

    In vigore

    Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84 e del comma quinto dell’articolo 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

  • Art. 90 Codice Civile: Assistenza del minore

    Art. 90 Codice Civile: Assistenza del minore

    Art. 90 c.c. Assistenza del minore

    In vigore

    Con il decreto di cui all’articolo 84 il tribunale o la corte d’appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

  • Art. 91 Codice Civile: Diversità di razza o di nazionalità

    Art. 91 Codice Civile: Diversità di razza o di nazionalità

    Art. 91 c.c. [Diversità di razza o di nazionalità] (1)

    Articolo abrogato.

  • Art. 92 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 92 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 92 c.c. [Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    In vigore

    reali] (1) [Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell’articolo 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia reale. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse reali è richiesto l’assenso del Re Imperatore.]

  • Art. 93 Codice Civile: Pubblicazione

    Art. 93 Codice Civile: Pubblicazione

    Art. 93 c.c. Pubblicazione

    In vigore

    La celebrazione del matrimonio dev’essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile. […] (1)

  • Art. 94 Codice Civile: Luogo della pubblicazione

    Art. 94 Codice Civile: Luogo della pubblicazione

    Art. 94 c.c. Luogo della pubblicazione

    In vigore

    La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi. […] (1) […] (2)