Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 198/2005 – Ammissibilità conflitto su data referendum

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dai promotori di quattro referendum abrogativi contro i decreti presidenziali che fissavano la data del 12 giugno 2005: i ricorrenti non possono qualificarsi come «poteri dello Stato» ai fini del conflitto in questa fase.

    Di cosa si tratta

    I promotori di quattro referendum abrogativi (ammessi con sentenze n. 46-49/2005) avevano impugnato davanti alla Corte costituzionale i decreti del Presidente della Repubblica che fissavano la data del voto al 12 giugno 2005 e la delibera del Consiglio dei ministri correlata. Ritenevano violate le loro prerogative costituzionali come «potere dello Stato» nella procedura referendaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953. Ricorrenti: Lanfranco Turci e altri promotori del referendum. Atti impugnati: decreti del Presidente della Repubblica e deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 aprile 2005 sulla fissazione della data referendaria.

    La decisione della Corte

    La Corte, riunita in camera di consiglio, dichiara inammissibile il ricorso. Pur riconoscendo che i promotori e gli elettori sottoscrittori hanno titolarità di funzioni costituzionalmente garantite, ritiene che nella fase specifica della procedura di fissazione della data, i ricorrenti non siano titolari di attribuzioni costituzionali suscettibili di essere lese dall’atto impugnato.

    Il principio

    I promotori del referendum sono legittimati a sollevare conflitto di attribuzione solo nelle fasi in cui esercitano funzioni costituzionalmente attribuite loro; la scelta della data del referendum da parte del Governo non lede le attribuzioni spettanti ai promotori nell’ambito della procedura referendaria.

    Domande e risposte

    Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Solo i soggetti che siano titolari di funzioni costituzionalmente attribuite e che lamentino la lesione di tali funzioni da parte di un atto di altro potere dello Stato. Non ogni soggetto coinvolto in una procedura costituzionale ha questa legittimazione.

    I promotori del referendum sono un «potere dello Stato»?

    La Corte ha riconosciuto in precedenti pronunce che i promotori e gli elettori sottoscrittori esercitano funzioni costituzionalmente rilevanti, ma ciò non basta: occorre che l’atto contestato incida specificamente sulle attribuzioni loro spettanti.

    Cosa accade quando un conflitto è dichiarato inammissibile in camera di consiglio?

    La Corte può decidere con ordinanza, in camera di consiglio senza contraddittorio, che il conflitto non è ammissibile, evitando così l’apertura del giudizio in contraddittorio tra le parti.

  • Corte cost. n. 197/2005 – Sospensione patente e accertamento penale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 218 del codice della strada: l’ordinanza del Giudice di pace di Amelia è priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza e indica erroneamente la norma da impugnare.

    Di cosa si tratta

    Il codice della strada prevede che il prefetto possa sospendere cautelarmente la patente di guida prima che il giudice penale accerti la colpevolezza dell’imputato. In un caso di guida in stato di ebbrezza, il Giudice di pace di Amelia ha dubitato che ciò contrasti con i principi di uguaglianza e di difesa sanciti dalla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 218 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), nella parte in cui consente al prefetto di applicare la sospensione della patente prima dell’accertamento giudiziale della colpevolezza. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Amelia, ordinanza del 7 novembre 2003.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per due ragioni: l’ordinanza è priva di qualsiasi motivazione sulla non manifesta infondatezza (si limitava a citare i numeri degli articoli costituzionali senza spiegarne la violazione) e, in più, il giudice ha indicato una norma diversa da quella effettivamente rilevante per il caso.

    Il principio

    Non basta indicare i parametri costituzionali violati: il giudice rimettente deve illustrare le ragioni per cui la norma censurata contrasterebbe con ciascuno di essi. L’ordinanza di rimessione deve anche identificare correttamente la norma effettivamente applicabile al caso di specie.

    Domande e risposte

    La sospensione della patente da parte del prefetto prima della sentenza penale è legittima?

    La questione non è stata risolta nel merito. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetti formali dell’ordinanza di rimessione.

    Cosa devono indicare i giudici nell’ordinanza con cui sollevano una questione di costituzionalità?

    Devono indicare la norma impugnata, i parametri costituzionali, e spiegare — con argomentazioni specifiche — sia la rilevanza della questione nel giudizio pendente, sia le ragioni per cui la norma potrebbe essere incostituzionale.

    Cosa è la «non manifesta infondatezza»?

    È uno dei requisiti per la trasmissione della questione alla Corte costituzionale: il giudice rimettente deve dimostrare che esiste un dubbio serio e non pretestuoso sulla conformità della norma alla Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 196/2005 – Direzione struttura sanitaria e obbligo di motivazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 15-ter, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, perché il TAR rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Quando un’Azienda sanitaria locale deve conferire un incarico di direzione di struttura complessa, il direttore generale può scegliere tra più candidati dichiarati ugualmente idonei. La norma impugnata non prevedeva l’obbligo di motivare tale scelta. Il TAR Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che ciò viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 15-ter, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, nella parte in cui non prevede l’obbligo di motivare la scelta del direttore generale tra candidati con identici giudizi di idoneità. Parametro: art. 97, commi primo e terzo, della Costituzione. Rimettente: TAR Toscana, ordinanza del 27 settembre 2002.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il TAR si era limitato ad affermare apoditticamente la propria giurisdizione senza spiegare perché la decisione della causa dipendesse effettivamente dalla norma impugnata.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non motiva adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo, limitandosi a richiamare disposizioni normative senza indicare le ragioni concrete del collegamento tra la norma censurata e la controversia pendente.

    Domande e risposte

    Cosa succede quando più candidati sono giudicati ugualmente idonei a dirigere una struttura sanitaria?

    In base alla disciplina del d.lgs. 502/1992, il direttore generale dell’ASL può scegliere tra i candidati idonei. La questione se debba motivare la scelta è stata sollevata ma non risolta nel merito da questa decisione.

    Perché la Corte non ha giudicato nel merito?

    Perché il TAR non ha spiegato in modo sufficientemente chiaro perché la questione costituzionale fosse rilevante per la risoluzione della controversia. Senza questa motivazione, la Corte non può entrare nel merito.

    Cosa significa «difetto di motivazione sulla rilevanza»?

    Significa che il giudice che solleva la questione non ha dimostrato che l’esito del giudizio principale dipende dall’applicazione della norma contestata. È un requisito formale indispensabile per accedere al giudizio costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 195/2005 – Iscrizione universitaria provvedimento cautelare anno successivo

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 133/2001, che consentiva l’iscrizione al secondo anno universitario agli studenti che avevano ottenuto un provvedimento cautelare di primo grado nel precedente anno accademico, poi non confermato. Il TAR Campania aveva sollevato la questione per difetto di motivazione adeguata.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 133/2001 aveva previsto una sanatoria per gli studenti che, nell’anno accademico 1999-2000, erano stati iscritti con riserva a corsi universitari a numero chiuso (inclusa odontoiatria) per effetto di ordinanze cautelari del TAR, poi non confermate in sede di appello. Questi studenti potevano iscriversi al secondo anno per l’a.a. 2000-2001 a condizione che la sospensiva fosse stata concessa, tra l’altro. Uno studente (Puglia Gianmaria) si era visto negare l’iscrizione al secondo anno di odontoiatria perché la sua cautelare di primo grado era stata rigettata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Campania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 133/2001, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 34, 97 e 113 della Costituzione. Il giudice rimettente riteneva che la norma, nel disciplinare in via legislativa l’esito di situazioni createsi per effetto di provvedimenti cautelari, sostituisse la valutazione del legislatore a quella dell’autorità amministrativa e giurisdizionale, violando la separazione dei poteri e i principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Ha rilevato che il giudice rimettente, pur censurando formalmente l’intero art. 1, aveva in realtà formulato le proprie censure solo con riguardo al primo comma della norma, e aveva motivato la rilevanza riferendosi a una situazione — quella dello studente che non aveva ottenuto il provvedimento cautelare — che ricadeva al di fuori dell’ambito applicativo della disposizione censurata. La questione difettava quindi di coerenza tra la norma impugnata e la motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente motiva la rilevanza con riferimento a una fattispecie che non rientra nell’ambito applicativo della norma impugnata: se il caso concreto non è regolato dalla norma censurata, la questione è irrilevante e dunque inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge n. 133/2001 sulle iscrizioni universitarie?

    La legge 27 marzo 2001, n. 133 aveva previsto che gli studenti iscritti con riserva nell’a.a. 1999-2000 a corsi di laurea o diploma universitario per effetto di provvedimenti cautelari potessero iscriversi al secondo anno nell’a.a. 2000-2001, a certe condizioni, tra cui che la sospensiva cautelare fosse stata effettivamente concessa. Era una sanatoria temporanea per situazioni createsi a seguito del contenzioso sulle procedure di accesso ai corsi a numero chiuso.

    Quando la questione di legittimità costituzionale non è rilevante?

    La rilevanza richiede che l’applicazione della norma censurata sia necessaria per decidere il giudizio a quo. Se il caso concreto non è disciplinato dalla norma impugnata (ad esempio perché l’attore non rientra tra i destinatari della legge), la questione è irrilevante e la Corte la dichiara inammissibile senza esaminarne il merito.

    Uno studente che ha ottenuto una sospensiva poi riformata in appello può mantenere l’iscrizione universitaria?

    In linea generale, il venir meno del provvedimento cautelare in appello travolge gli effetti della sospensiva. Tuttavia, il legislatore può prevedere norme di sanatoria per specifiche situazioni createsi a seguito di contenzioso amministrativo. Nel caso della legge n. 133/2001 la sanatoria era subordinata all’aver ottenuto la sospensiva di primo grado, il che escludeva dalla tutela chi quella cautelare non aveva ottenuto.

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  • Corte cost. n. 194/2005 – Competenza territoriale procedimenti camerali società

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 5/2003, che attribuisce la competenza territoriale per i procedimenti camerali in materia societaria esclusivamente al Tribunale del luogo ove la società ha la sede legale. La Corte ha ritenuto che la norma non ecceda la delega né introduca una irragionevole disparità rispetto ai procedimenti ordinari di cognizione.

    Di cosa si tratta

    Un socio totalitario di una s.r.l. aveva richiesto al Tribunale di Agrigento l’adozione di provvedimenti urgenti ex artt. 2485 e 2487 c.c. (per ovviare all’inerzia degli amministratori dopo la chiusura del fallimento). La società aveva eccepito l’incompetenza territoriale: la sede legale era a Roma e l’art. 25 del d.lgs. n. 5/2003 attribuisce la competenza esclusiva al Tribunale della sede legale per i procedimenti camerali societari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Agrigento dubitava della costituzionalità dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 5/2003, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione: la norma eccederebbe la delega (che vietava modifiche alla competenza territoriale) e introdurrebbe una disparità irragionevole tra procedimenti camerali (competenza esclusiva della sede legale) e procedimenti ordinari nella stessa materia (competenza anche della sede effettiva).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha rilevato che il divieto di modifica della competenza per territorio contenuto nella delega si riferisce al foro della sede inteso in senso ampio, e che la specificazione “sede legale” è coerente con la ratio della riforma del diritto societario, che mira a concentrare le controversie societarie davanti a un numero limitato di Tribunali specializzati (quelli del capoluogo di distretto). La diversità rispetto ai procedimenti ordinari è giustificata dalla diversa natura degli stessi procedimenti.

    Il principio

    L’attribuzione della competenza territoriale esclusiva al Tribunale della sede legale per i procedimenti camerali in materia societaria non viola il principio di uguaglianza né eccede la delega legislativa, in quanto risponde alla scelta del legislatore di concentrare le controversie societarie specializzate davanti a Tribunali con competenza distrettuale, garantendo specializzazione e uniformità di giurisprudenza.

    Domande e risposte

    Dove si propone un procedimento camerale in materia societaria?

    Ai sensi dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 5/2003, la competenza territoriale spetta esclusivamente al Tribunale del luogo ove la società ha la sede legale (il domicilio risultante dal registro delle imprese). Non rileva la sede effettiva dell’attività, a differenza di quanto previsto per i procedimenti ordinari di cognizione.

    Cosa distingue un procedimento camerale societario da uno ordinario di cognizione?

    I procedimenti camerali in materia societaria (previsti dal d.lgs. n. 5/2003) riguardano controversie su nomina o revoca di liquidatori, adozione di provvedimenti urgenti in caso di inerzia degli organi societari, e simili questioni strutturali della vita societaria. Hanno carattere sommario e specializzato, a differenza dei procedimenti ordinari di cognizione che riguardano pretese di diritto sostanziale tra le parti.

    Qual è il “foro societario” del d.lgs. n. 5/2003?

    Il d.lgs. n. 5/2003 aveva istituito sezioni specializzate per i procedimenti in materia di diritto societario, di intermediazione finanziaria e bancario-creditizia, attribuite ai Tribunali dei capoluoghi di distretto di Corte d’Appello. La norma sull’esclusività della sede legale è coerente con questo disegno di specializzazione territoriale.

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  • Corte cost. n. 193/2005 – Insindacabilità parlamentare Vendola articolo diffamatorio

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni diffamatorie del deputato Nichi Vendola nei confronti dell’ambasciatore Paolo Foresti, contenute in un articolo sul quotidiano “Il Manifesto” del 1997, rientrassero nell’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost. Ha quindi annullato la relativa delibera di insindacabilità del 17 marzo 1998.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Nicola (Nichi) Vendola aveva pubblicato sul quotidiano “Il Manifesto” il 27 marzo 1997 un articolo intitolato “Profughi e mafiosi”, in cui si riferiva all’allora ambasciatore italiano a Tirana Paolo Foresti come a “un lestofante del calibro di Paolo Foresti, nostro ambasciatore a Tirana e principale cerniera tra l’Italietta dei predoni e un’Albania da colonia o da protettorato”. Foresti aveva citato in giudizio Vendola per risarcimento danni da diffamazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni dell’on. Vendola rientravano nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e quindi erano coperte dall’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d’appello di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzione, ritenendo che non sussistesse il necessario collegamento funzionale tra le affermazioni dell’articolo e l’attività parlamentare del Vendola.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il conflitto e annullato la delibera di insindacabilità. Ha rilevato che le affermazioni contenute nell’articolo erano “pesanti apprezzamenti personali” nei confronti del Foresti come individuo, non come esponente di un’istituzione, e non erano collegati funzionalmente all’attività parlamentare di Vendola. L’articolo non riguardava il dibattito parlamentare sulla questione albanese, ma si sostanziava in un attacco diretto alla persona del Foresti.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Non è sufficiente che il parlamentare abbia trattato un tema di attualità politica: occorre che vi sia un concreto collegamento funzionale tra le affermazioni rese fuori dal Parlamento e un’attività parlamentare specifica. Le dichiarazioni che si risolvono in attacchi personali, senza tale nesso funzionale, non beneficiano dell’immunità.

    Domande e risposte

    Cosa copre l’insindacabilità parlamentare?

    L’art. 68, primo comma, Cost. prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa immunità copre gli atti tipicamente parlamentari (discorsi, interpellanze, voti) ma si estende anche alle dichiarazioni rese fuori dal Parlamento solo se esiste un nesso funzionale con un atto parlamentare specifico.

    Quando un’affermazione fatta fuori dal Parlamento è coperta dall’insindacabilità?

    Secondo la costante giurisprudenza della Corte, è necessario il collegamento funzionale: le dichiarazioni devono riprodurre in forma divulgativa il contenuto di un atto parlamentare (un’interpellanza, un discorso in Assemblea) oppure essere rese nell’esercizio di funzioni tipicamente parlamentari. Non basta che riguardino argomenti di rilevanza politica o di cui il parlamentare si sia occupato in Parlamento.

    Chi ha il potere di deliberare sull’insindacabilità e chi può contestarla?

    La Camera di appartenenza delibera sull’applicazione dell’insindacabilità su proposta del Comitato per le elezioni e le immunità parlamentari. Il giudice davanti al quale è pendente il processo civile o penale può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale se ritiene che la delibera sia stata adottata senza i presupposti costituzionali.

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  • Corte cost. n. 192/2005 – Termine decadenza azione lavoratori agricoli elenchi

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, del d.l. n. 7/1970 sui lavoratori agricoli, che prevede un termine di decadenza di centoventi giorni per impugnare in giudizio i provvedimenti definitivi di mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. La Corte ha ritenuto che tale termine non violi il principio di uguaglianza né i diritti previdenziali.

    Di cosa si tratta

    Una bracciante agricola (Annunziata Mighali) che aveva lavorato 51 giornate nel 1993 aveva chiesto l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli — condizione indispensabile per accedere ai benefici previdenziali della categoria. Dopo il rigetto definitivo della domanda, aveva proposto ricorso al Tribunale di Lecce oltre centoventi giorni dalla notifica del provvedimento, incorrendo nella decadenza prevista dalla norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lecce dubitava della costituzionalità del termine di centoventi giorni di decadenza (art. 22, comma 1, del d.l. n. 7/1970), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. Il termine sarebbe irragionevolmente breve rispetto a quello previsto per le controversie previdenziali della generalità dei lavoratori subordinati, discriminando in modo ingiustificato i lavoratori agricoli a tempo determinato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha rilevato che il termine di centoventi giorni si colloca in un sistema specifico di accertamento dei lavoratori agricoli — caratterizzato da procedure di iscrizione annuale negli elenchi e da provvedimenti periodici — che giustifica la previsione di un termine più breve rispetto a quello generale. La Corte ha inoltre rilevato che gli elenchi annuali dei lavoratori agricoli richiedono una definizione tempestiva delle controversie per assicurare la certezza dei rapporti previdenziali nel settore.

    Il principio

    La previsione di termini di decadenza specifici per determinate categorie di controversie previdenziali non viola il principio di uguaglianza se risponde a una ratio giustificatrice coerente con le peculiarità del settore considerato. Il termine di centoventi giorni per le controversie sugli elenchi dei lavoratori agricoli è giustificato dalla periodicità degli elenchi stessi e dalla necessità di certezza delle relazioni previdenziali nel settore.

    Domande e risposte

    Chi sono i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi?

    I lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato (braccianti) vengono iscritti negli elenchi nominativi tenuti dai Servizi CAU (Centri Autorizativi Unici), ai sensi del r.d. n. 1949/1940. L’iscrizione è il presupposto indispensabile per accedere ai trattamenti previdenziali (indennità di disoccupazione agricola, trattamenti pensionistici, assegni familiari).

    Qual è il termine per impugnare il diniego di iscrizione negli elenchi agricoli?

    Il termine è di centoventi giorni dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento definitivo di rigetto, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del d.l. n. 7/1970. Si tratta di un termine di decadenza: il suo superamento preclude definitivamente l’azione giudiziaria.

    Perché i lavoratori agricoli hanno termini diversi dagli altri lavoratori?

    Il settore agricolo è caratterizzato da elenchi nominativi annuali che devono essere definiti con rapidità per consentire la gestione dei trattamenti previdenziali stagionali. La Corte ha ritenuto che questa peculiarità giustifichi la previsione di termini più brevi rispetto a quelli applicabili alle controversie previdenziali degli altri lavoratori.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 191/2005 – INAIL rettifica rendita infortuni retroattività illegittima

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 9 del d.lgs. n. 38/2000 sull’assicurazione INAIL: ha dichiarato incostituzionali i commi 5, 6 e 7, che applicavano retroattivamente il nuovo termine decennale per la rettifica delle rendite anche a situazioni già definite (prescritte o coperte da giudicato), mentre ha dichiarato non fondata la questione sui commi 1 e 3 che introducono il termine stesso.

    Di cosa si tratta

    L’INAIL aveva adottato provvedimenti di rettifica delle rendite per ipoacusia professionale di tre lavoratori, riducendo le rendite che erano state attribuite con valutazioni sovrastimate. Il d.lgs. n. 38/2000 aveva introdotto un termine decennale di decadenza per la rettifica (sostituendo la previgente disciplina senza limiti di tempo) e aveva previsto che tale termine si applicasse retroattivamente anche ai provvedimenti di rettifica adottati nel vigore della vecchia legge, colpendo persino rapporti già prescritti o coperti da giudicato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Treviso aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione. Contestava: i commi 1 e 3 (il termine decennale che consoliderebbe prestazioni non dovute) per violazione dei principi previdenziali e del buon andamento; e i commi 5, 6 e 7 (la retroattività) per violazione del principio di certezza del diritto desumibile dall’art. 3, in quanto la retroattività incideva su rapporti già esauriti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sui commi 1 e 3: il termine decennale di rettifica non viola la Costituzione, perché l’introduzione di un limite temporale all’esercizio del potere di rettifica non è incompatibile con i principi del sistema previdenziale. Ha invece dichiarato incostituzionali i commi 5, 6 e 7: l’applicazione retroattiva del nuovo termine decennale a rapporti già prescritti o definiti da giudicato viola il principio di certezza del diritto, che impedisce al legislatore di intervenire su situazioni giuridiche esaurite.

    Il principio

    Il principio di certezza del diritto, ricavabile dall’art. 3 Cost., vieta al legislatore di applicare retroattivamente una norma che incide su situazioni giuridiche già esaurite (prescritte o coperte da giudicato). È invece legittimo introdurre un termine di decadenza per l’esercizio del potere di rettifica delle rendite INAIL, che opera pro futuro senza incidere sui rapporti pregressi.

    Domande e risposte

    Entro quanti anni l’INAIL può correggere una rendita per infortuni sul lavoro?

    In base all’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 38/2000, l’INAIL può rettificare per errore le prestazioni erogate entro dieci anni dalla comunicazione del provvedimento originario di attribuzione della rendita. Decorso questo termine, la rendita si consolida definitivamente anche se fosse stata attribuita in eccesso.

    Cosa succede se l’INAIL si accorge di un errore nella rendita dopo dieci anni?

    Dopo dieci anni dalla comunicazione del provvedimento originario, l’INAIL non può più ridurre la rendita per errore. Il beneficiario mantiene il diritto alle prestazioni godute, anche se in difetto dei presupposti di legge. È una norma di certezza a tutela del lavoratore assicurato.

    Cosa significa che una norma non può applicarsi retroattivamente a rapporti “esauriti”?

    Un rapporto è esaurito quando è definitivamente chiuso da prescrizione o da giudicato. Il giudicato è la sentenza passata in giudicato che non è più impugnabile; la prescrizione è l’estinzione del diritto per decorso del tempo. Su questi rapporti il legislatore non può intervenire con nuove norme che li modifichino, pena la violazione del principio di certezza del diritto.

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  • Corte cost. n. 190/2005 – Assunzione personale sanitario privato senza concorso pubblico

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Marche n. 4/2004, che consentiva l’inserimento nei ruoli del Servizio sanitario regionale del personale in esubero da strutture sanitarie private convenzionate attraverso una procedura selettiva riservata, in violazione del principio del concorso pubblico sancito dall’art. 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva approvato una legge speciale che permetteva di assumere nel Servizio sanitario regionale il personale dipendente da strutture sanitarie private convenzionate divenuto in esubero a seguito della riorganizzazione del piano sanitario 2003/2006. L’assunzione avveniva tramite una selezione per titoli ed esame orale riservata a quel personale, senza aprire il concorso alla generalità dei candidati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale la legge regionale, denunciando la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. La procedura selettiva riservata, argomenta la difesa erariale, equivaleva a un’assunzione senza concorso pubblico, in contrasto con il principio di accesso agli uffici pubblici per concorso e con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso e dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutti e tre gli articoli della legge regionale. Ha ribadito il principio secondo cui le assunzioni nel pubblico impiego devono avvenire di regola per concorso pubblico aperto. Una procedura selettiva riservata a una sola categoria di lavoratori, anche se prevista da una legge regionale e motivata da esigenze di tutela di lavoratori in esubero, non soddisfa il requisito del concorso pubblico richiesto dall’art. 97 Cost.

    Il principio

    Le assunzioni nel pubblico impiego devono avvenire tramite concorso aperto al pubblico: una selezione riservata al personale di determinate strutture private convenzionate, anche se motivata da esigenze di riconversione del settore sanitario, viola il principio del concorso pubblico sancito dall’art. 97 Cost. e il principio di uguaglianza nell’accesso ai pubblici uffici.

    Domande e risposte

    Il pubblico impiego può assumere personale senza concorso?

    Solo in via eccezionale e nei limiti previsti dalla legge. La regola costituzionale è il concorso pubblico (art. 97 Cost.). Sono ammesse deroghe per alcune categorie (ad esempio, assunzioni obbligatorie di invalidi) ma non per ampie selezioni riservate a categorie di lavoratori privati, che violano il principio di par condicio tra i candidati.

    Le Regioni possono legiferare in materia di personale sanitario?

    Sì, la materia dello stato giuridico ed economico del personale delle Regioni rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.). Tuttavia, le Regioni non possono derogare al principio del concorso pubblico, che costituisce un principio generale dell’ordinamento con fondamento diretto in Costituzione.

    Cosa succede al personale già assunto con procedure selettive poi dichiarate incostituzionali?

    La declaratoria di incostituzionalità travolge la legge e i suoi effetti futuri. I rapporti di lavoro già costituiti possono essere incisi nelle forme previste dalla legge, ma la questione degli effetti pregressi è di norma rimessa all’interpretazione della normativa vigente e alla valutazione dei giudici del merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 189/2005 – Espulsione straniero reato diritto d’autore pena accessoria

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del T.U. Immigrazione, che prevede la revoca automatica del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero condannato per violazione della legge sul diritto d’autore. I Tribunali di Lecce e di Taranto avevano sollevato la questione per difetto di proporzionalità e di rieducazione della pena.

    Di cosa si tratta

    L’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione), introdotto dalla legge n. 189/2002, prevedeva che allo straniero condannato con provvedimento irrevocabile per il reato di cui all’art. 171-ter della legge sul diritto d’autore (spaccio di supporti abusivi) venisse revocato il permesso di soggiorno con conseguente espulsione. Due Tribunali — di Lecce e di Taranto (sez. Manduria) — avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di questa norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti censuravano la norma in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35 e 113 della Costituzione, ritenendo che l’espulsione automatica e obbligatoria configurasse una pena accessoria sproporzionata, che escludeva la funzione rieducativa, discriminava gli stranieri rispetto ai cittadini italiani e rispetto agli stranieri senza permesso di soggiorno, e sottraeva ogni valutazione discrezionale all’autorità amministrativa e giudiziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità dei due giudizi riuniti. I rimettenti non avevano sufficientemente motivato la rilevanza nei rispettivi giudizi: in entrambi i casi non era ancora intervenuta una condanna irrevocabile (presupposto della norma), e uno dei giudici aveva persino dubitato se la norma fosse rilevante nel caso concreto anche in assenza di applicazione della sanzione accessoria, senza tuttavia spiegarne adeguatamente le ragioni.

    Il principio

    La rilevanza di una questione di legittimità costituzionale riguardante una norma che si applica solo al verificarsi di determinati presupposti (nella specie, la condanna irrevocabile) va motivata con riferimento alla concreta situazione processuale: se il presupposto non si è ancora realizzato, la questione difetta di rilevanza attuale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge sull’espulsione degli stranieri condannati per reati di pirateria audiovisiva?

    Il comma 7-bis dell’art. 26 del T.U. Immigrazione prevedeva la revoca automatica del permesso di soggiorno e l’espulsione con accompagnamento alla frontiera per gli stranieri condannati con sentenza irrevocabile per il reato di commercio abusivo di supporti audiovisivi (art. 171-ter della legge n. 633/1941). Si trattava di una misura automatica, senza valutazione caso per caso.

    In cosa consiste la differenza tra pena accessoria e misura di sicurezza per gli stranieri?

    La pena accessoria consegue automaticamente alla condanna per determinati reati e non richiede una valutazione della pericolosità del soggetto; la misura di sicurezza dell’espulsione (art. 235 c.p.) presuppone invece una valutazione della pericolosità sociale del condannato e riguarda reati di una certa gravità. I rimettenti contestavano che l’espulsione automatica per pirateria audiovisiva trattasse allo stesso modo situazioni molto diverse per disvalore.

    Uno straniero espulso per condanna penale può fare ricorso?

    Sì. L’espulsione come conseguenza di condanna penale può essere impugnata davanti al giudice ordinario. Tuttavia, la norma censurata non prevedeva alcuna discrezionalità amministrativa né giudiziaria nella sua applicazione, il che era uno dei profili di illegittimità denunciati dai rimettenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 188/2005 – Decreto penale condanna termine sei mesi sanzione

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 459, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Roma in relazione all’assenza di sanzione processuale per la presentazione tardiva della richiesta di decreto penale di condanna oltre il termine di sei mesi.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento per decreto penale è un procedimento speciale semplificato in cui il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di emettere un decreto di condanna senza celebrare il dibattimento. L’art. 459 c.p.p. prevede un termine di sei mesi dalla data di iscrizione della notizia di reato per formulare tale richiesta. Nel caso in esame, la richiesta era stata depositata due anni dopo l’iscrizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma dubitava della costituzionalità dell’art. 459, comma 1, c.p.p. nella parte in cui, secondo il diritto vivente, il termine semestrale ha natura meramente ordinatoria e la sua violazione non comporta alcuna sanzione processuale, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione (diritto di difesa, ragionevole durata del processo, diritto a essere informati tempestivamente dell’accusa).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva adeguatamente spiegato in che modo l’assenza di sanzione per il ritardo del PM nell’avanzare la richiesta si ponesse in contrasto con i diritti costituzionali dell’imputato nel concreto giudizio, tenuto conto che l’imputato aveva comunque la possibilità di fare opposizione al decreto e ottenere il dibattimento. La questione era quindi carente di sufficiente motivazione.

    Il principio

    La natura meramente ordinatoria del termine per richiedere il decreto penale di condanna non viola di per sé il diritto di difesa né il principio del processo in tempo ragionevole, atteso che il procedimento per decreto è un procedimento speciale a struttura semplificata e l’imputato conserva sempre la facoltà di fare opposizione, trasformando il rito in dibattimentale.

    Domande e risposte

    Cosa è il decreto penale di condanna?

    Il decreto penale di condanna (art. 459 ss. c.p.p.) è un provvedimento con cui il GIP, su richiesta del PM, condanna l’imputato a una pena pecuniaria senza celebrare il dibattimento. L’imputato può fare opposizione entro quindici giorni dalla notifica, chiedendo uno dei riti alternativi o il dibattimento.

    Il termine di sei mesi per la richiesta di decreto penale è perentorio?

    No. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, il termine di sei mesi di cui all’art. 459, comma 1, c.p.p. ha natura ordinatoria, non perentoria. Il suo superamento non comporta nullità del decreto né inutilizzabilità degli atti.

    L’imputato può impugnare un decreto penale emesso dopo anni dall’iscrizione della notizia di reato?

    L’imputato può fare opposizione al decreto penale entro quindici giorni dalla notifica, indipendentemente da quanto tempo sia trascorso tra l’iscrizione e la richiesta del PM. L’opposizione è il rimedio processuale principale a disposizione dell’imputato per contestare il decreto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 187/2005 – Sanzioni giudice di pace lesioni stradali colpose

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 274/2000 sul sistema sanzionatorio del giudice di pace per le lesioni personali colpose da sinistro stradale. La Corte d’appello di Napoli riteneva irragionevole la diversità di pena rispetto alle lesioni colpose da colpa professionale, ma la Corte ha dichiarato la questione inammissibile per difetto di motivazione.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguardava un imputato condannato dal tribunale per lesioni personali colpose gravissime causate da un incidente stradale, al quale era stata applicata la sanzione della permanenza domiciliare nei fine settimana per trenta giorni. La Corte d’appello di Napoli, investita dell’appello del pubblico ministero, riteneva tale pena irrisoria e irragionevole rispetto alla gravità del fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 63 e 64 del d.lgs. n. 274/2000, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui il sistema sanzionatorio del giudice di pace si applicava ai reati di lesioni personali colpose perseguibili a querela commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale ma non a quelli da colpa professionale o da violazione delle norme antinfortunistiche.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Il rimettente non aveva motivato adeguatamente la questione: non era chiaro se stesse censurando la mancata previsione del concorso tra responsabilità da circolazione stradale e altre forme di colpa specifica, né aveva indicato quale fosse la norma che intendeva ottenere dalla Corte per risolvere il caso concreto. La questione risultava quindi generica e priva di sufficiente precisione.

    Il principio

    Quando il rimettente non indica con sufficiente precisione il petitum — ovvero quale norma vorrebbe che la Corte introducesse per rimediare al vizio denunciato — la questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di precisione della formulazione.

    Domande e risposte

    Quali reati di lesioni colpose sono di competenza del giudice di pace?

    Sono di competenza del giudice di pace le lesioni personali colpose perseguibili a querela, salvo quelle commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o di igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale superiore a venti giorni. Le lesioni da sinistro stradale perseguibili a querela rientrano nella competenza del giudice di pace.

    Qual è la differenza di pena tra giudice di pace e tribunale ordinario per le lesioni stradali colpose?

    Davanti al giudice di pace si applicano le sanzioni alternative del d.lgs. n. 274/2000: pena pecuniaria, permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità. Davanti al tribunale ordinario, invece, si applica la pena detentiva (reclusione fino a tre anni, nei casi aggravati) o la pena pecuniaria. La differenza di pena dipende dalla qualità dell’infrazione che ha causato le lesioni.

    Cosa è il “petitum” in un giudizio di legittimità costituzionale?

    Il petitum è ciò che il giudice rimettente chiede alla Corte Costituzionale: solitamente la dichiarazione di incostituzionalità di una norma, talvolta nella sola parte in cui prevede (o non prevede) una certa disposizione. Deve essere formulato con precisione, così da permettere alla Corte di decidere senza sostituirsi al legislatore.

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