Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 125/2003 – Conferimento regioni funzioni mercato del lavoro

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sul d.lgs. n. 469/1997 e sulla legge n. 59/1997 relative al conferimento alle regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro e collocamento, nonché alla possibilità di autorizzare soggetti privati come intermediari tra domanda e offerta di lavoro. La delega era sufficientemente determinata e non vi è eccesso di delega.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Molise, nel giudicare l’impugnazione di provvedimenti con cui la Presidenza del Consiglio autorizzava la Regione Molise a svolgere funzioni di collocamento e il Ministero del lavoro autorizzava soggetti privati all’intermediazione lavorativa, ha dubitato che tale trasferimento di funzioni fosse sorretto da una delega legislativa valida. La questione coinvolgeva il rapporto tra legge delega (l. n. 59/1997) e decreto delegato (d.lgs. n. 469/1997).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Molise ha sollevato questione sugli artt. 1, 2 e 10 del d.lgs. n. 469/1997 nonché sugli artt. 1, commi 1 e 2, e 3, comma 1, lett. g), e 4, comma 4, lett. c), della legge n. 59/1997, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Il rimettente sosteneva che il collocamento non rientrava nella delega sul "sostegno all’occupazione" e che la delega a soggetti privati per l’intermediazione eccedeva la legge delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. La legge n. 59/1997, seguendo un metodo innovativo di delega per esclusione (individua le materie escluse, non quelle incluse), ricomprendeva il collocamento nel "sostegno all’occupazione" (art. 4, comma 4, lett. c) e nel conferimento generale delle funzioni localizzabili nel territorio regionale (art. 1, comma 2). L’autorizzazione a soggetti privati per l’intermediazione rientrava nella facoltà di individuare le "idonee strutture organizzative" ex art. 3, comma 1, lett. g). La delega era sufficientemente determinata tramite clausole generali e principi di sussidiarietà, completezza ed efficienza.

    Il principio

    Il controllo di costituzionalità sulla delega legislativa richiede un confronto ermeneutico parallelo tra la norma delegante e quella delegata. Una legge delega può adottare il metodo "per esclusione" (elencando ciò che è escluso invece di ciò che è incluso) e restare sufficientemente determinata se accompagnata da principi di sussidiarietà e allocazione ottimale delle funzioni tra i livelli di governo.

    Domande e risposte

    Che cosa distingue la delega "per esclusione" da quella tradizionale?

    Nella delega tradizionale il legislatore elenca le materie conferite. In quella "per esclusione" (come la legge Bassanini n. 59/1997) il punto di partenza è il conferimento di tutte le funzioni localizzabili, con indicazione delle sole eccezioni. L’oggetto è determinato sia negativamente (ciò che è escluso) che positivamente (i principi di sussidiarietà e sviluppo locale).

    Perché i soggetti privati potevano essere autorizzati all’intermediazione lavorativa?

    Perché la delega a individuare "idonee strutture organizzative" per le funzioni non esclusivamente regionali autorizzava il legislatore delegato a disciplinare anche le modalità e i titolari del procedimento di intermediazione, compresi i privati con requisiti imprenditoriali adeguati.

    Con questa sentenza il collocamento veniva definitivamente regionalizzato?

    La sentenza confermava la legittimità del conferimento regionale già operato. Successivamente la riforma del titolo V Cost. (l. cost. n. 3/2001) ha ridisegnato ulteriormente i confini, ma questa pronuncia riguardava il quadro normativo anteriore alla riforma costituzionale.

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  • Corte cost. n. 124/2003 – IRAP indeducibilità costi personale e interessi

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    La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sull’IRAP (d.lgs. n. 446/1997). L’indeducibilità dei costi del personale e degli interessi passivi è coerente con il presupposto del valore aggiunto prodotto; l’assoggettamento di professionisti e imprenditori è giustificato; il finanziamento del SSN tramite IRAP non discrimina i contribuenti.

    Di cosa si tratta

    Alcuni soggetti impugnarono avvisi di accertamento IRAP contestando più profili del d.lgs. n. 446/1997: l’indeducibilità dei costi per il personale dipendente, collaboratori e interessi passivi; l’equiparazione tra professionisti e imprenditori; il finanziamento del Servizio sanitario tramite IRAP; l’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte dirette. La Commissione tributaria provinciale di Ancona sollevava questioni di legittimità in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Ancona ha sollevato questione sugli artt. 1, comma 2; 3, comma 1, lett. c); 5, commi 1 e 2 u.p.; 11, comma 1, lett. c), e 36 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. La censura principale riguardava la mancata deduzione dei costi del personale e degli interessi passivi dalla base imponibile IRAP.

    La decisione della Corte

    La questione sull’art. 5 (base imponibile) è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza. Quella sull’art. 1 (indeducibilità IRAP dall’IRPEF) è inammissibile per irrilevanza nel giudizio (controversia su rimborso acconto IRAP, non su imposte dirette). Le questioni sugli artt. 3, 11 e 36 sono manifestamente infondate: l’IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto autonomamente — indice non irragionevole di capacità contributiva — e assoggetta equamente professionisti e imprenditori, con gettito destinato alla fiscalità generale senza identificazione tra soggetti passivi e beneficiari.

    Il principio

    L’IRAP è un’imposta coerente con l’art. 53 Cost.: il valore aggiunto prodotto da un’attività autonomamente organizzata è un indice attendibile di capacità contributiva. Rientra nella discrezionalità del legislatore scegliere quale fatto espressivo di ricchezza assoggettare a imposta, con il solo limite della non arbitrarietà.

    Domande e risposte

    Perché i costi del personale non sono deducibili dall’IRAP?

    Perché l’IRAP tassa il valore aggiunto prodotto, che per definizione include il fattore lavoro. Dedurre il costo del personale significherebbe cambiare la natura stessa del tributo, escludendo dalla base imponibile la componente principale che genera il valore aggiunto dell’impresa.

    I professionisti sono davvero equiparabili agli imprenditori ai fini IRAP?

    Sì, secondo la Corte. Entrambi producono nuovo valore aggiunto tramite un’attività autonomamente organizzata; l’idoneità alla contribuzione è identica. La distinzione civilistica tra impresa e professione non impone necessariamente un trattamento fiscale differenziato.

    Perché il gettito IRAP destinato al SSN non crea discriminazioni?

    Perché l’IRAP è un tributo di fiscalità generale, non un contributo specifico. Non occorre che vi sia identità tra chi paga l’imposta e chi beneficia del servizio finanziato: il legislatore può destinare parte del gettito fiscale a settori specifici senza violare il principio di uguaglianza.

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  • Corte cost. n. 139/2003 – Affidamento in prova e sopravvenienza di nuova condanna

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 51-bis ord. pen.: la norma che impone la cessazione dell’affidamento in prova quando la pena complessiva supera il limite di tre anni non viola il principio rieducativo, poiché rispecchia una precisa scelta discrezionale del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Un condannato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale viene raggiunto da un nuovo titolo esecutivo che, sommato alla pena residua, supera i tre anni previsti dall’art. 47 ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza di Messina, dovendo decidere sulla prosecuzione della misura, dubita che l’art. 51-bis ord. pen. — che impone la valutazione basata sul solo cumulo della pena — contrasti con l’art. 27, terzo comma, della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Parametro: art. 27, terzo comma, della Costituzione (finalità rieducativa della pena). Giudice rimettente: Tribunale di sorveglianza di Messina.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. L’accoglimento della tesi del rimettente vanificherebbe la condizione generale di ammissibilità dell’affidamento in prova (limite di tre anni), creando un trattamento paradossalmente più favorevole per chi sia già in esecuzione della misura rispetto a chi debba ancora iniziarla. La norma riflette una scelta legislativa non irragionevole nell’esercizio della discrezionalità del Parlamento.

    Il principio

    L’art. 27, terzo comma, Cost. non impone al legislatore di subordinare sempre la prosecuzione delle misure alternative alla valutazione casistica della meritevolezza; può legittimamente fissare soglie di pena come condizione di ammissibilità oggettiva.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 51-bis ord. pen. in caso di nuova condanna sopravvenuta?

    Il magistrato di sorveglianza sospende provvisoriamente la misura alternativa; il Tribunale decide sulla prosecuzione o cessazione tenendo conto del cumulo delle pene rispetto al limite di tre anni fissato dall’art. 47 ord. pen.

    Il condannato in affidamento in prova può fare valere il percorso rieducativo già avviato?

    Nel sistema delineato dall’art. 51-bis, la valutazione positiva del percorso non può da sola superare il limite di pena; la Corte ritiene questa scelta legislativa non manifestamente irragionevole.

    Perché l’accoglimento avrebbe creato una disparità irragionevole?

    Perché chi è già in esecuzione beneficerebbe di condizioni più favorevoli rispetto a chi affronta per la prima volta la valutazione per l’ammissione alla misura, con possibili ulteriori sperequazioni a cascata.

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  • Corte cost. n. 123/2003 – TOSAP sottosuolo stradale e riserva di legge

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507/1993 in materia di TOSAP per occupazioni di sottosuolo e soprassuolo stradale (linee elettriche, condutture). La norma è conforme agli artt. 23 e 76 Cost.: la delega era sufficientemente determinata e la riserva di legge relativa è rispettata.

    Di cosa si tratta

    La società ENEL Distribuzione contestava degli avvisi di accertamento TOSAP emessi dalla Provincia di Ancona per l’occupazione del sottosuolo stradale con linee elettriche e condutture. La Commissione tributaria provinciale di Ancona dubitava che la norma che fissava i criteri tariffari fosse troppo indeterminata, assegnando all’ente impositore un potere arbitrario di fissare la prestazione patrimoniale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Ancona ha sollevato questione sull’art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione. Secondo il rimettente la norma si sarebbe discostata dai principi della legge delega n. 421/1992 e avrebbe attribuito all’ente un potere di imposizione di contenuto arbitrario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando le proprie sentenze n. 96/2001 e ordinanza n. 95/2002. I criteri della legge delega per le occupazioni del sottosuolo (numero 2 della lettera b art. 4 l. n. 421/1992) sono quelli della determinazione forfetaria delle tariffe tramite parametri significativi, non i criteri del numero 1 evocati dal rimettente. La riserva di legge relativa ex art. 23 Cost. è rispettata purché la legge ponga criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa.

    Il principio

    La riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali (art. 23 Cost.) è di carattere relativo: è sufficiente che il legislatore determini preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali. Per la TOSAP sulle occupazioni del sottosuolo con linee elettriche e condutture la legge delega imponeva la determinazione forfetaria attraverso parametri significativi, criterio adeguato a soddisfare tale riserva.

    Domande e risposte

    Perché il rimettente riteneva violato l’art. 76 Cost.?

    Riteneva che la norma delegata si fosse discostata dai principi fissati dalla legge n. 421/1992 per la determinazione della tassa. La Corte ha chiarito che i criteri invocati (numero 1 della lettera b) non si applicavano alle occupazioni di sottosuolo con condutture, rette invece dal numero 2, che prescriveva la tariffa forfetaria su parametri significativi.

    Come funziona la riserva relativa di legge in materia tributaria?

    A differenza della riserva assoluta, quella relativa consente al legislatore di demandare all’amministrazione la fissazione di dettagli applicativi, purché la legge stabilisca criteri sufficientemente precisi. In materia di tasse locali è sufficiente che la legge indichi i parametri di base per il calcolo.

    Quali soggetti sono tenuti alla TOSAP per le occupazioni del sottosuolo?

    Tutti i soggetti che occupano spazi e aree pubbliche sotterranee con linee elettriche, cavi, condutture e simili, inclusi gli enti erogatori di pubblici servizi come l’ENEL. La tariffa è determinata in via forfetaria sulla base di parametri quali la lunghezza e la tipologia dell’occupazione.

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  • Corte cost. n. 138/2003 – Restituzione atti per espulsione stranieri e modifica normativa

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica di Padova per rivalutare la rilevanza della questione: la norma impugnata sull’accompagnamento alla frontiera è stata modificata dalla legge di conversione n. 106/2002, che ha trasferito la competenza alla convalida dal PM al tribunale monocratico.

    Di cosa si tratta

    Quindici ordinanze del Procuratore della Repubblica di Padova, emesse nel corso di giudizi di convalida di provvedimenti di accompagnamento alla frontiera di stranieri extracomunitari, censuravano l’art. 2 del d.l. n. 51/2002, nella parte in cui attribuiva al PM (e non al giudice) il potere di convalidare il provvedimento di espulsione, ritenendo la tutela offerta allo straniero inferiore a quella prevista per il trattenimento nei CPT.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2 del d.l. 4 aprile 2002, n. 51. Parametro: art. 3 della Costituzione (disparità di tutela rispetto all’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998). Giudice rimettente: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova (15 ordinanze riunite).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti al rimettente. La legge di conversione n. 106/2002 ha modificato la norma denunciata, trasferendo la competenza alla convalida dal Procuratore al tribunale in composizione monocratica. Il rimettente deve quindi rivalutare se la questione rimanga rilevante alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, la norma denunciata viene modificata in modo incidente sulla sua applicazione nel giudizio a quo, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché verifichi la persistente rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Chi convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dopo la l. n. 106/2002?

    Il tribunale in composizione monocratica, non più il Procuratore della Repubblica come previsto dall’originario d.l. n. 51/2002.

    Cosa significa “restituzione degli atti” al giudice rimettente?

    La Corte non decide nel merito, ma restituisce la questione al giudice a quo affinché valuti se, dopo la modifica normativa, la sua decisione dipenda ancora dalla norma originariamente impugnata.

    La questione sulla tutela dello straniero espulso fu poi ridecisa?

    Sì: la disciplina della convalida dell’accompagnamento alla frontiera è stata oggetto di successive pronunce della Corte, in particolare con la sentenza n. 105/2001 già richiamata in questa ordinanza.

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  • Corte cost. n. 137/2003 – Custodia cautelare minorile e furto con strappo

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’impossibilità di applicare la custodia cautelare al minorenne accusato di furto con strappo dopo la riforma del 2001. La lacuna normativa rispecchia una scelta legislativa che non risulta manifestamente irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Con la legge n. 128/2001, il furto con strappo è stato ricollocato dalla lettera e alla lettera e-bis dell’art. 380, comma 2, c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza). L’art. 23 del d.P.R. n. 448/1988 (processo minorile) consente la custodia cautelare solo per i reati alle lettere e, f, g, h e non alla nuova lettera e-bis. Il GIP del Tribunale per i minorenni di Bari solleva questione di legittimità costituzionale per la conseguente impossibilità di applicare la misura al minorenne accusato di furto con strappo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. Parametro: art. 3 della Costituzione (irragionevole disparità di trattamento tra maggiorenni e minorenni e tra la disciplina ante e post riforma). Giudice rimettente: GIP del Tribunale per i minorenni di Bari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. La determinazione delle ipotesi tassative di custodia cautelare minorile è rimessa al legislatore nel rispetto del principio di non manifesta irragionevolezza (art. 13 Cost.). La situazione normativa, pur potendo essere frutto di una svista, rispecchia pur sempre una scelta legislativa; i criteri di raffronto indicati dal rimettente non costituiscono validi tertia comparationis.

    Il principio

    La custodia cautelare nei confronti dei minorenni deve essere considerata di assoluta eccezionalità; la determinazione delle fattispecie che la consentono è riservata al legislatore ed è sindacabile dalla Corte solo in caso di manifesta irragionevolezza.

    Domande e risposte

    Dopo la riforma del 2001, è possibile applicare la custodia cautelare a un minorenne per furto con strappo?

    Secondo la disciplina vigente nel 2003, no: l’art. 23 del d.P.R. n. 448/1988, nel richiamare le lettere e, f, g, h dell’art. 380, comma 2, c.p.p., non copre la lettera e-bis introdotta dalla l. n. 128/2001.

    Perché la Corte non ha ritenuto irragionevole questa lacuna?

    Perché la possibilità di applicare la custodia cautelare ai minori per furto era assente anche nel testo originario del 1988 e è stata introdotta solo nel 1991; la situazione risultante dalla riforma del 2001, pur non ottimale, non è manifestamente illogica.

    Chi è competente a colmare questa lacuna?

    Il legislatore, mediante una modifica dell’art. 23 del d.P.R. n. 448/1988, aggiornando il rinvio all’art. 380, comma 2, c.p.p. in modo da includere la lettera e-bis.

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  • Corte cost. n. 122/2003 – Arbitrato escluso per opere pubbliche post-calamità

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 3, comma 2, del d.l. n. 180/1998 (conv. l. n. 267/1998), che vieta di devolvere ad arbitri le controversie sulle opere pubbliche in zone colpite da calamità naturali. La norma non viola l’art. 25 Cost. perché la giurisdizione si determina con riferimento al momento della proposizione della domanda.

    Di cosa si tratta

    Due giudizi arbitrali riguardavano controversie relative all’esecuzione di opere di ricostruzione in zone della Campania colpite da frane nel 1998. Una legge sopravvenuta aveva vietato di devolvere tali controversie ad arbitri, anche se la clausola compromissoria era stata stipulata prima. I collegi arbitrali dubitavano che ciò violasse il principio del giudice naturale precostituito per legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Collegio arbitrale di Napoli ha sollevato questione sull’art. 3, comma 2, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180 (conv. l. n. 267/1998), nella parte in cui esclude che le controversie sulle opere pubbliche per la ricostruzione di territori colpiti da calamità possano essere devolute ad arbitri. Il parametro era l’art. 25 della Costituzione (giudice naturale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando la propria ordinanza n. 11/2003. La norma non lede il giudice naturale perché la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.), e la disposizione esclusa dal divieto di arbitrato le sole controversie in cui fosse già stata notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

    Il principio

    La legge sopravvenuta che esclude la devoluzione ad arbitri di certe controversie non viola il principio del giudice naturale: la giurisdizione e la competenza si determinano con riferimento alla legge vigente e allo stato di fatto al momento della proposizione della domanda, sicché chi non aveva ancora notificato la domanda di arbitrato non può lamentare la perdita del "giudice naturale" arbitrale.

    Domande e risposte

    Perché la clausola compromissoria già stipulata non proteggeva le parti?

    Perché la legge ha introdotto un divieto prima che la domanda di arbitrato fosse notificata. Il principio del giudice naturale vale dal momento della proposizione della domanda, non dalla stipula del contratto che la prevede.

    Quali controversie rimanevano arbitrabili?

    Quelle per le quali la domanda di arbitrato era già stata notificata prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 180/1998. In tal caso il collegio arbitrale aveva già assunto la veste di giudice naturale precostituito.

    La norma era definitiva o temporanea?

    Riguardava specificamente le controversie relative a opere pubbliche comprese nei programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamità, una fattispecie eccezionale. La ratio era garantire un controllo giurisdizionale ordinario su interventi di pubblica utilità straordinaria.

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  • Corte cost. n. 136/2003 – Assicurazione INAIL lavoratori in permesso sindacale

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’esclusione dei lavoratori in permesso sindacale dalla tutela INAIL contro gli infortuni. Il permesso sindacale è episodico e non sospende il rapporto di lavoro, a differenza dell’aspettativa sindacale; la differenza di trattamento è pertanto giustificata.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore subisce un infortunio in itinere durante il rientro da attività sindacale svolta in permesso ex art. 30 l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori). L’INAIL rifiuta la copertura assicurativa ritenendo la situazione non tutelata. La Corte d’appello di Firenze solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.P.R. n. 1124/1965 (Testo unico INAIL), nella parte in cui non include tra gli assicurati i lavoratori in permesso sindacale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Parametri: artt. 3 e 38 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Firenze. La rimettente richiamava la sentenza n. 171/2002 che aveva già esteso la tutela ai lavoratori in aspettativa sindacale e sosteneva che la mancata estensione ai lavoratori in permesso creasse una disparità di trattamento ingiustificata.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Il permesso sindacale (art. 30 l. n. 300/1970) è caratterizzato da episodicità e occasionalità e non altera la continuità della prestazione lavorativa. L’aspettativa sindacale (art. 31), invece, configura un distacco durevole che sospende la prestazione e l’obbligo retributivo, rendendo il sindacato soggetto obbligato al pagamento del premio INAIL. Le due fattispecie non sono assimilabili; la differenza di disciplina non viola né l’art. 3 né l’art. 38 Cost.

    Il principio

    Il sistema di sicurezza sociale non impone la piena socializzazione del rischio per qualsiasi attività latamente riferibile a una prestazione di lavoro; la tutela INAIL può essere limitata alle fattispecie in cui il legame con il rapporto di lavoro sia strutturale e non meramente occasionale.

    Domande e risposte

    Un lavoratore infortunato durante un permesso sindacale ha diritto all’indennità INAIL?

    No, secondo l’interpretazione vigente al 2003: il permesso sindacale non rientra tra le fattispecie coperte dall’art. 4 del d.P.R. n. 1124/1965, a differenza dell’aspettativa sindacale.

    Qual è la differenza tra permesso sindacale e aspettativa sindacale?

    Il permesso è breve e occasionale (es. partecipazione a una riunione): il rapporto di lavoro resta in essere. L’aspettativa è un distacco prolungato per l’intera durata del mandato, con sospensione della prestazione e della retribuzione.

    Cosa aveva stabilito la sentenza n. 171/2002 richiamata dalla Corte?

    Aveva dichiarato illegittimi gli artt. 4 e 9 del d.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui non estendevano la tutela INAIL ai lavoratori in aspettativa sindacale e non obbligavano le organizzazioni sindacali al pagamento del relativo premio assicurativo.

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  • Corte cost. n. 121/2003 – Riscatto anni di studio e pensione dipendenti enti locali

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 69, terzo comma, del r.d.l. n. 680/1938, che impone il calcolo continuativo del periodo universitario ai fini del riscatto pensionistico per i dipendenti degli enti locali. Il diverso regime introdotto dal d.lgs. n. 184/1997 non è inapplicabile e la differenza temporale è di per sé elemento diversificatore delle situazioni giuridiche.

    Di cosa si tratta

    Un dipendente di un ente locale aveva presentato domanda di pensionamento e chiedeva di riscattare gli anni universitari. La norma impugnata prevedeva che la durata del corso di laurea si considerasse "continuativa", calcolata a ritroso dal conseguimento del titolo: ciò poteva ridurre il periodo riscattabile quando coincideva col servizio militare. Il giudice rimettente (Corte dei conti, Sardegna) dubitava della compatibilità con gli artt. 3 e 38 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria chiedeva se l’art. 69, terzo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui stabilisce che la durata dei corsi universitari si considera continuativa, violi gli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto penalizzerebbe i dipendenti locali cessati prima del d.lgs. n. 184/1997 rispetto a chi ha presentato domanda dopo. Il giudice rimettente era la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata sotto ogni profilo. In materia di anzianità convenzionale il legislatore gode di ampia discrezionalità e il calcolo continuativo non è arbitrario. Il diverso regime del d.lgs. n. 184/1997 è inapplicabile ratione temporis e il mero fluire del tempo è elemento diversificatore che esclude la comparabilità delle situazioni. La minore convenienza nel caso concreto è un inconveniente di fatto irrilevante ai fini del giudizio di costituzionalità.

    Il principio

    Il legislatore ha ampia discrezionalità nella disciplina del riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici; il diverso trattamento tra chi ha presentato domanda prima e dopo una riforma normativa non viola il principio di uguaglianza, poiché il fluire del tempo è di per sé elemento diversificatore delle situazioni giuridiche.

    Domande e risposte

    Che cosa si intende per calcolo continuativo del corso di laurea?

    La norma impugnata prevedeva che gli anni universitari si contassero a ritroso dal giorno del conseguimento della laurea, formando un blocco continuo. Se in quel periodo ricadeva il servizio militare, tale periodo non poteva essere riscattato separatamente, riducendo di fatto gli anni utili.

    Perché la Corte non ha ritenuto applicabile il d.lgs. n. 184/1997?

    Perché quella norma, che non imponeva la continuità, era entrata in vigore dopo il pensionamento del ricorrente. In tema di legittimità costituzionale si confrontano norme vigenti al momento del rapporto giuridico, non normative successive inapplicabili al caso concreto.

    Il lavoratore non aveva quindi alcuna tutela?

    Aveva comunque la possibilità di riscattare il periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea, a patto che non fosse già coperto da contribuzione. La norma garantiva il beneficio, pur con modalità di calcolo diverso rispetto al regime successivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 105/2003 – Parametri fiscali presuntivi di ricavi: non fondato

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 3, commi 181-189, della l. n. 549/1995 (parametri presuntivi di ricavi per piccole imprese e lavoratori autonomi). La mancata differenziazione territoriale dei parametri non viola il principio di uguaglianza né la capacità contributiva.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Sassari (e quella di Catania, in giudizi riuniti) aveva sollevato questione di legittimità sui parametri presuntivi di ricavi introdotti dalla legge finanziaria 1996, applicati uniformemente su tutto il territorio nazionale senza tener conto delle differenti realtà economiche locali. Il caso riguardava una farmacista di un piccolo paese sardo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Sassari ha sollevato questione di legittimità dell’art. 3, commi 181-189, della l. 28 dicembre 1995, n. 549, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La Commissione tributaria provinciale di Catania aveva sollevato analoga questione anche in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost. Giudice rimettente: la Commissione tributaria provinciale di Sassari (e di Catania per i giudizi riuniti).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate le questioni principali: i parametri presuntivi di ricavi, benché uniformi sul territorio nazionale, sono strumenti di accertamento con carattere di presunzione grave, precisa e concordante, non valori definitivi. Il contribuente può sempre dimostrare, nel contraddittorio, le particolarità della propria situazione territoriale. Non vi è violazione del principio di uguaglianza o di capacità contributiva. Dichiara manifestamente infondate le questioni sollevate in relazione all’art. 23 Cost. e manifestamente inammissibili quelle relative agli artt. 24 e 53 Cost. per totale carenza di motivazione.

    Il principio

    I parametri presuntivi di ricavi per le piccole imprese costituiscono strumenti di accertamento della capacità contributiva, non irragionevoli anche se uniformi su tutto il territorio nazionale, purché il contribuente abbia la possibilità concreta di confutarli nel contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria, dimostrando le specificità della propria attività e del proprio contesto economico-territoriale.

    Domande e risposte

    Cosa sono i parametri di cui alla l. n. 549/1995?

    Sono coefficienti presuntivi di ricavi che l’Amministrazione finanziaria può usare per accertare i ricavi di piccole imprese e lavoratori autonomi in contabilità semplificata, quando i ricavi dichiarati si discostano significativamente dai valori parametrici. Sono stati poi sostituiti dagli studi di settore.

    Un farmacista in un piccolo paese sardo deve applicare gli stessi parametri di uno in una grande città?

    I parametri legali sono uniformi, ma il contribuente può dimostrare in sede di contraddittorio che la sua situazione concreta è diversa da quella parametrica, anche invocando differenze territoriali, economiche e demografiche specifiche.

    L’applicazione retroattiva dei parametri al 1995 è costituzionale?

    Sì, secondo la Corte. L’art. 3, comma 189, della l. n. 549/1995 estendeva i parametri al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1995. La questione è stata dichiarata non fondata perché i parametri non sono norme tributarie sostanziali ma strumenti procedurali di accertamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 104/2003 – Riposi giornalieri genitori adottivi e anno di vita del bambino

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui fissa entro il “primo anno di vita del bambino” il termine per i riposi giornalieri spettanti anche ai genitori adottivi: il termine deve essere “primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia”, garantendo parità effettiva tra genitori biologici e adottivi.

    Di cosa si tratta

    Una lavoratrice della Regione Friuli-Venezia Giulia, cui erano stati affidati in preadozione due bambini già oltre il primo anno di età, aveva chiesto di fruire dei riposi giornalieri (ex art. 10, l. n. 1204/1971) che il testo unico sulla maternità consentiva solo entro il primo anno di vita del bambino. Il Tribunale di Trieste aveva sollevato questione di legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trieste ha sollevato questione di legittimità dell’art. 10 della l. n. 1204/1971 e dell’art. 6 della l. n. 903/1977 e dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale di Trieste.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione sulle norme del 1971 e del 1977 (abrogate o superate dal testo unico). Dichiara illegittimo l’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui prevede “entro il primo anno di vita del bambino” anziché “entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia”. Nella quasi totalità dei casi di adozione o affidamento preadottivo, i bambini hanno già superato il primo anno di età all’ingresso nella famiglia, rendendo il diritto ai riposi illusorio per i genitori adottivi.

    Il principio

    Le tutele lavorative legate alla genitorialità (riposi, congedi) devono essere modellate sulla realtà dell’adozione e dell’affidamento, non semplicemente estese con i medesimi riferimenti temporali validi per i genitori biologici. Il principio di parità tra le diverse forme di genitorialità (artt. 3 e 37 Cost.) impone di ancorare i termini di fruizione all’ingresso effettivo del minore in famiglia, non alla nascita.

    Domande e risposte

    Cosa sono i riposi giornalieri e a chi spettano?

    Sono permessi retribuiti (ore di allattamento) spettanti alla madre (e, in certi casi, al padre) nelle prime fasi di cura del bambino. Originariamente previsti per le madri biologiche, sono stati estesi ai genitori adottivi e affidatari grazie alla legge e a precedenti pronunce della Corte.

    Qual era il problema con il limite del “primo anno di vita”?

    Quasi tutti i bambini dati in adozione o in affidamento preadottivo entrano nella famiglia dopo il primo anno di età. Il limite legale rendeva quindi di fatto impossibile fruire dei riposi per i genitori adottivi, creando una disparità irragionevole rispetto ai genitori biologici.

    Dopo questa sentenza, entro quando si possono fruire i riposi in caso di adozione?

    Entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria, indipendentemente dall’età anagrafica del bambino al momento dell’ingresso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 103/2003 – Laboratori analisi alimenti e autonomia Trentino-Alto Adige

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara illegittimo il comma 7 dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 155/1997 nella parte in cui attribuisce al Ministero della sanità il potere di effettuare sopralluoghi per la verifica dei laboratori di analisi alimentari nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Non fondata invece la questione sul comma 5.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato due norme introdotte dalla legge comunitaria 1999 (l. n. 526/1999) nel decreto legislativo sull’igiene alimentare: una che attribuiva al Ministero della sanità il potere di fissare requisiti minimi per i laboratori di analisi (comma 5) e un’altra che gli attribuiva il potere di effettuare sopralluoghi di verifica (comma 7), anche nelle Province autonome.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato i commi 5 e 7 dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 155/1997, introdotti dall’art. 10, comma 3, della l. n. 526/1999, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale del Trentino-Alto Adige) e alle relative norme di attuazione. Giudice rimettente: la Provincia autonoma di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara illegittimo il comma 7 (potere di sopralluogo ministeriale) nella parte applicabile alle Province autonome: si tratta di una funzione amministrativa statale esercitata in una materia (igiene e sanità) riconosciuta di competenza provinciale. Dichiara non fondata la questione sul comma 5 (fissazione di requisiti minimi): si tratta di normativa di principio che può legittimamente provenire dallo Stato anche nelle materie di competenza provinciale concorrente.

    Il principio

    Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, lo Stato non può attribuire ai propri organi poteri amministrativi diretti in materie di competenza provinciale, nemmeno “ferme restando” le competenze provinciali. Può però fissare principi generali e requisiti minimi tecnici che le Province applicano nelle proprie procedure.

    Domande e risposte

    Perché il sopralluogo ministeriale nei laboratori è incostituzionale per le Province autonome?

    Perché la materia “igiene e sanità” è riconosciuta di competenza provinciale dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione. L’attribuzione di poteri ispettivi diretti agli organi statali in questa materia invade tale competenza.

    Può lo Stato fissare requisiti tecnici minimi per i laboratori anche nelle Province autonome?

    Sì. Il comma 5 (fissazione dei requisiti minimi e criteri generali per il riconoscimento) è stato dichiarato non fondato perché si tratta di normativa di principio che non sopprime la competenza provinciale ma la orienta entro un quadro uniforme.

    Cosa significa “ferme restando le competenze delle Province autonome” in una legge statale?

    Questa clausola di salvaguardia può essere insufficiente se la norma stessa attribuisce comunque poteri amministrativi diretti agli organi statali in materie di competenza provinciale: la Corte verifica la sostanza, non solo la formula.

    Norme collegate