Autore: Andrea Marton

  • Art. 105 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 105 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 105 c.c. [Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    In vigore

    Reali] (1) [Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re Imperatore e alla Famiglia reale.]

  • Art. 106 Codice Civile: Luogo della celebrazione

    Art. 106 Codice Civile: Luogo della celebrazione

    Art. 106 c.c. Luogo della celebrazione

    In vigore

    Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

  • Art. 107 Codice Civile: Forma della celebrazione

    Art. 107 Codice Civile: Forma della celebrazione

    Art. 107 c.c. Forma della celebrazione

    In vigore

    Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

  • Art. 108 Codice Civile: Inapponibilità di termini e condizioni

    Art. 108 Codice Civile: Inapponibilità di termini e condizioni

    Art. 108 c.c. Inapponibilità di termini e condizioni

    In vigore

    La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione. Se le parti aggiungono un termine o una condizione l’ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

  • Art. 109 Codice Civile: Celebrazione in un comune diverso

    Art. 109 Codice Civile: Celebrazione in un comune diverso

    Art. 109 c.c. Celebrazione in un comune diverso

    In vigore

    Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell’articolo 106, l’ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell’articolo 99, richiede per iscritto l’ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare. La richiesta è menzionata nell’atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l’ufficiale davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la trascrizione, copia autentica dell’atto all’ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

  • Art. 110 Codice Civile: Celebrazione fuori della casa comunale

    Art. 110 Codice Civile: Celebrazione fuori della casa comunale

    Art. 110 c.c. Celebrazione fuori della casa comunale

    In vigore

    Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’articolo 107.

  • Art. 111 Codice Civile: Celebrazione per procura

    Art. 111 Codice Civile: Celebrazione per procura

    Art. 111 c.c. Celebrazione per procura

    In vigore

    I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura. La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo. L’autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre. La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite. Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata. La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura ignorata dall’altro coniuge al momento della celebrazione.

  • Art. 112 Codice Civile: Rifiuto della celebrazione

    Art. 112 Codice Civile: Rifiuto della celebrazione

    Art. 112 c.c. Rifiuto della celebrazione

    In vigore

    L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge. Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

  • Art. 113 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a un

    Art. 113 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a un

    Art. 113 c.c. Matrimonio celebrato davanti a un

    In vigore

    apparente ufficiale dello stato civile Si considera celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.

  • Art. 114 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 114 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 114 c.c. [Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    In vigore

    reali] (1) [Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l’ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato. Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell’articolo 111.]