Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 75/2003 – Competenza territoriale opposizione sanzioni amministrative

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 22 della legge n. 689/1981 nella parte in cui attribuisce la competenza sull’opposizione a sanzioni amministrative al giudice del luogo della violazione anziché a quello di residenza dell’opponente. Inammissibile invece la questione in riferimento all’art. 25 della Costituzione. La questione era già stata decisa con l’ordinanza n. 459/2002.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Trino ha sollevato la stessa questione in due procedimenti distinti: due cittadini residenti in luoghi diversi da quello in cui erano state commesse le infrazioni al codice della strada contestate, si opponevano al fatto di dover adire il giudice del luogo della violazione. La questione era identica a quella già proposta più volte dallo stesso rimettente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Trino ha impugnato l’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce la competenza all’opposizione al giudice del luogo della violazione anziché a quello del luogo di residenza dell’opponente.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i due giudizi. Dichiara la manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost. e la manifesta inammissibilità in riferimento all’art. 25 Cost.: è la stessa decisione già adottata con l’ordinanza n. 459/2002 per ordinanze identiche dello stesso rimettente. Non vi sono profili nuovi di incostituzionalità.

    Il principio

    La scelta del legislatore di radicare la competenza per le opposizioni a sanzioni amministrative nel luogo della violazione — anziché in quello di residenza dell’opponente — è ragionevole: in quel luogo si trovano le prove, i testimoni e i verbalizzanti. Non viola l’uguaglianza, il diritto di difesa né la ragionevole durata del processo.

    Domande e risposte

    Perché il legislatore ha scelto il foro del luogo della violazione?

    Perché in quel luogo si trovano normalmente gli elementi di prova: gli agenti verbalizzanti, i possibili testimoni, la documentazione dell’accertamento. Questo criterio serve a garantire l’efficienza del procedimento e la vicinanza alle prove, anche a costo di un disagio per l’opponente residente altrove.

    L’art. 25 Cost. può essere invocato per le sanzioni amministrative?

    La Corte lo dichiara inammissibile. L’art. 25 della Costituzione riguarda il giudice naturale precostituito per legge e si applica tradizionalmente in ambito penale. Per le sanzioni amministrative depenalizzate, il profilo è ritenuto non pertinente.

    Cosa significa che la questione era “già stata decisa” con l’ordinanza n. 459/2002?

    Significa che lo stesso rimettente (Giudice di pace di Trino, e in un caso di Varallo) aveva già sollevato questioni identiche su cui la Corte si era pronunciata. Non essendo stati prospettati profili nuovi, la Corte replica la stessa decisione senza riaprire il dibattito nel merito.

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  • Corte cost. n. 74/2003 – Sospensione patente e difetto assoluto di motivazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 223, comma 2, del codice della strada sulla sospensione provvisoria della patente. L’ordinanza di rimessione è affetta da difetto assoluto di motivazione: il giudice non descrive la fattispecie, non specifica le ragioni del dubbio e si limita a un generico rinvio a una “non precisata istanza di parte”.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Rimini aveva investito la Corte della legittimità costituzionale dell’art. 223, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la sospensione provvisoria della patente anche per conducenti di veicoli per i quali non è obbligatorio il possesso della patente stessa. La Corte riscontra che l’ordinanza non contiene alcuna motivazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Rimini ha censurato l’art. 223, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per il ritenuto contrasto con il principio di ragionevolezza. Non ha tuttavia descritto la fattispecie sottoposta al suo giudizio né motivato le ragioni del dubbio, limitandosi a richiamare un’istanza di parte.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto assoluto di motivazione. L’ordinanza non descrive la fattispecie né specifica le ragioni che hanno indotto il rimettente a dubitare della legittimità della norma. Il generico rinvio a una “non precisata istanza di parte” non è sufficiente a fondare il giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza. Il principio è pacifico nella giurisprudenza costituzionale (da ultimo, ordinanze n. 1/2003 e n. 499/2002).

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’onere di esporre nella propria ordinanza, in modo compiuto e autonomo: la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio; le ragioni per le quali la norma impugnata è rilevante per la decisione; le argomentazioni che sostengono il dubbio di incostituzionalità. Il difetto assoluto di motivazione su questi requisiti comporta la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 223, comma 2, del codice della strada?

    Prevede che, quando un conducente è coinvolto in un incidente stradale con lesioni o omicidio colposo, il prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente di guida in via cautelare, indipendentemente dall’esito del processo penale.

    Qual era il dubbio di ragionevolezza implicito nella questione?

    Il rimettente sembrava voler sostenere che la norma non fosse ragionevole nell’applicare la sospensione anche a conducenti di veicoli per cui la patente non è obbligatoria (ad esempio, ciclomotori con patente AM o veicoli agricoli). Tuttavia non ha sviluppato questa argomentazione in modo sufficiente.

    Come si sana il difetto di motivazione?

    La questione può essere riproposta in un diverso giudizio in cui il rimettente descriva puntualmente la fattispecie concreta, la rilevanza della norma impugnata e le ragioni del dubbio di incostituzionalità, senza rinvii per relationem e con motivazione autosufficiente.

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  • Corte cost. n. 73/2003 – Ripetizione esame testimoni dopo mutamento del giudice

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sugli artt. 511, comma 2, 525 e 526 c.p.p. nella parte in cui, dopo un mutamento del giudice, non consentono di leggere le dichiarazioni già assunte quando una parte chieda la ripetizione dell’esame. La disciplina dell’art. 190-bis c.p.p. – invocata come parametro di confronto – ha carattere eccezionale e non può essere estesa per via interpretativa.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Trani, a seguito dell’astensione di un componente del collegio, era stato ricostituito. Le difese avevano chiesto la ripetizione dell’esame di tutti i testimoni ai sensi dell’art. 525, comma 2, c.p.p. (principio di immutabilità del giudice). Il rimettente riteneva irragionevole che, in questa ipotesi, non si potessero leggere le dichiarazioni già acquisite al fascicolo, come invece consentito per i procedimenti di criminalità organizzata dall’art. 190-bis c.p.p.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trani ha impugnato gli artt. 511, comma 2, 525 e 526 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione, nella parte in cui, secondo l’interpretazione delle Sezioni unite, non consentono la lettura delle dichiarazioni già acquisite quando una parte chieda la ripetizione dell’esame dopo un mutamento del giudice.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza, richiamando le precedenti ordinanze n. 59/2002, n. 431/2001 e n. 399/2001. La disciplina dell’art. 190-bis c.p.p. deroga ai principi di oralità e immediatezza: ha carattere eccezionale e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti (delitti di criminalità organizzata). La “dilatazione irragionevole dei tempi processuali” non giustifica un ampliamento per via interpretativa.

    Il principio

    Le disposizioni che derogano ai principi fondamentali del processo — come l’art. 190-bis c.p.p. che deroga all’oralità e all’immediatezza — hanno carattere eccezionale e non possono essere estese per analogia o per via di addizione giudiziale a casi non previsti dalla legge. La loro espansione è riservata al legislatore.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il principio di immutabilità del giudice (art. 525, comma 2, c.p.p.)?

    Stabilisce che alla deliberazione possano partecipare solo i giudici che hanno assistito all’intero dibattimento. Se il giudice cambia, occorre rinnovare gli atti dibattimentali, incluso l’esame dei testimoni: è il prezzo dell’oralità e dell’immediatezza nel processo penale.

    Quando si applica l’art. 190-bis c.p.p. che consente la lettura delle dichiarazioni?

    L’art. 190-bis c.p.p., come modificato dalla legge n. 63/2001, si applica ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata (e di terrorismo). In questi casi, se un testimone è già stato esaminato in un precedente dibattimento o incidente probatorio, il giudice può disporre che non si proceda nuovamente all’esame, salvo che sia assolutamente necessario.

    Perché la questione era già stata decisa in precedenza?

    Perché la stessa questione, sostanzialmente identica, era stata sollevata più volte da altri giudici e la Corte l’aveva già decisa con le ordinanze n. 399 e 431 del 2001 e n. 59 del 2002, senza che il rimettente avesse prospettato argomentazioni nuove o diversi profili di incostituzionalità.

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  • Corte cost. n. 72/2003 – Trasferimento beni comunali alle ASL e difetto di motivazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d.lgs. n. 502/1992 sull’attribuzione del patrimonio immobiliare dei Comuni alle aziende sanitarie locali. Il rimettente omette di motivare sull’applicabilità del testo più recente (d.lgs. n. 229/1999) e sull’eccesso di delega rispetto alla legge che lo ha delegificato.

    Di cosa si tratta

    Il Comune di Caluso contestava la delibera regionale che aveva trasferito alla ASL n. 9 alcuni locali di sua proprietà (Palazzo Spurgazzi), destinati agli uffici amministrativi dell’azienda sanitaria. Il Comune sosteneva che l’art. 5 del d.lgs. n. 502/1992 dovesse essere interpretato nel senso di consentire il trasferimento solo dei beni già appartenuti agli enti sanitari disciolti nel 1978, e non di qualunque bene comunale con vincolo sanitario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Ivrea ha impugnato l’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, sia nel testo modificato dal d.lgs. n. 517/1993 sia nel testo modificato dal d.lgs. n. 229/1999, in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, per eccesso rispetto alla delega conferita dall’art. 1, lett. p), della legge n. 421/1992.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per due distinte ragioni. In primo luogo il rimettente non motiva sull’applicabilità della versione più recente della norma (d.lgs. n. 229/1999) e non raffrontla con la legge delega che l’ha prodotta (diversa dalla n. 421/1992). In secondo luogo omette di esaminare se il “vincolo di destinazione sanitaria” comprenda anche i beni comunali destinati ad ospitare uffici amministrativi (non strutture sanitarie originarie).

    Il principio

    Quando una norma è stata modificata, il giudice rimettente deve motivare su quale versione della norma sia applicabile al caso di specie e raffrontarla con la legge delega che la regge. Omettere tale verifica rende l’ordinanza carente di motivazione sulla non manifesta infondatezza e comporta la dichiarazione di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Quali beni dovevano essere trasferiti dai Comuni alle ASL secondo l’art. 5 d.lgs. 502/1992?

    La norma prevedeva il trasferimento di tutti i beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, nonché di quelli già appartenuti ai disciolti enti mutualistici. La portata del “vincolo di destinazione” era controversa.

    Cosa sosteneva il Comune di Caluso?

    Che il trasferimento riguardasse solo i beni già appartenuti agli enti mutualistici soppressi (confluiti nei Comuni nel 1978), non qualunque bene comunale destinato ai servizi sanitari. La legge delega n. 421/1992 parlava espressamente di beni “già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici”.

    Cosa cambia con il d.lgs. n. 229/1999?

    Il d.lgs. n. 229/1999 ha ridefinito il patrimonio delle ASL includendo tutti i beni “comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività”, ampliando potenzialmente la portata del trasferimento. Era emanato in base a una legge delega diversa (l. n. 419/1998), che il rimettente aveva omesso di considerare.

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  • Corte cost. n. 71/2003 – Limite responsabilità vettore marittimo e trasporto nazionale

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 423 del codice della navigazione, che limita il risarcimento del vettore marittimo nel trasporto nazionale a lire 200.000 per unità di carico. La diversità rispetto al trasporto internazionale e il mancato aggiornamento del limite da oltre 50 anni non violano l’art. 3 della Costituzione: il sistema permette all’utente di superare il limite dichiarando il valore della merce.

    Di cosa si tratta

    Un utente privato – Giovanni Nuvoletta – aveva stipulato un contratto di trasporto marittimo per le vacanze. La sua auto era stata danneggiata durante l’imbarco sul traghetto “Sardinia Nova”. La società di navigazione invocava il limite legale di risarcimento di lire 200.000 per unità di carico, fissato dall’art. 423 cod. nav. nel 1954 e mai aggiornato. Il Tribunale di Genova aveva sollevato questione di legittimità per disparità rispetto al trasporto internazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova ha impugnato l’art. 423 del codice della navigazione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per la limitazione posta alla responsabilità del vettore marittimo nel trasporto nazionale: sia nella misura non aggiornata, sia nell’operatività del limite anche in caso di colpa grave, sia nel riferimento alla sola unità di carico anziché al doppio parametro del trasporto internazionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata sotto tutti i profili. La diversità tra trasporto nazionale e internazionale è evidente (fonti normative diverse; nel trasporto internazionale il limite non è escluso dalla sola colpa grave ma richiede dolo o temerietà consapevole). Il limite di responsabilità non contrasta con la Costituzione perché la legge attribuisce all’utente il diritto potestativo di dichiarare il valore della merce, superando così il limite. Quanto al mancato aggiornamento, la Corte reitera l’auspicio già espresso nella sentenza n. 401/1987 che il legislatore provveda analogamente a quanto fatto per il trasporto aereo.

    Il principio

    Il sistema che combina un limite legale di responsabilità del vettore con il diritto potestativo dell’utente di dichiarare il valore della merce, determinando così l’integrale risarcimento, è ragionevole. L’equilibrio tra interessi del vettore (limitazione del rischio) e dell’utente (possibilità di ottenere il pieno risarcimento mediante dichiarazione) non viola l’art. 3 della Costituzione, anche per l’utente privato occasionale.

    Domande e risposte

    Come può l’utente superare il limite di lire 200.000?

    Dichiarando, prima dell’imbarco, il valore della merce trasportata. Il vettore, conoscendo l’entità del suo eventuale obbligo risarcitorio, può adeguare il nolo. Se il vettore è obbligato a contrarre, non può rifiutare di prendere atto della dichiarazione.

    La colpa grave del vettore elimina il limite di responsabilità?

    Nel trasporto nazionale no, secondo la giurisprudenza della Cassazione. Nel trasporto internazionale (Convenzione di Bruxelles) il limite viene eliminato solo da atti o omissioni commessi con l’intenzione di provocare un danno o temerariamente con la consapevolezza del danno probabile: una soglia più elevata della mera colpa grave.

    Quando verrà aggiornato il limite di lire 200.000?

    La Corte non ha il potere di imporre al legislatore un aggiornamento. Si è limitata ad auspicare, come già nella sentenza n. 401/1987, che il Parlamento provveda. Per il trasporto aereo l’aggiornamento era già avvenuto.

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  • Corte cost. n. 70/2003 – Cancellazione protesto assegno bancario e parità con cambiale

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 77/1955 nella parte in cui non consente al traente di assegno bancario – che abbia pagato entro 60 giorni dal protesto – di ottenere la cancellazione dal registro informatico. La diversità di trattamento rispetto al debitore cambiario è giustificata dalla diversa natura dei due titoli di credito.

    Di cosa si tratta

    Lorenzo Viciani aveva emesso due assegni bancari, protestati per difetto di provvista. Li aveva pagati entro 60 giorni (termine di grazia di cui all’art. 8, l. n. 386/1990), ma la Camera di commercio di Arezzo aveva rifiutato di cancellare il suo nome dal registro informatico dei protesti. La legge consentiva tale cancellazione immediata solo per chi avesse pagato cambiali o vaglia cambiari protestati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Sansepolcro ha impugnato l’art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il rimettente rilevava che la progressiva equiparazione legislativa tra assegno e cambiale rendesse ormai irragionevole il trattamento differenziato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. Permangono differenze strutturali tra assegno bancario e cambiale: l’assegno è un mezzo di pagamento immediatamente esigibile, mentre la cambiale è uno strumento di credito. Il legislatore ha ragionevolmente costruito un sistema in cui il traente di assegno, pur adempiente nel termine di grazia, deve attendere la procedura di riabilitazione (art. 17, l. n. 108/1996), a differenza del debitore cambiario che ha un vero e proprio diritto alla cancellazione immediata.

    Il principio

    La diversa disciplina della cancellazione del protesto tra assegno bancario e cambiale non viola l’art. 3 della Costituzione: le due situazioni sono oggettivamente diverse. La peculiare natura dell’assegno come mezzo di pagamento – che deve avere provvista al momento della presentazione – giustifica la conservazione del protesto nel registro per il tempo necessario alla riabilitazione, anche dopo il pagamento nel termine di grazia.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra cancellazione del protesto e riabilitazione?

    La cancellazione immediata è il diritto del debitore cambiario che paga entro 12 mesi di far rimuovere il proprio nome dal registro. La riabilitazione (art. 17, l. n. 108/1996) è invece una procedura che il traente di assegno può attivare dopo un anno dal protesto senza ulteriori protesti, e che consente poi la cancellazione definitiva.

    Perché l’evoluzione legislativa invocata dal rimettente non è bastata?

    La Corte riconosce l’avvicinamento normativo tra i due regimi, ma rileva che permangono differenze strutturali significative. In particolare, l’assegno è ancora immediatamente presentabile e richiede provvista al momento della presentazione: questa caratteristica non è stata eliminata dalle riforme richiamate.

    Cosa avrebbe dovuto fare il traente per evitare l’iscrizione nel registro?

    La legge prevede che il traente, dichiarando il valore dei titoli trasportati — o in questo contesto, garantendo la provvista — possa evitare talune conseguenze. Il sistema è costruito in modo da incentivare il pagamento tempestivo, ma non esclude gli effetti del protesto per il periodo antecedente alla riabilitazione.

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  • Corte cost. n. 69/2003 – Prova testimoniale officiosa in cause collegiali (art. 281-ter c.p.c.)

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 281-ter c.p.c., che limita al tribunale monocratico il potere del giudice di disporre d’ufficio la prova testimoniale. La questione è irrilevante perché il giudice rimettente ammette che le preclusioni istruttorie si erano già maturate: il potere officioso non può aggirare le decadenze di parte.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio civile davanti al Tribunale di Grosseto – in causa di responsabilità ex art. 2394 c.c. di un amministratore di società fallita, riservata al collegio – il giudice istruttore avrebbe voluto disporre d’ufficio la prova testimoniale, ma l’art. 281-ter c.p.c. lo consente solo nei procedimenti davanti al giudice monocratico. Peraltro le preclusioni istruttorie di parte si erano già maturate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice istruttore del Tribunale di Grosseto ha impugnato l’art. 281-ter c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il medesimo potere officioso di disporre la prova testimoniale anche nelle cause riservate al tribunale in composizione collegiale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per irrilevanza. Il rimettente stesso dà atto che le preclusioni istruttorie si erano già maturate a carico delle parti. Il potere officioso ex art. 281-ter c.p.c. non potrebbe mai essere esercitato una volta maturate le decadenze, pena attribuire al giudice un arbitrario potere di sanare le decadenze di parte. La questione è dunque priva di rilevanza nel giudizio a quo.

    Il principio

    Il potere officioso del giudice di disporre la prova testimoniale (art. 281-ter c.p.c.) non può essere esercitato oltre i limiti della fase istruttoria né, a fortiori, dopo che le preclusioni istruttorie si siano maturate a carico delle parti. Diversamente si attribuirebbe al giudice un potere di aggirare, in favore di una parte e in danno dell’altra, gli effetti delle decadenze processuali.

    Domande e risposte

    Cos’è il potere officioso di disporre la prova testimoniale ex art. 281-ter c.p.c.?

    È il potere del giudice, nel procedimento davanti al tribunale monocratico, di formalizzare d’ufficio in un capitolo di prova i fatti che la parte ha allegato ma non ha dedotto formalmente come prova testimoniale, quando quella parte ha fatto riferimento a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

    Perché la maturazione delle preclusioni rende irrilevante la questione?

    Perché anche qualora la Corte avesse accolto la questione e esteso il potere officioso alle cause collegiali, il giudice rimettente non avrebbe potuto comunque esercitarlo, essendo le preclusioni già maturate. La norma impugnata non è quindi applicabile nel giudizio a quo: manca la rilevanza.

    La distinzione tra monocratico e collegiale è davvero irragionevole?

    La Corte non si pronuncia nel merito. Rileva solo che la questione è irrilevante nel caso concreto. La disparità di regime tra i due tipi di procedimento resta una questione aperta, da eventualmente riproporre in un giudizio in cui le preclusioni istruttorie non si siano ancora maturate.

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  • Corte cost. n. 68/2003 – Inutilizzabilità atti rogatoria internazionale (art. 729 c.p.p.)

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 729, comma 1, prima parte, c.p.p. sull’inutilizzabilità degli atti acquisiti mediante rogatoria internazionale in violazione delle norme di cui all’art. 696, comma 1, c.p.p. La Corte si era già pronunciata in modo identico con le ordinanze n. 315 e n. 487 del 2002, e le ordinanze di rimessione non prospettano profili nuovi.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Catanzaro – sezione riesame, in due distinti procedimenti per spaccio di stupefacenti, aveva eccepito l’inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche trasmesse dalla Germania attraverso rogatoria internazionale, perché prive dell’attestazione di conformità all’originale. La questione riguardava se l’art. 729, comma 1, prima parte, c.p.p. (modificato dalla legge n. 367/2001) avesse ripristinato un’interpretazione restrittiva in contrasto con una consuetudine internazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 729, comma 1, prima parte, c.p.p. come modificato dall’art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367. La norma avrebbe violato una consuetudine internazionale nella pratica rogatoriale e il principio del contraddittorio.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i due giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità. Le ordinanze di rimessione erano state emesse in data anteriore alle ordinanze n. 315 e n. 487/2002 con cui la Corte aveva già dichiarato manifestamente inammissibile la medesima questione. Non vengono prospettati profili nuovi o argomentazioni diverse: stesse conclusioni.

    Il principio

    Quando la Corte ha già dichiarato manifestamente inammissibile una questione identica e il rimettente non prospetta profili nuovi o argomentazioni diverse, la questione deve essere dichiarata nuovamente manifestamente inammissibile. La precedente pronuncia costituisce ostacolo all’ammissibilità della nuova rimessione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 729, comma 1, c.p.p. sulle rogatori internazionali?

    Prevede che gli atti acquisiti o trasmessi per qualsiasi violazione delle norme di cui all’art. 696, comma 1, c.p.p. riguardanti l’acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria internazionale sono inutilizzabili nel processo penale italiano.

    Qual era la “consuetudine internazionale” invocata dai rimettenti?

    I giudici sostenevano che nella prassi degli Stati firmatari della Convenzione di Strasburgo del 1959, gli atti conseguenti all’esecuzione di una rogatoria vengono restituiti in fotocopia senza autentificazione, con la sola attestazione dello Stato richiesto nella nota di accompagnamento. Questa prassi costituirebbe, a loro avviso, una consuetudine internazionale tutelata dall’art. 10, primo comma, della Costituzione.

    Perché le ordinanze erano state emesse in data anteriore alle pronunce della Corte?

    Perché la questione era sorta in procedimenti locali prima che la Corte si pronunciasse con le ordinanze n. 315 e n. 487/2002. Questo non impedisce alla Corte di dichiarare la manifesta inammissibilità delle nuove rimessioni, in assenza di argomentazioni nuove.

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  • Corte cost. n. 67/2003 – Tasse automobilistiche e rinuncia al ricorso: processo estinto

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    La Corte dichiara estinto il processo. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato l’art. 8 della legge regionale toscana n. 9/2002 sulla competenza giurisdizionale per le sanzioni in materia di tasse automobilistiche. La Regione Toscana ha nel frattempo modificato la norma e il ricorrente ha rinunciato al ricorso con l’accettazione della controparte.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato in via principale una legge della Regione Toscana che attribuiva la competenza sulle controversie in materia di tasse automobilistiche alla giurisdizione ordinaria in alternativa al giudice tributario, in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione (giurisdizione e norme processuali). La Regione, preso atto del vizio, ha corretto la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato l’art. 8 della legge della Regione Toscana 7 marzo 2002, n. 9 in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l), e 117, terzo comma, della Costituzione. La norma avrebbe attribuito ai giudici ordinari la cognizione di controversie tributarie che la legge statale riserva al giudice tributario.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte comporta l’estinzione. La Regione Toscana aveva già provveduto, con la legge regionale n. 30/2002, a ripristinare la competenza del giudice tributario, e il Governo aveva quindi rinunciato al ricorso.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale di legittimità costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo. La rimozione del vizio da parte del legislatore regionale durante il pendente giudizio può costituire base per la rinuncia e la conseguente estinzione.

    Domande e risposte

    Quale era il difetto di costituzionalità ravvisato nella norma toscana?

    La norma regionale attribuiva ai cittadini la facoltà di ricorrere al giudice ordinario (in alternativa al giudice tributario) avverso le sanzioni per violazioni sulle tasse automobilistiche. Ma la ripartizione delle competenze giurisdizionali appartiene alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.) e il contenzioso tributario è riservato in via generale al giudice tributario.

    Come ha corretto la Regione Toscana il vizio?

    Con la legge regionale n. 30/2002, sostituendo nuovamente l’art. 9 della legge regionale n. 37/1999, ha ripristinato la giurisdizione del giudice tributario per le controversie relative alle tasse automobilistiche, in conformità a quanto previsto dalla legge statale.

    L’estinzione del processo ha effetti sul merito della questione?

    No: l’estinzione per rinuncia non comporta alcuna pronuncia nel merito. La questione di legittimità costituzionale non viene decisa e non costituisce precedente giurisprudenziale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 66/2003 – Tassazione plusvalenze da esproprio: inammissibilità per motivazione carente

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla tassazione delle plusvalenze da indennità di esproprio (art. 11, commi 5-10, l. n. 413/1991). L’ordinanza di rimessione non contiene una motivazione autonoma sulla non manifesta infondatezza ma si limita a un rinvio per relationem alle argomentazioni delle parti, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale consolidata.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria regionale di Catanzaro, in un giudizio sul rimborso di ritenute d’acconto su somme percepite a titolo di risarcimento per accessione invertita, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’assoggettamento ad imposta delle plusvalenze da esproprio previsto dalla legge n. 413/1991. La Corte rileva che l’ordinanza manca di un’autonoma motivazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale aveva impugnato l’art. 11, commi 5-10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 in riferimento agli artt. 3, 42 (terzo comma) e 53 della Costituzione. Tuttavia la non manifesta infondatezza era motivata, quanto agli artt. 3 e 53 Cost., con un “espresso rinvio” alle motivazioni degli atti di parte.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per tutti i parametri evocati. Quanto agli artt. 3 e 53 Cost., l’ordinanza si limita a un rinvio per relationem agli atti di parte, senza motivazione autonoma — prassi costantemente censurata dalla Corte (v. sentenza n. 425/2000). Quanto all’art. 42, terzo comma, Cost., manca qualunque motivazione sui termini del contrasto e sulla sua concreta rilevanza nel giudizio.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente: non può limitarsi a richiamare per relationem il contenuto di atti di parte o di altri provvedimenti. Il giudice rimettente deve esporre autonomamente le ragioni della rilevanza e della non manifesta infondatezza, in modo che la Corte costituzionale possa valutarle senza necessità di accedere ad altri atti.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “motivazione autosufficiente” dell’ordinanza di rimessione?

    Significa che l’ordinanza deve contenere in sé stessa, senza rinvii ad altri atti, la descrizione della fattispecie, le ragioni della rilevanza della questione nel giudizio principale e le argomentazioni che fondano il dubbio di costituzionalità. È un requisito di ammissibilità del ricorso incidentale.

    Qual è la questione sostanziale che era stata posta sulla tassazione delle indennità di esproprio?

    Si contestava l’assoggettamento ad imposta delle plusvalenze conseguenti all’esproprio o alla cessione volontaria, poiché ciò avrebbe eroso il ristoro patrimoniale garantito dall’art. 42, terzo comma, della Costituzione, riducendolo a un indennizzo meramente apparente.

    La questione può essere riproposta?

    Sì: la dichiarazione di inammissibilità per vizi formali dell’ordinanza non preclude la riproposizione della questione in un altro giudizio, con un’ordinanza adeguatamente motivata che superi i difetti riscontrati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 65/2003 – Pubblicità dispositivi medici depenalizzata: restituzione atti

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano. Dopo l’ordinanza di rimessione è entrato in vigore il d.lgs. n. 271/2002 che ha trasformato in illecito amministrativo la pubblicità non autorizzata di dispositivi medici, eliminando la disparità rispetto ai medicinali e rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    In un processo penale per pubblicità non autorizzata di dispositivi medici, il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di costituzionalità: la norma (art. 23, comma 2, d.lgs. n. 46/1997) prevedeva sanzione penale, mentre la pubblicità di medicinali era stata depenalizzata nel 1999. La Corte rileva che nelle more il legislatore ha rimosso la disparità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano aveva impugnato l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui puniva penalmente la pubblicità non autorizzata di dispositivi medici, quando la corrispondente fattispecie per i medicinali per uso umano era già stata depenalizzata dal d.lgs. n. 507/1999.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti. Il d.lgs. n. 271/2002 ha sostituito la norma impugnata, trasformando le violazioni in materia di pubblicità di dispositivi medici in illeciti amministrativi con le stesse sanzioni previste per i medicinali. La disparità denunciata è venuta meno e il giudice rimettente deve riesaminare la rilevanza della questione.

    Il principio

    Quando il legislatore, dopo la sollevazione della questione di legittimità costituzionale, modifica la norma impugnata eliminando la disparità denunciata, la Corte non può decidere nel merito ma deve restituire gli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Qual era la differenza tra dispositivi medici e medicinali in materia di pubblicità?

    Prima del d.lgs. n. 271/2002, la pubblicità non autorizzata di medicinali per uso umano era solo illecito amministrativo (per effetto del d.lgs. n. 507/1999), mentre quella di dispositivi medici era ancora reato penale (arresto fino a tre mesi e ammenda). Il d.lgs. 271/2002 ha equiparato i due regimi.

    Perché la Corte non si è pronunciata nel merito sulla ragionevolezza?

    Perché la norma oggetto della questione era stata interamente sostituita dalla nuova disciplina, che aveva rimosso la disparità censurata. Pronunciarsi nel merito su una norma non più vigente nella formulazione impugnata avrebbe privato la sentenza di concreta utilità.

    Il reato è stato completamente eliminato?

    Sì, per la pubblicità non autorizzata. Il d.lgs. n. 271/2002 ha trasformato le relative violazioni in illeciti amministrativi, uniformando il trattamento a quello previsto per i medicinali ai sensi dell’art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 64/2003 – Disciplina transitoria e utilizzabilità prove in dibattimento

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 26 della legge n. 63/2001, nella parte in cui la disposizione transitoria non consente di usare ai fini delle contestazioni (art. 500 c.p.p.) le dichiarazioni rese prima dell’entrata in vigore della riforma, non ancora acquisite al fascicolo dibattimentale. La norma transitoria è ragionevole perché gestisce il passaggio tra due modelli processuali profondamente diversi.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano, in un processo penale, si trovava di fronte al problema di usare ai fini delle contestazioni (art. 500 c.p.p.) le dichiarazioni rese da un coimputato “patteggiante” — ora esaminato come teste assistito — durante le indagini preliminari, prima che fosse vigente la legge n. 63/2001 attuativa della riforma costituzionale del giusto processo. Quelle dichiarazioni non erano state preventivamente acquisite al fascicolo dibattimentale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha impugnato l’art. 26 della legge 1° marzo 2001, n. 63 in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui la disciplina transitoria non consente l’utilizzabilità ai fini delle contestazioni ex art. 500 c.p.p. delle dichiarazioni rese prima dell’entrata in vigore della legge, non ancora acquisite al fascicolo dibattimentale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La disciplina transitoria è giustificata dall’esigenza di calibrare il passaggio tra due modelli processuali non poco difformi: il rimettente vorrebbe applicare il “nuovo” sistema (esame del coimputato patteggiante come teste assistito) continuando però ad avvalersi di atti assunti sotto il “vecchio” modello, senza le garanzie del nuovo. Questa combinazione è riservata alla scelta del legislatore. Inoltre la Corte aveva già ritenuto ragionevole individuare nell’acquisizione al fascicolo dibattimentale il “fatto processuale” che segna il passaggio tra i regimi (sentenza n. 381/2001).

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente adottare norme di diritto intertemporale che evitino sia la conservazione del sistema previgente incompatibile con i nuovi principi, sia la dispersione delle risultanze processuali già acquisite. La scelta di individuare nell’acquisizione al fascicolo dibattimentale lo spartiacque tra i regimi è ragionevole e non censurabile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Cosa sono le “contestazioni” ai sensi dell’art. 500 c.p.p.?

    Sono la procedura con cui il pubblico ministero o la difesa possono utilizzare le dichiarazioni rese dal testimone in fase di indagini, quando queste siano difformi da quelle rese in dibattimento, per valutarne l’attendibilità.

    Perché l’acquisizione al fascicolo dibattimentale è il “fatto processuale” rilevante?

    Perché distingue gli atti già “entrati” nel processo secondo le vecchie regole da quelli non ancora acquisiti, che devono seguire le nuove. È un criterio temporale e oggettivo che garantisce certezza procedurale nella fase di transizione tra i due regimi.

    La questione era stata già esaminata in precedenza?

    Sì. La Corte aveva già affrontato la ragionevolezza del regime transitorio nella sentenza n. 381/2001. Le censure del rimettente non evidenziavano profili nuovi o diversi, portando alle medesime conclusioni di infondatezza.

    Norme collegate