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La Corte dichiara cessata la materia del contendere: la legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana è stata promulgata con omissione delle disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato, rendendo impossibile la loro entrata in vigore.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato numerose disposizioni del disegno di legge regionale approvato il 13 novembre 2003 (norme finanziarie urgenti e di razionalizzazione amministrativa), lamentando violazioni di vari parametri costituzionali. Successivamente la legge è stata promulgata, ma senza le parti censurate.
La questione
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato gli artt. 10, 11, 12, 16, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 54, 59, 60, 61, 62 e 76, comma 7, del disegno di legge regionale siciliano n. 699/2003, in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 81, 97, 119 della Costituzione e a disposizioni dello Statuto regionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è stata promulgata omettendo tutte le disposizioni impugnate, così precludendo loro qualsiasi possibilità di acquistare efficacia.
Il principio
Quando la legge regionale viene promulgata con omissione delle disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato, la materia del contendere cessa: non vi è più norma da scrutinare e la Corte dichiara la cessazione del giudizio.
Domande e risposte
Cos’è il ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana?
È il meccanismo (art. 28 dello Statuto siciliano) con cui il Commissario dello Stato può impugnare le leggi approvate dall’Assemblea regionale prima della promulgazione, sospendendone l’entrata in vigore in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.
Cosa vuol dire «cessata materia del contendere»?
Significa che, per fatti sopravvenuti (nella specie: omissione delle norme impugnate dalla promulgazione), la questione non ha più oggetto e il giudizio viene dichiarato estinto.
Le disposizioni omesse dalla promulgazione possono essere ripresentate?
Sì, l’Assemblea regionale può riformulare e approvare di nuovo quelle disposizioni, ma dovranno comunque rispettare i parametri costituzionali.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio e copertura finanziaria delle leggi
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione