Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 360/2004 – Conflitto attribuzioni ammissibilità Berlusconi-Veltroni

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dalla Corte d’Appello di Roma contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le opinioni di Berlusconi nei confronti di Veltroni e Folena espresse in una trasmissione radiofonica: il conflitto può procedere nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’Appello di Roma, nel corso di un giudizio civile su un ricorso dell’on. Berlusconi (già condannato in primo grado per danni ai deputati Veltroni e Folena), aveva promosso conflitto di attribuzioni contro la delibera della Camera del 9 luglio 2003, che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse da Berlusconi nella trasmissione radiofonica “Radio anch’io” del 30 novembre 1999.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in fase di ammissibilità. Ricorrente: Corte d’Appello di Roma, I sezione civile; convenuta: Camera dei deputati. La delibera aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni di Berlusconi in riferimento all’art. 68, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto. Sussistono i requisiti soggettivi (la Corte d’Appello esercita potere giurisdizionale; la Camera è competente a deliberare sull’insindacabilità) e quelli oggettivi (la ricorrente lamenta la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali da parte della delibera parlamentare). Il conflitto proseguirà nel merito.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra un giudice e la Camera parlamentare che ha deliberato l’insindacabilità ex art. 68 Cost. è ammissibile in via di principio ogni volta che il giudice ritenga che la delibera abbia violato le proprie attribuzioni giurisdizionali, anche se si tratta di un giudice civile d’appello.

    Domande e risposte

    Cosa aveva detto Berlusconi nella trasmissione radiofonica contestata?

    La Corte non entra nel merito in questa fase. Il ricorso riguarda dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti degli on. Veltroni e Folena, per cui Berlusconi era stato condannato in primo grado al risarcimento dei danni.

    La Corte d’Appello può promuovere conflitto di attribuzioni contro la Camera?

    Sì. Qualsiasi organo giurisdizionale, anche in sede di appello, può promuovere conflitto di attribuzioni se ritiene che una delibera parlamentare abbia leso le sue attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite.

    Cosa significa che il conflitto è dichiarato ammissibile?

    Significa solo che il conflitto può procedere nel merito: la Corte non ha ancora deciso chi ha ragione. La delibera parlamentare rimane in vigore fino alla pronuncia nel merito.

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  • Corte cost. n. 359/2004 – Pignoramento stipendio dipendenti pubblici crediti tributari

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sul pignoramento dello stipendio dei dipendenti pubblici in concorso con crediti tributari: la questione implicava una pronuncia manipolativa di più norme per creare un nuovo equilibrio, operazione riservata al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Como, nel corso di una procedura di espropriazione forzata sullo stipendio di un dipendente del MEF, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 68 del d.P.R. n. 180/1950 (T.U. sullo stipendio dei pubblici dipendenti). Il caso riguardava il concorso tra un pignoramento per crediti tributari e precedenti pignoramenti e cessioni del quinto dello stipendio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Artt. 2, primo comma, n. 3), e secondo comma, e 68, secondo comma, del d.P.R. n. 180/1950, censurati in riferimento all’art. 3 Cost. Il rimettente contestava che i dipendenti pubblici non godessero, nel concorso di pignoramenti, dello stesso trattamento previsto per i lavoratori privati dall’art. 545, quinto comma, c.p.c. Giudice rimettente: giudice dell’esecuzione del Tribunale di Como.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il sistema del d.P.R. n. 180/1950 è articolato: da un lato, i dipendenti pubblici godono di un trattamento più favorevole nel cumulo di pignoramenti; dall’altro, subiscono un trattamento meno favorevole quando vi concorrono pignoramenti e cessioni del quinto. Un’eventuale accoglimento avrebbe richiesto una pronuncia manipolativa di più norme per creare un nuovo equilibrio: operazione riservata al legislatore.

    Il principio

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale che richieda alla Corte di manipolare più norme per creare un nuovo equilibrio sistemico in sostituzione di quello realizzato dal legislatore, quando tale equilibrio non sia manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Quali limiti si applicano al pignoramento dello stipendio dei dipendenti pubblici?

    Il d.P.R. n. 180/1950 consente il pignoramento del quinto dello stipendio per tributi e per altri crediti. Il sistema prevede regole specifiche per il concorso di più pignoramenti e cessioni, che differiscono da quelle per i lavoratori privati.

    Quando la Corte può intervenire sul sistema legislativo?

    La Corte può dichiarare l’illegittimità di una norma, ma non può sostituirsi al legislatore nel creare un nuovo equilibrio sistemico tra più norme. Se l’intervento richiederebbe scelte discrezionali del legislatore, la questione è inammissibile.

    I dipendenti pubblici sono più o meno tutelati dei privati nelle procedure esecutive?

    Il sistema è differenziato: su alcuni aspetti i dipendenti pubblici sono più tutelati (cumulo di pignoramenti), su altri meno (concorso con cessioni del quinto). La Corte ha ritenuto questo assetto non manifestamente irragionevole.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 358/2004 – Lettura dichiarazioni coimputato udienza preliminare

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 513 c.p.p.: le dichiarazioni rese dal coimputato nell’udienza preliminare non possono essere lette in dibattimento se il dichiarante si avvale della facoltà di non rispondere. Il regime è diverso da quello delle dichiarazioni rese con le forme tipiche del dibattimento.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale per i minorenni di Catania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 513, commi 2 e 3, c.p.p. Il caso: un coimputato, già stralciato e condannato con giudizio abbreviato, aveva reso dichiarazioni accusatorie nell’udienza preliminare; comparso in dibattimento come imputato ex art. 210 c.p.p., si era avvalso della facoltà di non rispondere. Il PM aveva chiesto la lettura delle dichiarazioni precedenti, ma il giudice l’aveva negata per mancanza dell’accordo tra le parti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 513, commi 2 e 3, c.p.p., censurato in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, Cost. Il rimettente contestava l’impossibilità di leggere le dichiarazioni rese in udienza preliminare dal coimputato che in dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere. Giudice rimettente: Tribunale per i minorenni di Catania.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. L’udienza preliminare non ha funzione probatoria per il dibattimento: le dichiarazioni rese in quella sede non sono destinate a vivere nel dibattimento e l’imputato non ha avuto modo di esercitare il contraddittorio pieno in quella fase. Il regime di lettura differisce giustificatamente da quello delle dichiarazioni rese con le forme tipiche del dibattimento.

    Il principio

    Non viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) né il diritto al contraddittorio (art. 111, quarto comma, Cost.) la norma che non consente la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese dal coimputato nell’udienza preliminare quando questi si avvalga della facoltà di non rispondere, in assenza di accordo delle parti.

    Domande e risposte

    Quando le dichiarazioni rese in udienza preliminare possono essere lette in dibattimento?

    Le dichiarazioni rese in udienza preliminare non sono normalmente leggibili in dibattimento come prova, perché quell’udienza ha funzioni diverse e il contraddittorio pieno non era garantito. Fanno eccezione le dichiarazioni rese con le forme tipiche del dibattimento.

    Qual è la differenza tra l’esame del coimputato ex art. 210 c.p.p. e il testimone ordinario?

    L’imputato di reato connesso esaminato ex art. 210 c.p.p. può avvalersi della facoltà di non rispondere, a differenza del testimone che è obbligato a deporre (salvo il diritto al silenzio limitato alle proprie responsabilità penali).

    Cosa tutela il principio del contraddittorio ex art. 111, quarto comma, Cost.?

    Tutela il diritto dell’imputato a che le prove a suo carico siano formate in contraddittorio davanti al giudice dibattimentale. La Corte ha chiarito che tale principio è rispettato quando il legislatore non consente l’uso in dibattimento di prove formate senza contraddittorio.

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  • Corte cost. n. 357/2004 – Consiglio di Stato sede consultiva assegno maternità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Consiglio di Stato in sede consultiva (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) sull’assegno di maternità riservato ai nuclei familiari fondati sul matrimonio: il Consiglio di Stato in sede consultiva non ha legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio di Stato, in sede consultiva (parere su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. a) della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 2/2000, nella parte in cui l’assegno “una tantum” per la nascita del secondo figlio era riservato ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, escludendo le famiglie di fatto con figli naturali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 2/2000, censurato in riferimento agli artt. 3, 30 e 31 Cost. Sollevante: Consiglio di Stato in sede consultiva. La questione investiva la disparità di trattamento tra figli legittimi e naturali nell’accesso alle prestazioni assistenziali regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Richiamando la sentenza n. 254/2004, ribadisce che il Consiglio di Stato in sede consultiva (parere su ricorso straordinario) è organo non giurisdizionale e pertanto è privo di legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, che spetta solo ai giudici in senso tecnico nell’ambito di un giudizio.

    Il principio

    Il Consiglio di Stato in sede consultiva, quando esprime parere su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non esercita funzioni giurisdizionali e pertanto non può sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale.

    Domande e risposte

    Cos’è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?

    È un rimedio amministrativo alternativo al ricorso giurisdizionale davanti al TAR: il cittadino ricorre al Capo dello Stato, che decide su parere del Consiglio di Stato. Non è un giudizio in senso tecnico.

    Chi può sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale?

    Solo i giudici (in senso tecnico) nell’ambito di un giudizio. Il Consiglio di Stato in sede consultiva non è giudice.

    La norma regionale era discriminatoria verso le famiglie di fatto?

    Il merito della questione non è stato esaminato dalla Corte per difetto di legittimazione del rimettente. Pertanto non è possibile sapere come la Corte avrebbe deciso nel merito.

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  • Corte cost. n. 355/2004 – Testo Unico Edilizia entrata in vigore proroga

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’entrata in vigore del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) e sulla proroga operata dall’art. 5-bis del d.l. n. 411/2001: il parametro invocato (art. 76 Cost.) non era pertinente alla proroga disposta con legge ordinaria di conversione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bologna, nel corso di un procedimento penale per violazione della legge n. 47/1985 (reati edilizi), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 138 del d.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia) e dell’art. 5-bis del d.l. n. 411/2001, che avevano fissato e poi differito l’entrata in vigore del T.U. al 30 giugno 2002. Il dubbio era se, nei nove giorni di vigenza del T.U. tra il 1 e il 10 gennaio 2002, si fosse determinata l’abrogazione dell’art. 20 della legge n. 47/1985 (sanzioni penali edilizie).

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 138 del d.P.R. n. 380/2001 e art. 5-bis del d.l. n. 411/2001 (conv. l. n. 463/2001), censurati in riferimento all’art. 76 Cost. Il rimettente sosteneva che la proroga dell’entrata in vigore del T.U. edilizia eccedesse i principi della legge delega n. 50/1999. Giudice rimettente: Tribunale di Bologna.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente infondate entrambe le questioni. Quanto all’art. 138 d.P.R. n. 380/2001, la questione era già manifestamente infondata per ragioni attinenti alla portata dell’art. 76 Cost. Quanto all’art. 5-bis d.l. n. 411/2001, il parametro dell’art. 76 Cost. era del tutto inconferente, perché la proroga era stata disposta con legge ordinaria di conversione, non con atto delegato. Il rimettente poneva in realtà una questione meramente interpretativa sulla successione nel tempo delle leggi penali.

    Il principio

    L’art. 76 Cost. (eccesso di delega) non è un parametro pertinente per censurare una norma contenuta in una legge ordinaria di conversione, che non è atto delegato. Il problema della successione nel tempo delle leggi penali va risolto con i normali criteri interpretativi (art. 2 c.p.).

    Domande e risposte

    Cosa succede se una legge di delega entra in vigore abrogando una norma penale e poi ne viene prorogata l’entrata in vigore?

    La questione deve essere risolta applicando l’art. 2 c.p. (successione di leggi penali nel tempo), che governa la successione di norme nel tempo in materia penale.

    Il Testo Unico Edilizia ha abrogato le sanzioni penali della legge n. 47/1985?

    Le sanzioni penali edilizie erano state “reintrodotte” dall’art. 44 dello stesso d.P.R. n. 380/2001, per cui non si è determinato un vuoto normativo definitivo.

    Quando è pertinente il parametro dell’art. 76 Cost. (eccesso di delega)?

    Solo quando si censura un atto emanato in esercizio di una delega legislativa (decreto legislativo o decreto del Presidente della Repubblica delegato). Non si applica alle leggi ordinarie di conversione di decreti-legge.

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  • Corte cost. n. 356/2004 – Conflitto attribuzioni ammissibilità Jannuzzi-Boccassini

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dal Tribunale di Napoli contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Jannuzzi nei confronti della magistrata Boccassini: il conflitto potrà procedere nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Napoli, nel corso di un giudizio civile per risarcimento danni promosso dalla magistrata Ilda Boccassini contro il senatore Raffaele Jannuzzi (articoli sulla rivista Panorama), aveva promosso conflitto di attribuzioni contro la delibera del Senato del 6 febbraio 2003, che aveva dichiarato insindacabili tali opinioni ex art. 68, primo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in fase di ammissibilità (art. 37 l. n. 87/1953). Il ricorrente era il Tribunale di Napoli, I sezione civile; il convenuto il Senato della Repubblica. La delibera di insindacabilità riguardava articoli del sen. Jannuzzi sulla rivista Panorama riguardanti la magistrata Boccassini.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto (fase preliminare di ammissibilità). Sussistono sia i requisiti soggettivi (Tribunale con potere giurisdizionale costituzionalmente garantito; Senato competente a deliberare definitivamente sull’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost.) che i requisiti oggettivi (il Tribunale lamenta lesione delle proprie attribuzioni da parte della delibera). Il conflitto proseguirà nel merito.

    Il principio

    Nella fase di ammissibilità del conflitto di attribuzioni, la Corte verifica solo l’esistenza della materia del conflitto e la competenza a risolverlo, senza pregiudicare il merito. È sufficiente che il ricorso contenga le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia.

    Domande e risposte

    Cos’è la fase di ammissibilità del conflitto di attribuzioni?

    È la fase preliminare in cui la Corte verifica, senza contraddittorio, se esiste la materia di un conflitto di cui è competente a risolvere. Se il conflitto è ammissibile, si procede nel merito con la fase contenziosa.

    Quali sono i requisiti per l’ammissibilità di un conflitto di attribuzioni?

    Requisiti soggettivi: entrambe le parti devono essere poteri dello Stato. Requisiti oggettivi: il ricorrente deve lamentare la lesione di proprie attribuzioni costituzionalmente garantite. Il ricorso deve indicare le ragioni del conflitto e le norme costituzionali rilevanti.

    L’ammissibilità pregiudica l’esito del conflitto nel merito?

    No. La pronuncia di ammissibilità lascia impregiudicata ogni valutazione nel merito: la Corte non decide ancora chi ha ragione, ma solo che il conflitto può proseguire.

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  • Corte cost. n. 354/2004 – Incentivi imprenditoria giovanile Comuni montani

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    La Corte dichiara inammissibile la questione della Regione Emilia-Romagna sull’art. 67 della legge finanziaria 2003 (incentivi all’imprenditoria giovanile nei Comuni montani): la censura poggiava su una premessa mai dimostrata, cioè che gli incentivi alle imprese giovanili costituiscano materia di potestà regionale esclusiva.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva impugnato l’art. 67 della l. n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), che estendeva ai Comuni montani con meno di 5.000 abitanti la normativa sugli incentivi all’imprenditoria giovanile del Mezzogiorno, attribuendo al CIPE — su proposta del Ministro dell’economia — il potere di determinare criteri e procedure applicative.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 67 della l. n. 289/2002, censurato in riferimento agli artt. 117, commi 4 e 6, e 119 Cost. nonché al principio di leale collaborazione. La Regione assumeva che gli incentivi alle imprese giovanili fossero materia di potestà regionale esclusiva. Ricorrente: Regione Emilia-Romagna.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione: la premessa da cui muoveva la censura — che gli incentivi alle imprese giovanili siano materia di competenza regionale esclusiva — non era supportata da alcuna motivazione, ed era anzi dubbia in sé. La Regione non aveva dimostrato questa qualificazione, necessaria per fondare la doglianza. Anche l’ambito non esclusivamente regionale dell’intervento avrebbe richiesto ulteriore motivazione.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la Regione ricorrente deve motivare la qualificazione della materia come di propria competenza esclusiva. Se tale qualificazione è contestata e apoditticamente affermata senza argomentazione, la questione è inammissibile per genericità della censura.

    Domande e risposte

    Quando uno Stato può istituire fondi speciali a favore di enti locali nelle materie regionali?

    L’art. 119, comma 5, Cost. consente allo Stato di destinare risorse aggiuntive a favore di determinati Comuni per promuovere lo sviluppo economico. La Corte non ha escluso che il fondo potesse essere istituito dallo Stato.

    Chi è il CIPE e qual è il suo ruolo in questa vicenda?

    Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. La norma impugnata gli attribuiva il potere di fissare criteri e procedure per gli incentivi, su proposta del Ministro dell’economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

    Che significa censura generica nel giudizio costituzionale in via principale?

    Significa che la Regione ha formulato la propria doglianza senza motivare adeguatamente i presupposti su cui si fonda. In questo caso, non aveva dimostrato che la materia fosse di competenza regionale esclusiva.

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  • Corte cost. n. 353/2004 – Autonomia finanziaria Province Trento Bolzano e legge finanziaria

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige sull’art. 29, comma 18, della legge finanziaria 2003: la norma che prevede un decreto ministeriale sui flussi di cassa in mancanza di accordo è compatibile con l’autonomia finanziaria speciale.

    Di cosa si tratta

    Le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige avevano impugnato l’art. 29, comma 18, secondo periodo, della legge finanziaria 2003 (l. n. 289/2002), nella parte in cui attribuiva al Ministro dell’economia il potere di determinare con decreto i flussi di cassa verso gli enti in caso di mancato accordo sulle spese correnti entro il 31 marzo di ciascun anno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 29, comma 18, secondo periodo, l. n. 289/2002, censurato per violazione del Titolo VI dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) e delle relative norme di attuazione, nonché dell’art. 119 Cost. e degli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale. Ricorrenti: Provincia autonoma di Bolzano (r.r. n. 20/2003), Provincia autonoma di Trento (r.r. n. 23/2003) e Regione Trentino-Alto Adige (r.r. n. 24/2003).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate le questioni, nei sensi di cui in motivazione. La norma impugnata è letta come previsione transitoria e strumentale: il decreto ministeriale interviene solo in caso di mancato accordo e determina i flussi di cassa in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, senza incidere sull’obbligo di pervenire all’accordo. Il Ministro agisce con potere tecnico, non discrezionale, ancorato a parametri oggettivi.

    Il principio

    Una norma statale che attribuisce al Ministro dell’economia il potere di determinare i flussi di cassa verso le Regioni e Province autonome in caso di mancato accordo non viola l’autonomia finanziaria speciale, se il potere è di natura tecnica, ancorato a parametri oggettivi e non implica discrezionalità politica.

    Domande e risposte

    Cos’è il patto di stabilità interno tra Stato e Regioni/Province speciali?

    È l’accordo annuale con cui gli enti ad autonomia speciale si impegnano a rispettare determinati obiettivi di finanza pubblica, concordati con il Ministero dell’economia. In mancanza di accordo entro il 31 marzo, interviene un decreto ministeriale.

    Il decreto ministeriale sui flussi di cassa comprime l’autonomia finanziaria delle Province?

    No, secondo la Corte: si tratta di una misura temporanea e tecnica che garantisce la continuità dei flussi mentre si negozia l’accordo, senza incidere sull’obbligatorietà dell’intesa.

    Quale differenza c’è tra potere tecnico e potere politico-discrezionale del Ministro?

    Il potere tecnico è ancorato a parametri oggettivi (obiettivi di finanza pubblica) e non lascia margini di scelta politica: è quello che la Corte ha ritenuto esercitato nella specie.

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  • Corte cost. n. 352/2004 – Cartella esattoriale termini iscrizione a ruolo

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulla riscossione delle imposte (cartella esattoriale e termine per la notifica): le ordinanze di rimessione presentano motivazione insufficiente sulla rilevanza e sull’individuazione delle questioni.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 24 e 25 del d.P.R. n. 602/1973 (riscossione imposte) per asserito contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 Cost. Il caso riguardava cartelle esattoriali relative a somme dovute a titolo di interessi e sanzioni per tardivo versamento di Irpeg e Ilor.

    La questione di legittimità costituzionale

    Artt. 17 (nel testo vigente ante modifica d.lgs. n. 46/1999), 24 e 25 del d.P.R. n. 602/1973, censurati in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 Cost. La Commissione tributaria rimettente contestava i termini per l’iscrizione a ruolo e la notifica delle cartelle di pagamento. Giudice rimettente: Commissione tributaria provinciale di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Nella prima ordinanza, la motivazione sulla rilevanza era insufficiente perché non indicava la norma ratione temporis applicabile. Nella seconda, il rimettente non considerava che al momento della notifica della cartella era già in vigore il nuovo art. 25 d.P.R. n. 602/1973 (modificato dal d.lgs. n. 193/2001), che non prevedeva alcun termine per la notifica.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve individuare con precisione la norma applicabile ratione temporis al caso concreto e motivare adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza. L’insufficienza di motivazione su questi profili determina la manifesta inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Che cos’è la cartella esattoriale?

    È il documento con cui il concessionario della riscossione intima al contribuente il pagamento delle somme iscritte a ruolo dall’ufficio finanziario. Deve essere notificata nei termini di legge.

    Perché la questione sul termine di notifica della cartella era inammissibile?

    Perché al momento della notifica contestata era già in vigore una nuova versione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 che non prevedeva alcun termine, e il rimettente non aveva considerato tale circostanza.

    Cosa si intende per manifesta inammissibilità di una questione di legittimità?

    Una questione è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non ha rispettato i requisiti formali e sostanziali dell’ordinanza di rimessione (rilevanza, motivazione, individuazione della norma), rendendo impossibile per la Corte pronunciarsi nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 351/2004 – Espulsione straniero convalida in contraddittorio

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Padova: dopo la sentenza n. 222/2004 che ha dichiarato illegittima la norma sull’espulsione immediata dello straniero senza previa convalida giudiziaria in contraddittorio, il giudice deve rivalutare la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Padova aveva sollevato con venti ordinanze questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione), introdotto dal d.l. n. 51/2002 (conv. l. n. 106/2002), nella parte in cui consentiva l’esecuzione del provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera prima della convalida giudiziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, censurato in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 Cost. La questione era se fosse costituzionalmente legittimo eseguire l’espulsione prima che il giudice avesse convalidato il provvedimento e sentito lo straniero. Giudice rimettente: Tribunale di Padova.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Nel frattempo, la sentenza n. 222/2004 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata “nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera”. Il Tribunale deve ora valutare la persistente rilevanza della questione alla luce di tale pronuncia.

    Il principio

    Quando sopravviene una sentenza della Corte costituzionale che decide la medesima questione di legittimità sollevata in un altro giudizio, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per rivalutare la rilevanza della questione originaria alla luce della nuova pronuncia.

    Domande e risposte

    Cosa aveva stabilito la sentenza n. 222/2004?

    Aveva dichiarato illegittima la norma sull’espulsione immediata degli stranieri nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida si svolgesse in contraddittorio prima dell’accompagnamento alla frontiera, tutelando il diritto di difesa dello straniero.

    Perché la Corte ha restituito gli atti invece di decidere?

    Perché la norma era già stata dichiarata incostituzionale da una pronuncia successiva: il giudice rimettente deve valutare se la questione abbia ancora rilevanza nel caso concreto.

    Quali garanzie spettano allo straniero nel procedimento di convalida dell’espulsione?

    Dopo la sentenza n. 222/2004, la convalida deve avvenire in contraddittorio, prima dell’esecuzione del provvedimento, con le garanzie del diritto di difesa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 350/2004 – Rimessione in termini e decreto ingiuntivo non notificato

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla rimessione in termini nel processo civile: non è incostituzionale che l’art. 184-bis c.p.c. non si applichi alla notifica tardiva del decreto ingiuntivo per cause non imputabili al creditore.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 184-bis e 644 del codice di procedura civile. Il caso riguardava un creditore che non era riuscito a notificare tempestivamente un decreto ingiuntivo perché il fascicolo era andato smarrito dopo la registrazione del decreto. Il Presidente del Tribunale aveva concesso la rimessione in termini.

    La questione di legittimità costituzionale

    Artt. 184-bis e 644 c.p.c. censurati in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Il rimettente contestava che la rimessione in termini non fosse applicabile alle decadenze verificatesi prima dell’instaurazione del processo (cd. situazioni esterne). Giudice rimettente: Tribunale di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c. è istituto processuale limitato alle decadenze nelle attività difensive nel corso del giudizio già instaurato. La disciplina del decreto ingiuntivo e quella dell’ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. non sono comparabili, e la differenziazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale è affidata alla discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    La rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c. non si estende alle decadenze processuali verificatesi prima dell’instaurazione del giudizio, come la mancata notifica tempestiva del decreto ingiuntivo. Tale limitazione non viola gli artt. 3 e 24 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è la rimessione in termini nel processo civile?

    L’istituto che consente alla parte di compiere un atto processuale tardivo quando la decadenza è dovuta a causa a lei non imputabile. È disciplinato dall’art. 184-bis c.p.c. (oggi art. 153 c.p.c.).

    Se il decreto ingiuntivo non viene notificato in tempo per cause fortuite, si perde?

    Sì, secondo questa pronuncia. Il creditore che non notifica il decreto ingiuntivo entro il termine dell’art. 644 c.p.c. per cause estranee al processo non può invocare la rimessione in termini.

    Quali rimedi restano al creditore che ha perso il decreto ingiuntivo per smarrimento del fascicolo?

    Può proporre una nuova domanda in via ordinaria, oppure richiedere un nuovo decreto ingiuntivo, ricominciando il procedimento monitorio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 349/2004 – Indagini giudice di pace senza avviso chiusura

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara manifestamente infondate (e in parte inammissibile) le questioni sul procedimento penale davanti al giudice di pace: la mancanza dell’avviso di chiusura delle indagini e lo svolgimento delle indagini da parte della polizia giudiziaria senza il diretto coordinamento del PM sono giustificate dalla semplicità del rito.

    Di cosa si tratta

    Più giudici di pace (Bari, Chieti, Montagnana, Otranto) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sul decreto legislativo n. 274/2000, che disciplina il procedimento penale davanti al giudice di pace. In particolare contestavano: l’assenza dell’avviso di chiusura delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) e la conduzione delle indagini da parte della polizia giudiziaria senza diretto controllo del PM.

    La questione di legittimità costituzionale

    Artt. 11, 14 e 15 del d.lgs. n. 274/2000 e art. 415-bis c.p.p., censurati in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 109 e 111 della Costituzione. Giudici rimettenti: Giudice di pace di Bari (r.o. 1193/2003), Chieti (r.o. 270/2004), Montagnana (r.o. 305/2004) e Otranto (r.o. 325/2004).

    La decisione della Corte

    La questione del GdP di Chieti è dichiarata manifestamente inammissibile (difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza). Le questioni dei GdP di Bari, Otranto e Montagnana sono dichiarate manifestamente infondate: il rito del giudice di pace è strutturalmente diverso dal rito ordinario, e le semplificazioni procedurali sono giustificate dalla minore gravità dei reati trattati.

    Il principio

    Nel procedimento davanti al giudice di pace, la mancanza dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. e l’affidamento delle indagini alla polizia giudiziaria non violano gli artt. 3, 24, 76, 109 e 111 Cost., in quanto le peculiarità del rito — calibrato su reati di minore gravità — giustificano le semplificazioni procedurali adottate dal legislatore.

    Domande e risposte

    Chi conduce le indagini nel procedimento davanti al giudice di pace?

    La polizia giudiziaria, senza il diretto coordinamento del pubblico ministero come avviene nel rito ordinario. La Corte ha ritenuto questa scelta costituzionalmente legittima.

    L’indagato davanti al giudice di pace ha diritto all’avviso di chiusura delle indagini?

    No, l’art. 415-bis c.p.p. non si applica al rito del giudice di pace. La Corte ha confermato la legittimità di questa scelta legislativa.

    Quando una questione di legittimità è dichiarata manifestamente inammissibile?

    Quando il giudice rimettente non motiva adeguatamente la non manifesta infondatezza della questione o la sua rilevanza nel giudizio a quo, come avvenuto per il GdP di Chieti.

    Norme collegate