Autore: Andrea Marton

  • Art. 134 Codice Civile: Omissione di pubblicazione

    Art. 134 Codice Civile: Omissione di pubblicazione

    Art. 134 c.c. Omissione di pubblicazione

    In vigore

    Sono puniti con l’ammenda da euro 41 a euro 206 gli sposi e l’ufficiale dello stato civile che hanno celebrato il matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.

  • Articolo 105 Bis del TUIR

    Articolo 105 Bis del TUIR

    Art. 105 Bis TUIR – Versamenti integrativi

    In vigore dal 20/01/1998

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 467 Articolo 2

    Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota: Per la decorrenza vedi l’art. 3, c. 3, del DLG 18/12/97, n. 467.

    “1. Ferma rimanendo la disposizione dell’articolo 105, comma 3, ultimo periodo, ai fini della attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 14 le societa’ e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 87 possono incrementare l’ammontare indicato alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 105 di una imposta corrispondente al credito stesso. Se sono distribuiti riserve o fondi, l’imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta relativa al periodo nel quale la deliberazione di distribuzione e’ stata adottata. Se sono distribuiti gli utili di esercizio, l’imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 105, comma 3, primo periodo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 105, comma 6, nonche’ quelle degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”

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  • Art. 135 Codice Civile: Pubblicazione senza richiesta o senza

    Art. 135 Codice Civile: Pubblicazione senza richiesta o senza

    Art. 135 c.c. Pubblicazione senza richiesta o senza

    In vigore

    documenti È punito con l’ammenda da euro 20 a euro 103, l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all’articolo 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell’articolo 97.

  • Articolo 106 Bis del TUIR

    Articolo 106 Bis del TUIR

    Art. 106 Bis TUIR – Credito per le imposte pagate all’estero e credito d’imposta figurativo. (N.D.R.: “Ai sensi dell’art. 1 comma 2, L n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 1 hanno effetto per i crediti per le imposte pagate all’estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 342 del 2000.”)

    In vigore dal 10/12/2000 al 12/12/2003

    Modificato da: Legge del 21/11/2000 n. 342 Articolo 1

    Soppresso dal 12/12/2003 da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota: Per la decorrenza vedi l’art. 3, c. 3, del DLG 18/12/97, n. 467.

    “1. L’imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all’estero di cui all’articolo 15, nonche’ quella relativa ai redditi prodotti all’estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e’ riconosciuto il credito d’imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105, recante adempimenti per l’attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma.”

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  • Art. 136 Codice Civile: Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello

    Art. 136 Codice Civile: Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello

    Art. 136 c.c. Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello

    In vigore

    stato civile L’ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l’ammenda da euro 51 a euro 309.

  • Articolo 107 del TUIR

    Articolo 107 del TUIR

    Art. 107 TUIR – Altri accantonamenti (ex art. 73)

    In vigore dal 17/07/2011

    Modificato da: Decreto-legge del 06/07/2011 n. 98 Articolo 23

    “1. Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l’ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o e’ deducibile se negativa, nell’esercizio in cui ha termine il ciclo.

    2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell’esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 6 dell’articolo 102. La deduzione e’ ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non e’ piu’ ammessa quando il fondo ha raggiunto l’ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente e’ pari all’1 per cento. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all’ammontare del fondo l’eccedenza e’ deducibile in quote costanti nell’esercizio stesso e nei cinque successivi. L’ammontare degli accantonamenti non utilizzati concorre a formare il reddito dell’esercizio in cui avviene la devoluzione.

    3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell’ammontare degli impegni assunti nell’esercizio, a condizione che siano distinti per esercizio di formazione. L’utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti accantonamenti sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L’ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso.

    4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.”

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  • Art. 137 Codice Civile: Incompetenza dell’ufficiale dello stato civile

    Art. 137 Codice Civile: Incompetenza dell’ufficiale dello stato civile

    Art. 137 c.c. Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile.

    In vigore

    Mancanza dei testimoni. È punito con l’ammenda da euro 30 a euro 206 l’ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente. La stessa pena si applica all’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

  • Articolo 108 del TUIR

    Articolo 108 del TUIR

    Art. 108 TUIR – Spese relative a più esercizi (ex art.74)

    In vigore dal 01/01/2025

    Modificato da: Legge del 30/12/2024 n. 207 Articolo 1 com 81

    Nota:Le disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, come disposto dall’articolo 1, comma 83, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

    “1. Le spese relative a piu’ esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

    2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all’1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo gia’ dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3.

    4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

    4-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente puo’ interpellare l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita’ e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.”

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  • Art. 138 Codice Civile: Altre infrazioni

    Art. 138 Codice Civile: Altre infrazioni

    Art. 138 c.c. Altre infrazioni

    In vigore

    È punito con l’ammenda stabilita nell’articolo 135 l’ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

  • Articolo 109 Bis del TUIR

    Articolo 109 Bis del TUIR

    Art. 109 Bis TUIR – Regime forfetario degli enti non commerciali.

    In vigore dal 28/06/2001 al 12/12/2003

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 12/04/2001 n. 222 Articolo 4

    Soppresso dal 12/12/2003 da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilita’ semplificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali il coefficientedi redditivita’ corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
    a) attivita’ di prestazioni di servizi:
    1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
    2) da lire 30.000.001 a lire 600.000.000, coefficiente 25 per cento;
    b) altre attivita’:
    1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
    2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
    2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita’ il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attivita’ prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita’ di prestazioni di servizi.
    3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
    4. L’opzione e’ esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale e’ esercitata fino a quando non e’ revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione e’ effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e’ presentata.
    5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

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