Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 135/2003 – Ergastolo liberazione condizionale e collaborazione giustizia

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, ord. pen.: condizionare la liberazione condizionale dell’ergastolano alla collaborazione con la giustizia non viola l’art. 27, terzo comma, Cost. Il divieto non è assoluto né definitivo perché dipende dalla scelta del condannato; chi può collaborare e non lo fa esprime una libera scelta che il legislatore può sanzionare precludendo il beneficio.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di sorveglianza di Firenze era investito di una richiesta di liberazione condizionale da parte di un ergastolano condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione, che non si trovava nelle condizioni di collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter ord. pen. Il rimettente sosteneva che la preclusione alla liberazione condizionale per mancanza di collaborazione equivalesse a rendere perpetua la pena, in violazione della finalità rieducativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato questione sull’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), come modificato dal d.l. n. 306/1992 conv. nella l. n. 356/1992, nella parte in cui, in assenza di collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter, impedisce l’ammissione alla liberazione condizionale dei condannati all’ergastolo per i reati del c.d. primo elenco. Parametro: art. 27, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La preclusione alla liberazione condizionale per mancanza di collaborazione non è comparabile al divieto assoluto dichiarato illegittimo con la sentenza n. 161/1997 (divieto di riammissione alla liberazione condizionale in caso di revoca). Quest’ultimo era definitivo e automatico; la preclusione attuale dipende dalla scelta del condannato di non collaborare, rimanendo sempre possibile cambiare scelta. La mancata collaborazione, quando possibile, è dal legislatore assunta come "indice legale di pericolosità", che giustifica la preclusione senza tradursi in una esclusione permanente dal processo rieducativo.

    Il principio

    L’art. 27, terzo comma, Cost. vieta l’ergastolo "effettivo", cioè senza possibilità di liberazione condizionale. Subordinare la liberazione condizionale alla collaborazione con la giustizia non rende la pena perpetua: il condannato ha sempre la facoltà di collaborare e ottenere il beneficio. Solo quando la collaborazione è impossibile, irrilevante o inesigibile (casi già recepiti nella norma) la Corte ha escluso automatismi preclusivi.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra la preclusione del 1992 e il divieto dichiarato illegittimo nel 1997?

    La sentenza n. 161/1997 aveva dichiarato illegittimo il divieto di riammissione alla liberazione condizionale dopo la revoca del beneficio: un divieto assoluto, automatico e definitivo che non lasciava alcuna possibilità al condannato. La preclusione del 1992 invece è condizionata alla scelta del condannato: collaborare rimane sempre possibile, salvo collaborazione inesigibile.

    Quando la collaborazione si considera "impossibile"?

    Secondo le sentenze nn. 306/1993, 357/1994 e 68/1995, la collaborazione è impossibile quando i fatti e le responsabilità sono già stati completamente accertati, oppure quando la posizione marginale nell’organizzazione criminale non consente di conoscere fatti e compartecipi. Queste ipotesi sono ora espressamente previste nella norma per effetto della l. n. 279/2002.

    Che cosa è l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario?

    L’art. 4-bis ord. pen. individua i reati di particolare allarme sociale (mafia, terrorismo, sequestro di persona, traffico di droga, ecc.) per i quali l’accesso ai benefici penitenziari è subordinato alla collaborazione con la giustizia o all’assenza di attuali legami con la criminalità organizzata. È la norma cardine del regime penitenziario differenziato per i condannati per gravi delitti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 150/2003 – Demanio marittimo e conflitto di attribuzioni della Regione Molise

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Molise contro lo Stato in materia di demanio marittimo: la Regione rivendica la titolarità del demanio marittimo, questione estranea ai conflitti di attribuzione ex art. 134 Cost. e rimessa all’autorità giudiziaria ordinaria.

    Di cosa si tratta

    L’Agenzia per il Demanio intima a privati, insediati su aree costiere dei Comuni di Campomarino e Termoli (Molise) con edifici costruiti nell’arco di decenni con l’assenso di Stato, Regione e Comune, il pagamento di indennità per abusiva occupazione del demanio marittimo e il rilascio degli immobili. La Regione Molise propone conflitto di attribuzione sostenendo che le funzioni amministrative sul demanio marittimo per finalità turistico-ricreative siano state conferite alle Regioni.

    La questione

    Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Molise. La Regione sostiene che, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e il d.lgs. n. 112/1998, la titolarità del demanio marittimo sarebbe passata alle Regioni insieme alle funzioni amministrative conferite, rendendo illegittimi i provvedimenti statali di recupero. In via subordinata chiede la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 822, primo comma, del codice civile.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto. Il d.lgs. n. 112/1998 ha conferito alle Regioni le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni del demanio marittimo per finalità non energetiche, non la titolarità del bene demaniale. La rivendicazione della proprietà del demanio è estranea al perimetro dei conflitti di attribuzione; spetta alla giurisdizione ordinaria. Il conflitto di attribuzioni non può essere usato per contestare la legittimità di disposizioni legislative a monte del provvedimento impugnato.

    Il principio

    Il conferimento alle Regioni di funzioni amministrative in materia di demanio marittimo non equivale al trasferimento della proprietà del demanio stesso; la rivendicazione della titolarità del bene demaniale è estranea al conflitto di attribuzioni ex art. 134 Cost.

    Domande e risposte

    Dopo il d.lgs. n. 112/1998 e la riforma del Titolo V, il demanio marittimo appartiene alle Regioni?

    No: la proprietà del demanio marittimo rimane allo Stato; alle Regioni sono state conferite solo specifiche funzioni amministrative (es. rilascio di concessioni per finalità turistico-ricreative), non la titolarità del bene.

    Che tipo di azione avrebbe dovuto proporre la Regione Molise?

    Per contestare la spettanza delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato, un conflitto di attribuzione correttamente fondato su specifiche competenze trasferite; la rivendica della proprietà del demanio va invece portata davanti alla Corte di cassazione (giurisdizione ordinaria).

    Gli insediamenti esistenti sulle coste molisane potevano essere sgomberati dall’Agenzia del Demanio?

    Secondo la Corte, la legittimità delle intimazioni di sgombero è questione che attiene al merito del sindacato sull’esercizio della funzione e spetta, a seconda della natura della posizione soggettiva, al giudice ordinario o amministrativo, non alla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 149/2003 – Irrilevanza del fatto del minore anche in dibattimento

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 448/1988 nella parte in cui limita la pronuncia di proscioglimento per irrilevanza del fatto del minore alla sola udienza preliminare e ai giudizi immediato e direttissimo: il giudice del dibattimento ordinario deve poterla pronunciare se ne sussistono i presupposti.

    Di cosa si tratta

    Un minorenne, assente all’udienza preliminare per essere sorpreso a tentare di siffonare carburante da autovetture in sosta, viene rinviato a giudizio e in primo grado riceve il perdono giudiziale, poiché il tribunale non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto in dibattimento. La Corte d’appello di Roma, sezione per i minorenni, solleva la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 27, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. Parametri: artt. 3, 25 e 31, secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Roma, sezione per i minorenni.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione per contrasto con gli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost. La limitazione dell’irrilevanza del fatto alla fase pre-dibattimentale è priva di ragionevole giustificazione rispetto alla natura sostanziale dell’istituto (causa di non punibilità). Il perdono giudiziale, unica alternativa in dibattimento, presuppone un’affermazione di colpevolezza e offre una tutela inferiore. L’obiettivo della rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale non può essere perseguito sacrificando la formula di proscioglimento più favorevole al minore stesso.

    Il principio

    L’interesse del minore (art. 31, secondo comma, Cost.) impone che gli venga assicurata la formula di proscioglimento più favorevole in qualunque fase del processo in cui ne sussistano i presupposti oggettivi (tenuità del fatto e occasionalità del comportamento).

    Domande e risposte

    Dopo questa sentenza, il giudice del dibattimento ordinario può dichiarare l’irrilevanza del fatto?

    Sì: a seguito della declaratoria di incostituzionalità, l’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 448/1988 non limita più l’istituto alle fasi pre-dibattimentali; il giudice del dibattimento ordinario può pronunciare sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto.

    Quali sono i presupposti per il proscioglimento per irrilevanza del fatto?

    Tenuità del fatto e occasionalità del comportamento del minore, valutati in concreto; l’istituto ha natura di causa di non punibilità a carattere sostanziale.

    In cosa il proscioglimento per irrilevanza del fatto è più favorevole del perdono giudiziale?

    Il perdono giudiziale presuppone un accertamento di colpevolezza e comporta l’iscrizione nel casellario; il proscioglimento per irrilevanza del fatto è una formula assolutoria di merito, con effetti processuali e sostanziali più favorevoli per il minore.

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  • Corte cost. n. 134/2003 – Sanzioni penali preparati pericolosi delega legislativa

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 128/1998 (rectius: art. 3, comma 1, lett. c), l. n. 52/1996) e sull’art. 13 del d.lgs. n. 285/1998 in materia di sanzioni penali per la classificazione dei preparati pericolosi. La delega è sufficientemente determinata; le esigenze di determinatezza della norma incriminatrice e i requisiti di specificità della delega legislativa sono questioni distinte.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale penale di Venezia giudicava un imputato per l’immissione sul mercato di preparati pericolosi senza la prescritta etichettatura in lingua italiana (reato ex art. 13 del d.lgs. n. 285/1998). Il rimettente dubitava che la legge delega (art. 2, comma 1, lett. c), l. n. 128/1998) fosse troppo generica nei criteri per la scelta tra sanzione penale e amministrativa, e che quindi la norma delegata violasse gli artt. 25, secondo comma, e 76 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Venezia ha sollevato questione sull’art. 2, comma 1, lett. c), della legge 24 aprile 1998, n. 128, e sull’art. 13 del d.lgs. 16 luglio 1998, n. 285 (rectius: n. 285, non n. 295 come indicato nell’ordinanza), in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha preliminarmente corretto il riferimento normativo: la base delegante era l’art. 38 della l. n. 128/1998, che rinviava ai principi dell’art. 38 della l. n. 52/1996 e dunque all’art. 3, comma 1, lett. c), di quest’ultima. Nel merito, la questione è manifestamente infondata: la censura confonde le esigenze di determinatezza della fattispecie incriminatrice (art. 25 Cost.) con la sufficiente specificazione dei criteri direttivi della delega (art. 76 Cost.). L’art. 13 del d.lgs. n. 285/1998 determina con precisione le condotte sanzionate; la legge delega delimitava sufficientemente l’ambito della scelta penale prevedendo specie e limite massimo delle pene e il criterio restrittivo del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di interessi omogenei a quelli degli artt. 34-35 l. n. 689/1981.

    Il principio

    I requisiti costituzionali che la norma incriminatrice deve soddisfare (determinatezza ex art. 25 Cost.) e quelli che deve soddisfare la legge delega (specificità dei principi e criteri direttivi ex art. 76 Cost.) sono distinti e non si confondono. Una legge delega in materia penale è sufficientemente determinata se individua i criteri per la scelta tra sanzione penale e amministrativa, la specie e il limite massimo delle pene.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra determinatezza della norma penale e specificità della delega?

    La determinatezza (art. 25 Cost.) riguarda la norma incriminatrice: deve descrivere con chiarezza la condotta vietata, così da consentire al cittadino di sapere cosa è punito. La specificità della delega (art. 76 Cost.) riguarda invece la legge che autorizza il Governo a legiferare: deve indicare oggetto, principi e criteri direttivi, senza vincolare tutte le scelte concrete.

    Il legislatore può delegare al Governo l’introduzione di norme penali?

    Sì, la giurisprudenza costituzionale ammette il ricorso alla delegazione legislativa anche in materia penale, sulla base dell’equiparazione tra legge e atti aventi forza di legge ai fini della riserva di legge ex art. 25 Cost. La delega deve tuttavia definire l’oggetto e i principi e criteri direttivi in modo non generico.

    Perché la Corte ha corretto il riferimento normativo dell’ordinanza?

    Il rimettente aveva indicato come base delegante l’art. 2 della l. n. 128/1998 (che disciplinava le direttive dell’allegato A, tra cui non era la direttiva 88/379/CEE). La vera base delegante era l’art. 38 della stessa legge, che rinviava all’art. 38 della l. n. 52/1996 e quindi all’art. 3, comma 1, lett. c), di quest’ultima. La Corte può rettificare d’ufficio il riferimento normativo per decidere nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 133/2003 – Competenza penale giudice di pace ordinanza priva motivazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2 del d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace): l’ordinanza di rimessione non indica l’oggetto né i termini del procedimento in corso e non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Leonforte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che disciplina la competenza penale del giudice di pace. La norma determina quali reati sono attribuiti alla cognizione del giudice di pace in materia penale. L’ordinanza di rimessione invocava gli artt. 3 e 111 Cost., ma era del tutto priva di motivazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Leonforte ha sollevato questione sull’art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. Nell’ordinanza non è indicato né l’oggetto del procedimento, né la norma da applicare, né le ragioni della rilevanza né della non manifesta infondatezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione non indica né l’oggetto né i termini del procedimento in corso, è completamente priva di motivazione sulla rilevanza e ugualmente priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Senza questi elementi minimi non è possibile instaurare validamente il giudizio di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Un’ordinanza di rimessione è manifestamente inammissibile se non descrive l’oggetto e i termini del procedimento in corso, non illustra la rilevanza della questione rispetto alla definizione del giudizio principale e non spiega le ragioni per cui la norma sarebbe non manifestamente infondata. Questi requisiti minimi sono indispensabili per l’instaurazione del giudizio costituzionale.

    Domande e risposte

    Quali reati rientrano nella competenza penale del giudice di pace?

    L’art. 4 del d.lgs. n. 274/2000 elenca i reati di competenza del giudice di pace: ad esempio le lesioni personali non gravi, le ingiurie (all’epoca), il danneggiamento, alcune ipotesi di violazione di domicilio. Si tratta di reati minori, punibili con pena detentiva non superiore a quattro anni o con pena pecuniaria.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito nonostante i parametri fossero stati nominalmente indicati?

    Perché la mera citazione degli artt. 3 e 111 Cost. non è sufficiente: occorre spiegare perché la norma impugnata si ponga in contrasto con quei parametri. La sola indicazione nominale del parametro, senza motivazione, equivale alla sua assenza.

    Cosa accade se il giudice rimettente non rispetta i requisiti minimi?

    Il giudice di merito non può ri-sollevare la stessa questione nello stesso giudizio senza colmare le lacune motivazionali. La pronuncia di manifesta inammissibilità non preclude però in assoluto la riproposizione della questione, purché sia adeguatamente motivata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 132/2003 – Decreto penale contraddittorio difesa reiterazione questione

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    La Corte dichiara manifestamente infondate quattro questioni sull’art. 459 c.p.p. sollevate dal Tribunale di Avellino (mancato contraddittorio difensivo prima del decreto penale) e manifestamente inammissibile una quinta questione priva di motivazione. Il rito monitorio a contraddittorio differito è conforme agli artt. 24 e 111 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Avellino, con cinque ordinanze, ha sollevato questioni sostanzialmente analoghe a quelle già decise con l’ordinanza n. 8/2003: la mancata previsione della facoltà della difesa di interloquire sulla richiesta del PM prima che il GIP emetta il decreto penale di condanna. Una sola ordinanza risultava completamente priva di motivazione sia sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Avellino ha sollevato questione sull’art. 459 c.p.p. (con quattro ordinanze) e sugli artt. 459 e 460 c.p.p. (con una quinta ordinanza), nella parte in cui non prevedono che il GIP consenta alla difesa di interloquire sulla richiesta del PM prima dell’emissione del decreto. Parametri: artt. 24 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi. Le quattro questioni sull’art. 459 c.p.p. sono manifestamente infondate: il procedimento monitorio a contraddittorio differito è compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost. perché il decreto funge da atto di contestazione dell’accusa, consentendo l’instaurazione del contraddittorio in sede di opposizione. La quinta questione (relativa agli artt. 459 e 460 c.p.p.) è manifestamente inammissibile per totale assenza di motivazione sia sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza.

    Il principio

    L’esercizio del diritto di difesa è suscettibile di essere regolato in modo diverso nelle specifiche caratteristiche dei singoli procedimenti, purché ne siano assicurati lo scopo e la funzione. Nel procedimento per decreto il decreto stesso assolve la funzione di informare l’imputato dei motivi dell’accusa, rendendo possibile un contraddittorio pieno nella fase dell’opposizione.

    Domande e risposte

    Perché le quattro questioni del Tribunale di Avellino erano identiche a quelle dell’ordinanza n. 8/2003?

    Perché erano state sollevate dallo stesso Tribunale di Avellino, con censure sostanzialmente analoghe, poche settimane prima della decisione n. 8/2003. Quel precedente era già disponibile al momento in cui si decidevano le nuove questioni, rendendo immediata la declaratoria di manifesta infondatezza.

    Qual è la conseguenza della totale assenza di motivazione in un’ordinanza di rimessione?

    L’ordinanza è manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente è tenuto a indicare il provvedimento da cui proviene, descrivere il giudizio in corso, individuare la norma censurata e i parametri costituzionali, e motivare sia sulla rilevanza (rapporto con il giudizio a quo) che sulla non manifesta infondatezza.

    Il decreto penale di condanna può riguardare reati gravi?

    No: il procedimento per decreto è limitato ai reati punibili con pena pecuniaria (sola o alternativa), che per loro natura non comportano conseguenze particolarmente severe. Questo è uno dei motivi per cui la struttura a contraddittorio differito è ritenuta compatibile con i diritti di difesa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 148/2003 – Vincolo urbanistico scaduto e obbligo di indennizzo in Puglia

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    La Corte dichiara parzialmente illegittimi gli artt. 37, quinto comma, della l.r. Puglia n. 56/1980 e 17, comma 2, della l.r. Puglia n. 20/2001: le norme regionali pugliesi sono incostituzionali nella parte in cui prorogano a tempo indeterminato vincoli urbanistici espropriativi già scaduti, senza prevedere durata e indennizzo.

    Di cosa si tratta

    Privati proprietari di un’area destinata a verde pubblico attrezzato dal PEEP di Bari agiscono per il risarcimento dei danni derivanti dall’impossibilità di utilizzare il bene, anche dopo la scadenza del piano attuativo. Le norme regionali pugliesi prevedono la protrazione automatica dell’obbligo di osservare le previsioni non attuate dello strumento urbanistico, anche dopo la scadenza, senza durata determinata e senza indennizzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 37, quinto comma, l.r. Puglia 31 maggio 1980, n. 56, e art. 17, comma 2, l.r. Puglia 27 luglio 2001, n. 20. Parametro: art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Bari.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione nei limiti precisati: dichiara incostituzionale il combinato disposto delle norme regionali nella parte in cui si riferisce a vincoli scaduti preordinati all’espropriazione o sostanzialmente espropriativi, senza previsione di durata e di indennizzo. Rimangono validi i vincoli meramente conformativi (verde condominiale, accessi privati) che non incidono strutturalmente sul contenuto della proprietà.

    Il principio

    La reiterazione o proroga di vincoli urbanistici espropriativi oltre il primo periodo di ordinaria durata richiede, per non violare l’art. 42 Cost., sia una durata determinata sia la previsione di un indennizzo; diversamente i vincoli si trasformano in espropriazioni di fatto prive di ristoro.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra vincolo espropriativo e vincolo conformativo?

    Il vincolo espropriativo svuota in modo rilevante il contenuto della proprietà perché l’area può essere utilizzata solo mediante un’opera pubblica (es. verde pubblico attrezzato). Il vincolo conformativo delimita il modo d’uso da parte del proprietario (es. verde condominiale privato) senza impedirne l’utilizzo.

    Cosa deve prevedere il legislatore regionale per prorogare un vincolo espropriativo scaduto?

    Deve fissare una durata determinata per la proroga e prevedere un indennizzo a favore del proprietario per il periodo di protrazione del vincolo oltre la “franchigia” di ordinaria tollerabilità.

    Questa pronuncia si applicava anche al futuro d.P.R. n. 327/2001 sul testo unico espropriazioni?

    No: l’art. 38 del d.P.R. n. 327/2001 (disciplina dell’indennizzo per reiterazione di vincoli) non era ancora entrato in vigore al momento della pronuncia (l’entrata in vigore era differita al 30 giugno 2003).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 131/2003 – Decreto penale e avviso conclusione indagini art. 415-bis

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sugli artt. 459 e 460 c.p.p., che non prevedono l’avviso di conclusione delle indagini preliminari come presupposto del decreto penale di condanna. Il procedimento monitorio a contraddittorio differito non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Taranto e il Tribunale di Macerata, in procedimenti a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dubitavano che la mancata previsione dell’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) come presupposto del decreto penale violasse il diritto di difesa e il diritto dell’imputato ad essere informato nel più breve tempo possibile dell’accusa a suo carico (art. 111, terzo comma, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Taranto e il Tribunale di Macerata hanno sollevato questione sugli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono come presupposto del decreto penale di condanna l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. Parametri: artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, richiamando l’ordinanza n. 32/2003. Il procedimento monitorio è strutturalmente a contraddittorio eventuale e differito: il decreto penale funge da atto di contestazione dell’accusa e il contraddittorio si esplica interamente nella fase dibattimentale che segue l’opposizione. L’innesto dell’avviso di conclusione indagini ne snaturerebbe la struttura e si rivelerebbe del tutto incongruo. L’art. 111 Cost. non impone che il contraddittorio preceda necessariamente l’esercizio dell’azione penale.

    Il principio

    Il procedimento per decreto penale di condanna è un rito a contraddittorio differito: il decreto funge da atto di contestazione dell’accusa e consente all’imputato di operare una scelta consapevole tra l’opposizione (con pieno contraddittorio in dibattimento) e l’acquiescenza. Questo schema è compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost., che non impongono il contraddittorio preventivo in ogni fase del procedimento.

    Domande e risposte

    Che cos’è il procedimento per decreto penale di condanna?

    Il PM chiede al GIP l’emissione di un decreto di condanna per reati puniti con sola pena pecuniaria o con pena alternativa alla pecuniaria. Il decreto è emesso inaudita altera parte: l’imputato può fare opposizione entro 15 giorni, chiedendo anche riti alternativi. Se non si oppone, il decreto diventa esecutivo.

    Perché non è necessario l’avviso di conclusione delle indagini?

    Perché tale avviso serve a consentire all’indagato di presentare memorie e chiedere interrogatorio prima che il PM eserciti l’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione. Nel rito monitorio la garanzia equivalente è lo stesso decreto, che informa l’imputato dell’accusa e gli consente di opporsi.

    Che cosa succede se l’imputato si oppone al decreto penale?

    Si apre un vero e proprio giudizio dibattimentale in cui l’imputato può esercitare tutti i diritti di difesa con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari. Può anche chiedere riti alternativi come il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 147/2003 – Ricusazione del giudice e patteggiamento per imputati concorrenti

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 37, comma 1, lett. a), c.p.p. (ricusazione per pregiudizievole espressione di valutazioni): la questione è astratta perché nessuna parte aveva presentato la dichiarazione di ricusazione, e il giudice dell’udienza preliminare non ha legittimazione a sollevarla.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Napoli, dopo aver emesso sentenza di patteggiamento per un imputato di corruzione in concorso, si trova a dover celebrare l’udienza preliminare per i coimputati. Avendo presentato dichiarazione di astensione (non accettata dal presidente del Tribunale), dubita della legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lett. a), c.p.p., nella parte in cui non consente alle parti di ricusarlo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 37, comma 1, lett. a), del codice di procedura penale. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: GUP del Tribunale di Napoli.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per due ragioni concorrenti: (1) la violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e diritto di difesa è meramente ipotetica, non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di ricusazione; (2) solo il giudice competente a decidere sulla dichiarazione di ricusazione — la Corte d’appello — è legittimato a sollevare questioni di legittimità sulla disciplina della ricusazione, non il giudice ricusato.

    Il principio

    Il giudice che sia soggetto a un’istanza di ricusazione non è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale sulla relativa disciplina: tale legittimazione spetta esclusivamente al giudice superiore competente a decidere sulla dichiarazione di ricusazione.

    Domande e risposte

    Chi può presentare la dichiarazione di ricusazione di un giudice?

    Le parti del procedimento penale, nelle forme e nei termini previsti dagli artt. 38 e 40 c.p.p.

    Chi decide sulla ricusazione del GUP?

    La Corte d’appello, ai sensi dell’art. 40, comma 1, c.p.p., che è anche l’unico giudice legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina della ricusazione.

    Il giudice che ha pronunciato una sentenza di patteggiamento può celebrare l’udienza preliminare per i coimputati?

    La questione era stata già affrontata dalla Corte con la sentenza n. 113/2000, che aveva stabilito criteri per l’astensione; nel caso di specie la dichiarazione di astensione del GUP non era stata accettata dal presidente del Tribunale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 146/2003 – Sentenza liberatoria nel rito minorile e consenso dell’imputato

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988 (requisito del consenso del minore per la sentenza di non luogo a procedere): la norma è già stata dichiarata parzialmente incostituzionale dalla sentenza n. 195/2002.

    Di cosa si tratta

    Tre ordinanze del GUP del Tribunale per i minorenni di Catanzaro denunciano l’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988, nella parte in cui richiede il consenso dell’imputato minorenne anche per la definizione del procedimento con sentenza di non luogo a procedere pienamente liberatoria o per improcedibilità. Tali questioni erano già state risolte dalla Corte con la sentenza n. 195/2002.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall’art. 22 della l. n. 63/2001. Parametri: artt. 3 e 111, commi 2, 4 e 5, della Costituzione. Giudice rimettente: GUP del Tribunale per i minorenni di Catanzaro (tre ordinanze riunite).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara le questioni manifestamente inammissibili. Con la sentenza n. 195/2002 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell’imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale relative a norme già dichiarate incostituzionali, in identità di oggetto e parametro, sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza: la norma è già espunta dall’ordinamento.

    Domande e risposte

    Dopo la sentenza n. 195/2002, il giudice dell’udienza preliminare minorile può pronunciare il non luogo a procedere senza il consenso del minore?

    Sì, limitatamente alle sentenze di non luogo a procedere che non presuppongono un accertamento di responsabilità (es. improcedibilità, assenza di condizioni di procedibilità).

    Perché la questione viene dichiarata inammissibile anziché fondata?

    Perché la norma è già stata espunta dall’ordinamento dalla sentenza n. 195/2002; una nuova pronuncia di accoglimento sarebbe priva di effetto.

    Il consenso dell’imputato è ancora richiesto per le sentenze di condanna nell’udienza preliminare?

    No: l’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 448/1988 prevede che la condanna nell’udienza preliminare avvenga senza necessità del consenso dell’imputato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 145/2003 – Autovelox e inammissibilità del sindacato su norma regolamentare

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 384, lett. e), del d.P.R. n. 495/1992 (regolamento del codice della strada), che consente la notifica differita dell’infrazione rilevata da autovelox: le norme regolamentari non sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale della Corte.

    Di cosa si tratta

    Due automobilisti contestano sanzioni per superamento del limite di velocità rilevato da autovelox, sostenendo che — poiché l’apparecchiatura consentiva la lettura immediata della velocità — l’infrazione avrebbe dovuto essere contestata subito anziché notificata in seguito. Il Giudice di pace di Osimo dubita della legittimità costituzionale della previsione regolamentare che consente la notifica differita quando il veicolo non sia più fermabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 384, lett. e), del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Parametro: art. 24, secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: Giudice di pace di Osimo (due ordinanze riunite).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’art. 384 del d.P.R. n. 495/1992 è una norma regolamentare: le norme di rango regolamentare non sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale della Corte, che può scrutinare solo atti aventi forza di legge.

    Il principio

    La Corte costituzionale può scrutinare solo atti aventi forza di legge (leggi e atti equiparati); i regolamenti, pur se d.P.R., sono esclusi dal sindacato incidentale di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    L’infrazione rilevata da autovelox deve essere sempre contestata immediatamente?

    No: l’art. 200 cod. strada ammette la notifica differita quando la contestazione immediata sia materialmente impossibile, e l’art. 384, lett. e), del regolamento indica come ipotesi tipica il caso in cui il veicolo non sia più raggiungibile in tempo utile.

    Il regolamento di esecuzione del codice della strada può essere impugnato davanti alla Corte costituzionale?

    No: essendo un atto di rango regolamentare, non è soggetto al sindacato incidentale di legittimità costituzionale. Le norme regolamentari illegittime possono essere disapplicate dal giudice ordinario o impugnate davanti al giudice amministrativo.

    Quale giudice è competente per contestare la legittimità di una norma regolamentare?

    Il TAR (giudice amministrativo), mediante ricorso diretto per annullamento del regolamento; il giudice ordinario ha invece il potere di disapplicazione incidentale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 130/2003 – Divieto arresti domiciliari recidivi nel reato di evasione

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 284, comma 5-bis, c.p.p., che vieta gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti. Il divieto non è irragionevole, non viola la riserva di giurisdizione né il diritto alla salute: la disciplina ex art. 275 c.p.p. per i soggetti gravemente malati prevale come norma speciale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Palermo, decidendo su una richiesta di riesame di custodia cautelare in carcere applicata a una donna tossicodipendente e sieropositiva indagata per furto aggravato, dubitava della legittimità del divieto automatico di arresti domiciliari per chi avesse precedenti per evasione. La difesa sosteneva che il divieto fosse sproporzionato rispetto alle condizioni di salute dell’indagata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palermo ha sollevato questione sull’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice di applicare gli arresti domiciliari in presenza di precedenti per evasione, anche se la misura sarebbe adeguata per prevenire la reiterazione del reato. Parametri: artt. 3, 13 e 32 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La norma non è irragionevole: preclude la misura più tipicamente aggirabile (arresti domiciliari) a chi si sia già reso colpevole di evasione, che è condotta direttamente contraria al suo contenuto essenziale. Non viola l’art. 13 Cost.: il legislatore può vincolare, con scelte non irragionevoli, il potere del giudice nella scelta cautelare. Non viola l’art. 32 Cost.: la disciplina speciale ex art. 275, commi 4-bis e seguenti, c.p.p. per le persone gravemente malate (comprese le sieropositivi e tossicodipendenti) prevale come norma speciale.

    Il principio

    Non è costituzionalmente necessario che il giudice valuti sempre caso per caso il tipo di misura cautelare più adatta. Il legislatore può prevedere presunzioni di inadeguatezza di misure più lievi quando il soggetto abbia dimostrato, con il reato di evasione, di non rispettare il contenuto essenziale della misura alternativa stessa. La disciplina speciale per i soggetti gravemente malati rimane applicabile e prevale sul divieto generale.

    Domande e risposte

    Che cosa è il reato di evasione dagli arresti domiciliari?

    L’evasione consiste nell’allontanarsi senza autorizzazione dal luogo degli arresti domiciliari. Il precedente per questo reato è assunto dal legislatore come indice che la persona non rispetterà neanche in futuro la prescrizione fondamentale degli arresti domiciliari, giustificando il divieto automatico.

    Un soggetto gravemente malato può essere detenuto nonostante la norma?

    Sì, ma l’art. 275, commi 4-bis e seguenti, c.p.p. prevede un sistema specifico per chi sia affetto da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria, bilanciando le esigenze cautelari con il diritto alla salute. Questa normativa speciale prevale sul divieto generale di arresti domiciliari previsto dall’art. 284, comma 5-bis.

    Quale è il confine tra la scelta cautelare riservata al giudice e quella prefissata dalla legge?

    La sussistenza in concreto delle esigenze cautelari ("se" cautelare) è sempre una valutazione del giudice. La scelta del tipo di misura ("come" cautelare) può invece essere prefissata in termini generali dal legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza e del bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti.

    Norme collegate

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