Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 46/2003 – Referendum abrogativo sicurezza alimentare ammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il referendum abrogativo parziale dell’art. 5, lett. h), della legge n. 283/1962, che disciplina i residui di prodotti tossici negli alimenti. Il quesito è chiaro, omogeneo e non riguarda materie sottratte al referendum.

    Di cosa si tratta

    Un comitato promotore aveva chiesto di sottoporre a referendum abrogativo alcune parole dell’art. 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283, che regola l’igiene della produzione e della vendita di sostanze alimentari. La norma da abrogare consentiva al Ministro della sanità di fissare, con ordinanza, i limiti di tolleranza per i residui di prodotti tossici usati in agricoltura. L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione aveva già dichiarato legittima la richiesta.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte verifica se la richiesta referendaria rispetti i limiti dell’art. 75, comma 2, della Costituzione (materie escluse dal referendum abrogativo) e se il quesito sia chiaro, univoco e omogeneo secondo la propria consolidata giurisprudenza. Non vi è giudice rimettente: si tratta di un giudizio referendario promosso dall’Ufficio centrale per il referendum.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il referendum abrogativo parziale della legge n. 283/1962 nelle parti indicate in epigrafe, concernenti i residui di prodotti tossici usati in agricoltura e le relative ordinanze ministeriali sui limiti di tolleranza.

    Il principio

    Il referendum abrogativo è ammissibile quando il quesito è chiaro, omogeneo e non investe materie costituzionalmente protette; la denominazione del quesito deve corrispondere alla formulazione letterale della norma oggetto di abrogazione.

    Domande e risposte

    Cosa si chiedeva di abrogare con questo referendum?

    Si chiedeva di abrogare le parole dell’art. 5, lett. h), della legge n. 283/1962 che consentivano l’uso di prodotti tossici in agricoltura entro certi limiti fissati con ordinanza ministeriale, eliminando così quella deroga al divieto generale di sostanze tossiche negli alimenti.

    La legge sulla sicurezza alimentare è sottratta al referendum?

    No. La legge n. 283/1962 non rientra nelle materie protette dall’art. 75, comma 2, Cost. (leggi tributarie, di bilancio, di amnistia, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), quindi è pienamente soggetta al referendum abrogativo.

    Perché la Corte di cassazione aveva già dichiarato legittima la richiesta?

    L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione verifica solo la legittimità formale della raccolta delle firme e del rispetto delle procedure. La Corte costituzionale valuta invece la legittimità sostanziale del quesito: se è ammissibile alla luce della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 81/2003 – Ricusazione tardiva giudice civile: questione inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 52, comma 2, del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di Gorizia. Il giudice rimettente lamentava che la norma non consentisse di proporre istanza di ricusazione dopo l’inizio della trattazione, quando la causa di ricusazione fosse sopravvenuta. Ma l’ordinanza di rimessione ometteva i necessari elementi di fatto.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Gorizia stava decidendo su un’istanza di ricusazione proposta nei confronti di un giudice di pace. Riteneva che l’art. 52, comma 2, c.p.c. – che fissa i termini per proporre ricusazione – non disciplinasse il caso in cui la causa di astensione sopraggiunga o si apprenda dopo l’inizio della trattazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Gorizia ha impugnato l’art. 52, comma 2, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre ricusazione per un motivo sopravvenuto o conosciuto dopo l’inizio della trattazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione non specifica: quando sia stata proposta la ricusazione, qual era il motivo che avrebbe dovuto far astenersi il giudice, perché non fosse stata tempestiva l’istanza, né in quale momento processuale fosse sopravvenuta la causa di astensione. Queste lacune impediscono di verificare la rilevanza della questione.

    Il principio

    Per sollevare validamente una questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve descrivere i fatti del procedimento con sufficiente precisione da consentire alla Corte di verificare che la norma censurata sia effettivamente rilevante nella causa concreta.

    Domande e risposte

    Entro quando si deve proporre l’istanza di ricusazione nel processo civile?

    Secondo l’art. 52, comma 2, c.p.c., prima dell’inizio della trattazione o della discussione, se la causa di ricusazione era già nota. Per i motivi sopravvenuti o conosciuti successivamente, la norma è meno chiara.

    La questione può essere riproposta?

    Sì, da un altro giudice con ordinanza motivata in modo adeguato e con esposizione completa dei fatti rilevanti.

    Cosa si intende per “causa di astensione sopravvenuta”?

    È il caso in cui, dopo l’inizio del processo, emerge un fatto che avrebbe imposto al giudice di astenersi (ad esempio, la scoperta di un conflitto di interessi).

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  • Corte cost. n. 34/2003 – Tenuità del fatto davanti al giudice di pace

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    Con ordinanza n. 34/2003 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e dell’art. 17, comma 1, lett. f), legge n. 468/1999, relative all’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto nei reati di competenza del giudice di pace.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 274/2000 ha attribuito al giudice di pace la competenza su alcune categorie di reati minori e ha introdotto, all’art. 34, la causa di non procedibilità per «particolare tenuità del fatto». Il Tribunale di Torino — giudicando un imputato di lesioni colpose in materia stradale a seguito di opposizione a decreto penale — dubitava della legittimità costituzionale di questa disciplina per presunto eccesso di delega e per contrasto con i principi di uguaglianza, legalità e obbligatorietà dell’azione penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e dell’art. 17, comma 1, lett. f), legge n. 468/1999 in riferimento agli artt. 3, 25 (secondo comma), 76, 101 (secondo comma) e 112 della Costituzione, per violazione dei principi di legalità, uguaglianza, obbligatorietà dell’azione penale ed eccesso di delega.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara le questioni manifestamente inammissibili per difetti di motivazione sulla rilevanza: il Tribunale non aveva adeguatamente spiegato perché le norme censurate fossero necessarie per decidere il caso concreto portato al suo esame.

    Il principio

    L’ammissibilità di una questione incidentale di legittimità costituzionale richiede che il giudice rimettente dimostri con rigore la rilevanza della questione nel giudizio a quo. Un’insufficiente motivazione sul punto comporta la dichiarazione di manifesta inammissibilità, indipendentemente dalla fondatezza nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la «tenuità del fatto» nel giudizio davanti al giudice di pace?

    L’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 consente al giudice di pace di dichiarare non luogo a procedere quando il fatto è di particolare tenuità e la condotta non è abituale, tenendo conto della natura e delle modalità dell’offesa nonché delle condizioni di vita dell’imputato.

    Cosa si intende per «eccesso di delega»?

    Si ha eccesso di delega quando il governo, nel legiferare per delega del Parlamento, va oltre i criteri e i princìpi direttivi fissati dalla legge delega. Comporta la violazione dell’art. 76 della Costituzione.

    Perché le questioni sono inammissibili anziché infondate?

    La Corte non entra nel merito perché il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato perché le norme impugnate fossero applicabili e decisive per il caso in esame. La carenza di motivazione sulla rilevanza preclude l’esame nel merito.

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  • Corte cost. n. 80/2003 – Ricusazione del giudice civile: infondatezza manifesta

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sugli artt. 53, comma 1, e 30-bis del codice di procedura civile. Il Tribunale di Roma lamentava che sull’istanza di ricusazione di un membro del tribunale civile decida un collegio dello stesso ufficio, anziché un tribunale di diverso distretto. La Corte richiama la propria sentenza n. 78 del 2002 che aveva già affrontato la questione.

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito di un procedimento di ricusazione civile, il Tribunale di Roma sollevava la questione: nel processo civile, la ricusazione di un giudice del tribunale viene decisa da un collegio dello stesso ufficio; nel processo penale, invece, decide la corte d’appello. Il rimettente riteneva questa differenza incostituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha impugnato l’art. 53, comma 1, e l’art. 30-bis del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, per la decisione sull’istanza di ricusazione di un giudice civile, la competenza di un tribunale di altro distretto.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Richiama la sentenza n. 78 del 2002, in cui aveva già escluso che il diritto a un giudizio equo e imparziale venga violato quando la decisione sulla ricusazione sia affidata a un collegio del medesimo ufficio (purché il giudice ricusato non ne faccia parte), e aveva escluso la violazione del principio di uguaglianza rispetto alla diversa disciplina penale.

    Il principio

    Il legislatore può diversamente disciplinare la ricusazione nel processo civile e in quello penale, senza che ciò contrasti con i principi costituzionali di uguaglianza e imparzialità del giudice: l’imparzialità è garantita dall’assenza del giudice ricusato nel collegio decidente, non dalla distanza geografica dell’organo giudicante.

    Domande e risposte

    Chi decide sulla ricusazione di un giudice civile?

    Secondo l’art. 53, comma 1, c.p.c., decide il collegio dello stesso tribunale (senza il giudice ricusato). Nel processo penale decide invece la corte d’appello.

    La differenza tra rito civile e penale è incostituzionale?

    No, secondo la Corte. La diversità è frutto di una scelta legislativa ragionevole, volta a bilanciare imparzialità, speditezza e organizzazione degli uffici giudiziari.

    Cosa si intende per “translatio iudicii” nella ricusazione?

    È il trasferimento della causa a un ufficio giudiziario di un diverso distretto, così come avviene nelle cause in cui è parte un magistrato (art. 30-bis c.p.c.). Il rimettente ne chiedeva l’estensione alla ricusazione, ma la Corte ha ritenuto che non sia costituzionalmente necessario.

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  • Corte cost. n. 33/2003 – Sospensione del processo per incapacità irreversibile

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    Con ordinanza n. 33/2003 la Corte costituzionale dichiara, da un lato, manifestamente inammissibile la questione sull’art. 71, comma 1, c.p.p. (sospensione del processo per incapacità irreversibile anziché dichiarazione di improcedibilità) e, dall’altro, manifestamente infondata la questione sull’art. 72, comma 1, c.p.p. (rinnovo periodico delle perizie sullo stato di mente).

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Cagliari si trovava a giudicare un imputato colpito da malattia neurologica che ne comprometteva irreversibilmente la capacità di partecipare coscientemente al processo. La legge prevede in questi casi la sospensione del procedimento con verifiche periodiche ogni sei mesi. Il giudice dubitava che fosse più corretto dichiarare l’improcedibilità definitiva dell’azione penale, dato che il recupero era impossibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Cagliari ha sollevato, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione: (a) questione sull’art. 71, comma 1, c.p.p. nella parte in cui prevede la sospensione anziché l’improcedibilità in caso di incapacità irreversibile; (b) questione sull’art. 72, comma 1, c.p.p. nella parte in cui impone accertamenti peritali periodici anche in caso di incapacità irreversibile.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la prima questione (art. 71 c.p.p.) per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, e manifestamente infondata la seconda (art. 72 c.p.p.) perché il controllo periodico è funzionale alla verifica dell’eventuale variazione delle condizioni dell’imputato, compatibile con il principio del giusto processo.

    Il principio

    La disciplina della sospensione del processo per incapacità processuale, anche irreversibile, non viola di per sé il principio del giusto processo: la periodica rivalutazione delle condizioni mentali dell’imputato costituisce una garanzia, non un onere irragionevole, e non impedisce al legislatore di prevedere meccanismi più adeguati per i casi di incapacità definitiva.

    Domande e risposte

    Cosa succede se un imputato non è in grado di partecipare al processo?

    L’art. 71 c.p.p. prevede la sospensione del procedimento finché dura l’incapacità. Ogni sei mesi il giudice dispone nuovi accertamenti peritali per verificare se l’imputato abbia recuperato la capacità di partecipare coscientemente al giudizio.

    Perché la prima questione è inammissibile?

    Per difetto di rilevanza: il GIP rimettente non aveva ancora emesso ordinanza di sospensione, quindi la questione sull’alternativa tra sospensione e improcedibilità non era necessaria per decidere il caso concreto.

    Cosa si intende per «incapacità irreversibile»?

    È la condizione di chi, per malattia grave e non guaribile, non può comprendere la natura e il significato del processo a suo carico né partecipare attivamente alla propria difesa. La valutazione spetta a periti nominati dal giudice.

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  • Corte cost. n. 79/2003 – Gettito IVA e circolare MEF: conflitto di attribuzioni inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione Siciliana contro la circolare del Ministero delle finanze n. 28/E del 1999, che disponeva l’afflusso integrale all’Erario delle somme versate dai contribuenti a titolo di regolarizzazione di omessi versamenti IVA. La circolare non lede in sé le attribuzioni finanziarie della Regione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 12 della legge n. 448 del 1998 aveva prorogato i termini per la regolarizzazione degli omessi versamenti IVA e di altre imposte. Il Ministero delle finanze, con circolare n. 28/E del 1999, aveva disposto che tali somme dovessero “affluire per intero all’Erario”. La Regione Siciliana protestava perché, secondo il proprio statuto speciale, parte di quei tributi le spettava.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Siciliana ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato, chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità della circolare ministeriale nella parte in cui sottraeva quote di gettito tributario ad essa spettanti in base all’art. 36 dello statuto siciliano e alle relative norme di attuazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il ricorso manifestamente inammissibile. La circolare si limita a fornire istruzioni sulle modalità di versamento dei tributi e non incide sulla loro spettanza: il sistema di cui al d.lgs. n. 241 del 1997 prevede già che le somme spettanti alla Regione le vengano riversate dopo le operazioni di una struttura centralizzata. La minima dilazione non integra una lesione delle attribuzioni regionali (richiamando la sentenza n. 156 del 2002).

    Il principio

    Una circolare ministeriale che disciplina le sole modalità di versamento di tributi non comprime le attribuzioni costituzionali della Regione sulla spettanza di quei tributi: l’eventuale lesione può derivare solo da un atto che incida sulla destinazione delle somme, non dal mero passaggio tecnico-amministrativo.

    Domande e risposte

    La Regione Siciliana aveva diritto a una quota dell’IVA regolarizzata?

    La Corte non lo esclude, ma osserva che la circolare non lo negava: il sistema di riversamento centralizzato garantisce comunque le somme spettanti alla Regione.

    Che differenza c’è tra un conflitto di attribuzioni e un giudizio di costituzionalità?

    Il conflitto di attribuzioni riguarda la ripartizione di poteri tra Stato e Regione; il giudizio di costituzionalità verifica la conformità di una norma alla Costituzione. Qui la Regione contestava un atto amministrativo (la circolare), non una legge.

    Esisteva una norma che riservasse allo Stato il gettito della regolarizzazione?

    Il Ministero sosteneva di sì, richiamando la disciplina generale della legge n. 662 del 1996; la Regione contestava questa lettura. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito.

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  • Corte cost. n. 32/2003 – Decreto penale senza avviso all’indagato

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    Con ordinanza n. 32/2003 la Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 459 c.p.p., sollevata in quanto la norma non prevede che il p.m. debba notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini prima di chiedere il decreto penale di condanna. La Corte ritiene la questione priva di fondamento.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento per decreto penale è uno strumento che consente al pubblico ministero di richiedere direttamente al giudice una condanna senza celebrare il dibattimento, per reati di minore gravità. Il Tribunale di Cosenza dubitava della costituzionalità di questo iter perché l’imputato viene a conoscenza dell’accusa solo al momento della notifica del decreto di condanna, senza il preventivo avviso ex art. 415-bis c.p.p. che è invece previsto nel procedimento ordinario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 459 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) prima che il p.m. chieda il decreto penale di condanna.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione. Il procedimento per decreto penale si caratterizza per la semplificazione e la rinuncia al contraddittorio preventivo; l’imputato conserva peraltro la facoltà di fare opposizione, aprendo così il dibattimento. La mancanza dell’avviso ex art. 415-bis non viola i principi costituzionali invocati.

    Il principio

    Il procedimento per decreto penale è strutturalmente diverso dal rito ordinario e la mancanza dell’avviso preventivo all’indagato è bilanciata dalla garanzia dell’opposizione, che consente all’imputato di accedere al dibattimento e al contraddittorio pieno. Non sussiste perciò violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è il decreto penale di condanna?

    È un provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del p.m., applica una pena pecuniaria (o una pena sostitutiva) senza celebrare il dibattimento. Viene notificato all’imputato, che ha diritto di fare opposizione entro quindici giorni per richiedere il giudizio ordinario o altri riti alternativi.

    Cosa prevede l’art. 415-bis c.p.p.?

    Impone al pubblico ministero di notificare all’indagato un avviso di conclusione delle indagini preliminari, indicando i capi di imputazione, prima di esercitare l’azione penale nel procedimento ordinario. L’indagato può presentare memorie, produrre documenti o essere interrogato.

    Perché la questione è dichiarata manifestamente infondata?

    Perché nel rito per decreto la semplificazione procedimentale è compensata dal diritto di opposizione: il decreto non diventa definitivo senza che l’imputato possa contestarlo. La Corte ritiene che ciò sia sufficiente a garantire il diritto di difesa e il contraddittorio.

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  • Corte cost. n. 31/2003 – Immunità parlamentare e conflitto di attribuzioni

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    Con ordinanza n. 31/2003 la Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte d’appello di Roma contro la delibera della Camera dei deputati che aveva ritenuto insindacabili le opinioni dell’on. Nicola Vendola nei confronti del dott. Paolo Foresti. La Corte riserva ogni definitivo giudizio al merito.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Roma, nel corso di un giudizio civile di risarcimento danni promosso da Paolo Foresti contro il deputato Nicola Vendola per dichiarazioni pubblicate sul quotidiano «Il Manifesto», ha sollevato conflitto di attribuzione contro la Camera dei deputati. Quest’ultima aveva deliberato, il 17 marzo 1998, che tali dichiarazioni fossero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale verifica preliminarmente se il ricorso sia ammissibile prima di pronunciarsi nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale, bensì di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. La Corte d’appello di Roma, quale potere giudiziario, contesta la delibera della Camera dei deputati (potere legislativo) che ha esteso la garanzia di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. ad affermazioni ritenute estranee all’esercizio delle funzioni parlamentari. Il parametro è l’art. 68 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Roma. Riserva ogni definitivo giudizio sul merito e dispone la notifica alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

    Il principio

    La valutazione sull’ammissibilità del conflitto di attribuzioni è distinta dal giudizio sul merito: l’ammissione non pregiudica l’esito e serve a verificare se la Corte sia competente a conoscere della controversia tra poteri dello Stato in merito all’ambito di applicazione dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    È un procedimento con cui un potere dello Stato (qui l’autorità giudiziaria) contesta che un altro potere (la Camera dei deputati) abbia invaso o menomato le proprie attribuzioni. La Corte costituzionale è arbitro di questa controversia ai sensi dell’art. 134 Cost.

    Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    Stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta della cosiddetta insindacabilità parlamentare, che protegge la libertà di mandato.

    Perché la Corte si limita a dichiarare l’ammissibilità?

    Il procedimento per conflitto di attribuzioni prevede una fase preliminare di ammissibilità (art. 37 della legge n. 87/1953) separata dal giudizio di merito. Solo dopo aver verificato che il conflitto sia astrattamente configurabile, la Corte entra nel merito per stabilire a quale potere spettino le attribuzioni contestate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 78/2003 – Consiglio comunale privo di legittimazione a sollevare questione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Consiglio comunale di Platì sull’art. 58 del d.lgs. 267/2000 (T.U. enti locali). Il Consiglio non è un organo giurisdizionale e quindi non ha la legittimazione per sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio comunale di Platì, nell’ambito di un procedimento di contestazione dell’elezione del Sindaco ai sensi dell’art. 69 del T.U. degli enti locali, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 58 del medesimo testo unico, che disciplina le cause di ineleggibilità. Contestualmente, però, ha anche convalidato l’elezione del Sindaco e dei consiglieri eletti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio comunale di Platì ha impugnato l’art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali), in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il venir meno delle cause di ineleggibilità in caso di abolitio criminis o mutatio criminis.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il Consiglio comunale è un organo amministrativo, non giurisdizionale; non può pertanto sollevare questioni incidentali di costituzionalità. La Corte richiama la propria giurisprudenza costante (a partire dalla sentenza n. 93 del 1965) e l’ordinanza n. 104 del 1998, che aveva già riguardato lo stesso Consiglio comunale di Platì.

    Il principio

    Solo i giudici – organi esercenti funzioni giurisdizionali in posizione di indipendenza – sono legittimati a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale. Il Consiglio comunale, anche quando svolge procedimenti di verifica delle elezioni, non è un giudice.

    Domande e risposte

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (in senso funzionale), cioè un organo che esercita funzioni giurisdizionali in posizione di indipendenza. Non possono farlo organi amministrativi come consigli comunali, prefetture o agenzie.

    Cosa succede alle ineleggibilità quando il reato viene abrogato?

    La questione è rimasta senza risposta nel merito, poiché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di legittimazione del rimettente.

    Perché il Consiglio ha anche convalidato l’elezione e poi sollevato la questione?

    Si trattava di una contraddizione interna alla delibera: il Consiglio aveva già esercitato il potere amministrativo di convalida, svuotando di oggetto pratico la questione costituzionale.

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  • Corte cost. n. 77/2003 – Imputazione coatta e citazione diretta: infondatezza manifesta

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 409, comma 5, c.p.p., sollevata dal GIP del Tribunale di Milano. Il giudice lamentava un “difetto di coordinamento” normativo: in caso di ordine di formulazione coatta dell’imputazione per un reato a citazione diretta, la norma sembrerebbe imporre la fissazione dell’udienza preliminare inutile. La Corte chiarisce che il testo si interpreta coerentemente senza incorrere nell’irragionevolezza denunciata.

    Di cosa si tratta

    Quando il GIP ordina al pubblico ministero di formulare l’imputazione (c.d. imputazione coatta), l’art. 409, comma 5, c.p.p. prevede la fissazione dell’udienza preliminare. Ma per i reati di competenza del tribunale monocratico con citazione diretta, l’udienza preliminare non è prevista. Il GIP di Milano sollevava la questione sostenendo che ci fosse un cortocircuito normativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha impugnato l’art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede la fissazione dell’udienza preliminare anche quando il reato oggetto dell’imputazione coatta è soggetto a citazione diretta a giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. La premessa interpretativa del rimettente è errata: la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. VI, 2002) e la clausola di compatibilità dell’art. 549 c.p.p. permettono già di leggere la norma nel senso che, per i reati a citazione diretta, il GIP inviti il PM a emettere decreto di citazione diretta, senza udienza preliminare.

    Il principio

    Il difetto di coordinamento formale nella norma sull’imputazione coatta non genera incostituzionalità: la clausola di compatibilità dell’art. 549 c.p.p. consente un’interpretazione sistematica che elimina l’irragionevolezza denunciata, rendendo superfluo l’intervento della Corte.

    Domande e risposte

    Cosa succede in concreto quando c’è imputazione coatta per un reato a citazione diretta?

    Il GIP, anziché fissare un’inutile udienza preliminare, invita il PM a formulare l’imputazione con decreto di citazione diretta. Lo consente l’interpretazione sistematica della norma.

    Perché la questione è manifestamente infondata e non inammissibile?

    Perché la Corte ha potuto verificare che la premessa interpretativa del rimettente era errata: la norma, correttamente letta, non produce l’effetto irragionevole denunciato.

    Cosa è l’imputazione coatta?

    È il meccanismo per cui il giudice, dissentendo dalla richiesta di archiviazione del PM, ordina a quest’ultimo di formulare l’imputazione e procedere con il processo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 76/2003 – Testimone assistito e archiviazione: questione inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 197-bis, commi 1 e 5, c.p.p., sollevata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il giudice chiedeva di equiparare la posizione dell’indagato “archiviato” a quella dell’imputato prosciolto con sentenza irrevocabile ai fini dell’obbligo di testimonianza. La Corte risponde che la soluzione imporrebbe scelte discrezionali spettanti al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Con la legge 1° marzo 2001, n. 63, il legislatore ha riformato la disciplina sulla testimonianza nei processi penali, introducendo la figura del “testimone assistito”: l’ex imputato prosciolto con sentenza irrevocabile può essere sentito come testimone, con particolari garanzie. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sosteneva che la stessa regola dovesse applicarsi a chi era stato semplicemente “archiviato” ai sensi dell’art. 411 c.p.p., chiedendo l’incostituzionalità della norma che non lo prevedeva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha impugnato l’art. 197-bis, commi 1 e 5, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La censura riguardava il mancato equiparare l’indagato nei cui confronti sia stato emesso un decreto di archiviazione ex art. 411 c.p.p. all’imputato prosciolto con sentenza irrevocabile, ai fini dell’assunzione dell’ufficio di testimone.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Osserva che il provvedimento di archiviazione, a differenza della sentenza irrevocabile, potrebbe sempre essere superato dalla riapertura delle indagini. Inoltre, la soluzione richiederebbe una complessa e analitica ricostruzione del sistema delle incompatibilità a testimoniare, con scelte discrezionali riservate al legislatore e non alla Corte.

    Il principio

    Il decreto di archiviazione non equivale a una pronuncia irrevocabile: essendo suscettibile di essere rimosso con la riapertura delle indagini, non può essere equiparato alla sentenza definitiva ai fini della disciplina del testimone assistito. La riforma del sistema deve provenire dal legislatore, non da una sentenza additiva della Corte.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per una persona che è stata archiviata?

    Nulla, in forza di questa decisione. La Corte ha ritenuto inammissibile la questione, lasciando in vigore la norma che distingue tra archiviato e prosciolto con sentenza irrevocabile. L’archiviato non ha l’obbligo di testimoniare come il prosciolto.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché riformare la disciplina implicherebbe scelte legislative complesse (diversificare i vari tipi di archiviazione, coordinare le incompatibilità), che esulano dalla competenza della Corte costituzionale.

    Il decreto di archiviazione è definitivo?

    In linea di principio no: l’art. 414 c.p.p. consente la riapertura delle indagini. Questo è il cardine della distinzione rispetto alla sentenza irrevocabile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 30/2003 – Imposte sostitutive e conflitto Regione Siciliana

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile il ricorso della Regione Siciliana per conflitto di attribuzioni contro il decreto dirigenziale del Ministero delle finanze del 1998 sulle modalità di versamento delle imposte sostitutive del d.lgs. 461/1997.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana aveva impugnato il decreto dirigenziale del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 23 luglio 1998, che disciplinava le modalità di versamento delle imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria introdotte dal d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461. La Regione riteneva che quel decreto invadesse proprie competenze in materia tributaria.

    La questione

    Il conflitto di attribuzioni era stato sollevato dalla Regione Siciliana — regione a statuto speciale con potestà in materia finanziaria — contro il decreto dirigenziale ministeriale sulle imposte sostitutive del d.lgs. 461/1997 (redditi di natura finanziaria). Il ricorso era iscritto al n. 28 del registro conflitti 1998.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso. Il decreto dirigenziale impugnato non era idoneo a formare oggetto di conflitto di attribuzioni: si trattava di un atto di natura regolamentare-amministrativa che non ledeva in modo sufficientemente diretto ed attuale le attribuzioni costituzionali della Regione Siciliana.

    Il principio

    Non ogni atto statale che incida su materie di interesse regionale è idoneo a fondare un conflitto di attribuzioni. L’atto impugnato deve essere un atto di potere che rechi una lesione attuale e diretta delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla regione. Un decreto dirigenziale di natura tecnico-esecutiva non soddisfa ordinariamente questo requisito.

    Domande e risposte

    Cosa sono le imposte sostitutive sui redditi finanziari del d.lgs. 461/1997?

    Il d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 ha riordinato la tassazione dei redditi di natura finanziaria (plusvalenze, interessi, dividendi) introducendo un sistema di imposte sostitutive dell’IRPEF, con aliquote proporzionali e applicazione da parte di intermediari finanziari in qualità di sostituti d’imposta.

    Perché la Regione Siciliana riteneva lese le proprie competenze tributarie?

    Lo Statuto speciale della Regione Siciliana (D.P.R. 455/1946 e successive modificazioni) attribuisce alla regione una quota dei tributi erariali riscossi nel proprio territorio. La Regione sosteneva che le modalità di versamento delle imposte sostitutive, fissate con decreto ministeriale, potessero incidere su questa attribuzione.

    Quando un decreto dirigenziale ministeriale può essere impugnato per conflitto di attribuzioni?

    Il conflitto di attribuzioni è ammissibile contro atti di qualsiasi natura (anche regolamentari) quando essi rechino una lesione concreta e attuale delle attribuzioni costituzionali di un soggetto legittimato (Stato, regioni, poteri dello Stato). La lesione deve essere diretta, non meramente eventuale o mediata da atti applicativi successivi.