Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 133/2003 – Competenza penale giudice di pace ordinanza priva motivazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2 del d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace): l’ordinanza di rimessione non indica l’oggetto né i termini del procedimento in corso e non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Leonforte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che disciplina la competenza penale del giudice di pace. La norma determina quali reati sono attribuiti alla cognizione del giudice di pace in materia penale. L’ordinanza di rimessione invocava gli artt. 3 e 111 Cost., ma era del tutto priva di motivazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Leonforte ha sollevato questione sull’art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. Nell’ordinanza non è indicato né l’oggetto del procedimento, né la norma da applicare, né le ragioni della rilevanza né della non manifesta infondatezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione non indica né l’oggetto né i termini del procedimento in corso, è completamente priva di motivazione sulla rilevanza e ugualmente priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Senza questi elementi minimi non è possibile instaurare validamente il giudizio di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Un’ordinanza di rimessione è manifestamente inammissibile se non descrive l’oggetto e i termini del procedimento in corso, non illustra la rilevanza della questione rispetto alla definizione del giudizio principale e non spiega le ragioni per cui la norma sarebbe non manifestamente infondata. Questi requisiti minimi sono indispensabili per l’instaurazione del giudizio costituzionale.

    Domande e risposte

    Quali reati rientrano nella competenza penale del giudice di pace?

    L’art. 4 del d.lgs. n. 274/2000 elenca i reati di competenza del giudice di pace: ad esempio le lesioni personali non gravi, le ingiurie (all’epoca), il danneggiamento, alcune ipotesi di violazione di domicilio. Si tratta di reati minori, punibili con pena detentiva non superiore a quattro anni o con pena pecuniaria.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito nonostante i parametri fossero stati nominalmente indicati?

    Perché la mera citazione degli artt. 3 e 111 Cost. non è sufficiente: occorre spiegare perché la norma impugnata si ponga in contrasto con quei parametri. La sola indicazione nominale del parametro, senza motivazione, equivale alla sua assenza.

    Cosa accade se il giudice rimettente non rispetta i requisiti minimi?

    Il giudice di merito non può ri-sollevare la stessa questione nello stesso giudizio senza colmare le lacune motivazionali. La pronuncia di manifesta inammissibilità non preclude però in assoluto la riproposizione della questione, purché sia adeguatamente motivata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 132/2003 – Decreto penale contraddittorio difesa reiterazione questione

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    La Corte dichiara manifestamente infondate quattro questioni sull’art. 459 c.p.p. sollevate dal Tribunale di Avellino (mancato contraddittorio difensivo prima del decreto penale) e manifestamente inammissibile una quinta questione priva di motivazione. Il rito monitorio a contraddittorio differito è conforme agli artt. 24 e 111 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Avellino, con cinque ordinanze, ha sollevato questioni sostanzialmente analoghe a quelle già decise con l’ordinanza n. 8/2003: la mancata previsione della facoltà della difesa di interloquire sulla richiesta del PM prima che il GIP emetta il decreto penale di condanna. Una sola ordinanza risultava completamente priva di motivazione sia sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Avellino ha sollevato questione sull’art. 459 c.p.p. (con quattro ordinanze) e sugli artt. 459 e 460 c.p.p. (con una quinta ordinanza), nella parte in cui non prevedono che il GIP consenta alla difesa di interloquire sulla richiesta del PM prima dell’emissione del decreto. Parametri: artt. 24 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi. Le quattro questioni sull’art. 459 c.p.p. sono manifestamente infondate: il procedimento monitorio a contraddittorio differito è compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost. perché il decreto funge da atto di contestazione dell’accusa, consentendo l’instaurazione del contraddittorio in sede di opposizione. La quinta questione (relativa agli artt. 459 e 460 c.p.p.) è manifestamente inammissibile per totale assenza di motivazione sia sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza.

    Il principio

    L’esercizio del diritto di difesa è suscettibile di essere regolato in modo diverso nelle specifiche caratteristiche dei singoli procedimenti, purché ne siano assicurati lo scopo e la funzione. Nel procedimento per decreto il decreto stesso assolve la funzione di informare l’imputato dei motivi dell’accusa, rendendo possibile un contraddittorio pieno nella fase dell’opposizione.

    Domande e risposte

    Perché le quattro questioni del Tribunale di Avellino erano identiche a quelle dell’ordinanza n. 8/2003?

    Perché erano state sollevate dallo stesso Tribunale di Avellino, con censure sostanzialmente analoghe, poche settimane prima della decisione n. 8/2003. Quel precedente era già disponibile al momento in cui si decidevano le nuove questioni, rendendo immediata la declaratoria di manifesta infondatezza.

    Qual è la conseguenza della totale assenza di motivazione in un’ordinanza di rimessione?

    L’ordinanza è manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente è tenuto a indicare il provvedimento da cui proviene, descrivere il giudizio in corso, individuare la norma censurata e i parametri costituzionali, e motivare sia sulla rilevanza (rapporto con il giudizio a quo) che sulla non manifesta infondatezza.

    Il decreto penale di condanna può riguardare reati gravi?

    No: il procedimento per decreto è limitato ai reati punibili con pena pecuniaria (sola o alternativa), che per loro natura non comportano conseguenze particolarmente severe. Questo è uno dei motivi per cui la struttura a contraddittorio differito è ritenuta compatibile con i diritti di difesa.

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  • Corte cost. n. 148/2003 – Vincolo urbanistico scaduto e obbligo di indennizzo in Puglia

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    La Corte dichiara parzialmente illegittimi gli artt. 37, quinto comma, della l.r. Puglia n. 56/1980 e 17, comma 2, della l.r. Puglia n. 20/2001: le norme regionali pugliesi sono incostituzionali nella parte in cui prorogano a tempo indeterminato vincoli urbanistici espropriativi già scaduti, senza prevedere durata e indennizzo.

    Di cosa si tratta

    Privati proprietari di un’area destinata a verde pubblico attrezzato dal PEEP di Bari agiscono per il risarcimento dei danni derivanti dall’impossibilità di utilizzare il bene, anche dopo la scadenza del piano attuativo. Le norme regionali pugliesi prevedono la protrazione automatica dell’obbligo di osservare le previsioni non attuate dello strumento urbanistico, anche dopo la scadenza, senza durata determinata e senza indennizzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 37, quinto comma, l.r. Puglia 31 maggio 1980, n. 56, e art. 17, comma 2, l.r. Puglia 27 luglio 2001, n. 20. Parametro: art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Bari.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione nei limiti precisati: dichiara incostituzionale il combinato disposto delle norme regionali nella parte in cui si riferisce a vincoli scaduti preordinati all’espropriazione o sostanzialmente espropriativi, senza previsione di durata e di indennizzo. Rimangono validi i vincoli meramente conformativi (verde condominiale, accessi privati) che non incidono strutturalmente sul contenuto della proprietà.

    Il principio

    La reiterazione o proroga di vincoli urbanistici espropriativi oltre il primo periodo di ordinaria durata richiede, per non violare l’art. 42 Cost., sia una durata determinata sia la previsione di un indennizzo; diversamente i vincoli si trasformano in espropriazioni di fatto prive di ristoro.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra vincolo espropriativo e vincolo conformativo?

    Il vincolo espropriativo svuota in modo rilevante il contenuto della proprietà perché l’area può essere utilizzata solo mediante un’opera pubblica (es. verde pubblico attrezzato). Il vincolo conformativo delimita il modo d’uso da parte del proprietario (es. verde condominiale privato) senza impedirne l’utilizzo.

    Cosa deve prevedere il legislatore regionale per prorogare un vincolo espropriativo scaduto?

    Deve fissare una durata determinata per la proroga e prevedere un indennizzo a favore del proprietario per il periodo di protrazione del vincolo oltre la “franchigia” di ordinaria tollerabilità.

    Questa pronuncia si applicava anche al futuro d.P.R. n. 327/2001 sul testo unico espropriazioni?

    No: l’art. 38 del d.P.R. n. 327/2001 (disciplina dell’indennizzo per reiterazione di vincoli) non era ancora entrato in vigore al momento della pronuncia (l’entrata in vigore era differita al 30 giugno 2003).

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  • Corte cost. n. 131/2003 – Decreto penale e avviso conclusione indagini art. 415-bis

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sugli artt. 459 e 460 c.p.p., che non prevedono l’avviso di conclusione delle indagini preliminari come presupposto del decreto penale di condanna. Il procedimento monitorio a contraddittorio differito non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Taranto e il Tribunale di Macerata, in procedimenti a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dubitavano che la mancata previsione dell’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) come presupposto del decreto penale violasse il diritto di difesa e il diritto dell’imputato ad essere informato nel più breve tempo possibile dell’accusa a suo carico (art. 111, terzo comma, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Taranto e il Tribunale di Macerata hanno sollevato questione sugli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono come presupposto del decreto penale di condanna l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. Parametri: artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, richiamando l’ordinanza n. 32/2003. Il procedimento monitorio è strutturalmente a contraddittorio eventuale e differito: il decreto penale funge da atto di contestazione dell’accusa e il contraddittorio si esplica interamente nella fase dibattimentale che segue l’opposizione. L’innesto dell’avviso di conclusione indagini ne snaturerebbe la struttura e si rivelerebbe del tutto incongruo. L’art. 111 Cost. non impone che il contraddittorio preceda necessariamente l’esercizio dell’azione penale.

    Il principio

    Il procedimento per decreto penale di condanna è un rito a contraddittorio differito: il decreto funge da atto di contestazione dell’accusa e consente all’imputato di operare una scelta consapevole tra l’opposizione (con pieno contraddittorio in dibattimento) e l’acquiescenza. Questo schema è compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost., che non impongono il contraddittorio preventivo in ogni fase del procedimento.

    Domande e risposte

    Che cos’è il procedimento per decreto penale di condanna?

    Il PM chiede al GIP l’emissione di un decreto di condanna per reati puniti con sola pena pecuniaria o con pena alternativa alla pecuniaria. Il decreto è emesso inaudita altera parte: l’imputato può fare opposizione entro 15 giorni, chiedendo anche riti alternativi. Se non si oppone, il decreto diventa esecutivo.

    Perché non è necessario l’avviso di conclusione delle indagini?

    Perché tale avviso serve a consentire all’indagato di presentare memorie e chiedere interrogatorio prima che il PM eserciti l’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione. Nel rito monitorio la garanzia equivalente è lo stesso decreto, che informa l’imputato dell’accusa e gli consente di opporsi.

    Che cosa succede se l’imputato si oppone al decreto penale?

    Si apre un vero e proprio giudizio dibattimentale in cui l’imputato può esercitare tutti i diritti di difesa con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari. Può anche chiedere riti alternativi come il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

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  • Corte cost. n. 147/2003 – Ricusazione del giudice e patteggiamento per imputati concorrenti

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 37, comma 1, lett. a), c.p.p. (ricusazione per pregiudizievole espressione di valutazioni): la questione è astratta perché nessuna parte aveva presentato la dichiarazione di ricusazione, e il giudice dell’udienza preliminare non ha legittimazione a sollevarla.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Napoli, dopo aver emesso sentenza di patteggiamento per un imputato di corruzione in concorso, si trova a dover celebrare l’udienza preliminare per i coimputati. Avendo presentato dichiarazione di astensione (non accettata dal presidente del Tribunale), dubita della legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lett. a), c.p.p., nella parte in cui non consente alle parti di ricusarlo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 37, comma 1, lett. a), del codice di procedura penale. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: GUP del Tribunale di Napoli.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per due ragioni concorrenti: (1) la violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e diritto di difesa è meramente ipotetica, non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di ricusazione; (2) solo il giudice competente a decidere sulla dichiarazione di ricusazione — la Corte d’appello — è legittimato a sollevare questioni di legittimità sulla disciplina della ricusazione, non il giudice ricusato.

    Il principio

    Il giudice che sia soggetto a un’istanza di ricusazione non è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale sulla relativa disciplina: tale legittimazione spetta esclusivamente al giudice superiore competente a decidere sulla dichiarazione di ricusazione.

    Domande e risposte

    Chi può presentare la dichiarazione di ricusazione di un giudice?

    Le parti del procedimento penale, nelle forme e nei termini previsti dagli artt. 38 e 40 c.p.p.

    Chi decide sulla ricusazione del GUP?

    La Corte d’appello, ai sensi dell’art. 40, comma 1, c.p.p., che è anche l’unico giudice legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina della ricusazione.

    Il giudice che ha pronunciato una sentenza di patteggiamento può celebrare l’udienza preliminare per i coimputati?

    La questione era stata già affrontata dalla Corte con la sentenza n. 113/2000, che aveva stabilito criteri per l’astensione; nel caso di specie la dichiarazione di astensione del GUP non era stata accettata dal presidente del Tribunale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 146/2003 – Sentenza liberatoria nel rito minorile e consenso dell’imputato

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988 (requisito del consenso del minore per la sentenza di non luogo a procedere): la norma è già stata dichiarata parzialmente incostituzionale dalla sentenza n. 195/2002.

    Di cosa si tratta

    Tre ordinanze del GUP del Tribunale per i minorenni di Catanzaro denunciano l’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988, nella parte in cui richiede il consenso dell’imputato minorenne anche per la definizione del procedimento con sentenza di non luogo a procedere pienamente liberatoria o per improcedibilità. Tali questioni erano già state risolte dalla Corte con la sentenza n. 195/2002.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall’art. 22 della l. n. 63/2001. Parametri: artt. 3 e 111, commi 2, 4 e 5, della Costituzione. Giudice rimettente: GUP del Tribunale per i minorenni di Catanzaro (tre ordinanze riunite).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara le questioni manifestamente inammissibili. Con la sentenza n. 195/2002 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell’imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale relative a norme già dichiarate incostituzionali, in identità di oggetto e parametro, sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza: la norma è già espunta dall’ordinamento.

    Domande e risposte

    Dopo la sentenza n. 195/2002, il giudice dell’udienza preliminare minorile può pronunciare il non luogo a procedere senza il consenso del minore?

    Sì, limitatamente alle sentenze di non luogo a procedere che non presuppongono un accertamento di responsabilità (es. improcedibilità, assenza di condizioni di procedibilità).

    Perché la questione viene dichiarata inammissibile anziché fondata?

    Perché la norma è già stata espunta dall’ordinamento dalla sentenza n. 195/2002; una nuova pronuncia di accoglimento sarebbe priva di effetto.

    Il consenso dell’imputato è ancora richiesto per le sentenze di condanna nell’udienza preliminare?

    No: l’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 448/1988 prevede che la condanna nell’udienza preliminare avvenga senza necessità del consenso dell’imputato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 145/2003 – Autovelox e inammissibilità del sindacato su norma regolamentare

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 384, lett. e), del d.P.R. n. 495/1992 (regolamento del codice della strada), che consente la notifica differita dell’infrazione rilevata da autovelox: le norme regolamentari non sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale della Corte.

    Di cosa si tratta

    Due automobilisti contestano sanzioni per superamento del limite di velocità rilevato da autovelox, sostenendo che — poiché l’apparecchiatura consentiva la lettura immediata della velocità — l’infrazione avrebbe dovuto essere contestata subito anziché notificata in seguito. Il Giudice di pace di Osimo dubita della legittimità costituzionale della previsione regolamentare che consente la notifica differita quando il veicolo non sia più fermabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 384, lett. e), del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Parametro: art. 24, secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: Giudice di pace di Osimo (due ordinanze riunite).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’art. 384 del d.P.R. n. 495/1992 è una norma regolamentare: le norme di rango regolamentare non sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale della Corte, che può scrutinare solo atti aventi forza di legge.

    Il principio

    La Corte costituzionale può scrutinare solo atti aventi forza di legge (leggi e atti equiparati); i regolamenti, pur se d.P.R., sono esclusi dal sindacato incidentale di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    L’infrazione rilevata da autovelox deve essere sempre contestata immediatamente?

    No: l’art. 200 cod. strada ammette la notifica differita quando la contestazione immediata sia materialmente impossibile, e l’art. 384, lett. e), del regolamento indica come ipotesi tipica il caso in cui il veicolo non sia più raggiungibile in tempo utile.

    Il regolamento di esecuzione del codice della strada può essere impugnato davanti alla Corte costituzionale?

    No: essendo un atto di rango regolamentare, non è soggetto al sindacato incidentale di legittimità costituzionale. Le norme regolamentari illegittime possono essere disapplicate dal giudice ordinario o impugnate davanti al giudice amministrativo.

    Quale giudice è competente per contestare la legittimità di una norma regolamentare?

    Il TAR (giudice amministrativo), mediante ricorso diretto per annullamento del regolamento; il giudice ordinario ha invece il potere di disapplicazione incidentale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 130/2003 – Divieto arresti domiciliari recidivi nel reato di evasione

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 284, comma 5-bis, c.p.p., che vieta gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti. Il divieto non è irragionevole, non viola la riserva di giurisdizione né il diritto alla salute: la disciplina ex art. 275 c.p.p. per i soggetti gravemente malati prevale come norma speciale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Palermo, decidendo su una richiesta di riesame di custodia cautelare in carcere applicata a una donna tossicodipendente e sieropositiva indagata per furto aggravato, dubitava della legittimità del divieto automatico di arresti domiciliari per chi avesse precedenti per evasione. La difesa sosteneva che il divieto fosse sproporzionato rispetto alle condizioni di salute dell’indagata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palermo ha sollevato questione sull’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice di applicare gli arresti domiciliari in presenza di precedenti per evasione, anche se la misura sarebbe adeguata per prevenire la reiterazione del reato. Parametri: artt. 3, 13 e 32 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La norma non è irragionevole: preclude la misura più tipicamente aggirabile (arresti domiciliari) a chi si sia già reso colpevole di evasione, che è condotta direttamente contraria al suo contenuto essenziale. Non viola l’art. 13 Cost.: il legislatore può vincolare, con scelte non irragionevoli, il potere del giudice nella scelta cautelare. Non viola l’art. 32 Cost.: la disciplina speciale ex art. 275, commi 4-bis e seguenti, c.p.p. per le persone gravemente malate (comprese le sieropositivi e tossicodipendenti) prevale come norma speciale.

    Il principio

    Non è costituzionalmente necessario che il giudice valuti sempre caso per caso il tipo di misura cautelare più adatta. Il legislatore può prevedere presunzioni di inadeguatezza di misure più lievi quando il soggetto abbia dimostrato, con il reato di evasione, di non rispettare il contenuto essenziale della misura alternativa stessa. La disciplina speciale per i soggetti gravemente malati rimane applicabile e prevale sul divieto generale.

    Domande e risposte

    Che cosa è il reato di evasione dagli arresti domiciliari?

    L’evasione consiste nell’allontanarsi senza autorizzazione dal luogo degli arresti domiciliari. Il precedente per questo reato è assunto dal legislatore come indice che la persona non rispetterà neanche in futuro la prescrizione fondamentale degli arresti domiciliari, giustificando il divieto automatico.

    Un soggetto gravemente malato può essere detenuto nonostante la norma?

    Sì, ma l’art. 275, commi 4-bis e seguenti, c.p.p. prevede un sistema specifico per chi sia affetto da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria, bilanciando le esigenze cautelari con il diritto alla salute. Questa normativa speciale prevale sul divieto generale di arresti domiciliari previsto dall’art. 284, comma 5-bis.

    Quale è il confine tra la scelta cautelare riservata al giudice e quella prefissata dalla legge?

    La sussistenza in concreto delle esigenze cautelari ("se" cautelare) è sempre una valutazione del giudice. La scelta del tipo di misura ("come" cautelare) può invece essere prefissata in termini generali dal legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza e del bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 144/2003 – Termine decadenziale per controversie di lavoro pubblico ante 1998

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998 (termine del 15 settembre 2000 per le controversie di lavoro pubblico ante privatizzazione): il giudice rimettente non ha esaminato l’abrogazione della norma e la sua sostituzione con l’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Calabria – Reggio Calabria solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998, che fissava al 15 settembre 2000 il termine a pena di decadenza per proporre controversie di lavoro pubblico relative al periodo anteriore al 1° luglio 1998 davanti al giudice amministrativo. La norma, però, era già stata abrogata dall’art. 72, lett. bb), del d.lgs. n. 165/2001, che contestualmente l’aveva riprodotta con diversa formulazione nell’art. 69, comma 7.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Parametri: artt. 3, 24 e 36 della Costituzione. Giudice rimettente: TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente ha omesso di prendere in esame l’abrogazione della norma impugnata e la contestuale riformulazione della stessa ad opera dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, senza argomentare sulla perdurante applicabilità della disposizione abrogata.

    Il principio

    La questione è inammissibile quando il rimettente non verifica se la norma impugnata sia ancora applicabile nel giudizio a quo, omettendo di esaminare la sua eventuale abrogazione e sostituzione intervenuta prima dell’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Qual era il termine per impugnare davanti al giudice amministrativo le controversie di lavoro pubblico ante 1° luglio 1998?

    Ai sensi dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998 (poi riprodotto nell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001), la domanda doveva essere proposta, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

    Cosa è successo ai ricorsi proposti dopo il 15 settembre 2000?

    Sono stati dichiarati inammissibili dal giudice amministrativo per decadenza, come avvenuto nel caso di specie, in cui il ricorso era stato notificato il 23 maggio 2001.

    Questa disciplina è stata poi riesaminata dalla Corte?

    Sì; con l’ordinanza n. 183/2002, richiamata dalla stessa Corte, era già stata disposta la restituzione degli atti al rimettente per nuovo esame sulla rilevanza in relazione all’avvenuta abrogazione della norma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 129/2003 – Nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 521-bis, comma 1, c.p.p. La mancata richiesta del giudizio abbreviato da parte dell’imputato rende la questione del tutto ipotetica: la rilevanza è condizionata a un’eventualità futura e incerta, e il rimettente è tenuto a verificare concretamente la volontà dell’imputato prima di sollevare la questione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Pistoia (composizione collegiale), dopo aver ricevuto per competenza gli atti da una sezione monocratica a seguito di nuove contestazioni in dibattimento (bancarotta semplice modificata in bancarotta fraudolenta), lamentava che l’art. 521-bis c.p.p. non prevedesse la trasmissione degli atti al PM in tutti i casi in cui le nuove imputazioni attribuissero il reato alla cognizione del tribunale collegiale. Ciò avrebbe privato l’imputato del diritto di chiedere il giudizio abbreviato per le nuove contestazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pistoia ha sollevato questione sull’art. 521-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la trasmissione al PM in tutte le ipotesi di modifica dell’imputazione che attribuiscano il reato alla cognizione del tribunale collegiale. Parametri (individuati per implicito): artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. Il giudizio abbreviato dipende dall’iniziativa della parte, e l’imputato non aveva presentato alcuna richiesta in tal senso. In mancanza di una concreta manifestazione di volontà, la questione è del tutto ipotetica: la sua rilevanza dipende dall’eventualità futura e incerta che, in caso di accoglimento, l’imputato presenti effettivamente la richiesta di abbreviato. Il rimettente avrebbe dovuto verificare preliminarmente l’interesse concreto dell’imputato.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale difetta di rilevanza se la sua applicabilità dipende da un’eventualità futura e incerta: non basta che la questione sia astrattamente pregiudiziale, occorre che sia concretamente tale rispetto alla definizione del giudizio in corso. Se l’effetto della norma censurata si produrrebbe solo a condizione di una scelta futura della parte (come la richiesta del rito alternativo), la questione è ipotetica e inammissibile.

    Domande e risposte

    Quando l’art. 521-bis c.p.p. prevede la trasmissione degli atti al PM?

    L’art. 521-bis prevede la trasmissione al PM quando, a seguito delle nuove contestazioni, il reato risulti tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta. Non si applica al caso in cui il reato originariamente contestato era già stato sottoposto a udienza preliminare e solo la composizione del giudice cambia.

    Perché la Corte non ha valutato se la richiesta di abbreviato fosse ammissibile?

    Perché, secondo la stessa prospettazione del rimettente, se la questione fosse stata accolta si sarebbe posto il problema della richiesta. La Corte ha osservato che, se l’imputato avesse presentato tale richiesta, il giudice avrebbe dovuto sollevare la questione in quel frangente; senza una richiesta effettiva, il giudizio costituzionale è astratto.

    L’imputato aveva perso definitivamente il diritto al giudizio abbreviato?

    Non necessariamente. La Corte ha lasciato aperta la possibilità che, se l’imputato avesse concretamente chiesto il rito alternativo, il giudice avrebbe potuto sollevare la questione in quel preciso momento, quando la rilevanza sarebbe stata reale e non ipotetica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 128/2003 – Bancarotta fraudolenta procedimenti separati e continuazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 216 e 219, comma 2, n. 1, l.fall., prospettata in modo "ancipite": il giudice rimettente chiedeva, in alternativa irrisolta, o l’applicazione della continuazione o quella del giudizio di valenza tra aggravante e attenuanti, due istituti tra loro incompatibili nella disciplina fallimentare.

    Di cosa si tratta

    Un imputato era già stato condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione e si trovava in un secondo procedimento per fatti della stessa natura relativi allo stesso fallimento. Il GIP del Tribunale di Camerino dubitava che, qualora i fatti di distrazione siano contestati in procedimenti separati non riunibili, il regime di cumulo di pene (anziché la continuazione o l’aggravante speciale) fosse costituzionalmente legittimo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Camerino ha sollevato questione sugli artt. 216, primo comma, n. 1), e 219, secondo comma, n. 1), del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui escludono che, in procedimenti separati, possa applicarsi la disciplina della continuazione (art. 81, comma 2, c.p.) ovvero il giudizio di bilanciamento tra l’aggravante ex art. 219 l.fall. ed eventuali attenuanti. Parametri: artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile perché prospettata in modo "ancipite": il rimettente chiedeva in alternativa irrisolta due soluzioni tra loro incompatibili. L’art. 219, comma 2, n. 1), detta già una disciplina speciale derogatoria non solo al concorso di reati ma anche al reato continuato, il che esclude logicamente la possibilità di applicarli congiuntamente. Il giudice a quo avrebbe dovuto scegliere una sola delle due opzioni.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando è prospettata in modo "ancipite", vale a dire con due soluzioni additive alternative tra loro in rapporto di incompatibilità logica. Il petitum deve essere univoco: il rimettente è tenuto a individuare la norma mancante che la Corte dovrebbe aggiungere al testo normativo.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 219, comma 2, n. 1), della legge fallimentare?

    Questa norma, in deroga al concorso materiale di reati, qualifica come semplice circostanza aggravante (e non come reato distinto) la realizzazione di una pluralità di fatti tra quelli previsti dagli artt. 216, 217 e 218 l.fall. commessi nell’ambito dello stesso fallimento. L’aggravante è soggetta al giudizio di bilanciamento con le attenuanti.

    Perché la continuazione e l’aggravante speciale non possono applicarsi insieme?

    Perché l’art. 219, comma 2, n. 1), prevede già una disciplina speciale più favorevole rispetto al cumulo: quella disciplina deroga sia al concorso materiale sia, implicitamente, al reato continuato. Applicare la continuazione ex art. 81 c.p. su una fattispecie già retta dall’aggravante speciale sarebbe logicamente contraddittorio.

    Come avrebbe dovuto essere formulata la questione?

    Il rimettente avrebbe dovuto chiedere in modo univoco o l’estensione dell’art. 81 c.p. ai procedimenti separati, oppure la possibilità del bilanciamento con le attenuanti. Scegliendo la prima opzione, avrebbe dovuto motivare perché la disciplina speciale dell’aggravante non potesse già soddisfare le esigenze di proporzionalità della pena.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 143/2003 – Comportamento antisindacale e giurisdizione nel pubblico impiego

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001: devolvere al giudice ordinario le controversie antisindacali anche quando riguardano personale in regime di diritto pubblico non è irragionevole, poiché esistono interpretazioni sistematiche che prevengono conflitti di giudicati.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Genova, investito di un ricorso ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori per comportamento antisindacale del Ministero dell’interno (trasferimento di due delegati sindacali della Polizia di Stato), dubita che la norma che devolve tali controversie al giudice ordinario, anche quando riguardano personale in regime di diritto pubblico, crei irragionevoli rischi di conflitti di giudicati con le parallele azioni individuali davanti al giudice amministrativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 63, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Parametri: artt. 3, 24 e 25 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Genova.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Esistono due interpretazioni sistematiche della norma — che attribuisce al giudice amministrativo o al giudice ordinario le controversie antisindacali relative a rapporti di diritto pubblico — entrambe idonee a escludere il paventato conflitto di giudicati; la questione è di interpretazione, non di illegittimità costituzionale.

    Il principio

    Non dà luogo a questione di legittimità costituzionale il solo fatto che una disposizione si presti a più interpretazioni, quando le interpretazioni sistematiche possibili consentono di risolvere i problemi applicativi sollevati dal rimettente.

    Domande e risposte

    Il sindacato può agire ex art. 28 St. lav. contro la pubblica amministrazione che abbia trasferito un dirigente sindacale?

    Sì, davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.

    Come si coordina questa azione con quella individuale del dipendente davanti al TAR?

    Secondo una delle interpretazioni indicate dalla Corte, il lavoratore può intervenire nel giudizio ex art. 28 St. lav. davanti al giudice ordinario, oppure giovarsi dell’accertamento favorevole già ottenuto dal sindacato; l’azione individuale davanti al TAR resta comunque esperibile.

    Cosa è cambiato con l’abrogazione dell’art. 6, comma 1, della l. n. 146/1990?

    Quella norma distingueva la giurisdizione a seconda che il sindacato chiedesse o meno la rimozione degli effetti incidenti sul pubblico dipendente; la sua abrogazione (l. n. 83/2000) ha reso necessario l’adattamento interpretativo descritto dalla Corte.

    Norme collegate

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