Autore: Andrea Marton

  • Art. 139 Codice Civile: Cause di nullità note a uno dei coniugi

    Art. 139 Codice Civile: Cause di nullità note a uno dei coniugi

    Art. 139 c.c. Cause di nullità note a uno dei coniugi

    In vigore

    Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio l’abbia lasciata ignorare all’altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l’ammenda da euro 41 a euro 206.

  • Articolo 110 Bis del TUIR

    Articolo 110 Bis del TUIR

    Art. 110 Bis TUIR – Detrazione di imposta per oneri. (N.D.R. “La detrazione del 19 per cento, disposta dall’art. 49 DLG n. 446 del 1997, si applica per gli oneri sostenuti dal periodo d’imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.”)

    In vigore dal 11/01/2001 con effetto dal 01/01/1998

    Modificato da: Legge del 07/12/2000 n. 383 Articolo 22

    Nota: Modif. anche dall’art. 2 L. 352/97.

    “1. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a ), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si e’ fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale l’ente ha conseguito il rimborso e’ aumentata di un importo pari al 22 per cento dell’onere rimborsato.

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  • Art. 140 Codice Civile: Inosservanza del divieto temporaneo di

    Art. 140 Codice Civile: Inosservanza del divieto temporaneo di

    Art. 140 c.c. Inosservanza del divieto temporaneo di

    In vigore

    nuove nozze La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell’articolo 89, l’ufficiale che lo celebra e l’altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 82.

  • Articolo 111 Bis del TUIR

    Articolo 111 Bis del TUIR

    Art. 111 Bis TUIR – Perdita della qualifica di ente non commerciale.

    In vigore dal 01/01/2003 al 12/12/2003

    Modificato da: Legge del 27/12/2002 n. 289 Articolo 90

    Soppresso dal 12/12/2003 da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota: Ripristino”1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita’ commerciale per un intero periodo d’imposta. 2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
    a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attivita’ commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita’;
    b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita’ commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita’ istituzionali;
    c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita’ commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita’ e le quote associative;
    d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attivita’ commerciale rispetto alle restanti spese.
    3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
    4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.”

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  • Art. 141 Codice Civile: Competenza

    Art. 141 Codice Civile: Competenza

    Art. 141 c.c. Competenza

    In vigore

    I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

  • Art. 111 ter TUIR: Organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale

    Art. 111 ter TUIR: Organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale

    Art. 111 Ter TUIR – Organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale. (N.D.R.: ex art.103.)

    In vigore dal 01/01/1998

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/12/1997 n. 460 Articolo 12

    Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), ad eccezione delle societa’ cooperative, non costituisce esercizio di attivita’ commerciale lo svolgimento delle attivita’ istituzionali nel perseguimento di
    esclusive finalita’ di solidarieta’ sociale.
    2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attivita’ direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.”

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  • Art. 142 Codice Civile: Limiti d’applicazione delle precedenti

    Art. 142 Codice Civile: Limiti d’applicazione delle precedenti

    Art. 142 c.c. Limiti d'applicazione delle precedenti

    In vigore

    disposizioni Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave. CAPO IV – Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

  • Art. 143 Codice Civile: Diritti e doveri reciproci dei coniugi

    Art. 143 Codice Civile: Diritti e doveri reciproci dei coniugi

    Art. 143 c.c. Diritti e doveri reciproci dei coniugi

    In vigore

    Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

  • Articolo 112 del TUIR

    Articolo 112 del TUIR

    Art. 112 TUIR – Strumenti finanziari derivati (ex art. 103-bis) (1)

    In vigore dal 01/03/2017

    Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2016 n. 244 Articolo 13 bis

    “1. (Comma abrogato dall’art. 13-bis, comma 2, lett. f), n. 1 decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19).

    2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio.

    3. I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell’esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio. Per la determinazione di quest’ultimo valore, si assume:

    a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentari italiani o esteri, l’ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell’esercizio;

    b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 94;

    c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell’esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine;

    d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 9.

    3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita’ alle disposizioni del codice civile, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali.

    4. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio con finalita’ di copertura di attivita’ o passivita’, ovvero sono coperte da attivita’ o passivita’, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attivita’ o passivita’ rispettivamente coperte o di copertura.

    5. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio con finalita’ di copertura dei rischi relativi ad attivita’ e passivita’ produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalita’ di copertura di rischi connessi a specifiche attivita’ e passivita’, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalita’ di copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita’ e passivita’.

    6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalita’ di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa.”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 13-bis, comma 2 lett. f) decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, vedasi i commi 5, 7 e 8 del citato art. 13-bis decreto-legge n. 244 del 2016.

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  • Articolo 113 del TUIR

    Articolo 113 del TUIR

    Art. 113 TUIR – Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari

    In vigore dal 20/12/2025

    Modificato da: Decreto legislativo del 07/10/2015 n. 192 Articolo 12

    “1. Gli intermediari finanziari possono optare per la non applicazione del regime di cui all’articolo 87 alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta’ finanziaria, nel rispetto delle diposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262.

    2. L’opzione di cui al comma 1 puo’ essere esercitata quando sussistono:

    a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalita’ ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella societa’ debitrice, che l’operativita’ di quest’ultima sara’ limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;

    b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficolta’ finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da piu’ intermediari finanziari rappresentanti una quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in difficolta’.

    3. L’opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della societa’ di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facolta’ prevista dall’articolo 115 fino all’esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra.

    4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l’opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini dell’applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l’equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell’esercizio del relativo diritto d’opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.

    5. Gli intermediari finanziari possono interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) , della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

    6. L’intermediari finanziari che non intende applicare il regime di cui all’articolo 87 ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.”

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