Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 348/2004 – Insindacabilità parlamentare Pera dichiarazioni ANSA

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    Secondo conflitto sul caso Pera: la Corte annulla anche la seconda delibera del Senato che copriva le dichiarazioni rese all’ANSA il 16 giugno 1999 da Pera nei confronti di Caselli. Stessa motivazione: nessun nesso funzionale con le funzioni parlamentari.

    Di cosa si tratta

    Parallelo al n. 347/2004, questo conflitto riguarda dichiarazioni diverse (rese all’ANSA il 16 giugno 1999) ma sempre relative al procuratore Caselli, per le quali il Senato aveva adottato una seconda delibera di insindacabilità nella stessa seduta del 31 maggio 2000. Il ricorso era stato promosso dal GUP del Tribunale di Roma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (GUP Tribunale di Roma vs. Senato della Repubblica) in relazione alla deliberazione di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. (doc. IV-quater n. 56). Le dichiarazioni erano state rese dal sen. Pera in risposta a una querela del magistrato Caselli.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spetta al Senato deliberare l’insindacabilità e annulla la deliberazione. Le dichiarazioni rese dal parlamentare in risposta a una querela — anche se rese nell’edificio del Senato — non sono funzionalmente collegate all’esercizio delle funzioni parlamentari. Il luogo in cui sono state rese non conferisce di per sé carattere di funzione parlamentare a un’intervista privata.

    Il principio

    Le dichiarazioni rese da un parlamentare a un giornalista, anche all’interno della sede parlamentare, non sono coperte dall’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. se manca un nesso funzionale con atti tipici dell’attività parlamentare.

    Domande e risposte

    Rileva il fatto che le dichiarazioni siano state rese all’interno del Palazzo del Senato?

    No. Il luogo in cui il parlamentare esprime le proprie opinioni non basta a rendere insindacabili le dichiarazioni se non esiste il nesso funzionale con le funzioni parlamentari.

    Le dichiarazioni rese a un’agenzia di stampa in risposta a una querela sono insindacabili?

    Non automaticamente. Occorre verificare se si tratti dell’esplicitazione di un’opinione già espressa in un atto parlamentare, con identità sostanziale tra i due atti.

    Cosa distingue questo caso (n. 348) dalla sentenza n. 347/2004?

    Riguardano due diversi atti di accusa e due diverse delibere del Senato, ma la stessa logica: in entrambi i casi manca il nesso funzionale tra le opinioni espresse dal sen. Pera e l’esercizio delle funzioni parlamentari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 347/2004 – Insindacabilità parlamentare caso Pera-Caselli

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    La Corte annulla la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Marcello Pera nei confronti del dott. Caselli ed altri: l’articolo pubblicato sul Messaggero non presenta il nesso funzionale con l’attività parlamentare richiesto dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma aveva promosso conflitto di attribuzioni contro la delibera del Senato che riteneva insindacabili le dichiarazioni del senatore Marcello Pera (articolo “I PM? Mostri a tre teste”, Messaggero, 14 gennaio 1999), con cui aveva offeso la reputazione del procuratore Giancarlo Caselli e di altri magistrati. Il Senato aveva votato l’insindacabilità nella seduta del 31 maggio 2000.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (Tribunale di Roma, IV sezione penale vs. Senato della Repubblica) in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. La questione è se le dichiarazioni del parlamentare fossero funzionalmente collegate all’esercizio delle funzioni parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spetta al Senato deliberare l’insindacabilità e annulla la relativa deliberazione. Le opinioni espresse nell’articolo non presentano il necessario nesso funzionale con atti tipici della funzione parlamentare: si tratta di critica politica alla magistratura riconducibile all’esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero, non di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni di parlamentare.

    Il principio

    L’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. copre le opinioni del parlamentare solo se sussiste un nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’esercizio di atti tipici della funzione parlamentare. Non è sufficiente il mero contesto politico in cui le opinioni sono state espresse.

    Domande e risposte

    Quando le opinioni di un parlamentare sono insindacabili?

    Solo quando esiste un nesso funzionale con atti tipici dell’attività parlamentare (interrogazioni, interventi in aula, ecc.). Non basta che le dichiarazioni riguardino argomenti di interesse politico.

    Il luogo in cui si esprime il parlamentare rileva ai fini dell’insindacabilità?

    No. Anche dichiarazioni rese in sede parlamentare possono non essere insindacabili se manca il nesso funzionale con le funzioni parlamentari.

    Che succede dopo l’annullamento della delibera del Senato?

    Il procedimento penale nei confronti del parlamentare può riprendere davanti all’autorità giudiziaria, che potrà valutare se le dichiarazioni integrino gli estremi del reato o esercizio del diritto di critica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 346/2004 – Cumulo pensione-retribuzione dipendenti UE in Italia

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla norma che non estende ai dipendenti delle Comunità europee in servizio in Italia l’esonero dal divieto di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione già riconosciuto ai colleghi in servizio all’estero. La disparità è giustificata dai maggiori disagi del servizio all’estero.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che, in materia di pensioni di anzianità, escludevano i dipendenti delle Comunità europee in servizio in Italia dall’esonero dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione. Il beneficio era invece riconosciuto ai colleghi con sede di servizio all’estero alla data del 1° febbraio 1991.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 7, comma 2, della legge n. 407/1990 e l’art. 6, comma 8-bis, del d.l. n. 148/1993 (conv. l. n. 236/1993) erano censurati in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione. Il giudice rimettente era la Corte dei conti, III sezione giurisdizionale centrale d’appello per la Regione Lazio.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza sotto entrambi i profili. Quanto all’art. 3 Cost., la categoria dei dipendenti in servizio all’estero non è omogenea a quella in servizio in Italia: il trasferimento all’estero comporta maggiori disagi economici, il che rende non irragionevole la deroga al divieto di cumulo solo per questi ultimi. Quanto agli artt. 4 e 35 Cost., il divieto di cumulo non pregiudica il diritto al lavoro.

    Il principio

    Non viola il principio di uguaglianza la norma che riserva l’esonero dal divieto di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione ai soli dipendenti delle Comunità europee in servizio all’estero, in ragione dei maggiori disagi economici che tale servizio comporta rispetto al servizio in Italia.

    Domande e risposte

    Che cos’è il divieto di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione?

    Si tratta del divieto, previsto dalla legge, di percepire contemporaneamente una pensione di anzianità e un reddito da lavoro dipendente. Alcune categorie beneficiano di deroghe specifiche.

    Perché i dipendenti UE all’estero godono di un trattamento più favorevole?

    Perché il legislatore ha ritenuto che il servizio all’estero comporti disagi economici aggiuntivi, che giustificano la deroga eccezionale al divieto di cumulo.

    Cosa cambia per il dipendente UE in servizio in Italia dopo questa decisione?

    Nulla: la Corte conferma che il regime meno favorevole per i dipendenti in servizio in Italia è costituzionalmente legittimo.

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  • Corte cost. n. 330/2004 – Arresto obbligatorio straniero ordine questore

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    Il Tribunale di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Più Tribunali avevano sollevato questione di costituzionalità di tale previsione, ritenendo sproporzionato l’arresto obbligatorio per una contravvenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza della contravvenzione di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore). Parametri invocati: artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter. Inoltre il d.l. n. 241 del 2004 ha sostituito la norma, prevedendo l’arresto obbligatorio solo per il più grave delitto di cui al comma 5-quater. Il giudice rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, interviene una pronuncia della stessa Corte che decide la questione relativa alla medesima norma, ovvero quando il legislatore modifica la norma impugnata. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 (nella versione Bossi-Fini) stabiliva che per il reato contravvenzionale di mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14 co. 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore in flagranza. La Corte con la sent. n. 223/2004 aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

    Perché l’arresto obbligatorio era incostituzionale?

    L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale: ogni limitazione deve essere proporzionata e giustificata. Rendere obbligatorio l’arresto per una semplice contravvenzione (reato meno grave) senza possibilità di valutare il caso concreto risultava sproporzionato e violava i principi di ragionevolezza.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza 223/2004?

    Il d.l. n. 241 del 2004 ha riscritto la norma: l’arresto obbligatorio in flagranza è rimasto solo per il delitto (reato più grave) di cui al comma 5-quater (reiterata inottemperanza), mentre per la contravvenzione del comma 5-ter non è più previsto in forma obbligatoria.

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  • Corte cost. n. 329/2004 – Arresto obbligatorio straniero ordine questore

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    Il Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Più Tribunali avevano sollevato questione di costituzionalità di tale previsione, ritenendo sproporzionato l’arresto obbligatorio per una contravvenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza della contravvenzione di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore). Parametri invocati: artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter. Inoltre il d.l. n. 241 del 2004 ha sostituito la norma, prevedendo l’arresto obbligatorio solo per il più grave delitto di cui al comma 5-quater. Il giudice rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, interviene una pronuncia della stessa Corte che decide la questione relativa alla medesima norma, ovvero quando il legislatore modifica la norma impugnata. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 (nella versione Bossi-Fini) stabiliva che per il reato contravvenzionale di mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14 co. 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore in flagranza. La Corte con la sent. n. 223/2004 aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

    Perché l’arresto obbligatorio era incostituzionale?

    L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale: ogni limitazione deve essere proporzionata e giustificata. Rendere obbligatorio l’arresto per una semplice contravvenzione (reato meno grave) senza possibilità di valutare il caso concreto risultava sproporzionato e violava i principi di ragionevolezza.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza 223/2004?

    Il d.l. n. 241 del 2004 ha riscritto la norma: l’arresto obbligatorio in flagranza è rimasto solo per il delitto (reato più grave) di cui al comma 5-quater (reiterata inottemperanza), mentre per la contravvenzione del comma 5-ter non è più previsto in forma obbligatoria.

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  • Corte cost. n. 328/2004 – Arresto obbligatorio straniero ordine questore

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    Il Tribunale di Pisa aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Più Tribunali avevano sollevato questione di costituzionalità di tale previsione, ritenendo sproporzionato l’arresto obbligatorio per una contravvenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza della contravvenzione di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore). Parametri invocati: artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Pisa.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter. Inoltre il d.l. n. 241 del 2004 ha sostituito la norma, prevedendo l’arresto obbligatorio solo per il più grave delitto di cui al comma 5-quater. Il giudice rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, interviene una pronuncia della stessa Corte che decide la questione relativa alla medesima norma, ovvero quando il legislatore modifica la norma impugnata. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 (nella versione Bossi-Fini) stabiliva che per il reato contravvenzionale di mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14 co. 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore in flagranza. La Corte con la sent. n. 223/2004 aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

    Perché l’arresto obbligatorio era incostituzionale?

    L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale: ogni limitazione deve essere proporzionata e giustificata. Rendere obbligatorio l’arresto per una semplice contravvenzione (reato meno grave) senza possibilità di valutare il caso concreto risultava sproporzionato e violava i principi di ragionevolezza.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza 223/2004?

    Il d.l. n. 241 del 2004 ha riscritto la norma: l’arresto obbligatorio in flagranza è rimasto solo per il delitto (reato più grave) di cui al comma 5-quater (reiterata inottemperanza), mentre per la contravvenzione del comma 5-ter non è più previsto in forma obbligatoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 327/2004 – Arresto obbligatorio straniero ordine questore

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Più Tribunali avevano sollevato questione di costituzionalità di tale previsione, ritenendo sproporzionato l’arresto obbligatorio per una contravvenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza della contravvenzione di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore). Parametri invocati: artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter. Inoltre il d.l. n. 241 del 2004 ha sostituito la norma, prevedendo l’arresto obbligatorio solo per il più grave delitto di cui al comma 5-quater. Il giudice rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, interviene una pronuncia della stessa Corte che decide la questione relativa alla medesima norma, ovvero quando il legislatore modifica la norma impugnata. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 (nella versione Bossi-Fini) stabiliva che per il reato contravvenzionale di mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14 co. 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore in flagranza. La Corte con la sent. n. 223/2004 aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

    Perché l’arresto obbligatorio era incostituzionale?

    L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale: ogni limitazione deve essere proporzionata e giustificata. Rendere obbligatorio l’arresto per una semplice contravvenzione (reato meno grave) senza possibilità di valutare il caso concreto risultava sproporzionato e violava i principi di ragionevolezza.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza 223/2004?

    Il d.l. n. 241 del 2004 ha riscritto la norma: l’arresto obbligatorio in flagranza è rimasto solo per il delitto (reato più grave) di cui al comma 5-quater (reiterata inottemperanza), mentre per la contravvenzione del comma 5-ter non è più previsto in forma obbligatoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 326/2004 – Arresto obbligatorio straniero ordine questore

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Più Tribunali avevano sollevato questione di costituzionalità di tale previsione, ritenendo sproporzionato l’arresto obbligatorio per una contravvenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza della contravvenzione di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore). Parametri invocati: artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter. Inoltre il d.l. n. 241 del 2004 ha sostituito la norma, prevedendo l’arresto obbligatorio solo per il più grave delitto di cui al comma 5-quater. Il giudice rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, interviene una pronuncia della stessa Corte che decide la questione relativa alla medesima norma, ovvero quando il legislatore modifica la norma impugnata. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 (nella versione Bossi-Fini) stabiliva che per il reato contravvenzionale di mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14 co. 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore in flagranza. La Corte con la sent. n. 223/2004 aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

    Perché l’arresto obbligatorio era incostituzionale?

    L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale: ogni limitazione deve essere proporzionata e giustificata. Rendere obbligatorio l’arresto per una semplice contravvenzione (reato meno grave) senza possibilità di valutare il caso concreto risultava sproporzionato e violava i principi di ragionevolezza.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza 223/2004?

    Il d.l. n. 241 del 2004 ha riscritto la norma: l’arresto obbligatorio in flagranza è rimasto solo per il delitto (reato più grave) di cui al comma 5-quater (reiterata inottemperanza), mentre per la contravvenzione del comma 5-ter non è più previsto in forma obbligatoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 325/2004 – Arresto obbligatorio straniero ordine questore

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Il Tribunale di Modena aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Più Tribunali avevano sollevato questione di costituzionalità di tale previsione, ritenendo sproporzionato l’arresto obbligatorio per una contravvenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza della contravvenzione di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore). Parametri invocati: artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Modena.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter. Inoltre il d.l. n. 241 del 2004 ha sostituito la norma, prevedendo l’arresto obbligatorio solo per il più grave delitto di cui al comma 5-quater. Il giudice rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, interviene una pronuncia della stessa Corte che decide la questione relativa alla medesima norma, ovvero quando il legislatore modifica la norma impugnata. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 (nella versione Bossi-Fini) stabiliva che per il reato contravvenzionale di mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14 co. 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore in flagranza. La Corte con la sent. n. 223/2004 aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

    Perché l’arresto obbligatorio era incostituzionale?

    L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale: ogni limitazione deve essere proporzionata e giustificata. Rendere obbligatorio l’arresto per una semplice contravvenzione (reato meno grave) senza possibilità di valutare il caso concreto risultava sproporzionato e violava i principi di ragionevolezza.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza 223/2004?

    Il d.l. n. 241 del 2004 ha riscritto la norma: l’arresto obbligatorio in flagranza è rimasto solo per il delitto (reato più grave) di cui al comma 5-quater (reiterata inottemperanza), mentre per la contravvenzione del comma 5-ter non è più previsto in forma obbligatoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 324/2004 – Arresto obbligatorio straniero ordine questore

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Il Tribunale di Busto Arsizio (GIP) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Più Tribunali avevano sollevato questione di costituzionalità di tale previsione, ritenendo sproporzionato l’arresto obbligatorio per una contravvenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza della contravvenzione di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore). Parametri invocati: artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Busto Arsizio (GIP).

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter. Inoltre il d.l. n. 241 del 2004 ha sostituito la norma, prevedendo l’arresto obbligatorio solo per il più grave delitto di cui al comma 5-quater. Il giudice rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, interviene una pronuncia della stessa Corte che decide la questione relativa alla medesima norma, ovvero quando il legislatore modifica la norma impugnata. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 (nella versione Bossi-Fini) stabiliva che per il reato contravvenzionale di mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14 co. 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore in flagranza. La Corte con la sent. n. 223/2004 aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

    Perché l’arresto obbligatorio era incostituzionale?

    L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale: ogni limitazione deve essere proporzionata e giustificata. Rendere obbligatorio l’arresto per una semplice contravvenzione (reato meno grave) senza possibilità di valutare il caso concreto risultava sproporzionato e violava i principi di ragionevolezza.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza 223/2004?

    Il d.l. n. 241 del 2004 ha riscritto la norma: l’arresto obbligatorio in flagranza è rimasto solo per il delitto (reato più grave) di cui al comma 5-quater (reiterata inottemperanza), mentre per la contravvenzione del comma 5-ter non è più previsto in forma obbligatoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 323/2004 – Arresto obbligatorio straniero ordine questore

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Il Tribunale di Bologna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Più Tribunali avevano sollevato questione di costituzionalità di tale previsione, ritenendo sproporzionato l’arresto obbligatorio per una contravvenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza della contravvenzione di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore). Parametri invocati: artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Bologna.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter. Inoltre il d.l. n. 241 del 2004 ha sostituito la norma, prevedendo l’arresto obbligatorio solo per il più grave delitto di cui al comma 5-quater. Il giudice rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, interviene una pronuncia della stessa Corte che decide la questione relativa alla medesima norma, ovvero quando il legislatore modifica la norma impugnata. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 (nella versione Bossi-Fini) stabiliva che per il reato contravvenzionale di mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14 co. 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore in flagranza. La Corte con la sent. n. 223/2004 aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

    Perché l’arresto obbligatorio era incostituzionale?

    L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale: ogni limitazione deve essere proporzionata e giustificata. Rendere obbligatorio l’arresto per una semplice contravvenzione (reato meno grave) senza possibilità di valutare il caso concreto risultava sproporzionato e violava i principi di ragionevolezza.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza 223/2004?

    Il d.l. n. 241 del 2004 ha riscritto la norma: l’arresto obbligatorio in flagranza è rimasto solo per il delitto (reato più grave) di cui al comma 5-quater (reiterata inottemperanza), mentre per la contravvenzione del comma 5-ter non è più previsto in forma obbligatoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 322/2004 – Arresto obbligatorio straniero ordine questore

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Il Tribunale di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Più Tribunali avevano sollevato questione di costituzionalità di tale previsione, ritenendo sproporzionato l’arresto obbligatorio per una contravvenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza della contravvenzione di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore). Parametri invocati: artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter. Inoltre il d.l. n. 241 del 2004 ha sostituito la norma, prevedendo l’arresto obbligatorio solo per il più grave delitto di cui al comma 5-quater. Il giudice rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, interviene una pronuncia della stessa Corte che decide la questione relativa alla medesima norma, ovvero quando il legislatore modifica la norma impugnata. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 (nella versione Bossi-Fini) stabiliva che per il reato contravvenzionale di mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14 co. 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore in flagranza. La Corte con la sent. n. 223/2004 aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

    Perché l’arresto obbligatorio era incostituzionale?

    L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale: ogni limitazione deve essere proporzionata e giustificata. Rendere obbligatorio l’arresto per una semplice contravvenzione (reato meno grave) senza possibilità di valutare il caso concreto risultava sproporzionato e violava i principi di ragionevolezza.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza 223/2004?

    Il d.l. n. 241 del 2004 ha riscritto la norma: l’arresto obbligatorio in flagranza è rimasto solo per il delitto (reato più grave) di cui al comma 5-quater (reiterata inottemperanza), mentre per la contravvenzione del comma 5-ter non è più previsto in forma obbligatoria.

    Norme collegate