📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Secondo conflitto sul caso Pera: la Corte annulla anche la seconda delibera del Senato che copriva le dichiarazioni rese all’ANSA il 16 giugno 1999 da Pera nei confronti di Caselli. Stessa motivazione: nessun nesso funzionale con le funzioni parlamentari.
Di cosa si tratta
Parallelo al n. 347/2004, questo conflitto riguarda dichiarazioni diverse (rese all’ANSA il 16 giugno 1999) ma sempre relative al procuratore Caselli, per le quali il Senato aveva adottato una seconda delibera di insindacabilità nella stessa seduta del 31 maggio 2000. Il ricorso era stato promosso dal GUP del Tribunale di Roma.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (GUP Tribunale di Roma vs. Senato della Repubblica) in relazione alla deliberazione di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. (doc. IV-quater n. 56). Le dichiarazioni erano state rese dal sen. Pera in risposta a una querela del magistrato Caselli.
La decisione della Corte
La Corte dichiara che non spetta al Senato deliberare l’insindacabilità e annulla la deliberazione. Le dichiarazioni rese dal parlamentare in risposta a una querela — anche se rese nell’edificio del Senato — non sono funzionalmente collegate all’esercizio delle funzioni parlamentari. Il luogo in cui sono state rese non conferisce di per sé carattere di funzione parlamentare a un’intervista privata.
Il principio
Le dichiarazioni rese da un parlamentare a un giornalista, anche all’interno della sede parlamentare, non sono coperte dall’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. se manca un nesso funzionale con atti tipici dell’attività parlamentare.
Domande e risposte
Rileva il fatto che le dichiarazioni siano state rese all’interno del Palazzo del Senato?
No. Il luogo in cui il parlamentare esprime le proprie opinioni non basta a rendere insindacabili le dichiarazioni se non esiste il nesso funzionale con le funzioni parlamentari.
Le dichiarazioni rese a un’agenzia di stampa in risposta a una querela sono insindacabili?
Non automaticamente. Occorre verificare se si tratti dell’esplicitazione di un’opinione già espressa in un atto parlamentare, con identità sostanziale tra i due atti.
Cosa distingue questo caso (n. 348) dalla sentenza n. 347/2004?
Riguardano due diversi atti di accusa e due diverse delibere del Senato, ma la stessa logica: in entrambi i casi manca il nesso funzionale tra le opinioni espresse dal sen. Pera e l’esercizio delle funzioni parlamentari.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — immunità parlamentare, oggetto del conflitto di attribuzioni