Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 127/2003 – Giudizio immediato contraddittorio difesa art. 455 c.p.p.

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 455 c.p.p., che non prevede il contraddittorio della difesa prima che il GIP emetta il decreto che dispone il giudizio immediato. Il previo interrogatorio garantisce alla difesa adeguate possibilità di interlocuzione; il contraddittorio non deve svolgersi necessariamente nella fase introduttiva.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Avellino e il Tribunale di Napoli, in procedimenti penali per giudizio immediato, avevano sollevato questione sulla mancata previsione di un contraddittorio difensivo prima che il GIP emettesse il decreto che dispone il giudizio immediato. I rimettenti ritenevano che, dopo la riforma del giusto processo (art. 111 Cost.), la difesa dovesse poter interloquire almeno per iscritto in questa fase.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Avellino (r.o. n. 279/2002) e il Tribunale di Napoli (r.o. n. 361/2002) hanno sollevato questione sull’art. 455 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il GIP debba consentire l’intervento della difesa prima di emettere il decreto di giudizio immediato o rigettare la richiesta del PM. Parametri: artt. 24 e 111 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, richiamando la propria ordinanza n. 371/2002. Il presupposto del previo interrogatorio (ex artt. 453 e 375 c.p.p.), la cui ritualità è sindacabile dal giudice del dibattimento, assicura alla persona indagata la possibilità di esercitare le iniziative defensionali e contestare i presupposti del rito immediato. Il principio del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità (art. 111 Cost.) non è evocabile rispetto alle forme introduttive del giudizio, che trovano giustificazione nelle esigenze di celerità del rito alternativo.

    Il principio

    Il contraddittorio garantito dall’art. 111 Cost. non impone che la difesa interloquisca in ogni fase introduttiva del processo. Per il giudizio immediato, il previo interrogatorio dell’indagato, con le garanzie di cui agli artt. 453 e 375 c.p.p., costituisce una forma di interlocuzione difensiva sufficiente; le esigenze di celerità del rito alternativo giustificano la struttura dell’istituto.

    Domande e risposte

    Quando il PM può richiedere il giudizio immediato?

    Il PM può richiedere il giudizio immediato quando la prova è evidente e l’imputato è stato interrogato oppure si è sottratto all’interrogatorio (art. 453 c.p.p.). Il presupposto del previo interrogatorio è proprio la garanzia difensiva che la Corte ha ritenuto adeguata.

    La difesa non ha quindi possibilità di opporsi prima del decreto?

    Non attraverso una memoria formale successiva alla richiesta del PM, ma può già interloquire in sede di interrogatorio e, soprattutto, può far valere le proprie ragioni nel dibattimento, dove la ritualità dell’interrogatorio stesso è sindacabile dal giudice.

    Perché il contraddittorio è ammissibile "in fasi diverse"?

    Perché l’art. 111 Cost. non prescrive una modalità rigida di esercizio del contraddittorio. Il legislatore può modularne le forme in relazione alle specifiche caratteristiche dei singoli procedimenti, purché ne assicuri lo scopo e la funzione sostanziale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 142/2003 – Rimborso tassa concessioni governative e termine di decadenza

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641/1972 (tasse sulle concessioni governative): la norma direttamente applicabile al rimborso della tassa di mantenimento nel registro delle imprese è l’art. 11, comma 2, della l. n. 448/1998, non quella impugnata.

    Di cosa si tratta

    Sei ordinanze del Tribunale di Firenze censuravano l’art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641/1972 nella parte in cui non distingue tra rimborso da indebito e rimborso da errore, assoggettando entrambi al termine triennale di decadenza. La stessa questione era già stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte con l’ordinanza n. 113/2002.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 13, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. Parametro: art. 3 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Firenze (sei ordinanze riunite).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’art. 11, comma 2, della l. n. 448/1998, intervenuto successivamente all’orientamento giurisprudenziale richiamato dal rimettente, ha espressamente assoggettato il rimborso della differenza della tassa di mantenimento al termine di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 641/1972. La norma direttamente applicabile non è quindi quella impugnata ma l’art. 11, comma 2, della l. n. 448/1998, non censurato.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando è prospettata con riguardo a una norma diversa da quella specificamente e direttamente applicabile alla fattispecie concreta del giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Qual è il termine per chiedere il rimborso della tassa di mantenimento nel registro delle imprese?

    Tre anni dal pagamento, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della l. n. 448/1998, che rinvia al termine dell’art. 13 del d.P.R. n. 641/1972.

    Perché il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione nonostante il precedente del 2002?

    Alcune ordinanze erano state emesse prima della pronuncia n. 113/2002 della Corte, altre successivamente, ma tutte avevano una motivazione identica a quella già dichiarata inammissibile; il medesimo profilo di inammissibilità era pertanto applicabile a tutte.

    Cosa avrebbe dovuto impugnare il Tribunale?

    L’art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che è la norma che direttamente impone il termine triennale per il rimborso della tassa di mantenimento.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la mancata distinzione tra rimborso da indebito e da errore
  • Corte cost. n. 126/2003 – Danno biologico micro-lesioni stradali inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili tutte le questioni sull’art. 5 della legge n. 57/2001 (danno biologico per lesioni di lieve entità da incidente stradale). L’ordinanza del Giudice di pace di Conegliano è priva degli elementi idonei a dare valido ingresso al giudizio: mancano per cinque delle sei censure l’indicazione stessa del parametro costituzionale violato.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Conegliano, in un giudizio per risarcimento danni da incidente stradale avvenuto nell’aprile 2001, ha sollevato sei diverse censure di incostituzionalità contro la legge n. 57/2001, che aveva introdotto criteri tabellari per la liquidazione del danno biologico nelle lesioni di lieve entità, lamentando l’irrisorietà dei valori, l’esclusione della valutazione equitativa e la rigida predeterminazione degli importi per l’inabilità temporanea.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Conegliano ha sollevato questione sull’art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Denunciava: l’obbligo di comunicare dati reddituali, la fissazione di valori rigidi per il punto di invalidità permanente, l’esclusione della liquidazione equitativa, l’importo rigido per giorno di inabilità assoluta, la definizione legale del danno biologico, e l’indeterminatezza delle "condizioni soggettive" del danneggiato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato tutte le questioni manifestamente inammissibili. L’ordinanza nel suo complesso è priva degli elementi idonei a dare valido ingresso al giudizio: per cinque delle sei censure manca persino l’indicazione del parametro costituzionale violato; per la seconda, il rimettente cita gli artt. 3 e 32 Cost. senza spiegare in che cosa consista il contrasto. L’inammissibilità esime la Corte dall’esaminare anche la sopravvenuta modifica dell’art. 5, comma 4, operata dalla l. n. 273/2002.

    Il principio

    Un’ordinanza di rimessione è inammissibile se non indica i parametri costituzionali violati per ciascuna censura e non spiega, sia pur sinteticamente, le ragioni per cui la norma si pone in contrasto con quei parametri. La mera affermazione di una violazione "costituzionalmente illegittima" senza motivazione è insufficiente ad instaurare validamente il giudizio di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la legge n. 57/2001 sulla liquidazione del danno biologico?

    La legge aveva introdotto una tabella di valori monetari fissi per ogni punto percentuale di invalidità permanente nelle lesioni di lieve entità (fino al 9%) derivanti da incidenti stradali, eliminando la discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa. Stabiliva anche un importo rigido per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta.

    Perché la Corte non ha esaminato nel merito le sei censure?

    Perché la motivazione dell’ordinanza era gravemente carente: per cinque delle sei questioni il giudice non aveva nemmeno indicato quali articoli della Costituzione si ritenessero violati. Senza questa indicazione il giudizio costituzionale non può essere instaurato validamente.

    La legge n. 57/2001 fu poi modificata?

    Sì: l’art. 23, comma 3, della legge n. 273/2002 aveva già sostituito il comma 4 dell’art. 5 della l. n. 57/2001 prima che la Corte decidesse. La Corte, però, dato che aveva dichiarato le questioni inammissibili, non ha dovuto valutare se restituire gli atti al giudice a quo per la nuova valutazione.

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  • Corte cost. n. 141/2003 – Integrazione dell’accertamento fiscale e art. 97 Cost.

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973 (integrazione dell’accertamento tributario): l’ordinanza di rimessione è priva di adeguata descrizione della fattispecie e la formulazione della questione è insufficiente e contraddittoria.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio di appello su un avviso di accertamento IRPEF e ILOR “integrativo” emesso per correggere la mancanza della liquidazione del contributo SSN nel precedente accertamento, la Commissione tributaria regionale di Napoli dubita della legittimità dell’art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973, che consente integrazioni solo in presenza di elementi nuovi sopravvenuti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 43, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Parametri: art. 97, primo comma, della Costituzione e principio di ragionevolezza. Giudice rimettente: Commissione tributaria regionale di Napoli.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza non descrive adeguatamente la fattispecie né dimostra che la questione era stata ritualmente dedotta in primo grado; la motivazione è insufficiente e contraddittoria, tanto da non chiarire se il rimettente si dolga della non integrabilità o della non sostituibilità dell’accertamento.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza o con una insufficiente descrizione della fattispecie concreta sono inammissibili.

    Domande e risposte

    Quando l’ufficio può emettere un secondo avviso di accertamento?

    Ai sensi dell’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, solo in caso di sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi, entro il termine di decadenza e con indicazione dei nuovi elementi nell’atto.

    La correzione di un errore materiale nel primo avviso legittima un secondo accertamento?

    Non automaticamente: secondo la Corte di cassazione (richiamata dal rimettente), la rettifica della mancata liquidazione del contributo SSN non costituisce di per sé novità giustificante un secondo accertamento ex art. 43, comma 3.

    Cosa avrebbe dovuto fare il giudice rimettente per rendere ammissibile la questione?

    Descrivere chiaramente i fatti di causa, dimostrare che la questione era stata posta in primo grado, e formulare in modo univoco il profilo di illegittimità denunciato (non integrabilità vs. non sostituibilità dell’accertamento).

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  • Corte cost. n. 140/2003 – Parametri fiscali ILOR e riserva di legge tributaria

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 3, commi 181, 184 e 186, della l. n. 549/1995 (parametri ILOR), confermando la propria giurisprudenza sulla natura relativa della riserva di legge tributaria e la legittimità dell’accertamento statistico per presunzione semplice.

    Di cosa si tratta

    Due Commissioni tributarie provinciali di Milano e Napoli censuravano i commi della legge finanziaria 1996 che consentivano l’accertamento del maggior reddito ILOR 1995 mediante parametri statistici definiti con d.P.C.m. Secondo i rimettenti, tale meccanismo violava la riserva di legge tributaria (art. 23 Cost.), il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 3, commi 181, 184 e 186, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Parametri: artt. 23, 24, 53 e 95 della Costituzione. Giudici rimettenti: Commissioni tributarie provinciali di Milano e Napoli.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni riferite agli artt. 23, 53 e 95 Cost. (coerente con la sentenza n. 105/2003) e quella della CTP Napoli sull’art. 24 Cost. (i parametri fondano una presunzione semplice, non assoluta). Dichiara invece manifestamente inammissibile la questione della CTP Milano sull’esclusione della prova testimoniale per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    La riserva di legge tributaria ex art. 23 Cost. ha natura relativa: il legislatore può delegare a fonti secondarie la determinazione di parametri tecnici, purché la legge fissi criteri e limiti sufficientemente determinati. I parametri statistici per l’accertamento tributario fondano una presunzione semplice, confutabile dal contribuente.

    Domande e risposte

    I parametri ILOR sono vincolanti per il giudice tributario?

    No: costituiscono una presunzione semplice la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito, come chiarito anche dalla sentenza n. 105/2003.

    Il contribuente può difendersi dall’accertamento a parametri?

    Sì, fornendo elementi concreti che dimostrino la non congrua applicabilità dei parametri alla sua situazione specifica.

    Perché la questione della prova testimoniale è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la CTP Milano non ha spiegato in quale modo l’impossibilità di usare la prova testimoniale fosse rilevante nei giudizi in corso, rendendo impossibile la valutazione da parte della Corte.

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  • Corte cost. n. 125/2003 – Conferimento regioni funzioni mercato del lavoro

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sul d.lgs. n. 469/1997 e sulla legge n. 59/1997 relative al conferimento alle regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro e collocamento, nonché alla possibilità di autorizzare soggetti privati come intermediari tra domanda e offerta di lavoro. La delega era sufficientemente determinata e non vi è eccesso di delega.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Molise, nel giudicare l’impugnazione di provvedimenti con cui la Presidenza del Consiglio autorizzava la Regione Molise a svolgere funzioni di collocamento e il Ministero del lavoro autorizzava soggetti privati all’intermediazione lavorativa, ha dubitato che tale trasferimento di funzioni fosse sorretto da una delega legislativa valida. La questione coinvolgeva il rapporto tra legge delega (l. n. 59/1997) e decreto delegato (d.lgs. n. 469/1997).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Molise ha sollevato questione sugli artt. 1, 2 e 10 del d.lgs. n. 469/1997 nonché sugli artt. 1, commi 1 e 2, e 3, comma 1, lett. g), e 4, comma 4, lett. c), della legge n. 59/1997, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Il rimettente sosteneva che il collocamento non rientrava nella delega sul "sostegno all’occupazione" e che la delega a soggetti privati per l’intermediazione eccedeva la legge delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. La legge n. 59/1997, seguendo un metodo innovativo di delega per esclusione (individua le materie escluse, non quelle incluse), ricomprendeva il collocamento nel "sostegno all’occupazione" (art. 4, comma 4, lett. c) e nel conferimento generale delle funzioni localizzabili nel territorio regionale (art. 1, comma 2). L’autorizzazione a soggetti privati per l’intermediazione rientrava nella facoltà di individuare le "idonee strutture organizzative" ex art. 3, comma 1, lett. g). La delega era sufficientemente determinata tramite clausole generali e principi di sussidiarietà, completezza ed efficienza.

    Il principio

    Il controllo di costituzionalità sulla delega legislativa richiede un confronto ermeneutico parallelo tra la norma delegante e quella delegata. Una legge delega può adottare il metodo "per esclusione" (elencando ciò che è escluso invece di ciò che è incluso) e restare sufficientemente determinata se accompagnata da principi di sussidiarietà e allocazione ottimale delle funzioni tra i livelli di governo.

    Domande e risposte

    Che cosa distingue la delega "per esclusione" da quella tradizionale?

    Nella delega tradizionale il legislatore elenca le materie conferite. In quella "per esclusione" (come la legge Bassanini n. 59/1997) il punto di partenza è il conferimento di tutte le funzioni localizzabili, con indicazione delle sole eccezioni. L’oggetto è determinato sia negativamente (ciò che è escluso) che positivamente (i principi di sussidiarietà e sviluppo locale).

    Perché i soggetti privati potevano essere autorizzati all’intermediazione lavorativa?

    Perché la delega a individuare "idonee strutture organizzative" per le funzioni non esclusivamente regionali autorizzava il legislatore delegato a disciplinare anche le modalità e i titolari del procedimento di intermediazione, compresi i privati con requisiti imprenditoriali adeguati.

    Con questa sentenza il collocamento veniva definitivamente regionalizzato?

    La sentenza confermava la legittimità del conferimento regionale già operato. Successivamente la riforma del titolo V Cost. (l. cost. n. 3/2001) ha ridisegnato ulteriormente i confini, ma questa pronuncia riguardava il quadro normativo anteriore alla riforma costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 124/2003 – IRAP indeducibilità costi personale e interessi

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    La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sull’IRAP (d.lgs. n. 446/1997). L’indeducibilità dei costi del personale e degli interessi passivi è coerente con il presupposto del valore aggiunto prodotto; l’assoggettamento di professionisti e imprenditori è giustificato; il finanziamento del SSN tramite IRAP non discrimina i contribuenti.

    Di cosa si tratta

    Alcuni soggetti impugnarono avvisi di accertamento IRAP contestando più profili del d.lgs. n. 446/1997: l’indeducibilità dei costi per il personale dipendente, collaboratori e interessi passivi; l’equiparazione tra professionisti e imprenditori; il finanziamento del Servizio sanitario tramite IRAP; l’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte dirette. La Commissione tributaria provinciale di Ancona sollevava questioni di legittimità in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Ancona ha sollevato questione sugli artt. 1, comma 2; 3, comma 1, lett. c); 5, commi 1 e 2 u.p.; 11, comma 1, lett. c), e 36 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. La censura principale riguardava la mancata deduzione dei costi del personale e degli interessi passivi dalla base imponibile IRAP.

    La decisione della Corte

    La questione sull’art. 5 (base imponibile) è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza. Quella sull’art. 1 (indeducibilità IRAP dall’IRPEF) è inammissibile per irrilevanza nel giudizio (controversia su rimborso acconto IRAP, non su imposte dirette). Le questioni sugli artt. 3, 11 e 36 sono manifestamente infondate: l’IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto autonomamente — indice non irragionevole di capacità contributiva — e assoggetta equamente professionisti e imprenditori, con gettito destinato alla fiscalità generale senza identificazione tra soggetti passivi e beneficiari.

    Il principio

    L’IRAP è un’imposta coerente con l’art. 53 Cost.: il valore aggiunto prodotto da un’attività autonomamente organizzata è un indice attendibile di capacità contributiva. Rientra nella discrezionalità del legislatore scegliere quale fatto espressivo di ricchezza assoggettare a imposta, con il solo limite della non arbitrarietà.

    Domande e risposte

    Perché i costi del personale non sono deducibili dall’IRAP?

    Perché l’IRAP tassa il valore aggiunto prodotto, che per definizione include il fattore lavoro. Dedurre il costo del personale significherebbe cambiare la natura stessa del tributo, escludendo dalla base imponibile la componente principale che genera il valore aggiunto dell’impresa.

    I professionisti sono davvero equiparabili agli imprenditori ai fini IRAP?

    Sì, secondo la Corte. Entrambi producono nuovo valore aggiunto tramite un’attività autonomamente organizzata; l’idoneità alla contribuzione è identica. La distinzione civilistica tra impresa e professione non impone necessariamente un trattamento fiscale differenziato.

    Perché il gettito IRAP destinato al SSN non crea discriminazioni?

    Perché l’IRAP è un tributo di fiscalità generale, non un contributo specifico. Non occorre che vi sia identità tra chi paga l’imposta e chi beneficia del servizio finanziato: il legislatore può destinare parte del gettito fiscale a settori specifici senza violare il principio di uguaglianza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 139/2003 – Affidamento in prova e sopravvenienza di nuova condanna

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 51-bis ord. pen.: la norma che impone la cessazione dell’affidamento in prova quando la pena complessiva supera il limite di tre anni non viola il principio rieducativo, poiché rispecchia una precisa scelta discrezionale del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Un condannato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale viene raggiunto da un nuovo titolo esecutivo che, sommato alla pena residua, supera i tre anni previsti dall’art. 47 ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza di Messina, dovendo decidere sulla prosecuzione della misura, dubita che l’art. 51-bis ord. pen. — che impone la valutazione basata sul solo cumulo della pena — contrasti con l’art. 27, terzo comma, della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Parametro: art. 27, terzo comma, della Costituzione (finalità rieducativa della pena). Giudice rimettente: Tribunale di sorveglianza di Messina.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. L’accoglimento della tesi del rimettente vanificherebbe la condizione generale di ammissibilità dell’affidamento in prova (limite di tre anni), creando un trattamento paradossalmente più favorevole per chi sia già in esecuzione della misura rispetto a chi debba ancora iniziarla. La norma riflette una scelta legislativa non irragionevole nell’esercizio della discrezionalità del Parlamento.

    Il principio

    L’art. 27, terzo comma, Cost. non impone al legislatore di subordinare sempre la prosecuzione delle misure alternative alla valutazione casistica della meritevolezza; può legittimamente fissare soglie di pena come condizione di ammissibilità oggettiva.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 51-bis ord. pen. in caso di nuova condanna sopravvenuta?

    Il magistrato di sorveglianza sospende provvisoriamente la misura alternativa; il Tribunale decide sulla prosecuzione o cessazione tenendo conto del cumulo delle pene rispetto al limite di tre anni fissato dall’art. 47 ord. pen.

    Il condannato in affidamento in prova può fare valere il percorso rieducativo già avviato?

    Nel sistema delineato dall’art. 51-bis, la valutazione positiva del percorso non può da sola superare il limite di pena; la Corte ritiene questa scelta legislativa non manifestamente irragionevole.

    Perché l’accoglimento avrebbe creato una disparità irragionevole?

    Perché chi è già in esecuzione beneficerebbe di condizioni più favorevoli rispetto a chi affronta per la prima volta la valutazione per l’ammissione alla misura, con possibili ulteriori sperequazioni a cascata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 123/2003 – TOSAP sottosuolo stradale e riserva di legge

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507/1993 in materia di TOSAP per occupazioni di sottosuolo e soprassuolo stradale (linee elettriche, condutture). La norma è conforme agli artt. 23 e 76 Cost.: la delega era sufficientemente determinata e la riserva di legge relativa è rispettata.

    Di cosa si tratta

    La società ENEL Distribuzione contestava degli avvisi di accertamento TOSAP emessi dalla Provincia di Ancona per l’occupazione del sottosuolo stradale con linee elettriche e condutture. La Commissione tributaria provinciale di Ancona dubitava che la norma che fissava i criteri tariffari fosse troppo indeterminata, assegnando all’ente impositore un potere arbitrario di fissare la prestazione patrimoniale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Ancona ha sollevato questione sull’art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione. Secondo il rimettente la norma si sarebbe discostata dai principi della legge delega n. 421/1992 e avrebbe attribuito all’ente un potere di imposizione di contenuto arbitrario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando le proprie sentenze n. 96/2001 e ordinanza n. 95/2002. I criteri della legge delega per le occupazioni del sottosuolo (numero 2 della lettera b art. 4 l. n. 421/1992) sono quelli della determinazione forfetaria delle tariffe tramite parametri significativi, non i criteri del numero 1 evocati dal rimettente. La riserva di legge relativa ex art. 23 Cost. è rispettata purché la legge ponga criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa.

    Il principio

    La riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali (art. 23 Cost.) è di carattere relativo: è sufficiente che il legislatore determini preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali. Per la TOSAP sulle occupazioni del sottosuolo con linee elettriche e condutture la legge delega imponeva la determinazione forfetaria attraverso parametri significativi, criterio adeguato a soddisfare tale riserva.

    Domande e risposte

    Perché il rimettente riteneva violato l’art. 76 Cost.?

    Riteneva che la norma delegata si fosse discostata dai principi fissati dalla legge n. 421/1992 per la determinazione della tassa. La Corte ha chiarito che i criteri invocati (numero 1 della lettera b) non si applicavano alle occupazioni di sottosuolo con condutture, rette invece dal numero 2, che prescriveva la tariffa forfetaria su parametri significativi.

    Come funziona la riserva relativa di legge in materia tributaria?

    A differenza della riserva assoluta, quella relativa consente al legislatore di demandare all’amministrazione la fissazione di dettagli applicativi, purché la legge stabilisca criteri sufficientemente precisi. In materia di tasse locali è sufficiente che la legge indichi i parametri di base per il calcolo.

    Quali soggetti sono tenuti alla TOSAP per le occupazioni del sottosuolo?

    Tutti i soggetti che occupano spazi e aree pubbliche sotterranee con linee elettriche, cavi, condutture e simili, inclusi gli enti erogatori di pubblici servizi come l’ENEL. La tariffa è determinata in via forfetaria sulla base di parametri quali la lunghezza e la tipologia dell’occupazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 138/2003 – Restituzione atti per espulsione stranieri e modifica normativa

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica di Padova per rivalutare la rilevanza della questione: la norma impugnata sull’accompagnamento alla frontiera è stata modificata dalla legge di conversione n. 106/2002, che ha trasferito la competenza alla convalida dal PM al tribunale monocratico.

    Di cosa si tratta

    Quindici ordinanze del Procuratore della Repubblica di Padova, emesse nel corso di giudizi di convalida di provvedimenti di accompagnamento alla frontiera di stranieri extracomunitari, censuravano l’art. 2 del d.l. n. 51/2002, nella parte in cui attribuiva al PM (e non al giudice) il potere di convalidare il provvedimento di espulsione, ritenendo la tutela offerta allo straniero inferiore a quella prevista per il trattenimento nei CPT.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2 del d.l. 4 aprile 2002, n. 51. Parametro: art. 3 della Costituzione (disparità di tutela rispetto all’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998). Giudice rimettente: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova (15 ordinanze riunite).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti al rimettente. La legge di conversione n. 106/2002 ha modificato la norma denunciata, trasferendo la competenza alla convalida dal Procuratore al tribunale in composizione monocratica. Il rimettente deve quindi rivalutare se la questione rimanga rilevante alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, la norma denunciata viene modificata in modo incidente sulla sua applicazione nel giudizio a quo, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché verifichi la persistente rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Chi convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dopo la l. n. 106/2002?

    Il tribunale in composizione monocratica, non più il Procuratore della Repubblica come previsto dall’originario d.l. n. 51/2002.

    Cosa significa “restituzione degli atti” al giudice rimettente?

    La Corte non decide nel merito, ma restituisce la questione al giudice a quo affinché valuti se, dopo la modifica normativa, la sua decisione dipenda ancora dalla norma originariamente impugnata.

    La questione sulla tutela dello straniero espulso fu poi ridecisa?

    Sì: la disciplina della convalida dell’accompagnamento alla frontiera è stata oggetto di successive pronunce della Corte, in particolare con la sentenza n. 105/2001 già richiamata in questa ordinanza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 137/2003 – Custodia cautelare minorile e furto con strappo

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’impossibilità di applicare la custodia cautelare al minorenne accusato di furto con strappo dopo la riforma del 2001. La lacuna normativa rispecchia una scelta legislativa che non risulta manifestamente irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Con la legge n. 128/2001, il furto con strappo è stato ricollocato dalla lettera e alla lettera e-bis dell’art. 380, comma 2, c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza). L’art. 23 del d.P.R. n. 448/1988 (processo minorile) consente la custodia cautelare solo per i reati alle lettere e, f, g, h e non alla nuova lettera e-bis. Il GIP del Tribunale per i minorenni di Bari solleva questione di legittimità costituzionale per la conseguente impossibilità di applicare la misura al minorenne accusato di furto con strappo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. Parametro: art. 3 della Costituzione (irragionevole disparità di trattamento tra maggiorenni e minorenni e tra la disciplina ante e post riforma). Giudice rimettente: GIP del Tribunale per i minorenni di Bari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. La determinazione delle ipotesi tassative di custodia cautelare minorile è rimessa al legislatore nel rispetto del principio di non manifesta irragionevolezza (art. 13 Cost.). La situazione normativa, pur potendo essere frutto di una svista, rispecchia pur sempre una scelta legislativa; i criteri di raffronto indicati dal rimettente non costituiscono validi tertia comparationis.

    Il principio

    La custodia cautelare nei confronti dei minorenni deve essere considerata di assoluta eccezionalità; la determinazione delle fattispecie che la consentono è riservata al legislatore ed è sindacabile dalla Corte solo in caso di manifesta irragionevolezza.

    Domande e risposte

    Dopo la riforma del 2001, è possibile applicare la custodia cautelare a un minorenne per furto con strappo?

    Secondo la disciplina vigente nel 2003, no: l’art. 23 del d.P.R. n. 448/1988, nel richiamare le lettere e, f, g, h dell’art. 380, comma 2, c.p.p., non copre la lettera e-bis introdotta dalla l. n. 128/2001.

    Perché la Corte non ha ritenuto irragionevole questa lacuna?

    Perché la possibilità di applicare la custodia cautelare ai minori per furto era assente anche nel testo originario del 1988 e è stata introdotta solo nel 1991; la situazione risultante dalla riforma del 2001, pur non ottimale, non è manifestamente illogica.

    Chi è competente a colmare questa lacuna?

    Il legislatore, mediante una modifica dell’art. 23 del d.P.R. n. 448/1988, aggiornando il rinvio all’art. 380, comma 2, c.p.p. in modo da includere la lettera e-bis.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 122/2003 – Arbitrato escluso per opere pubbliche post-calamità

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 3, comma 2, del d.l. n. 180/1998 (conv. l. n. 267/1998), che vieta di devolvere ad arbitri le controversie sulle opere pubbliche in zone colpite da calamità naturali. La norma non viola l’art. 25 Cost. perché la giurisdizione si determina con riferimento al momento della proposizione della domanda.

    Di cosa si tratta

    Due giudizi arbitrali riguardavano controversie relative all’esecuzione di opere di ricostruzione in zone della Campania colpite da frane nel 1998. Una legge sopravvenuta aveva vietato di devolvere tali controversie ad arbitri, anche se la clausola compromissoria era stata stipulata prima. I collegi arbitrali dubitavano che ciò violasse il principio del giudice naturale precostituito per legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Collegio arbitrale di Napoli ha sollevato questione sull’art. 3, comma 2, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180 (conv. l. n. 267/1998), nella parte in cui esclude che le controversie sulle opere pubbliche per la ricostruzione di territori colpiti da calamità possano essere devolute ad arbitri. Il parametro era l’art. 25 della Costituzione (giudice naturale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando la propria ordinanza n. 11/2003. La norma non lede il giudice naturale perché la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.), e la disposizione esclusa dal divieto di arbitrato le sole controversie in cui fosse già stata notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

    Il principio

    La legge sopravvenuta che esclude la devoluzione ad arbitri di certe controversie non viola il principio del giudice naturale: la giurisdizione e la competenza si determinano con riferimento alla legge vigente e allo stato di fatto al momento della proposizione della domanda, sicché chi non aveva ancora notificato la domanda di arbitrato non può lamentare la perdita del "giudice naturale" arbitrale.

    Domande e risposte

    Perché la clausola compromissoria già stipulata non proteggeva le parti?

    Perché la legge ha introdotto un divieto prima che la domanda di arbitrato fosse notificata. Il principio del giudice naturale vale dal momento della proposizione della domanda, non dalla stipula del contratto che la prevede.

    Quali controversie rimanevano arbitrabili?

    Quelle per le quali la domanda di arbitrato era già stata notificata prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 180/1998. In tal caso il collegio arbitrale aveva già assunto la veste di giudice naturale precostituito.

    La norma era definitiva o temporanea?

    Riguardava specificamente le controversie relative a opere pubbliche comprese nei programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamità, una fattispecie eccezionale. La ratio era garantire un controllo giurisdizionale ordinario su interventi di pubblica utilità straordinaria.

    Norme collegate

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