Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 29/2003 – Incompatibilità consigliere regionale sardo e giurisdizione

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    La Corte risolve il conflitto tra la Regione Sardegna e i giudici ordinari: spetta allo Stato (e ai suoi organi giurisdizionali) giudicare sulla sussistenza di cause sopravvenute di incompatibilità con la carica di consigliere regionale sardo e sulla conseguente decadenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva proposto tre distinti ricorsi per conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, impugnando provvedimenti del Tribunale e della Corte d’appello di Cagliari che avevano dichiarato l’incompatibilità di un consigliere regionale con la sua carica, per sopravvenienza di cause incompatibili, e ne avevano conseguentemente dichiarato la decadenza. La Regione sosteneva che queste decisioni invadessero la competenza del Consiglio regionale.

    La questione

    Il conflitto di attribuzioni riguardava la competenza a giudicare sulle cause sopravvenute di incompatibilità con la carica di consigliere regionale sardo. La Regione Sardegna sosteneva che spettasse al Consiglio regionale verificare la sussistenza delle cause di incompatibilità e decidere la decadenza; i giudici ordinari avevano invece esercitato questa funzione.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie in parte i ricorsi e dichiara che spetta allo Stato, e per esso ai competenti organi giurisdizionali, giudicare in sede giurisdizionale sulla sussistenza di cause sopravvenute di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio regionale sardo e sulla conseguente decadenza. Dichiara per il resto inammissibili i ricorsi.

    Il principio

    La verifica giurisdizionale delle cause di incompatibilità sopravvenute con la carica di consigliere regionale spetta all’autorità giudiziaria ordinaria dello Stato, non al Consiglio regionale. L’autonomia regionale non si estende al punto da sottrarre all’autorità giurisdizionale statale la cognizione di questo tipo di controversie.

    Domande e risposte

    Cosa sono le cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale?

    Sono situazioni nelle quali la contemporanea titolarità della carica di consigliere regionale e di un’altra carica o funzione è vietata dalla legge (es. magistrato, funzionario statale). La causa di incompatibilità sopravvenuta è quella che sorge dopo l’elezione e comporta la necessità di optare tra le due cariche, con decadenza in caso di mancata opzione.

    Perché la Regione Sardegna sosteneva di avere competenza esclusiva sulla decadenza?

    Le regioni hanno la potestà di organizzare i propri organi costituzionali interni. La Regione Sardegna riteneva che la verifica dell’incompatibilità di un proprio consigliere rientrasse nelle prerogative del Consiglio regionale, analogamente a quanto avviene per le Camere del Parlamento in materia di titoli di ammissione e cause di incompatibilità dei parlamentari.

    Il principio è lo stesso per i consiglieri regionali in altre regioni?

    La sentenza riguardava specificamente la Regione Sardegna, che è regione a statuto speciale. Il principio per cui le cause di incompatibilità sopravvenute con la carica regionale sono sindacabili dall’autorità giudiziaria ordinaria è tuttavia di portata generale e vale anche per le regioni ordinarie.

  • Corte cost. n. 28/2003 – Disagio abitativo e autonomia della Provincia di Trento

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    La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento sull’art. 1, comma 2, della legge 21/2001 sulle misure per ridurre il disagio abitativo. La norma statale non invade le competenze statutarie della Provincia.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato in via principale l’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione). La Provincia riteneva che la disposizione statale invadesse le proprie competenze legislative e amministrative in materia urbanistica e edilizia, garantite dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia di Trento ha impugnato l’art. 1, comma 2, della l. 21/2001, sostenendo la violazione degli artt. 8 (numeri 10 e 25) e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. 526/1987 (estensione dei decreti delegati alle Province autonome).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La legge statale 21/2001 dettava principi fondamentali in materia di edilizia abitativa che, per la loro natura, si imponevano anche alle Province autonome. La norma impugnata non eccedeva la competenza statale di fissazione dei principi fondamentali, né comprimeva la specificità delle competenze provinciali.

    Il principio

    Anche le Province autonome di Trento e Bolzano, dotate di potestà legislativa primaria in alcune materie, devono rispettare i principi fondamentali desumibili dall’ordinamento statale in settori nei quali sussiste una competenza concorrente o integrativa. Il legislatore statale può dettare principi fondamentali in materia di edilizia abitativa applicabili anche alle autonomie speciali.

    Domande e risposte

    Quali competenze in materia urbanistica ha la Provincia di Trento?

    Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (D.P.R. 670/1972) attribuisce alla Provincia di Trento potestà legislativa primaria in materia urbanistica (art. 8, n. 5). Ciò le consente di disciplinare l’uso del territorio in modo autonomo, nel rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi internazionali.

    Cosa prevede la legge 21/2001 sul disagio abitativo?

    La legge 8 febbraio 2001, n. 21 introduceva misure per ridurre il disagio abitativo e aumentare l’offerta di alloggi in locazione, attraverso incentivi fiscali, agevolazioni per la costruzione di alloggi a canone concordato e misure di sostegno alle locazioni sociali.

    Quando una legge statale si applica alle Province autonome?

    Le leggi statali si applicano alle Province autonome quando dettano principi fondamentali che vincolano anche la potestà legislativa primaria provinciale, o quando contengono norme di grande riforma economico-sociale inderogabili. Le Province possono adattare la normativa alle proprie specificità nei limiti consentiti dallo Statuto.

  • Corte cost. n. 27/2003 – Orari farmacie Lombardia e libertà di impresa

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    La Corte dichiara non fondata la questione sulle norme della legge regionale lombarda 21/2000 che riorganizzava gli orari e i turni di servizio delle farmacie. La regione aveva competenza a legiferare in materia e la disciplina non violava la libertà di impresa né il diritto alla salute.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Lombardia, investito di ricorsi proposti da alcune farmacie, aveva dubitato della legittimità costituzionale della legge regionale lombarda 3 aprile 2000, n. 21, che riordinava la normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie, affidando alle ASL competenze amministrative in materia. I ricorrenti ritenevano che la norma comprimesse irragionevolmente la libertà di impresa delle farmacie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lombardia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 32 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 21, lamentando violazione della libertà di iniziativa economica, dell’eguaglianza, del diritto alla salute e del buon andamento della PA.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La disciplina regionale degli orari e dei turni delle farmacie è espressione della competenza regionale in materia di commercio e sanità. La limitazione della libertà d’impresa delle farmacie è giustificata dalla necessità di garantire la continuità del servizio farmaceutico come servizio essenziale per la tutela della salute.

    Il principio

    La farmacia è un’impresa speciale che eroga un servizio di interesse pubblico (la tutela della salute ex art. 32 Cost.). Le regioni possono disciplinare gli orari e i turni di servizio farmaceutico per garantire la continuità del servizio, e ciò non costituisce una violazione irragionevole della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.

    Domande e risposte

    Perché le farmacie sono soggette a una disciplina speciale degli orari?

    Le farmacie dispensano farmaci e sono presidio sanitario territoriale. La regolazione degli orari e dei turni serve a garantire la copertura del servizio farmaceutico in tutto il territorio, specialmente di notte e nei giorni festivi, in attuazione del diritto alla salute (art. 32 Cost.).

    Qual è la competenza delle regioni sulla disciplina delle farmacie?

    Le regioni hanno competenza concorrente in materia di tutela della salute. Possono regolamentare l’organizzazione dei servizi farmaceutici (orari, turni, guardia notturna), purché rispettino i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione nazionale in materia di farmaci e assistenza farmaceutica.

    L’art. 41 Cost. tutela le farmacie come imprese?

    Sì, le farmacie esercitano un’iniziativa economica privata tutelata dall’art. 41 Cost. Tuttavia la libertà d’impresa può essere limitata dall’utilità sociale (art. 41, secondo comma, Cost.). La garanzia del servizio farmaceutico essenziale è una legittima finalità d’interesse generale che giustifica le restrizioni di orario.

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  • Corte cost. n. 26/2003 – Tariffe autotrasporto e indipendenza della magistratura

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 3 del d.l. 256/2001 (convertito nella l. 334/2001) che introduceva disposizioni urgenti in materia di autotrasporto. I parametri invocati (artt. 3, 24, 101, 102, 104 Cost.) non risultano violati.

    Di cosa si tratta

    I Tribunali di Vallo della Lucania e di Genova erano investiti di controversie in materia di autotrasporto di cose. L’art. 3 del d.l. 256/2001 aveva introdotto disposizioni urgenti che modificavano alcune regole del settore. I rimettenti dubitavano che la norma, per come era congegnata, violasse l’eguaglianza, il diritto di difesa e l’indipendenza della magistratura.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Vallo della Lucania e di Genova hanno sollevato, riunite le questioni, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione. La norma sull’autotrasporto censurata non violava il principio di eguaglianza, non limitava irragionevolmente il diritto di difesa e non comprometteva l’indipendenza della magistratura né il monopolio statale della funzione giurisdizionale.

    Il principio

    Il legislatore può intervenire con norme d’urgenza sul settore dell’autotrasporto senza violare i parametri costituzionali, purché le disposizioni siano ragionevoli, non ledano il diritto di azione e difesa in giudizio e non comprimano l’indipendenza della funzione giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava l’art. 3 del d.l. 256/2001 in materia di autotrasporto?

    Il d.l. 256/2001 conteneva interventi urgenti nel settore dei trasporti, incluse disposizioni sui contratti di autotrasporto di cose. In quel periodo era in corso una riforma del settore che aveva inciso sulle tariffe e sulle modalità di formazione del corrispettivo nei contratti di trasporto.

    Perché i giudici rimettenti invocavano l’art. 101 Cost.?

    L’art. 101, secondo comma, Cost. stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. I rimettenti temevano che la norma sui trasporti imponesse soluzioni predeterminate nei giudizi in corso, comprimendo la libertà di valutazione del giudice. La Corte ha ritenuto che questo rischio non si concretizzasse nella fattispecie.

    Come si distingue una norma interpretativa da un’indebita ingerenza nell’esercizio della giurisdizione?

    Una norma interpretativa autentica è legittima se si limita a chiarire il significato di una disposizione preesistente senza imporre al giudice un esito predeterminato del giudizio. Diventa incostituzionale se è una norma ad personam che mira a influenzare processi in corso in contrasto con il principio di parità delle armi.

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  • Corte cost. n. 25/2003 – Sanzioni per bevande analcoliche e delega legislativa

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 16 del d.lgs. 196/1999 (sanità animale e scambi intracomunitari), sollevata dal Tribunale di Milano in riferimento all’art. 76 Cost. La norma non eccede i limiti della delega legislativa.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano era investito di un’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione che irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di norme sulla disciplina delle bevande analcoliche. La sanzione era prevista dall’art. 16 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 196, che aveva dato attuazione a una direttiva comunitaria sulla sanità animale. Il rimettente dubitava che questa norma eccedesse i limiti della delega conferita al Governo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE sugli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina), nella parte in cui commina sanzioni per violazioni di norme non previste dalla delega.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il legislatore delegato non aveva violato i limiti della delega. L’art. 16 del d.lgs. 196/1999 si inseriva in modo coerente nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge delega e dalla direttiva comunitaria di riferimento. Non vi era eccesso di delega.

    Il principio

    Un decreto legislativo non eccede i limiti della delega ex art. 76 Cost. quando le sue disposizioni sono logicamente riconducibili ai principi e criteri direttivi fissati nella legge di delegazione e alla normativa comunitaria che si intende attuare. La valutazione va condotta in modo sistematico, non atomistica su ogni singola norma.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 76 della Costituzione sulla delega legislativa?

    L’art. 76 Cost. vieta al Parlamento di delegare la propria funzione legislativa al Governo se non definisce principi e criteri direttivi, entro un tempo limitato e per oggetti definiti. Il decreto legislativo che eccede i limiti della delega è incostituzionale per violazione dell’art. 76.

    Come si verifica se un decreto legislativo ha rispettato i limiti della delega?

    La Corte confronta le disposizioni del decreto con i principi e criteri direttivi della legge di delegazione. Se il decreto introduce norme non riconducibili alla delega o ad essa contrarie, c’è eccesso. Se le norme sono coerentemente sviluppate dai principi della delega, il decreto è legittimo.

    Qual è il rapporto tra delega legislativa e attuazione delle direttive comunitarie?

    Quando il Parlamento delega il Governo a recepire una direttiva europea, i limiti della delega si desumono anche dal contenuto della direttiva stessa. Il Governo può intervenire con norme che completano o integrano la direttiva, purché ciò sia compatibile con i criteri della legge delega.

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  • Corte cost. n. 24/2003 – Privatizzazione Acquedotto Pugliese ed estinzione conflitto

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    La Corte dichiara estinto il processo nel conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Puglia contro il DPCM sulla privatizzazione dell’Acquedotto Pugliese. Il conflitto si era evidentemente sopito a seguito di sviluppi successivi all’introduzione del ricorso.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva proposto ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2000 che disciplinava la privatizzazione dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. La Regione riteneva che il DPCM invadesse competenze regionali. Nel corso del giudizio erano tuttavia intervenuti fatti che avevano reso il conflitto privo di oggetto.

    La questione

    La Regione Puglia aveva impugnato il DPCM del 9 marzo 2000 «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione dell’Acquedotto pugliese s.p.a», ritenendolo lesivo delle proprie prerogative costituzionali nella gestione dei servizi idrici del territorio pugliese. Il conflitto era iscritto al n. 24 del registro conflitti 2000.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. L’estinzione del giudizio per conflitto di attribuzioni si verifica quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso o quando vengono meno i presupposti del conflitto per sopravvenuti sviluppi normativi o fattuali che hanno eliminato la lesione lamentata.

    Il principio

    Il processo costituzionale per conflitto di attribuzioni può estinguersi per rinuncia o per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, così come avviene nei giudizi ordinari. In tali casi, la Corte prende atto dell’estinzione senza pronunciarsi nel merito del conflitto.

    Domande e risposte

    Cosa sono i DPCM sulla privatizzazione dei servizi pubblici locali?

    I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) in materia di privatizzazione fissano i criteri e le modalità per la cessione delle partecipazioni statali in società che gestiscono servizi di interesse pubblico. Per le società idriche, possono incidere sulle competenze delle regioni e degli enti locali che partecipano alla gestione del servizio.

    Cosa significa estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale?

    L’estinzione è una pronuncia processuale che chiude il giudizio senza decidere nel merito. Non forma giudicato sulla questione di fondo e non preclude al ricorrente di sollevare nuovamente il conflitto in presenza di nuove lesioni delle proprie attribuzioni.

    Quali competenze ha la Regione nella gestione dei servizi idrici?

    Le regioni hanno competenze legislative e amministrative sulla gestione delle acque, ma i servizi idrici sono stati oggetto di progressive riforme nazionali che hanno definito ambiti territoriali ottimali e regolazione tariffaria centralizzata. I conflitti tra competenze statali e regionali in questo settore sono frequenti.

  • Corte cost. n. 22/2003 – Adeguamento pensioni magistratura e uguaglianza tributaria

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 37 della legge finanziaria 2000 (l. 488/1999), che aveva ridotto le modalità di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici dei magistrati della Corte dei conti. La norma non viola gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Due magistrati della Corte dei conti avevano impugnato davanti al giudice contabile le modalità di calcolo del loro trattamento pensionistico, ritenendo che l’art. 37 della legge finanziaria 2000 avesse indebitamente limitato il meccanismo di adeguamento automatico delle pensioni dei magistrati, violando i principi di eguaglianza e capacità contributiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), nella parte relativa all’adeguamento dei trattamenti pensionistici dei magistrati.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. L’art. 37 della legge finanziaria rientrava nella discrezionalità del legislatore di ridisciplinare i meccanismi di adeguamento pensionistico. La norma non era manifestamente irragionevole, né violava il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost., che riguarda la tassazione e non i trattamenti previdenziali.

    Il principio

    La disciplina dei meccanismi di adeguamento delle pensioni dei magistrati rientra nella discrezionalità del legislatore. L’art. 53 della Costituzione (capacità contributiva) riguarda la materia tributaria e non può essere invocato come parametro per sindacare le modalità di calcolo dei trattamenti previdenziali.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 53 della Costituzione sulla capacità contributiva?

    L’art. 53 Cost. stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività. È il fondamento del principio che collega l’obbligo tributario alla capacità economica.

    Perché l’art. 53 Cost. non si applica ai trattamenti pensionistici?

    Perché l’art. 53 Cost. disciplina il rapporto tra cittadino e fisco (il dovere di pagare le imposte), non il diritto a ricevere prestazioni previdenziali. La pensione è un diritto acquisito nel rapporto di lavoro, la cui disciplina può essere modificata dal legislatore entro i limiti della ragionevolezza.

    Quando il trattamento differenziato dei magistrati è costituzionalmente legittimo?

    I magistrati hanno uno status speciale garantito dall’indipendenza della magistratura (artt. 101-104 Cost.). Tuttavia questa specialità non impedisce al legislatore di intervenire sui trattamenti economici e pensionistici, purché lo faccia senza violare il nucleo fondamentale delle garanzie di indipendenza.

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  • Corte cost. n. 23/2003 – Insindacabilità parlamentare e dichiarazioni Bossi

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni tra la Corte d’appello di Bologna e la Camera dei deputati, sorto a seguito della delibera con cui la Camera aveva affermato che le dichiarazioni dell’on. Bossi su Enzo Biagi erano coperte dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.

    Di cosa si tratta

    La Corte di appello di Bologna stava giudicando in un procedimento civile relativo a dichiarazioni rese dall’on. Umberto Bossi a danno del giornalista Enzo Biagi. La Camera dei deputati aveva deliberato che quelle dichiarazioni rientravano nelle «opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni» ai sensi dell’art. 68, secondo comma, della Costituzione e che quindi il deputato era insindacabile. La Corte d’appello non concordava con questa delibera e aveva sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è promosso dalla Corte di appello di Bologna nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera dell’8 aprile 1999 con cui la Camera aveva riconosciuto la insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Bossi, in difformità dalla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere. La Corte costituzionale doveva prima valutare se il conflitto fosse ammissibile.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 37 della legge 87/1953. Dispone che la Corte di appello di Bologna notifichi il ricorso e l’ordinanza alla Camera dei deputati entro novanta giorni, per il successivo deposito in cancelleria. La Corte si riserva ogni definitivo giudizio nel merito del conflitto.

    Il principio

    La delibera con cui la Camera dei deputati afferma che le dichiarazioni di un suo membro sono coperte dall’insindacabilità ex art. 68, secondo comma, Cost. può essere oggetto di conflitto di attribuzioni da parte del giudice che non ritenga sussistente il nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare. Il conflitto è ammissibile anche quando è proposto dall’autorità giudiziaria.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare prevista dall’art. 68 della Costituzione?

    L’art. 68, primo comma, Cost. prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa è l’insindacabilità, che copre l’attività tipicamente parlamentare; non copre le dichiarazioni rese fuori dall’esercizio delle funzioni.

    Come si distingue un’opinione «nell’esercizio delle funzioni» da una dichiarazione privata?

    La giurisprudenza costituzionale richiede un nesso funzionale tra le dichiarazioni extraparlamentari e l’attività svolta in Parlamento (c.d. «nesso funzionale»). Se le dichiarazioni non rispecchiano o non corrispondono a atti parlamentari, non sono coperte dall’insindacabilità.

    Cosa può fare il giudice che non concorda con la delibera della Camera?

    Il giudice che ritiene che la Camera abbia erroneamente esteso l’insindacabilità a dichiarazioni prive del requisito del nesso funzionale può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, che decide in via definitiva sull’esatto confine tra la prerogativa parlamentare e la giurisdizione ordinaria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 21/2003 – Procedimento per decreto penale e giusto processo

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla «normativa sul procedimento monitorio» sollevata dal Tribunale di Viterbo, perché l’ordinanza di rimessione non identificava con precisione le norme impugnate e la motivazione era del tutto carente.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Viterbo – sezione distaccata di Montefiascone aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della «normativa sul procedimento monitorio» (verosimilmente gli artt. 459-464 c.p.p. sul procedimento per decreto penale) in riferimento all’art. 111 della Costituzione sul giusto processo. Tuttavia l’ordinanza era gravemente lacunosa nella motivazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone, aveva sollevato, in riferimento all’art. 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della normativa sul procedimento per decreto penale (artt. 459-464 c.p.p.), limitandosi a affermare che la questione «appare non manifestamente infondata» senza alcun ulteriore sviluppo argomentativo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice a quo non aveva indicato con precisione le specifiche norme del codice di rito che intendeva impugnare, si era limitato a citare la «normativa» in modo generico, e non aveva motivato in alcun modo in che termini il procedimento per decreto penale violasse l’art. 111 Cost.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale che non indichi la norma specifica impugnata — limitandosi a un riferimento generico alla «normativa» — e che non contenga alcuna argomentazione sulla non manifesta infondatezza è manifestamente inammissibile. L’onere di motivazione gravante sul giudice rimettente è requisito di ammissibilità irrinunciabile.

    Domande e risposte

    Come funziona il procedimento per decreto penale?

    Il procedimento per decreto penale (artt. 459-464 c.p.p.) è un rito speciale in cui il pubblico ministero chiede al GIP l’emissione di un decreto penale di condanna a una pena pecuniaria, senza udienza dibattimentale. L’imputato può fare opposizione, ottenendo così un processo ordinario.

    Perché il procedimento per decreto è stato ritenuto in tensione con l’art. 111 Cost.?

    L’art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nella formazione della prova. Il procedimento per decreto si svolge senza contraddittorio preventivo, ma la Corte ha in precedenza ritenuto il rito costituzionalmente legittimo in ragione della possibilità di opposizione che garantisce comunque l’accesso al dibattimento.

    Quali sono i requisiti minimi dell’ordinanza di rimessione?

    L’ordinanza deve: indicare la norma di legge impugnata con precisione; indicare il parametro costituzionale; motivare la rilevanza nel giudizio a quo; motivare la non manifesta infondatezza. La mancanza di uno di questi elementi, se grave, comporta l’inammissibilità della questione.

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  • Corte cost. n. 20/2003 – Personale regionale e progressione di carriera

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    La Corte restituisce gli atti al TAR Puglia che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sul combinato disposto di due leggi regionali pugliesi in materia di progressione di carriera del personale regionale, alla luce di sopravvenienze normative.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia aveva impugnato alcune disposizioni della normativa regionale pugliese sul trattamento giuridico ed economico del personale (legge regionale 7/1997 e legge regionale 26/1984), ritenendole in contrasto con i principi di eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione. Nel frattempo erano sopravvenute modifiche normative che rendevano necessaria una nuova valutazione della rilevanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Puglia – sezione staccata di Bari ha impugnato il combinato disposto dell’art. 32, comma 1, della legge regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, e dell’art. 39 della legge regionale Puglia 9 maggio 1984, n. 26, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in un ricorso riguardante la progressione di carriera di un dipendente regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al TAR Puglia. Nelle more del giudizio erano intervenute modifiche legislative che incidevano sul quadro normativo di riferimento. Il giudice rimettente deve pertanto rivalutare la rilevanza della questione alla luce del nuovo assetto normativo.

    Il principio

    Quando il quadro normativo di riferimento muta significativamente nel corso del giudizio incidentale di costituzionalità, la Corte può restituire gli atti al giudice a quo affinché questi valuti se le modifiche sopravvenute abbiano eliminato i dubbi di costituzionalità o se essi permangano anche nella nuova veste normativa.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 97 della Costituzione per il pubblico impiego?

    L’art. 97 Cost. stabilisce i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Per il personale, questi principi si traducono nell’obbligo di selezioni trasparenti, criteri oggettivi di progressione di carriera e divieto di trattamenti discriminatori tra dipendenti in situazione analoga.

    Qual è la differenza tra legge regionale e legge nazionale nel pubblico impiego?

    Nel settore del pubblico impiego regionale, le regioni hanno una propria competenza legislativa per il personale dipendente, ma devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione nazionale e i precetti costituzionali (artt. 3 e 97 Cost.).

    Cosa significa restituzione degli atti al giudice rimettente?

    La restituzione degli atti è una pronuncia processuale, non di merito: la Corte non decide sulla costituzionalità della norma, ma restituisce il fascicolo al giudice perché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo. Il giudice potrà sollevare nuovamente la questione se lo riterrà ancora necessario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 19/2003 – Facoltà di astensione dal testimoniare

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 199 c.p.p. (facoltà di astensione dalla testimonianza per i prossimi congiunti), perché l’ordinanza di rimessione era insufficientemente motivata sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    La Corte di assise di Messina stava processando alcuni imputati per omicidio aggravato e favoreggiamento. Un soggetto convocato come teste aveva dichiarato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere prevista dall’art. 199 c.p.p. per i prossimi congiunti dell’imputato. Il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale di quella norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di assise di Messina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 199 del codice di procedura penale, nella parte relativa alla facoltà di astensione dal testimoniare riconosciuta ai prossimi congiunti dell’imputato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione non indicava con precisione quale specifico profilo dell’art. 199 c.p.p. si intendesse censurare, né spiegava in modo convincente come la norma violasse il principio di eguaglianza (art. 3) o il diritto di difesa (art. 24). La motivazione era troppo generica.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve indicare con precisione la norma impugnata e i parametri costituzionali di riferimento, con una motivazione che illustri il nesso tra norma e parametro. Un’ordinanza di rimessione generica o scarsamente motivata non consente alla Corte di pronunciarsi nel merito e determina l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 199 c.p.p. sulla testimonianza dei prossimi congiunti?

    L’art. 199 c.p.p. stabilisce che i prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre come testimoni. Prima di essere esaminati, devono essere avvisati di questa facoltà. Se scelgono di deporre, le loro dichiarazioni hanno pieno valore probatorio.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non aveva specificato quale aspetto della norma ritenesse incostituzionale, né aveva argomentato in modo sufficientemente preciso i profili di contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. La genericità dell’ordinanza non permetteva alla Corte di identificare la questione da decidere.

    Qual è il rapporto tra facoltà di astensione e giusto processo?

    La facoltà di astensione dei prossimi congiunti è un istituto di protezione dei legami familiari, bilanciato con le esigenze di accertamento della verità. L’art. 111 Cost. (giusto processo) impone che le prove siano formate nel contraddittorio, ma la scelta di non deporre da parte di un congiunto non viola di per sé questo principio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 18/2003 – Sanzioni disciplinari notai e proporzionalità

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sugli artt. 137 e 151 della legge notarile del 1913, sollevate dai Tribunali di Savona e Novara in relazione alle sanzioni pecuniarie disciplinari ritenute insufficienti. La determinazione dell’entità delle sanzioni è scelta riservata al legislatore.

    Di cosa si tratta

    I Tribunali di Savona e Novara, nell’ambito di procedimenti disciplinari nei confronti di notai, avevano contestato che le sanzioni pecuniarie previste dalla legge notarile del 1913 (legge 89/1913) fossero troppo basse, prive di efficacia deterrente. I giudici rimettenti ritenevano che questa inadeguatezza violasse i principi di eguaglianza, imparzialità della pubblica amministrazione e doveri dei pubblici ufficiali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Savona ha impugnato l’art. 137 della l. 89/1913, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione; il Tribunale di Novara ha impugnato gli artt. 137 e 151 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., lamentando che le sanzioni pecuniarie fossero esigue al punto da non svolgere alcuna funzione repressiva o deterrente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza di tutte le questioni. La scelta del legislatore di quantificare le sanzioni disciplinari in un certo modo rientra nella sua discrezionalità. Non è irragionevole né contraria ai principi di buon andamento o di imparzialità il fatto che le sanzioni pecuniarie siano modeste, giacché il sistema disciplinare notarile prevede anche la sospensione e la destituzione.

    Il principio

    La determinazione dell’entità delle sanzioni disciplinari per i pubblici ufficiali, come i notai, rientra nella discrezionalità del legislatore. Il fatto che esse siano ritenute scarsamente deterrenti non è di per sé sufficiente a integrale una violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, salvo il caso di manifesta irragionevolezza.

    Domande e risposte

    Quali sanzioni disciplinari prevede la legge notarile del 1913?

    La legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile) prevede un sistema graduale di sanzioni che va dall’avvertimento, alla censura, alle sanzioni pecuniarie, fino alla sospensione e alla destituzione. Le sanzioni pecuniarie oggetto della questione erano quelle degli artt. 137 e 151.

    Cosa censuravano i giudici rimettenti?

    Che i massimi edittali delle sanzioni pecuniarie erano tanto bassi da essere privi di qualsiasi efficacia repressiva o deterrente, con conseguente violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e dei doveri dei pubblici ufficiali (artt. 54 e 97 Cost.).

    Perché la Corte non ha accolto le censure?

    Perché la quantificazione delle sanzioni disciplinari è una scelta di politica legislativa riservata al Parlamento. La Corte non può sostituirsi al legislatore nell’individuare il livello ottimale delle sanzioni, a meno che la scelta non sia manifestamente irragionevole, il che non era nel caso di specie.

    Norme collegate