Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 121 TUIR – Obblighi delle società controllate (1)

In vigore dal 01/01/2004

Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

“1. Per effetto dell’esercizio congiunto dell’opzione di cui all’articolo 117, ciascuna societa’ controllata, secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 129, deve:

a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla societa’ o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d’imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste relative ai componenti negativi di reddito dedotti;

b) fornire alla societa’ controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralita’ fiscale di cui all’articolo 123, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto;

c) fornire ogni necessaria collaborazione alla societa’ controllante per consentire a quest’ultima l’adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell’Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validita’ dell’opzione.”

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(1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

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In sintesi

  • L'articolo 121 TUIR detta gli obblighi specifici delle società controllate nel consolidato fiscale nazionale: ciascuna controllata deve compilare il modello della propria dichiarazione dei redditi per comunicare al controllante il proprio reddito complessivo, le ritenute subite, le detrazioni, i crediti d'imposta e gli acconti versati.
  • Il modello dichiarativo della controllata deve essere accompagnato dal prospetto ex art. 109 c. 4 lett. b) con le indicazioni richieste sui componenti negativi di reddito dedotti, garantendo trasparenza e tracciabilità delle deduzioni applicate.
  • La controllata deve fornire al controllante i dati relativi ai beni ceduti e acquistati in regime di neutralità fiscale ex art. 123 TUIR, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto, per la corretta gestione delle posizioni latenti del consolidato.
  • La controllata ha l'obbligo di fornire ogni necessaria collaborazione al controllante per consentire l'adempimento degli obblighi che a quest'ultimo competono nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, anche successivamente al periodo di validità dell'opzione (es. risposte ad accertamenti, contenziosi pendenti, riprese a tassazione).
  • Le modalità operative dei flussi informativi tra controllata e controllante sono dettate dal D.M. 1° marzo 2018 (art. 129 TUIR), che disciplina formati, tempistiche e contenuti delle comunicazioni infragruppo per la determinazione del reddito complessivo globale.
  • La responsabilità solidale tra controllante e controllate per le obbligazioni IRES emergenti dal consolidato (art. 127 TUIR) rende essenziale la corretta gestione degli obblighi del 121: incoerenze o omissioni della controllata possono pregiudicare l'intero consolidato e generare contenzioso con l'Amministrazione.
Indice dei contenuti

Gli obblighi della società controllata nel consolidato

L'articolo 121 del TUIR disciplina gli obblighi specifici della società controllata nel consolidato fiscale nazionale. La disposizione, vigente dal 1° gennaio 2004 a seguito della riforma IRES (D.Lgs. 344/2003), si concentra sulla "compliance" della controllata: i flussi informativi che essa deve assicurare al controllante e all'Amministrazione finanziaria, gli adempimenti dichiarativi, la collaborazione necessaria per la corretta operatività del regime di gruppo.

Le società del consolidato non perdono la propria autonomia fiscale: ciascuna controllata mantiene la propria personalità giuridica, predispone il proprio bilancio civilistico, determina il proprio reddito complessivo netto secondo le regole ordinarie del TUIR. Tuttavia, per consentire la "consolidazione" a livello di gruppo, ogni controllata deve fornire al controllante una serie di informazioni dettagliate sulle proprie posizioni reddituali e patrimoniali. L'art. 121 TUIR codifica tale flusso informativo, integrato dal D.M. 1° marzo 2018 (regolamento attuativo).

L'obbligo dichiarativo: la dichiarazione "comunicativa" della controllata

La lett. a) del comma 1 dell'art. 121 stabilisce l'obbligo della controllata di compilare il modello della propria dichiarazione dei redditi al fine di comunicare al controllante: la determinazione del proprio reddito complessivo netto; le ritenute subite; le detrazioni e i crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili ex art. 17 D.Lgs. 241/1997; gli acconti autonomamente versati nel periodo d'imposta.

La dichiarazione della controllata ha dunque una doppia funzione: da un lato è la dichiarazione fiscale ordinaria che adempie agli obblighi tributari individuali (gestione di adempimenti come ritenute d'acconto, IRAP, IVA in dichiarazione unica); dall'altro è uno strumento di "comunicazione interna" al gruppo per la successiva consolidazione presso il controllante. Il modello Redditi SC della controllata contiene dunque sia i dati per il proprio adempimento sia quelli che confluiscono nella dichiarazione del consolidato (modello CNM) presentata dal controllante ex art. 122 TUIR.

Particolare rilievo ha l'obbligo di allegare al modello dichiarativo il prospetto ex art. 109 c. 4 lett. b) TUIR con le indicazioni richieste sui componenti negativi di reddito dedotti. Il prospetto serve a documentare la corretta applicazione delle regole di derivazione e di indeducibilità delle componenti, garantendo tracciabilità delle scelte applicative della controllata. La sua corretta predisposizione è cruciale per evitare contestazioni in sede di accertamento.

La trasparenza dei trasferimenti infragruppo: art. 123 TUIR

La lett. b) del comma 1 dell'art. 121 obbliga la controllata a fornire al controllante i dati relativi ai beni ceduti e acquistati secondo il regime di neutralità fiscale ex art. 123 TUIR. La regola si riferisce alle operazioni di trasferimento di beni tra società del consolidato che, ai sensi dell'art. 123, non generano plusvalenze o minusvalenze immediate (regime di neutralità), differendo la rilevanza fiscale al momento dell'eventuale uscita dei beni dal perimetro consolidato o di realizzo verso terzi.

La trasparenza richiesta dalla lett. b) prevede l'indicazione della differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto dei beni trasferiti: si tratta delle posizioni "latenti" che il consolidato traghetta nel tempo e che si manifesteranno fiscalmente in un futuro periodo. La gestione dei valori latenti è essenziale per la corretta determinazione del reddito di gruppo nei periodi successivi, soprattutto in caso di uscite di beni o di società dal perimetro.

Il regime di neutralità ex art. 123 TUIR è uno dei principali vantaggi del consolidato per le ristrutturazioni infragruppo: consente di trasferire beni (cespiti, partecipazioni, intangibles, magazzini) tra società del gruppo senza pagare l'IRES sulla plusvalenza al momento del trasferimento. Il differimento è tuttavia "vincolato": l'art. 123 impone la conservazione del legame consolidato e la continuità dei valori fiscali, sicché un'uscita dal consolidato o una cessione del bene a terzi farebbe emergere la plusvalenza differita.

L'obbligo di collaborazione: la lett. c)

La lett. c) del comma 1 dell'art. 121 prevede un obbligo generale di collaborazione della controllata con il controllante per consentire a quest'ultimo l'adempimento degli obblighi che gli competono nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, anche successivamente al periodo di validità dell'opzione. La regola è di particolare rilievo perché traduce in obbligo giuridico la "logica di gruppo" del consolidato: la controllata non può rifugiarsi nel proprio interesse individuale rispetto agli adempimenti del consolidato, ma deve attivamente supportare il controllante.

L'obbligo di collaborazione include tipicamente: la fornitura di documenti richiesti in sede di verifica (contratti, fatture, scritture contabili, registri); la predisposizione di chiarimenti tecnici per rispondere ad accertamenti dell'Agenzia delle Entrate; la partecipazione a contraddittori preventivi ex art. 6-bis L. 212/2000 sui rilievi dell'Amministrazione; il supporto al contenzioso tributario in caso di impugnazione degli atti.

L'obbligo persiste anche dopo la cessazione dell'opzione, finché non si esaurisce il periodo di decadenza dell'azione di accertamento sui periodi inclusi nella dichiarazione del consolidato (5 anni di norma, 7 in caso di omessa dichiarazione). Una controllata che esce dal consolidato dopo il triennio resta obbligata a collaborare per ulteriori 5-7 anni in caso di accertamenti relativi ai periodi del consolidato. La regola tutela la continuità dei rapporti tributari pendenti.

I flussi informativi e il D.M. 1° marzo 2018

Le modalità operative dei flussi informativi tra controllata e controllante sono dettate dal D.M. 1° marzo 2018, regolamento attuativo dell'art. 129 TUIR. Il decreto disciplina: i tempi di trasmissione dei dati dalla controllata al controllante (di norma in fase di chiusura del bilancio, prima della presentazione della dichiarazione del consolidato); i formati standard delle comunicazioni; il contenuto minimo dei prospetti riepilogativi; le modalità di conservazione documentale per eventuali verifiche.

Una corretta gestione dei flussi informativi è essenziale per evitare ritardi o errori nella dichiarazione del consolidato. Il commercialista deve coordinare le tempistiche tra le società del gruppo, in particolare quando le società sono assistite da consulenti diversi: il piano dei lavori del consolidato deve essere predisposto con anticipo e condiviso, con scadenze interne anteriori a quelle dell'Agenzia.

La responsabilità solidale e i rischi della non compliance

Una corretta gestione degli obblighi dell'art. 121 TUIR è essenziale anche in funzione della responsabilità solidale tra controllante e controllate per le obbligazioni IRES del consolidato (art. 127 TUIR). Errori, omissioni, imprecisioni della controllata possono pregiudicare l'intero consolidato e generare contenzioso con l'Amministrazione: la controllata che non adempie correttamente ai propri obblighi può esporre il gruppo a recuperi d'imposta, sanzioni, interessi.

Le situazioni di rischio più frequenti sono: incoerenze tra dichiarazione individuale della controllata e dichiarazione del consolidato; omessa indicazione dei trasferimenti infragruppo in regime di neutralità ex art. 123 TUIR; errori nella quantificazione dei crediti d'imposta esteri da consolidare ex art. 165 TUIR; incompletezza dei prospetti dei componenti negativi ex art. 109 TUIR.

Profili pratici e gestione contabile

Sul piano operativo l'art. 121 TUIR richiede al commercialista una gestione coordinata tra le società del consolidato. Per i gruppi di rilevante dimensione (decine di società consolidate, gruppi multinazionali) la coordinazione richiede: piattaforme informatiche dedicate per la raccolta dei dati; tax sharing agreement che disciplini ruoli, tempistiche, responsabilità tra le società; revisione interna preventiva delle dichiarazioni delle singole controllate prima della consolidazione; coordinamento con il controllo di gestione e la funzione finanza per la corretta rilevazione delle posizioni di consolidato nel reporting.

Per gruppi più piccoli (poche società consolidate, struttura semplice) la gestione può essere più informale ma deve comunque presidiare i flussi informativi essenziali. Errori frequenti nella prassi sono: ritardi nella trasmissione dei dati al controllante (con rischio di mancata presentazione della dichiarazione del consolidato nei termini); omessa predisposizione dei prospetti tecnici (componenti negativi, trasferimenti ex art. 123); incoerenze tra il modello Redditi SC della controllata e il modello CNM del controllante.

L'art. 121 TUIR, nella sua apparente brevità, racchiude dunque un'articolata disciplina di compliance che richiede competenza tecnica e attenzione operativa. Il commercialista che assiste gruppi consolidati deve presidiare con cura il flusso informativo per garantire la corretta operatività del regime e prevenire rischi di contestazione amministrativa.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare

n. 12/E dell'11 marzo 2011

Illustra le modifiche al regime fiscale del leasing immobiliare introdotte dalla L. 220/2010: in caso di cessione del contratto di leasing immobiliare ex art. 121 TUIR, il sopravvenuto valore della residua opzione di riscatto e dei canoni residui rileva ai fini della determinazione del reddito d'impresa con criteri di competenza.

Circolare

n. 17/E del 29 maggio 2013

Commenta organicamente la disciplina del leasing dopo la L. 147/2013, comprese le ipotesi di cessione del contratto: chiarisce gli effetti reddituali in capo al cedente e al cessionario, il trattamento dei canoni anticipati e l'impatto sul valore di iscrizione del bene strumentale.

Domande frequenti

Quali obblighi dichiarativi ha una società controllata aderente al consolidato fiscale?

La controllata deve compilare il modello della propria dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) per comunicare al controllante il proprio reddito complessivo, le ritenute subite, le detrazioni, i crediti d'imposta e gli acconti versati. Al modello deve essere allegato il prospetto ex art. 109 c. 4 lett. b) TUIR con le indicazioni sui componenti negativi di reddito dedotti. Il modello ha doppia funzione: dichiarazione fiscale individuale (per ritenute, IRAP, IVA) e comunicazione interna al gruppo per la consolidazione presso il controllante che presenta il modello CNM ex art. 122 TUIR.

La controllata deve comunicare al controllante i trasferimenti di beni in neutralità fiscale?

Sì. La lett. b) del comma 1 dell'art. 121 TUIR obbliga la controllata a fornire al controllante i dati relativi ai beni ceduti e acquistati in regime di neutralità fiscale ex art. 123 TUIR, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto. Si tratta della tracciabilità delle "posizioni latenti" del consolidato, beni trasferiti tra società del gruppo senza tassazione immediata della plusvalenza ma con differimento al momento dell'eventuale uscita dal perimetro o di realizzo verso terzi.

Gli obblighi della controllata si esauriscono con la fine dell'opzione consolidato?

No. L'art. 121 c. 1 lett. c) TUIR prevede l'obbligo di collaborazione del controllante "anche successivamente al periodo di validità dell'opzione". L'obbligo persiste finché non si esaurisce il periodo di decadenza dell'azione di accertamento sui periodi inclusi nella dichiarazione del consolidato (5 anni di norma, 7 in caso di omessa dichiarazione). Una controllata che esce dal consolidato dopo il triennio resta obbligata a collaborare per ulteriori 5-7 anni in caso di accertamenti relativi ai periodi del consolidato.

Cosa accade se la controllata commette errori nei propri adempimenti del consolidato?

Possono pregiudicare l'intero consolidato e generare contenzioso con l'Amministrazione, in funzione della responsabilità solidale tra controllante e controllate per le obbligazioni IRES del consolidato (art. 127 TUIR). Errori, omissioni, incoerenze possono esporre il gruppo a recuperi d'imposta, sanzioni, interessi. Le situazioni di rischio più frequenti sono: incoerenze tra dichiarazione individuale e consolidato; omessa indicazione dei trasferimenti ex art. 123 in neutralità; errori sui crediti d'imposta esteri; incompletezza dei prospetti tecnici sui componenti negativi.

Quali sono le tempistiche dei flussi informativi tra controllata e controllante nel consolidato?

Sono dettate dal D.M. 1° marzo 2018 (regolamento attuativo dell'art. 129 TUIR). Di norma la controllata trasmette i propri dati al controllante in fase di chiusura del bilancio, prima della presentazione della dichiarazione del consolidato (modello CNM). Il piano dei lavori del consolidato deve essere predisposto con anticipo e condiviso tra le società, con scadenze interne anteriori a quelle dell'Agenzia delle Entrate. Per gruppi di rilevante dimensione la coordinazione richiede piattaforme informatiche dedicate, tax sharing agreement formalizzati e revisione interna preventiva delle dichiarazioni individuali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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