Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 123 TUIR – Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 8, comma 7, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)
In vigore dal 02/12/2005 con effetto dal 01/01/1988
Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 8
Soppresso da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
“1. Fra le società che hanno esercitato l’opzione di cui alla presente sezione, le cessioni di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, possono avvenire in regime di continuità di valori fiscali riconosciuti su opzione congiunta della società cedente e cessionaria risultante dal relativo contratto stipulato in forma scritta ed a condizione che dalla dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 122 risulti la differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale riconosciuto del bene trasferito.
2. Salvo l’accoglimento dell’istanza di cui al comma 8 dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le perdite fiscali di cui all’articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cessionario con la successiva cessione o il successivo conferimento dei beni trasferiti secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 123 del TUIR (D.P.R. 917/1986) si colloca nel cuore del regime del consolidato fiscale nazionale, disciplinato dagli artt. 117-129 TUIR. Il consolidato fiscale consente a gruppi di società - una consolidante e le proprie consolidate - di sommare algebricamente i rispettivi redditi e perdite, presentando una dichiarazione di gruppo e versando un'unica IRES calcolata sul reddito netto consolidato. In questo contesto, la circolazione di beni all'interno del perimetro del gruppo dovrebbe essere fiscalmente irrilevante: tassare i plusvalori latenti realizzati in operazioni tra soggetti dello stesso gruppo significherebbe colpire ricchezza che non è «uscita» dall'aggregato economico, anticipando ingiustificatamente la tassazione rispetto al momento in cui il bene verrà ceduto a terzi o il gruppo si disgreghers.
Analisi
Il meccanismo dell'art. 123 TUIR opera attraverso il principio della continuità dei valori fiscali: quando una società appartenente al consolidato trasferisce un bene a un'altra società dello stesso perimetro, il bene viene iscritto nella contabilità del cessionario allo stesso valore fiscalmente riconosciuto che aveva in capo al cedente. Non si realizza alcuna plusvalenza tassabile - anche se il corrispettivo pattuito tra le parti riflette il valore di mercato del bene, il TUIR considera il trasferimento come neutro ai fini dell'imposizione diretta.
Questo meccanismo è complementare alle norme che, nell'ambito del consolidato, eliminano i dividendi infragruppo e le svalutazioni di partecipazioni: l'obiettivo è sempre quello di tassare il gruppo come se fosse un'unica entità economica, evitando sia duplicazioni sia erosioni della base imponibile derivanti da operazioni puramente interne.
Un aspetto centrale della disciplina è il cosiddetto «recupero» in caso di uscita dal perimetro di consolidamento. Se il soggetto cessionario del bene fuoriesce dal consolidato - per recesso volontario, per perdita dei requisiti di partecipazione, o per altre cause - le plusvalenze che erano state «congelate» al momento del trasferimento vengono recuperate a tassazione nell'esercizio in cui si verifica la fuoriuscita. Questo meccanismo di recapture garantisce che il regime di neutralità non si trasformi in un'esenzione definitiva, ma costituisca soltanto un differimento della tassazione.
La norma prevede altresì regole particolari per i beni immobili e per i beni oggetto di ammortamento: il cessionario continua ad ammortizzare il bene sulla base del costo fiscalmente riconosciuto del cedente, senza poter utilizzare il maggiore valore di mercato come base di ammortamento. Questo riduce i benefici fiscali immediati del trasferimento e rafforza la coerenza del regime.
Quando si applica
L'art. 123 TUIR si applica esclusivamente nel contesto del consolidato fiscale nazionale di cui agli artt. 117-129 TUIR. I presupposti necessari sono: (a) che sia stato esercitato l'opzione per il consolidato fiscale da parte di una società consolidante e delle proprie consolidate; (b) che il trasferimento del bene avvenga tra soggetti facenti parte del medesimo perimetro di consolidamento; (c) che al momento del trasferimento entrambi i soggetti - cedente e cessionario - appartengano al perimetro del consolidato. Non si applica ai trasferimenti tra soggetti non aderenti al consolidato, nemmeno se appartengono allo stesso gruppo in senso civilistico.
Va inoltre ricordato che l'opzione per il consolidato è soggetta a precisi requisiti: la consolidante deve detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale della consolidata superiore al 50% con i diritti di voto, e tale partecipazione deve sussistere fin dall'inizio del periodo d'imposta. La durata minima del consolidato è di tre anni (triennio di elezione), con proroga automatica salvo revoca.
Connessioni
L'art. 123 TUIR si inserisce nel corpus normativo del consolidato fiscale (artt. 117-129 TUIR), di cui costituisce una disposizione speciale. È strettamente correlato all'art. 117 TUIR (opzione per il consolidato), all'art. 118 TUIR (eliminazione dei dividendi infragruppo), all'art. 122 TUIR (dichiarazione di gruppo) e all'art. 124 TUIR (effetti dell'interruzione del consolidato). Sul piano delle operazioni straordinarie, dialoga con l'art. 172 TUIR (fusioni) e l'art. 178 TUIR (operazioni infragruppo in regime di neutralità). Esternamente al TUIR, la norma si coordina con il D.M. 9 giugno 2004 (regolamento attuativo del consolidato nazionale), che contiene le disposizioni di dettaglio sul funzionamento del regime.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare
Illustra il regime opzionale di neutralita' fiscale per i trasferimenti infragruppo di beni diversi da quelli che producono ricavi previsto dall'originario art. 123 TUIR, applicabile in costanza di consolidato nazionale. La disciplina e' stata abrogata dalla L. 244/2007 con effetto dai periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2007.
Casi pratici
Caso 1: Trasferimento di un immobile strumentale nel consolidato
Tizio S.p.A. (consolidante) e Caio S.r.l. (consolidata al 100%) aderiscono al consolidato fiscale. Tizio S.p.A. trasferisce a Caio S.r.l. un capannone industriale con valore fiscalmente riconosciuto di 800.000 euro e valore di mercato di 1.200.000 euro. In regime ordinario si realizzerebbe una plusvalenza di 400.000 euro. In virtù dell'art. 123 TUIR, il trasferimento è neutrale: nessuna plusvalenza viene tassata, e Caio S.r.l. iscrive il bene al valore fiscale di 800.000 euro, su cui continuerà ad ammortizzare. La plusvalenza latente di 400.000 euro sarà tassata soltanto quando Caio S.r.l. cederà il bene a terzi o uscirà dal perimetro del consolidato.
Caso 2: Fuoriuscita dal consolidato e recupero delle plusvalenze
Sempronio S.p.A., consolidante, ha trasferito a Mevio S.r.l. (consolidata) un marchio aziendale in neutralità fiscale, con plusvalenza latente di 300.000 euro. Due anni dopo, Sempronio S.p.A. cede la propria partecipazione in Mevio S.r.l. a un terzo, determinando la fuoriuscita di Mevio dal perimetro del consolidato. In applicazione delle regole di recapture, la plusvalenza latente di 300.000 euro viene recuperata a tassazione nell'esercizio di fuoriuscita, concorrendo al reddito imponibile del consolidato.
Domande frequenti
Il regime di neutralità dell'art. 123 TUIR si applica anche senza aderire al consolidato fiscale?
No. Il regime di neutralità previsto dall'art. 123 TUIR è riservato esclusivamente ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per il consolidato fiscale nazionale ai sensi degli artt. 117-129 TUIR. Al di fuori del consolidato, i trasferimenti di beni tra società dello stesso gruppo seguono le regole ordinarie di tassazione delle plusvalenze.
Cosa succede alle plusvalenze sospese se la società cessionaria esce dal consolidato?
In caso di fuoriuscita dal consolidato del soggetto cessionario, le plusvalenze che erano state sospese in neutralità vengono recuperate a tassazione (meccanismo di recapture) nell'esercizio in cui si verifica la fuoriuscita, ai sensi dell'art. 124 TUIR e del decreto attuativo del consolidato.
Il cessionario può ammortizzare il bene al valore di mercato ricevuto?
No. In regime di neutralità, il cessionario iscrive il bene al costo fiscalmente riconosciuto del cedente e ammortizza su tale base, non sul valore di mercato. Non è quindi possibile «step up» fiscale del valore del bene attraverso il trasferimento infragruppo in neutralità.
Qual è la durata minima dell'opzione per il consolidato fiscale?
L'opzione per il consolidato fiscale nazionale ha una durata minima di tre periodi d'imposta (triennio di elezione) ed è irrevocabile per tale periodo. Al termine del triennio si proroga automaticamente per un altro triennio, salvo revoca comunicata nei termini previsti.
Esiste un regime simile per i gruppi con controllate estere?
Sì, il TUIR prevede anche il consolidato mondiale (artt. 130-142 TUIR), che estende la tassazione unitaria anche alle controllate estere. Tuttavia, il consolidato mondiale è opzionale, più complesso e soggetto a condizioni più stringenti; nella pratica è utilizzato raramente. Per le operazioni infragruppo transfrontaliere si applicano invece le norme sul transfer pricing (art. 110, comma 7, TUIR).