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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sugli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale in materia di intercettazioni telefoniche. Le garanzie tecniche per l’esecuzione delle intercettazioni non violano né il principio di uguaglianza né l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Di cosa si tratta
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale, che disciplinano le modalità di esecuzione delle intercettazioni telefoniche e le condizioni di inutilizzabilità delle intercettazioni stesse.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP di Firenze dubitava, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, che le disposizioni sulle intercettazioni telefoniche violassero il principio di uguaglianza e l’obbligo del pubblico ministero di esercitare l’azione penale. In particolare, si contestavano le limitazioni tecniche all’esecuzione delle intercettazioni.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione. Le disposizioni sulle intercettazioni non incidono sull’obbligo del pubblico ministero di esercitare l’azione penale, ma disciplinano, con finalità di salvaguardia di valori di rango costituzionale, le garanzie tecniche di espletamento di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo.
Il principio
Le garanzie tecniche previste per le intercettazioni telefoniche (esecuzione mediante impianti della procura, inutilizzabilità delle intercettazioni non autorizzate) non violano l’obbligo di azione penale né il principio di uguaglianza, in quanto tutelano valori costituzionali di rango primario quali la riservatezza e la libertà di comunicazione.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 268, comma 3, c.p.p. sulle intercettazioni?
Prevede che le operazioni di intercettazione siano eseguite mediante gli impianti installati nella procura della Repubblica, salvo autorizzazione del giudice per l’uso di impianti di terzi quando quelli pubblici siano insufficienti o inidonei.
Cosa comporta l’inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p.?
Le intercettazioni eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o con violazione delle formalità prescritte non possono essere utilizzate nel processo; i risultati vanno distrutti.
Le garanzie sulle intercettazioni limitano le indagini?
La Corte ha chiarito che tali garanzie non ostacolano l’obbligo di azione penale del PM, ma semplicemente disciplinano le modalità tecniche di un mezzo di ricerca della prova che incide sulla riservatezza delle comunicazioni.
Norme collegate
- Art. 112 della Costituzione — obbligo del pubblico ministero di esercitare l’azione penale
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza