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La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni sollevate dalla Provincia autonoma di Trento sulla legge istitutiva del servizio civile nazionale e sul relativo decreto legislativo attuativo. La disciplina statale del servizio civile, anche nella sua componente organizzativa, rientra nella competenza esclusiva dello Stato e non viola lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato diverse disposizioni della legge 6 marzo 2001, n. 64 (istituzione del servizio civile nazionale) e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (disciplina attuativa), lamentando la violazione dello statuto speciale di autonomia. La Provincia sosteneva che le norme di organizzazione e finanziamento del servizio civile avrebbero dovuto rispettare le competenze provinciali.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Trento ha impugnato gli artt. 7 commi 2 e 4, 8 comma 1 e 10 comma 2 della legge n. 64/2001, nonché gli artt. 2-13 del d.lgs. n. 77/2002, per violazione degli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972) e delle relative norme di attuazione, nonché dell’autonomia finanziaria provinciale. In particolare si contestava che allo Stato non spetterebbe dettare norme di dettaglio sull’organizzazione concreta del servizio civile nel territorio provinciale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondate le questioni, riuniti i giudizi. La legge sul servizio civile disciplina un’istituzione che, nella sua unitarietà, costituisce espressione della competenza esclusiva statale in materia di difesa, alla quale il servizio civile si ricollega storicamente. Le norme di dettaglio organizzativo sono funzionalmente connesse alla gestione unitaria dell’istituto e non violano le competenze dello statuto speciale.
Il principio
Il servizio civile nazionale rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di difesa: le Province autonome, pur dotate di ampia autonomia legislativa, non possono pretendere di disciplinare autonomamente l’organizzazione di un servizio che, per sua natura, richiede uniformità a livello nazionale.
Domande e risposte
Le Province autonome possono disciplinare il servizio civile nel proprio territorio?
No, almeno per quanto riguarda la disciplina fondamentale dell’istituto. La Corte conferma la competenza esclusiva statale in materia di servizio civile come derivante dalla materia «difesa» di cui all’art. 117, comma 2, lett. d) Cost.
Il finanziamento del servizio civile deve rispettare l’autonomia finanziaria provinciale?
La questione è stata dichiarata non fondata: le norme finanziarie statali non violano l’autonomia finanziaria della Provincia di Trento garantita dal titolo VI dello statuto speciale.
Qual è il legame tra servizio civile e obbligo di difesa della patria?
Il servizio civile nasce storicamente come alternativa al servizio militare obbligatorio e si ricollega al dovere di difesa della Patria sancito dall’art. 52 Cost. Questo nesso giustifica la competenza esclusiva statale sull’intera disciplina.
Norme collegate
- Art. 52 della Costituzione — difesa della Patria, fondamento del servizio civile come alternativa al servizio militare
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze, la difesa è materia esclusiva statale
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