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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 113, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice di pace, nel decidere secondo equità le cause fino a 1.100 euro, debba osservare i principi informatori della materia. L’equità necessaria non può essere totalmente svincolata dal diritto.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Trento aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, che impone al giudice di pace di decidere secondo equità le cause di valore non superiore a 1.100 euro (salvo quelle derivanti da contratti standard ex art. 1342 c.c.). La norma non specificava se tale equità dovesse rispettare i principi fondamentali della materia.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace dubitava, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 secondo comma, 111 settimo comma e 134 della Costituzione, che l’equità “necessaria” fosse compatibile con il principio di soggezione del giudice alla legge e con le garanzie del giusto processo. Una sentenza di equità non soggetta ai principi della materia sarebbe infatti inimpugnabile in Cassazione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 113, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia. In parte dichiara infondata ed in parte inammissibile la questione di legittimità sull’art. 3 Cost.

Il principio

L’equità necessaria del giudice di pace non può essere totalmente libera: il giudice deve comunque rispettare i principi informatori della materia, così da consentire una verifica della correttezza della decisione e garantire l’unità dell’ordinamento.

Domande e risposte

Cosa si intende per “equità necessaria”?

È il potere del giudice di decidere secondo equità imposto direttamente dalla legge (art. 113 c.p.c.), distinto dall’“equità facoltativa” che presuppone l’accordo delle parti.

Quali sono i “principi informatori della materia” che il giudice deve rispettare?

Sono i principi generali ricavabili dall’ordinamento positivo che reggono la materia oggetto della controversia (es. responsabilità civile, inadempimento contrattuale), che il giudice non può ignorare anche quando decide secondo equità.

Le sentenze di equità del giudice di pace sono impugnabili in Cassazione?

Sì, ma solo per violazione dei principi informatori della materia (dopo questa pronuncia), non per violazione di legge in senso stretto.

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