Art. 155 QUINQUIES c.c. [Disposizioni in favore dei figli maggiorenni]
In vigore
(1) […]

In vigore
(1) […]

Art. 137 TUIR – Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validità dell’opzione
In vigore dal 01/01/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
“1. Nel caso in cui, prima del compimento del periodo di cui all’articolo 132, comma 1, venga meno la qualificazione soggettiva della societa’ o ente controllante di cui all’articolo 130, comma 2, gli effetti dell’opzione esercitata cessano con effetto dal periodo d’imposta del soggetto controllante successivo a quello in corso al momento del venir meno della qualificazione soggettiva predetta. Il periodo precedente non si applica nel caso in cui il nuovo soggetto controllante abbia a sua volta esercitato l’opzione di cui alla presente sezione. 2. Nel caso di cui al comma 1, primo periodo, le perdite del soggetto controllante di cui all’articolo 84 non utilizzate alla fine del periodo d’imposta in cui viene meno la qualificazione soggettiva si riducono della misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validita’ dell’opzione da tutte le societa’ non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell’unico imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le societa’.”
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Articolo abrogato.

Art. 138 TUIR – Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più controllate non residenti
In vigore dal 01/01/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
“1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente ad una o piu’ societa’ controllate non residenti prima del compimento del periodo di cui all’articolo 132, comma 1, il reddito complessivo viene aumentato in misura corrispondente agli interessi passivi dedotti per effetto della disposizione di cui all’articolo 97, comma 2, nei due esercizi precedenti rientranti nel periodo di cui allo stesso articolo 132, comma 1. 2. Nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente ad oltre due terzi delle societa’ controllate non residenti oltre a quello di cui al comma 1 si verifica l’effetto di cui all’articolo 137, comma 2, da calcolare proporzionalmente alle perdite fiscali delle societa’ non residenti di cui al presente comma.”

In vigore
patrimoniali tra i coniugi Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. […] (1) […] (2) […] (3) Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 139 bis TUIR – Recupero delle perdite compensate.
In vigore dal 03/12/2016
Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater
“1. Nell’ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle societa’ consolidate, percepiti o realizzate dall’ente o societa’ consolidante dal periodo d’imposta successivo all’ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della societa’ estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa societa’ inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo (1).
2. Con il decreto di cui all’articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138.”
(1) Comma cosi’ modificato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a) decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225.
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Art. 141 TUIR – Norma transitoria
In vigore dal 01/01/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
“1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui all’articolo 130 e nei nove precedenti dalla societa’ o ente controllante o da altra societa’ controllata, anche se non esercente l’opzione di cui all’articolo 130, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della societa’ partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di tali differenze.”
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Art. 140 TUIR – Coordinamento con l’articolo 167
In vigore dal 01/01/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
“1. Le disposizioni di cui all’articolo 167 non si applicano relativamente alle controllate estere il cui imponibile viene incluso in quello della societa’ controllante per effetto dell’opzione di cui all’articolo 130.”
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In vigore
Il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio.

Art. 142 TUIR – Disposizioni applicative
In vigore dal 01/01/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
“1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono essere stabiliti i criteri per consentire la rivalutazione degli ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del reddito delle societa’ controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. A questo scopo, saranno considerati tali quelli in cui la variazione dell’indice dei prezzi al consumo e’ superiore di almeno 10 punti percentuali allo stesso indice rilevato dall’ISTAT. 3. Fino all’emanazione dei criteri di cui al comma 2 non si applica quanto previsto dall’articolo 134, comma 1, lettera d).”
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