Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 68/2003 – Inutilizzabilità atti rogatoria internazionale (art. 729 c.p.p.)

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 729, comma 1, prima parte, c.p.p. sull’inutilizzabilità degli atti acquisiti mediante rogatoria internazionale in violazione delle norme di cui all’art. 696, comma 1, c.p.p. La Corte si era già pronunciata in modo identico con le ordinanze n. 315 e n. 487 del 2002, e le ordinanze di rimessione non prospettano profili nuovi.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Catanzaro – sezione riesame, in due distinti procedimenti per spaccio di stupefacenti, aveva eccepito l’inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche trasmesse dalla Germania attraverso rogatoria internazionale, perché prive dell’attestazione di conformità all’originale. La questione riguardava se l’art. 729, comma 1, prima parte, c.p.p. (modificato dalla legge n. 367/2001) avesse ripristinato un’interpretazione restrittiva in contrasto con una consuetudine internazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 729, comma 1, prima parte, c.p.p. come modificato dall’art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367. La norma avrebbe violato una consuetudine internazionale nella pratica rogatoriale e il principio del contraddittorio.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i due giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità. Le ordinanze di rimessione erano state emesse in data anteriore alle ordinanze n. 315 e n. 487/2002 con cui la Corte aveva già dichiarato manifestamente inammissibile la medesima questione. Non vengono prospettati profili nuovi o argomentazioni diverse: stesse conclusioni.

    Il principio

    Quando la Corte ha già dichiarato manifestamente inammissibile una questione identica e il rimettente non prospetta profili nuovi o argomentazioni diverse, la questione deve essere dichiarata nuovamente manifestamente inammissibile. La precedente pronuncia costituisce ostacolo all’ammissibilità della nuova rimessione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 729, comma 1, c.p.p. sulle rogatori internazionali?

    Prevede che gli atti acquisiti o trasmessi per qualsiasi violazione delle norme di cui all’art. 696, comma 1, c.p.p. riguardanti l’acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria internazionale sono inutilizzabili nel processo penale italiano.

    Qual era la “consuetudine internazionale” invocata dai rimettenti?

    I giudici sostenevano che nella prassi degli Stati firmatari della Convenzione di Strasburgo del 1959, gli atti conseguenti all’esecuzione di una rogatoria vengono restituiti in fotocopia senza autentificazione, con la sola attestazione dello Stato richiesto nella nota di accompagnamento. Questa prassi costituirebbe, a loro avviso, una consuetudine internazionale tutelata dall’art. 10, primo comma, della Costituzione.

    Perché le ordinanze erano state emesse in data anteriore alle pronunce della Corte?

    Perché la questione era sorta in procedimenti locali prima che la Corte si pronunciasse con le ordinanze n. 315 e n. 487/2002. Questo non impedisce alla Corte di dichiarare la manifesta inammissibilità delle nuove rimessioni, in assenza di argomentazioni nuove.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 67/2003 – Tasse automobilistiche e rinuncia al ricorso: processo estinto

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    La Corte dichiara estinto il processo. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato l’art. 8 della legge regionale toscana n. 9/2002 sulla competenza giurisdizionale per le sanzioni in materia di tasse automobilistiche. La Regione Toscana ha nel frattempo modificato la norma e il ricorrente ha rinunciato al ricorso con l’accettazione della controparte.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato in via principale una legge della Regione Toscana che attribuiva la competenza sulle controversie in materia di tasse automobilistiche alla giurisdizione ordinaria in alternativa al giudice tributario, in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione (giurisdizione e norme processuali). La Regione, preso atto del vizio, ha corretto la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato l’art. 8 della legge della Regione Toscana 7 marzo 2002, n. 9 in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l), e 117, terzo comma, della Costituzione. La norma avrebbe attribuito ai giudici ordinari la cognizione di controversie tributarie che la legge statale riserva al giudice tributario.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte comporta l’estinzione. La Regione Toscana aveva già provveduto, con la legge regionale n. 30/2002, a ripristinare la competenza del giudice tributario, e il Governo aveva quindi rinunciato al ricorso.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale di legittimità costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo. La rimozione del vizio da parte del legislatore regionale durante il pendente giudizio può costituire base per la rinuncia e la conseguente estinzione.

    Domande e risposte

    Quale era il difetto di costituzionalità ravvisato nella norma toscana?

    La norma regionale attribuiva ai cittadini la facoltà di ricorrere al giudice ordinario (in alternativa al giudice tributario) avverso le sanzioni per violazioni sulle tasse automobilistiche. Ma la ripartizione delle competenze giurisdizionali appartiene alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.) e il contenzioso tributario è riservato in via generale al giudice tributario.

    Come ha corretto la Regione Toscana il vizio?

    Con la legge regionale n. 30/2002, sostituendo nuovamente l’art. 9 della legge regionale n. 37/1999, ha ripristinato la giurisdizione del giudice tributario per le controversie relative alle tasse automobilistiche, in conformità a quanto previsto dalla legge statale.

    L’estinzione del processo ha effetti sul merito della questione?

    No: l’estinzione per rinuncia non comporta alcuna pronuncia nel merito. La questione di legittimità costituzionale non viene decisa e non costituisce precedente giurisprudenziale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 66/2003 – Tassazione plusvalenze da esproprio: inammissibilità per motivazione carente

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla tassazione delle plusvalenze da indennità di esproprio (art. 11, commi 5-10, l. n. 413/1991). L’ordinanza di rimessione non contiene una motivazione autonoma sulla non manifesta infondatezza ma si limita a un rinvio per relationem alle argomentazioni delle parti, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale consolidata.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria regionale di Catanzaro, in un giudizio sul rimborso di ritenute d’acconto su somme percepite a titolo di risarcimento per accessione invertita, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’assoggettamento ad imposta delle plusvalenze da esproprio previsto dalla legge n. 413/1991. La Corte rileva che l’ordinanza manca di un’autonoma motivazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale aveva impugnato l’art. 11, commi 5-10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 in riferimento agli artt. 3, 42 (terzo comma) e 53 della Costituzione. Tuttavia la non manifesta infondatezza era motivata, quanto agli artt. 3 e 53 Cost., con un “espresso rinvio” alle motivazioni degli atti di parte.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per tutti i parametri evocati. Quanto agli artt. 3 e 53 Cost., l’ordinanza si limita a un rinvio per relationem agli atti di parte, senza motivazione autonoma — prassi costantemente censurata dalla Corte (v. sentenza n. 425/2000). Quanto all’art. 42, terzo comma, Cost., manca qualunque motivazione sui termini del contrasto e sulla sua concreta rilevanza nel giudizio.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente: non può limitarsi a richiamare per relationem il contenuto di atti di parte o di altri provvedimenti. Il giudice rimettente deve esporre autonomamente le ragioni della rilevanza e della non manifesta infondatezza, in modo che la Corte costituzionale possa valutarle senza necessità di accedere ad altri atti.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “motivazione autosufficiente” dell’ordinanza di rimessione?

    Significa che l’ordinanza deve contenere in sé stessa, senza rinvii ad altri atti, la descrizione della fattispecie, le ragioni della rilevanza della questione nel giudizio principale e le argomentazioni che fondano il dubbio di costituzionalità. È un requisito di ammissibilità del ricorso incidentale.

    Qual è la questione sostanziale che era stata posta sulla tassazione delle indennità di esproprio?

    Si contestava l’assoggettamento ad imposta delle plusvalenze conseguenti all’esproprio o alla cessione volontaria, poiché ciò avrebbe eroso il ristoro patrimoniale garantito dall’art. 42, terzo comma, della Costituzione, riducendolo a un indennizzo meramente apparente.

    La questione può essere riproposta?

    Sì: la dichiarazione di inammissibilità per vizi formali dell’ordinanza non preclude la riproposizione della questione in un altro giudizio, con un’ordinanza adeguatamente motivata che superi i difetti riscontrati.

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  • Corte cost. n. 65/2003 – Pubblicità dispositivi medici depenalizzata: restituzione atti

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano. Dopo l’ordinanza di rimessione è entrato in vigore il d.lgs. n. 271/2002 che ha trasformato in illecito amministrativo la pubblicità non autorizzata di dispositivi medici, eliminando la disparità rispetto ai medicinali e rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    In un processo penale per pubblicità non autorizzata di dispositivi medici, il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di costituzionalità: la norma (art. 23, comma 2, d.lgs. n. 46/1997) prevedeva sanzione penale, mentre la pubblicità di medicinali era stata depenalizzata nel 1999. La Corte rileva che nelle more il legislatore ha rimosso la disparità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano aveva impugnato l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui puniva penalmente la pubblicità non autorizzata di dispositivi medici, quando la corrispondente fattispecie per i medicinali per uso umano era già stata depenalizzata dal d.lgs. n. 507/1999.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti. Il d.lgs. n. 271/2002 ha sostituito la norma impugnata, trasformando le violazioni in materia di pubblicità di dispositivi medici in illeciti amministrativi con le stesse sanzioni previste per i medicinali. La disparità denunciata è venuta meno e il giudice rimettente deve riesaminare la rilevanza della questione.

    Il principio

    Quando il legislatore, dopo la sollevazione della questione di legittimità costituzionale, modifica la norma impugnata eliminando la disparità denunciata, la Corte non può decidere nel merito ma deve restituire gli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Qual era la differenza tra dispositivi medici e medicinali in materia di pubblicità?

    Prima del d.lgs. n. 271/2002, la pubblicità non autorizzata di medicinali per uso umano era solo illecito amministrativo (per effetto del d.lgs. n. 507/1999), mentre quella di dispositivi medici era ancora reato penale (arresto fino a tre mesi e ammenda). Il d.lgs. 271/2002 ha equiparato i due regimi.

    Perché la Corte non si è pronunciata nel merito sulla ragionevolezza?

    Perché la norma oggetto della questione era stata interamente sostituita dalla nuova disciplina, che aveva rimosso la disparità censurata. Pronunciarsi nel merito su una norma non più vigente nella formulazione impugnata avrebbe privato la sentenza di concreta utilità.

    Il reato è stato completamente eliminato?

    Sì, per la pubblicità non autorizzata. Il d.lgs. n. 271/2002 ha trasformato le relative violazioni in illeciti amministrativi, uniformando il trattamento a quello previsto per i medicinali ai sensi dell’art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie.

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  • Corte cost. n. 64/2003 – Disciplina transitoria e utilizzabilità prove in dibattimento

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 26 della legge n. 63/2001, nella parte in cui la disposizione transitoria non consente di usare ai fini delle contestazioni (art. 500 c.p.p.) le dichiarazioni rese prima dell’entrata in vigore della riforma, non ancora acquisite al fascicolo dibattimentale. La norma transitoria è ragionevole perché gestisce il passaggio tra due modelli processuali profondamente diversi.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano, in un processo penale, si trovava di fronte al problema di usare ai fini delle contestazioni (art. 500 c.p.p.) le dichiarazioni rese da un coimputato “patteggiante” — ora esaminato come teste assistito — durante le indagini preliminari, prima che fosse vigente la legge n. 63/2001 attuativa della riforma costituzionale del giusto processo. Quelle dichiarazioni non erano state preventivamente acquisite al fascicolo dibattimentale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha impugnato l’art. 26 della legge 1° marzo 2001, n. 63 in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui la disciplina transitoria non consente l’utilizzabilità ai fini delle contestazioni ex art. 500 c.p.p. delle dichiarazioni rese prima dell’entrata in vigore della legge, non ancora acquisite al fascicolo dibattimentale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La disciplina transitoria è giustificata dall’esigenza di calibrare il passaggio tra due modelli processuali non poco difformi: il rimettente vorrebbe applicare il “nuovo” sistema (esame del coimputato patteggiante come teste assistito) continuando però ad avvalersi di atti assunti sotto il “vecchio” modello, senza le garanzie del nuovo. Questa combinazione è riservata alla scelta del legislatore. Inoltre la Corte aveva già ritenuto ragionevole individuare nell’acquisizione al fascicolo dibattimentale il “fatto processuale” che segna il passaggio tra i regimi (sentenza n. 381/2001).

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente adottare norme di diritto intertemporale che evitino sia la conservazione del sistema previgente incompatibile con i nuovi principi, sia la dispersione delle risultanze processuali già acquisite. La scelta di individuare nell’acquisizione al fascicolo dibattimentale lo spartiacque tra i regimi è ragionevole e non censurabile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Cosa sono le “contestazioni” ai sensi dell’art. 500 c.p.p.?

    Sono la procedura con cui il pubblico ministero o la difesa possono utilizzare le dichiarazioni rese dal testimone in fase di indagini, quando queste siano difformi da quelle rese in dibattimento, per valutarne l’attendibilità.

    Perché l’acquisizione al fascicolo dibattimentale è il “fatto processuale” rilevante?

    Perché distingue gli atti già “entrati” nel processo secondo le vecchie regole da quelli non ancora acquisiti, che devono seguire le nuove. È un criterio temporale e oggettivo che garantisce certezza procedurale nella fase di transizione tra i due regimi.

    La questione era stata già esaminata in precedenza?

    Sì. La Corte aveva già affrontato la ragionevolezza del regime transitorio nella sentenza n. 381/2001. Le censure del rimettente non evidenziavano profili nuovi o diversi, portando alle medesime conclusioni di infondatezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 63/2003 – Sezione distaccata Tribunale e difetto di rilevanza reiterato

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’ubicazione della sezione distaccata del Tribunale di Siracusa (Avola anziché Noto). Si tratta della stessa questione già dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza con l’ordinanza n. 149/2001: il giudice rimettente non può riproporla nello stesso giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Noto aveva già sollevato la stessa questione nel 2000: la Corte l’aveva dichiarata inammissibile con l’ordinanza n. 149/2001 per difetto di rilevanza (il giudice di pace non può applicare le norme impugnate). Nel 2002, nello stesso giudizio, il Giudice di pace aveva riproposto la stessa questione sostenendo che la rilevanza sussistesse. La Corte respinge questa impostazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Noto aveva impugnato l’art. 48-bis del r.d. n. 12/1941 e le tabelle A e B allegate al d.lgs. n. 51/1998 in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, nella parte in cui istituivano la sezione distaccata del Tribunale di Siracusa nel Comune di Avola anziçhé in quello di Noto.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. In presenza di una pronuncia avente contenuto decisorio che abbia accertato un difetto di rilevanza non modificabile dal giudice a quo, non è consentito al medesimo rimettente riproporre nel medesimo giudizio la stessa questione: ciò si concretizzerebbe nell’impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile ai sensi dell’art. 137, ultimo comma, della Costituzione.

    Il principio

    Una volta che la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione per difetto di rilevanza con pronuncia di contenuto decisorio, il giudice rimettente non può riproporla nello stesso giudizio limitandosi ad affermare che la rilevanza, a suo avviso, sussisterebbe. La situazione processuale del giudizio principale deve essere effettivamente mutata.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibile anche la costituzione del Comune di Noto?

    Perché l’atto di costituzione era stato depositato fuori dal termine perentorio stabilito dall’art. 25 della legge n. 87/1953, computato secondo le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Cosa significa che il difetto di rilevanza è “non modificabile dal giudice a quo”?

    Significa che la situazione processuale che impedisce al giudice di applicare le norme impugnate è strutturale e non può essere alterata da una diversa valutazione dello stesso giudice: la rilevanza è assente in modo oggettivo e definitivo per quel giudizio.

    Cosa avrebbe potuto fare il Giudice di pace per superare il precedente?

    Avrebbe dovuto attendere un diverso giudizio (o un mutamento effettivo della fattispecie) in cui le norme impugnate fossero effettivamente applicabili, oppure attendere una modifica normativa che rendesse rilevante la questione nel contesto di un nuovo procedimento.

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  • Corte cost. n. 62/2003 – Tassa iscrizione registro imprese e ius superveniens comunitario

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma. Nel frattempo è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia UE (cause C-216/99 e C-222/99) che ha esaminato la compatibilità comunitaria dell’art. 11 della legge n. 448/1998: il giudice rimettente deve rivalutare la rilevanza della questione alla luce di tale pronuncia.

    Di cosa si tratta

    Una società (Giochi Preziosi s.p.a.) aveva chiesto il rimborso di somme versate tra il 1989 e il 1992 come tassa annuale per l’iscrizione nel registro delle imprese. L’art. 11 della legge n. 448/1998, sotto veste di interpretazione autentica, aveva retroattivamente disciplinato quelle somme. Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma per violazione degli artt. 3, 24, 25, 53, 101 e 104 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha impugnato l’art. 11, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 101 e 104 della Costituzione. La norma avrebbe introdotto, sotto veste di interpretazione autentica, una disciplina retroattiva che alterava il rapporto tra imposizione e capacità contributiva e incideva sui processi in corso.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al rimettente. Nelle more era sopravvenuta la sentenza della Corte di giustizia UE del 10 settembre 2002 (cause C-216/99 e C-222/99) che ha risolto la questione della conformità all’ordinamento comunitario della stessa norma. I principi di quella pronuncia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno come ius superveniens e il Tribunale deve valutarne l’incidenza sulla persistente rilevanza della questione.

    Il principio

    Quando nelle more del giudizio costituzionale interviene una pronuncia della Corte di giustizia UE che risolve direttamente la questione della compatibilità comunitaria della norma impugnata, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente perché valuti l’effetto di tale ius superveniens sulla persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa è lo ius superveniens nel contesto del giudizio costituzionale?

    Si tratta di una normativa sopravvenuta — compreso il diritto comunitario — che modifica il quadro normativo rilevante dopo che la questione è stata sollevata. Se incide sulla rilevanza della questione, il giudice rimettente deve rivalutarla prima che la Corte si pronunci nel merito.

    Perché la sentenza della Corte di giustizia UE ha prevalenza?

    I principi enunciati dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno con valore di jus superveniens, condizionando i limiti in cui la norma nazionale conserva efficacia e deve essere applicata dal giudice nazionale (v. ordinanza n. 255/1999 della Corte costituzionale).

    Cosa accade dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente deve riesaminare il caso alla luce della pronuncia comunitaria e decidere se la questione di legittimità costituzionale sia ancora rilevante e non manifestamente infondata; solo in tal caso potrà eventualmente risollevare la questione alla Corte costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 61/2003 – Pensioni di guerra e requisito di convivenza

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 656/1986 sulle pensioni di guerra, nella parte in cui richiede la convivenza per l’assegno supplementare. Il requisito è ragionevole perché la pensione di guerra ha natura risarcitoria — diversa da quella ordinaria di reversibilità — e la convivenza garantisce un’assistenza diuturna al mutilato.

    Di cosa si tratta

    Il coniuge superstite di un mutilato o invalido di guerra chiedeva l’assegno supplementare previsto dalla legge sulle pensioni di guerra. La legge richiedeva però la convivenza come presupposto. Il giudice rimettente sosteneva che questo requisito discriminasse i titolari di pensione di reversibilità di guerra rispetto ai titolari di pensione ordinaria, violando l’art. 3 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice unico delle pensioni della Corte dei conti – sezione Veneto ha impugnato l’art. 4, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Secondo il rimettente, la convivenza come requisito per l’assegno supplementare avrebbe trattato ingiustamente allo stesso modo situazioni diverse, discriminando i pensionati di guerra.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La pensione di reversibilità ordinaria ha natura retributiva, mentre quella di guerra ha natura risarcitoria: le situazioni poste a raffronto non sono omogenee e il tertium comparationis è improponibile. La convivenza è un ragionevole presupposto per garantire che l’assegno supplisca alla perdita dell’assistenza continuativa prestata al mutilato, e non comprime la libertà di residenza dei coniugi.

    Il principio

    Il legislatore può prevedere requisiti differenziati per istituti previdenziali di natura diversa (retributiva vs risarcitoria). La convivenza, intesa come situazione fattuale di coabitazione — non come mera coincidenza anagrafica — costituisce un ragionevole presupposto per un beneficio economico aggiuntivo connesso all’assistenza effettivamente prestata.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’assegno supplementare per pensioni di guerra?

    È un beneficio economico aggiuntivo riconosciuto al coniuge convivente di un mutilato o invalido di guerra di prima categoria, previsto dal d.P.R. n. 834/1981, a titolo di ristoro per la cura prestata.

    Perché la Corte ha ritenuto non irragionevole il requisito della convivenza?

    Perché la ratio della norma è quella di assicurare un ristoro a chi abbia prestato una costante assistenza al mutilato: questa assistenza può maturare solo in una situazione di effettiva coabitazione. Il giudice di merito può valutarne la sussistenza in concreto.

    Quale differenza c’è tra pensione di reversibilità ordinaria e pensione di guerra?

    La pensione ordinaria ha natura retributiva (derivata dal rapporto di lavoro del defunto), quella di guerra ha natura risarcitoria (legata al sacrificio bellico). La loro diversità strutturale giustifica discipline differenziate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 60/2003 – Sospensione cautelare dipendenti pubblici e restituzione atti

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione del Tribunale di Messina (per motivazione per relationem) e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trapani per rivalutare la rilevanza dopo la sopravvenuta sentenza n. 145/2002.

    Di cosa si tratta

    Due tribunali (Messina e Trapani) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 4 della legge n. 97/2001, che prevede la sospensione obbligatoria dal servizio per i dipendenti pubblici condannati anche non definitivamente per taluni delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione, corruzione). Nel frattempo la Corte, con sentenza n. 145/2002, aveva già dichiarato incostituzionale il comma 2 dell’art. 4 (sulla durata della sospensione).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Tribunale di Messina) e artt. 4 e 10, comma 1, della stessa legge (Tribunale di Trapani). Parametro: artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 della Costituzione. Giudici rimettenti: Tribunale di Messina (sez. lavoro) e Tribunale di Trapani.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi; dichiara manifestamente inammissibile la questione del Tribunale di Messina (motivazione per relationem a un’altra ordinanza, non autosufficiente); ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trapani per rivalutare la rilevanza alla luce della sentenza n. 145/2002.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente nella motivazione della non manifesta infondatezza: non può limitarsi a richiamare per relationem il contenuto di altre ordinanze o atti. Inoltre, quando sopravviene una pronuncia della Corte che modifica il quadro normativo rilevante, gli atti devono essere restituiti al giudice a quo per rivalutare la questione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge n. 97/2001 sulla sospensione dei dipendenti pubblici?

    L’art. 4 della legge n. 97/2001 dispone la sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico condannato, anche in via non definitiva, per peculato (art. 314, comma 1 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 320 c.p.) e per il reato di cui all’art. 3 della legge n. 1383/1941.

    Cosa aveva deciso la Corte con la sentenza n. 145/2002?

    Con sentenza n. 145/2002 la Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge n. 97/2001, nella parte in cui disponeva che la sospensione perdesse efficacia decorso un periodo pari a quello di prescrizione del reato. Questa pronuncia cambiava il quadro normativo rilevante per le questioni ancora pendenti sul comma 1.

    Perché l’ordinanza del Tribunale di Messina era per relationem inammissibile?

    Perché la motivazione sulla non manifesta infondatezza non era autonoma: rinviava integralmente a un’altra ordinanza di diverso giudice. La Corte esige che ogni giudice rimettente spieghi con argomenti propri perché ritiene la questione non manifestamente infondata, senza poter delegare questa motivazione ad altri provvedimenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 59/2003 – Insindacabilità sen. Manfroi interruzione servizi comunali

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte d’appello di Venezia contro la delibera del Senato che aveva applicato l’insindacabilità al comportamento del senatore Manfroi come sindaco.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Donato Manfroi era stato condannato in primo grado per interruzione di servizi pubblici commessa mentre era sindaco di Cencenighe Agordino: aveva chiuso l’accesso al palazzo municipale e ordinato ai dipendenti di non rispondere alle telefonate. Il Senato aveva poi deliberato di non approvare la proposta della Giunta delle elezioni di escludere l’insindacabilità, con il risultato di applicarla implicitamente ai fatti. La Corte d’appello di Venezia contestava tale delibera.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni promosso dalla Corte d’appello di Venezia nei confronti del Senato della Repubblica. Parametro: art. 68, comma 1, della Costituzione. Il giudice sosteneva che i fatti contestati non fossero collegati all’esercizio delle funzioni parlamentari ma all’attività del Manfroi come sindaco.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dalla Corte d’appello di Venezia, disponendo che l’atto introduttivo sia notificato al Senato della Repubblica entro sessanta giorni per l’instaurazione del contraddittorio nel merito.

    Il principio

    La delibera di una Camera parlamentare che applica l’insindacabilità a comportamenti materiali di un parlamentare nell’esercizio di funzioni non parlamentari (come quella di sindaco) può invadere la competenza giurisdizionale del giudice. L’atto è impugnabile con conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

    Domande e risposte

    Un parlamentare che riveste anche altre cariche è insindacabile per tutto ciò che fa?

    No. L’insindacabilità riguarda solo le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Se un parlamentare è anche sindaco, i suoi atti come sindaco non sono coperti dall’insindacabilità ex art. 68 Cost.

    Perché il Senato aveva applicato l’insindacabilità nonostante il parere contrario della Giunta?

    La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari aveva proposto di dichiarare che i fatti non ricadevano nell’ipotesi di cui all’art. 68 Cost. L’Assemblea del Senato non aveva approvato tale proposta, producendo l’effetto opposto di confermare implicitamente l’insindacabilità.

    Cosa significa che il conflitto è “ammissibile”?

    Che la Corte, in questa fase preliminare e senza contraddittorio, ha verificato che sussistono i presupposti formali del conflitto (requisiti soggettivi e oggettivi). La decisione nel merito — se vi sia stata o meno violazione delle attribuzioni del giudice — verrà in una fase successiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 58/2003 – Insindacabilità Sgarbi contro Colombo ammissibilità conflitto

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Brescia contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Sgarbi nei confronti del magistrato Colombo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Brescia stava giudicando il deputato Vittorio Sgarbi per diffamazione nei confronti del dr. Gherardo Colombo, all’epoca sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano, per dichiarazioni rese durante la trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani” nei giorni 8, 11 e 12 febbraio 1997. La Camera dei deputati, con delibera dell’8 febbraio 2001, aveva dichiarato le opinioni insindacabili ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni promosso dal Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati. Il Tribunale sosteneva che non vi fosse il necessario nesso funzionale tra le dichiarazioni televisive di Sgarbi e l’esercizio del mandato parlamentare. Parametro: art. 68, comma 1, della Costituzione (insindacabilità parlamentare).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dal Tribunale di Brescia, disponendo che l’atto introduttivo sia notificato alla Camera dei deputati entro sessanta giorni per l’instaurazione del contraddittorio nel merito.

    Il principio

    Il giudice ordinario è legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni quando ritiene che una delibera parlamentare di insindacabilità abbia invaso la propria sfera di competenza giurisdizionale, affermando l’insindacabilità di atti per i quali non sussiste il necessario nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari.

    Domande e risposte

    Quando un parlamentare è insindacabile per le proprie dichiarazioni?

    L’art. 68, comma 1, Cost. prevede che i parlamentari non possano essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Secondo la giurisprudenza costituzionale, occorre un nesso funzionale tra la dichiarazione e l’attività parlamentare: non basta che chi parli sia parlamentare.

    Le dichiarazioni televisive di un parlamentare sono sempre insindacabili?

    No. Le dichiarazioni rese in una trasmissione televisiva non sono automaticamente riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari. Occorre verificare se esista un nesso funzionale specifico con un’attività parlamentare determinata (una interrogazione, un discorso in aula, ecc.).

    Qual è la differenza tra questa fase (ammissibilità) e la decisione nel merito?

    In questa fase la Corte verifica solo se il conflitto è formalmente ammissibile (sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi), senza pronunciarsi sul merito. Il conflitto sarà deciso nel merito solo dopo che la Camera si è costituita e si è svolto il contraddittorio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 57/2003 – Norma pensioni parlamentari già annullata manifesta inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69/1989, in quanto la norma impugnata era già stata dichiarata incostituzionale dalla Corte con sentenza n. 289/1994 e non è più vigente nell’ordinamento.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria di secondo grado di Verona aveva sollevato nel 1994 questione sull’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69/1989, che prevedeva un trattamento tributario privilegiato per le pensioni degli ex parlamentari e categorie equiparate. La questione è pervenuta alla Corte nel 2002, ma nel frattempo la norma era già stata dichiarata incostituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2, comma 6-bis, del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge n. 154/1989, nella parte relativa al trattamento tributario delle pensioni degli ex parlamentari. Parametro: artt. 3 e 53, comma 1, della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva). Giudice rimettente: Commissione tributaria di secondo grado di Verona.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione, poiché la norma denunciata è già stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 289/1994 ed è uscita dall’ordinamento giuridico. Questioni identiche erano state già dichiarate inammissibili con sentenza n. 316/1994 e ordinanza n. 275/1999.

    Il principio

    Quando la norma oggetto di questione è già stata dichiarata incostituzionale ed è uscita dall’ordinamento, ogni ulteriore questione sulla stessa norma è inammissibile: non vi è più nulla da annullare. Il giudice a quo dovrà decidere il caso applicando l’ordinamento come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69/1989 prevedeva che le pensioni corrisposte agli ex parlamentari e ad alcune categorie equiparate beneficiassero di un regime tributario più favorevole rispetto a quello ordinario, in contrasto con i principi di uguaglianza e capacità contributiva.

    Perché la questione era ancora pendente nel 2003 se la norma era stata annullata nel 1994?

    L’ordinanza di rimessione era stata emessa nel maggio 1994 dalla Commissione tributaria, ma era pervenuta alla Corte solo nel maggio 2002. I tempi tecnici della trasmissione e iscrizione al registro possono causare questo tipo di disallineamento, specialmente per ordinanze emesse da commissioni tributarie.

    Cosa deve fare ora il giudice che aveva sollevato la questione?

    Deve decidere il caso applicando l’ordinamento come risultante dopo la dichiarazione di incostituzionalità della norma. La sentenza n. 289/1994 ha effetto erga omnes, quindi si applica anche al giudizio a quo.

    Norme collegate

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