Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 249/2004 – Conflitto di attribuzioni GUP Milano: improcedibile

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    La Corte dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano. La dichiarazione di improcedibilità chiude il processo senza pronuncia nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Milano aveva proposto un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, presumibilmente in relazione a una delibera di insindacabilità parlamentare che aveva interferito con un procedimento penale pendente. La Corte ha dichiarato il giudizio improcedibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano. Il testo integrale dell’ordinanza, disponibile su Consulta OnLine, indica le specifiche ragioni processuali che hanno determinato la dichiarazione di improcedibilità. Presidente: Gustavo Zagrebelsky; Redattore: Valerio Onida.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzioni. La pronuncia non entra nel merito della questione e non definisce a quale potere spetti la competenza contestata.

    Il principio

    L’improcedibilità del conflitto di attribuzioni può derivare da vizi processuali sopravvenuti o originari che impediscono l’esame nel merito. La Corte ne prende atto con ordinanza, senza formulare alcuna valutazione sulle attribuzioni in contestazione.

    Domande e risposte

    Chi può sollevare un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    I «poteri dello Stato» legittimati a proporre conflitto sono individuati dalla Corte stessa: rientrano tipicamente il Parlamento (attraverso le Camere), il Governo, la Magistratura (nelle sue diverse articolazioni), il Presidente della Repubblica.

    Quali sono le cause tipiche di improcedibilità in un conflitto di attribuzioni?

    Tra le cause più frequenti: la mancata notifica nel termine perentorio, il difetto di legittimazione del ricorrente, la sopravvenuta carenza di interesse, o la proposizione del ricorso prima che la lesione delle attribuzioni si fosse compiuta.

    Può il GUP di Milano riproporre il conflitto?

    Sì, se vengono sanati i vizi processuali che hanno determinato l’improcedibilità, e se permane l’interesse alla definizione del conflitto.

  • Corte cost. n. 248/2004 – Intercettazioni art. 268 c.p.p. e limiti della delega

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, del codice di procedura penale in materia di intercettazioni telefoniche, sollevata dal GIP del Tribunale di Trani in riferimento all’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega).

    Di cosa si tratta

    L’art. 268, comma 3, c.p.p. disciplina le modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione, stabilendo che le stesse devono avvenire mediante impianti installati nella procura della Repubblica. Il GIP del Tribunale di Trani dubitava che tale norma eccedesse i limiti della delega legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 268, comma 3, del codice di procedura penale. Parametro costituzionale: art. 76 della Costituzione (principio di delega: il Governo esercita la funzione legislativa delegata nei limiti stabiliti dalla legge di delega). Rimettente: Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. La norma censurata non eccede i limiti della delega legislativa fissati dal Parlamento: l’art. 268, comma 3, c.p.p. è pienamente compatibile con il dettato dell’art. 76 Cost.

    Il principio

    La manifesta infondatezza è dichiarata con ordinanza quando la questione è priva di qualsiasi pregio in punto di diritto, senza necessità di un’approfondita disamina. Il controllo sull’eccesso di delega (art. 76 Cost.) richiede che il Governo abbia travalicato i principi e i criteri direttivi fissati dalla legge delega, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.

    Domande e risposte

    Che cosa prescrive l’art. 268, comma 3, c.p.p. sulle intercettazioni?

    Stabilisce che le operazioni di intercettazione devono essere eseguite per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica; solo in caso di insufficienza o inidoneità di tali impianti è consentito l’uso di impianti privati.

    Che cosa significa «eccesso di delega» ex art. 76 della Costituzione?

    Si ha eccesso di delega quando il Governo, nell’esercitare la funzione legislativa delegata, va oltre i principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega del Parlamento, violando il confine tra potere legislativo e potere esecutivo.

    Perché la questione è «manifestamente» infondata?

    Perché la Corte, anche solo da un esame sommario, non ravvisa alcuna plausibile violazione dell’art. 76 Cost. nella norma sulle intercettazioni. La manifesta infondatezza consente di decidere con ordinanza, senza udienza pubblica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 247/2004 – Conflitto attribuzioni Bossi-Biagi: improcedibile

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    La Corte dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento civile promosso da Enzo Biagi contro il deputato Umberto Bossi. Il conflitto era stato sollevato avverso la delibera camerale di insindacabilità per le dichiarazioni di Bossi che avevano definito Biagi «ladrone».

    Di cosa si tratta

    Enzo Biagi aveva convenuto in giudizio Umberto Bossi chiedendo il risarcimento del danno per le dichiarazioni rilasciate da Bossi in un’intervista al quotidiano «Il Resto del Carlino» dell’11 agosto 1996, nella quale Bossi aveva definito Biagi «ladrone» e aveva usato espressioni offensive. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. La Corte di appello di Bologna aveva sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Bologna, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità adottata l’8 aprile 1999 per le dichiarazioni del deputato Umberto Bossi. Parametro di riferimento: art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzioni. La decisione di improcedibilità non entra nel merito della questione relativa all’insindacabilità delle dichiarazioni di Bossi, ma chiude il processo per ragioni processuali.

    Il principio

    Il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato può essere dichiarato improcedibile quando mancano le condizioni processuali per un esame nel merito, ivi incluse le condizioni relative alla corretta instaurazione del contraddittorio o ai requisiti formali del ricorso.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra improcedibilità e inammissibilità nel giudizio costituzionale?

    L’inammissibilità riguarda tipicamente il difetto ab origine dei presupposti della questione (es. irrilevanza). L’improcedibilità si verifica quando, pur sussistendo inizialmente le condizioni, intervengono cause che impediscono la prosecuzione del giudizio.

    Cosa accade al processo civile di Biagi contro Bossi?

    La Corte di appello, non avendo ottenuto una pronuncia nel merito sul conflitto, dovrà decidere il giudizio civile tenendo conto della delibera di insindacabilità della Camera, salvo ulteriori sviluppi processuali.

    L’insindacabilità parlamentare protegge le dichiarazioni rese in un’intervista?

    Solo se le dichiarazioni sono riconducibili a opinioni già espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari (nesso funzionale). La Corte, in altri casi analoghi, ha negato l’immunità per dichiarazioni rese ai media in contesto extraparlamentare senza tale nesso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 246/2004 – Insindacabilità parlamentare Mancuso: nessun nesso funzionale

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    La Corte stabilisce che non spetta alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dal deputato Filippo Mancuso in un convegno di partito, che definivano le Procure di Milano e Palermo «tribune eversive» impegnate in attività «autenticamente terroristiche». Le affermazioni non sono riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Filippo Mancuso era imputato di diffamazione per dichiarazioni rese in un convegno di partito a Benevento nel giugno 1997, riportate dall’ANSA e da vari quotidiani: aveva definito i Procuratori della Repubblica di Milano e Palermo (Borrelli e Caselli) come una «congrega di personaggi» che svolgeva attività «autenticamente terroristiche». La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il GUP del Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal GUP del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati. La delibera di insindacabilità contestata riguarda dichiarazioni rese in sede extraparlamentare (convegno di partito), in asserita assenza del nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari richiesto dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità in relazione a quelle dichiarazioni e annulla la deliberazione adottata il 18 gennaio 2000. Le espressioni contestate — come «tribune eversive», «delitti morali e politici», attività «autenticamente terroristiche» — esorbitano dalla critica funzionalmente connessa all’attività parlamentare e non godono dell’immunità ex art. 68, primo comma, Cost.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione richiede un nesso funzionale diretto tra le dichiarazioni rese e l’esercizio delle funzioni parlamentari. Le dichiarazioni rese in sede extraparlamentare (convegni, interviste) possono rientrare nell’immunità solo se costituiscono sostanziale riproposizione di atti tipicamente parlamentari. Affermazioni meramente diffamatorie prive di tale nesso non sono coperte dall’art. 68 Cost.

    Domande e risposte

    Che cosa copre l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 della Costituzione?

    Copre le opinioni espresse e i voti dati dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni. L’immunità si estende anche ad attività extraparlamentari che siano espressione tipica e diretta del mandato parlamentare (es. riproposizione di dichiarazioni già rese in aula).

    Perché le dichiarazioni di Mancuso non erano coperte dall’art. 68 Cost.?

    Perché erano state rese in un contesto di partito (convegno a Benevento), non in sede parlamentare, e il loro contenuto (accuse di terrorismo ai PM) non costituiva riproposizione di atti o opinioni espressi nell’esercizio di funzioni parlamentari.

    Che effetto ha l’annullamento della delibera di insindacabilità?

    Il procedimento penale per diffamazione a carico del deputato Mancuso può riprendere il suo corso davanti al GUP del Tribunale di Roma, non essendovi più l’ostacolo della delibera camerale.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare: ambito e limiti dell’immunità per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
  • Corte cost. n. 245/2004 – Adozione di maggiorenne e tutela dei figli naturali minorenni

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 291 del codice civile sull’adozione di maggiorenni: la norma è illegittima nella parte in cui consentiva tale adozione anche a chi avesse figli naturali riconosciuti minorenni (o maggiorenni non consenzienti), creando una disparità irragionevole rispetto al divieto già previsto per i figli legittimi minori.

    Di cosa si tratta

    L’art. 291 c.c. disciplina l’adozione di persone maggiori di età. Prima della sentenza, la norma — come già interpretata dalla Corte con la sentenza n. 557 del 1988 — vietava l’adozione di maggiorenne a chi avesse discendenti legittimi minori (non in grado di esprimere il consenso), ma la permetteva a chi avesse figli naturali riconosciuti minorenni. Il Tribunale di La Spezia ha ritenuto questa differenziazione irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 291 del codice civile. Parametro costituzionale: art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza). Rimettente: Tribunale di La Spezia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 c.c. «nella parte in cui non prevede che l’adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall’adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti». In questo modo la tutela dei figli minori viene estesa anche ai figli naturali riconosciuti, eliminando la disparità di trattamento.

    Il principio

    Il principio di uguaglianza impone che la protezione dei minori nell’adozione di maggiorenni si applichi indipendentemente dalla natura giuridica (legittima o naturale) del rapporto di filiazione. La distinzione tra figli legittimi e figli naturali non giustifica un diverso livello di tutela nella materia dell’adozione.

    Domande e risposte

    Chi può adottare un maggiorenne?

    Chiunque non abbia discendenti legittimi o legittimati minorenni, né figli naturali riconosciuti minorenni (dopo questa sentenza). Se i discendenti sono maggiorenni, occorre il loro consenso. La differenza di età tra adottante e adottato deve essere almeno diciotto anni.

    Perché la presenza di figli minori è un ostacolo all’adozione del maggiorenne?

    Perché l’adozione del maggiorenne potrebbe ledere gli interessi patrimoniali e affettivi dei figli minorenni dell’adottante, che non sono in grado di esprimere il consenso al nuovo rapporto filiale creato dall’adozione.

    Cosa succede se i figli naturali sono maggiorenni?

    Anche in questo caso è necessario il loro consenso. Se manca il consenso del figlio naturale maggiorenne, l’adozione del maggiorenne non può essere pronunciata, in applicazione del principio stabilito da questa sentenza.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza: parificazione tra figli legittimi e naturali nella protezione dei minori
  • Corte cost. n. 244/2004 – Obbligo formativo e cessata materia del contendere

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere nel conflitto di attribuzioni proposto dalla Provincia autonoma di Trento contro un decreto del Ministero del lavoro in materia di obbligo formativo. Le sopravvenienze normative o di fatto hanno reso superflua la pronuncia nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva proposto conflitto di attribuzioni contro l’art. 2, commi 2 e 4, del decreto del Dirigente generale del Ministero del lavoro del 4 maggio 2001, concernente l’obbligo formativo nell’ambito della programmazione regionale tra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento. Il conflitto verteva sulle competenze attribuite alle province autonome in materia di formazione professionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Atto impugnato: art. 2, commi 2 e 4, del decreto del Dirigente generale del Ministero del lavoro del 4 maggio 2001 (Obbligo formativo nell’ambito della programmazione regionale fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento). Rimettente: Provincia autonoma di Trento (conflitto di attribuzioni). Presidente del collegio: Valerio Onida.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. La sopravvenienza di fatti o atti normativi ha privato di interesse la pronuncia nel merito del conflitto di attribuzioni, rendendo inutile una decisione sulla titolarità delle competenze contestate.

    Il principio

    Nei giudizi per conflitto di attribuzioni, la cessazione della materia del contendere si verifica quando, per sopravvenuti motivi, la decisione sul merito non è più necessaria per tutelare le attribuzioni costituzionali dell’ente ricorrente.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le province autonome di Trento e Bolzano?

    Sono enti territoriali dotati di autonomia speciale ai sensi del Titolo VI della Costituzione e dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con competenze legislative ed amministrative più ampie rispetto alle regioni ordinarie.

    Come funziona il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni è uno strumento con cui un ente (Regione, Provincia autonoma, potere dello Stato) contesta all’altro l’esercizio di competenze che ritiene proprie. La Corte costituzionale lo risolve attribuendo la competenza all’ente legittimato.

    La cessazione della materia implica che la Provincia aveva ragione?

    No: la Corte non si pronuncia sul merito del conflitto. La decisione lascia impregiudicate le questioni di competenza, che potrebbero riproporsi in futuro ove le stesse controversie si ripresentassero.

  • Corte cost. n. 243/2004 – Estinzione del processo costituzionale

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo. La pronuncia è adottata con ordinanza quando vengono meno i presupposti processuali del giudizio di legittimità costituzionale precedentemente instaurato.

    Di cosa si tratta

    Dopo la rimessione di una questione di legittimità costituzionale da parte di un giudice a quo, possono verificarsi eventi che determinano l’estinzione del processo constitucional, come la rinuncia agli atti del giudizio da parte del rimettente o la cessazione della materia del contendere nel procedimento principale. La Corte ne prende atto con ordinanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il testo integrale dell’ordinanza, disponibile su Consulta OnLine, riporta i dati del procedimento principale che ha dato luogo alla rimessione. La Corte non si pronuncia sul merito della questione, limitandosi a dichiarare estinto il giudizio costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. L’estinzione chiude il giudizio senza una pronuncia nel merito sulla questione di legittimità costituzionale, lasciando impregiudicata ogni valutazione sulla norma impugnata.

    Il principio

    Il processo costituzionale può estinguersi per cause sopravvenute che ne eliminano i presupposti, tra cui la definizione del giudizio principale, la rinuncia del rimettente o la modifica normativa che rende superflua la decisione della Corte.

    Domande e risposte

    Che effetti ha la dichiarazione di estinzione del processo?

    Il giudice a quo non sarà vincolato da alcuna pronuncia della Corte sul merito: potrà, in futuro, sollevare nuovamente la stessa questione se il dubbio di costituzionalità si ripresenta.

    Come si distingue l’estinzione dalla cessazione della materia del contendere?

    L’estinzione riguarda il venir meno del processo per ragioni processuali (es. rinuncia). La cessazione della materia del contendere si ha invece quando la norma impugnata è stata modificata o abrogata in modo da risolvere il dubbio di costituzionalità.

    L’ordinanza di estinzione ha valore di precedente?

    No: non contiene alcuna valutazione sulla legittimità costituzionale della norma impugnata e non ha, pertanto, valore di precedente sul merito.

  • Corte cost. n. 242/2004 – Locazioni abitative e manifesta inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 13, commi 1 e 2, della legge sulle locazioni abitative (l. n. 431/1998). Il Tribunale di La Spezia aveva dubitato della compatibilità con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) di tali disposizioni, ma la questione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    L’art. 13 della legge n. 431 del 1998 disciplina la nullità dei patti contrari alla legge nelle locazioni ad uso abitativo e il diritto del conduttore di agire in giudizio per farli valere. Il Tribunale di La Spezia ha sollevato dubbi di costituzionalità su tale norma, ritenendola potenzialmente irrazionale rispetto al principio di parità di trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 13, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Parametro costituzionale: art. 3, primo comma, della Costituzione (uguaglianza). Rimettente: Tribunale di La Spezia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile, senza esaminarne il merito. L’ordinanza di rimessione non soddisfa i requisiti di ammissibilità richiesti per accedere al giudizio di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità può essere dichiarata con ordinanza quando la questione di legittimità costituzionale difetta ab origine dei presupposti procedurali o motivazionali necessari, senza che la Corte debba pronunciarsi sul merito costituzionale della disposizione impugnata.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 13 della legge n. 431/1998?

    Sancisce la nullità dei patti stipulati in violazione della disciplina sulle locazioni abitative e riconosce al conduttore il diritto di agire in giudizio entro sei mesi dal rilascio dell’immobile per ottenere la restituzione delle somme versate in eccesso.

    Che differenza c’è tra inammissibilità e infondatezza?

    L’inammissibilità significa che la questione non può essere esaminata nel merito per vizi formali o procedurali. L’infondatezza, invece, presuppone un esame nel merito della norma impugnata e la conclusione che non vi sia violazione costituzionale.

    La pronuncia vincola il giudice rimettente?

    Sì: il giudice non potrà risollevare la stessa questione senza indicare nuovi e specifici profili di incostituzionalità che superino il difetto rilevato dalla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 241/2004 – IRAP non è tributo proprio delle Regioni

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    La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Toscana sull’eliminazione dell’IRAP. L’imposta regionale sulle attività produttive non è un «tributo proprio» delle Regioni ai sensi del nuovo art. 119 della Costituzione, perché istituita e disciplinata dalla legge statale; dunque la delega al Governo per la sua graduale soppressione non viola le competenze regionali.

    Di cosa si tratta

    Nel 2003 la Regione Toscana ha impugnato in via principale gli artt. 8 e 10, commi 4 e 5, della legge n. 80 del 2003 (riforma fiscale), che delegavano il Governo a eliminare gradualmente l’IRAP. La Regione sosteneva che l’IRAP fosse un tributo proprio regionale e che la sua soppressione decisa dallo Stato violasse l’autonomia finanziaria costituzionalmente garantita dagli artt. 117 e 119 Cost., nella versione riformata nel 2001.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: artt. 8 e 10, commi 4 e 5, della legge 7 aprile 2003, n. 80 (delega per la riforma del sistema fiscale statale). Parametri costituzionali: artt. 117 e 119 della Costituzione. Rimettente: Regione Toscana in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. L’IRAP è stata istituita con legge statale (d.lgs. n. 446/1997) e le Regioni dispongono solo di limitate competenze attuative: non è quindi un «tributo proprio» ai sensi dell’art. 119, secondo comma, Cost. (che riserva tale qualifica ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge). La disciplina sostanziale dell’IRAP rientra nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. La delega per la sua eliminazione non menoma pertanto l’autonomia finanziaria regionale.

    Il principio

    Il concetto di «tributo proprio» della Regione, ai sensi del nuovo art. 119, secondo comma, della Costituzione, si riferisce esclusivamente ai tributi istituiti dalle Regioni con propria legge. L’IRAP, istituita e disciplinata dalla legge statale, non soddisfa tale requisito e rimane materia di competenza esclusiva dello Stato.

    Domande e risposte

    Perché la Regione sosteneva che l’IRAP fosse un tributo proprio?

    Perché il gettito dell’IRAP spetta interamente alle Regioni. Ma la Corte ha chiarito che la spettanza del gettito non basta: conta chi istituisce e disciplina il tributo, e nel caso dell’IRAP è lo Stato.

    Che cosa cambia con il nuovo art. 119 della Costituzione?

    Il testo riformato nel 2001 distingue i «tributi propri» (istituiti con legge regionale) dalle «compartecipazioni ai tributi erariali». L’IRAP non rientra né nell’una né nell’altra categoria autonomamente, restando nella sfera statale.

    La delega per eliminare l’IRAP è quindi legittima?

    Sì, secondo la Corte. Poiché la disciplina sostanziale dell’IRAP è di competenza esclusiva dello Stato, anche la sua eliminazione rientra nella discrezionalità del legislatore statale, purché siano garantiti i livelli essenziali di finanziamento regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 195/2004 – Metro leggero Bologna e conflitto di attribuzioni Stato-Regione

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    La Corte ha rigettato l’istanza di sospensione proposta dalla Regione Emilia-Romagna avverso la deliberazione del CIPE n. 67 del 2003, che approvava il «Metro leggero automatico di Bologna» come opera strategica ai sensi della legge n. 443 del 2001 (Legge Obiettivo). La Regione lamentava violazione del principio di leale collaborazione e dei propri poteri in materia di infrastrutture, ma la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensiva cautelare.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva promosso conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale avverso la delibera del CIPE che aveva inserito il metro leggero automatico di Bologna nel Primo programma delle opere strategiche, sostenendo che la delibera fosse stata adottata senza la necessaria intesa con la Regione e in violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Contestualmente aveva chiesto la sospensione cautelare dell’atto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione CIPE 1 agosto 2003, n. 67, per violazione degli artt. 117, 118 e 136 della Costituzione (in relazione alla sentenza n. 303 del 2003), della legge n. 443 del 2001 e del d.lgs. n. 190 del 2002, nonché del principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare della deliberazione CIPE. In via preliminare ha respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso per tardività (il termine decorre dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non dalla conoscenza dell’atto) e per acquiescenza (inapplicabile ai conflitti di attribuzioni, che riguardano competenze indisponibili). Nel merito ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sospensiva.

    Il principio

    Nei giudizi per conflitto di attribuzioni tra enti il termine per proporre ricorso decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’atto impugnato; l’acquiescenza non è applicabile, trattandosi di competenze costituzionalmente garantite e indisponibili.

    Domande e risposte

    Cos’è la Legge Obiettivo (l. n. 443/2001)?

    La Legge Obiettivo ha delegato il Governo ad individuare infrastrutture e insediamenti produttivi strategici da realizzare con procedure accelerate; il CIPE ne approva il programma, inserendo le opere nel «primo programma delle opere strategiche».

    Cosa si intende per «acquiescenza» in diritto processuale?

    L’acquiescenza è l’accettazione implicita di un provvedimento che comporta la rinuncia a impugnarlo; la Corte ha escluso che si applichi ai conflitti di attribuzioni perché le competenze costituzionali degli enti non sono rinunciabili.

    Perché la Regione non ottiene la sospensiva?

    La Corte non ha ritenuto sussistenti i requisiti per la tutela cautelare: in questo tipo di giudizi il ricorrente deve dimostrare che la mancata sospensione dell’atto arrecherebbe un pregiudizio grave e irreparabile che supera l’interesse pubblico alla sua esecuzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 194/2004 – Sospensione patente accessoria a reato e opposizione autonoma

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Giudice di pace di Osimo sull’opposizione alla sospensione della patente di guida come sanzione accessoria a illeciti penali del codice della strada. Le ordinanze di rimessione erano gravemente carenti: il rimettente aveva erroneamente censurato l’art. 218, comma 5, del codice della strada anziché l’art. 223, comma 5, che regola la sanzione accessoria penale.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Osimo si occupava di opposizioni a decreti prefettizi di sospensione della patente emessi come sanzioni accessorie a infrazioni al codice della strada costituenti reato (omissione di soccorso, guida in stato di ebbrezza). Il giudice lamentava che la sanzione accessoria non fosse irrogata direttamente dal giudice penale ma dall’autorità amministrativa, con conseguente separazione tra il giudizio penale e quello sull’opposizione alla sanzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 218, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada) e art. 20, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Osimo (quattro ordinanze).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità (previa riunione dei quattro giudizi). Il rimettente aveva censurato l’art. 218, comma 5, che riguarda la sospensione come sanzione amministrativa, mentre la sospensione accessoria a sanzione penale è disciplinata dall’art. 223, comma 5. Le ordinanze erano inoltre gravemente carenti in punto di motivazione.

    Il principio

    La questione di legittimità è inammissibile se il rimettente individua erroneamente la norma da censurare: censurati una disposizione diversa da quella applicabile nel giudizio a quo, la questione è priva di rilevanza e dunque inammissibile.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra art. 218 e art. 223 del codice della strada?

    L’art. 218 c.d.s. riguarda la sospensione della patente come sanzione accessoria a illeciti amministrativi; l’art. 223 c.d.s. riguarda la sospensione come sanzione accessoria a reati: sono due situazioni diverse, disciplinate da norme diverse.

    Chi irroga la sospensione della patente come sanzione accessoria al reato?

    La sospensione accessoria a reato è irrogata dal prefetto su comunicazione dell’autorità giudiziaria; l’opposizione è disciplinata dall’art. 223 c.d.s.

    Perché il giudice ha citato la norma sbagliata?

    Probabilmente per un errore di orientamento nella complessità del codice della strada; la Corte ha ritenuto tale errore determinante per l’inammissibilità, poiché la norma censurata non era quella applicabile nel giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 193/2004 – Pensione di invalidità civile e canone dell’edilizia pubblica

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano relative a norme provinciali che includono la pensione di invalidità civile nel reddito rilevante per la determinazione del canone degli alloggi di edilizia residenziale agevolata. Le questioni erano inammissibili perché alcune delle norme impugnate non hanno forza di legge (erano atti regolamentari) e quindi non sottoponibili al giudizio della Corte.

    Di cosa si tratta

    Un privato assegnatario di un alloggio ERP dalla Provincia autonoma di Bolzano, titolare di pensione di invalidità civile assoluta (esente da IRPEF ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 601/1973), chiedeva la rideterminazione del canone, sostenendo che tale pensione non avrebbe dovuto essere considerata nel calcolo del reddito rilevante ai fini dell’edilizia agevolata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 6-bis, quarto comma, della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 1962 (come modificata dalla l.p. n. 27 del 1993); art. 112, comma 3, della l.p. n. 13 del 1998; art. 7, comma 1, lettera b), del d.P.G.p. n. 51 del 1999, nella parte in cui includono la pensione di invalidità civile nel reddito rilevante per il canone. Parametro: art. 3 Cost. Rimettente: Tribunale di Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: le questioni riguardavano in parte atti non aventi forza di legge (il d.P.G.p. n. 51 del 1999 è un atto regolamentare e non una legge) e in parte norme provinciali che il Tribunale aveva male interpretato nella loro portata applicativa.

    Il principio

    Il controllo di legittimità costituzionale in via incidentale può avere ad oggetto solo atti aventi forza di legge; le questioni che investono atti regolamentari o amministrativi sono inammissibili per difetto dell’oggetto.

    Domande e risposte

    Perché un decreto del Presidente della Giunta Provinciale non può essere impugnato davanti alla Corte?

    Perché il controllo incidentale di legittimità costituzionale riguarda solo leggi e atti aventi forza di legge; i regolamenti e gli atti amministrativi vanno impugnati davanti al giudice amministrativo.

    La pensione di invalidità civile deve essere computata nel reddito ISEE?

    La questione specifica affrontata dal Tribunale riguardava il canone ERP della Provincia di Bolzano, non l’ISEE nazionale; la Corte non si è pronunciata nel merito.

    Cosa è l’IPES di Bolzano?

    L’IPES (Istituto per l’Edilizia Sociale) è l’ente della Provincia autonoma di Bolzano che gestisce gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e agevolata sul territorio provinciale.

    Norme collegate