Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 446/2004 – Insindacabilità parlamentare dichiarazioni on. Sgarbi trasmissione TV

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Corte d’appello di Palermo contro la deliberazione della Camera che aveva dichiarato insindacabili le opinioni dell’on. Vittorio Sgarbi in danno del dott. Manlio Mele. Le dichiarazioni erano state rese durante una trasmissione televisiva condotta da Sgarbi stesso, senza alcun collegamento con atti parlamentari tipici.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Palermo aveva condannato l’on. Vittorio Sgarbi a 500 euro di multa per diffamazione ai danni del dott. Manlio Mele. La Corte d’appello di Palermo (prima sezione penale) stava esaminando l’impugnazione della condanna. La Camera dei deputati, con deliberazione del 4 febbraio 2004, aveva però dichiarato che i fatti contestati concernevano opinioni espresse da Sgarbi nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. La Corte d’appello, ritenendo insussistente il nesso funzionale con qualsiasi atto parlamentare tipico, ha sollevato conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio di legittimità in via incidentale, bensì di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Corte d’appello di Palermo lamenta che la deliberazione della Camera dei deputati esorbiti dall’ambito derogatorio consentito dall’art. 68 Cost., interferendo illegittimamente con le proprie attribuzioni giurisdizionali. Richiama le sentenze n. 10 e n. 11 del 2000 e la sentenza n. 120 del 2004, che impongono un’interpretazione restrittiva dell’insindacabilità.

    La decisione della Corte

    La Corte verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto e ne dichiara l’ammissibilità. Sul piano soggettivo, sia la Corte d’appello di Palermo sia la Camera dei deputati sono legittimate come parti. Sul piano oggettivo, la ricorrente lamenta la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite a opera di una delibera di insindacabilità, ciò che radica la competenza della Corte. Ogni definitivo giudizio – compreso quello sull’ammissibilità – è riservato al giudizio nel merito. L’ordinanza è adottata il 16 dicembre 2004.

    Il principio

    La sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è sufficiente per dichiararne l’ammissibilità, senza contraddittorio tra le parti e senza anticipare alcuna valutazione di merito sulla fondatezza del conflitto. Il profilo del «nesso funzionale» tra le dichiarazioni extraparlamentari e l’esercizio delle funzioni è materia del giudizio nel merito.

    Domande e risposte

    Perché la trasmissione televisiva condotta da Sgarbi può rilevare nel giudizio sul conflitto?

    Perché secondo la Corte d’appello, le dichiarazioni rese in una trasmissione televisiva non rientrano, per il solo fatto di essere condotta da un parlamentare, nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il nesso funzionale richiederebbe un collegamento effettivo con un atto parlamentare tipico già compiuto o in corso, non la mera qualità di parlamentare del dichiarante.

    Come si distingue una trasmissione televisiva “parlamentare” da una “extraparlamentare”?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale, non rileva il formato del mezzo di comunicazione, bensì il contenuto: se le dichiarazioni rese in pubblico riproducono o divulgano opinioni già espresse nell’esercizio di funzioni tipiche (es. discussioni in aula, atti di sindacato ispettivo, interrogazioni), il nesso funzionale sussiste. Se invece è un attacco personale privo di qualsiasi aggancio con l’attività parlamentare, l’insindacabilità non opera.

    Cosa succederà dopo questa pronuncia di ammissibilità?

    La cancelleria notifica l’ordinanza alla Corte d’appello di Palermo; quest’ultima notifica il ricorso e l’ordinanza alla Camera dei deputati entro sessanta giorni e deposita gli atti in Corte entro venti giorni dalla notifica. Si apre poi il giudizio nel merito, in cui la Corte deciderà se la delibera di insindacabilità debba essere annullata per mancanza del nesso funzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 445/2004 – Favoreggiamento emigrazione clandestina norma penale determinatezza

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    La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al GUP del Tribunale di Torino, che aveva sollevato questione sulla costituzionalità del reato di favoreggiamento dell’emigrazione clandestina verso l’estero ex art. 12, comma 1, del Testo unico immigrazione. Una novella legislativa sopravvenuta ha modificato in modo significativo la struttura delle fattispecie poste a confronto, rendendo necessaria una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Torino stava giudicando un imputato accusato di favoreggiamento dell’emigrazione clandestina verso l’Inghilterra, prendendo contatto con passeurs e accompagnando i migranti al punto di imbarco clandestino su un treno. Ritenendo il fatto qualificabile come la fattispecie meno grave del comma 1 dell’art. 12 del d.lgs. n. 286/1998 anziché quella del comma 3 (commessa a scopo di profitto o con organizzazione), il GUP aveva sollevato questione di costituzionalità del reato di favoreggiamento «semplice» dell’emigrazione clandestina verso altri Stati, introdotto dalla legge n. 189/2002.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Torino dubitava, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, della Costituzione, della legittimità dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 nella parte relativa al favoreggiamento dell’ingresso illegale in un altro Stato. La censura era duplice: violazione della riserva di legge e del principio di determinatezza/tassatevità della norma penale (il precetto rinvierebbe alla legge straniera), e compressione irragionevole della libertà di emigrazione garantita dall’art. 35, quarto comma, Cost.

    La decisione della Corte

    Nelle more del giudizio, il decreto-legge n. 241/2004, convertito in legge n. 271/2004, ha novellato l’art. 12 del d.lgs. n. 286/1998, modificando la struttura del comma 3 (l’ipotesi più grave) e trasformando alcune aggravanti in circostanze riferite indifferenziatamente ad entrambe le fattispecie. Poiché la questione sollevata dal GUP si fondava sul raffronto tra la fattispecie semplice (comma 1) e quella aggravata (comma 3), e dato che la struttura di quest’ultima è cambiata in modo significativo, la Corte non può decidere la questione senza che il giudice rimettente rivaluti rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro normativo.

    Il principio

    Quando, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, interviene una norma che modifica in modo significativo la disposizione impugnata o il quadro normativo di riferimento rilevante per la questione sollevata, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice a quo perché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce del ius superveniens.

    Domande e risposte

    Perché la norma penale sarebbe “in bianco” secondo il rimettente?

    Perché per stabilire se un ingresso in un Paese estero sia «illegale» occorre consultare la legge di quello Stato straniero. Il rimettente sosteneva che ciò violasse la riserva di legge statale in materia penale (art. 25 Cost.) e i principi di tassatevità e determinatezza, poiché il precetto dipenderebbe da norme esterne all’ordinamento italiano e potenzialmente variabili e incerte.

    Cosa garantisce l’art. 35, quarto comma, della Costituzione?

    L’art. 35, quarto comma, Cost. tutela la libertà di emigrazione. Secondo il GUP, punire chiunque aiuti uno straniero presente irregolarmente in Italia a lasciare il territorio italiano verso un altro Paese comprimerebbe in modo irragionevole tale libertà, anche nei casi in cui l’aiuto non persegua alcuno scopo di lucro né si inserisca in un’organizzazione criminale.

    Cosa cambierà quando il GUP rivaluterà la questione?

    Il GUP dovrà verificare se la novella del 2004 – che ha modificato la struttura della fattispecie di cui al comma 3 rendendo il fine di profitto l’unico elemento specializzante rispetto al comma 1 – incida sulla plausibilità e sulla rilevanza delle censure di irragionevolezza e indeterminatezza originariamente formulate. Solo allora potrà decidere se reinvestire la Corte costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 444/2004 – Insindacabilità parlamentare dichiarazioni sen. Dell’Utri

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Milano contro la deliberazione del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Marcello Dell’Utri in danno di Pierluigi Onorato. La ricorrente sosteneva che le dichiarazioni – con cui Dell’Utri aveva definito Onorato «giudice militante» – non fossero collegate ad alcun atto parlamentare tipico.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Milano (quinta sezione penale) stava giudicando l’appello del pubblico ministero avverso la sentenza del GIP che aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti del senatore Dell’Utri per diffamazione aggravata in danno di Pierluigi Onorato. Le dichiarazioni contestate – un articolo e una lettera pubblicati sul Corriere della sera nel marzo 2002, in cui Dell’Utri aveva accusato Onorato di essere «vittima di un giudizio speciale di matrice politica» e di aver abusato del proprio potere giudiziario – erano state dichiarate insindacabili dal Senato il 15 ottobre 2003. La stessa delibera di insindacabilità era già oggetto di un separato conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano (sezione ottava penale) per i capi di imputazione che avevano portato Dell’Utri a giudizio ordinario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio in via incidentale, bensì di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Corte d’appello di Milano lamenta che il Senato abbia interpretato estensivamente l’art. 68, primo comma, Cost., dichiarando insindacabili attività extraparlamentari prive di collegamento funzionale con atti parlamentari tipici. Secondo la ricorrente, alla luce delle sentenze n. 10 e n. 11 del 2000 e della n. 120 del 2004 della Corte costituzionale, l’insindacabilità richiede una effettiva corrispondenza di significati tra le dichiarazioni esterne e opinioni già espresse in Parlamento.

    La decisione della Corte

    La Corte verifica i requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto e ne dichiara l’ammissibilità. Sul piano soggettivo, sia la Corte d’appello di Milano che il Senato della Repubblica sono legittimati a essere parti del conflitto. Sul piano oggettivo, la Corte d’appello lamenta la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali a seguito di una delibera di insindacabilità, e ciò è sufficiente a far ravvisare «la materia di un conflitto». L’ordinanza è adottata il 16 dicembre 2004.

    Il principio

    Quando un organo giurisdizionale lamenta la lesione delle proprie attribuzioni per effetto di una delibera di insindacabilità parlamentare che avrebbe applicato l’art. 68, primo comma, Cost. senza il necessario nesso funzionale con atti parlamentari tipici, il conflitto di attribuzione è ammissibile. La fase di ammissibilità è una delibazione preliminare: ogni definitivo giudizio – compreso quello sull’ammissibilità – è riservato al giudizio nel merito.

    Domande e risposte

    Perché c’erano due conflitti separati sulla stessa delibera?

    Perché la delibera del Senato del 15 ottobre 2003 riguardava un unico procedimento penale a carico di Dell’Utri, ma con due filoni: uno davanti al Tribunale di Milano (rinvio a giudizio per alcuni capi) e uno davanti alla Corte d’appello (appello del pm su altri capi per i quali il GIP aveva dichiarato non luogo a procedere). Ciascun organo giudiziario ha autonomamente sollevato il proprio conflitto.

    Cos’è il “nesso funzionale” richiesto dall’art. 68 Cost.?

    Secondo la costante giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, n. 120 del 2004), l’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. non copre qualsiasi dichiarazione di un parlamentare, ma solo quelle che costituiscono espressione dell’esercizio delle funzioni parlamentari, vale a dire le dichiarazioni che presentano una sostanziale corrispondenza di contenuto con atti tipici svolti nell’ambito del mandato parlamentare.

    La delibera di insindacabilità è definitiva?

    No: se il giudice ritiene che la delibera sia stata adottata in assenza del nesso funzionale richiesto, può sollevare conflitto di attribuzione. La Corte costituzionale, in sede di giudizio sul merito del conflitto, può annullare la delibera e restituire alla giurisdizione ordinaria il pieno esercizio delle proprie attribuzioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 362/2004 – Contrassegno invalidi e soste riservate

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    Il Giudice di pace di Verona aveva impugnato le norme che limitano ai soli invalidi non deambulanti il contrassegno per la sosta nelle aree riservate. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto assoluto di descrizione della fattispecie concreta, che rendeva impossibile verificare la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 158, comma 2, lettera g), del Codice della strada vieta la sosta nelle aree riservate ai disabili a chi non sia titolare del relativo contrassegno. Il regolamento attuativo (d.P.R. n. 503/1996) riserva il contrassegno agli invalidi non deambulanti. Il Giudice di pace aveva sollevato la questione sostenendo che anche invalidi ambulanti ma affetti da patologie gravemente invalidanti dovrebbero poterlo ottenere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Verona ha impugnato l’art. 158, co. 2, lett. g), d.lgs. n. 285/1992 e gli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 503/1996, in riferimento agli artt. 3, commi 1 e 2, e 32 della Costituzione, nella parte in cui limitano il diritto al contrassegno ai soli invalidi non deambulanti, escludendo invalidi con patologie ugualmente gravi ma ambulanti.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità: l’ordinanza di rimessione è priva di qualsiasi descrizione della fattispecie concreta, compreso persino l’oggetto del procedimento. Senza questi elementi la Corte non può verificare la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve fornire una motivazione autosufficiente sulla rilevanza: occorre descrivere la fattispecie concreta e spiegare in che modo la norma impugnata incide sul giudizio. L’assenza totale di tali elementi determina la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza.

    Domande e risposte

    Il merito della questione è stato esaminato?

    No. La Corte non ha potuto entrare nel merito perché l’ordinanza di rimessione era troppo lacunosa. La questione sostanziale — se sia ragionevole escludere invalidi ambulanti gravemente limitati — rimane aperta per futuri giudizi.

    Le norme regolamentari possono essere sottoposte al giudizio di costituzionalità?

    Di regola no: la Corte costituzionale giudica la conformità delle leggi alla Costituzione, non dei regolamenti. Il Governo aveva eccepito proprio questo. La questione è stata dichiarata inammissibile per altro motivo, quindi il punto non è stato risolto.

    Cosa deve fare il giudice di pace per riproporre la questione?

    Deve descrivere la fattispecie concreta (chi è l’imputato/ricorrente, qual è il reato o la controversia, come la norma impugnata incide sul giudizio), garantendo alla Corte un controllo pieno sulla rilevanza.

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  • Corte cost. n. 443/2004 – Intercettazioni impianti extra moenia inutilizzabilità art. 268 c.p.p.

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione del GIP di Firenze sugli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale. L’obbligo di usare impianti intra moenia per le intercettazioni telefoniche, con sanzione di inutilizzabilità in caso di inosservanza, non è irragionevole e non viola gli artt. 3 e 112 della Costituzione, anche in presenza del progresso tecnologico.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento penale per reati in materia di stupefacenti, il GIP del Tribunale di Firenze doveva valutare l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite con impianti dei Carabinieri, senza che i relativi provvedimenti del PM motivassero l’urgenza eccezionale richiesta dall’art. 268, comma 3, c.p.p. per l’utilizzo di impianti esterni alla Procura. Il rimettente sosteneva che, con le nuove tecnologie, la ratio della norma – prevenire abusi della polizia giudiziaria – fosse ormai superata, rendendo irragionevole sia il divieto sia l’inutilizzabilità del suo mancato rispetto. Aggiungeva anche una censura di disparità di trattamento rispetto alle intercettazioni preventive, per le quali l’art. 5 del d.l. n. 374/2001 non richiedeva l’urgenza eccezionale per usare impianti esterni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, nella parte in cui subordinano l’uso di impianti di intercettazione esterni alla Procura alla sussistenza di «eccezionali ragioni di urgenza» e sanciscono l’inutilizzabilità dei risultati ottenuti in violazione di tale regola.

    La decisione della Corte

    La Corte richiama la propria ordinanza n. 209 del 2004 e le precedenti ordinanze n. 304 del 2000 e n. 259 del 2001, ribadendo che la scelta di privilegiare gli impianti intra moenia non è arbitraria: mira a evitare che la polizia giudiziaria operi controlli telefonici al di fuori di una verifica giudiziaria puntuale. L’adeguamento al progresso tecnologico è rimesso al legislatore. Quanto all’art. 112 Cost., la norma non incide sull’obbligo del pm di esercitare l’azione penale. Quanto alla pretesa disparità rispetto alle intercettazioni preventive, queste ultime sono un istituto strutturalmente diverso – senza intervento autorizzatorio del giudice, senza valenza probatoria, con distruzione immediata dei supporti – e il confronto è quindi inidoneo a fondare la censura di disparità di trattamento.

    Il principio

    La scelta del legislatore di prescrivere l’uso di impianti intra moenia per le intercettazioni telefoniche, richiedendo un’eccezionale urgenza per l’uso di impianti esterni e sanzionando l’inosservanza con l’inutilizzabilità, è espressione di ragionevole discrezionalità legislativa volta a tutelare la segretezza delle comunicazioni ex art. 15 Cost. La valutazione dell’obsolescenza tecnica della norma spetta al legislatore, non alla Corte costituzionale. Le intercettazioni preventive, strutturalmente eterogenee, non costituiscono tertium comparationis idoneo.

    Domande e risposte

    Perché la legge preferisce gli impianti della Procura?

    Per garantire che le operazioni avvengano sotto il controllo diretto del pubblico ministero e del giudice, riducendo il rischio che la polizia giudiziaria effettui intercettazioni non autorizzate o eccedenti i limiti del decreto. Questa ratio di controllo giudiziario è ritenuta tuttora valida dalla Corte, anche con le nuove tecnologie.

    Cosa sono le intercettazioni preventive?

    Sono intercettazioni telefoniche disposte per finalità di prevenzione di gravi reati (terrorismo, criminalità organizzata), disciplinate dall’art. 226 disp. att. c.p.p. Sono autorizzate dal procuratore della Repubblica – non dal GIP – e i loro risultati non possono essere utilizzati come prova in dibattimento. Per questo sono soggette a una disciplina distinta e meno garantita rispetto alle intercettazioni processuali.

    Quali conseguenze ha l’inutilizzabilità delle intercettazioni irregolari?

    I risultati delle intercettazioni eseguite in violazione delle regole sugli impianti non possono essere utilizzati come prova nel processo (art. 271, comma 1, c.p.p.). Non viene però meno l’obbligo del pm di esercitare l’azione penale se emergono altri elementi di prova lecitamente acquisiti.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per la pretesa disparità con le intercettazioni preventive.
    • Art. 112 della Costituzione — Obbligatorietà dell’azione penale, che il rimettente riteneva pregiudicata dall’inutilizzabilità.
  • Corte cost. n. 361/2004 – Seggi residui elezioni provinciali Sicilia

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal TAR Sicilia di Catania sulla legge regionale siciliana n. 14/1969. Il quesito era contraddittorio: chiedeva contemporaneamente di rispettare la graduatoria per miglior quoziente e la disponibilità dei seggi per collegio, due esigenze reciprocamente incompatibili.

    Di cosa si tratta

    Nelle elezioni del Consiglio della Provincia regionale di Messina del 2003, la distribuzione dei seggi residui avveniva partendo dai collegi con popolazione meno numerosa. Un candidato della lista DS, pur avendo ottenuto il quoziente più alto nel proprio collegio, non vi fu eletto perché i seggi spettanti alla lista furono assegnati ad altri collegi. Il TAR Sicilia chiedeva alla Corte di eliminare tale criterio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Sicilia, sezione di Catania, ha impugnato l’art. 18, n. 3, secondo comma, quarto e quinto periodo, della legge reg. siciliana n. 14/1969 (come modificata dalla l.r. n. 26/1993), in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui assegna i seggi residui partendo dal collegio con popolazione meno numerosa anziçhé secondo la graduatoria del miglior quoziente.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità: il rimettente pretende due condizioni tra loro incompatibili — rispettare la graduatoria del miglior quoziente e assegnare i seggi in ragione della disponibilità per collegio. Non indicando una soluzione che soddisfi entrambe, il quesito è contraddittorio e sfugge al controllo della Corte.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando presuppone due esigenze costituzionalmente rilevanti reciprocamente incompatibili, senza indicare la norma sostitutiva che le contemperebbe entrambe. La rappresentatività territoriale e la graduatoria proporzionale dei quozienti non sono sempre conciliabili, e la scelta spetta al legislatore.

    Domande e risposte

    Perché il TAR aveva sollevato la questione?

    Perché un candidato DS nel collegio di Messina Sud, pur avendo il quoziente più alto di quella lista in quel collegio, non era stato eletto: i tre seggi della lista erano andati ad altri collegi per effetto del criterio della popolazione meno numerosa.

    Cosa succede se la Corte dichiara l’inammissibilità?

    Il giudice rimettente deve riesaminare la questione e, se vuole sollevarla di nuovo, deve formulare un quesito non contraddittorio. Nel frattempo la norma regionale rimane in vigore.

    La Regione siciliana poteva disciplinare diversamente le elezioni provinciali?

    Sì: lo Statuto siciliano attribuisce alla Regione potestà legislativa primaria in materia elettorale. Il criterio di partire dai collegi meno popolosi era una scelta discrezionale del legislatore regionale, non irragionevole in assoluto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 442/2004 – Disciplina transitoria dichiarazioni acquisite dibattimento art. 513 c.p.p.

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata, in due giudizi riuniti, la questione sollevata dalla Corte di assise di appello di Napoli sulla disciplina transitoria del «giusto processo» relativa alle dichiarazioni di chi si è volontariamente sottratto all’esame dell’imputato. La disparità di trattamento fra imputati in processi diversi è una inevitabile conseguenza di qualsiasi disciplina transitoria, non una violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    A seguito della riforma del «giusto processo» introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 1999 (che ha modificato l’art. 111 Cost.) e dalla legge n. 63 del 2001, si è posta la questione di come trattare le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da chi, in dibattimento, si è sottratto volontariamente all’esame dell’imputato o del suo difensore. La disciplina transitoria – dapprima fissata dall’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2000, poi estesa dall’art. 26, comma 4, della legge n. 63 del 2001 – aveva stabilito che tali dichiarazioni, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento prima del 25 febbraio 2000, potessero essere valutate soltanto se confermate da altri elementi di prova. La Corte di assise di appello di Napoli aveva sollevato la questione in due giudizi riuniti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di assise di appello di Napoli dubitava, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, terzo e quarto comma, della Costituzione, della legittimità dell’art. 513 c.p.p. (nel testo ante legge n. 63/2001, integrato dalla sentenza n. 361/1998 della Corte costituzionale), dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2000, e dell’art. 26, comma 4, della legge n. 63/2001. La censura riguardava la disparità di trattamento tra imputati in processi diversi a seconda che le dichiarazioni accusatorie fossero state acquisite al fascicolo prima o dopo il 25 febbraio 2000.

    La decisione della Corte

    Riuniti i due giudizi, la Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Richiamando le ordinanze n. 64 del 2003 e n. 311 del 2002 e la sentenza n. 381 del 2001, la Corte ribadisce che l’individuazione dell’intervenuta acquisizione al fascicolo per il dibattimento come «fatto processuale» di passaggio da un regime all’altro è una scelta ragionevole, non in contrasto con il diritto di difesa e con il principio del contraddittorio. La lamentata disparità di trattamento è «una disparità di mero fatto, inevitabilmente conseguente a qualsiasi disciplina transitoria».

    Il principio

    Qualsiasi disciplina transitoria che distingua il regime applicabile in base a un «fatto processuale» già verificato (nella specie: l’acquisizione delle dichiarazioni al fascicolo per il dibattimento) genera inevitabilmente una disparità di trattamento tra imputati in processi diversi. Tale disparità di mero fatto non costituisce violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. né del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost., purché la scelta del «fatto processuale» di spartiacque sia ragionevole.

    Domande e risposte

    Perché la legge n. 63 del 2001 ha dettato norme transitorie?

    Perché la riforma costituzionale dell’art. 111 Cost. (giusto processo) aveva modificato le regole sulla formazione della prova in dibattimento, e occorreva stabilire come trattare l’attività probatoria già svolta sotto il regime previgente, onde evitare la totale vanificazione del lavoro istruttorio anteriore alla riforma.

    Chi si è “volontariamente sottratto” all’esame dell’imputato?

    Si tratta di chi, dopo aver reso dichiarazioni nelle indagini preliminari, ha esercitato il diritto al silenzio in dibattimento rifiutando l’esame da parte dell’imputato o del suo difensore. La disciplina transitoria era volta a bilanciare questo diritto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova.

    Cosa distingue questa pronuncia dalla sentenza n. 361 del 1998?

    La sentenza n. 361/1998 aveva introdotto in via additiva una regola sulla valutabilità delle dichiarazioni di chi si sottrae volontariamente all’esame in un contesto normativo anteriore al «giusto processo» costituzionale. L’ordinanza n. 442/2004 si occupa invece della disciplina transitoria successiva alle riforme del 1999-2001, ritenendola ragionevole.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 441/2004 – Avviso conclusione indagini imputazione coatta art. 409 c.p.p.

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Quando l’imputazione è formulata su ordine del giudice a seguito del rigetto della richiesta di archiviazione, il contraddittorio sulla completezza delle indagini è già assicurato dall’udienza camerale, e l’avviso ex art. 415-bis c.p.p. non è dovuto.

    Di cosa si tratta

    In apertura di dibattimento, il difensore dell’imputato aveva eccepito la nullità del decreto di rinvio a giudizio per mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. Il caso era particolare: l’imputazione non era stata chiesta dal pubblico ministero, ma era stata formulata su ordine del giudice ai sensi dell’art. 409, comma 5, c.p.p., a seguito del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, condividendo i dubbi del difensore, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in via subordinata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, prima di formulare l’imputazione su ordine del giudice, il pubblico ministero debba notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. La difformità di trattamento rispetto alla «serie ordinaria» sarebbe stata irragionevole e lesiva del diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte richiama le proprie precedenti ordinanze n. 460 e n. 491 del 2002, rese su questioni sostanzialmente analoghe. La ratio dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. è quella di garantire un contraddittorio tra l’indagato e il pubblico ministero sulla completezza delle indagini. Tale contraddittorio è necessario solo quando il pm intenda esercitare l’azione penale di propria iniziativa; quando invece il rinvio a giudizio deriva dall’ordine del giudice ex art. 409, comma 5, c.p.p., il contraddittorio sulla completezza delle indagini si è già svolto nell’udienza camerale fissata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. Non vi è quindi disparità irragionevole né lesione del diritto di difesa.

    Il principio

    L’obbligo di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. non si applica quando l’imputazione è formulata su ordine del giudice a seguito del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione ex art. 409, comma 5, c.p.p. In tal caso, il contraddittorio sulla completezza delle indagini è già garantito dall’udienza camerale prevista dall’art. 409, comma 2, c.p.p., escludendo qualsiasi violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p.?

    È un atto con cui il pubblico ministero informa l’indagato che le indagini preliminari a suo carico sono concluse, invitandolo a depositare memorie, produrre documenti, chiedere di essere interrogato o svolgere ulteriori investigazioni difensive. È un passaggio fondamentale del contraddittorio pre-processuale, introdotto dalla legge n. 479 del 1999.

    Quando scatta l’obbligo di imputazione coatta ex art. 409, comma 5, c.p.p.?

    Quando il giudice per le indagini preliminari non accoglie la richiesta di archiviazione del pm e, dopo l’udienza camerale, ritiene che debba essere esercitata l’azione penale, può ordinare al pubblico ministero di formulare l’imputazione entro un termine stabilito. In questo caso la decisione di procedere è del giudice, non del pm.

    Perché l’udienza camerale ex art. 409, comma 2, c.p.p. è ritenuta equivalente all’avviso ex art. 415-bis?

    Perché l’udienza camerale sulla richiesta di archiviazione è fissata dal giudice e vi partecipano l’indagato e la persona offesa: l’indagato ha quindi già avuto la possibilità di interloquire sulla completezza delle indagini e di far valere le proprie ragioni, rendendo superfluo un ulteriore avviso ad hoc.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 440/2004 – Finanziamento AGEA regioni organismi pagatori cessata materia

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    La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso della Regione Emilia-Romagna, che aveva impugnato in via cautelare l’art. 69, comma 8, della legge finanziaria 2003 nella parte in cui destinava 30 milioni di euro esclusivamente all’AGEA. Nelle more del giudizio, la norma è stata interpretata e attuata in modo conforme agli interessi della Regione, che ha ottenuto la quota spettante al proprio organismo pagatore regionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva istituito con legge regionale n. 21 del 2001 un’agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), in sostituzione dell’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) nazionale, come consentito dall’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 1999. L’art. 69, comma 8, della legge finanziaria 2003 aveva destinato all’AGEA 30 milioni di euro per gli adempimenti connessi ai regolamenti comunitari sul Fondo europeo agricolo. La Regione temeva di essere esclusa da questo finanziamento per il solo fatto di aver costituito un organismo pagatore proprio. Il ricorso era tuttavia «prospettato in via cautelativa»: la Regione aveva già indicato che la censura sarebbe venuta meno se la norma fosse stata interpretata nel senso di obbligare l’AGEA a girare la quota di spettanza regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna aveva impugnato l’art. 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, nella parte in cui, destinando i fondi esclusivamente all’AGEA, avrebbe discriminato le Regioni che avevano già istituito un proprio organismo pagatore, violando l’autonomia finanziaria regionale.

    La decisione della Corte

    La norma impugnata è stata nel frattempo interpretata e applicata in modo conforme ai parametri costituzionali e all’interesse della ricorrente: il verbale della Conferenza Stato-Regioni del 4 marzo 2004 documenta la ripartizione dei 30 milioni di euro tra tutti gli organismi pagatori regionali, incluso quello dell’Emilia-Romagna. Entrambe le parti, in udienza, hanno riconosciuto questo dato e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte accoglie tale richiesta, constatando la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale da una Regione può concludersi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, la disposizione impugnata viene interpretata e applicata in modo pienamente conforme ai parametri costituzionali invocati, determinando la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio.

    Domande e risposte

    Cosa significa “cessata materia del contendere”?

    È una pronuncia processuale con cui la Corte dichiara che il giudizio non può proseguire perché, per fatti sopravvenuti, è venuto meno l’interesse della parte ricorrente all’accoglimento del ricorso. Non è una pronuncia nel merito sulla legittimità della norma impugnata.

    Che cos’è un “organismo pagatore regionale”?

    È un’agenzia istituita da alcune Regioni, in sostituzione dell’AGEA nazionale, per erogare gli aiuti agricoli comunitari (FEOGA, poi FEASR) nel territorio di competenza. La sua istituzione è facoltativa: le Regioni che non l’hanno istituita continuano ad avvalersi dell’AGEA.

    L’art. 119 Cost. tutela l’autonomia finanziaria regionale?

    Sì. L’art. 119 Cost. (nel testo riscritto dalla legge cost. n. 3 del 2001) garantisce l’autonomia di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali, stabilendo che le risorse derivanti da compartecipazioni, fondi perequativi e trasferimenti statali devono rispettare i criteri di equità e non discriminazione tra enti territoriali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 439/2004 – Patrocinio spese Stato stranieri espulsi ragionevolezza

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Milano sull’automatica ammissione degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di impugnazione del decreto di espulsione. La scelta legislativa di porre gli onorari a carico dell’erario rientra nella discrezionalità del legislatore ed è ragionevole alla luce della specificità del procedimento di espulsione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano era investito di un reclamo avverso un provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l’attività difensionale svolta in sei procedimenti ex art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione). Il Tribunale dubitava che la disciplina – che prevede l’automatica ammissione dello straniero espulso al patrocinio gratuito senza verifica del requisito reddituale, a differenza di quanto previsto per i cittadini e per gli stranieri non abbiente in altri procedimenti – fosse compatibile con il principio di uguaglianza dell’art. 3 Cost. Era la seconda volta che quella stessa corte sollevava la questione: la prima ordinanza era stata restituita dalla Corte costituzionale per sopravvenuto mutamento normativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano dubitava, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 (come modificato dall’art. 12 della legge n. 189/2002) e dell’art. 142 del d.lgs. n. 113/2002 (riprodotto nell’art. 142 del d.P.R. n. 115/2002), nella parte in cui prevedono l’ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato per lo straniero che impugna il decreto di espulsione, indipendentemente dalla sussistenza del requisito reddituale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. L’art. 142 del d.lgs. n. 113/2002 esprime con chiarezza la volontà del legislatore di porre gli onorari dell’avvocato e dell’ausiliario del magistrato a carico dell’erario. Tale scelta rientra nella piena discrezionalità legislativa e non è irragionevole, tenuto conto della peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero – caratterizzato da tempi brevissimi e dalla necessità di non frapporre ostacoli al pieno esercizio del diritto di difesa – e della finalità di interrompere ogni legame tra lo Stato e lo straniero espellendo.

    Il principio

    Il legislatore può ragionevolmente prevedere un regime differenziato per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di espulsione dello straniero, senza richiedere la verifica del requisito reddituale, data la peculiarità e l’urgenza di quei procedimenti. Ciò non viola il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., purché la differenziazione sia giustificata dalla diversità oggettiva delle situazioni.

    Domande e risposte

    Perché il procedimento di espulsione è considerato “peculiare”?

    Il procedimento di convalida del trattenimento e di impugnazione del decreto di espulsione è caratterizzato da tempi brevissimi (udienza entro 48 ore dal trattenimento), da un’elevata vulnerabilità del soggetto coinvolto e da un’immediata incidenza sulla libertà personale. Per questo il legislatore ha previsto garanzie processuali rafforzate, tra cui l’assistenza legale automatica.

    Cosa prevede l’art. 142 del d.P.R. n. 115/2002?

    L’art. 142 del testo unico in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) stabilisce che, nei procedimenti avverso l’espulsione ex art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, l’onorario e le spese dell’avvocato sono poste a carico dell’erario, senza necessità di verifica reddituale preventiva.

    Quale norma era stata nel frattempo modificata e perché ciò non ha rilevanza?

    L’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998 era stato modificato dal decreto-legge n. 241/2004 spostando la competenza al giudice di pace, ma la Corte ha ritenuto tale modifica ininfluente perché non incideva sul punto in discussione (l’automatismo del patrocinio gratuito) né sul giudizio in corso davanti al Tribunale di Milano.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato dal rimettente per censurare il trattamento differenziato.
  • Corte cost. n. 438/2004 – Benefici cooperative agricole insolventi legge finanziaria 2001

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dal TAR Lazio sull’art. 126, comma 5, della legge finanziaria 2001, che estendeva i benefici statali ai soci di cooperative agricole insolventi. Il rimettente interpretava la norma in modo irragionevole: letta correttamente, la disposizione non viola gli artt. 3 e 45 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 149 del 1993 (convertito in legge n. 237/1993) prevedeva che le garanzie prestate da soci di cooperative agricole insolventi fossero assunte a carico del bilancio dello Stato. Il decreto ministeriale del 2 febbraio 1994 – poi annullato dal TAR Lazio – aveva fissato nella propria data di emanazione il termine per accertare l’insolvenza. Gianfrancesco Moriconi aveva presentato domanda di ammissione al beneficio, ma essa era stata rigettata perché tardiva rispetto al termine stabilito dalla circolare ministeriale del 14 luglio 1994. L’art. 126, comma 5, della legge finanziaria 2001 aveva poi esteso il beneficio ad alcune categorie di cooperative. Il TAR rimettente interpretava tale norma come includente cooperative insolventi anche dopo la scadenza del termine, escludendo però chi – come il ricorrente – non aveva presentato domanda in tempo per aver fatto affidamento su un decreto poi annullato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR del Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, per irragionevolezza e contrasto con il riconoscimento della funzione sociale della cooperazione. Secondo il rimettente, la norma avrebbe consentito l’accesso al beneficio a chi aveva presentato domanda senza averne il requisito, escludendo però chi – avendo i requisiti – non aveva presentato domanda in tempo a causa di un provvedimento illegittimo.

    La decisione della Corte

    La Corte ritiene il presupposto interpretativo del rimettente erroneo. Il criterio letterale – su cui si fondava il TAR – di distinguere il tempo presente «si trovino in stato di liquidazione» dai tempi storici riferiti agli altri requisiti è inaffidabile. La ratio della norma è invece quella di ammettere al beneficio i soci di cooperative dichiarate insolventi dopo la data del d.m. 2 febbraio 1994 (poi annullato), ma prima della presentazione della domanda, così da evitare disparità di trattamento derivanti dagli effetti temporanei di un provvedimento illegittimo. Letta in questo modo, la norma è ragionevole e non viola la Costituzione: la questione è perciò manifestamente infondata.

    Il principio

    Quando una norma, interpretata secondo il dato letterale, conduce a risultati irragionevoli, il giudice costituzionale deve preferire l’interpretazione sistematica e teleologica che la rende compatibile con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata se poggia su un’interpretazione che il giudice rimettente stesso riconosce come fonte di irragionevolezza.

    Domande e risposte

    Perché il TAR poteva sollevare questione di legittimità costituzionale?

    Ogni giudice, compreso il giudice amministrativo, può sollevare questione di legittimità costituzionale quando, nel corso di un giudizio, reputa che una disposizione di legge applicabile sia in contrasto con la Costituzione e la questione non sia manifestamente infondata.

    Cosa significa “manifesta infondatezza”?

    La manifesta infondatezza è una pronuncia con cui la Corte, senza udienza in camera di consiglio a pieno contraddittorio, chiude il giudizio perché la questione sollevata è chiaramente priva di fondamento, spesso perché si basa su un’interpretazione erronea della norma impugnata.

    Qual era l’interesse di Moriconi nel giudizio?

    Moriconi, socio di una cooperativa già insolvente alla scadenza del termine, aveva impugnato davanti al TAR il provvedimento ministeriale che rigettava la sua domanda di accesso al beneficio. La questione di costituzionalità era funzionale a ottenere l’ammissione al beneficio, ma la Corte ha escluso che la norma, correttamente interpretata, lo escludesse.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 437/2004 – Insindacabilità parlamentare dichiarazioni on. Cito

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Taranto contro la deliberazione della Camera dei deputati che aveva ritenuto insindacabili, ex art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni del deputato Giancarlo Cito in una trasmissione televisiva locale. Il Tribunale contestava l’assenza di qualsiasi nesso funzionale con atti parlamentari tipici.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Taranto (sezione II penale) stava giudicando il deputato Cito per i reati di ingiuria e minaccia in danno di Giovanni Liviano D’Arcangelo, a seguito di alcune espressioni intimidatorie pronunciate telefonicamente durante una trasmissione dell’emittente locale «Blustar». La Camera dei deputati, su richiesta dello stesso deputato, aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost. e dell’art. 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003. Il Tribunale, ritenendo le dichiarazioni «completamente slegate dall’esercizio delle funzioni parlamentari», ha promosso conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Taranto – sezione II penale lamenta la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali da parte della Camera dei deputati, che avrebbe fatto cattivo uso del potere di deliberare l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. Secondo il rimettente, richiamando anche la sentenza n. 120 del 2004 della stessa Corte, non qualsiasi dichiarazione di un parlamentare è coperta dalla prerogativa, ma solo quelle riconducibili a un concreto esercizio delle funzioni parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte, in sede di delibazione preliminare sull’ammissibilità, accerta che sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto. Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica è organo legittimato a sollevare il conflitto; la Camera dei deputati è legittimata a resistere in qualità di potere che ha deliberato definitivamente sull’insindacabilità. Esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla Corte, poiché il giudice lamenta la lesione delle proprie attribuzioni. L’ordinanza è adottata il 16 dicembre 2004.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione sollevato da un giudice che lamenti il cattivo uso del potere parlamentare di deliberare l’insindacabilità è ammissibile ogni volta che l’organo giurisdizionale sostenga, con argomentazioni non manifestamente implausibili, l’assenza del nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, della Costituzione. La fase di ammissibilità lascia impregiudicata ogni definitiva decisione, compresa quella sull’ammissibilità stessa.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra “insindacabilità” e “immunità parlamentare”?

    L’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. riguarda le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni: è una prerogativa sostanziale e permanente. Le altre immunità (autorizzazione a procedere, arresto, intercettazioni) sono garanzie procedurali e temporanee, oggi disciplinate dai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

    La legge n. 140 del 2003 ha ampliato l’insindacabilità?

    Sì, in parte: l’art. 3 della legge n. 140/2003 ha esteso la nozione di «esercizio delle funzioni» includendo anche attività extraparlamentari riconducibili al mandato rappresentativo. La Corte, con la sentenza n. 120/2004, ha però precisato che tale estensione deve rispettare i limiti costituzionali: il nesso funzionale con atti parlamentari resta indispensabile.

    Cosa accade dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    La cancelleria della Corte comunica l’ordinanza al Tribunale ricorrente; quest’ultimo notifica l’atto introduttivo e l’ordinanza alla Camera dei deputati entro sessanta giorni e poi deposita tutto in Corte costituzionale. Si apre così il vero giudizio sul conflitto, con pieno contraddittorio tra le parti.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — Sancisce l’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni.