Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 192/2004 – Prescrizione e ignoranza incolpevole del diritto

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni degli artt. 2935 e 2941 c.c. sollevate dal Tribunale di Termini Imerese. Il rimettente chiedeva se l’ignoranza incolpevole del titolare impedisse il decorso della prescrizione, ma aveva formulato in modo alternativo due questioni senza concentrare il quesito su una sola, rendendo impossibile alla Corte identificare con precisione l’intervento richiesto.

    Di cosa si tratta

    Due acquirenti di un appartamento avevano scoperto, anni dopo l’acquisto, che l’immobile era gravato da un’ipoteca che il notaio rogante non aveva verificato. Avevano agito in giudizio contro il notaio e il venditore per responsabilità contrattuale, ma il Tribunale di Termini Imerese aveva sollevato questione di legittimità chiedendosi se il termine di prescrizione decorresse anche per chi ignorava incolpevolmente l’esistenza del proprio diritto al risarcimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 2935 c.c. (decorso della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere) e 2941 c.c. (cause di sospensione della prescrizione), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Termini Imerese.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché il rimettente aveva proposto in modo alternativo due questioni (sull’art. 2935 e sull’art. 2941) senza concentrare il quesito su una delle due, e non aveva indicato con chiarezza l’intervento richiesto alla Corte.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente propone in forma alternativa questioni aventi ad oggetto disposizioni diverse e non indica in modo univoco l’intervento richiesto alla Corte, rendendo impossibile individuare il thema decidendum.

    Domande e risposte

    Da quando decorre la prescrizione secondo l’art. 2935 c.c.?

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: la questione sollevata era se l’ignoranza incolpevole dell’esistenza del diritto impedisca tale decorso.

    L’art. 2941 c.c. prevede la sospensione per ignoranza del diritto?

    No. L’art. 2941 c.c. elenca cause specifiche di sospensione (tra cui il caso in cui il debitore abbia dolosamente nascosto l’esistenza del diritto), ma non prevede una sospensione generale per ignoranza incolpevole.

    Un notaio risponde per non aver verificato le ipoteche sull’immobile compravenduto?

    Sì, in linea di principio il notaio risponde contrattualmente per non aver accertato la situazione ipotecaria dell’immobile, ma la questione processuale concerneva i termini di prescrizione dell’azione di risarcimento.

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  • Corte cost. n. 191/2004 – Oblazione e avvertimento all’imputato dinanzi al giudice di pace

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000, sollevata dal Giudice di pace di Taurianova in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che all’imputato sia dato espresso avvertimento della facoltà di ricorrere all’oblazione. La stessa questione era già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 231 del 2003 e poi con le ordinanze nn. 55, 56 e 57 del 2004.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Taurianova dubitava che l’assenza di un obbligo per il giudice di avvertire l’imputato della facoltà di estinguere il reato mediante oblazione o condotte riparatorie, prima dell’apertura del dibattimento, ledesse il diritto di autodifesa e violasse il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che all’imputato sia dato espresso avvertimento della facoltà di ricorrere all’oblazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Parametro: art. 3 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Taurianova.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché l’ordinanza era carente di descrizione della fattispecie e di motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza; e in ogni caso la questione identica era già stata dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze nn. 231/2003, 57/2004, 56/2004 e 55/2004.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non descrive la fattispecie né motiva adeguatamente rilevanza e non manifesta infondatezza; il consolidato orientamento della Corte sulle questioni identiche già esaminate rende ancor più necessaria tale motivazione.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’oblazione nel processo davanti al giudice di pace?

    L’oblazione è un meccanismo estintivo del reato: il pagamento di una somma di denaro determina l’estinzione del reato medesimo. È previsto per i reati di minor gravità rientranti nella competenza del giudice di pace.

    Perché la questione era già nota alla Corte?

    Perché la stessa questione era già stata sollevata più volte da altri giudici di pace e la Corte l’aveva già decisa, dichiarandola manifestamente infondata con l’ord. n. 231 del 2003 e confermato con le ordinanze nn. 55, 56 e 57 del 2004.

    L’imputato deve essere informato della facoltà di oblazione?

    Secondo il diritto vigente, il giudice di pace non ha un obbligo espresso di avvertire l’imputato: la questione di costituzionalità su questo punto era stata già risolta negativamente dalla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 190/2004 – Imputazione giudice di pace e obbligatorietà dell’azione penale

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 27, commi 1 e 3, lettera d), del d.lgs. n. 274 del 2000, sollevata dal Giudice di pace di S. Agata di Militello in riferimento all’art. 112 della Costituzione. L’ordinanza di rimessione era del tutto priva di descrizione della fattispecie oggetto del giudizio e carente di motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di S. Agata di Militello, su eccezione del pubblico ministero, dubitava della legittimità della norma che prevede la semplice trascrizione dell’imputazione copiata dal ricorso immediato. Riteneva che tale meccanismo «esautorasse completamente» la funzione del pubblico ministero nella formulazione dell’accusa, in asserito contrasto con l’art. 112 Cost. sull’obbligatorietà dell’azione penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 27, commi 1 e 3, lettera d), del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), in quanto prevede la semplice trascrizione dell’imputazione «copiata» dal ricorso immediato. Parametro: art. 112 Cost. (obbligatorietà dell’azione penale). Rimettente: Giudice di pace di S. Agata di Militello.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione era priva di qualsiasi descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio e totalmente carente di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione che non descrive la fattispecie oggetto del giudizio a quo e non motiva né la rilevanza né la non manifesta infondatezza della questione è strutturalmente inidonea a introdurre il giudizio di costituzionalità e comporta la declaratoria di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cos’è il ricorso immediato nel processo penale del giudice di pace?

    Il ricorso immediato è il meccanismo con cui la persona offesa o il pubblico ministero introduce il giudizio davanti al giudice di pace: l’imputazione è formulata nel ricorso e copiata nell’atto di citazione a giudizio.

    L’art. 112 Cost. garantisce l’autonomia del PM nel formulare l’accusa?

    L’art. 112 Cost. sancisce l’obbligatorietà dell’azione penale; la sua portata esatta è oggetto di interpretazione, ma la questione non è stata esaminata nel merito.

    Cosa succede se l’ordinanza di rimessione è gravemente carente?

    La Corte la dichiara manifestamente inammissibile, senza entrare nel merito: non vi è alcun esame della costituzionalità della norma censurata.

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  • Corte cost. n. 189/2004 – Fermo amministrativo e proporzionalità al debito tributario

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Giudice di pace di Bianco sugli artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevedono requisiti di proporzionalità per il fermo amministrativo dei veicoli rispetto all’importo del debito tributario. Le ordinanze di rimessione erano gravemente carenti sul piano motivazionale.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Bianco aveva sollevato la questione in procedimenti promossi da proprietari di veicoli colpiti da fermo amministrativo da parte di concessionari della riscossione. Il rimettente lamentava che il fermo potesse essere disposto senza richiedere previamente un tentativo infruttuoso di pignoramento e senza parametrarlo al doppio dell’importo del credito (come avviene per l’ipoteca sugli immobili).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis, in relazione all’art. 77, del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevedono limiti di proporzionalità al fermo dei veicoli analoghi a quelli previsti per l’ipoteca sui beni immobili. Parametri: artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Bianco (due ordinanze del 5 maggio 2003).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità (previa riunione dei giudizi). Le ordinanze di rimessione erano gravemente carenti: la motivazione sulla non manifesta infondatezza si limitava a giudizi generici sulla illegittimità e iniquità del fermo, senza analisi giuridica adeguata.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando la motivazione del giudice rimettente sulla non manifesta infondatezza si riduce a giudizi valutativi generici (il provvedimento è «ingiusto, illegittimo, iniquo») privi di argomentazione giuridica sulla violazione dei parametri costituzionali invocati.

    Domande e risposte

    Esiste un limite di proporzionalità per il fermo amministrativo?

    Per l’ipoteca sugli immobili l’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 prevede che essa possa essere iscritta nei limiti del doppio del credito complessivo; la questione se analogo limite valesse per il fermo dei veicoli era la questione sollevata, ma è stata dichiarata inammissibile.

    Il fermo amministrativo è subordinato al previo tentativo di pignoramento?

    Il rimettente sosteneva che dovrebbe esserlo, ma la questione non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.

    Cosa significa «carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza»?

    Significa che il giudice non ha spiegato, con argomenti giuridici precisi, perché la norma violi la Costituzione. Non basta affermare che la norma è «ingiusta»: occorre indicare quale specifica disposizione costituzionale viene violata e in che modo.

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  • Corte cost. n. 188/2004 – Fermo amministrativo veicoli e tutela del proprietario

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Sulmona sull’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non consente al proprietario del veicolo sottoposto a fermo amministrativo di tutelarsi avverso il provvedimento. Le ordinanze di rimessione erano carenti di motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Sulmona era investito di tre opposizioni all’esecuzione, promosse da proprietari di veicoli sottoposti a fermo amministrativo dal concessionario della riscossione tributi della provincia dell’Aquila. I ricorrenti lamentavano di non avere alcuna tutela avverso il fermo, in assenza del decreto ministeriale attuativo previsto dall’art. 86 d.P.R. n. 602/1973.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non consente al proprietario del bene sottoposto a fermo amministrativo alcuna tutela avverso il provvedimento. Parametri: artt. 3, 24 e 42 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Sulmona (tre ordinanze del 14 aprile 2003).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni (previa riunione dei tre giudizi). Le ordinanze di rimessione erano carenti di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili quando le ordinanze di rimessione non motivano adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza del prospettato contrasto con la Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’è il fermo amministrativo di un veicolo?

    Il fermo amministrativo è una misura cautelare disposta dal concessionario della riscossione che impedisce la circolazione del veicolo del debitore inadempiente ai debiti tributari iscritti a ruolo.

    Il proprietario del veicolo sottoposto a fermo può opporsi?

    La questione della tutela era rimasta aperta per l’assenza del decreto ministeriale di attuazione previsto dall’art. 86 d.P.R. n. 602/1973. La Corte non si è pronunciata nel merito per inammissibilità delle questioni.

    Perché erano stati riuniti tre giudizi?

    Perché le tre ordinanze del Tribunale di Sulmona sollevavano questioni identiche; la riunione consente alla Corte di decidere con un’unica pronuncia.

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  • Corte cost. n. 187/2004 – Ricongiungimento familiare figli stranieri maggiorenni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 29 del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), nella parte in cui ammette il ricongiungimento familiare dei figli maggiorenni stranieri solo in caso di invalidità totale. Il rimettente non aveva descritto adeguatamente la fattispecie concreta né indicato in modo univoco l’intervento richiesto alla Corte.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Trento aveva sollevato la questione nel corso di un procedimento promosso da una cittadina bosniaca, residente in Bosnia per completare gli studi mentre i genitori erano regolarmente in Italia, che si era vista negare il ricongiungimento familiare. Il giudice dubitava della costituzionalità della norma che limitava il ricongiungimento dei figli maggiorenni ai soli casi di invalidità totale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 29, comma 1, lettere b) e b-bis) del d.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. Immigrazione), come modificato dalla legge n. 189 del 2002, nella parte in cui limita il ricongiungimento familiare dei figli maggiorenni ai soli casi di invalidità totale. Parametri: artt. 2, 3 secondo comma, 29 e 30 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie concreta: il rimettente non aveva indicato se nel caso di specie ricorressero tutte le condizioni richieste dall’art. 28 del T.U. per il ricongiungimento e non aveva precisato in modo univoco quale tipo di pronuncia (additiva o caducatoria) chiedeva alla Corte.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il rimettente non descrive adeguatamente la fattispecie concreta, omette di illustrare la ricorrenza di tutti i presupposti applicativi e non indica con chiarezza il tipo di intervento richiesto alla Corte (additivo o caducatorio).

    Domande e risposte

    Il ricongiungimento familiare è un diritto costituzionale?

    L’unità familiare riceve tutela dagli artt. 29 e 30 Cost.; il legislatore ha però ampia discrezionalità nel disciplinarne i requisiti per i cittadini stranieri, nel rispetto del principio di ragionevolezza.

    Cosa prevede la legge Bossi-Fini (l. n. 189/2002) sul ricongiungimento?

    La legge ha ristretto i requisiti per il ricongiungimento dei figli maggiorenni, ammettendolo solo in caso di «invalidità totale», superando la disciplina precedente che faceva riferimento all’impossibilità del sostentamento autonomo.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    La Corte non entra nel merito della questione: dichiara che la questione non soddisfa i requisiti procedurali minimi (descrizione del fatto, rilevanza, non manifesta infondatezza) e la respinge senza pronunciarsi sulla costituzionalità della norma.

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  • Corte cost. n. 186/2004 – Termine procedimento disciplinare dipendenti pubblici

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma transitoria della legge n. 97 del 2001 che faceva decorrere il termine per avviare il procedimento disciplinare a carico del pubblico dipendente dalla data della sentenza penale irrevocabile, anziché dalla data di comunicazione della sentenza all’amministrazione. La soluzione era irragionevole e contraria al buon andamento della PA perché esponeva l’amministrazione al rischio di perdere il termine senza avere ricevuto la notizia necessaria.

    Di cosa si tratta

    Un docente universitario era stato condannato con sentenza di patteggiamento per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 97 del 2001. Il Consiglio di Stato aveva rilevato che il procedimento disciplinare avviato dall’Università La Sapienza era tardivo: la disciplina transitoria faceva decorrere il termine di 120 giorni dalla data in cui la sentenza era divenuta irrevocabile, ma l’Università aveva avuto conoscenza della sentenza solo successivamente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge, fa decorrere il termine per instaurare il procedimento disciplinare dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile, e non dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione. Parametri: artt. 3 e 97 della Costituzione. Rimettente: Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, nella parte in cui prevede, per i fatti pregressi, l’avvio del procedimento disciplinare entro 120 giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile, anziché entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione. La norma era irragionevole perché poneva l’amministrazione nel rischio di perdere il termine senza averlo conosciuto.

    Il principio

    La decorrenza del termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare dalla conclusione del giudizio penale — e non dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione — è irragionevole e viola il principio di buon andamento della PA: il termine decadenziale non può gravare su chi non è ancora stato messo nella condizione di conoscerne il dies a quo.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra la disciplina a regime e quella transitoria?

    La disciplina a regime (art. 5, comma 4, l. n. 97/2001) fa decorrere il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione. Quella transitoria faceva invece decorrere il termine di 120 giorni dall’irrevocabilità della sentenza, senza prevedere la comunicazione.

    La sentenza di patteggiamento ha effetti disciplinari?

    Sì. Dopo la legge n. 97 del 2001 e le modifiche agli artt. 445 e 653 c.p.p., la sentenza di patteggiamento ha efficacia nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale.

    Perché la norma era irragionevole?

    Perché l’amministrazione era obbligata a rispettare un termine che aveva già iniziato a decorrere senza che essa ne fosse a conoscenza, dovendo attivarsi per scoprire essa stessa la notizia della sentenza.

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  • Corte cost. n. 185/2004 – Case da gioco regionali e riserva statale ordinamento penale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia che istituiva case da gioco nel territorio regionale. La Regione non può derogare al divieto penale del gioco d’azzardo (artt. 718 e ss. c.p.) perché l’ordinamento penale è materia di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva approvato la legge regionale n. 17 del 2002, che prevedeva la possibilità di istituire case da gioco nel territorio regionale mediante una società per azioni promossa dall’amministrazione regionale o in concessione a soggetti privati europei. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che essa violasse la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e di ordine pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    La legge regionale n. 17 del 2002 del Friuli-Venezia Giulia introduceva una deroga al divieto penale di gioco d’azzardo sancito dagli artt. 718 e seguenti del codice penale, invadendo la materia «ordinamento penale» riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La censura era proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale. L’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. riserva allo Stato la materia dell’ordinamento penale. Solo leggi statali possono derogare al divieto del gioco d’azzardo: le attuali deroghe (Sanremo, Venezia, Campione d’Italia, Saint-Vincent) trovano fondamento in discipline statali, non regionali. L’unitarietà dell’oggetto della legge regionale impone la declaratoria di incostituzionalità dell’intera legge.

    Il principio

    Le Regioni — anche a statuto speciale — non possono con proprie leggi introdurre deroghe al divieto penale del gioco d’azzardo: solo il legislatore statale dispone della competenza esclusiva in materia di ordinamento penale e può individuare i casi di leceità del gioco d’azzardo.

    Domande e risposte

    Le case da gioco esistenti in Italia (Sanremo, Venezia, ecc.) sono illegali?

    No. Le case da gioco storiche operano in base a deroghe fondate su leggi o atti statali, non regionali, che la giurisprudenza ha ricondotto all’esercizio della competenza statale in materia penale.

    Una regione a statuto speciale può avere più poteri in materia?

    No, secondo la Corte. Nemmeno lo statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia attribuisce competenza in materia penale alla Regione, e la riforma del Titolo V del 2001 non ha cambiato questo assetto.

    Perché il gioco d’azzardo rientra nella materia penale e non in quella del commercio o del turismo?

    Perché istituzione di case da gioco introduce una deroga a norme penali incriminatrici: è la deroga al divieto penale che determina la competenza esclusiva dello Stato, indipendentemente dal settore economico coinvolto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 183/2004 – Restituzione atti a Corte dei conti per jus superveniens

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti dopo che, successivamente all’ordinanza di rimessione, era intervenuta la legge n. 229 del 2003 a modificare radicalmente l’art. 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997 (una delle norme impugnate). La novella legislativa impone al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza e la perdurante non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni in materia di semplificazione amministrativa (legge n. 59 del 1997 e d.lgs. n. 173 del 1998). Prima che la Corte costituzionale decidesse nel merito, è entrata in vigore la legge n. 229 del 2003 che ha modificato la prima delle norme impugnate, rendendo necessaria la restituzione degli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 20, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dalla legge n. 50 del 1999, e allegato 1, n. 96, della medesima legge, in riferimento all’art. 117 Cost.; art. 14, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, in riferimento agli artt. 70, 76, 117 e 118, primo comma, Cost. Rimettente: Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti perché l’art. 1, comma 1, della legge n. 229 del 2003 ha modificato radicalmente la prima delle norme impugnate. Compete al giudice a quo valutare se la questione rimanga rilevante e se le norme modificate continuino a presentare i profili di incostituzionalità originariamente denunciati.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, il legislatore modifica radicalmente una delle norme impugnate, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza e la perdurante non manifesta infondatezza della questione alla luce dello jus superveniens.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per restituzione degli atti?

    La Corte non decide nel merito ma rinvia la questione al giudice che l’ha sollevata, affinché valuti se le modifiche legislative intervenute abbiano cambiato i termini del problema.

    Perché il jus superveniens impone la restituzione?

    Perché la questione di legittimità è strettamente legata al testo normativo vigente: se quel testo cambia radicalmente, il giudice a quo deve verificare se la sua valutazione di rilevanza e infondatezza regga ancora.

    Cosa riguardava la legge n. 59 del 1997?

    La legge Bassanini conferiva delega al Governo per il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, la riforma della PA e la semplificazione amministrativa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 184/2004 – Adottato e accesso alle origini biologiche

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    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Firenze perché la norma impugnata — che vietava all’adottato di accedere alle informazioni sulle proprie origini quando il genitore biologico avesse dichiarato di voler rimanere anonimo — era stata modificata dal d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prima che la Corte si pronunciasse nel merito.

    Di cosa si tratta

    Un uomo adottato da piccolo, diventato padre a sua volta, aveva chiesto al Tribunale per i minorenni di Firenze di poter conoscere le proprie origini biologiche, nonostante la madre naturale avesse a suo tempo dichiarato di non voler essere nominata. Il tribunale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983, che vietava tale accesso in modo assoluto senza possibilità di verificare se la volontà del genitore biologico fosse mutata nel tempo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo introdotto dall’art. 24 della legge n. 149 del 2001, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l’adottato all’accesso alle informazioni sulle origini senza verificare la persistenza della volontà di anonimato del genitore biologico. Parametri: artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Rimettente: Tribunale per i minorenni di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti perché il d.lgs. n. 196 del 2003 ha sostituito il comma 7 dell’art. 28 restringendo il divieto al solo caso della madre che, alla nascita, abbia dichiarato di non voler essere nominata. Spetta al tribunale rimettente valutare se nel caso specifico si applichi il vecchio o il nuovo testo e se la questione rimanga rilevante.

    Il principio

    Le modifiche legislative sopravvenute al testo della norma impugnata nel corso del giudizio costituzionale impongono la restituzione degli atti al giudice a quo, cui spetta valutare quale testo sia applicabile e se permangano i profili di incostituzionalità originariamente denunciati.

    Domande e risposte

    Il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini è tutelato costituzionalmente?

    La questione non è stata decisa nel merito. La Corte ha restituto gli atti per consentire al tribunale di valutare la questione alla luce delle modifiche normative.

    Cosa cambia con il d.lgs. n. 196 del 2003?

    Il nuovo testo restringe il divieto di accesso alle sole ipotesi in cui la madre biologica abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, eliminando le altre due ipotesi precedentemente previste.

    Chi può chiedere accesso alle informazioni sulle origini?

    Secondo la legge n. 184 del 1983, l’adottato che abbia compiuto i venticinque anni (o in determinate circostanze, vent’anni) può accedere alle informazioni sui propri genitori biologici, salvo i casi di divieto previsti dalla legge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 182/2004 – Sospensione processo civile in attesa del penale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 295 del codice di procedura civile, sollevata dalla Corte d’appello di Venezia in un giudizio di separazione. Il giudice rimettente chiedeva se fosse costituzionalmente imposto prevedere la sospensione necessaria del processo civile in attesa della definizione del processo penale avente ad oggetto lo stesso fatto. La questione è stata ritenuta inammissibile per difetto di motivazione adeguata.

    Di cosa si tratta

    Il caso trae origine da un giudizio di separazione con addebito davanti alla Corte d’appello di Venezia: l’addebito era fondato su un unico fatto storico (atti libidinosi verso una nipote) per il quale era pendente un procedimento penale. Il giudice civile si chiedeva se dovesse sospendere il giudizio in attesa dell’esito penale, data la mancanza della cosiddetta «pregiudiziale penale» nell’ordinamento vigente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 295 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la sospensione necessaria del processo civile in attesa della definizione del processo penale quando il giudice civile debba giudicare di un fatto-reato. Parametro: art. 24 della Costituzione (diritto di difesa). Rimettente: Corte d’appello di Venezia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La decisione non entra nel merito: la questione è stata giudicata inammissibile per non aver adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza nel caso concreto.

    Il principio

    La questione di costituzionalità dell’art. 295 c.p.c. è inammissibile ove il giudice rimettente non abbia motivato con sufficiente precisione la rilevanza della questione e il contrasto con il parametro costituzionale invocato.

    Domande e risposte

    Esiste ancora la «pregiudiziale penale» nel nostro ordinamento?

    No. L’abrogazione dell’art. 3 c.p.p. del 1930 e la nuova formulazione dell’art. 295 c.p.c. hanno introdotto il principio della completa autonomia dei due giudizi, civile e penale.

    Cosa intende la Corte d’appello per carenza di garanzie nel processo civile?

    Il giudice rimettente sottolineava che nel civile la contestazione è generica, il giudice non ha poteri istruttori autonomi e le prove sono diverse da quelle penali, con possibili esiti difformi sui medesimi fatti.

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non ha fornito motivazione adeguata sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo e sul perché la norma violerebbe specificamente l’art. 24 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 181/2004 – Incompatibilità GUP e riesame su fumus commissi delicti

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p. — nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a svolgere l’udienza preliminare per il giudice che, quale componente del Tribunale del riesame, abbia deliberato l’annullamento di un sequestro per difetto di fumus commissi delicti — è manifestamente infondata secondo la Corte. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Savona aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, ma la Corte ha ritenuto che la fattispecie non integri un’ipotesi di incompatibilità costituzionalmente necessaria.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda un giudice dell’udienza preliminare (GUP) del Tribunale di Savona che, in precedenza, aveva fatto parte del Tribunale del riesame e aveva concorso a pronunciare l’annullamento di un sequestro preventivo per carenza del fumus commissi delicti. Ora, dovendo celebrare l’udienza preliminare per gli stessi imputati e per gli stessi reati, dubitava di poter procedere senza incorrere in una violazione del principio di imparzialità del giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a svolgere l’udienza preliminare del giudice che, quale componente del Tribunale del riesame, abbia concorso a deliberare l’annullamento di un decreto di sequestro per mancanza del fumus commissi delicti. Parametri: artt. 3 e 111 della Costituzione (uguaglianza e giusto processo). Rimettente: GUP del Tribunale di Savona.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Secondo la Corte, la valutazione compiuta in sede di riesame sul fumus commissi delicti è funzionalmente distinta da quella propria dell’udienza preliminare, né il precedente apprezzamento del giudice impone un vincolo tale da compromettere la sua imparzialità nel giudizio successivo. La situazione non rientra nelle ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 34 c.p.p. né in quelle di astensione.

    Il principio

    L’aver partecipato, come componente del Tribunale del riesame, alla decisione di annullare un sequestro per difetto di fumus commissi delicti non determina l’incompatibilità costituzionalmente necessaria del giudice a svolgere l’udienza preliminare per gli stessi fatti: le valutazioni compiute in sede cautelare e in sede dibattimentale hanno oggetto e finalità distinte.

    Domande e risposte

    Che cos’è il fumus commissi delicti?

    Il fumus commissi delicti è la astratta configurabilità del reato ipotizzato: è il requisito che il Tribunale del riesame valuta per decidere se un sequestro debba essere mantenuto o annullato.

    Perché il GUP aveva sollevato la questione?

    Il GUP si trovava nell’alternativa di contraddire le tesi affermate nell’ordinanza di riesame cui aveva partecipato oppure di prosciogliere gli imputati, e riteneva di non poter ricorrere all’astensione.

    La questione era già stata affrontata in precedenza?

    Sì, il GUP stesso dava atto in ordinanza che la Corte si era già espressa su fattispecie simili, il che ha contribuito alla declaratoria di manifesta infondatezza.

    Norme collegate