Autore: Andrea Marton

  • Articolo 157 Bis del TUIR

    Articolo 157 Bis del TUIR

    Art. 157 bis TUIR – Credito d’imposta in caso di locazione a scafo nudo di navi agevolate.In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 19

    “1. Nel caso di locazione a scafo nudo di una o piu’ navi, ai soggetti che si sono avvalsi dell’opzione di cui all’articolo 155 spetta un credito d’imposta in misura pari all’imposta calcolata sul reddito determinato in via forfetaria, ai sensi dell’articolo 156, con riferimento ai giorni in cui la nave e’ stata locata a scafo nudo.”

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  • Art. 172 Codice Civile: Riduzione

    Art. 172 Codice Civile: Riduzione

    Art. 172 c.c. [Riduzione] (1)

    Articolo abrogato.

  • Articolo 158 del TUIR

    Articolo 158 del TUIR

    Art. 158 TUIR – Plusvalenze e minusvalenze (1).

    In vigore dal 23/07/2016

    Modificato da: Legge del 07/07/2016 n. 122 Articolo 24

    “1. Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o piu’ navi relativamente alle quali e’ efficace l’opzione di cui all’articolo 155, l’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 comprende anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto un’unita’ gia’ in proprieta’ dell’utilizzatore in un periodo d’imposta precedente a quello nel quale e’ esercitata l’opzione per l’applicazione del presente regime, all’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio precedente a quello in cui l’opzione e’ esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell’articolo 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d’imposta di efficacia dell’opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell’articolo 86, il costo non ammortizzato e’ determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 155.

    2. Nel caso in cui nel periodo d’imposta precedente quello di prima applicazione del regime di determinazione dell’imponibile previsto dalla presente sezione, al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l’agevolazione di cui all’articolo 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, e’ aggiunto all’imponibile limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.

    3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, per l’applicazione del comma 1 e’ necessario che tali navi rappresentino l’80 per cento del valore dell’azienda al lordo dei debiti finanziari.”

    (1) Sull’applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 24, commi 3, 4 e 5 legge 7 luglio 2016 n. 122.

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  • Art. 173 Codice Civile: Amministrazione

    Art. 173 Codice Civile: Amministrazione

    Art. 173 c.c. [Amministrazione] (1)

    Articolo abrogato.

  • Articolo 159 del TUIR

    Articolo 159 del TUIR

    Art. 159 TUIR – Obblighi contabili

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 19

    1. Il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali diverse da quelle indicate nell’articolo 155 non è ricompreso nell’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 e deve essere determinato secondo le disposizioni contenute nella sezione I del capo II.

    2. Agli effetti del comma 1 le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi nella determinazione dell’imponibile, secondo i criteri di cui all’articolo 156; a tal fine è tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all’articolo 161.

    2-bis. Agli effetti dell’articolo 155, comma 3, il medesimo obbligo di tenuta della contabilità separata di cui al comma 2 è previsto anche al fine di garantire il rispetto del limite di ammissibilità delle attività accessorie rispetto alle attività principali.

    3. Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non ricompresi nell’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi non ricompresi nell’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi .

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  • Art. 174 Codice Civile: Sostituzione del coniuge amministratore

    Art. 174 Codice Civile: Sostituzione del coniuge amministratore

    Art. 174 c.c. [Sostituzione del coniuge amministratore]

    [Abrogato]

    (1) […]

  • Articolo 160 del TUIR

    Articolo 160 del TUIR

    Art. 160 TUIR – Ulteriori effetti dell’esercizio dell’opzione (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 10, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 02/12/2005

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 10

    “1. I soggetti che esercitano l’opzione di cui all’articolo 155 non possono esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo II ne’ in qualita’ di controllanti, ne’ in qualita’ di controllati. 2. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi fra le societa’ il cui reddito e’ determinato anche parzialmente ai sensi dell’articolo 156 e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall’articolo 110, comma 7. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 156.”

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  • Art. 175 Codice Civile: Cessazione del vincolo

    Art. 175 Codice Civile: Cessazione del vincolo

    Art. 175 c.c. [Cessazione del vincolo] (1)

    Articolo abrogato.

  • Articolo 161 del TUIR

    Articolo 161 del TUIR

    Art. 161 TUIR – Disposizioni applicative

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e
    delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente
    sezione.
    2. Per tutto quanto non disciplinato nella presente sezione si applicano
    le disposizioni di cui alla sezione I.”

  • Art. 176 Codice Civile: Amministrazione dopo lo scioglimento del

    Art. 176 Codice Civile: Amministrazione dopo lo scioglimento del

    Art. 176 c.c. [Amministrazione dopo lo scioglimento del

    In vigore

    matrimonio] (1) […]