Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 23/2003 – Insindacabilità parlamentare e dichiarazioni Bossi

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni tra la Corte d’appello di Bologna e la Camera dei deputati, sorto a seguito della delibera con cui la Camera aveva affermato che le dichiarazioni dell’on. Bossi su Enzo Biagi erano coperte dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.

    Di cosa si tratta

    La Corte di appello di Bologna stava giudicando in un procedimento civile relativo a dichiarazioni rese dall’on. Umberto Bossi a danno del giornalista Enzo Biagi. La Camera dei deputati aveva deliberato che quelle dichiarazioni rientravano nelle «opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni» ai sensi dell’art. 68, secondo comma, della Costituzione e che quindi il deputato era insindacabile. La Corte d’appello non concordava con questa delibera e aveva sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è promosso dalla Corte di appello di Bologna nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera dell’8 aprile 1999 con cui la Camera aveva riconosciuto la insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Bossi, in difformità dalla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere. La Corte costituzionale doveva prima valutare se il conflitto fosse ammissibile.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 37 della legge 87/1953. Dispone che la Corte di appello di Bologna notifichi il ricorso e l’ordinanza alla Camera dei deputati entro novanta giorni, per il successivo deposito in cancelleria. La Corte si riserva ogni definitivo giudizio nel merito del conflitto.

    Il principio

    La delibera con cui la Camera dei deputati afferma che le dichiarazioni di un suo membro sono coperte dall’insindacabilità ex art. 68, secondo comma, Cost. può essere oggetto di conflitto di attribuzioni da parte del giudice che non ritenga sussistente il nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare. Il conflitto è ammissibile anche quando è proposto dall’autorità giudiziaria.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare prevista dall’art. 68 della Costituzione?

    L’art. 68, primo comma, Cost. prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa è l’insindacabilità, che copre l’attività tipicamente parlamentare; non copre le dichiarazioni rese fuori dall’esercizio delle funzioni.

    Come si distingue un’opinione «nell’esercizio delle funzioni» da una dichiarazione privata?

    La giurisprudenza costituzionale richiede un nesso funzionale tra le dichiarazioni extraparlamentari e l’attività svolta in Parlamento (c.d. «nesso funzionale»). Se le dichiarazioni non rispecchiano o non corrispondono a atti parlamentari, non sono coperte dall’insindacabilità.

    Cosa può fare il giudice che non concorda con la delibera della Camera?

    Il giudice che ritiene che la Camera abbia erroneamente esteso l’insindacabilità a dichiarazioni prive del requisito del nesso funzionale può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, che decide in via definitiva sull’esatto confine tra la prerogativa parlamentare e la giurisdizione ordinaria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 21/2003 – Procedimento per decreto penale e giusto processo

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla «normativa sul procedimento monitorio» sollevata dal Tribunale di Viterbo, perché l’ordinanza di rimessione non identificava con precisione le norme impugnate e la motivazione era del tutto carente.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Viterbo – sezione distaccata di Montefiascone aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della «normativa sul procedimento monitorio» (verosimilmente gli artt. 459-464 c.p.p. sul procedimento per decreto penale) in riferimento all’art. 111 della Costituzione sul giusto processo. Tuttavia l’ordinanza era gravemente lacunosa nella motivazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone, aveva sollevato, in riferimento all’art. 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della normativa sul procedimento per decreto penale (artt. 459-464 c.p.p.), limitandosi a affermare che la questione «appare non manifestamente infondata» senza alcun ulteriore sviluppo argomentativo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice a quo non aveva indicato con precisione le specifiche norme del codice di rito che intendeva impugnare, si era limitato a citare la «normativa» in modo generico, e non aveva motivato in alcun modo in che termini il procedimento per decreto penale violasse l’art. 111 Cost.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale che non indichi la norma specifica impugnata — limitandosi a un riferimento generico alla «normativa» — e che non contenga alcuna argomentazione sulla non manifesta infondatezza è manifestamente inammissibile. L’onere di motivazione gravante sul giudice rimettente è requisito di ammissibilità irrinunciabile.

    Domande e risposte

    Come funziona il procedimento per decreto penale?

    Il procedimento per decreto penale (artt. 459-464 c.p.p.) è un rito speciale in cui il pubblico ministero chiede al GIP l’emissione di un decreto penale di condanna a una pena pecuniaria, senza udienza dibattimentale. L’imputato può fare opposizione, ottenendo così un processo ordinario.

    Perché il procedimento per decreto è stato ritenuto in tensione con l’art. 111 Cost.?

    L’art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nella formazione della prova. Il procedimento per decreto si svolge senza contraddittorio preventivo, ma la Corte ha in precedenza ritenuto il rito costituzionalmente legittimo in ragione della possibilità di opposizione che garantisce comunque l’accesso al dibattimento.

    Quali sono i requisiti minimi dell’ordinanza di rimessione?

    L’ordinanza deve: indicare la norma di legge impugnata con precisione; indicare il parametro costituzionale; motivare la rilevanza nel giudizio a quo; motivare la non manifesta infondatezza. La mancanza di uno di questi elementi, se grave, comporta l’inammissibilità della questione.

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  • Corte cost. n. 20/2003 – Personale regionale e progressione di carriera

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    La Corte restituisce gli atti al TAR Puglia che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sul combinato disposto di due leggi regionali pugliesi in materia di progressione di carriera del personale regionale, alla luce di sopravvenienze normative.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia aveva impugnato alcune disposizioni della normativa regionale pugliese sul trattamento giuridico ed economico del personale (legge regionale 7/1997 e legge regionale 26/1984), ritenendole in contrasto con i principi di eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione. Nel frattempo erano sopravvenute modifiche normative che rendevano necessaria una nuova valutazione della rilevanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Puglia – sezione staccata di Bari ha impugnato il combinato disposto dell’art. 32, comma 1, della legge regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, e dell’art. 39 della legge regionale Puglia 9 maggio 1984, n. 26, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in un ricorso riguardante la progressione di carriera di un dipendente regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al TAR Puglia. Nelle more del giudizio erano intervenute modifiche legislative che incidevano sul quadro normativo di riferimento. Il giudice rimettente deve pertanto rivalutare la rilevanza della questione alla luce del nuovo assetto normativo.

    Il principio

    Quando il quadro normativo di riferimento muta significativamente nel corso del giudizio incidentale di costituzionalità, la Corte può restituire gli atti al giudice a quo affinché questi valuti se le modifiche sopravvenute abbiano eliminato i dubbi di costituzionalità o se essi permangano anche nella nuova veste normativa.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 97 della Costituzione per il pubblico impiego?

    L’art. 97 Cost. stabilisce i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Per il personale, questi principi si traducono nell’obbligo di selezioni trasparenti, criteri oggettivi di progressione di carriera e divieto di trattamenti discriminatori tra dipendenti in situazione analoga.

    Qual è la differenza tra legge regionale e legge nazionale nel pubblico impiego?

    Nel settore del pubblico impiego regionale, le regioni hanno una propria competenza legislativa per il personale dipendente, ma devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione nazionale e i precetti costituzionali (artt. 3 e 97 Cost.).

    Cosa significa restituzione degli atti al giudice rimettente?

    La restituzione degli atti è una pronuncia processuale, non di merito: la Corte non decide sulla costituzionalità della norma, ma restituisce il fascicolo al giudice perché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo. Il giudice potrà sollevare nuovamente la questione se lo riterrà ancora necessario.

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  • Corte cost. n. 19/2003 – Facoltà di astensione dal testimoniare

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 199 c.p.p. (facoltà di astensione dalla testimonianza per i prossimi congiunti), perché l’ordinanza di rimessione era insufficientemente motivata sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    La Corte di assise di Messina stava processando alcuni imputati per omicidio aggravato e favoreggiamento. Un soggetto convocato come teste aveva dichiarato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere prevista dall’art. 199 c.p.p. per i prossimi congiunti dell’imputato. Il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale di quella norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di assise di Messina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 199 del codice di procedura penale, nella parte relativa alla facoltà di astensione dal testimoniare riconosciuta ai prossimi congiunti dell’imputato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione non indicava con precisione quale specifico profilo dell’art. 199 c.p.p. si intendesse censurare, né spiegava in modo convincente come la norma violasse il principio di eguaglianza (art. 3) o il diritto di difesa (art. 24). La motivazione era troppo generica.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve indicare con precisione la norma impugnata e i parametri costituzionali di riferimento, con una motivazione che illustri il nesso tra norma e parametro. Un’ordinanza di rimessione generica o scarsamente motivata non consente alla Corte di pronunciarsi nel merito e determina l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 199 c.p.p. sulla testimonianza dei prossimi congiunti?

    L’art. 199 c.p.p. stabilisce che i prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre come testimoni. Prima di essere esaminati, devono essere avvisati di questa facoltà. Se scelgono di deporre, le loro dichiarazioni hanno pieno valore probatorio.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non aveva specificato quale aspetto della norma ritenesse incostituzionale, né aveva argomentato in modo sufficientemente preciso i profili di contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. La genericità dell’ordinanza non permetteva alla Corte di identificare la questione da decidere.

    Qual è il rapporto tra facoltà di astensione e giusto processo?

    La facoltà di astensione dei prossimi congiunti è un istituto di protezione dei legami familiari, bilanciato con le esigenze di accertamento della verità. L’art. 111 Cost. (giusto processo) impone che le prove siano formate nel contraddittorio, ma la scelta di non deporre da parte di un congiunto non viola di per sé questo principio.

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  • Corte cost. n. 18/2003 – Sanzioni disciplinari notai e proporzionalità

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sugli artt. 137 e 151 della legge notarile del 1913, sollevate dai Tribunali di Savona e Novara in relazione alle sanzioni pecuniarie disciplinari ritenute insufficienti. La determinazione dell’entità delle sanzioni è scelta riservata al legislatore.

    Di cosa si tratta

    I Tribunali di Savona e Novara, nell’ambito di procedimenti disciplinari nei confronti di notai, avevano contestato che le sanzioni pecuniarie previste dalla legge notarile del 1913 (legge 89/1913) fossero troppo basse, prive di efficacia deterrente. I giudici rimettenti ritenevano che questa inadeguatezza violasse i principi di eguaglianza, imparzialità della pubblica amministrazione e doveri dei pubblici ufficiali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Savona ha impugnato l’art. 137 della l. 89/1913, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione; il Tribunale di Novara ha impugnato gli artt. 137 e 151 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., lamentando che le sanzioni pecuniarie fossero esigue al punto da non svolgere alcuna funzione repressiva o deterrente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza di tutte le questioni. La scelta del legislatore di quantificare le sanzioni disciplinari in un certo modo rientra nella sua discrezionalità. Non è irragionevole né contraria ai principi di buon andamento o di imparzialità il fatto che le sanzioni pecuniarie siano modeste, giacché il sistema disciplinare notarile prevede anche la sospensione e la destituzione.

    Il principio

    La determinazione dell’entità delle sanzioni disciplinari per i pubblici ufficiali, come i notai, rientra nella discrezionalità del legislatore. Il fatto che esse siano ritenute scarsamente deterrenti non è di per sé sufficiente a integrale una violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, salvo il caso di manifesta irragionevolezza.

    Domande e risposte

    Quali sanzioni disciplinari prevede la legge notarile del 1913?

    La legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile) prevede un sistema graduale di sanzioni che va dall’avvertimento, alla censura, alle sanzioni pecuniarie, fino alla sospensione e alla destituzione. Le sanzioni pecuniarie oggetto della questione erano quelle degli artt. 137 e 151.

    Cosa censuravano i giudici rimettenti?

    Che i massimi edittali delle sanzioni pecuniarie erano tanto bassi da essere privi di qualsiasi efficacia repressiva o deterrente, con conseguente violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e dei doveri dei pubblici ufficiali (artt. 54 e 97 Cost.).

    Perché la Corte non ha accolto le censure?

    Perché la quantificazione delle sanzioni disciplinari è una scelta di politica legislativa riservata al Parlamento. La Corte non può sostituirsi al legislatore nell’individuare il livello ottimale delle sanzioni, a meno che la scelta non sia manifestamente irragionevole, il che non era nel caso di specie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 17/2003 – Trattenimento stranieri e libertà personale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 14, comma 1, del d.lgs. 286/1998 (trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea), perché il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano aveva impugnato l’art. 14, comma 1, del Testo unico immigrazione, che disciplina il trattenimento dello straniero in appositi centri in attesa dell’esecuzione dell’espulsione. Il rimettente lamentava la violazione dell’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, che tutela la libertà personale e ne impone il controllo giudiziario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Con tre ordinanze del gennaio 2002, il Tribunale di Milano (in composizione monocratica) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte relativa alle garanzie giurisdizionali sul trattenimento nei CPT.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Le ordinanze di rimessione non soddisfacevano i requisiti minimi di motivazione richiesti: il giudice a quo non aveva illustrato con sufficiente chiarezza in che modo la disposizione impugnata fosse rilevante nel caso concreto e non aveva adeguatamente argomentato la non manifesta infondatezza.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione adeguata sia sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo sia sulla non manifesta infondatezza. La mancanza di questa doppia motivazione determina la manifesta inammissibilità della questione, indipendentemente dal merito costituzionale del problema.

    Domande e risposte

    Che cos’è il trattenimento nei CPT previsto dall’art. 14 d.lgs. 286/1998?

    I Centri di Permanenza Temporanea (oggi CPR) sono strutture in cui lo straniero irregolare può essere trattenuto in attesa dell’esecuzione dell’espulsione, quando questa non è immediatamente eseguibile. Il trattenimento è disposto dal questore e convalidato dal giudice di pace.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non aveva spiegato in modo sufficiente come la norma impugnata fosse rilevante nel caso concreto, né aveva argomentato adeguatamente i profili di incostituzionalità che intendeva sottoporre alla Corte.

    Cosa distingue l’inammissibilità dall’infondatezza?

    L’inammissibilità riguarda difetti formali o processuali della questione (mancata motivazione, irrilevanza), mentre l’infondatezza è un giudizio di merito che attesta la compatibilità della norma con la Costituzione. Solo con il rigetto nel merito si forma un precedente sulla costituzionalità della norma.

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  • Corte cost. n. 16/2003 – Espulsione stranieri e controllo giudiziario

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    La Corte costituzionale restituisce gli atti ai giudici rimettenti perché rivalutino la rilevanza delle questioni sollevate sull’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, relativo alle modalità di esecuzione dell’espulsione dello straniero mediante accompagnamento alla frontiera, alla luce di una sopravvenuta modifica normativa.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano e il Tribunale di Vicenza avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 13 del Testo unico immigrazione (d.lgs. 286/1998), lamentando che l’accompagnamento immediato alla frontiera del cittadino straniero non fosse sottoposto a un controllo dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo è intervenuta una modifica legislativa che ha introdotto il controllo da parte del giudice di pace. La Corte restituisce gli atti ai remittenti per una nuova valutazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Milano e di Vicenza avevano impugnato l’art. 13, commi 4, 5, 6 e 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevedeva il controllo dell’autorità giudiziaria sul provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Il parametro era l’art. 13, terzo comma, della Costituzione, che impone la convalida giudiziaria delle misure restrittive della libertà personale.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus. La ragione è che nelle more del giudizio è entrata in vigore una nuova disciplina che ha modificato il regime dell’accompagnamento coattivo, introducendo il controllo giurisdizionale del giudice di pace, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni originarie.

    Il principio

    Quando nelle more del giudizio costituzionale interviene una modifica normativa che incide direttamente sull’oggetto della questione sollevata, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 13 della Costituzione sull’accompagnamento alla frontiera?

    L’art. 13, terzo comma, Cost. stabilisce che ogni atto restrittivo della libertà personale adottato dall’autorità di pubblica sicurezza deve essere convalidato dall’autorità giudiziaria entro quarantotto ore; in mancanza, la misura è revocata.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché il legislatore era intervenuto nel frattempo modificando la norma impugnata, introducendo il controllo giurisdizionale richiesto dai remittenti. Il giudice ordinario deve quindi rivalutare se la questione sia ancora rilevante nel caso concreto.

    Cosa succede al procedimento principale dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente deve decidere se la nuova disciplina rende la questione irrilevante (e quindi non sollevarla di nuovo) oppure se permangono profili di incostituzionalità che giustificano un nuovo rinvio alla Corte.

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  • Corte cost. n. 15/2003 – Soppressione CO.RE.CO. toscano, cessata materia del contendere

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sulla questione relativa alla legge toscana di soppressione del Comitato regionale di controllo (CO.RE.CO.): la normativa statale sopravvenuta ha reso uniforme la disciplina in tutta Italia.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Toscana n. 2/2002, che sopprimeva il CO.RE.CO. (organo di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali) e trasferiva poteri sostitutivi al Difensore civico regionale, contestandone la compatibilità con la riforma del Titolo V della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Artt. 3, 4 e 5 della l.r. Toscana n. 2/2002 (soppressione CO.RE.CO. e trasferimento poteri al Difensore civico), in riferimento agli artt. 114, 117, lett. p), 119 e 120 Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso in via principale).

    La decisione della Corte

    Cessata la materia del contendere: durante il giudizio è entrata in vigore la normativa statale che ha soppresso i CO.RE.CO. su tutto il territorio nazionale, rendendo priva di oggetto l’impugnativa.

    Il principio

    Quando una norma statale sopravvenuta disciplina in modo uniforme la materia oggetto del ricorso, rendendo la legge regionale non più applicabile o priva di effetti, il giudizio costituzionale si chiude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa era il CO.RE.CO.?

    Il Comitato regionale di controllo, organo previsto dalla legge n. 142/1990 che esercitava il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali; è stato definitivamente soppresso dalla riforma del Titolo V del 2001.

    Cosa significa ‘cessata la materia del contendere’?

    La Corte non decide nel merito perché la questione ha perso oggetto: la situazione si è risolta in altro modo (nella specie, con una legge nazionale che ha prodotto lo stesso effetto della norma regionale impugnata).

    Cosa prevede il nuovo art. 117, lett. p), Cost. in materia di enti locali?

    Riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; ciò include la disciplina dei controlli sugli atti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 14/2003 – Matrimonio di stranieri in Italia e nulla osta dello Stato estero

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    La Corte dichiara in via principale manifestamente inammissibile e in via subordinata manifestamente infondata la questione sull’art. 116 c.c., che impone allo straniero che voglia sposarsi in Italia di esibire un nulla osta dell’autorità del suo paese: la norma non viola l’art. 2 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del codice civile, che richiede allo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia di presentare un nulla osta rilasciato dalla competente autorità del proprio Stato, sostenendo che ciò potesse ledere il diritto fondamentale al matrimonio garantito dall’art. 2 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 116 c.c. (requisiti per il matrimonio dello straniero in Italia: nulla osta), in riferimento all’art. 2 Cost. Rimettente: Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità in via principale (la questione era priva di un’adeguata descrizione degli elementi di rilevanza); manifesta infondatezza in via subordinata (la norma non lede il diritto fondamentale al matrimonio previsto all’art. 2 Cost.).

    Il principio

    Il requisito del nulla osta dello Stato estero per il matrimonio dello straniero in Italia non viola i diritti fondamentali ex art. 2 Cost.: si tratta di una condizione di ordine pubblico internazionale tesa a verificare la capacità matrimoniale secondo la legge personale del soggetto.

    Domande e risposte

    Lo straniero deve sempre avere il nulla osta per sposarsi in Italia?

    Sì, secondo l’art. 116 c.c. lo straniero deve presentare all’ufficiale di stato civile un documento rilasciato dall’autorità del proprio Stato che attesti la capacità a contrarre matrimonio.

    Cosa succede se il paese di origine non rilascia il nulla osta?

    Esistono meccanismi alternativi; la questione se il rifiuto violi diritti fondamentali è una delle ragioni per cui questa norma è stata più volte sottoposta all’attenzione della Corte.

    Qual è la differenza tra inammissibilità e infondatezza in questo caso?

    L’inammissibilità riguarda un difetto formale (descrizione insufficiente della fattispecie); l’infondatezza in via subordinata significa che, anche in termini sostanziali, la norma non contrasta con la Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 13/2003 – Regione Veneto, poteri esteri e conflitto di attribuzioni con lo Stato

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    La Corte dichiara che non spetta alla Regione Veneto sottoscrivere la ‘lettera di intenti’ con il Ministero degli affari esteri della Repubblica Argentina del 31 marzo 1999 e ne annulla l’atto: le regioni non possono concludere accordi internazionali autonomi in materie di competenza statale.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione Veneto, che aveva sottoscritto una ‘lettera di intenti’ con il Ministero degli affari esteri, del commercio internazionale e del culto della Repubblica Argentina, invadendo la competenza statale in materia di politica estera.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione Veneto, sorto a seguito della ‘lettera di intenti’ sottoscritta il 31 marzo 1999 dalla Regione Veneto e dal Ministero degli affari esteri argentino. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Accoglimento del conflitto: dichiara che non spetta alla Regione Veneto il potere di stipulare la ‘lettera di intenti’ e annulla l’atto. La politica estera è materia di competenza esclusiva statale; le regioni non possono concludere atti con effetti internazionali in tale ambito.

    Il principio

    Le regioni non possono concludere atti aventi natura internazionale o comunque tali da impegnare la politica estera dello Stato in materie di competenza esclusiva statale; tali atti sono nulli e il potere di stipularli non spetta alla regione.

    Domande e risposte

    Le regioni possono avere relazioni internazionali?

    Solo in forma limitata e nei modi previsti dalla legge: possono svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie di propria competenza, ma non concludere accordi vincolanti in materie riservate allo Stato.

    Cosa è una ‘lettera di intenti’?

    Un atto con cui due soggetti manifestano la volontà di collaborare su determinati obiettivi; se stipulata tra un ente sub-statale e un governo straniero può avere natura di impegno internazionale vietato alle regioni.

    Quali sono le materie di competenza esclusiva statale nella politica estera?

    Art. 117, comma 2, lettera a), Cost.: la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato sono riservati in via esclusiva alla legislazione statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 12/2003 – Processo tributario, notificazione per irreperibilità in commissione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario): prima di applicare la notifica presso la segreteria della commissione, il rimettente avrebbe dovuto disporre il rinnovo della notifica con le modalità ordinarie.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Cagliari aveva dubitato della norma che, in caso di irreperibilità del destinatario, prevede che le comunicazioni nel processo tributario siano fatte presso la segreteria della commissione stessa, senza obbligo di ricerche anagrafiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 17, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario: comunicazioni in caso di irreperibilità), in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost. Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Cagliari.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per mancanza di rilevanza: il piego raccomandato era stato restituito senza indicazione della ragione della mancata consegna, per cui il giudice avrebbe dovuto prima disporre il rinnovo della notifica ex artt. 161 e 291 c.p.c. (applicabili al processo tributario), e solo poi valutare se ricorressero i presupposti dell’art. 17, comma 3.

    Il principio

    Nel processo tributario, la notificazione presso la segreteria della commissione ex art. 17, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 può essere utilizzata solo dopo aver esperito le ordinarie modalità di notifica previste dal codice di procedura civile; la questione è irrilevante se il giudice non ha ancora tentato il rinnovo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992?

    Che, in caso di mancata elezione di domicilio o irreperibilità assoluta, le comunicazioni del processo tributario vengono effettuate presso la segreteria della commissione tributaria.

    Perché il giudice avrebbe dovuto prima rinnovare la notifica?

    Perché il piego raccomandato era stato restituito senza spiegazione; ciò imponeva di tentare nuovamente la notifica prima di applicare la norma-valvola sulla comunicazione in segreteria.

    Qual è il regime di notifica nel processo tributario?

    Si applicano gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546/1992; in via suppletiva, le norme del codice di procedura civile per quanto da essi non disciplinato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 11/2003 – Divieto di arbitrato nelle controversie su opere pubbliche post-frana Campania

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul divieto di devoluzione ad arbitri delle controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche connesse alla ricostruzione delle zone franose della Campania: la limitazione dell’autonomia privata è giustificata dall’interesse pubblico.

    Di cosa si tratta

    Il Collegio arbitrale di Napoli aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale delle norme (d.l. n. 180/1998 e d.lgs. n. 354/1999) che vietavano la devoluzione ad arbitri delle controversie, già oggetto di compromesso, relative a lavori pubblici nel programma di ricostruzione delle zone della Campania colpite da frane.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 3, comma 2, d.l. n. 180/1998, conv. in l. n. 267/1998, e art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 354/1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 41 e 97 Cost. Rimettente: Collegio arbitrale di Napoli.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza sotto ogni profilo: le censure ex art. 3 erano già state dichiarate non fondate con la sentenza n. 376/2001; non vi era violazione dell’autonomia privata, del giudice naturale, del diritto di difesa né del principio di buon andamento.

    Il principio

    Il legislatore può vietare l’arbitrato per controversie di rilevante interesse pubblico senza violare l’autonomia privata: il divieto si applica alla domanda di arbitrato, non ha efficacia retroattiva, e la tutela giurisdizionale ordinaria garantisce comunque il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Perché il legislatore può vietare l’arbitrato per certi tipi di controversie?

    Perché l’arbitrato è una deroga all’ordinaria giurisdizione statale, e l’interesse pubblico può giustificare limitazioni all’autonomia privata in materia processuale.

    Cosa è una clausola compromissoria?

    Una pattuizione contrattuale con cui le parti si impegnano a devolvere eventuali controversie ad arbitri invece che ai giudici ordinari.

    Quando si applica il divieto di arbitrato in questi casi?

    Dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 180/1998: le controversie per cui era già stata notificata la domanda di arbitrato prima di tale data sono escluse dal divieto.

    Norme collegate

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