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La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma transitoria della legge n. 97 del 2001 che faceva decorrere il termine per avviare il procedimento disciplinare a carico del pubblico dipendente dalla data della sentenza penale irrevocabile, anziché dalla data di comunicazione della sentenza all’amministrazione. La soluzione era irragionevole e contraria al buon andamento della PA perché esponeva l’amministrazione al rischio di perdere il termine senza avere ricevuto la notizia necessaria.
Di cosa si tratta
Un docente universitario era stato condannato con sentenza di patteggiamento per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 97 del 2001. Il Consiglio di Stato aveva rilevato che il procedimento disciplinare avviato dall’Università La Sapienza era tardivo: la disciplina transitoria faceva decorrere il termine di 120 giorni dalla data in cui la sentenza era divenuta irrevocabile, ma l’Università aveva avuto conoscenza della sentenza solo successivamente.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge, fa decorrere il termine per instaurare il procedimento disciplinare dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile, e non dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione. Parametri: artt. 3 e 97 della Costituzione. Rimettente: Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, nella parte in cui prevede, per i fatti pregressi, l’avvio del procedimento disciplinare entro 120 giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile, anziché entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione. La norma era irragionevole perché poneva l’amministrazione nel rischio di perdere il termine senza averlo conosciuto.
Il principio
La decorrenza del termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare dalla conclusione del giudizio penale — e non dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione — è irragionevole e viola il principio di buon andamento della PA: il termine decadenziale non può gravare su chi non è ancora stato messo nella condizione di conoscerne il dies a quo.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra la disciplina a regime e quella transitoria?
La disciplina a regime (art. 5, comma 4, l. n. 97/2001) fa decorrere il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione. Quella transitoria faceva invece decorrere il termine di 120 giorni dall’irrevocabilità della sentenza, senza prevedere la comunicazione.
La sentenza di patteggiamento ha effetti disciplinari?
Sì. Dopo la legge n. 97 del 2001 e le modifiche agli artt. 445 e 653 c.p.p., la sentenza di patteggiamento ha efficacia nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale.
Perché la norma era irragionevole?
Perché l’amministrazione era obbligata a rispettare un termine che aveva già iniziato a decorrere senza che essa ne fosse a conoscenza, dovendo attivarsi per scoprire essa stessa la notizia della sentenza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — art. 3 Cost. — principio di ragionevolezza
- Art. 97 della Costituzione — art. 97 Cost. — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione