Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 410/2004 – immigrazione arresto obbligatorio Torino art. 3 13 97

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    Il Tribunale di Torino ha sollevato la questione aggiungendo anche il parametro dell’art. 97 Cost. (buon andamento della pubblica amministrazione), oltre agli artt. 3 e 13. La Corte ha restituito gli atti dopo la sentenza n. 223/2004.

    Di cosa si tratta

    Rispetto alle ordinanze romane e modenesi, il Tribunale di Torino ha aggiunto alla censura anche l’art. 97 Cost., ritenendo che l’arresto obbligatorio creasse problemi applicativi all’amministrazione. La questione è rimasta comunque assorbita dalla sentenza n. 223/2004.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998, sull’arresto obbligatorio dello straniero inadempiente al provvedimento del questore. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha restituito gli atti al Tribunale di Torino, in applicazione della sentenza n. 223/2004 sulla stessa norma.

    Il principio

    La restituzione degli atti è lo strumento con cui la Corte consente al rimettente di rivalutare la rilevanza di questioni già risolte da pronuncia di accoglimento su norma identica.

    Domande e risposte

    Perché il Tribunale di Torino ha invocato anche l’art. 97?

    L’art. 97 Cost. tutela il buon andamento della pubblica amministrazione. Il rimettente riteneva che l’obbligo di arrestare sistematicamente creasse inefficienze administrative, con un carico insostenibile sulle forze di polizia.

    La sentenza n. 223/2004 ha riguardato tutti i parametri?

    La Corte si è pronunciata sul parametro principale dell’irragionevolezza; la restituzione degli atti per gli altri parametri lascia al giudice il compito di valutare la residua rilevanza.

    Cosa è cambiato con il d.l. 241/2004?

    Il d.l. 241/2004 (poi conv. in l. 271/2004) ha modificato le norme sull’immigrazione in relazione all’arresto: la Corte lo cita come ius superveniens rilevante nella rivalutazione.

  • Corte cost. n. 404/2004 – Restituzione atti a Milano su arresto straniero inottemperante (III)

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano in un terzo gruppo di giudizi aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione. Le cinque ordinanze riunite evocano come parametri gli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Come per le ordinanze nn. 402 e 403/2004, si tratta di ulteriori procedimenti del Tribunale di Milano aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, del TU immigrazione. Questo terzo gruppo comprende cinque ordinanze identiche nella parte motiva, con una specificazione rilevante: viene evocato l’art. 13, terzo comma, Cost. (riserva di giurisdizione sull’arresto), non solo il terzo comma in via generica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione (libertà personale – riserva di giurisdizione). Rimettente: Tribunale di Milano, con cinque ordinanze identiche.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i cinque giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano. La decisione è in linea con le analoghe ordinanze nn. 402 e 403/2004, motivata dalla necessità di rivalutazione alla luce di sopravvenienze normative.

    Il principio

    L’art. 13, terzo comma, Cost. prescrive che in casi eccezionali di necessità e urgenza l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale, ma l’autorità giudiziaria deve convalidarli entro quarantotto ore. La previsione dell’arresto obbligatorio deve rispettare il canone di proporzionalità e la riserva di giurisdizione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 13, terzo comma, della Costituzione?

    Prevede che, nei casi eccezionali di necessità e urgenza, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che restringono la libertà personale, ma tali provvedimenti devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria, che deve convalidarli entro le successive quarantotto ore pena la loro perdita di efficacia.

    Perché la Corte tratta separatamente questo gruppo di ordinanze milanesi rispetto ai nn. 402 e 403?

    Perché le ordinanze di questo gruppo specificano come parametro l’art. 13, terzo comma, Cost. in modo più preciso rispetto agli altri gruppi. La Corte separa i giudizi per rispettare la peculiarità del parametro evocato da ciascun gruppo di ordinanze.

    L’arresto obbligatorio è compatibile con l’art. 13, terzo comma, Cost.?

    La Corte, nella sentenza n. 223/2004 già menzionata, aveva dichiarato illegittima la previsione dell’arresto obbligatorio rilevando che non era rispettata la proporzionalità e che la sanzione penale (arresto) era automatica indipendentemente dalle circostanze concrete del caso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 409/2004 – immigrazione arresto obbligatorio Roma art. 3 e 13

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    Ulteriore serie di ordinanze del Tribunale di Roma, aventi a oggetto la stessa norma sull’arresto obbligatorio degli stranieri, restituite alla luce della sentenza n. 223/2004 della Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Seconda tranche di procedimenti romani sulla medesima questione: il Tribunale di Roma aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione contro l’arresto obbligatorio dello straniero ex art. 14, comma 5-quinquies del T.U. immigrazione. La Corte ha nuovamente riunito i giudizi e disposto la restituzione degli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998, nella parte sull’obbligatorietà dell’arresto per il reato di inosservanza del provvedimento di allontanamento. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3 e 13 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e restituito gli atti al Tribunale di Roma, a seguito della sentenza n. 223/2004 che aveva già dichiarato l’incostituzionalità della norma impugnata.

    Il principio

    L’arresto obbligatorio per una fattispecie contravvenzionale viola l’art. 13 Cost. quando non lascia alcun margine di valutazione al giudice; l’intervento del giudice rimettente deve rivalutare la situazione alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Quante ordinanze-gemelle ha prodotto questa questione in tutta Italia?

    Centinaia: i tribunali di tutta Italia (Modena, Roma, Torino, Trento, ecc.) hanno sollevato la medesima questione, generando un contenzioso massiccio che ha portato la Corte a emettere numerose ordinanze di restituzione.

    La sentenza n. 223/2004 ha effetto automatico sui procedimenti pendenti?

    Non automaticamente: serve che il giudice rimettente verifichi se la dichiarazione di incostituzionalità elimina la norma su cui si fonda il procedimento. Da qui la restituzione degli atti.

    L’art. 3 della Costituzione c’è entrato per quale motivo?

    Perché l’arresto obbligatorio è previsto per una contravvenzione, mentre per reati più gravi l’arresto è facoltativo: il rimettente ravvisava una disparità di trattamento irragionevole.

  • Corte cost. n. 403/2004 – Restituzione atti a Milano su arresto straniero inottemperante (II)

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano in un secondo gruppo di giudizi aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione, in linea con le analoghe decisioni adottate per i giudizi nn. 398-402 del 2004.

    Di cosa si tratta

    Come per l’ordinanza n. 402/2004, si tratta di un ulteriore gruppo di ordinanze del Tribunale di Milano relative all’art. 14, comma 5-quinquies, del TU immigrazione (arresto obbligatorio dello straniero che non ottempera all’ordine del questore). Questo secondo gruppo comprende ordinanze depositate in date diverse rispetto al primo, con numeri di registro ordinanze distinti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: artt. 3 e 13 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Milano, con ordinanze del 2003-2004.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano, con la stessa motivazione delle analoghe ordinanze precedenti: necessità per il giudice rimettente di rivalutare la questione alla luce di sopravvenienze normative.

    Il principio

    La restituzione degli atti in serie omogenee di giudizi è uno strumento di razionalizzazione del contenzioso costituzionale: la Corte rinvia tutti i giudizi aventi medesimo oggetto al giudice a quo per una valutazione aggiornata, evitando di decidere questioni che potrebbero risultare irrilevanti o trasformate a seguito di modifiche normative.

    Domande e risposte

    Cosa sono le ‘sopravvenienze normative’ che giustificano la restituzione degli atti?

    Sono modificazioni del quadro legislativo intervenute dopo la proposizione della questione di legittimità: nuove leggi, decreti-legge convertiti, sentenze della stessa Corte costituzionale su norme connesse. Nel caso dell’immigrazione, rilevava soprattutto la sentenza n. 223/2004 della Corte.

    Il giudice rimettente è obbligato a risollevare la questione dopo la restituzione degli atti?

    No. Il giudice rimettente valuta autonomamente se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata nel mutato quadro normativo. Può decidere di non risollevarla se ritiene che le sopravvenienze abbiano eliminato la norma censurata o reso la questione priva di rilevanza.

    Come incide la sentenza n. 223/2004 su questi giudizi?

    La sentenza n. 223/2004 della Corte aveva già dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 14, comma 5-quinquies. I giudici rimettenti, ricevuta la restituzione degli atti, avrebbero dovuto verificare se quella sentenza avesse già eliminato il profilo di incostituzionalità da loro denunciato, e in caso affermativo concludere il procedimento in conseguenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 408/2004 – immigrazione arresto obbligatorio Tribunale Roma

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    Ottantasei procedimenti del Tribunale di Roma, promossi in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione contro l’arresto obbligatorio per inottemperanza al provvedimento di allontanamento, sono stati riuniti e restituiti in applicazione della sentenza n. 223/2004.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma aveva censurato l’art. 14, comma 5-quinquies del T.U. immigrazione invocando sia il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) sia la tutela della libertà personale (art. 13 Cost.). La Corte, pur avendo già deciso con la sentenza n. 223/2004, ha riunito gli ottantasei procedimenti e li ha restituiti per la necessaria rivalutazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998, sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3 e 13 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha restituito gli atti al Tribunale di Roma, stante la sopravvenuta sentenza n. 223/2004 che aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’arresto obbligatorio previsto dalla norma impugnata.

    Il principio

    La libertà personale (art. 13 Cost.) non tollera misure coercitive automatiche prive di margini di apprezzamento giudiziale; la sopravvenienza di una pronuncia di accoglimento su norma identica impone la restituzione degli atti.

    Domande e risposte

    Perché il Tribunale di Roma ha invocato anche l’art. 13?

    L’art. 13 tutela la libertà personale e richiede che ogni restrizione sia motivata dall’autorità giudiziaria: un arresto obbligatorio senza valutazione giudiziale pareva incompatibile con questa garanzia.

    Quale differenza tra le ordinanze 406, 407 e 408?

    Le prime due erano del Tribunale di Modena; questa è del Tribunale di Roma. Il parametro è leggermente diverso (aggiunto l’art. 13), ma la soluzione è identica: restituzione per sopravvenuta sentenza n. 223.

    Con quante ordinanze il Tribunale di Roma ha sollevato la questione?

    Con ottantasei ordinanze di analogo contenuto, che la Corte ha riunito in un’unica procedura.

  • Corte cost. n. 402/2004 – Restituzione atti a Milano su arresto straniero inottemperante (I)

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano in un primo gruppo di giudizi aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione, con la stessa soluzione adottata per i giudizi analoghi del Tribunale di Bologna e del Tribunale di Firenze.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano aveva sollevato con numerose ordinanze (2002-2004) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (TU immigrazione). Come negli altri giudizi analoghi, il tribunale procedeva a udienze di convalida dell’arresto di stranieri privi di titolo di soggiorno che non avevano ottemperato all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: artt. 3 e 13 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Milano, con ordinanze del 2002-2004.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano per le stesse ragioni adottate nelle analoghe ordinanze relative ai Tribunali di Bologna e Firenze. Il giudice rimettente deve rivalutare la questione alla luce delle sopravvenienze normative.

    Il principio

    La coerenza delle soluzioni processuali adottate dalla Corte costituzionale in giudizi aventi oggetto e parametri identici – indipendentemente dal giudice rimettente – garantisce certezza e uniformità nell’applicazione dell’istituto della restituzione degli atti per sopravvenienze normative.

    Domande e risposte

    Quante ordinanze del Tribunale di Milano erano incluse in questo primo gruppo?

    Il primo gruppo comprendeva ordinanze depositate tra il 2002 e il 2004. Le decisioni nn. 402, 403 e 404 trattano in modo separato i diversi gruppi di ordinanze milanesi, suddivisi per data di deposito.

    Perché lo stesso tribunale sollevava ripetutamente la stessa questione?

    Ogni procedimento penale è autonomo: il giudice non può ‘aspettare’ la decisione della Corte in un caso analogo ma deve sospendere ciascun giudizio e sollevare la questione nei confronti di ciascun imputato. Il numero elevato di procedimenti riflette l’alto numero di stranieri arrestati per quella fattispecie.

    La norma sulla legge Bossi-Fini è stata poi modificata?

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 223/2004, aveva già dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio. Tale sentenza è intervenuta prima della decisione di queste ordinanze di restituzione degli atti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 401/2004 – Restituzione atti a Firenze su arresto straniero inottemperante

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze in quattro giudizi aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione (arresto obbligatorio dello straniero inottemperante), con la stessa soluzione processuale adottata per i giudizi del Tribunale di Bologna.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Firenze, con quattro ordinanze del 2003 e 2004, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (TU immigrazione), nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto di cui al comma 5-ter. I procedimenti riguardavano cittadini stranieri tratti in arresto in flagranza mentre si trovavano nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine per allontanarsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: artt. 3 e 13 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Firenze, con ordinanze del 4 aprile 2003 e del 23 gennaio 2004.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i quattro giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze per le stesse ragioni adottate per i giudizi del Tribunale di Bologna: sopravvenienze normative che richiedono una rivalutazione da parte del giudice rimettente della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente, motivata da sopravvenienze normative, vale anche quando il giudice rimettente è diverso da quello degli altri giudizi aventi il medesimo oggetto: ciascun giudice deve autonomamente rivalutare la rilevanza nel proprio procedimento.

    Domande e risposte

    In cosa consiste il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, TU immigrazione?

    Consiste nel fatto dello straniero che, senza giustificato motivo, non ottempera all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale impartito dal questore entro il termine indicato nel provvedimento, nonostante sia stato espressamente avvertito delle conseguenze penali.

    Perché il Tribunale di Firenze aveva evocato l’art. 13 Cost. come parametro?

    L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale e ne consente restrizioni solo nei casi e modi previsti dalla legge, con riserva di giurisdizione. La previsione dell’arresto obbligatorio, secondo il rimettente, poteva sacrificare sproporzionatamente la libertà personale dello straniero.

    Qual è l’effetto pratico dell’arresto obbligatorio nel procedimento penale per immigrazione clandestina?

    L’arresto in flagranza obbligatorio determina la presentazione dell’arrestato al giudice entro 48 ore per la convalida e l’eventuale applicazione di una misura cautelare, nonché il giudizio con rito direttissimo, accelerando notevolmente i tempi del processo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 400/2004 – Terzo gruppo restituzione atti Bologna, straniero inottemperante

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna in un terzo gruppo di giudizi aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione, con identica soluzione processuale agli analoghi giudizi definiti con le ordinanze nn. 398 e 399 del 2004.

    Di cosa si tratta

    Come per le ordinanze nn. 398 e 399/2004, si tratta di ulteriori procedimenti del Tribunale di Bologna aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, del TU immigrazione (arresto obbligatorio dello straniero inottemperante all’ordine del questore). Questo terzo gruppo comprende ordinanze depositate tra il 2002 e il 2004, in parte relative a fattispecie analoghe a quelle degli altri giudizi riuniti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: artt. 3 e 13 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Bologna, con ordinanze del 2002-2004.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna, per le stesse ragioni degli altri giudizi analoghi: sopravvenienze normative che impongono al giudice rimettente di rivalutare rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.

    Il principio

    La pronuncia di restituzione degli atti non equivale a dichiarazione di inammissibilità né a rigetto della questione nel merito: il giudice rimettente conserva la facoltà di risollevare la questione con nuova ordinanza dopo aver valutato il mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Quante ordinanze del Tribunale di Bologna erano coinvolte complessivamente nei giudizi nn. 398, 399 e 400?

    Decine di ordinanze, tutte aventi il medesimo oggetto (art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione) e analoghe motivazioni. La Corte le ha raggruppate per affinità procedurale, definendole con tre distinte ordinanze (398, 399 e 400) tutte depositate il 21 dicembre 2004.

    Qual era il contesto pratico dell’applicazione della norma?

    I tribunali procedevano a udienze di convalida dell’arresto di stranieri fermati nel territorio nazionale dopo la scadenza del termine imposto dal questore per lasciare il paese, spesso in casi in cui lo straniero era privo di documenti e di risorse economiche per espatriare.

    Perché la legge Bossi-Fini aveva introdotto l’arresto obbligatorio?

    L’intento dichiarato era rafforzare la deterrenza verso la permanenza irregolare nel territorio nazionale e rendere più efficace il sistema di espulsione degli stranieri privi di titolo di soggiorno, attraverso lo strumento del giudizio direttissimo.

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  • Corte cost. n. 407/2004 – arresto obbligatorio immigrazione Tribunale Modena serie

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    Ulteriore serie di procedimenti del Tribunale di Modena riuniti e restituiti dopo la sentenza n. 223/2004, che aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’arresto obbligatorio per lo straniero inadempiente al provvedimento di allontanamento ex art. 14, comma 5-quinquies del T.U. immigrazione.

    Di cosa si tratta

    Come per l’ordinanza n. 406/2004, il Tribunale di Modena aveva sollevato con più ordinanze identiche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies del T.U. immigrazione. Sopravvenuta la sentenza n. 223/2004, la Corte ha riunito e restituito anche questa seconda serie di procedimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), sull’arresto obbligatorio per inottemperanza al provvedimento del questore. Il parametro costituzionale invocato è art. 3 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Modena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha restituito gli atti al Tribunale di Modena, in applicazione del medesimo principio della ord. n. 406/2004: la sentenza n. 223/2004 aveva già eliminato la norma impugnata.

    Il principio

    Il sopravvenire di una pronuncia di incostituzionalità sulla norma oggetto di questione pendente comporta la restituzione degli atti al rimettente, che deve rivalutare la rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Qual è il legame tra questa ordinanza e la n. 406/2004?

    Sono due serie parallele di procedimenti identici sollevati dal Tribunale di Modena: la stessa norma, gli stessi parametri. La Corte li ha trattati separatamente per ragioni di registro, ma con identica soluzione.

    La restituzione degli atti è favorevole agli imputati?

    Non necessariamente: il giudice rimettente deve ancora decidere; tuttavia, poiché la norma sull’arresto obbligatorio era stata dichiarata incostituzionale, gli arresti fondati su quella norma erano illegittimi.

    La legge 189/2002 (legge Bossi-Fini) è ancora in vigore?

    In parte sì; l’art. 14, comma 5-quinquies nella versione originaria è stato modificato e poi sostituito da interventi successivi. Le norme sull’immigrazione sono state ripetutamente riformate.

  • Corte cost. n. 399/2004 – Restituzione atti a Bologna su arresto straniero inottemperante

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    La Corte ordina nuovamente la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna in ulteriori giudizi aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione. Si tratta di un secondo gruppo di ordinanze del medesimo tribunale, riunite e decise con la stessa soluzione processuale dell’ordinanza n. 398/2004.

    Di cosa si tratta

    Come nei giudizi definiti con l’ord. n. 398/2004, il Tribunale di Bologna aveva sollevato con una serie di ulteriori ordinanze (2003-2004) la questione di legittimità dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (TU immigrazione), nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero sorpreso nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine per lasciarlo. I parametri evocati erano l’art. 3 Cost. (ragionevolezza) e l’art. 13 Cost. (libertà personale).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: art. 3 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Bologna, con quindici ordinanze identiche nella parte motiva del 2003-2004.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna. La motivazione è analoga all’ord. n. 398/2004: il giudice rimettente deve rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce di eventuali sopravvenienze normative. Si osserva che le quindici ordinanze di questo giudizio evocano come parametro solo l’art. 3 Cost., a differenza di quelle del giudizio n. 398.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente è strumento ordinario con cui la Corte costituzionale consente al giudice a quo di rivalutare la questione alla luce di modifiche normative sopravvenute, senza che ciò pregiudichi la possibilità di risollevare la stessa questione con nuova ordinanza motivata.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha trattato separatamente i giudizi nn. 398 e 399?

    Perché si trattava di diversi gruppi di ordinanze del Tribunale di Bologna, depositati in periodi differenti e iscritti con numeri di registro diversi. Sebbene il tema fosse identico, la Corte ha preferito riunire e decidere separatamente ciascun gruppo.

    Qual è la differenza tra i parametri evocati nell’ord. 398 e nell’ord. 399?

    Nell’ord. n. 399 le quindici ordinanze del Tribunale di Bologna evocano come parametro solo l’art. 3 Cost. (uguaglianza/ragionevolezza), mentre nell’ord. n. 398 erano evocati anche l’art. 13 Cost. (libertà personale).

    Cosa è accaduto alla norma censurata negli anni successivi?

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 223/2004, aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte relativa all’arresto obbligatorio. Le successive restituzione degli atti servivano a far rivalutare ai giudici rimettenti l’impatto di tale pronuncia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 406/2004 – arresto obbligatorio immigrazione art. 14

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    La Corte Costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di Modena dopo che la sentenza n. 223/2004 aveva già dichiarato incostituzionale la previsione dell’arresto obbligatorio per lo straniero che non ottempera al provvedimento di allontanamento. Quarantatré procedimenti riuniti sono stati restituiti per la valutazione dell’impatto del ius superveniens.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Modena aveva sollevato in quarantatré procedimenti identici la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del Testo Unico sull’immigrazione, che prevedeva l’arresto obbligatorio dello straniero sorpreso nel territorio dopo la scadenza del termine fissato dal questore. La Corte, avendo già dichiarato incostituzionale quella disposizione con la sentenza n. 223 del 2004, ha riunito i giudizi e restituito gli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), sull’arresto obbligatorio per il reato di mancata ottemperanza al provvedimento di allontanamento. Il parametro costituzionale invocato è art. 3 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Modena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente (Tribunale di Modena): la questione era divenuta superflua a seguito della sentenza n. 223/2004 che aveva già dichiarato incostituzionale l’arresto obbligatorio previsto dall’art. 14, comma 5-quinquies.

    Il principio

    Quando una questione di legittimità costituzionale diviene priva di oggetto per effetto di una pronuncia di accoglimento su norma identica, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti la rilevanza sopravvenuta.

    Domande e risposte

    Che cosa è l’art. 14, comma 5-quinquies del T.U. immigrazione?

    Era la norma che prevedeva l’arresto obbligatorio dello straniero che, dopo essersi sottratto al trattenimento nel centro di permanenza temporanea, veniva sorpreso nuovamente nel territorio. La Corte l’ha dichiarata incostituzionale nella parte relativa all’obbligatorietà dell’arresto.

    Perché la Corte ha restituito gli atti invece di decidere?

    Perché aveva già risolto la medesima questione con la sentenza n. 223/2004: restituire gli atti permette al giudice rimettente di verificare se la pronuncia precedente influisce sulla rilevanza della questione nei singoli procedimenti.

    Cosa succede dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente rivaluta il caso alla luce della sentenza n. 223/2004: se la norma incostituzionale è la base del procedimento, i procedimenti vanno archiviati o decisi con la dichiarazione di inammissibilità della contestazione originaria.

  • Corte cost. n. 398/2004 – Arresto obbligatorio straniero inottemperante, restituzione atti Bologna

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (TU immigrazione), che prevede l’arresto obbligatorio per il reato di mancata ottemperanza all’ordine del questore di allontanarsi. La restituzione è disposta per valutare l’incidenza di sopravvenienze normative.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (TU immigrazione), introdotto dall’art. 13 della legge n. 189/2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per il reato di cui al comma 5-ter (mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine indicato). Il Tribunale di Bologna aveva sollevato in numerosi procedimenti la questione di legittimità costituzionale di tale previsione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: artt. 3 e 13 della Costituzione (uguaglianza, libertà personale). Rimettente: Tribunale di Bologna, con numerose ordinanze del 2003-2004.

    La decisione della Corte

    La Corte, dopo aver riunito i numerosi giudizi identici promossi dal Tribunale di Bologna, ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. La restituzione è motivata dalla necessità che il giudice a quo valuti l’incidenza sulla rilevanza della questione di sopravvenienze normative, ovvero modifiche legislative intervenute dopo le ordinanze di rimessione che potrebbero incidere sull’applicabilità della norma censurata.

    Il principio

    Quando sopravvengono modificazioni normative della disposizione censurata o del quadro legislativo di riferimento dopo la proposizione della questione di legittimità, la Corte costituzionale può ordinare la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione?

    Nella versione introdotta dalla legge Bossi-Fini del 2002, prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per chi commetteva il reato di cui al comma 5-ter, cioè per lo straniero che non ottemperava all’ordine del questore di allontanarsi dal territorio nazionale entro il termine stabilito.

    Perché i tribunali dubitavano della costituzionalità dell’arresto obbligatorio?

    Ritenevano che la misura fosse sproporzionata e in contrasto con l’art. 3 Cost. (uguaglianza/ragionevolezza) e l’art. 13 Cost. (libertà personale), in quanto prevedeva l’arresto automatico anche in situazioni in cui era evidente l’impossibilità materiale dello straniero di ottemperare all’ordine per mancanza di documenti o di risorse.

    Cosa significa ‘restituzione degli atti’ al giudice rimettente?

    La Corte non decide nel merito ma rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, affinché valuti se, alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute, la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata. Se sì, può risollevarla con una nuova ordinanza.

    Norme collegate