Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 397/2004 – Conflitto attribuzioni Berlusconi-Caracciolo ammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte d’appello di Roma contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’on. Silvio Berlusconi nei confronti di Carlo Caracciolo di Castagneto nel corso di una trasmissione radiofonica.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento penale per diffamazione, l’on. Silvio Berlusconi era accusato di aver offeso Carlo Caracciolo di Castagneto (presidente del Gruppo Editoriale Espresso, editore di ‘La Repubblica’) nel corso della trasmissione radiofonica ‘Radio anch’io’ del 30 novembre 1999. La Camera dei deputati il 17 aprile 2002 aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. La Corte d’appello di Roma, investita dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, ha promosso conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: Corte d’appello di Roma (quarta sezione penale) contro la Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 17 aprile 2002 (n. 133) che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’on. Berlusconi ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Parametro implicito: art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alla Camera dei deputati e alla Corte d’appello di Roma. Come nell’ordinanza n. 394/2004, si tratta della fase di ammissibilità del conflitto, non del giudizio nel merito.

    Il principio

    L’ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra potere giudiziario e Camera dei deputati può essere dichiarata anche quando oggetto del conflitto è una delibera di insindacabilità relativa a dichiarazioni rese da un parlamentare in una trasmissione radiofonica, dovendo la Corte verificare nel merito se il nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari sussista.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra il conflitto di attribuzioni e la questione di legittimità costituzionale?

    Il conflitto di attribuzioni riguarda la ripartizione dei poteri tra organi costituzionali (nel caso: Parlamento e magistratura). La questione di legittimità riguarda invece la conformità di una norma di legge alla Costituzione.

    Perché la Corte d’appello ha impugnato la delibera parlamentare?

    Perché riteneva che le dichiarazioni dell’on. Berlusconi durante la trasmissione radiofonica non fossero espressione delle sue funzioni parlamentari, ma si trattasse di un’attività extraparlamentare, sicché la delibera di insindacabilità avrebbe usurpato le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

    Come si conclude di solito un conflitto di attribuzioni in materia di insindacabilità parlamentare?

    La Corte costituzionale decide nel merito se le dichiarazioni del parlamentare presentano il cosiddetto ‘nesso funzionale’ con l’esercizio delle funzioni parlamentari. Se il nesso non sussiste, la delibera di insindacabilità è annullata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 396/2004 – Patrocinio a spese dello Stato e termine di ammissione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 96, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002 (testo unico spese di giustizia) e sull’art. 6, comma 1, della legge n. 134/2001, che impongono al giudice di provvedere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro dieci giorni, a pena di nullità assoluta. La norma è coerente con i parametri costituzionali di uguaglianza e diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Il d.P.R. n. 115/2002 (testo unico in materia di spese di giustizia) e la legge n. 134/2001 sul patrocinio a spese dello Stato prevedono che il giudice debba decidere sull’istanza di ammissione al beneficio entro dieci giorni dalla presentazione, a pena di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179, comma 2, c.p.p. Giudici di Ancona e Forlì dubitavano che tale prescrizione, con la nullità conseguente, fosse compatibile con i principi di uguaglianza e di effettività del diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 96, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico spese di giustizia) e art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134 (patrocinio a spese dello Stato). Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettenti: GUP del Tribunale di Ancona (ordinanze 26 maggio 2003) e GIP del Tribunale di Forlì (ordinanza 13 gennaio 2003).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza delle questioni. Il termine di dieci giorni con la previsione di nullità assoluta è giustificato dall’esigenza di garantire tempestività nella tutela del non abbiente, assicurando che il difensore sappia per tempo se può contare sul patrocinio statale. La norma non viola l’uguaglianza né il diritto di difesa, anzi li presidia.

    Il principio

    Il termine acceleratorio per la decisione sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presidiato dalla nullità assoluta, è compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost. perché garantisce la tempestiva tutela del diritto di difesa del non abbiente, senza creare disparità irragionevoli.

    Domande e risposte

    A chi spetta il patrocinio a spese dello Stato?

    A chi è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore alla soglia stabilita dalla legge (aggiornata periodicamente) e deve affrontare un processo penale, civile, amministrativo o tributario. Il beneficio copre le spese di difesa tecnica.

    Cosa succede se il giudice non decide entro dieci giorni sull’istanza di ammissione?

    Ai sensi dell’art. 179, comma 2, c.p.p., l’atto processuale compiuto in violazione del termine è affetto da nullità assoluta, rilevabile e deducibile in ogni stato e grado del procedimento.

    Perché i giudici rimettenti dubitavano della costituzionalità?

    Temevano che la sanzione di nullità assoluta per il ritardo del giudice creasse un meccanismo sproporzionato o potesse essere usata strumentalmente dalla difesa per invalidare gli atti processuali, ponendo dubbi di ragionevolezza rispetto alla severità della conseguenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 395/2004 – Compensazione spese processuali e giusti motivi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui consente al giudice di compensare le spese senza esporre espressa e giustificata motivazione dei ‘giusti motivi’. Il vizio di inammissibilità risiede nel modo in cui il giudice ha sollevato la questione in via officiosa senza adeguata motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Camerino, nel pronunciare sentenza di accoglimento di una domanda, aveva sospeso il procedimento limitatamente alle spese per sollevare questione di costituzionalità. L’art. 92, comma secondo, c.p.c. (nel testo allora vigente) consentiva al giudice di compensare le spese ‘per giusti motivi’ anche a carico della parte vittoriosa, senza obbligo di motivazione esplicita secondo la giurisprudenza prevalente della Cassazione. Il giudice rimettente riteneva che tale interpretazione violasse i principi del giusto processo e del diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 92, comma secondo, del codice di procedura civile, nella parte in cui consente la compensazione delle spese processuali a carico della parte vittoriosa senza obbligo di esporre espressa e giustificata motivazione dei ‘giusti motivi’. Parametri: artt. 24 e 111 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Camerino, ordinanza del 22 luglio 2003.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice rimettente aveva già pronunciato sentenza di accoglimento e aveva sospeso il processo solo per la pronuncia sulle spese: la questione è stata sollevata in modo non corretto sotto il profilo della rilevanza, mancando la dimostrazione che la pronuncia sulle spese dipendesse dalla norma censurata nel senso richiesto dalla legge n. 87/1953.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante ai fini della decisione del giudizio in corso: quando il giudice ha già pronunciato sentenza di merito e sospende il processo solo per la questione accessoria sulle spese, occorre una specifica motivazione sulla rilevanza della questione costituzionale per tale pronuncia accessoria.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 92, comma secondo, c.p.c. sulla compensazione delle spese?

    Consentiva al giudice di compensare in tutto o in parte le spese processuali tra le parti per ‘giusti motivi’, anche a carico della parte rimasta vittoriosa, in deroga al principio generale di soccombenza dell’art. 91 c.p.c.

    Perché la Cassazione riteneva che la motivazione sui giusti motivi non fosse obbligatoria?

    Secondo l’interpretazione prevalente, il potere di compensazione era discrezionale e il giudice non era tenuto a motivare espressamente i giusti motivi, essendo sufficiente che questi risultassero desumibili dalla controversia.

    Come è stata poi modificata la norma sulla compensazione delle spese?

    Con la riforma del 2009 (legge n. 69/2009) il testo è stato novellato per richiedere ‘gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione’, rendendo obbligatoria la motivazione espressa e limitando il potere discrezionale del giudice.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 394/2004 – Conflitto attribuzioni Sgarbi-Boccassini ammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Brescia contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Ilda Boccassini nel corso di una trasmissione televisiva.

    Di cosa si tratta

    Nel corso del procedimento penale per diffamazione a carico del deputato Vittorio Sgarbi, accusato di aver offeso il magistrato Ilda Boccassini durante la trasmissione ‘Sgarbi quotidiani’ del 1° aprile 1999 su Canale 5, la Camera dei deputati il 4 febbraio 2004 aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Brescia ha proposto conflitto di attribuzioni ritenendo che le dichiarazioni non rientrassero nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: Tribunale di Brescia (seconda sezione penale) contro la Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 4 febbraio 2004 che aveva dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Sgarbi ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Parametro implicito: art. 68, primo comma, Cost. (insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni, disponendo che la cancelleria della Corte ne dia immediata comunicazione alla Camera dei deputati e al Tribunale di Brescia. L’ammissibilità è dichiarata ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, senza che la Corte si pronunci nel merito: si tratta della fase preliminare del giudizio sul conflitto.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un giudice penale censura una delibera parlamentare di insindacabilità sostenendo che le dichiarazioni non rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    Prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta della cosiddetta insindacabilità parlamentare.

    Qual era la condotta contestata all’on. Sgarbi?

    Nel corso della trasmissione televisiva ‘Sgarbi quotidiani’ del 1° aprile 1999 aveva fatto affermazioni offensive nei confronti del magistrato Ilda Boccassini in relazione alla vicenda del ‘caso Sharifa’, attribuendole comportamenti che il Tribunale di Brescia riteneva lesivi della sua reputazione.

    Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità del conflitto?

    La Corte costituzionale prosegue con il giudizio nel merito del conflitto, decidendo se le dichiarazioni dell’on. Sgarbi rientrassero o meno nell’esercizio delle funzioni parlamentari. In questa fase (ordinanza n. 394/2004) si è decisa solo l’ammissibilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 393/2004 – Esclusione dell’equità per contratti per adesione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 1 del d.l. n. 18/2003, convertito in legge n. 63/2003, che esclude il giudizio secondo equità per le controversie relative a contratti conclusi ai sensi dell’art. 1342 c.c. Il vizio di inammissibilità dipende dall’erronea indicazione della norma censurata nelle ordinanze di rimessione.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 18/2003, convertito nella legge n. 63/2003, aveva sostituito il secondo comma dell’art. 113 c.p.c. escludendo il giudizio secondo equità per tutte le controversie relative a contratti conclusi mediante moduli o formulari (art. 1342 c.c.), indipendentemente dal valore. La modifica incideva sui giudizi davanti al giudice di pace, che tradizionalmente decidono secondo equità per controversie di valore non superiore a duemila euro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettenti: Giudice di pace di Genzano di Roma (ord. 4 novembre 2003) e Giudice di pace di Napoli (ord. 26 settembre 2003), in giudizi relativi a rimborso di premi assicurativi RCA in seguito a sanzioni per pratiche anticoncorrenziali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità dei due giudizi riuniti. Entrambe le ordinanze citano come norma censurata l’art. 1 della legge n. 63/2003 (legge di conversione), anziché l’art. 1 del decreto-legge n. 18/2003 (la norma sostanziale). Tale errore nell’individuazione della norma oggetto costituisce difetto insanabile che preclude l’esame nel merito.

    Il principio

    Le ordinanze di rimessione devono identificare con precisione la norma censurata: l’indicazione della legge di conversione in luogo del decreto-legge convertito costituisce vizio di inammissibilità, in quanto impedisce alla Corte di individuare con certezza l’oggetto del giudizio di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa cambiava il d.l. 18/2003 sul giudizio di equità?

    Escludeva il giudizio secondo equità del giudice di pace per tutte le controversie relative a contratti conclusi mediante moduli o formulari standard (contratti per adesione), indipendentemente dal loro valore economico.

    Perché era rilevante la questione nei giudizi di rimborso premi RCA?

    I giudici di pace stavano trattando cause di rimborso di premi assicurativi indebitamente maggiorati da un cartello già sanzionato dall’Autorità garante. La norma censurata escludeva la loro competenza in equità per tali controversie contrattuali standardizzate.

    Cosa si intende per contratto concluso ai sensi dell’art. 1342 c.c.?

    È il contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti contrattuali, tipicamente i contratti di massa come le polizze assicurative.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 392/2004 – Criteri di nomina nelle commissioni tributarie

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 44-ter del d.lgs. n. 545/1992, che modifica i criteri di valutazione per la nomina a componente delle commissioni tributarie. Il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione nel corso di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ma la Corte rileva che tale sede non integra un ‘giudizio’ ai sensi dell’art. 1 della legge n. 87/1953.

    Di cosa si tratta

    L’art. 44-ter del d.lgs. n. 545/1992, introdotto dalla legge finanziaria 2002, modificava i criteri di valutazione per la nomina a componente delle commissioni tributarie. Il Consiglio di Stato, pronunciandosi su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un consigliere di Stato che si era visto modificare i criteri di concorso già indetto, aveva sollevato dubbi sull’indipendenza della magistratura tributaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 44-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria), introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Parametro: art. 108 della Costituzione (indipendenza della magistratura). Rimettente: Consiglio di Stato (terza sezione, sede del parere su ricorso straordinario), ordinanza del 4 novembre 2003.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è un ‘giudizio’ nel senso richiesto dall’art. 1 della legge n. 87/1953, perché manca del carattere giurisdizionale necessario a legittimare la rimessione alla Corte costituzionale. Il Consiglio di Stato in sede consultiva non esercita funzione giurisdizionale.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo nell’ambito di un giudizio in senso tecnico, con carattere giurisdizionale; il parere reso dal Consiglio di Stato nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non costituisce tale giudizio.

    Domande e risposte

    Cosa sono le commissioni tributarie?

    Sono gli organi speciali di giurisdizione competenti a decidere le controversie tra contribuenti e fisco. I loro componenti vengono nominati secondo criteri stabiliti dal d.lgs. n. 545/1992.

    Cosa aveva modificato la legge finanziaria 2002 riguardo alle commissioni tributarie?

    Aveva introdotto l’art. 44-ter nel d.lgs. n. 545/1992, modificando i criteri di valutazione per la nomina a componente delle commissioni, con effetti retroattivi sui concorsi già indetti.

    Perché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è un ‘giudizio’?

    Perché si tratta di un rimedio di natura amministrativa: il Consiglio di Stato esprime un parere consultivo, non una decisione giurisdizionale, e non vi è esercizio della funzione giurisdizionale in senso proprio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 391/2004 – Avviso oblazione nella citazione davanti al giudice di pace

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 20 d.lgs. n. 274/2000, che non prevede l’obbligo di inserire nella citazione penale davanti al giudice di pace l’avviso sulla possibilità di chiedere l’oblazione o di porre in essere condotte riparatorie. L’inammissibilità dipende da difetti di motivazione dell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 274/2000 disciplina la competenza penale del giudice di pace. L’art. 20 regola il contenuto dell’atto di citazione a giudizio. Il giudice di pace di Piacenza dubitava che quella norma violasse il diritto di difesa dell’imputato perché non prevedeva l’obbligo di avvisare l’imputato della facoltà di chiedere l’oblazione o di porre in essere condotte riparatorie prima dell’apertura del dibattimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (competenza penale del giudice di pace). Parametro: art. 24 della Costituzione (diritto di difesa). Rimettente: Giudice di pace di Piacenza, ordinanza del 10 febbraio 2003.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione, rilevando difetti nell’ordinanza di rimessione: il rimettente aveva dapprima disposto la trasmissione degli atti senza indicare la norma oggetto né motivare sulla rilevanza, rimediando solo con un secondo provvedimento integrativo. La Corte, riscontrata la carenza nell’atto originario, non entra nel merito della questione.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve indicare in modo completo la norma impugnata e motivare sulla rilevanza già nell’atto originario; difetti di tale tipo rendono la questione manifestamente inammissibile senza che la Corte possa esaminarne il merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 20 d.lgs. n. 274/2000?

    Disciplina il contenuto dell’atto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace nel procedimento penale, indicando gli elementi che deve obbligatoriamente contenere.

    Perché il giudice di pace di Piacenza aveva sollevato la questione?

    Riteneva che la mancata previsione dell’avviso sulle facoltà di oblazione e condotte riparatorie limitasse oggettivamente il diritto di difesa dell’imputato, che potrebbe ignorare tali opzioni.

    Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ in questo contesto?

    Significa che la questione non supera il vaglio preliminare per vizi formali dell’ordinanza di rimessione, senza che la Corte entri nel merito della sua fondatezza o infondatezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 345/2004 – Acquisti pubblici CONSIP gare evidenza pubblica tutela della concorrenza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte riunisce numerosi ricorsi di Regioni contro l’art. 24 della legge finanziaria 2003, che imponeva la gara europea e le convenzioni CONSIP per gli acquisti pubblici. Dichiara estinti i giudizi delle Regioni che hanno rinunciato, cessata la materia del contendere per le Regioni che la ritenevano superata dall’abrogazione, e non fondate nel merito le questioni della Regione Veneto: la disciplina delle procedure di evidenza pubblica rientra nella competenza statale esclusiva sulla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.).

    Di cosa si tratta

    L’art. 24 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) obbligava le amministrazioni pubbliche a fare gare con procedure aperte o ristrette per appalti di forniture e servizi sopra i 50.000 euro, anche se sotto la soglia comunitaria. Prevedeva anche l’obbligo di aderire alle convenzioni quadro della CONSIP e la nullità dei contratti stipulati in violazione. Numerose Regioni l’avevano impugnata per invasione della loro competenza residuale sugli acquisti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati i commi 1, 2, 4, 5 e 9 dell’art. 24 della legge n. 289/2002, nonché alcune modifiche apportate dalla legge n. 212/2003. Le Regioni ricorrenti invocavano la competenza residuale ex art. 117, quarto comma, Cost. La Regione Veneto, rimasta l’unica a mantenere l’interesse al ricorso dopo l’abrogazione della norma, sosteneva che gli acquisti di beni e servizi non rientrassero nelle materie statali esclusive.

    La decisione della Corte

    La Corte: 1) dichiara estinti i giudizi della Regione Valle d’Aosta (che ha rinunciato); 2) dichiara cessata la materia del contendere per Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria e Provincia di Bolzano; 3) dichiara inammissibile la questione della Regione Veneto sull’art. 97 Cost. (le Regioni non possono invocare parametri diversi dalle norme sulla propria autonomia); 4) dichiara non fondate le restanti questioni della Regione Veneto: le procedure di evidenza pubblica sono uno strumento di tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. e). Lo Stato deve però rispettare i canoni di adeguatezza e proporzionalità, dunque le norme regionali devono solo rispettare i principi ricavabili dalla disciplina statale, non le modalità puntuali.

    Il principio

    Le procedure di evidenza pubblica negli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni — anche sotto la soglia comunitaria — rientrano nella materia “tutela della concorrenza” di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.). Si tratta di una competenza trasversale e funzionale, che deve essere esercitata nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto al fine della tutela del mercato concorrenziale.

    Domande e risposte

    Che cos’è la CONSIP e a che cosa servivano le convenzioni quadro?

    La CONSIP è una società per azioni del Ministero dell’Economia che stipula contratti-quadro con fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni, ottenendo prezzi vantaggiosi grazie ai grandi volumi. Le amministrazioni possono aderire alle convenzioni senza dover fare gare autonome. L’art. 24 della legge n. 289/2002 aveva reso obbligatorio per le amministrazioni centrali l’uso delle convenzioni CONSIP.

    Che cos’è la tutela della concorrenza come competenza trasversale dello Stato?

    Secondo la giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze n. 14 e n. 272 del 2004), la tutela della concorrenza è una materia “trasversale”: non ha oggetti specifici, ma individua finalità (garantire il funzionamento concorrenziale del mercato) in vista delle quali lo Stato può intervenire anche su ambiti di competenza regionale. Deve però limitarsi a norme di principio, non di dettaglio eccessivo.

    Qual era la sorte dell’art. 24 al momento della sentenza?

    L’art. 24 era stato in gran parte abrogato dall’art. 3, comma 166, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004). Per questo la maggior parte delle Regioni aveva dichiarato cessato il proprio interesse. La Regione Veneto aveva mantenuto l’interesse al ricorso sostenendo che la norma, abrogata solo ex nunc (per il futuro, non per il passato), aveva comunque dispiegato effetti nel periodo di vigenza.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni, parametro centrale; la tutela della concorrenza è competenza esclusiva statale ex comma 2, lett. e)
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, invocato dalla Regione Veneto ma dichiarato inammissibile come parametro nei giudizi in via principale
  • Corte cost. n. 344/2004 – Sospensione provvisoria patente guida natura cautelare non sanzionatoria

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 223 del Codice della strada. Il Giudice di pace di Osimo aveva confuso la sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto (misura cautelare) con la sanzione accessoria di sospensione inflitta dal giudice penale a conclusione del processo: si tratta di istituti profondamente diversi.

    Di cosa si tratta

    Un automobilista fermato in stato di ebbrezza alcolica si era opposto al decreto prefettizio di sospensione provvisoria della patente (ai sensi dell’art. 223 del Codice della strada). Il Giudice di pace di Osimo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma creasse una duplicazione: due diversi procedimenti (uno amministrativo, uno penale) sulla stessa sanzione accessoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 223, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada): il comma 3 prevede la sospensione provvisoria della patente fino a un anno disposta dal prefetto; il comma 5 prevede l’opposizione davanti al giudice. Il rimettente riteneva che ciò creasse due giudici sulla stessa sanzione. Parametri: artt. 3, 25 e 111 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il rimettente partiva da un presupposto erroneo: la sospensione provvisoria prefettizia e la sanzione accessoria inflitta dal giudice penale sono istituti radicalmente diversi. La prima è una misura cautelare amministrativa, di natura preventiva, diretta a tutelare immediatamente la sicurezza stradale prima dell’accertamento definitivo del reato. La seconda è una sanzione definitiva, conseguente all’accertamento giudiziale della colpevolezza.

    Il principio

    La sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto ex art. 223 del Codice della strada ha natura cautelare, non sanzionatoria: è un provvedimento amministrativo preventivo diretto a tutelare la pubblica incolumità, profondamente diverso dalla sanzione accessoria inflitta dal giudice penale all’esito del processo.

    Domande e risposte

    Quali sono le differenze tra sospensione provvisoria prefettizia e sanzione accessoria penale?

    La sospensione provvisoria (art. 223 c.d.s.) è disposta dal prefetto in via amministrativa, prima del processo, con finalità cautelari, fino a un massimo di un anno. La sanzione accessoria è inflitta dal giudice penale solo se viene accertata la colpevolezza: è la conseguenza definitiva del reato. Le due misure operano in fasi diverse del procedimento e hanno presupposti e finalità distinte.

    Come può il conducente opporsi alla sospensione provvisoria prefettizia?

    L’art. 223, comma 5, del Codice della strada prevede che l’opposizione al provvedimento prefettizio di sospensione sia proposta davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 205 dello stesso codice. Si tratta di un rimedio giurisdizionale sul provvedimento cautelare, distinto dal processo penale per il reato di guida in stato di ebbrezza.

    La sospensione provvisoria viene “scomputata” dalla sanzione definitiva?

    Sì. Se all’esito del processo penale il giudice infligge la sanzione accessoria di sospensione della patente, il periodo di sospensione già scontato in via cautelare deve essere detratto dalla durata della sanzione definitiva, in base ai principi generali del sistema sanzionatorio.

    Norme collegate

    • Art. 25 della Costituzione — giudice naturale precostituito per legge, evocato per la presunta duplicazione di giudici sulla stessa sanzione
    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato per la presunta irragionevolezza della coesistenza dei due procedimenti
  • Corte cost. n. 343/2004 – Debiti USL a carico della Regione ordinanza inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Bologna sull’art. 6 della legge n. 724/1994 in tema di responsabilità patrimoniale delle Regioni per i debiti delle soppresse unità sanitarie locali. L’ordinanza mancava di motivazione sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna si era opposta all’esecuzione di un precetto fondato su una condanna per danni da emotrasfusione nei confronti di una soppressa USL. L’art. 6 della legge n. 724/1994 prevede che le Regioni si facciano carico dei debiti delle gestioni liquidatorie delle USL. La Regione sosteneva che questo valesse solo per i contratti di fornitura, non per tutte le obbligazioni (come il risarcimento per danni da emotrasfusione).

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6 della legge n. 724/1994, nella parte in cui attribuisce alle Regioni la responsabilità per tutti i debiti delle USL, e non solo per quelli da contratti di fornitura. Parametri: artt. 81 e 119 Cost. (copertura finanziaria e autonomia finanziaria delle Regioni). Rimettente: Tribunale di Bologna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità su entrambi i profili. Quanto alla rilevanza: il rimettente non aveva valutato la tesi interpretativa della Regione (secondo cui essa non era legittimata passiva), limitandosi a recepirla come premessa senza verificarne la fondatezza. Quanto alla non manifesta infondatezza: nessuna motivazione era stata fornita.

    Il principio

    Il giudice rimettente non può sollevare questione di legittimità costituzionale omettendo di motivare sia sulla rilevanza (che presuppone la necessità di applicare la norma impugnata nel giudizio a quo) sia sulla non manifesta infondatezza. L’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente su entrambi i profili.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 6 della legge n. 724/1994 sulla responsabilità delle Regioni per i debiti USL?

    La norma stabilisce che le Regioni sono responsabili dei debiti delle unità sanitarie locali soppresse, gestiti attraverso le “gestioni liquidatorie”. Vieta espressamente di far gravare tali debiti sulle nuove aziende sanitarie (ASL e aziende ospedaliere). La Corte di cassazione a sezioni unite (sent. n. 1989/1997) aveva affermato che la responsabilità regionale copre tutte le obbligazioni delle USL, non solo quelle da contratti di fornitura.

    Perché la Regione Emilia-Romagna contestava la propria responsabilità?

    La Regione sosteneva che l’art. 6 andasse interpretato in senso restrittivo: le Regioni sarebbero responsabili solo per le obbligazioni da contratti di forniture e servizi, che rientrano nelle spese di gestione corrente per le quali era stata prevista una copertura finanziaria. Il risarcimento per danni da emotrasfusione (obbligazione da fatto illecito) sarebbe invece a carico delle gestioni liquidatorie.

    Il merito della questione ha poi trovato risposta?

    La Corte non si pronuncia nel merito perché dichiara l’inammissibilità dell’ordinanza di rimessione. La questione sulla portata dell’art. 6 della legge n. 724/1994, e in particolare sui limiti della responsabilità regionale per i debiti delle USL, è rimasta aperta in sede costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 342/2004 – Conflitto attribuzioni Camera-Tribunale insindacabilità parlamentare Sgarbi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Bergamo contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del deputato Vittorio Sgarbi espresse durante un programma televisivo. Il Tribunale contesta l’assenza del nesso funzionale, anche alla luce del fatto che la stessa Giunta per le autorizzazioni aveva proposto di negare l’insindacabilità.

    Di cosa si tratta

    L’avvocato Giuseppe Lucibello aveva citato in giudizio il deputato Vittorio Sgarbi per dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese nel corso di un programma televisivo, nelle vesti di conduttore retribuito. La Camera aveva dichiarato le dichiarazioni insindacabili ex art. 68 Cost., nonostante la Giunta per le autorizzazioni avesse proposto di negare la protezione, rilevando l’assenza di nesso funzionale con le funzioni parlamentari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni: Tribunale di Bergamo, prima sezione civile, contro la Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 13 novembre 2003. Il Tribunale sostiene che le dichiarazioni rese nel corso di un programma televisivo, a fronte di un compenso contrattuale, non siano collegabili all’esercizio di funzioni parlamentari. Parametro: art. 68, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto. Requisito soggettivo: il Tribunale e la Camera sono entrambi legittimati. Requisito oggettivo: la Camera ha adottato la delibera in difformità dalla proposta della Giunta, dichiarando insindacabili delle opinioni che il Tribunale ritiene prive di nesso funzionale, con conseguente lesione delle attribuzioni giurisdizionali del Tribunale.

    Il principio

    Il fatto che l’Assemblea di una Camera parlamentare voti in difformità dalla proposta della propria Giunta per le autorizzazioni — che aveva proposto di negare l’insindacabilità — non rende di per sé inammissibile il conflitto, ma rafforza la plausibilità dell’interesse a ricorrere per il giudice civile che contesta l’assenza del nesso funzionale.

    Domande e risposte

    Perché è significativo che la Giunta avesse proposto di negare l’insindacabilità?

    La Giunta per le autorizzazioni a procedere svolge un’istruttoria tecnica sulla sussistenza del nesso funzionale. Quando l’Assemblea vota diversamente dalla proposta della Giunta, la deliberazione appare più difficilmente giustificabile sul piano del rispetto dei criteri costituzionali sull’insindacabilità, anche se rimane una scelta politica dell’Assemblea che la Corte può sindacare nel merito del conflitto.

    Le dichiarazioni rese in un programma televisivo come conduttore possono essere insindacabili?

    Secondo la giurisprudenza della Corte, le dichiarazioni extra-parlamentari sono coperte dall’insindacabilità solo se vi è un nesso funzionale con atti parlamentari tipici. Il fatto che Sgarbi parlasse come conduttore televisivo retribuito, e non nell’esercizio del mandato, rende difficile sostenere quel nesso. Il merito della questione verrà deciso dalla Corte nella pronuncia successiva.

    Qual è la differenza rispetto ai conflitti nn. 337 e 338 del 2004?

    I conflitti nn. 337 e 338 riguardano delibere del Senato; il n. 342 riguarda una delibera della Camera. Nei precedenti il nesso funzionale era contestato per articoli giornalistici; qui le dichiarazioni erano rese in un programma televisivo come conduttore. In tutti e tre i casi la Corte dichiara ammissibile il conflitto senza pronunciarsi nel merito nella stessa ordinanza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 341/2004 – Conflitto attribuzioni Senato-Corte d’appello insindacabilità parlamentare Taviani

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte d’appello di Genova contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Paolo Emilio Taviani su una presunta connessione tra l’affare Gladio, De Benedetti e un esponente della sinistra indipendente. La Corte chiarisce anche che il precedente ricorso, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 266/2002, non preclude questo nuovo conflitto.

    Di cosa si tratta

    Il dott. Massimo Riva aveva citato in giudizio il senatore Paolo Emilio Taviani per risarcimento danni, per affermazioni asseritamente diffamatorie rese nel febbraio 1992 in un incontro con “i quadri della Democrazia cristiana di Busalla”, nelle quali si sarebbe affermato che “il caso Gladio è venuto fuori per il complotto di De Benedetti, Scalfari e il miliardario della Sinistra indipendente Riva contro il Presidente Cossiga”. Il Tribunale di Genova aveva condannato Taviani; il Senato aveva poi deliberato l’insindacabilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni: Corte d’appello di Genova (terza sezione civile) contro il Senato della Repubblica, in relazione alla delibera del 14 maggio 1998. La Corte d’appello contesta che le dichiarazioni del senatore, rese in un incontro di partito e non in sede parlamentare, abbiano il necessario nesso funzionale con le funzioni parlamentari. Parametri: artt. 68 primo comma, 24 e 102 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto. Nota importante: la Corte precisa che il precedente ricorso (dichiarato inammissibile con ordinanza n. 266/2002 perché redatto in modo talmente atipico da non poter essere qualificato come conflitto di attribuzioni) non è ostativo, perché il presente ricorso deve essere considerato il primo vero e proprio conflitto, non la riproposizione di quello precedente.

    Il principio

    Un ricorso per conflitto di attribuzioni precedentemente dichiarato inammissibile perché formalmente atipico — e non per ragioni di merito o di difetto di legittimazione — non preclude la proposizione di un nuovo e regolare ricorso per conflitto sugli stessi fatti. Il nuovo ricorso non è una riproposizione del precedente, ma il primo valido atto introduttivo del conflitto.

    Domande e risposte

    Come mai ci sono stati due ricorsi per lo stesso conflitto?

    La Corte d’appello aveva già investito la Corte con un primo ricorso, che era stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 266/2002 per vizi formali: quell’atto aveva “contenuto talmente atipico” da non poter essere qualificato come ricorso per conflitto di attribuzioni. La Corte d’appello ha quindi proposto un nuovo ricorso, formalmente corretto.

    Le opinioni espresse in un incontro di partito sono insindacabili?

    Non automaticamente. La prerogativa di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. copre le dichiarazioni extra-parlamentari solo se esiste un nesso funzionale: le opinioni devono essere la divulgazione di posizioni già espresse in sede parlamentare. Nel caso in esame, il Tribunale e la Corte d’appello contestano che tale nesso esistesse tra le dichiarazioni sull’affare Gladio e qualsiasi attività parlamentare di Taviani.

    Il caso Gladio che rilevanza aveva per la questione parlamentare?

    L’affare Gladio era stato oggetto di numerose audizioni parlamentari e iniziative legislative tra il 1990 e il 1992. Il Senato aveva ritenuto che le dichiarazioni di Taviani fossero collegate a questa attività parlamentare. Il giudice civile contestava invece che il contenuto specifico delle dichiarazioni — l’accusa di un complotto contro il Presidente Cossiga — non trovasse riscontro in atti parlamentari del senatore.

    Norme collegate