Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 9/2003 – Incompatibilità del giudice che respinge il patteggiamento

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’incompatibilità del giudice che ha respinto la richiesta di patteggiamento nella fase degli atti introduttivi del dibattimento: la domanda è diretta a censurare una precedente sentenza di accoglimento della Corte stessa.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Verona (sez. distaccata di Soave) aveva nuovamente sollevato la questione di legittimità dell’art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte in cui — per effetto della sentenza n. 186/1992 — prevede l’incompatibilità al giudizio del giudice che abbia respinto la richiesta di patteggiamento prima dell’apertura del dibattimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 34, comma 2, c.p.p. (come risultante dopo la sentenza n. 186/1992), in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost. Rimettente: Tribunale di Verona, sez. distaccata di Soave.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità: il giudice impugna l’enunciato normativo risultante da una precedente sentenza di accoglimento della Corte (n. 186/1992); l’accoglimento ripristinerebbe la norma già dichiarata incostituzionale.

    Il principio

    Non è ammissibile una questione di legittimità costituzionale che miri a ripristinare una norma già dichiarata incostituzionale dalla Corte, in quanto ciò equivarrebbe a censurare la sentenza di accoglimento stessa.

    Domande e risposte

    Può un giudice sollevare questione contro una norma ‘prodotta’ da una sentenza della Corte?

    Di regola no, quando ciò comporti di fatto ripristinare una norma già dichiarata incostituzionale. La questione è inammissibile perché diretta a censurare la sentenza di accoglimento.

    Cosa prevede l’art. 34, comma 2, c.p.p. sull’incompatibilità?

    Stabilisce che il giudice che ha svolto atti nella fase del procedimento tali da comportare una valutazione anticipata del merito non può partecipare al successivo giudizio; la sentenza n. 186/1992 ha esteso questa incompatibilità al caso del rigetto del patteggiamento.

    Cosa è il patteggiamento ex art. 444 c.p.p.?

    Un rito alternativo in cui imputato e PM concordano l’applicazione di una pena ridotta; il giudice può accettarla o rigettarla (se ritiene insussistenti le condizioni di legge).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 10/2003 – Interpretazione autentica retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.)

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 51, comma 3, della legge finanziaria 2001, che interpretava autenticamente la proroga degli accordi di comparto negando le maggiorazioni della r.i.a. per l’anzianità maturata dopo il 31 dicembre 1990.

    Di cosa si tratta

    I TAR del Lazio e dell’Umbria avevano dubitato della legittimità dell’art. 51, comma 3, l. n. 388/2000 (finanziaria 2001), che interpretava autenticamente l’art. 7, comma 1, d.l. n. 384/1992, stabilendo che la proroga degli accordi di comparto non modificava la data del 31 dicembre 1990 come riferimento per le maggiorazioni retributive di anzianità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 51, comma 3, l. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 Cost. Rimettenti: TAR Lazio e TAR Umbria.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza: la questione era già stata dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze n. 263 e n. 440/2002; le ordinanze di rimessione non contenevano profili nuovi.

    Il principio

    Una norma di interpretazione autentica che risolva un contrasto giurisprudenziale esistente senza innovare retroattivamente i diritti già consolidati è compatibile con i principi di ragionevolezza, eguaglianza e separazione dei poteri.

    Domande e risposte

    Cosa è la retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.)?

    Un incremento stipendiale riconosciuto ai dipendenti pubblici in base all’anzianità di servizio, disciplinato dagli accordi di comparto.

    Perché la norma interpretativa era contestata?

    I lavoratori sostenevano che, prorogati gli accordi fino al 31 dicembre 1993, avessero diritto alla r.i.a. per l’anzianità maturata anche nel 1991-1993; la norma del 2000 negava tale diritto.

    Cosa fa la Corte quando una questione è già stata decisa?

    In assenza di argomentazioni nuove, la dichiara manifestamente infondata (o manifestamente inammissibile) in forma semplificata, senza riesaminare il merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 8/2003 – Decreto penale di condanna e contraddittorio preventivo

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla mancanza di contraddittorio prima dell’emissione del decreto penale di condanna: il procedimento monitorio, con il contraddittorio eventuale e differito garantito dall’opposizione, è compatibile con gli artt. 24, 111 e 3 Cost.

    Di cosa si tratta

    Più tribunali avevano dubitato della legittimità dell’art. 459 c.p.p. (decreto penale di condanna) nella parte in cui non prevede che l’imputato possa presentare memorie difensive prima che il giudice emetta il decreto, sostenendo che ciò violasse il giusto processo ex art. 111 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Artt. 459 e 460 c.p.p. (procedimento per decreto), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. Rimettenti: Tribunali di Marsala, Avellino e Torre Annunziata.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza delle questioni in relazione a tutti i parametri evocati: la specificità del rito monitorio (contraddittorio eventuale e differito all’opposizione) è compatibile con artt. 3, 24 e 111 Cost.; il contraddittorio si esplica in modo pieno in caso di opposizione.

    Il principio

    Il procedimento per decreto penale è costituzionalmente legittimo perché il contraddittorio, pur differito alla fase di opposizione, si svolge poi in modo pieno con le stesse garanzie del rito ordinario; la notificazione del decreto, ancorata all’effettiva conoscenza, garantisce il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Nel procedimento per decreto, l’imputato può difendersi prima della condanna?

    No, ma può fare opposizione: in quel caso si apre un dibattimento ordinario con pieno contraddittorio. La Corte ha ritenuto questo sufficiente.

    Il giusto processo ex art. 111 Cost. impone il contraddittorio anticipato in ogni procedimento?

    No. L’art. 111 Cost. non richiede che il contraddittorio si collochi sempre nella fase iniziale; è sufficiente che sia garantito efficacemente, anche in una fase successiva.

    Cosa accade se il decreto penale non può essere notificato all’imputato irreperibile?

    Il giudice revoca il decreto e restituisce gli atti al PM (art. 460, comma 4, c.p.p.), così da garantire che l’imputato abbia effettiva conoscenza dell’accusa.

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  • Corte cost. n. 7/2003 – Depenalizzazione, restituzione atti per mutamento normativo

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Firenze: la norma impugnata (art. 101, comma 2, d.lgs. n. 507/1999 sulla riscossione di sanzioni dopo la depenalizzazione) è medio tempore stata dichiarata parzialmente incostituzionale, rendendo necessario un nuovo esame della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 101, comma 2, d.lgs. n. 507/1999 (depenalizzazione), nella parte in cui prevedeva la conservazione delle pene detentive inflitte definitivamente prima della depenalizzazione, prospettando una disparità rispetto alle sanzioni pecuniarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 101, comma 2, d.lgs. n. 507/1999 (Depenalizzazione), in riferimento all’art. 3 Cost. Rimettente: GIP del Tribunale di Firenze.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo esame: la sentenza n. 169/2001 della Corte aveva nel frattempo dichiarato incostituzionale il contenuto dispositivo della medesima norma (nella parte sulla riscossione delle sanzioni pecuniarie), modificando il quadro normativo rilevante.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, interviene una sentenza della Corte che modifica la norma impugnata, gli atti vanno restituiti al giudice a quo per valutare se la questione mantenga rilevanza e se i termini del dubbio siano rimasti invariati.

    Domande e risposte

    Cosa significa ‘restituzione degli atti al giudice a quo’?

    La Corte non decide nel merito ma restituisce il fascicolo al giudice rimettente, che deve rivalutare rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce dei mutamenti normativi sopravvenuti.

    Cosa aveva deciso la sentenza n. 169/2001?

    Aveva dichiarato incostituzionale l’art. 101, comma 2, d.lgs. n. 507/1999 nella parte relativa alla riscossione delle sanzioni pecuniarie, cioè proprio il ‘tertium comparationis’ su cui si fondava la questione oggi sollevata.

    Cosa prevede la depenalizzazione del 1999?

    Il d.lgs. n. 507/1999 ha trasformato in illeciti amministrativi (sanzioni pecuniarie) molti reati minori in precedenza puniti con pene detentive, ponendo problemi di disciplina transitoria.

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  • Corte cost. n. 6/2003 – ICI base imponibile durante ristrutturazione immobile storico-artistico

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla base imponibile ICI durante i lavori di ristrutturazione di un immobile storico-artistico: il rimettente non aveva considerato la norma speciale che riduce la tassazione per i beni di interesse storico o artistico.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Genova, nel corso di un giudizio ICI relativo a un immobile storico-artistico sottoposto a lavori di recupero, aveva dubitato che la norma sulla base imponibile durante la ristrutturazione (art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504/1992) fosse contraria ai principi di uguaglianza e capacità contributiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504/1992 (ICI: base imponibile durante interventi di recupero), in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Genova.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza: il rimettente non aveva considerato l’art. 2, comma 5, del d.l. n. 16/1993, conv. in l. n. 75/1993, norma speciale che stabilisce una base imponibile ridotta per gli immobili di interesse storico-artistico, potenzialmente più favorevole per il contribuente.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare perché ritiene applicabile alla fattispecie la norma censurata e non un’eventuale norma speciale che disciplina la stessa ipotesi in modo più favorevole; in mancanza la questione è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Come si calcola la base imponibile ICI per un immobile sottoposto a ristrutturazione?

    Secondo l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504/1992, durante i lavori si usa il valore dell’area anziché la rendita catastale dell’edificio; ma per i beni storici-artistici esiste una norma speciale agevolativa.

    Perché la questione è dichiarata inammissibile?

    Il rimettente non aveva spiegato perché la norma speciale sugli immobili storici (d.l. n. 16/1993) non si applicasse alla fattispecie, rendendo irrilevante la questione sulla norma generale.

    Cosa prevede la norma speciale per gli immobili di interesse storico-artistico?

    Una base imponibile ICI inferiore a quella degli altri fabbricati, in ragione del particolare regime fiscale di favore riconosciuto ai beni culturali.

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  • Corte cost. n. 5/2003 – Conflitto di attribuzioni Camera-Corte d’Appello Brescia (caso Sgarbi), ammissibilità

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte d’appello di Brescia nei confronti della Camera dei deputati, relativo alla delibera del 18 giugno 1998 con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti dei magistrati Colombo e Boccassini.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Brescia aveva contestato la delibera della Camera dei deputati che, nella seduta del 18 giugno 1998, aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti dei magistrati Gherardo Colombo e Ilda Boccassini.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: Corte d’appello di Brescia vs. Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 18 giugno 1998 sull’insindacabilità ex art. 68 Cost.

    La decisione della Corte

    Il conflitto è dichiarato ammissibile. La Corte dispone la notifica del ricorso alla Camera entro sessanta giorni.

    Il principio

    Anche la Corte d’appello è legittimata a sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti di una Camera del Parlamento quando una delibera di insindacabilità le impedisce di decidere nel merito una causa pendente.

    Domande e risposte

    La Corte d’appello può sollevare conflitto di attribuzioni contro il Parlamento?

    Sì. Qualsiasi autorità giurisdizionale può ricorrere alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni quando una delibera parlamentare le preclude l’esercizio della funzione giurisdizionale.

    Cosa aveva dichiarato la Camera nella delibera del 1998?

    Che le dichiarazioni dell’on. Sgarbi nei confronti dei magistrati Colombo e Boccassini rientravano nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e quindi erano coperte dall’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost.

    Quanto tempo ha la parte ricorrente per notificare il ricorso dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    Sessanta giorni dalla comunicazione della Corte, seguiti da venti giorni per il deposito degli atti notificati in cancelleria.

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  • Corte cost. n. 4/2003 – Conflitto di attribuzioni Senato-GIP Perugia (caso Andreotti), ammissibilità

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal GIP del Tribunale di Perugia nei confronti del Senato della Repubblica, relativo alla delibera di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Giulio Andreotti nei confronti del magistrato Mario Almerighi.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia aveva sollevato conflitto di attribuzioni contestando la delibera del Senato del 31 gennaio 2001 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal senatore Giulio Andreotti nei confronti del dott. Mario Almerighi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: GIP del Tribunale di Perugia vs. Senato della Repubblica, in relazione alla delibera del 31 gennaio 2001 sull’insindacabilità ex art. 68 Cost.

    La decisione della Corte

    Il conflitto è dichiarato ammissibile. La Corte dispone la notifica del ricorso al Senato entro sessanta giorni e il successivo deposito degli atti in cancelleria.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni in materia di insindacabilità parlamentare è ammissibile quando sussiste una divergenza attuale tra la valutazione della Camera (delibera di insindacabilità) e quella del giudice procedente, che si vede precluso il giudizio di merito.

    Domande e risposte

    Cosa comporta la dichiarazione di ammissibilità di un conflitto di attribuzioni?

    La Corte riconosce che il conflitto può essere esaminato nel merito e dispone le formalità di notifica necessarie per instaurare il contraddittorio con la camera convenuta.

    Qual era la delibera del Senato contestata?

    Il Senato aveva deliberato il 31 gennaio 2001 che le opinioni espresse dal sen. Andreotti nei confronti del dott. Almerighi rientravano nell’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.

    Qual è la differenza tra ammissibilità e accoglimento nel conflitto di attribuzioni?

    L’ammissibilità riguarda la fase preliminare (il conflitto è correttamente impostato); l’accoglimento riguarda il merito (l’attribuzione spettava o no al potere ricorrente).

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  • Corte cost. n. 3/2003 – Insindacabilità parlamentare, conflitto di attribuzioni inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, relativo alla delibera di insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Maiolo nei confronti del dott. Caselli: la Camera, nelle more, aveva revocato la propria deliberazione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano (sezione penale) aveva sollevato conflitto di attribuzioni contestando la delibera della Camera dei deputati del 23 novembre 1999 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’onorevole Tiziana Maiolo nei confronti del dott. Giancarlo Caselli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: Tribunale di Milano (sez. penale) vs. Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 23 novembre 1999 sull’insindacabilità ex art. 68 Cost.

    La decisione della Corte

    Il ricorso per conflitto è dichiarato inammissibile. La Camera aveva nelle more revocato la propria deliberazione di insindacabilità: venuta meno la difformità di valutazione tra Camera e giudice, la materia del conflitto era cessata.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato diventa inammissibile quando, nel corso del giudizio, venga meno la difformità di valutazione che lo aveva originato (nella specie, la Camera revoca la delibera di insindacabilità).

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Un procedimento davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (ad es. un giudice) contesta che un altro potere (ad es. il Parlamento) abbia esercitato attribuzioni che non gli spettano.

    Cosa accade se la Camera revoca la delibera di insindacabilità?

    Il conflitto si estingue per cessazione della materia del contendere: non vi è più alcuna preclusione al giudice di pronunciarsi nel merito sulla responsabilità del parlamentare.

    Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    La prerogativa che esclude la responsabilità penale e civile dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni; la Camera valuta se i fatti rientrano in tale copertura.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 2/2003 – Diritto di prelazione nella dismissione immobiliare degli enti previdenziali

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla mancata proroga del contratto di locazione a favore del conduttore che ha esercitato il diritto di prelazione nell’ambito delle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma (sezione distaccata di Ostia), nel corso di un procedimento di convalida di sfratto per finita locazione promosso dall’ENPAF, aveva dubitato che le norme sulle dismissioni immobiliari degli enti previdenziali non prevedessero la proroga del contratto a favore del conduttore titolare del diritto di prelazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 6, commi 5 e 6, d.lgs. n. 104/1996 e art. 3 del d.l. n. 351/2001, conv. in l. n. 410/2001 (dismission patrimonio immobiliare enti previdenziali), in riferimento agli artt. 3 e 47, secondo comma, Cost. Rimettente: Tribunale di Roma sez. distaccata di Ostia.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità sotto due profili: la pronuncia additiva richiesta introdurrebbe una tutela diversa da quella risarcitoria già prevista dall’ordinamento (rimessa alla discrezionalità del legislatore); la descrizione della fattispecie era comunque carente (non era chiaro se il conduttore avesse esercitato o solo manifestato l’intenzione di esercitare la prelazione).

    Il principio

    Quando la lesione lamentata trova già tutela nei rimedi ordinari dell’ordinamento (ad es. il risarcimento per scorrettezza contrattuale), la pronuncia additiva richiesta al giudice costituzionale è inammissibile in quanto sostituirebbe scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Il conduttore che esercita la prelazione ha diritto a restare nell’immobile sino al completamento della procedura?

    La questione è stata dichiarata inammissibile; la Corte ha ritenuto che la tutela risarcitoria già esistente fosse sufficiente e che una proroga ex lege richiedesse l’intervento del legislatore.

    Perché la questione è inammissibile anche per difetto di rilevanza?

    Il rimettente non aveva chiarito se il conduttore avesse già formalmente esercitato il diritto di prelazione o avesse solo manifestato genericamente tale intenzione.

    Cosa sono le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali?

    Procedure di vendita degli immobili di proprietà di enti come INPS, INAIL ecc., disciplinate dal d.lgs. n. 104/1996, che riconoscono ai conduttori il diritto di acquisto preferenziale (prelazione).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 1/2003 – Sanzioni patente scaduta e fermo amministrativo

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla sanzione accessoria del fermo del veicolo per guida con patente scaduta e manifestamente inammissibili le altre censure relative all’art. 214 del Codice della strada.

    Di cosa si tratta

    Tre Giudici di pace avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale di alcune norme del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) relative al fermo amministrativo del veicolo disposto quando il conducente è sorpreso alla guida con patente scaduta di validità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Artt. 126, comma 7, e 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost. Rimettenti: Giudice di pace di Bologna, Giudice di pace di Morbegno e Giudice di pace di Borgomanero.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza della questione sull’art. 126, comma 7 (sollevata dal GdP di Bologna, per violazione dell’art. 3 Cost.). Manifesta inammissibilità delle questioni sugli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6, sollevate da tutti e tre i rimettenti (mancanza di motivazione sulla rilevanza o irrilevanza nel giudizio a quo).

    Il principio

    La determinazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del legislatore; non è possibile comparare, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, le sanzioni per guida con patente scaduta con quelle per guida da parte di persona dichiarata inidonea, trattandosi di condotte diverse.

    Domande e risposte

    È incostituzionale il fermo del veicolo per guida con patente scaduta?

    No. La Corte ha già ribadito che la determinazione delle sanzioni spetta al legislatore e che le fattispecie di guida con patente scaduta e guida da inidoneo non sono comparabili.

    Perché le questioni sui commi 2 e 6 dell’art. 214 sono inammissibili?

    Il GdP di Bologna aveva già restituito il veicolo e non era stata sollevata questione sulle spese di custodia; gli altri rimettenti non avevano adeguatamente motivato la rilevanza.

    Cosa è il fermo amministrativo del veicolo?

    Una sanzione accessoria prevista dal Codice della strada che blocca l’utilizzo del veicolo per un periodo determinato quando il conducente viola specifiche norme di circolazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 435/2004 – Insindacabilità parlamentare conflitto attribuzioni

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri sollevato dalla Corte d’appello di Milano contro la delibera della Camera dei deputati del 2001, che aveva dichiarato insindacabili le opinioni dell’on. Berlusconi contro i magistrati Caselli e altri. La questione può essere decisa nel merito.

    Di cosa si tratta

    Nel 1999, i magistrati Giancarlo Caselli, Guido Lo Forte e altri avevano presentato querela contro il deputato Silvio Berlusconi per dichiarazioni ritenute diffamatorie, rilasciate in un’intervista a un quotidiano. Nel 2001, la Camera dei deputati aveva deliberato che tali opinioni rientravano nell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d’appello di Milano, investita del procedimento penale, aveva sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sostenendo che la delibera parlamentare comprimesse illegittimamente le funzioni giurisdizionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Natura del procedimento: conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (art. 37, l. n. 87/1953). Potere ricorrente: Corte d’appello di Milano – sezione quinta penale. Potere resistente: Camera dei deputati. Oggetto: delibera della Camera dei deputati del 18 ottobre 2001, che dichiarava insindacabili ex art. 68, comma 1, Cost. le opinioni espresse dall’on. Berlusconi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37, l. n. 87/1953. Verifica che: i) il ricorrente è un «potere dello Stato» (la Corte d’appello nell’esercizio di funzioni giurisdizionali); ii) il resistente è un «potere dello Stato» (la Camera nell’esercizio di funzioni deliberative); iii) la contestazione riguarda la sfera di attribuzioni rispettiva. Il merito sarà deciso con sentenza separata.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un organo giurisdizionale ritiene che una delibera parlamentare di insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. abbia menomato le proprie attribuzioni costituzionali. L’ordinanza di ammissibilità non pregiudica la decisione nel merito e serve solo a verificare la sussistenza dei presupposti processuali.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa immunità è funzionale: riguarda le attività tipicamente parlamentari (discorsi, relazioni, voti), non qualsiasi dichiarazione del parlamentare.

    Quando la Camera delibera l’insindacabilità?

    Quando un parlamentare viene convenuto in giudizio per fatti connessi all’esercizio delle sue funzioni, la Camera (o il Senato) può deliberare che quei fatti rientrano nell’insindacabilità ex art. 68. Il giudice che ha ricevuto tale delibera deve conformarsi, salvo sollevare conflitto di attribuzioni se ritiene la delibera un’invasione delle prerogative giudiziarie.

    Com’è finita la vicenda nel merito?

    Il conflitto sollevato dalla Corte d’appello di Milano fu poi deciso dalla Corte costituzionale con sentenza nel merito, nel corso della quale si esaminò se le dichiarazioni dell’on. Berlusconi rientrassero effettivamente nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La sentenza di merito appartiene a una fase successiva al giudizio di ammissibilità qui illustrato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 434/2004 – Danno biologico RC auto inammissibilità

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sul danno biologico nella RC auto (art. 5, l. n. 57/2001, e art. 23, l. n. 273/2002). Il Giudice di pace di Roma aveva già sollevato le stesse questioni senza adeguata motivazione sulla perdurante rilevanza, rendendo il ricorso carente dei requisiti minimi di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito di una causa civile per il risarcimento dei danni da incidente stradale, il Giudice di pace di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme sulla liquidazione del danno biologico nella responsabilità civile auto. L’art. 5 della l. n. 57/2001 e l’art. 23 della l. n. 273/2002 disciplinavano i criteri tabellari di liquidazione dei danni fisici e materiali da sinistri stradali, introducendo un sistema uniforme che i rimettenti ritenevano limitativo delle pretese risarcitorie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 5, l. n. 57/2001 (danni fisici con esiti invalidanti permanenti), in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.; art. 23, l. n. 273/2002 (danni materiali), in riferimento all’art. 3 Cost. Giudice rimettente: Giudice di pace di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Il giudice rimettente si era già in precedenza rivolto alla Corte con analoghe questioni, senza adeguatamente motivare la perdurante rilevanza né illustrare le ragioni per cui le precedenti pronunce non fossero risolutive. Mancano così i requisiti minimi di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità si impone quando il giudice rimettente non soddisfa l’onere motivazionale minimo richiesto per sollevare una questione di legittimità costituzionale: deve spiegare perché la norma è rilevante nel giudizio a quo e perché è non manifestamente infondata. Il mero rinvio a precedenti ordinanze non sostituisce un’adeguata motivazione autonoma.

    Domande e risposte

    Cosa sono le tabelle di liquidazione del danno biologico nella RC auto?

    Sono criteri predeterminati per calcolare il risarcimento del danno fisico (biologico) subito in un incidente stradale, basati sull’età della vittima e sulla percentuale di invalidità permanente. Introdotte dalla l. n. 57/2001, tendono a uniformare le liquidazioni giudiziali e stragiudiziali, riducendo la discrezionalità del giudice.

    Perché queste norme erano contestate?

    Perché i danneggiati ritenevano che le tabelle potessero sottostimare il danno effettivo, limitando il risarcimento integrale cui avrebbero diritto in base agli artt. 2 e 32 della Costituzione (diritto alla salute). Numerosi giudici di merito avevano dubitato della loro compatibilità con il principio di piena riparazione del danno.

    La questione è stata poi risolta?

    Sì: il sistema di liquidazione del danno biologico nella RC auto è stato riformato più volte, culminando nel Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) e successive tabelle ministeriali, che hanno tentato di bilanciare la certezza del quantum risarcitorio con l’esigenza di ristoro integrale.

    Norme collegate

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