Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 283/2004 – Regolamento riproduzione animale e competenza provinciale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta allo Stato disciplinare la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano tramite il d.m. n. 403/2000, e ha annullato il decreto ministeriale per quanto di ragione. Il regolamento statale violava le competenze legislative primarie delle Province autonome in materia di agricoltura e patrimonio zootecnico.

    Di cosa si tratta

    Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403, aveva approvato il nuovo regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991 sulla disciplina della riproduzione animale, dettando norme sulle stazioni di monta, i centri di produzione dello sperma e l’impianto embrionale. Le Province autonome di Trento e di Bolzano vantavano competenza legislativa primaria in materia di agricoltura e patrimonio zootecnico.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al d.m. n. 403/2000, invocando gli artt. 8, numero 21, e 9, numero 10, del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), che attribuiscono alle Province autonome competenza legislativa primaria in materia di agricoltura, patrimonio zootecnico e igiene e sanità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando che non spettava allo Stato disciplinare la riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano tramite il decreto ministeriale impugnato, e ha annullato il decreto per quanto riguarda tali Province. Il regolamento statale, in quanto fonte secondaria, non poteva prevalere sulla potestà legislativa primaria delle Province autonome.

    Il principio

    Nell’ordinamento delle Province autonome a statuto speciale, la potestà legislativa primaria prevale sulle norme regolamentari statali: queste ultime non possono vincolare l’esercizio della potestà legislativa provinciale primaria, che può disciplinare in modo autonomo le materie riservate, nel rispetto dei soli principi costituzionali e degli obblighi internazionali.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la potestà legislativa primaria delle Province autonome?

    Le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale), hanno potestà legislativa primaria in alcune materie (tra cui agricoltura e patrimonio zootecnico), che prevale sulle norme legislative statali ordinarie e, a maggior ragione, su quelle regolamentari.

    Perché il regolamento statale violava le competenze provinciali?

    Perché pretendeva di vincolare le Province autonome nell’esercizio della propria potestà legislativa primaria, imponendo loro di adeguarsi alle sue disposizioni entro sei mesi. Un regolamento ministeriale (fonte secondaria) non può limitare una potestà legislativa di rango superiore.

    Come viene annullato un atto nell’ambito di un conflitto di attribuzione?

    La Corte, una volta accertato che l’atto impugnato invade le attribuzioni dell’ente ricorrente, lo annulla “per quanto di ragione”, cioè limitatamente alle parti che ledono le competenze costituzionalmente garantite, non necessariamente nella sua integralità.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — potestà legislativa regionale e autonomia speciale, quadro di riferimento costituzionale del conflitto
  • Corte cost. n. 282/2004 – Soppressione consorzi irrigui e libertà associativa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge regionale Emilia-Romagna n. 16/1987, nella parte in cui disponeva la soppressione dei consorzi irrigui e di ogni altra forma di gestione non consortile delle opere di scolo e irrigazione. La norma violava la libertà di associazione e le garanzie della proprietà privata.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 16/1987 aveva disposto la soppressione di tutti i consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione ricadenti nei comprensori di bonifica, trasferendo le loro funzioni ai consorzi di bonifica. I consorzi irrigui, talora di natura privata, avevano impugnato questa soppressione ritenendola lesiva dei loro diritti fondamentali.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’TAR per l’Emilia-Romagna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge regionale n. 16/1987, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 42, 43 e 117 (vecchio testo) della Costituzione, nella parte in cui disponeva la soppressione anche dei soggetti di natura privata, senza prevedere adeguate garanzie per i diritti acquisiti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge regionale Emilia-Romagna n. 16/1987. La soppressione generalizzata di enti e associazioni private, senza distinguere tra soggetti pubblici e privati, violava la libertà di associazione (art. 18 Cost.) e le garanzie della proprietà privata e dell’iniziativa economica (artt. 41 e 42 Cost.), nonché i principi fondamentali della legislazione statale in materia di bonifica (art. 117 vecchio testo Cost.).

    Il principio

    Il legislatore regionale, nell’organizzare la gestione dei comprensori di bonifica, non può disporre la soppressione generalizzata dei soggetti privati esistenti (associazioni, consorzi di fatto) senza rispettare la libertà di associazione e le garanzie della proprietà privata garantite dalla Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa sono i consorzi irrigui?

    Sono enti che gestiscono le opere di irrigazione e scolo delle acque a servizio di aree agricole. Possono avere natura pubblica (enti di diritto pubblico) o privata (associazioni o società tra utenti). Nella tradizione del diritto agrario italiano, alcuni risalgono a secoli fa e gestiscono reti idriche di grande rilevanza economica per l’agricoltura.

    Perché la soppressione era incostituzionale?

    Perché estendeva la soppressione anche a soggetti di natura privata, i cui associati avevano diritti di uso delle acque e degli impianti non riducibili alla sola dimensione pubblicistica. La soppressione forzata senza adeguate garanzie violava gli artt. 18 (libertà di associazione) e 42 (proprietà) della Costituzione.

    Quale era la questione relativa all’art. 117 Cost.?

    Nel vecchio testo (ante-riforma 2001), l’art. 117 Cost. limitava la competenza regionale al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. La Corte aveva individuato in precedenza (sentenza n. 326/1998) principi fondamentali che escludevano la soppressione indiscriminata di soggetti di gestione privata nella bonifica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 281/2004 – Giurisdizione esclusiva TAA in materia di edilizia e urbanistica

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 80/1998 nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione amministrativa alle controversie sui diritti patrimoniali consequenziali.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 80/1998 (cosiddetta “riforma Bassanini” della pubblica amministrazione) aveva istituito, agli artt. 33 e 34, una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in vaste aree dei servizi pubblici, dell’edilizia e dell’urbanistica. Numerosi tribunali avevano dubitato della legittimità costituzionale di tale scelta, in quanto la giurisdizione esclusiva copriva anche controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, tradizionalmente rimesse al giudice ordinario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Plurimi giudici ordinari e la stessa Corte di cassazione avevano sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in riferimento agli artt. 25 e 103 della Costituzione. La questione riguardava l’attribuzione al giudice amministrativo di controversie su diritti patrimoniali in materia edilizia e urbanistica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica in senso ampio. La giurisdizione esclusiva è costituzionalmente legittima solo se circoscritta a materie connotate da intreccio tra interessi legittimi e diritti soggettivi, non come attribuzione generale per materie identificate per blocchi, applicando i principi già affermati dalla sentenza n. 204/2004.

    Il principio

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è costituzionalmente ammissibile solo nelle materie in cui si realizza un intrico inscindibile tra posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi; non è invece legittima l’attribuzione al giudice amministrativo di controversie aventi ad oggetto esclusivamente diritti soggettivi, anche in relazione a materie di pubblico interesse.

    Domande e risposte

    Cosa è la “giurisdizione esclusiva” del giudice amministrativo?

    La giurisdizione esclusiva è un istituto per cui, in determinate materie, il giudice amministrativo conosce sia degli interessi legittimi sia dei diritti soggettivi, sottraendo al giudice ordinario la cognizione di questi ultimi. Essa deroga al normale criterio di riparto che attribuisce al giudice ordinario la tutela dei diritti soggettivi.

    Perché l’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 era incostituzionale?

    Perché attribuiva al giudice amministrativo giurisdizione esclusiva sull’intera materia edilizia e urbanistica come “blocco di materie”, senza distinguere tra situazioni in cui il privato fosse titolare di un diritto soggettivo (tutela ordinaria) o di un interesse legittimo (tutela amministrativa). Ciò si poneva in contrasto con l’art. 103 Cost.

    Questa sentenza è in linea con la n. 204/2004?

    Sì: la sentenza n. 281/2004 applica i medesimi principi enunciati dalla sentenza n. 204/2004, con la quale la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 in materia di servizi pubblici, per le stesse ragioni di contrasto con l’art. 103 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 280/2004 – Legge La Loggia e delega per i principi fondamentali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell’art. 1 della legge n. 131/2003 (“La Loggia”), che delegavano il Governo a individuare, con forza di legge, i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente. Ha invece dichiarato non fondata la questione sul comma 4, che si limitava a una delega di “mera ricognizione” dei principi.

    Di cosa si tratta

    La legge 5 giugno 2003, n. 131 (cosiddetta “La Loggia”) era stata emanata per adeguare l’ordinamento della Repubblica alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001. Il suo art. 1 delegava il Governo a individuare i principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), dotandoli di forza di legge. Tre enti autonomi (Provincia di Bolzano, Regione Sardegna, Regione Valle d’Aosta) avevano impugnato queste disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma della Sardegna e la Regione autonoma Valle d’Aosta avevano impugnato l’art. 1, commi 4, 5 e 6, della legge n. 131/2003, in riferimento al combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 76 della Costituzione, nonché dell’art. 11 della legge cost. n. 3/2001.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6, perché attribuivano al Governo, in sede di delega, il potere di individuare, con forza di legge, le disposizioni incidenti su materie di competenza concorrente: ciò violava la riserva parlamentare e la logica dell’art. 11, comma 2, della legge cost. n. 3/2001. Ha invece dichiarato non fondata la questione sul comma 4, che delegava una semplice “mera ricognizione” dei principi fondamentali già esistenti, non innovativa dell’ordinamento.

    Il principio

    La delega al Governo per l’individuazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente è costituzionalmente illegittima quando supera la soglia della “mera ricognizione” per assumere carattere innovativo, violando la riserva di legge parlamentare e l’autonomia delle Regioni e delle Province autonome.

    Domande e risposte

    Cosa sono i “principi fondamentali” nelle materie concorrenti?

    Nelle materie di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (le cosiddette materie concorrenti), lo Stato stabilisce i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel rispetto di questi. I principi fondamentali delimitano lo spazio legislativo regionale: la loro determinazione è quindi cruciale per il riparto di competenze.

    Perché la delega ai commi 5 e 6 era incostituzionale?

    Perché andava oltre la mera ricognizione dei principi esistenti, consentendo al Governo di individuarli con forza di legge in modo potenzialmente innovativo. Ciò violava la competenza del Parlamento a definire i principi fondamentali con legge formale, nonché il meccanismo di raccordo istituzionale previsto dall’art. 11 della legge cost. n. 3/2001 per le materie concorrenti.

    Perché la questione sul comma 4 è risultata infondata?

    Perché il comma 4 delegava una “mera ricognizione” dei principi fondamentali già impliciti nell’ordinamento, senza carattere innovativo. La ricognizione, per sua natura, non crea nuovi principi ma porta alla luce quelli esistenti, e non altera quindi il riparto di competenze costituzionalmente stabilito.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, con particolare riguardo alle materie concorrenti del terzo comma
    • Art. 76 della Costituzione — delega legislativa al Governo, parametro della questione relativa ai commi 5 e 6
  • Corte cost. n. 279/2004 – Giurisdizione sui concorsi interni nel pubblico impiego

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 68 del d.lgs. n. 29/1993 (poi trasfuso nell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001) in materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nei concorsi interni della pubblica amministrazione. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 29/1993 (riformato e poi trasfuso nel d.lgs. n. 165/2001) prevede che le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni spettino in via generale al giudice ordinario, con eccezione per le controversie relative a procedure concorsuali per l’assunzione (devolute al giudice amministrativo). Il Tribunale di Modica dubitava della ragionevolezza di tale sistema, laddove discrimina tra concorsi interni (giudice ordinario) ed esterni (giudice amministrativo).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Modica aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come poi trasfuso nell’art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario per i concorsi interni e quella del giudice amministrativo per i concorsi esterni, creando una disparità di tutela.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente non aveva chiarito se il giudizio a quo (vertente sull’esclusione di un dipendente da un concorso interno) rientrasse effettivamente nell’ambito applicativo della norma censurata, come interpretata dalla giurisprudenza prevalente.

    Il principio

    La questione di costituzionalità è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non motiva adeguatamente sulla rilevanza, ossia non spiega in modo non implausibile perché l’esito del giudizio a quo dipenda dalla norma impugnata né chiarisce il quadro interpretativo entro cui la norma opera nel caso concreto.

    Domande e risposte

    Qual era la situazione concreta da cui è nata la questione?

    Un dipendente del Comune di Modica, Sergio Di Gregorio, aveva impugnato in sede civile la propria esclusione da un concorso interno per quattro posti di istruttore direttivo amministrativo. Il Tribunale di Modica aveva dubitato di avere giurisdizione e aveva sollevato la questione di costituzionalità.

    Qual è il regime di giurisdizione sui concorsi nella pubblica amministrazione?

    In base all’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, le controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione spettano al giudice amministrativo. La giurisprudenza prevalente esclude da questa regola i concorsi interni (volti a promuovere dipendenti già in servizio), che restano al giudice ordinario.

    Perché il rimettente riteneva irragionevole la distinzione?

    Perché riteneva che anche il concorso interno costituisse una vera procedura concorsuale, soggetta alle regole dell’art. 97 Cost. sull’accesso ai pubblici uffici, e che quindi fosse incongruo escluderla dalla giurisdizione del giudice amministrativo, competente per le controversie sull’incardinamento del rapporto di lavoro pubblico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 278/2004 – Insindacabilità Sgarbi e improcedibilità del conflitto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Brescia contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti dei magistrati Gherardo Colombo e Ilda Boccassini. Il ricorso era stato depositato oltre il termine di decadenza.

    Di cosa si tratta

    La Camera dei deputati aveva deliberato, nel 1998, che le dichiarazioni rese dall’on. Vittorio Sgarbi in una trasmissione televisiva nei confronti dei magistrati Colombo e Boccassini costituissero esercizio di funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d’appello di Brescia, che stava giudicando Sgarbi per diffamazione aggravata, aveva contestato questa qualificazione e sollevato conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Brescia aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla delibera della Camera dei deputati del 18 giugno 1998, chiedendo che venisse dichiarato che le dichiarazioni di Sgarbi non rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari ex art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva, senza connessione con atti parlamentari tipici.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il conflitto perché il ricorso era stato depositato nella cancelleria della Corte oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La tardività del deposito del ricorso, verificatasi per ragioni procedurali legate alla notifica, ha impedito l’esame nel merito.

    Il principio

    I termini processuali per il deposito dei ricorsi nei giudizi per conflitto di attribuzione hanno carattere perentorio; la loro inosservanza, ancorché derivante da difficoltà nella ricezione della relata di notifica, determina l’improcedibilità del ricorso.

    Domande e risposte

    Chi erano Gherardo Colombo e Ilda Boccassini?

    Erano magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano con funzioni di sostituto procuratore. Le dichiarazioni di Sgarbi nei loro confronti, rese nel corso di una trasmissione televisiva, avevano dato origine al procedimento penale per diffamazione aggravata.

    Perché la Camera aveva dichiarato l’insindacabilità?

    La Camera dei deputati aveva ritenuto che le dichiarazioni di Sgarbi costituissero espressione delle funzioni parlamentari, in quanto riconducibili a una serie di iniziative parlamentari (interrogazioni, interventi) che l’on. Sgarbi aveva svolto sul tema dell’abuso della custodia cautelare e del ruolo politico dei magistrati.

    Cosa significa “improcedibilità” del conflitto?

    Significa che il conflitto non può essere esaminato nel merito per un ostacolo processuale – in questo caso la tardività del deposito del ricorso – distinto dall’inammissibilità (che attiene ai requisiti strutturali del ricorso) e dall’infondatezza (che attiene al merito).

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni, cuore del conflitto
  • Corte cost. n. 277/2004 – Guida sotto stupefacenti e determinatezza della fattispecie penale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 187 del Codice della strada, sollevata dal Giudice di pace di Bobbio. La norma che sanziona la guida in stato di alterazione da stupefacenti, pur non prevedendo un limite quantitativo fisso, non viola i principi di determinatezza della fattispecie penale né quello di personalità della responsabilità.

    Di cosa si tratta

    L’art. 187 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) punisce chi guida in stato di alterazione psico-fisica causato dall’uso di sostanze stupefacenti, senza prevedere – a differenza dell’art. 186 per l’ebbrezza alcolica – un limite quantitativo oltre il quale scatti la sanzione penale. Il Giudice di pace di Bobbio dubitava che tale indeterminatezza violasse i principi costituzionali in materia penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Bobbio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede un limite quantitativo oltre il quale sia possibile ritenere il conducente in stato di alterazione da stupefacenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Il reato di cui all’art. 187 c.d.s. è un reato di pericolo concreto: la fattispecie è sufficientemente determinata dall’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica del conducente, che può essere rilevato mediante specifici strumenti e modalità di accertamento, senza che sia necessario un limite numerico fisso analogo al tasso alcolemico.

    Il principio

    Il principio di determinatezza della fattispecie penale non impone necessariamente la fissazione di limiti quantitativi numerici; è sufficiente che la condotta vietata sia individuabile con precisione sufficiente a garantire la conoscibilità del precetto e la personalità della responsabilità.

    Domande e risposte

    Perché il rimettente riteneva la norma indeterminata?

    Perché l’art. 186 c.d.s. sull’ebbrezza alcolica prevede un limite preciso (tasso alcolemico) oltre il quale scatta la sanzione, mentre l’art. 187 sugli stupefacenti non prevede alcun limite numerico, rimettendo all’accertamento caso per caso la sussistenza dello stato di alterazione.

    Come ha risposto la Corte al problema dell’accertamento?

    La Corte ha rilevato che il d.lgs. n. 9/2002 aveva già previsto strumenti e modalità di accertamento regolamentari, destinati a entrare in vigore, che avrebbero garantito la determinatezza dell’accertamento. Nel frattempo, i giudici applicavano la norma con riferimento allo stato di alterazione concretamente accertato.

    Cosa si intende per “reato di pericolo concreto”?

    Un reato di pericolo concreto è quello in cui la condotta è punibile non in astratto, ma solo quando crea un effettivo rischio per il bene giuridico tutelato (in questo caso, la sicurezza della circolazione stradale). A differenza del pericolo astratto, richiede un accertamento specifico caso per caso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 276/2004 – Atto notarile nullo per certificato urbanistico scaduto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Potenza sull’art. 18 della legge n. 47/1985, nella parte in cui non prevede la conferma degli atti aventi ad oggetto terreni con certificato di destinazione urbanistica scaduto. La questione era priva di adeguata motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 18 della legge n. 47/1985 prevede che gli atti tra vivi su terreni debbano essere corredati da un valido certificato di destinazione urbanistica; in mancanza, l’atto è nullo e insuscettibile di sanatoria. Il Tribunale di Potenza, nel corso di un procedimento disciplinare a carico di un notaio che aveva rogato un atto con certificato scaduto, aveva dubitato della ragionevolezza di questa disciplina, in quanto analoga possibilità di conferma è invece prevista per gli atti aventi ad oggetto edifici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Potenza, nel corso del giudizio disciplinare a carico del notaio Zotta Domenico Antonio, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente la conferma degli atti su terreni privi di valido certificato di destinazione urbanistica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo: il notaio non aveva subito la sanzione per l’atto originario nullo, bensì per il successivo atto di “conferma”, che nella vigente disciplina ha la natura di semplice rinnovo dell’atto e non richiede quindi la stessa norma censurata.

    Il principio

    L’inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza si ha quando l’ordinanza di rimessione non chiarisce in modo adeguato perché l’esito del giudizio a quo dipenda effettivamente dalla soluzione della questione di costituzionalità prospettata.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 18 della legge n. 47/1985 sul certificato di destinazione urbanistica?

    Prevede che per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali su terreni occorra allegare un certificato di destinazione urbanistica in corso di validità (valido per un anno dal rilascio). In sua assenza, l’atto è nullo.

    Perché il notaio era stato sottoposto a procedimento disciplinare?

    Perché aveva rogato, l’11 settembre 2000, un atto di compravendita su terreno con certificato di destinazione urbanistica rilasciato l’11 maggio 1999, quindi scaduto da oltre un anno. La legge notarile considera tale atto come violazione del divieto di rogare atti nulli.

    Qual è la differenza rispetto agli atti su edifici?

    Per gli atti su edifici, gli artt. 17 e 40 della legge n. 47/1985 consentono una conferma mediante atto successivo in presenza di determinate condizioni. Per i terreni, invece, tale possibilità non è prevista e l’atto resta irrimediabilmente nullo, disparità che il rimettente riteneva irragionevole.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza, invocato per la diversità di regime tra atti su edifici e atti su terreni
  • Corte cost. n. 275/2004 – Intercettazioni con impianti extra moenia e controllo giudiziale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 268, comma 3, c.p.p., sollevata dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria. La norma, nella parte in cui non prevede un controllo immediato del giudice sulla motivazione del decreto del p.m. che dispone intercettazioni mediante impianti esterni alla procura, non viola gli artt. 15 e 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 268, comma 3, c.p.p. consente, in presenza di eccezionali ragioni di urgenza, di eseguire le intercettazioni telefoniche mediante apparecchiature esterne alla procura della Repubblica, su decreto motivato del pubblico ministero. Il GIP di Reggio Calabria dubitava che il giudice, in sede di convalida o di prima proroga, non potesse controllare la congruità della motivazione di tale decreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, c.p.p., in riferimento agli artt. 97 e 15, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa verificare, in sede di convalida o di prima proroga, la conformità ai requisiti legali del decreto del p.m. che dispone l’esecuzione mediante impianti extra moenia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni, riuniti i tre giudizi. Le censure si basavano su una lettura riduttiva del sistema processuale: il giudice dispone già di poteri di controllo sull’intera procedura delle intercettazioni, comprese le modalità di esecuzione, nelle sedi processuali appropriate, senza necessità di un intervento additivo della Corte.

    Il principio

    La manifesta infondatezza di una questione di costituzionalità può essere pronunciata quando la norma impugnata già consente, in una lettura sistematica del quadro processuale, le garanzie che il rimettente ritiene assenti, senza che sia necessario un intervento manipolativo della Corte.

    Domande e risposte

    Cosa sono le intercettazioni con impianti “extra moenia”?

    Sono intercettazioni telefoniche eseguite mediante apparecchiature collocate al di fuori degli impianti della procura della Repubblica. L’art. 268, comma 3, c.p.p. le consente solo in presenza di eccezionali ragioni di urgenza o di insufficienza degli impianti interni, su decreto motivato del p.m.

    Qual era la preoccupazione del GIP rimettente?

    Il GIP temeva che, senza un controllo immediato sulla motivazione del decreto del p.m., le operazioni di intercettazione potessero proseguire a lungo con impianti non autorizzati, con conseguente inutilizzabilità dei risultati ex artt. 268 e 271 c.p.p., a danno dell’efficienza investigativa (art. 97 Cost.) e della riservatezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.).

    Perché la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza?

    Perché il sistema processuale già attribuisce al giudice strumenti adeguati di controllo, e la questione si fondava su un’interpretazione del quadro normativo non necessitata. La manifesta infondatezza è pronunciata quando il vizio denunciato non sussiste nella norma come correttamente interpretata nel sistema.

    Norme collegate

    • Art. 15 della Costituzione — libertà e segretezza delle comunicazioni, invocato come parametro per le intercettazioni
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, invocato con riferimento all’efficienza dell’amministrazione della giustizia
  • Corte cost. n. 274/2004 – Servizi pubblici locali cessata materia del contendere

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge finanziaria 2002, sollevate da cinque Regioni, a seguito dell’intervenuta abrogazione della norma impugnata da parte della nuova disciplina dei servizi pubblici locali.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Toscana, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna e Umbria avevano impugnato l’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che aveva riscritto la disciplina della gestione delle reti e dei servizi pubblici locali. Nel corso del giudizio, la norma era stata sostituita dall’art. 14 del d.l. n. 269/2003 (oggetto della sentenza n. 272/2004), venendo così meno l’oggetto del contendere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le cinque Regioni ricorrenti avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n. 448/2001, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119 della Costituzione nonché ai principi costituzionali attinenti al rapporto tra Stato e Regioni e al principio di ragionevolezza. La norma riguardava la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi promossi dalle cinque Regioni, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il sopravvenuto art. 14 del d.l. n. 269/2003 aveva sostituito integralmente la norma impugnata, eliminando l’oggetto del giudizio. La questione di merito è stata esaminata nel separato giudizio culminato nella sentenza n. 272/2004.

    Il principio

    La cessazione della materia del contendere nel giudizio costituzionale in via principale si verifica quando la norma impugnata è abrogata o sostituita nel corso del giudizio, determinando il venir meno dell’interesse a una pronuncia nel merito, sempre che la nuova norma non riproduca il vizio denunciato.

    Domande e risposte

    Cosa è la “cessata materia del contendere” in un giudizio costituzionale?

    Si ha cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un fatto che rende superflua la pronuncia della Corte: tipicamente l’abrogazione o la sostituzione della norma impugnata, che priva il ricorso del suo oggetto.

    Perché cinque Regioni avevano impugnato la norma?

    Ritenevano che l’art. 35 della legge finanziaria 2002, introducendo una disciplina dettagliata e autoapplicativa dei servizi pubblici locali, invadesse le competenze legislative regionali garantite dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.

    Come si è risolta la questione sostanziale?

    La questione sostanziale è stata risolta dalla sentenza n. 272/2004, con cui la Corte ha dichiarato parzialmente incostituzionale il nuovo art. 14 del d.l. n. 269/2003 che aveva sostituito la norma oggetto di questa ordinanza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 273/2004 – Rimborso cure estero portatori di handicap e autonomia provinciale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento contro il d.P.C.M. 1° dicembre 2000 che disciplinava il rimborso delle spese di soggiorno per cure all’estero dei portatori di handicap. Il conflitto era stato proposto oltre il termine di decadenza previsto.

    Di cosa si tratta

    Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2000 aveva dettato criteri dettagliati per il rimborso delle spese di soggiorno ai portatori di handicap che si recavano all’estero per cure non erogabili dal Servizio sanitario nazionale. La Provincia autonoma di Trento, che vantava competenza legislativa in materia di igiene e sanità, riteneva che l’atto statale ledesse le proprie prerogative autonomistiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all’art. 3 del d.P.C.M. 1° dicembre 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata specializzazione), invocando l’art. 9, n. 10, e l’art. 16 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) nonché l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 266/1992.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione perché proposto tardivamente, oltre il termine di decadenza applicabile in materia. La questione di merito relativa alla lesione delle competenze provinciali non ha quindi potuto essere esaminata.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri o enti è soggetto a termini di decadenza la cui inosservanza determina l’inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni sostanziali poste a base della doglianza.

    Domande e risposte

    Quale competenza vantava la Provincia autonoma di Trento?

    La Provincia autonoma di Trento è dotata di potestà legislativa primaria in materia di igiene e sanità ai sensi dell’art. 9, numero 10, del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e delle correlate potestà amministrative ai sensi dell’art. 16 del medesimo decreto.

    Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

    Il ricorso per conflitto di attribuzione era stato proposto oltre il termine di decadenza previsto dalle norme che regolano i giudizi davanti alla Corte costituzionale. L’inosservanza di tale termine rende il conflitto inammissibile senza possibilità di esame nel merito.

    Cosa sono gli atti di indirizzo e coordinamento statali verso le Province autonome?

    Sono atti con cui lo Stato, nelle materie di propria competenza, detta criteri e obiettivi vincolanti per Regioni e Province autonome, che però – secondo il d.lgs. n. 266/1992 – vincolano le Province autonome solo al conseguimento degli obiettivi e non alle modalità attuative.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — potestà legislativa e autonomia regionale e provinciale, quadro di riferimento costituzionale del conflitto
  • Corte cost. n. 272/2004 – Servizi pubblici locali e competenza regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 14 del d.l. n. 269/2003 (convertito in legge n. 326/2003) nella parte relativa ai servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, che violava la competenza legislativa residuale delle Regioni. Ha dichiarato non fondata la questione per la disciplina dei servizi “di rilevanza economica”.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 269/2003 aveva riscritto la disciplina della gestione delle reti e dell’erogazione dei servizi pubblici locali (art. 113 del TUEL), prevedendo una regolamentazione dettagliata e autoapplicativa sia per i servizi “di rilevanza economica” sia per quelli “privi di rilevanza economica”. La Regione Toscana aveva impugnato queste disposizioni ritenendole invasive delle proprie competenze costituzionalmente garantite.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione. La ricorrente sosteneva che la disciplina dettagliata dei servizi pubblici locali, specie quella relativa ai servizi privi di rilevanza economica, non fosse riconducibile ad alcuna competenza esclusiva statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera e) e comma 2 (servizi privi di rilevanza economica: competenza regionale residuale ex art. 117, quarto comma Cost.) nonché, in via consequenziale, dell’art. 113, comma 7, secondo e terzo periodo, del TUEL e dell’art. 113-bis dello stesso decreto. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa ai servizi di rilevanza economica, riconducibili alla competenza statale in materia di “tutela della concorrenza”.

    Il principio

    La disciplina dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica appartiene alla competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.) e non può essere assorbita dalla competenza esclusiva statale. I servizi di rilevanza economica, invece, rientrano nella competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

    Domande e risposte

    Qual era il discrimine tra servizi “di rilevanza economica” e “privi di rilevanza economica”?

    La distinzione opera sul piano della soggezione alle regole di mercato: i servizi privi di rilevanza economica sono quelli che non si collocano in un mercato concorrenziale e vengono erogati a prescindere dalla logica del profitto, come certi servizi sociali o culturali. Quelli di rilevanza economica, invece, si svolgono in un contesto suscettibile di concorrenza.

    Perché la norma sui servizi senza rilevanza economica era incostituzionale?

    Perché la disciplina statale era dettagliata e autoapplicativa, andando oltre la semplice determinazione dei livelli essenziali o dei principi fondamentali, e invadeva così la competenza legislativa residuale delle Regioni garantita dall’art. 117, quarto comma, della Costituzione.

    Quali norme sono state dichiarate illegittime in via consequenziale?

    Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, la Corte ha esteso la declaratoria di illegittimità all’art. 113, comma 7, secondo e terzo periodo del TUEL e all’intero art. 113-bis del medesimo decreto, introdotto dalla legge finanziaria 2002.

    Norme collegate