Autore: Andrea Marton

  • Art. 199 Codice Civile: Divisione dei frutti

    Art. 199 Codice Civile: Divisione dei frutti

    Art. 199 c.c. [Divisione dei frutti] (1)

    Articolo abrogato.

  • Articolo 188 del TUIR

    Articolo 188 del TUIR

    Art. 188 TUIRCampione d’Italia. (ex art. 132) (N.D.R.: Articolo precedentemente abrogato a decorrere dal 4 luglio 2006 dall’art. 36, commma 31, D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni dalla L 4 agosto 2006 n. 248. Successivamente il citato comma 31 dell’art. 36, D.L. n. 223 del 2006 e’ stato abrogato dall’art. 2, comma 27, D.L. 3 ottobre 2006 n.262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n.286. Ai sensi dell’art.2, comma 26 D.L. 3 ottobre 2006 n.262 per l’anno 2006 il presente articolo si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006. A decorrere dall’anno 2007 si applicheranno le disposizioni dell’art.188-bis.)In vigore dal 29/11/2006

    Modificato da: Decreto-legge del 03/10/2006 n. 262 Articolo 2

    “1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro, in deroga alle disposizioni dell’articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio.
    2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d’imposta in euro.
    3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia’ residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.”

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  • Art. 200 Codice Civile: Locazioni

    Art. 200 Codice Civile: Locazioni

    Art. 200 c.c. [Locazioni] (1)

    Articolo abrogato.

  • Articolo 187 del TUIR

    Articolo 187 del TUIR

    Art. 187 TUIREredita’ giacente. (ex art. 131)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota: Contiene modifiche recate dall’art.3, DLG 12/12/2003 n.344. “1. Se la giacenza dell’eredita’ si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si e’ aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari e’ determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, sezione I, se il chiamato all’eredita’ e’ persona fisica, o non e’ noto, e secondo quelle del titolo II, capo III, se il chiamato e’ un soggetto diverso. Dopo l’accettazione dell’eredita’ il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell’erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si e’ aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui all’articolo 7, comma 3, se il chiamato all’eredita’ e’ persona fisica o non e’ noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l’aliquota stabilita dall’articolo 12 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l’accettazione dell’eredita’.
    2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell’eredita’ sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora concepito.
    3. (Comma abrogato)”

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  • Art. 201 Codice Civile: Spese e miglioramenti

    Art. 201 Codice Civile: Spese e miglioramenti

    Art. 201 c.c. [Spese e miglioramenti] (1)

    Articolo abrogato.

  • Articolo 190 del TUIR

    Articolo 190 del TUIR

    Art. 190 TUIRRedditi dei fabbricati. (ex art. 134)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del comma 2 dell’articolo 37 le rendite catastali dei fabbricati saranno aggiornate mediante l’applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unita’ immobiliari urbane, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale.
    2. Fino al termine di cui al comma 1, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto di un quarto sia superiore alla rendita catastale aggiornata per oltre un quinto di questa, il reddito e’ determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto di un quarto. Per i fabbricati siti nella citta’ di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di due quinti anziche’ di un quarto; per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, la presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di un terzo, salvo il disposto del comma 2 dell’articolo 43. Fino al termine medesimo le disposizioni del comma 2 dell’articolo 185 si applicano con riferimento alla rendita catastale aggiornata.
    3. L’aggiornamento delle rendite catastali degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e’ effettuato mediante l’applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, la relativa rendita catastale e’ ridotta a meta’ ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi. Il mutamento di destinazione degli immobili medesimi senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali e il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili vincolati determinano la decadenza dall’agevolazione tributaria, ferma restando ogni altra sanzione. L’Amministrazione per i beni culturali e ambientali ne da’ al competente ufficio delle imposte immediata comunicazione, dal ricevimento della quale inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.”

  • Art. 202 Codice Civile: Casi di separazione

    Art. 202 Codice Civile: Casi di separazione

    Art. 202 c.c. [Casi di separazione] (1)

    Articolo abrogato.

  • Articolo 191 del TUIR

    Articolo 191 del TUIR

    Art. 191 TUIRDisposizioni in materia di agevolazioni tributarie. (ex art. 135)

    in vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Restano ferme le agevolazioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e da leggi speciali.”

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  • Art. 203 Codice Civile: Inefficacia della separazione

    Art. 203 Codice Civile: Inefficacia della separazione

    Art. 203 c.c. [Inefficacia della separazione] (1)

    Articolo abrogato.

  • Art. 204 Codice Civile: Retroattività della sentenza

    Art. 204 Codice Civile: Retroattività della sentenza

    Art. 204 c.c. [Retroattività della sentenza. Spese per la

    In vigore

    restituzione] (1) […]