Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 107/2004 – Opposizione a decreto ingiuntivo e termini processuali

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    La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 647 c.p.c., sollevata dal Tribunale di Terni. Il rimettente non aveva adeguatamente valutato la possibilità di iscrivere la causa a ruolo sin dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, secondo i principi già affermati dalla Corte in materia di notificazioni.

    Di cosa si tratta

    L’opponente a un decreto ingiuntivo non aveva potuto iscrivere tempestivamente la causa a ruolo perché l’ufficiale giudiziario gli aveva restituito l’originale notificato con ritardo. Il Tribunale di Terni chiedeva se fosse illegittimo che l’opposizione divenisse improcedibile per un ritardo non imputabile all’opponente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Terni ha impugnato l’art. 647, commi primo e secondo, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’opposizione possa proseguire quando la mancata costituzione in giudizio dell’opponente è dipesa da causa a lui non imputabile (ritardo nella riconsegna dell’originale notificato).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario: da quel momento l’opponente può già iscrivere la causa a ruolo. Il rimettente non aveva considerato questa possibilità, fondata su un solo interesse economico (evitare i costi di iscrizione prima della conferma della ritualità della notifica), che non giustifica la preclusione denunciata. La motivazione era dunque carente.

    Il principio

    In materia di notificazioni, il termine per compiere atti processuali decorre, per il notificante, dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Il giudice rimettente non può sollevare questione di legittimità costituzionale senza avere previamente verificato e scartato ogni possibile interpretazione adeguatrice della norma.

    Domande e risposte

    Da quando decorre il termine per iscrivere a ruolo l’opposizione a decreto ingiuntivo?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale (sentt. n. 28/2004 e n. 477/2002), la notifica si perfeziona per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. L’opponente può quindi iscrivere a ruolo anche prima che la notifica si perfezioni per il destinatario.

    Cosa succede se l’ufficiale giudiziario restituisce in ritardo l’originale?

    Il ritardo nella riconsegna non impedisce l’iscrizione a ruolo. L’opponente avrebbe potuto costituirsi in giudizio con la copia (velina), come già previsto per le notifiche a mezzo posta dall’art. 5, comma 3, della legge n. 890/1982.

    L’opposizione diventa improcedibile se l’iscrizione è tardiva?

    Sì, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., ma il problema posto dal rimettente non sussisteva nel caso concreto perché l’opponente aveva la possibilità — non adeguatamente esplorata — di iscrivere la causa a ruolo sin dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

  • Corte cost. n. 106/2004 – Fallimento e concordato preventivo non risolto

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 137, 184 e 186 della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942), sollevata dal Tribunale di Catanzaro. Secondo la Corte, la norma non impedisce al creditore pretermesso di chiedere una nuova dichiarazione di fallimento autonoma, distinta dalla risoluzione del concordato. L’interpretazione sistematica del giudice rimettente non è imposta dalla lettera della legge.

    Di cosa si tratta

    Un creditore che non era stato incluso nell’elenco dei creditori al momento dell’omologa di un concordato preventivo non aveva potuto chiederne la risoluzione entro il termine di un anno. Il Tribunale di Catanzaro si chiedeva se ciò gli precludes­se definitivamente di chiedere il fallimento del debitore inadempiente. La questione toccava il diritto di difesa e la parità di trattamento tra creditori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Catanzaro ha impugnato il combinato disposto degli artt. 137, 184 e 186 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione. La norma, nell’interpretazione adottata dal rimettente, precluderebbe al creditore pretermesso di richiedere il fallimento del debitore inadempiente una volta decorso l’anno dalla scadenza dell’ultimo pagamento concordatario senza che fosse chiesta la risoluzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara la questione non fondata. Chiarisce che la lettera degli artt. 137, 184 e 186 l. fall. non impone l’interpretazione sistematica del rimettente: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, ma ciò non significa che una nuova dichiarazione di fallimento — distinta da quella “in consecuzione” disciplinata dalla risoluzione — sia preclusa. Il giudice rimettente avrebbe potuto e dovuto adottare un’interpretazione conforme alla Costituzione, verificando se l’inadempimento integrasse insolvenza ai sensi dell’art. 5 l. fall.

    Il principio

    La mancata risoluzione del concordato preventivo non preclude di per sé una nuova dichiarazione di fallimento autonoma fondata su un’insolvenza accertata ai sensi dell’art. 5 l. fall. Il giudice ha l’obbligo di cercare un’interpretazione costituzionalmente orientata prima di sollevare questione di legittimità.

    Domande e risposte

    Che cosa succede se il concordato preventivo non è stato risolto entro un anno?

    Il vincolo concordatario rimane formalmente in vigore, ma ciò non esclude che un creditore insoddisfatto possa chiedere una nuova dichiarazione di fallimento qualora sussista uno stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5 della legge fallimentare.

    Il creditore pretermesso è tutelato anche se non ha partecipato al concordato?

    Sì. Secondo la Corte, il giudice rimettente avrebbe potuto adottare un’interpretazione adeguatrice della norma, garantendo al creditore pretermesso la possibilità di richiedere il fallimento per insolvenza relativa a crediti non soddisfatti.

    Qual era la posizione del Presidente del Consiglio dei ministri?

    L’Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione fosse dichiarata infondata, sostenendo che tutti i creditori anteriori, inseriti o meno nell’elenco concordatario, godono degli stessi strumenti di tutela e del medesimo termine annuale per la risoluzione.

  • Corte cost. n. 135/2004 – Edilizia residenziale pubblica e valore locativo obsoleto

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, lettera d), 8 e 27, comma 2, lettera d), della legge Liguria n. 10/1994 nella parte in cui determinano il reddito immobiliare rilevante per l’assegnazione degli alloggi ERP commisurandolo al valore locativo ex legge n. 392/1978, ormai abrogata e non più rappresentativa del reddito effettivo.

    Di cosa si tratta

    Un soggetto era stato dichiarato decaduto dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) perché titolare di un immobile il cui valore locativo (calcolato secondo la legge sull’equo canone, n. 392/1978) superava la soglia prevista dalla legge ligure. Il TAR per la Liguria dubitava dell’adeguatezza di tale parametro dopo l’abrogazione della legge n. 392/1978.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Liguria ha sollevato questione sugli artt. 6, comma 1, lettera d), 8 e 27, comma 2, lettera d), della legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui usano il valore locativo ex legge n. 392/1978 come parametro per l’assegnazione (e per la decadenza) degli alloggi ERP.

    La decisione della Corte

    La questione è fondata. Il valore locativo calcolato ai sensi della legge n. 392/1978 non può più costituire un adeguato parametro di valutazione del cespite immobiliare, dopo che la legge n. 431/1998 ha profondamente mutato il regime delle locazioni urbane abrogando l’art. 12 della legge n. 392/1978. La scelta del legislatore regionale ligure è arbitraria e irrazionale, tanto più che la delibera CIPE del 13 marzo 1995 aveva già eliminato il riferimento al valore locativo ex legge n. 392/1978.

    Il principio

    Una norma regionale che, ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica, usa come parametro un criterio di valutazione del reddito immobiliare ormai privo di significato (perché basato su una legge abrogata) è irragionevole e viola l’art. 3 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa è l’edilizia residenziale pubblica (ERP)?

    È il sistema di alloggi pubblici (case popolari) assegnati da enti pubblici a soggetti con redditi bassi che non possono accedere al mercato privato. I requisiti di accesso e decadenza sono fissati dalle leggi regionali nell’ambito dei principi statali.

    Cos’è il valore locativo ex legge n. 392/1978?

    È il canone calcolato secondo i criteri dell’equo canone, sistema abrogato dalla legge n. 431/1998 che ha liberalizzato i canoni di locazione. Dopo l’abrogazione, quel parametro non riflette più il valore reale di un immobile.

    Come devono essere determinati oggi i requisiti patrimoniali per l’ERP?

    Devono far riferimento a criteri oggettivi e attuali: ad esempio il valore di mercato dell’immobile, la sua superficie abitabile, o indicatori fiscali (rendita catastale) che rispecchino effettivamente la situazione economica dell’assegnatario.

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  • Corte cost. n. 134/2004 – Legge regionale sicurezza e composizione organi statali

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, lett. d), e), f), g), della legge Marche n. 11/2002: la Regione non può attribuire ex lege nuovi compiti ai titolari di uffici giudiziari (procuratori) e ai Prefetti, imponendone la partecipazione obbligatoria al Comitato di indirizzo dell’Osservatorio regionale per la sicurezza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva istituito un Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza, prevedendo nel suo Comitato di indirizzo la partecipazione obbligatoria dei Prefetti della Regione e di alcuni Procuratori della Repubblica e del Procuratore generale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge per invasione della competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere f), g), h), l), 81 e 119 della Costituzione. La Corte ha ritenuto ammissibile solo la questione relativa all’art. 3, comma 3, lettere d), e), f), g), concernente la composizione del Comitato di indirizzo.

    La decisione della Corte

    La questione è fondata. La norma regionale non si limita a consentire la partecipazione facoltativa di organi statali, ma attribuisce loro nuovi compiti ex lege, configurandoli come componenti obbligatori di un organo regionale. Ciò invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato sull’ordinamento degli uffici statali e giudiziari (art. 117, comma 2, lett. g), Cost. e art. 108, comma 1, Cost.).

    Il principio

    Le Regioni non possono, mediante legge, imporre ai titolari di uffici giudiziari o agli organi dello Stato di far parte di organi regionali: le forme di collaborazione e coordinamento tra apparati statali e regionali devono trovare fondamento in leggi statali o in accordi tra gli enti interessati, non in atti legislativi unilaterali regionali.

    Domande e risposte

    Una Regione può invitare organi statali a collaborare con le proprie strutture?

    Sì, ma solo in forma volontaria e sulla base di accordi o di previsioni di legge statale. Non può imporre ex lege obblighi di partecipazione ai titolari di uffici statali o giudiziari.

    Che cosa tutela l’art. 117, comma 2, lett. g), Cost.?

    Riserva alla legislazione esclusiva dello Stato l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Ne consegue che solo lo Stato può attribuire nuovi compiti ai propri organi.

    La Regione Marche poteva comunque istituire un osservatorio sulla sicurezza?

    Sì, la Corte non ha censurato l’istituzione dell’Osservatorio in sé, ma solo la composizione che imponeva obbligatoriamente la presenza di organi statali e giudiziari.

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  • Corte cost. n. 133/2004 – Cambiale non bollata e titolo esecutivo

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    La Corte dichiara la manifesta infondatezza (profilo art. 24 Cost.) e la manifesta inammissibilità (profilo art. 3 Cost.) della questione: la condizione dell’assolvimento dell’imposta di bollo per l’acquisizione della qualità di titolo esecutivo da parte della cambiale non lede il diritto di difesa, perché il creditore conserva altri strumenti processuali.

    Di cosa si tratta

    In un procedimento di opposizione all’esecuzione immobiliare, l’opponente aveva eccepito che le cambiali poste a fondamento dell’esecuzione non erano state regolarmente bollate sin dall’origine. Il Tribunale di Avellino dubitava che la condizione del bollo per la qualità di titolo esecutivo violasse la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Avellino ha sollevato questione sugli artt. 104 del r.d. n. 1669/1933 e 20 del d.P.R. n. 642/1972, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui subordinano la qualità di titolo esecutivo della cambiale al regolare assolvimento dell’imposta di bollo sin dall’origine.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza per il profilo art. 24 Cost.: la norma condiziona solo l’eccezionale qualità di titolo esecutivo stragiudiziale, ma il creditore può comunque agire in via monitoria o in via di cognizione ordinaria, esercitando i suoi diritti cambiari. Manifesta inammissibilità per il profilo art. 3 Cost.: il rimettente non ha considerato che l’obbligo di pagare il bollo grava in primis sul debitore (art. 22 d.P.R. n. 642/1972) e la motivazione sulla disparità di trattamento è incongrua.

    Il principio

    Non viola l’art. 24 Cost. subordinare la qualità di titolo esecutivo della cambiale al regolare assolvimento del bollo: ciò non impedisce l’accesso alla tutela giurisdizionale, perché il creditore conserva altri rimedi processuali.

    Domande e risposte

    La cambiale non bollata non vale come titolo esecutivo?

    Esatto: non può fondare direttamente un’esecuzione forzata. Tuttavia il creditore può comunque esercitare i diritti cambiari, ad esempio chiedendo un decreto ingiuntivo o agendo in via ordinaria.

    Chi è obbligato ad apporre il bollo sulla cambiale?

    Principaliter il debitore (traente o emittente), ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 642/1972. Solo in via solidale l’obbligo può ricadere anche sul creditore.

    Quali altri strumenti ha il creditore cambiario in mancanza di bollo?

    Può agire in via monitoria (decreto ingiuntivo), in via di cognizione ordinaria, o ricorrere a procedure esecutive fondate su altri titoli, esercitando in ogni caso i diritti cambiari inerenti al titolo.

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  • Corte cost. n. 132/2004 – Perfezionamento notificazione per il notificante

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    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione sull’art. 138 c.p.c.: per effetto della sentenza n. 477/2002 e della sentenza n. 28/2004, è già presente nell’ordinamento il principio per cui la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la citazione era stata consegnata all’ufficiale giudiziario entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c., ma il destinatario l’aveva ricevuta dopo la scadenza. Il Tribunale di Civitavecchia chiedeva se ciò determinasse l’inammissibilità dell’opposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Civitavecchia ha sollevato questione sull’art. 138 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la notificazione si perfezioni per il notificante alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza: per effetto della sentenza n. 477/2002 (che aveva dichiarato incostituzionale la norma sulla notifica a mezzo posta nella parte analoga) e della sentenza n. 28/2004, è già vigente il principio secondo cui la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna all’ufficiale giudiziario. Le norme processuali vanno ora interpretate in questo senso, senza bisogno di ulteriori interventi della Corte.

    Il principio

    La notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (o all’operatore postale): gli effetti processuali per il notificante non possono dipendere dal comportamento dell’ufficiale giudiziario o dal momento in cui il destinatario riceve l’atto.

    Domande e risposte

    Quando si perfeziona una notifica per chi notifica?

    Al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (o al servizio postale). Eventuali ritardi nella consegna al destinatario non ricadono sul notificante.

    E per chi riceve la notifica?

    Gli effetti si producono per il destinatario al momento in cui l’atto è a lui consegnato (o entra nella sua sfera di conoscibilità). Il momento del perfezionamento è quindi sdoppiato: diverso per il notificante e per il destinatario.

    Come si è formato questo principio?

    Con la sentenza n. 477/2002 (notifica a mezzo posta), poi esteso a tutte le notificazioni processuali con la sentenza n. 28/2004 e confermato in numerose pronunce successive.

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  • Corte cost. n. 131/2004 – Legge regionale siciliana promulgata senza parti impugnate

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere: la legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana è stata promulgata con omissione delle disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato, rendendo impossibile la loro entrata in vigore.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato numerose disposizioni del disegno di legge regionale approvato il 13 novembre 2003 (norme finanziarie urgenti e di razionalizzazione amministrativa), lamentando violazioni di vari parametri costituzionali. Successivamente la legge è stata promulgata, ma senza le parti censurate.

    La questione

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato gli artt. 10, 11, 12, 16, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 54, 59, 60, 61, 62 e 76, comma 7, del disegno di legge regionale siciliano n. 699/2003, in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 81, 97, 119 della Costituzione e a disposizioni dello Statuto regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è stata promulgata omettendo tutte le disposizioni impugnate, così precludendo loro qualsiasi possibilità di acquistare efficacia.

    Il principio

    Quando la legge regionale viene promulgata con omissione delle disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato, la materia del contendere cessa: non vi è più norma da scrutinare e la Corte dichiara la cessazione del giudizio.

    Domande e risposte

    Cos’è il ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana?

    È il meccanismo (art. 28 dello Statuto siciliano) con cui il Commissario dello Stato può impugnare le leggi approvate dall’Assemblea regionale prima della promulgazione, sospendendone l’entrata in vigore in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.

    Cosa vuol dire «cessata materia del contendere»?

    Significa che, per fatti sopravvenuti (nella specie: omissione delle norme impugnate dalla promulgazione), la questione non ha più oggetto e il giudizio viene dichiarato estinto.

    Le disposizioni omesse dalla promulgazione possono essere ripresentate?

    Sì, l’Assemblea regionale può riformulare e approvare di nuovo quelle disposizioni, ma dovranno comunque rispettare i parametri costituzionali.

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  • Corte cost. n. 130/2004 – Foro delle sanzioni amministrative e diritto di difesa

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    La Corte dichiara la manifesta infondatezza sulla competenza territoriale (foro della commessa violazione) per le opposizioni a sanzioni amministrative ex art. 22 della legge n. 689/1981, e la manifesta inammissibilità per il profilo art. 25 Cost. e per la questione sull’art. 23 (mancata comparizione: irrilevante perché l’opponente era comparso).

    Di cosa si tratta

    Un residente a Porto Santo Stefano aveva ricevuto una sanzione per sosta irregolare a Napoli e aveva proposto opposizione ad Orbetello (suo luogo di residenza), eccependo l’incostituzionalità della norma che obbligava a ricorrere al giudice del luogo della commessa violazione (Napoli). Il Giudice di pace di Orbetello aveva sollevato questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Orbetello ha sollevato questione sugli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, comma 2, e 113 della Costituzione: il foro della commessa violazione renderebbe oneroso l’esercizio del diritto di difesa da parte del trasgressore residente in altra città.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: (a) manifesta infondatezza per la questione sull’art. 22 in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. (già decisa con ordinanze precedenti); (b) manifesta inammissibilità per il profilo art. 25 Cost. (immotivato); (c) manifesta inammissibilità per la questione sull’art. 23 (irrilevante perché l’opponente era comparso). Si aggiunge che la sentenza n. 98/2004 aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 22 nella parte in cui non consentiva l’uso del servizio postale per l’opposizione.

    Il principio

    Il criterio del foro della commessa violazione per le opposizioni a sanzioni amministrative non è di per sé incostituzionale; la questione sulla mancata comparizione è irrilevante se l’opponente è effettivamente comparso.

    Domande e risposte

    Dove si propone l’opposizione a una sanzione amministrativa?

    Davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi degli artt. 22 e 22-bis della legge n. 689/1981 (ora in parte modificati).

    Cosa è cambiato con la sentenza n. 98/2004?

    La Corte ha dichiarato incostituzionale la parte dell’art. 22 che non consentiva l’utilizzo del servizio postale per depositare l’opposizione, eliminando la necessità di recarsi fisicamente al tribunale per depositare il ricorso.

    Cosa accade se l’opponente non compare alla prima udienza?

    In base all’art. 23 della legge n. 689/1981, il giudice convalida il provvedimento sanzionatorio e pone le spese successive all’opposizione a carico dell’opponente assente, salvo giustificato motivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 129/2004 – Disapplicazione legge regionale caccia e conflitto di attribuzioni

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    La Corte accoglie il conflitto di attribuzioni della Regione Lombardia: il GIP del Tribunale di Cremona non poteva disapplicare la legge regionale n. 18/2002 sulla caccia in deroga. Il giudice avrebbe dovuto rimettere la questione alla Corte costituzionale, non disapplicare direttamente la legge regionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva autorizzato con propria legge (n. 18/2002) il prelievo venatorio in deroga di alcune specie di uccelli, ai sensi dell’art. 9 della direttiva 79/409/CEE. Il GIP di Cremona aveva rifiutato di convalidare il sequestro preventivo disposto dal PM, ritenendo incompetente la Regione e disapplicando la legge regionale. La Regione ha proposto conflitto di attribuzioni.

    La questione

    La Regione Lombardia lamentava la violazione degli artt. 101, 134 e 117, commi primo, quarto e quinto, della Costituzione: il GIP aveva disapplicato la legge regionale — atto riservato alla sola Corte costituzionale — adducendo l’incompetenza della Regione in materia di deroghe alla caccia.

    La decisione della Corte

    Il ricorso è accolto. Il GIP non poteva disapplicare la legge regionale per vizio di incompetenza: in quel caso avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale. L’ordinanza del GIP è annullata per la parte in cui nega alla legge regionale il «valore suo proprio», cioè la non disapplicabilità da parte del giudice comune.

    Il principio

    Il giudice comune non può disapplicare una legge regionale ritenendola incompetente: deve rimettere la questione alla Corte costituzionale. Solo la Corte può annullare atti legislativi regionali per vizi di incompetenza; la disapplicazione è ammessa solo in caso di contrasto con norme comunitarie direttamente efficaci, e à a condizione che tale efficacia diretta sia adeguatamente dimostrata.

    Domande e risposte

    Il giudice può non applicare una legge regionale incostituzionale?

    No, salvo il caso di contrasto con norme comunitarie direttamente efficaci. In caso di sospetto di incostituzionalità per vizi di incompetenza, il giudice deve rimettere la questione alla Corte costituzionale.

    Quale Regione era competente ad autorizzare le deroghe alla caccia?

    Dopo la legge n. 221/2002, le Regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe di cui alla direttiva 79/409/CEE. La questione sostanziale è rimasta aperta, poiché la Corte ha deciso solo il profilo processuale del conflitto di attribuzioni.

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione?

    È il ricorso con cui una Regione (o lo Stato) lamenta che un atto statale (o regionale) abbia invaso le proprie attribuzioni costituzionalmente garantite. La Corte lo decide con sentenza che può annullare l’atto lesivo.

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  • Corte cost. n. 128/2004 – Domanda riconvenzionale e condizione di procedibilità RCA

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    La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la condizione di procedibilità dell’art. 22 della legge n. 990/1969 (richiesta di risarcimento a mezzo raccomandata all’assicuratore 60 giorni prima dell’azione) si applica anche alla domanda riconvenzionale; non vi è violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio civile per incidente stradale, la parte convenuta proponeva domanda riconvenzionale e chiamava in garanzia la propria compagnia assicurativa, senza aver in precedenza inviato la raccomandata prevista dall’art. 22 della legge n. 990/1969 come condizione di procedibilità. Il Giudice di pace di Osimo sollevava questione di incostituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Osimo ha sollevato questione sull’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la domanda riconvenzionale sia equipollente alla raccomandata con avviso di ricevimento ai fini della procedibilità dell’azione risarcitoria.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza, in linea con l’ordinanza n. 251/2003 che aveva già deciso analoga questione dello stesso rimettente. La condizione di procedibilità ex art. 22 trova applicazione anche per la domanda riconvenzionale, e non viola i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    La condizione di procedibilità della previa richiesta scritta all’assicuratore, nella responsabilità civile da circolazione stradale, si applica anche alla domanda riconvenzionale e non lede il diritto di difesa né il giusto processo.

    Domande e risposte

    Cos’è la condizione di procedibilità nella RC auto?

    È l’obbligo di inviare all’assicuratore, almeno 60 giorni prima di agire in giudizio, una raccomandata con avviso di ricevimento contenente la richiesta di risarcimento. Senza questo passaggio l’azione non può essere proposta.

    Si applica anche alla domanda riconvenzionale?

    Sì, secondo questa pronuncia. La condizione di procedibilità vale a prescindere dalla forma processuale con cui viene introdotta la pretesa risarcitoria.

    Cosa è cambiato rispetto al 2004 in materia di RC auto?

    La legge n. 990/1969 è stata sostituita dal Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005), che ha introdotto la procedura di risarcimento diretto e ridisegnato le condizioni di procedibilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 127/2004 – Termine perentorio per la chiamata del terzo in causa

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 269, comma 2, c.p.c. per difetto di rilevanza: il convenuto era già decaduto dal potere di chiamare il terzo in causa, quindi la questione non aveva incidenza sul giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    In un procedimento civile davanti al Tribunale di Reggio Calabria, il convenuto aveva chiesto ed ottenuto il rinvio dell’udienza per chiamare terzi in causa, ma non aveva provveduto alla notifica nei tempi utili. Il giudice dubitava della costituzionalità dell’assenza di un termine perentorio per tale adempimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato questione sull’art. 269, comma 2, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un termine perentorio per la notifica della citazione al terzo chiamato in causa dal convenuto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Come già chiarito con l’ordinanza n. 117/2003 su analoga questione, l’art. 269, comma 2, c.p.c. impone il rispetto del termine a comparire ex art. 163-bis c.p.c.; poiché il convenuto aveva chiesto il rinvio dopo la scadenza di tale termine, era già decaduto dal potere di chiamare il terzo.

    Il principio

    Se il convenuto è già decaduto dal potere processuale di cui è censurata la disciplina, la questione di costituzionalità è irrilevante nel giudizio a quo e va dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Il convenuto può reiterate la richiesta di rinvio per chiamare terzi in causa?

    No, non dopo la scadenza del termine (ordinatorio) per la notifica della citazione al terzo, che è prorogabile solo prima della sua scadenza (art. 154 c.p.c.).

    Qual è il termine per notificare la citazione al terzo chiamato dal convenuto?

    Deve essere rispettato il termine a comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c. (61 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata dal giudice).

    Cosa si intende per «difetto di rilevanza» di una questione di costituzionalità?

    Significa che la norma censurata non deve essere applicata nel giudizio in corso, oppure che la sua eventuale incostituzionalità non cambierebbe l’esito del giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 126/2004 – Ordine al terzo nel giudizio di divorzio

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 4 della legge n. 898/1970 (divorzio), per difetto di motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non ha chiarito se il coniuge obbligato fosse inadempiente, presupposto necessario per applicare l’ordine al terzo.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio di divorzio, il coniuge affidatario chiedeva che il giudice ordinasse direttamente al datore di lavoro dell’altro coniuge di versargli l’importo del mantenimento. Il Tribunale di Avezzano dubitava che l’art. 4 della legge sul divorzio consentisse tale ordine al terzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Avezzano ha sollevato questione sull’art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il potere del giudice istruttore del divorzio di impartire ordini di pagamento a terzi (datori di lavoro), a differenza di quanto consentito nell’art. 156, comma 6, c.c. per la separazione.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza: il Tribunale nulla dice sull’inadempimento del coniuge obbligato, che è il presupposto indispensabile perché si ponga il problema dell’ordine al terzo e la questione sia rilevante nel giudizio a quo.

    Il principio

    La rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere puntualmente motivata: se il giudice non verifica e non motiva la sussistenza dei presupposti di fatto che rendono applicabile la norma censurata, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è l’ordine al terzo nel diritto di famiglia?

    È il provvedimento con cui il giudice ingiunge al datore di lavoro (o ad altro terzo) di versare direttamente al coniuge avente diritto le somme dovute a titolo di mantenimento dall’altro coniuge inadempiente.

    L’ordine al terzo è possibile nel giudizio di divorzio?

    La Corte non lo ha chiarito nel merito, essendo la questione dichiarata inammissibile. La norma di riferimento per la separazione è l’art. 156, comma 6, c.c.

    Cosa deve motivare il giudice che solleva una questione di costituzionalità?

    Deve motivare sia la rilevanza (la norma è applicabile nel giudizio in corso) sia la non manifesta infondatezza (il dubbio di incostituzionalità non è palesemente privo di fondamento).

    Norme collegate