Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 271/2004 – Equiparazione psicologi-psicoterapeuti nel SSN

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Sicilia sull’art. 14, terzo comma, della legge n. 207/1985, relativo all’equiparazione giuridica degli psicologi-psicoterapeuti ai medici-psichiatri nel Servizio sanitario nazionale. La norma impugnata, di carattere transitorio, non era applicabile al caso concreto dei ricorrenti, tutti assunti dopo il 1979.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 207 del 1985 aveva introdotto, in via transitoria, un regime di equiparazione giuridico-normativa per gli psicologi psichiatrici che svolgevano funzioni psicoterapeutiche e che già beneficiavano dell’equiparazione economica ai medici in virtù delle leggi del 1968 e del 1971. Il TAR Sicilia, chiamato a pronunciarsi su ricorsi di psicologi assunti dopo il 1979, aveva dubitato della legittimità costituzionale di tale regime perché discriminatorio in base alla sola data di assunzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui riconosce il trattamento di equiparazione solo agli psicologi assunti prima del d.P.R. n. 761/1979.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: la norma impugnata è espressamente transitoria e si riferisce al personale già in servizio prima del 1979, sicché non doveva essere applicata nei giudizi a quibus che riguardavano dipendenti assunti successivamente. La censura avrebbe dovuto investire la disciplina “a regime” e non quella transitoria.

    Il principio

    La questione di costituzionalità è inammissibile quando il rimettente impugna una norma che, per il suo carattere transitorio, non trova applicazione nel giudizio da cui proviene la questione stessa; la rilevanza è presupposto indefettibile del giudizio incidentale di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Perché il TAR aveva sollevato la questione?

    Perché riteneva irragionevole che psicologi svolgenti le stesse funzioni dei medici-psicoterapeuti ricevessero un trattamento giuridico diverso a seconda della data di assunzione nel Servizio sanitario nazionale, con violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

    Cosa significa “manifesta inammissibilità” in questo contesto?

    Significa che la questione non poteva nemmeno essere esaminata nel merito perché mancava la rilevanza: la norma impugnata non regolava la situazione concreta dei ricorrenti, assunti dopo l’entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979.

    Quali parti private si erano costituite nel giudizio?

    Si erano costituiti Guastalla Gabriella e altri, Noto Maria Teresa e altre, Di Giovanni Renato, Ferraris Luisella e altre, Conticello Concetta e Cannata Anna Maria, chiedendo in via principale la declaratoria di infondatezza della questione per errore del presupposto interpretativo.

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  • Corte cost. n. 315/2004 – Canone affitto fondi rustici catasto austro-ungarico

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 203/1982 (contratti agrari), nella parte in cui detta criteri irrazionali per la determinazione del canone di affitto dei fondi rustici nelle aree del catasto austro-ungarico (Bolzano). La disciplina discrimina ingiustificatamente i fondi di quella zona.

    Di cosa si tratta

    Nel territorio di Bolzano esiste un catasto fondiario derivante dall’ex catasto austro-ungarico, diverso da quello nazionale del 1939. L’art. 14 della legge sui contratti agrari (l. n. 203/1982) prevede criteri speciali per determinare il canone di affitto dei fondi rustici in quella zona, fondandosi su stime catastali ritenute irrazionali e inadeguate. Il Tribunale di Bolzano dubita della conformità a Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bolzano (sezione agraria) censura l’art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione. La norma, usando il catasto austro-ungarico come base di calcolo del canone, produrrebbe risultati irrazionali rispetto alle effettive caratteristiche dei terreni, in violazione del principio di uguaglianza e della tutela della proprietà.

    La decisione della Corte

    La Corte: (a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 203/1982: quei criteri di determinazione del canone — ancorati a stime catastali obsolete e inidonee a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni — sono irrazionali, in linea con la sent. n. 318/2002 che aveva già censurato norme analoghe per i fondi del catasto nazionale; (b) dichiara inammissibile la questione sull’art. 3 della legge n. 567/1962.

    Il principio

    Anche per i fondi rustici ricadenti nel catasto austro-ungarico, la determinazione del canone di affitto non può basarsi su stime catastali obsolete e prive di razionale correlazione con il valore effettivo del fondo: tale meccanismo viola il principio di uguaglianza e la garanzia costituzionale della proprietà privata.

    Domande e risposte

    Cos’è il catasto austro-ungarico e perché riguarda Bolzano?

    Il territorio dell’Alto Adige/Südtirol, appartenuto all’Impero austro-ungarico prima del 1918, conserva un sistema catastale derivante da quel periodo, strutturalmente diverso dal catasto italiano del 1939. Le leggi agrarie nazionali prevedono norme particolari per questa area.

    Cosa cambia per i contratti di affitto agrario a Bolzano dopo questa sentenza?

    I criteri illegittimi del secondo e terzo periodo del secondo comma dell’art. 14 l. n. 203/1982 non possono più essere applicati. In attesa di una disciplina legislativa sostitutiva, i giudici devono determinare il canone equo sulla base dei principi generali ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale e dal sistema normativo vigente.

    Esiste una precedente sentenza analoga?

    Sì. La sentenza n. 318/2002 aveva già dichiarato l’illegittimità degli artt. 9 e 62 della stessa legge n. 203/1982, relativi alla determinazione del canone per i fondi del catasto nazionale del 1939, per le stesse ragioni di irrazionalità. La sent. n. 315/2004 estende quella soluzione ai fondi del catasto austro-ungarico.

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  • Corte cost. n. 314/2004 – Conflitto Corte appello Milano Camera Sgarbi Padalino

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte d’appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’on. Vittorio Sgarbi nella trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani” nei confronti del dott. Andrea Padalino.

    Di cosa si tratta

    Il dott. Andrea Padalino ottiene in primo grado la condanna di Vittorio Sgarbi al risarcimento del danno per espressioni lesive pronunciate nella trasmissione “Sgarbi quotidiani” del 1994. In appello, la Camera delibera che quei fatti riguardano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, comma 1, Cost.). La Corte d’appello solleva conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano censura la delibera della Camera del 7 ottobre 2003, sostenendo l’assenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese in televisione dall’on. Sgarbi e l’attività parlamentare. La delibera menomarebbe le attribuzioni giurisdizionali della Corte d’appello in un processo già condotto in primo grado.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto: la Corte d’appello è un potere dello Stato; la delibera della Camera è idonea a menomare le sue attribuzioni giurisdizionali, anche in pendenza del giudizio di appello. Rinvia al merito in separata pronuncia, riservando ogni definitivo giudizio anche sull’ammissibilità in senso stretto.

    Il principio

    Anche nel corso di un giudizio di appello — dopo una sentenza di primo grado già emessa — una delibera parlamentare di insindacabilità può menomare le attribuzioni giurisdizionali del giudice d’appello, legittimandolo a sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché la Camera ha deliberato l’insindacabilità durante il giudizio di appello?

    Non è infrequente che il Parlamento deliberi sull’insindacabilità in corso di causa. La Camera è sovrana nella valutazione interna, ma quella valutazione è soggetta al controllo della Corte costituzionale tramite il conflitto di attribuzioni.

    Dichiarazioni in una trasmissione televisiva possono essere “opinioni parlamentari”?

    In linea di principio sì, se la trasmissione è una forma di divulgazione di atti o opinioni già espressi in Parlamento con il necessario nesso funzionale. Semplici opinioni politiche o giudizi personali resi in televisione, senza corrispondenza con specifici atti parlamentari, non godono dell’immunità.

    Cosa accade alla sentenza di primo grado se il conflitto viene accolto?

    Se la Corte nel merito annulla la delibera di insindacabilità, il processo di appello riprende nel merito. La sentenza di primo grado (condanna al risarcimento) sarà rivalutata dalla Corte d’appello applicando le ordinarie norme sulla responsabilità civile.

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  • Corte cost. n. 313/2004 – Conflitto Potenza Senato Loreto risarcimento revocatoria

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    La Corte dichiara ammissibile il terzo conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Potenza (sezione civile) nei confronti del Senato della Repubblica relativamente all’insindacabilità dichiarata per il senatore Loreto, questa volta nell’ambito di giudizi di risarcimento e di revocatoria di donazioni.

    Di cosa si tratta

    Matteo Di Giorgio promuove — oltre ai giudizi già pendenti — ulteriori azioni contro l’ex senatore Rocco Loreto: domande risarcitorie e azioni di simulazione e revocatoria di due donazioni. Anche in questo contesto il Senato richiama la delibera del 28 maggio 2003 per escludere la giurisdizione ordinaria. Il Tribunale civile di Potenza insorge nuovamente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Potenza, sezione civile, impugna nuovamente la delibera del Senato del 28 maggio 2003, per le stesse ragioni già esposte nel ricorso del luglio 2003 (ord. n. 312): l’assenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni del Loreto e l’esercizio delle funzioni parlamentari, con riferimento alle specifiche interviste e ai comizi contestati.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto, ribadendo che il Tribunale è potere dello Stato e che la delibera senatoria è idonea a menomare le sue attribuzioni giurisdizionali. Si rinvia al merito in separata pronuncia, unitamente ai conflitti connessi nn. 311 e 312.

    Il principio

    Quando la stessa delibera parlamentare di insindacabilità incide su più procedimenti giudiziari pendenti davanti a giudici diversi, ciascun giudice può autonomamente sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, che li esaminerà coordinando le pronunce.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “revocatoria di donazioni” nel contesto del procedimento contro Loreto?

    La revocatoria (art. 2901 cod. civ.) permette al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti atti con cui il debitore ha diminuito il proprio patrimonio (qui due donazioni), se compiuti in pregiudizio del creditore. L’azione di simulazione accerta invece che l’atto non esiste o è diverso da come appare.

    La delibera del Senato del 28 maggio 2003 copre automaticamente tutti i procedimenti contro Loreto?

    Il Senato ha inteso così, ma il Tribunale di Potenza contesta che la delibera possa estendersi automaticamente a tutti i procedimenti, data la specificità delle dichiarazioni contestate nei diversi giudizi. La Corte dovrà chiarirlo nel merito.

    Perché ci sono tre ordinanze separate (311, 312, 313) sulla stessa vicenda?

    Perché i giudici rimettenti erano tre: il GUP (in sede penale), il Tribunale civile nel giudizio cautelare (312) e il Tribunale civile nel giudizio di merito per risarcimento e revocatoria (313). Ciascuno è autonomo nella propria giurisdizione e può proporre autonomo conflitto.

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  • Corte cost. n. 312/2004 – Conflitto Trib Potenza Senato Loreto sequestro civile

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Potenza (sezione civile) nei confronti del Senato in relazione alla delibera di insindacabilità del senatore Loreto, questa volta nell’ambito di un giudizio cautelare civile (sequestro conservativo ante causam).

    Di cosa si tratta

    Matteo Di Giorgio promuove un sequestro conservativo ante causam contro l’ex senatore Rocco Loreto per il risarcimento dei danni da atti asseritamente diffamatori e calunniatori. Il Senato delibera l’insindacabilità di tali dichiarazioni. Il Tribunale di Potenza (sezione civile) solleva conflitto di attribuzioni sostenendo che le dichiarazioni non abbiano il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, comma 1, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Potenza, sezione civile, impugna la delibera del Senato del 28 maggio 2003. Sostiene che le dichiarazioni del Loreto — rese in interviste e comunicazioni extraistituzionali — presentino con le interrogazioni parlamentari dello stesso “tutt’al più una mera comunanza di tematiche”, insufficiente a integrare il nesso funzionale ex art. 68 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto. Il Tribunale è un potere dello Stato; la delibera senatoria è idonea a menomare le sue attribuzioni giurisdizionali sia in relazione alla domanda cautelare sia alla futura domanda risarcitoria in sede ordinaria. La decisione di merito è rinviata a separata pronuncia.

    Il principio

    Una “mera comunanza di tematiche” tra dichiarazioni extraistituzionali e interrogazioni parlamentari non è sufficiente a integrare il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, Cost. per la copertura dell’immunità parlamentare.

    Domande e risposte

    Cos’è il sequestro conservativo ante causam?

    È un provvedimento cautelare che blocca preventivamente i beni del debitore prima dell’avvio del giudizio di merito, per garantire la futura esecuzione di un’eventuale condanna al risarcimento. È distinto dal sequestro conservativo che può essere richiesto anche nel corso del giudizio.

    Perché la stessa vicenda (Loreto-Di Giorgio) ha generato tre conflitti distinti (311, 312, 313)?

    Perché i procedimenti giudiziari erano distinti (penale davanti al GUP, cautelare civile, giudizi di risarcimento e revocatoria), ciascuno con un giudice diverso che sollevava autonomamente il proprio conflitto. La Corte le esamina separatamente ma con soluzioni parallele.

    La delibera del Senato è definitiva?

    No. Se il conflitto viene accolto nel merito, la Corte costituzionale annulla la delibera di insindacabilità, ripristinando la giurisdizione del giudice ordinario. La delibera è “definitiva” solo in assenza di conflitto o se questo viene respinto.

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  • Corte cost. n. 300/2004 – Citazione del responsabile civile su istanza dell’imputato

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 83 c.p.p., che non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere la citazione del responsabile civile ex lege (es. il datore di lavoro in caso di infortuni). L’imputato ha comunque strumenti processuali per tutelarsi nei confronti del responsabile civile obbligatorio.

    Di cosa si tratta

    L’art. 83 c.p.p. disciplina la citazione nel processo penale del “responsabile civile”: il soggetto (persona fisica o giuridica) che può essere tenuto al risarcimento del danno causato dall’imputato. Nel processo in esame, un imputato accusato di lesioni colpose per infortuni sul lavoro (esposizione ad amianto) chiedeva di poter citare il proprio datore di lavoro come responsabile civile ex lege, per condividervi la responsabilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione sull’art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede che l’imputato possa proporre istanza di citazione del responsabile civile obbligatorio (datore di lavoro ex normativa infortuni e previdenziale), a differenza di quanto accade per altri responsabili civili.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Nel processo penale l’imputato ha già la possibilità di proporre domanda civile contro il responsabile civile nelle sedi appropriate e può chiamarlo in causa nel giudizio civile separato. L’ordinamento prevede infatti strumenti sufficienti per far valere la responsabilità del datore di lavoro (artt. 2087 c.c., normativa infortuni), anche senza estendere la legittimazione ex art. 83 c.p.p.

    Il principio

    La mancata previsione della facoltà dell’imputato di citare il responsabile civile ex lege nel processo penale non viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) né il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), poiché l’imputato dispone di adeguati strumenti per far valere la corresponsabilità del datore di lavoro in sede civile.

    Domande e risposte

    Chi può essere citato come responsabile civile nel processo penale?

    Il responsabile civile è il soggetto tenuto a rispondere civilmente delle conseguenze del reato commesso dall’imputato (es. il proprietario del veicolo guidato dall’imputato, il datore di lavoro). La citazione spetta alla parte civile o al PM, ma non all’imputato, secondo il testo dell’art. 83 c.p.p.

    Come può l’imputato coinvolgere il datore di lavoro?

    Avviando un giudizio civile separato per il regresso o l’azione di rivalsa, chiedendo la chiamata in garanzia nella sede civile, oppure proponendo azione ex art. 2055 c.c. (responsabilità solidale) davanti al giudice civile.

    Perché la questione era manifestamente infondata?

    Perché la Corte ha ritenuto che le garanzie difensive dell’imputato fossero già adeguate: il mancato ampliamento della legittimazione a citare il responsabile civile ex lege rientra nella discrezionalità del legislatore processuale, non manifestamente irragionevole.

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  • Corte cost. n. 299/2004 – Equità necessaria davanti al giudice di pace

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 1, d.l. 18/2003 (giudizio necessario secondo equità davanti al giudice di pace fino a 1.100 euro), sollevate da vari giudici di pace, per difetti di motivazione sulla rilevanza. Per tre rimettenti ha invece ordinato la restituzione degli atti per rivalutazione alla luce di ius superveniens.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. 8 febbraio 2003, n. 18 (conv. l. 63/2003) aveva elevato la soglia del “giudizio necessario secondo equità” davanti al giudice di pace: le cause di valore fino a 1.100 euro vengono decise secondo equità, senza che il giudice sia vincolato alle norme di diritto. Diversi giudici di pace avevano sollevato questioni di legittimità lamentando che tale regime limitasse eccessivamente il controllo di legittimità e il diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Molteplici giudici di pace avevano sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104 della Costituzione, questioni sull’art. 1 del d.l. 18/2003, sostenendo che l’obbligo di decidere secondo equità le cause di minor valore violasse il principio di legalità, il diritto di difesa e il sistema delle fonti del diritto.

    La decisione della Corte

    Per tre giudici rimettenti (Lecce, San Severino Marche e Bari), la Corte ha ordinato la restituzione degli atti per rivalutazione alla luce di sopravvenuto ius superveniens; per gli altri cinque (Palestrina, Bari r.o. 659, Putignano, Milazzo e Genzano di Roma), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni per carenze motivazionali sulla rilevanza.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono essere adeguatamente motivate sulla loro rilevanza nel giudizio a quo; questioni sollevate in modo carente o astratto vengono dichiarate manifestamente inammissibili. Quando norme sopravvenienti modificano la disciplina oggetto della questione, gli atti sono restituiti al giudice rimettente per nuova valutazione.

    Domande e risposte

    Cosa è il giudizio secondo equità davanti al giudice di pace?

    Nelle cause di minor valore (oggi fino a 1.100 euro, soglia allora appena elevata dal d.l. 18/2003), il giudice di pace decide secondo equità: applica principi di giustizia del caso concreto piuttosto che le norme di diritto sostanziale, con spazi di discrezionalità più ampi rispetto al giudice ordinario.

    Perché i giudici di pace sollevavano questioni di incostituzionalità?

    Ritenevano che la decisione secondo equità obbligatoria privasse le parti di una tutela giuridica piena e sottraesse la controversia al sistema delle fonti del diritto, con possibile violazione del principio di legalità e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

    Perché le questioni erano inammissibili?

    Perché i giudici rimettenti non avevano adeguatamente spiegato perché la questione fosse rilevante nel giudizio concreto davanti a loro; senza questa motivazione, la Corte non può svolgere il necessario controllo sulla rilevanza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 311/2004 – Conflitto GUP Potenza Senato senatore Loreto penale

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal GUP del Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla delibera di insindacabilità dell’ex senatore Rocco Loreto per presunte calunnie e violenza privata verso il dott. Matteo Di Giorgio. Il conflitto può procedere nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Potenza processa l’ex senatore Rocco Loreto per calunnia continuata e violenza privata in danno del dott. Matteo Di Giorgio. Il Senato della Repubblica delibera che i fatti attengono a opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, dichiarandoli insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. Il GUP insorge con conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Potenza censura la deliberazione del Senato del 28 maggio 2003, sostenendo che l’ex senatore Loreto non abbia espresso opinioni o dato voti parlamentari, ma abbia posto in essere atti materiali (calunnia, violenza privata) che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost., come chiarito dalla sent. n. 137/2001 della Corte stessa.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953: esistono sia il profilo soggettivo (il GUP è un potere dello Stato) sia quello oggettivo (la delibera senatoria è idonea a menomare la giurisdizione penale del GUP). Rimanda la decisione di merito a separata pronuncia.

    Il principio

    Atti materiali posti in essere da un parlamentare — quali calunnia e violenza privata — non possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost., che protegge le opinioni e i voti espressi nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La delibera senatoria che li qualifichi come tali è suscettibile di conflitto.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra “opinioni” e “atti materiali” ai fini dell’immunità parlamentare?

    L’art. 68, comma 1, Cost. copre solo le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Atti materiali — come presentare esposti calunniosi o esercitare coercizione fisica — non sono “opinioni” e quindi non rientrano nell’immunità, indipendentemente dal contesto parlamentare.

    Cosa significa “insindacabilità” in concreto per il processo penale?

    Se la delibera di insindacabilità è valida, il giudice penale non può procedere per i fatti coperti dall’immunità. Se il conflitto viene accolto dalla Corte nel merito, la delibera viene annullata e il processo riprende.

    Chi è Rocco Loreto?

    Ex senatore della Repubblica, contro il quale pendevano procedimenti penali per calunnia e violenza privata in danno del dott. Matteo Di Giorgio. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità dei fatti contestati, ritenendoli connessi all’attività parlamentare.

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  • Corte cost. n. 298/2004 – Insindacabilità Mancuso e Maiolo su dichiarazioni contro Caselli

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    La Corte ha risolto il conflitto di attribuzione in favore della Camera dei deputati: le dichiarazioni rese dagli onorevoli Mancuso e Maiolo contro il dott. Caselli rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari ex art. 68, primo comma, Cost. Le opinioni in esame costituivano l’”esternalizzazione” di posizioni già espresse nell’attività parlamentare tipica.

    Di cosa si tratta

    Gli onorevoli Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo erano stati denunciati dal dott. Gian Carlo Caselli, all’epoca Procuratore della Repubblica di Palermo, per diffamazione a mezzo stampa. Le dichiarazioni, rese il 9 luglio 1998 in una conferenza stampa di Forza Italia e in successive interviste, qualificavano Caselli come soggetto politico che insultava il Parlamento. La Camera aveva dichiarato che tali fatti concernevano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione contro la deliberazione della Camera del 7 marzo 2000, sostenendo che le dichiarazioni dei deputati Mancuso e Maiolo fossero rese al di fuori delle funzioni parlamentari tipiche e non godessero quindi dell’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spetta alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni dei deputati Mancuso e Maiolo concernono opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. La Corte ha rilevato che le dichiarazioni incriminate erano coerenti con posizioni già espresse nell’ambito dell’attività parlamentare dei due deputati, configurando un nesso funzionale sufficiente.

    Il principio

    Le dichiarazioni rese da un parlamentare fuori dall’aula beneficiano dell’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. quando costituiscono la “esternalizzazione” o “propagazione” all’esterno di opinioni già espresse nell’ambito di attività parlamentari tipiche, purché esista un nesso funzionale e non meramente temporale tra le due manifestazioni di pensiero.

    Domande e risposte

    Chi era Gian Carlo Caselli e perché aveva querelato i deputati?

    Gian Carlo Caselli era Procuratore della Repubblica di Palermo all’epoca dei fatti (1998). Aveva presentato querela per diffamazione aggravata in seguito a dichiarazioni dei deputati Mancuso e Maiolo che lo definivano “soggetto politico” che “insultava il Parlamento”, fatte in conferenza stampa e in interviste televisive.

    Cosa ha valutato la Corte per stabilire il nesso funzionale?

    La Corte ha verificato se le dichiarazioni rese all’esterno rispecchiassero posizioni già espresse dai parlamentari nell’esercizio di funzioni tipiche. Nel caso di specie ha ritenuto che le critiche a Caselli fossero la propagazione di posizioni già sostenute in sede parlamentare.

    Questa sentenza è favorevole o sfavorevole all’autorità giudiziaria?

    Sfavorevole al giudice rimettente: la Corte ha riconosciuto che la Camera aveva correttamente deliberato l’insindacabilità, impedendo la prosecuzione del procedimento penale per diffamazione contro i due deputati.

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  • Corte cost. n. 310/2004 – Deposito cauzionale ricorso sanzioni stradali

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    La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibile e in parte ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per le questioni sull’art. 204-bis, comma 3, del Codice della strada (deposito cauzionale per il ricorso al giudice di pace avverso sanzioni CDS). Sopravvenute modifiche normative impongono una nuova valutazione.

    Di cosa si tratta

    Numerosi Giudici di pace sollevano questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), introdotto dal d.l. n. 151/2003, che impone il versamento di una cauzione per proporre ricorso al giudice di pace contro le sanzioni stradali. I rimettenti ritengono tale deposito un ostacolo incostituzionale all’accesso alla giustizia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Molteplici Giudici di pace censurano l’art. 204-bis, comma 3, CDS in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione, sostenendo che il deposito cauzionale obbligatorio per il ricorso al giudice di pace costituisca un limite irragionevole e sproporzionato all’accesso alla giustizia.

    La decisione della Corte

    La Corte: (1) dichiara manifestamente inammissibile la questione del Giudice di pace di Benevento per difetto di motivazione; (2) ordina la restituzione degli atti agli altri Giudici di pace perché valutino se le sopravvenute modifiche normative alla disposizione impugnata abbiano inciso sulla rilevanza della questione, richiedendo una nuova ordinanza di rimessione.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione della questione di legittimità costituzionale, intervengono modifiche normative alla disposizione censurata, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza e l’attualità della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cos’è il deposito cauzionale ex art. 204-bis CDS?

    Il d.l. n. 151/2003 ha introdotto l’obbligo, per chi ricorre al giudice di pace contro una sanzione stradale, di depositare una cauzione pari alla metà della sanzione irrogata. Lo scopo dichiarato era deflazionare i ricorsi strumentali, ma molti giudici lo consideravano un ostacolo all’accesso alla giustizia.

    Perché la Corte restituisce gli atti invece di decidere nel merito?

    Se dopo la rimessione interviene una modifica della norma censurata, è necessario che il giudice a quo verifichi se la questione sia ancora rilevante nel giudizio principale. La restituzione degli atti non è un giudizio sul merito ma una procedura di rivalutazione della rilevanza.

    Il ricorso al giudice di pace contro le multe stradali è sempre gratuito?

    La questione del deposito cauzionale è stata poi risolta: attualmente (dopo successive modifiche legislative) non è previsto un deposito cauzionale obbligatorio per proporre opposizione alle sanzioni CDS davanti al giudice di pace.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 297/2004 – Accertamento sintetico redditometro e delega legislativa

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 38, quarto comma, secondo periodo, d.P.R. 600/1973 (accertamento sintetico tramite redditometro), sollevata per asserita violazione dei limiti della delega legislativa. Il redditometro non eccede i criteri fissati dalla legge delega n. 413/1991.

    Di cosa si tratta

    L’art. 38, quarto comma, secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione risultante dalla l. 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modifiche, disciplina il cosiddetto “redditometro”: il meccanismo con cui l’Agenzia delle entrate può determinare il reddito del contribuente in via sintetica, sulla base di elementi e indici di capacità contributiva (possesso di auto, immobili, barche, ecc.).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha sollevato, in riferimento agli artt. 70, 76, 3 e 100, primo comma, della Costituzione e in relazione all’art. 17 della l. 400/1988, questione sull’art. 38, quarto comma, secondo periodo, d.P.R. 600/1973, sostenendo che il meccanismo del redditometro eccedesse i limiti fissati dalla legge delega n. 413/1991.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il meccanismo del redditometro rientra nei criteri della legge delega, che aveva espressamente autorizzato la determinazione induttiva del reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva. Non vi è esorbitanza dai limiti della delega né violazione del principio di uguaglianza.

    Il principio

    Il meccanismo di accertamento sintetico del reddito (redditometro), fondato su indici di capacità contributiva determinati con decreto ministeriale, rientra nei criteri della delega legislativa che lo aveva autorizzato e non viola il riparto di competenze normative tra Parlamento e Governo.

    Domande e risposte

    Cos’è l’accertamento sintetico tramite redditometro?

    È uno strumento con cui l’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito complessivo del contribuente in modo indiretto, sulla base di elementi indicativi di capacità di spesa (auto di lusso, immobili, imbarcazioni, ecc.), senza dover ricostruire analiticamente ogni voce di reddito.

    Cosa può fare il contribuente accertato con il redditometro?

    Può fornire la prova contraria, dimostrando che il reddito sinteticamente determinato è costituito da redditi esenti, da redditi soggetti a ritenuta alla fonte o da somme ricevute a titolo di liberalità.

    La delega legislativa autorizzava il meccanismo del redditometro?

    Sì. La legge n. 413/1991 aveva delegato il Governo ad ampliare le basi imponibili e potenziare l’accertamento, includendo espressamente la determinazione sintetica del reddito sulla base di indici di capacità contributiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 309/2004 – IRAP lavoratori autonomi inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 (presupposto IRAP) sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Le ordinanze di rimessione, depositate nel 2000 ma pervenute alla Corte nel 2004, presentavano vizi insanabili di motivazione.

    Di cosa si tratta

    Due contribuenti impugnano gli avvisi di accertamento IRAP, sostenendo che l’imposta è incostituzionale perché colpisce i lavoratori autonomi (professionisti) indipendentemente dalla struttura organizzativa, penalizzandoli rispetto agli imprenditori e violando il principio di capacità contributiva. La Commissione tributaria di Napoli solleva questione di legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Napoli censura l’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione: l’assoggettamento all’IRAP dei lavoratori autonomi sarebbe irrazionale, privo di capacità contributiva propria e in eccesso rispetto alla delega legislativa.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni per difetti nella motivazione delle ordinanze di rimessione: i giudici a quibus non avevano adeguatamente illustrato la rilevanza delle questioni nei giudizi pendenti né rispettato le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve motivare in modo completo e specifico sia la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia la non manifesta infondatezza. Difetti formali e motivazionali insanabili conducono alla manifesta inammissibilità senza esame del merito.

    Domande e risposte

    L’IRAP è dovuta dai lavoratori autonomi senza organizzazione?

    La Corte costituzionale ha poi chiarito (sentenza n. 156/2001) che il presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata. Se il lavoratore autonomo non dispone di un’organizzazione di fattori produttivi autonoma rispetto alla propria persona, non è soggetto passivo IRAP.

    Perché le ordinanze erano del 2000 ma sono arrivate alla Corte nel 2004?

    Le ordinanze di rimessione erano state depositate dalla Commissione tributaria nel dicembre 2000, ma per ragioni di trasmissione sono pervenute alla cancelleria della Corte costituzionale solo nel gennaio 2004. Questo ritardo non è di per sé causa d’inammissibilità, ma il contenuto motivazionale carente lo è.

    Cosa sono i “giudizi a quibus”?

    È il termine tecnico per indicare i procedimenti principali nel corso dei quali la questione di legittimità costituzionale viene sollevata. La “rilevanza” significa che la norma impugnata deve essere necessariamente applicata in quel giudizio per la sua definizione.

    Norme collegate