Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 290/2004 – Giudizio petitorio e pregiudizio irreparabile al possessorio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 705, primo comma, c.p.c., nella parte in cui consente di proporre il giudizio petitorio prima della definizione della controversia possessoria quando possa derivarne pregiudizio irreparabile al convenuto. La norma è già frutto di una precedente pronuncia additiva della Corte (sent. 25/1992).

    Di cosa si tratta

    L’art. 705 c.p.c. disciplina il rapporto tra il giudizio possessorio (che tutela chi è stato spossessato o molestato) e il giudizio petitorio (che accerta il diritto di proprietà o altro diritto reale). In pendenza del processo possessorio, di regola non si può iniziare il petitorio. La sentenza n. 25/1992 della Corte aveva aggiunto un’eccezione: è possibile il petitorio se ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Grosseto ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione sull’art. 705, primo comma, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza n. 25 del 1992 della Corte, nella parte in cui consente la proposizione del giudizio petitorio in pendenza del possessorio al solo fine di sospenderne l’esecuzione, anzi ché limitarsi alla deducibilità delle ragioni petitorie davanti al giudice del possessorio per chiederne la reiezione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La disposizione censurata era già il frutto dell’intervento additivo della Corte del 1992, volto a garantire l’equilibrio tra le tutele possessoria e petitoria. La norma, nel consentire il petitorio anticipato in presenza di pregiudizio irreparabile, non viola il principio di uguaglianza.

    Il principio

    La regola del divieto di iniziare il giudizio petitorio in pendenza del processo possessorio ammette l’eccezione del pericolo di pregiudizio irreparabile per il convenuto, come già stabilito dalla Corte con sentenza n. 25/1992; tale assetto non contrasta con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra possessorio e petitorio?

    Il giudizio possessorio tutela chi ha il possesso di fatto di un bene (proteggendolo da spossessamenti o molestie), indipendentemente da chi ne sia il proprietario. Il giudizio petitorio accerta chi ha il diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene.

    Quando è ammissibile il petitorio in pendenza del possessorio?

    Secondo l’art. 705 c.p.c. come integrato dalla Corte nel 1992, il giudizio petitorio può essere iniziato in pendenza del possessorio quando dalla reintegra nel possesso derivi o possa derivare un pregiudizio irreparabile al convenuto (ad esempio la perdita definitiva di un diritto).

    La questione era già stata affrontata dalla Corte?

    Sì. La Corte aveva già pronunciato sentenza additiva (n. 25/1992) proprio su questa norma, aggiungendo l’eccezione del pregiudizio irreparabile. La nuova questione era quindi manifestamente infondata perché censurava una norma già conformata dalla Corte stessa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 302/2004 – Trattenimento straniero ordine questore

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione sul reato di trattenimento dello straniero dopo l’ordine del questore. Il dubbio sulla formulazione “senza giustificato motivo” è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza; la censura ex art. 25 Cost. è infondata.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-ter, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) punisce con l’arresto lo straniero che si trattiene in Italia in violazione dell’ordine di allontanamento del questore senza giustificato motivo. Diversi tribunali sollevano dubbi di costituzionalità, in particolare sulla clausola “senza giustificato motivo” e sulla proporzionalità della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bolzano censura la norma in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost. per la vaghezza della clausola “senza giustificato motivo” e la sproporzione della sanzione. Il Tribunale di Reggio Emilia pone invece questione sull’art. 25 Cost. per la pretesa indeterminatezza del precetto penale.

    La decisione della Corte

    La Corte (1) dichiara manifestamente inammissibile la questione del Tribunale di Reggio Emilia relativa all’art. 25 Cost. per difetto di motivazione sulla rilevanza; (2) dichiara manifestamente infondata la residua questione del Tribunale di Bolzano: la clausola “senza giustificato motivo” non rende il precetto indeterminato, essendo un elemento normativo d’uso comune nel codice penale.

    Il principio

    La clausola “senza giustificato motivo” in una fattispecie penale non viola il principio di determinatezza ex art. 25 Cost., trattandosi di elemento normativo diffuso e interpretabile con i consueti criteri ermeneutici.

    Domande e risposte

    Cosa rischia lo straniero che non lascia l’Italia dopo l’ordine del questore?

    Secondo l’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 (nel testo vigente al 2004), rischia l’arresto da sei mesi a un anno. La pena era applicata salvo che lo straniero dimostrasse un giustificato motivo per il trattenimento.

    La clausola “senza giustificato motivo” è troppo vaga?

    No, secondo la Corte. Formule analoghe sono presenti in molte fattispecie penali e la giurisprudenza ha sviluppato criteri interpretativi consolidati. Il precetto rimane sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 25 Cost.

    Qual è la differenza tra inammissibilità e infondatezza in queste pronunce?

    L’inammissibilità riguarda difetti processuali (es. mancata motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo). L’infondatezza riguarda il merito: la norma non viola la Costituzione. In entrambi i casi la disposizione rimane in vigore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 301/2004 – Giurisdizione sanzioni disciplinari autoferrotranvieri

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla norma che devolve al giudice amministrativo le controversie disciplinari degli autoferrotranvieri. La norma del 1931, pur datata, non viola né il principio di uguaglianza né il diritto di difesa, poiché la giurisdizione amministrativa esclusiva è compatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore della società Auto Guidovie Italiane (autoferrotranviere) viene destituito per ragioni disciplinari e impugna il provvedimento davanti al Tribunale di Milano. Il giudice del lavoro dubita però della propria giurisdizione, perché il regio decreto n. 148 del 1931 attribuisce queste controversie al giudice amministrativo. Solleva quindi questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano censura l’art. 58, allegato A), del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di sanzioni disciplinari degli autoferrotranvieri, creando una disparità rispetto agli altri lavoratori giudicati dal giudice ordinario.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di sanzioni disciplinari degli autoferrotranvieri ha una giustificazione storica e sistematica razionale e non viola il diritto di difesa, che può essere esercitato davanti a qualsiasi giudice naturale precostituito per legge.

    Il principio

    La devoluzione al giudice amministrativo di controversie su sanzioni disciplinari del personale in regime di concessione non è irrazionale né lesiva del diritto di difesa, purché il giudice naturale sia precostituito per legge.

    Domande e risposte

    Perché le controversie degli autoferrotranvieri vanno al giudice amministrativo?

    Il regio decreto n. 148 del 1931 prevede una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per il personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione in regime di concessione. Questa scelta storica non è stata ritenuta costituzionalmente illegittima.

    Un lavoratore può difendersi pienamente davanti al giudice amministrativo?

    Sì. La Corte ribadisce che il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non impone necessariamente la giurisdizione ordinaria: è sufficiente che vi sia un giudice naturale precostituito per legge, quale è appunto il giudice amministrativo in questo settore.

    La questione era già stata esaminata?

    Il giudice rimettente aveva prospettato anche un profilo di abrogazione implicita della norma censurata per effetto di successive riforme, ma la Corte ritiene la questione manifestamente infondata senza entrare in tale profilo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 289/2004 – TFR e franchigia fissa senza rivalutazione ISTAT

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, l. 482/1985, e 17, d.P.R. 917/1986 (TUIR), nella parte in cui la franchigia annua di lire 500.000 sul TFR non è rivalutata secondo gli indici ISTAT. La questione è analoga ad altre già dichiarate infondate dalla Corte.

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito di un giudizio tributario promosso da una lavoratrice in quiescenza dal 1995, la Commissione tributaria regionale di Roma ha sollevato questione di legittimità sulla franchigia di lire 500.000 per anno (retroattiva al 1983) applicata al trattamento di fine rapporto ai fini IRPEF. La critica era che tale importo, rimasto fisso, non tenesse conto dell’inflazione verificatasi nel lungo arco temporale di riferimento, creando una disparità di trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale di Roma ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482 e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella parte in cui la franchigia è fissa a lire 500.000 per anno senza rivalutazione ISTAT, così determinando una base imponibile più elevata per i lavoratori con anzianità di servizio più lunga.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, rilevando che essa è analoga ad altre già risolte con pronunce precedenti che avevano escluso la violazione del principio di uguaglianza. Il mancato aggiornamento della franchigia rientra nelle scelte discrezionali del legislatore in materia tributaria, non sindacabili se non manifestamente irragionevoli.

    Il principio

    La scelta legislativa di non rivalutare una franchigia fiscale secondo gli indici ISTAT non viola di per sé il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), rientrando nella discrezionalità del legislatore in materia di politica tributaria, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza.

    Domande e risposte

    Cosa è la franchigia sul TFR?

    Era una quota esente da tassazione IRPEF applicata al trattamento di fine rapporto, calcolata per ogni anno di anzianità di servizio. La legge 482/1985 l’aveva fissata a lire 500.000 per anno (retroattiva al 1983).

    Perché si lamentava la disparità di trattamento?

    Un lavoratore con 30 anni di servizio maturati tra il 1983 e il 2000 si vedeva applicare una franchigia fissa che, in termini reali, valeva molto meno rispetto al 1983 a causa dell’inflazione, subendo di fatto una tassazione più elevata rispetto a chi avesse lavorato meno anni.

    La Corte ha mai censurato norme tributarie per mancata rivalutazione?

    Solo in casi di manifesta irragionevolezza. In materia tributaria il legislatore gode di ampia discrezionalità nella determinazione delle aliquote, delle basi imponibili e delle agevolazioni, compreso il loro adeguamento nel tempo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 288/2004 – Agenzia Entrate e autonomia finanziaria Sicilia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana contro la Convenzione 2001 tra il Ministro delle finanze e l’Agenzia delle entrate. Gli atti impugnati non ledevano le attribuzioni finanziarie regionali: la convenzione statale non esclude né pregiudica la facoltà regionale di avvalersi degli uffici statali per la riscossione dei propri tributi.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana, in forza del proprio Statuto speciale e delle norme di attuazione in materia finanziaria, può avvalersi degli uffici dell’Agenzia delle entrate per la riscossione dei tributi di propria spettanza. La Regione ha impugnato la Convenzione per l’esercizio 2001 stipulata tra il Ministro delle finanze e l’Agenzia, sostenendo che tale atto non garantisse espressamente questa facoltà e che una nota dell’Agenzia avesse illegittimamente rifiutato la prestazione richiesta.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che la Convenzione 14 marzo 2001 e le successive note dell’Agenzia delle entrate violassero le proprie attribuzioni in materia finanziaria (art. 36 Statuto speciale, d.P.R. 1074/1965) e il principio di leale collaborazione (artt. 5 e 97 della Costituzione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. La Convenzione impugnata regola i rapporti interni tra Ministero e Agenzia senza escludere né pregiudicare la competenza regionale di richiedere l’avvalimento degli uffici statali. Non essendovi lesività degli atti nei confronti delle attribuzioni siciliane, mancano i presupposti soggettivi e oggettivi del conflitto di attribuzione.

    Il principio

    Per l’ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri, gli atti impugnati devono positivamente ledere o menomere le competenze costituzionali dell’ente ricorrente. Una convenzione organizzativa tra organi statali che non esclude espressamente la facoltà di avvalimento regionale non integra lesività sufficiente a radicare il conflitto.

    Domande e risposte

    Cosa è il “conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato”?

    È il procedimento davanti alla Corte costituzionale con cui uno Stato o una Regione contesta che un atto di un altro organo abbia menomato le proprie competenze costituzionali. Deve riguardare competenze riconosciute dalla Costituzione o dagli statuti speciali.

    La Regione Siciliana può avvalersi dell’Agenzia delle entrate?

    Sì. Il diritto di avvalimento (art. 8, norme di attuazione dello Statuto) consente alla Regione Siciliana di richiedere agli uffici statali di svolgere attività di riscossione per i tributi di propria spettanza. La Convenzione impugnata non ha soppresso questo diritto.

    Perché il conflitto è risultato inammissibile?

    Perché gli atti impugnati (la convenzione organizzativa e le relative note) non avevano espressamente né implicitamente negato la competenza regionale di avvalimento; mancava quindi la lesività concreta delle attribuzioni siciliane.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 287/2004 – Assegno nascita secondo figlio e competenza statale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sollevata dall’Emilia-Romagna sull’assegno una tantum per la nascita del secondo figlio (art. 21, d.l. 269/2003). La misura rientra nella competenza esclusiva statale in materia di “previdenza sociale” ex art. 117, secondo comma, lett. o), Cost.

    Di cosa si tratta

    L’art. 21 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 prevedeva un assegno una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, a favore di donne residenti, cittadine italiane o comunitarie. La Regione Emilia-Romagna ha impugnato la norma sostenendo che invadesse le competenze regionali in materia di politiche sociali e famiglia.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha censurato l’art. 21, commi 1-5 e 7, del d.l. 269/2003 in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione. In particolare, la ricorrente sosteneva che la concessione dell’assegno e l’incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali violassero la propria competenza concorrente o residuale in materia di politiche per la famiglia e i servizi sociali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento all’art. 3 Cost. (per difetto di legittimazione della Regione) e non fondate le questioni in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. L’assegno per il secondo figlio costituisce una prestazione previdenziale che rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di “previdenza sociale” (art. 117, secondo comma, lett. o, Cost.), distinta dalla “assistenza sociale” di competenza regionale.

    Il principio

    Le misure di sostegno economico diretto alle famiglie per la nascita o adozione di figli, erogate con criteri uniformi su base nazionale, integrano una forma di previdenza sociale e rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. o), della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa distingue previdenza sociale da assistenza sociale?

    La previdenza sociale riguarda prestazioni garantite dallo Stato con criteri uniformi a livello nazionale (competenza statale esclusiva); l’assistenza sociale copre interventi di welfare locale modellabili dalle Regioni. L’assegno per il secondo figlio, avendo carattere universale e gestione centralizzata INPS, è previdenza sociale.

    La Regione aveva titolo a sollevare questione ex art. 3 Cost.?

    No. La Corte ha dichiarato inammissibile quel profilo: nel giudizio in via principale promosso da Regioni, il parametro dell’art. 3 Cost. può essere invocato solo se la norma impugnata incide su competenze regionali, non in via autonoma per tutelare i cittadini.

    Le Regioni potevano istituire assegni analoghi?

    Sì, nell’ambito della propria autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) le Regioni possono prevedere ulteriori misure di sostegno alla natalità, ma non possono bloccare o ridisegnare la misura statale che resta di competenza esclusiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 286/2004 – Canoni demanio marittimo e autonomia regionale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate da Campania, Puglia ed Emilia-Romagna sull’art. 32, commi 21-23, del d.l. 269/2003 (conv. l. 326/2003), che rideterminava i canoni d’uso del demanio marittimo. La norma statale non viola le competenze regionali perché il demanio marittimo rimane materia di legislazione esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Campania, Puglia ed Emilia-Romagna hanno impugnato le disposizioni del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 che rideterminavano i canoni annui per l’uso del demanio marittimo. Secondo le ricorrenti, la materia avrebbe potuto rientrare nel “turismo” o nel “governo del territorio”, ambiti a competenza regionale concorrente o residuale. La Corte ha invece confermato che la disciplina dei canoni demaniali marittimi appartiene alla potestà esclusiva dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni ricorrenti hanno censurato l’art. 32, commi 21, 22 e 23, del d.l. 269/2003 e l’art. 2, comma 53, della l. 350/2003, in riferimento agli artt. 3, 9, 77, 114, 117, 118, 119 e 127 della Costituzione, sostenendo che la rideterminazione unilaterale dei canoni avrebbe violato le competenze regionali in materia di turismo e governo del territorio, nonché il principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni della Regione Campania (per difetto di motivazione) e non fondate quelle di Puglia ed Emilia-Romagna. Ha ribadito che il demanio marittimo è bene del demanio statale e la fissazione dei canoni rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost.; il coinvolgimento regionale mediante la Conferenza Stato-Regioni è strumento di leale collaborazione già previsto dalla norma impugnata.

    Il principio

    La disciplina dei canoni d’uso del demanio marittimo appartiene alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni non vantano competenze legislative sulla determinazione dei canoni demaniali marittimi, ancorché possano essere coinvolte in sede di Conferenza Stato-Regioni per la fissazione dei criteri.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono legiferare sui canoni del demanio marittimo?

    No. La Corte ha confermato che il demanio marittimo è di competenza esclusiva dello Stato: spetta allo Stato determinare i canoni annui per le concessioni, senza che le Regioni possano vantare una propria potestà legislativa in materia.

    Il principio di leale collaborazione era rispettato?

    Sì. La norma impugnata prevedeva il coinvolgimento regionale tramite la Conferenza Stato-Regioni per l’adozione del decreto interministeriale di fissazione dei canoni; la determinazione unilaterale operava solo in caso di mancata adozione del decreto.

    Quali erano le norme parametro invocate?

    Le Regioni richiamavano principalmente gli artt. 117 e 119 della Costituzione, sostenendo che la materia rientrasse nel “turismo” (competenza residuale regionale) o nel “governo del territorio” (competenza concorrente). La Corte ha escluso entrambe le qualificazioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 360/2004 – Conflitto attribuzioni ammissibilità Berlusconi-Veltroni

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dalla Corte d’Appello di Roma contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le opinioni di Berlusconi nei confronti di Veltroni e Folena espresse in una trasmissione radiofonica: il conflitto può procedere nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’Appello di Roma, nel corso di un giudizio civile su un ricorso dell’on. Berlusconi (già condannato in primo grado per danni ai deputati Veltroni e Folena), aveva promosso conflitto di attribuzioni contro la delibera della Camera del 9 luglio 2003, che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse da Berlusconi nella trasmissione radiofonica “Radio anch’io” del 30 novembre 1999.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in fase di ammissibilità. Ricorrente: Corte d’Appello di Roma, I sezione civile; convenuta: Camera dei deputati. La delibera aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni di Berlusconi in riferimento all’art. 68, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto. Sussistono i requisiti soggettivi (la Corte d’Appello esercita potere giurisdizionale; la Camera è competente a deliberare sull’insindacabilità) e quelli oggettivi (la ricorrente lamenta la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali da parte della delibera parlamentare). Il conflitto proseguirà nel merito.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra un giudice e la Camera parlamentare che ha deliberato l’insindacabilità ex art. 68 Cost. è ammissibile in via di principio ogni volta che il giudice ritenga che la delibera abbia violato le proprie attribuzioni giurisdizionali, anche se si tratta di un giudice civile d’appello.

    Domande e risposte

    Cosa aveva detto Berlusconi nella trasmissione radiofonica contestata?

    La Corte non entra nel merito in questa fase. Il ricorso riguarda dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti degli on. Veltroni e Folena, per cui Berlusconi era stato condannato in primo grado al risarcimento dei danni.

    La Corte d’Appello può promuovere conflitto di attribuzioni contro la Camera?

    Sì. Qualsiasi organo giurisdizionale, anche in sede di appello, può promuovere conflitto di attribuzioni se ritiene che una delibera parlamentare abbia leso le sue attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite.

    Cosa significa che il conflitto è dichiarato ammissibile?

    Significa solo che il conflitto può procedere nel merito: la Corte non ha ancora deciso chi ha ragione. La delibera parlamentare rimane in vigore fino alla pronuncia nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 359/2004 – Pignoramento stipendio dipendenti pubblici crediti tributari

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sul pignoramento dello stipendio dei dipendenti pubblici in concorso con crediti tributari: la questione implicava una pronuncia manipolativa di più norme per creare un nuovo equilibrio, operazione riservata al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Como, nel corso di una procedura di espropriazione forzata sullo stipendio di un dipendente del MEF, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 68 del d.P.R. n. 180/1950 (T.U. sullo stipendio dei pubblici dipendenti). Il caso riguardava il concorso tra un pignoramento per crediti tributari e precedenti pignoramenti e cessioni del quinto dello stipendio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Artt. 2, primo comma, n. 3), e secondo comma, e 68, secondo comma, del d.P.R. n. 180/1950, censurati in riferimento all’art. 3 Cost. Il rimettente contestava che i dipendenti pubblici non godessero, nel concorso di pignoramenti, dello stesso trattamento previsto per i lavoratori privati dall’art. 545, quinto comma, c.p.c. Giudice rimettente: giudice dell’esecuzione del Tribunale di Como.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il sistema del d.P.R. n. 180/1950 è articolato: da un lato, i dipendenti pubblici godono di un trattamento più favorevole nel cumulo di pignoramenti; dall’altro, subiscono un trattamento meno favorevole quando vi concorrono pignoramenti e cessioni del quinto. Un’eventuale accoglimento avrebbe richiesto una pronuncia manipolativa di più norme per creare un nuovo equilibrio: operazione riservata al legislatore.

    Il principio

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale che richieda alla Corte di manipolare più norme per creare un nuovo equilibrio sistemico in sostituzione di quello realizzato dal legislatore, quando tale equilibrio non sia manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Quali limiti si applicano al pignoramento dello stipendio dei dipendenti pubblici?

    Il d.P.R. n. 180/1950 consente il pignoramento del quinto dello stipendio per tributi e per altri crediti. Il sistema prevede regole specifiche per il concorso di più pignoramenti e cessioni, che differiscono da quelle per i lavoratori privati.

    Quando la Corte può intervenire sul sistema legislativo?

    La Corte può dichiarare l’illegittimità di una norma, ma non può sostituirsi al legislatore nel creare un nuovo equilibrio sistemico tra più norme. Se l’intervento richiederebbe scelte discrezionali del legislatore, la questione è inammissibile.

    I dipendenti pubblici sono più o meno tutelati dei privati nelle procedure esecutive?

    Il sistema è differenziato: su alcuni aspetti i dipendenti pubblici sono più tutelati (cumulo di pignoramenti), su altri meno (concorso con cessioni del quinto). La Corte ha ritenuto questo assetto non manifestamente irragionevole.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 358/2004 – Lettura dichiarazioni coimputato udienza preliminare

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 513 c.p.p.: le dichiarazioni rese dal coimputato nell’udienza preliminare non possono essere lette in dibattimento se il dichiarante si avvale della facoltà di non rispondere. Il regime è diverso da quello delle dichiarazioni rese con le forme tipiche del dibattimento.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale per i minorenni di Catania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 513, commi 2 e 3, c.p.p. Il caso: un coimputato, già stralciato e condannato con giudizio abbreviato, aveva reso dichiarazioni accusatorie nell’udienza preliminare; comparso in dibattimento come imputato ex art. 210 c.p.p., si era avvalso della facoltà di non rispondere. Il PM aveva chiesto la lettura delle dichiarazioni precedenti, ma il giudice l’aveva negata per mancanza dell’accordo tra le parti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 513, commi 2 e 3, c.p.p., censurato in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, Cost. Il rimettente contestava l’impossibilità di leggere le dichiarazioni rese in udienza preliminare dal coimputato che in dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere. Giudice rimettente: Tribunale per i minorenni di Catania.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. L’udienza preliminare non ha funzione probatoria per il dibattimento: le dichiarazioni rese in quella sede non sono destinate a vivere nel dibattimento e l’imputato non ha avuto modo di esercitare il contraddittorio pieno in quella fase. Il regime di lettura differisce giustificatamente da quello delle dichiarazioni rese con le forme tipiche del dibattimento.

    Il principio

    Non viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) né il diritto al contraddittorio (art. 111, quarto comma, Cost.) la norma che non consente la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese dal coimputato nell’udienza preliminare quando questi si avvalga della facoltà di non rispondere, in assenza di accordo delle parti.

    Domande e risposte

    Quando le dichiarazioni rese in udienza preliminare possono essere lette in dibattimento?

    Le dichiarazioni rese in udienza preliminare non sono normalmente leggibili in dibattimento come prova, perché quell’udienza ha funzioni diverse e il contraddittorio pieno non era garantito. Fanno eccezione le dichiarazioni rese con le forme tipiche del dibattimento.

    Qual è la differenza tra l’esame del coimputato ex art. 210 c.p.p. e il testimone ordinario?

    L’imputato di reato connesso esaminato ex art. 210 c.p.p. può avvalersi della facoltà di non rispondere, a differenza del testimone che è obbligato a deporre (salvo il diritto al silenzio limitato alle proprie responsabilità penali).

    Cosa tutela il principio del contraddittorio ex art. 111, quarto comma, Cost.?

    Tutela il diritto dell’imputato a che le prove a suo carico siano formate in contraddittorio davanti al giudice dibattimentale. La Corte ha chiarito che tale principio è rispettato quando il legislatore non consente l’uso in dibattimento di prove formate senza contraddittorio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 357/2004 – Consiglio di Stato sede consultiva assegno maternità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Consiglio di Stato in sede consultiva (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) sull’assegno di maternità riservato ai nuclei familiari fondati sul matrimonio: il Consiglio di Stato in sede consultiva non ha legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio di Stato, in sede consultiva (parere su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. a) della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 2/2000, nella parte in cui l’assegno “una tantum” per la nascita del secondo figlio era riservato ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, escludendo le famiglie di fatto con figli naturali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 2/2000, censurato in riferimento agli artt. 3, 30 e 31 Cost. Sollevante: Consiglio di Stato in sede consultiva. La questione investiva la disparità di trattamento tra figli legittimi e naturali nell’accesso alle prestazioni assistenziali regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Richiamando la sentenza n. 254/2004, ribadisce che il Consiglio di Stato in sede consultiva (parere su ricorso straordinario) è organo non giurisdizionale e pertanto è privo di legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, che spetta solo ai giudici in senso tecnico nell’ambito di un giudizio.

    Il principio

    Il Consiglio di Stato in sede consultiva, quando esprime parere su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non esercita funzioni giurisdizionali e pertanto non può sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale.

    Domande e risposte

    Cos’è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?

    È un rimedio amministrativo alternativo al ricorso giurisdizionale davanti al TAR: il cittadino ricorre al Capo dello Stato, che decide su parere del Consiglio di Stato. Non è un giudizio in senso tecnico.

    Chi può sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale?

    Solo i giudici (in senso tecnico) nell’ambito di un giudizio. Il Consiglio di Stato in sede consultiva non è giudice.

    La norma regionale era discriminatoria verso le famiglie di fatto?

    Il merito della questione non è stato esaminato dalla Corte per difetto di legittimazione del rimettente. Pertanto non è possibile sapere come la Corte avrebbe deciso nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 355/2004 – Testo Unico Edilizia entrata in vigore proroga

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’entrata in vigore del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) e sulla proroga operata dall’art. 5-bis del d.l. n. 411/2001: il parametro invocato (art. 76 Cost.) non era pertinente alla proroga disposta con legge ordinaria di conversione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bologna, nel corso di un procedimento penale per violazione della legge n. 47/1985 (reati edilizi), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 138 del d.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia) e dell’art. 5-bis del d.l. n. 411/2001, che avevano fissato e poi differito l’entrata in vigore del T.U. al 30 giugno 2002. Il dubbio era se, nei nove giorni di vigenza del T.U. tra il 1 e il 10 gennaio 2002, si fosse determinata l’abrogazione dell’art. 20 della legge n. 47/1985 (sanzioni penali edilizie).

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 138 del d.P.R. n. 380/2001 e art. 5-bis del d.l. n. 411/2001 (conv. l. n. 463/2001), censurati in riferimento all’art. 76 Cost. Il rimettente sosteneva che la proroga dell’entrata in vigore del T.U. edilizia eccedesse i principi della legge delega n. 50/1999. Giudice rimettente: Tribunale di Bologna.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente infondate entrambe le questioni. Quanto all’art. 138 d.P.R. n. 380/2001, la questione era già manifestamente infondata per ragioni attinenti alla portata dell’art. 76 Cost. Quanto all’art. 5-bis d.l. n. 411/2001, il parametro dell’art. 76 Cost. era del tutto inconferente, perché la proroga era stata disposta con legge ordinaria di conversione, non con atto delegato. Il rimettente poneva in realtà una questione meramente interpretativa sulla successione nel tempo delle leggi penali.

    Il principio

    L’art. 76 Cost. (eccesso di delega) non è un parametro pertinente per censurare una norma contenuta in una legge ordinaria di conversione, che non è atto delegato. Il problema della successione nel tempo delle leggi penali va risolto con i normali criteri interpretativi (art. 2 c.p.).

    Domande e risposte

    Cosa succede se una legge di delega entra in vigore abrogando una norma penale e poi ne viene prorogata l’entrata in vigore?

    La questione deve essere risolta applicando l’art. 2 c.p. (successione di leggi penali nel tempo), che governa la successione di norme nel tempo in materia penale.

    Il Testo Unico Edilizia ha abrogato le sanzioni penali della legge n. 47/1985?

    Le sanzioni penali edilizie erano state “reintrodotte” dall’art. 44 dello stesso d.P.R. n. 380/2001, per cui non si è determinato un vuoto normativo definitivo.

    Quando è pertinente il parametro dell’art. 76 Cost. (eccesso di delega)?

    Solo quando si censura un atto emanato in esercizio di una delega legislativa (decreto legislativo o decreto del Presidente della Repubblica delegato). Non si applica alle leggi ordinarie di conversione di decreti-legge.

    Norme collegate