Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 173/2004 – Poteri sostitutivi del Difensore civico regionale

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge della Regione Toscana che affidava al Difensore civico regionale e, in sua assenza, al Presidente della Giunta i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti. La competenza a disciplinare tali poteri appartiene allo Stato ai sensi dell’art. 120, secondo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Toscana n. 35/2002 aveva modificato la disciplina dell’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti, affidandoli al Difensore civico regionale (art. 3, comma 1) e, in caso di vacanza di quell’ufficio, al Presidente della Giunta regionale (art. 5, comma 5). Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato entrambe le disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso lamentava la violazione degli artt. 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lett. p), e 120, secondo comma, Cost. L’art. 120, secondo comma, Cost. demanda alla legge statale la disciplina dei casi e delle modalità in cui il Governo può esercitare poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, escludendo la competenza regionale in materia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate. L’art. 120, secondo comma, Cost. riserva alla legge statale la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, non lasciando spazio a un intervento legislativo regionale che istituisca autonome forme di controllo sostitutivo. La Regione non ha né la competenza legislativa né quella amministrativa per disciplinare tali poteri nei confronti degli enti locali del proprio territorio.

    Il principio

    L’art. 120, secondo comma, Cost. costituisce una riserva statale in ordine alla disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali: le Regioni non possono istituire propri meccanismi di sostituzione — nemmeno affidandoli al Difensore civico — al di fuori del quadro normativo statale.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali?

    Sono i poteri che consentono a un soggetto diverso dall’ente inadempiente di intervenire per garantire l’adempimento di obblighi posti dalla legge: ad esempio, nominare un commissario ad acta per adottare un atto che il Comune avrebbe dovuto emanare e non ha adottato.

    Perché la Regione non può disciplinare autonomamente questi poteri?

    Perché l’art. 120, secondo comma, Cost. riserva espressamente alla legge statale la disciplina delle procedure di esercizio del potere sostitutivo del Governo, escludendo qualsiasi competenza legislativa regionale in materia.

    Cosa accade ora ai poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali toscani?

    Si applicano le norme statali generali sull’esercizio del potere sostitutivo governativo, senza che la Regione possa creare in via autonoma meccanismi di controllo sostitutivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 172/2004 – Rete distribuzione carburanti e competenza regionale

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche sulla razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, e manifesta infondatezza per l’art. 5. L’art. 11, comma 2, viene invece dichiarato inammissibile. La materia rientra nella competenza concorrente (energia) e la legge regionale ha rispettato i principi fondamentali statali.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato tre disposizioni della legge della Regione Marche n. 15/2002 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione): l’art. 4, comma 1, sull’orario di apertura degli impianti; l’art. 5, sui requisiti minimi degli impianti; e l’art. 11, comma 2, sulle sanzioni. Il ricorso lamentava il contrasto con i principi fondamentali posti dal d.lgs. n. 32/1998 e dal d.lgs. n. 346/1999 in materia di distribuzione dei carburanti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente invocava l’art. 117, secondo comma, lett. e), h), l) e s) e terzo comma, Cost., sostenendo che la legge regionale avesse ecceduto le proprie competenze concorrenti in materia di energia e sicurezza, nonché invaso le competenze esclusive statali in materia di ordinamento civile e tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte: a) dichiara non fondata la questione sull’art. 4, comma 1, accertando che la disposizione sulla reperibilità dell’operatore si muove entro i principi fondamentali della disciplina statale; b) dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 5, analogamente già valutata; c) dichiara inammissibile la questione sull’art. 11, comma 2, per carenza di motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    La Regione, nell’esercizio della competenza concorrente in materia di energia, può dettare norme sull’organizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, purché rispetti i principi fondamentali posti dalla legislazione statale e non invada le materie di esclusiva competenza statale.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupava la legge della Regione Marche n. 15/2002?

    Dettava norme sulla razionalizzazione e l’ammodernamento della rete regionale di distribuzione dei carburanti per autotrazione: orari di apertura, requisiti degli impianti, obblighi degli operatori e sanzioni.

    Perché l’art. 4, comma 1, è stato ritenuto conforme alla Costituzione?

    Perché la Corte ha accertato che la previsione relativa alla reperibilità dell’operatore sugli impianti si muove coerentemente nell’ambito dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di distribuzione dei carburanti.

    Quali materie risultavano in gioco?

    Principalmente la materia «energia» (competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.), con connessioni con la sicurezza, l’ordinamento civile e la tutela dell’ambiente (competenze esclusive statali).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 171/2004 – Patrocinio statale per il difensore d’ufficio

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 32-bis del d.lgs. n. 271/1989 (ora art. 117 del d.P.R. n. 115/2002), che estende il patrocinio a spese dello Stato ai difensori d’ufficio di imputati non abbienti inadempienti. La questione è analoga a quella già decisa con ordinanza n. 328/2003.

    Di cosa si tratta

    La disposizione censurata (introdotta dall’art. 18 della legge n. 60/2001 e poi confluita nell’art. 117 del d.P.R. n. 115/2002) prevede che il difensore d’ufficio di un imputato non ammesso al gratuito patrocinio e inadempiente al pagamento del compenso possa essere liquidato a spese dello Stato. La Corte d’appello di Milano aveva sollevato questione per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano, sezione IV penale, aveva sollevato questione in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa), sostenendo che l’estensione del beneficio comportasse nuove e maggiori spese senza indicazione dei mezzi per farvi fronte.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza, richiamando l’ordinanza n. 328/2003 con cui aveva già esaminato e respinto identica questione: la disposizione censurata trova copertura finanziaria nella disciplina generale del patrocinio dello Stato per i non abbienti, e la rimessione non prospetta argomenti nuovi rispetto a quelli già valutati.

    Il principio

    L’estensione del patrocinio a spese dello Stato al difensore d’ufficio di imputati inadempienti non viola l’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa, trovando adeguata copertura nel sistema generale del gratuito patrocinio già esistente.

    Domande e risposte

    Chi era il rimettente e perché aveva sollevato la questione?

    La Corte d’appello di Milano, sezione penale, aveva dubitato che l’obbligo dello Stato di pagare il difensore d’ufficio in caso di inadempimento dell’imputato non abbiente potesse determinare spese non coperte da apposito stanziamento.

    Perché la questione è stata ritenuta manifestamente infondata?

    Perché la medesima questione era già stata decisa con ordinanza n. 328/2003 e la rimessione non aggiungeva argomenti nuovi: la copertura finanziaria era reperibile nella legge n. 217/1990 sul patrocinio per i non abbienti.

    Qual è la differenza tra manifesta infondatezza e infondatezza?

    La manifesta infondatezza è dichiarata con ordinanza (procedimento semplificato) quando la questione è ictu oculi priva di fondamento, in quanto già decisa o senza argomenti nuovi; l’infondatezza è dichiarata con sentenza dopo esame nel merito.

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  • Corte cost. n. 170/2004 – Immobili storici locati e reddito catastale

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 11, comma 2, della legge n. 413/1991, che determina il reddito imponibile degli immobili di interesse storico-artistico applicando la minore tariffa d’estimo anche se l’immobile è locato. La questione è analoga a quella già decisa con sentenza n. 346/2003.

    Di cosa si tratta

    L’art. 11, comma 2, della legge n. 413/1991 stabilisce che il reddito degli immobili di interesse storico-artistico, ai fini delle imposte sul reddito, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria. La regola si applica sia agli immobili locati sia a quelli non locati. La Commissione tributaria regionale di Venezia aveva sollevato questione di legittimità sostenendo la disparità di trattamento tra proprietari di immobili vincolati locati e non locati.

    La questione di legittimità costituzionale

    La remittente (Commissione tributaria regionale di Venezia) aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., sostenendo che l’applicazione dello stesso criterio catastale ridotto sia agli immobili locati che a quelli non locati creasse un’irragionevole disparità di trattamento, consentendo ai proprietari-locatori di godere di un’agevolazione fiscale non giustificata dalla diversa redditività.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza, richiamando la propria sentenza n. 346/2003, con cui aveva già esaminato e respinto analoga questione: il regime catastale agevolato degli immobili storici risponde alla particolare natura dei vincoli che gravano su tali beni (costi di manutenzione straordinaria, limiti di destinazione) e la scelta legislativa di applicare lo stesso criterio a tutti i tipi di immobili vincolati non è irragionevole.

    Il principio

    L’applicazione di un regime catastale agevolato agli immobili di interesse storico-artistico, indipendentemente dal fatto che siano locati o meno, non viola il principio di uguaglianza: i vincoli che gravano su tali beni giustificano un trattamento fiscale differenziato rispetto agli immobili ordinari, anche quando vengono dati in locazione.

    Domande e risposte

    In cosa consiste il regime fiscale agevolato degli immobili storici?

    Ai fini delle imposte sul reddito, il reddito imponibile è determinato applicando la minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria, anziché i canoni di locazione effettivamente percepiti.

    Perché la Corte ha confermato la conformità costituzionale?

    Perché i vincoli di conservazione e di destinazione gravanti sugli immobili storici comportano oneri e limitazioni che giustificano il beneficio fiscale, anche quando l’immobile produce redditi da locazione.

    La questione poteva essere risollevata dopo la sentenza n. 346/2003?

    No, in assenza di argomenti nuovi: la Corte, quando ha già deciso una questione analoga, la dichiara manifestamente infondata se la rimessione ripropone le stesse censure senza nuovi profili.

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  • Corte cost. n. 169/2004 – Giudizio preliminare di ammissibilità della paternità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Cassazione sull’art. 274 c.c. (giudizio preliminare di ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale). La remittente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto.

    Di cosa si tratta

    L’art. 274 del codice civile prevedeva, all’epoca dei fatti, un giudizio preliminare di delibazione della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale: prima di procedere nel merito, il giudice doveva verificare la non manifesta infondatezza e la non manifesta improponibilità della domanda. La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di questa previsione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Cassazione aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma (in relazione all’art. 24), 30, primo comma, e 111 Cost., sostenendo che il giudizio preliminare di ammissibilità costituisse oggi un limite irragionevole e sproporzionato al diritto di azione del figlio naturale, in contrasto con i valori sostanziali in gioco e con i principi del giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice remittente non aveva adeguatamente dimostrato la rilevanza nel giudizio a quo: pur affermando l’erroneità del presupposto del giudice di merito (che aveva ritenuto definitiva la statuizione di inammissibilità), non aveva chiarito se la propria decisione dipendesse effettivamente dalla norma impugnata, rendendo irrilevante la questione.

    Il principio

    La rimessione di una questione di legittimità costituzionale esige che il giudice a quo dimostri con chiarezza la rilevanza della norma impugnata nel giudizio pendente: una motivazione insufficiente sulla rilevanza determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva l’art. 274 c.c.?

    Prevedeva che, prima di procedere nel merito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il giudice svolgesse un giudizio preliminare sull’ammissibilità della domanda, verificandone la non manifesta infondatezza.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito?

    Perché la Cassazione non aveva motivato in modo sufficiente la rilevanza della questione nel procedimento concreto, rendendo impossibile valutare se l’eventuale caducazione dell’art. 274 c.c. avrebbe inciso sull’esito del giudizio.

    L’art. 274 c.c. è ancora in vigore?

    No: la norma è stata successivamente abrogata dalla legge n. 219/2012 sul riconoscimento dei figli naturali, che ha equiparato la condizione giuridica di tutti i figli.

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  • Corte cost. n. 168/2004 – Graduatorie docenti e accorpamento fasce

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate dal TAR Emilia-Romagna sull’art. 1, commi 2 e 7, del d.l. n. 255/2001, che aveva unificato la terza e la quarta fascia delle graduatorie permanenti degli insegnanti abilitati. La norma, pur retroattiva, non viola i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, commi 2 e 7, del d.l. n. 255/2001, convertito in legge n. 333/2001, aveva unificato la terza e la quarta fascia delle graduatorie permanenti degli insegnanti abilitati, consentendo ai docenti della quarta fascia di far valere punteggi maturati presso scuole non statali. Docenti già inseriti nella terza fascia ricorrevano lamentando di essere stati sopravanzati da colleghi che in precedenza occupavano posizioni deteriori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna (con più ordinanze del 2003) ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che la norma, qualificandosi come interpretazione autentica ma intervenendo retroattivamente a modificare le posizioni acquisite in graduatoria, violasse i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni. Riconosce che la norma ha natura retroattiva, ma esclude che ciò determini una violazione dell’art. 3 Cost.: l’accorpamento delle fasce risponde a una ragionevole scelta legislativa di semplificazione del sistema di graduatorie. Analogamente, non sussiste violazione dell’art. 97 Cost., in quanto la modifica è rimasta entro il margine di discrezionalità del legislatore nel regolare i criteri di formazione delle graduatorie scolastiche.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente intervenire retroattivamente sulle graduatorie del personale docente, modificando la composizione delle fasce, purché la scelta risponda a criteri di ragionevolezza e non comporti una discriminazione arbitraria tra categorie di insegnanti.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 255/2001?

    Disponeva l’unificazione della terza e della quarta fascia delle graduatorie permanenti degli insegnanti abilitati, facendo confluire in un unico scaglione docenti che in precedenza avevano posizioni distinte.

    Perché la Corte ha escluso la violazione dell’art. 3 Cost.?

    Perché l’accorpamento delle fasce, pur retroattivo, risponde a un criterio di razionalizzazione del sistema e non stabilisce un trattamento irragionevolmente differenziato tra categorie di insegnanti in posizioni sostanzialmente comparabili.

    I docenti scalzati nelle posizioni di graduatoria hanno un rimedio?

    No, almeno sul piano costituzionale: la sentenza esclude che la norma sia incostituzionale. Eventuali rimedi sul piano della legge ordinaria dipendono dalla normativa vigente al momento del loro inserimento in graduatoria.

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  • Corte cost. n. 167/2004 – Impianti telecomunicazioni e legge regionale

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Governo contro la legge dell’Emilia-Romagna sulla localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio-televisiva e la telefonia mobile. Il parametro evocato (d.lgs. n. 198/2002) era sopravvenuto rispetto alla notifica del ricorso e il d.lgs. stesso era stato nel frattempo annullato.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, commi 1 e 2, 2 e 3 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 30/2002 (Norme concernenti la localizzazione degli impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile), sostenendo che la legge regionale contrastasse con i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di ordinamento della comunicazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso invocava l’art. 117, terzo comma, Cost. (potestà concorrente in materia di ordinamento della comunicazione) e denunciava la violazione dei principi fondamentali contenuti nel d.lgs. n. 198/2002 (infrastrutture di telecomunicazioni strategiche). Il giudice rimettente era il Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. I parametri interposti su cui si fondava il ricorso (artt. 3, commi 1 e 2, e 5 del d.lgs. n. 198/2002) erano sopravvenuti alla data di notifica del ricorso e, successivamente, il medesimo d.lgs. era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte stessa (sentenza n. 303/2003), privando così il ricorso del suo presupposto normativo.

    Il principio

    Un ricorso in via principale che evochi come parametro interposto una normativa statale successivamente annullata dalla Corte costituzionale diventa inammissibile, venendo meno la base giuridica su cui si fondava il raffronto tra legge regionale e principi fondamentali statali.

    Domande e risposte

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    Perché il d.lgs. n. 198/2002, invocato come normativa di principio violata dalla legge regionale, era stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 303/2003, facendo venir meno il presupposto del ricorso.

    Qual è la differenza tra inammissibilità e infondatezza?

    L’inammissibilità impedisce l’esame nel merito: la Corte non si pronuncia sulla conformità costituzionale della norma impugnata, mentre la declaratoria di infondatezza presuppone un esame nel merito.

    La legge regionale ER n. 30/2002 resta in vigore?

    Sì: la declaratoria di inammissibilità non incide sulla vigenza della legge regionale, che rimane applicabile fino a eventuale diverso intervento del legislatore o della Corte.

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  • Corte cost. n. 166/2004 – Vivisezione animali e competenza regionale

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    La Corte dichiara incostituzionali gli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 20/2002 che vietava la vivisezione e l’allevamento di cani e gatti a fini di ricerca. La Regione aveva ecceduto la propria competenza concorrente invadendo la disciplina statale (d.lgs. n. 116/1992) e comunitaria sulla sperimentazione animale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva approvato una legge che vietava nel proprio territorio l’allevamento, l’utilizzazione e la cessione di cani e gatti a fini di ricerca, e la vivisezione di qualsiasi animale a scopi didattici. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge per violazione delle competenze statali e comunitarie in materia di sperimentazione sugli animali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso censurava la legge regionale n. 20/2002 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (materie di legislazione concorrente: ricerca scientifica e tutela della salute), nonché per contrasto con il d.lgs. n. 116/1992 che recepisce la direttiva 86/609/CEE sulla protezione degli animali usati a fini sperimentali. Veniva lamentata anche la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (ordinamento civile) quanto alle sanzioni amministrative previste dalla legge regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale (divieto di allevamento e cessione di animali a fini di ricerca) per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la Regione ha esercitato la propria potestà concorrente in modo da contrastare i principi fondamentali dettati dalla legislazione statale e dalla normativa comunitaria. Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, dichiara in via conseguenziale l’illegittimità degli artt. 3 e 4 della medesima legge.

    Il principio

    La potestà legislativa regionale concorrente in materia di ricerca scientifica e tutela della salute non può spingersi fino a vietare in toto attività di sperimentazione animale ammesse dalla normativa statale e comunitaria. Una tale disciplina regionale, per il suo carattere di assoluto divieto, eccede il limite dei principi fondamentali posti dallo Stato e risulta incompatibile con il quadro normativo europeo.

    Domande e risposte

    Cosa vietava la legge regionale dell’Emilia-Romagna?

    Vietava l’allevamento, l’utilizzazione e la cessione, a fini di ricerca, di cani e gatti, e la vivisezione di qualsiasi animale a scopi didattici, con sanzioni amministrative in caso di violazione.

    Perché la Corte l’ha dichiarata incostituzionale?

    Perché la Regione ha legiferato in una materia (ricerca scientifica e tutela della salute) di competenza legislativa concorrente, superando i limiti dei principi fondamentali statali e contrastando la direttiva comunitaria 86/609/CEE, recepita dal d.lgs. n. 116/1992.

    Qual è la conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità?

    La legge regionale cade integralmente nelle disposizioni censurate (artt. 2, 3 e 4): il divieto di sperimentazione animale nel territorio emiliano-romagnolo non produce più effetti giuridici.

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  • Corte cost. n. 105/2004 – Sospensione esecuzione e pignoramento presso terzi

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 283, 373, 623 e 630 c.p.c. in materia di sospensione dell’efficacia esecutiva e di pignoramento presso terzi. Il giudice dell’esecuzione non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari — sez. distaccata di Altamura —, nel corso di un’espropriazione presso terzi parzialmente sospesa dal giudice d’appello, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme sulla sospensione dell’esecuzione, ritenendo che la sovrapposizione di sospensioni (art. 283 e art. 623 c.p.c.) creasse incertezze lesive degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Artt. 283, 373, 623 e 630 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari, sez. distaccata di Altamura.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. Il rimettente non aveva motivato in modo sufficiente né la rilevanza della questione nel giudizio concreto né la non manifesta infondatezza, limitandosi a prospettare dubbi di coordinamento normativo senza indicare in quale specifico modo la disposizione ledesse i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione si limita a segnalare possibili problemi di coordinamento tra norme processuali senza indicare in modo chiaro in quale specifico aspetto ciascuna disposizione contrasti con i parametri costituzionali.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 283 c.p.c.?

    L’art. 283 c.p.c. consente al giudice d’appello, su istanza di parte, di sospendere — in tutto o in parte — l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, quando sussistano gravi motivi.

    Cosa disciplina l’art. 623 c.p.c.?

    L’art. 623 c.p.c. disciplina la sospensione del processo esecutivo da parte del giudice dell’esecuzione, ad esempio quando sia proposta opposizione all’esecuzione o quando il giudice d’appello abbia sospeso l’efficacia del titolo esecutivo.

    Cosa succede al pignoramento quando l’esecuzione è sospesa?

    Il pignoramento rimane valido ma il processo esecutivo è bloccato; il debitore non recupera la disponibilità dei beni pignorati fino alla revoca della sospensione o all’estinzione del processo esecutivo.

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  • Corte cost. n. 104/2004 – Edilizia residenziale pubblica e criteri catastali regionali

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla legge regionale piemontese sull’edilizia residenziale pubblica (l.r. n. 46/1995), che esclude dall’accesso agli alloggi ERP chi possiede immobili con rendita catastale superiore a una soglia. La norma non viola gli artt. 117, 118, 3 e 97 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Torino, in due procedimenti distinti, aveva censurato l’art. 2 comma 1 lett. c) della legge Regione Piemonte n. 46/1995, che esclude dall’accesso all’edilizia residenziale pubblica chi è titolare di diritti reali su immobili con rendita catastale rivalutata superiore a 3,5 volte la tariffa A/2 classe I del comune.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 2 comma 1 lett. c) della legge Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, nella parte in cui fissa autonomamente i parametri catastali di esclusione dall’ERP, in difformità dalla delibera CIPE del 13 marzo 1995. Parametri: artt. 117, 118, 3 e 97 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Torino.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. Dopo la riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001), la materia dell’edilizia residenziale pubblica rientra nella legislazione concorrente; la norma regionale piemontese è espressione della competenza regionale di dettaglio nel rispetto dei principi fondamentali statali, e la differenziazione rispetto alla delibera CIPE non integra un vizio costituzionale.

    Il principio

    In materia di edilizia residenziale pubblica (competenza concorrente), le Regioni possono determinare autonomamente i criteri di accesso agli alloggi, purché nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato; la scelta di parametri catastali specifici rientra nella discrezionalità regionale.

    Domande e risposte

    Cos’è la rendita catastale rivalutata?

    È il reddito ordinario ricavabile dall’immobile secondo le tariffe catastali, moltiplicato per i coefficienti di rivalutazione aggiornati periodicamente dal MEF; viene usata come proxy del valore e del reddito patrimoniale.

    Chi ha competenza sull’edilizia residenziale pubblica dopo il 2001?

    Dopo la riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001) la materia è nella competenza legislativa concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel dettaglio.

    La delibera CIPE vincola le Regioni?

    No direttamente: la delibera CIPE del 1995 fissa criteri guida che le Regioni possono adattare nell’esercizio della propria competenza di dettaglio, senza essere vincolate puntualmente ai parametri da essa indicati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 103/2004 – Acconto IVA e competenze Stato-Regione Siciliana

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    La Corte risolve il conflitto di attribuzioni a favore dello Stato: spetta allo Stato — e non alla Regione Siciliana — disciplinare con decreti dirigenziali le modalità di riversamento dell’acconto IVA di dicembre 1999 e 2000. La Sicilia non ha un diritto immediato sulla quota IVA prima del riversamento.

    Di cosa si tratta

    Il Ministero delle finanze aveva emesso, nel 1999 e nel 2000, decreti dirigenziali che stabilivano le modalità con cui le aziende di credito avrebbero dovuto riversare all’Erario l’acconto IVA di dicembre. La Regione Siciliana aveva sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che tali decreti invadevano la sua competenza sulle entrate IVA maturate nel territorio regionale, spettantigli per statuto speciale.

    La questione (conflitto di attribuzioni)

    Decreti 7 dicembre 1999 e 13 dicembre 2000 del Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze, sulle modalità di riversamento dell’acconto IVA. La Regione Siciliana invocava gli artt. 20 e 36 dello Statuto siciliano, gli artt. 2 e 8 del d.P.R. n. 1074/1965 e gli artt. 3, 81, 97 Cost. Promosso da: Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che spetta allo Stato disciplinare le modalità di riversamento dell’acconto IVA. Il diritto della Regione Siciliana sulle quote IVA matura solo dopo il riversamento all’Erario, secondo le norme dello Statuto speciale; prima di tale momento lo Stato ha piena competenza a regolare le modalità operative del riversamento.

    Il principio

    Le entrate IVA spettanti alla Regione Siciliana in base allo Statuto speciale costituiscono una quota di quelle complessivamente riscosse nel territorio regionale dopo il loro riversamento all’Erario: fino a quel momento lo Stato mantiene la piena competenza a disciplinare le modalità tecnico-operative di riscossione e trasferimento.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «quote IVA» della Regione Siciliana?

    In base allo Statuto della Regione Siciliana (r.d.lgs. n. 455/1946) e alle relative norme di attuazione, alla Sicilia spetta una quota delle imposte erariali riscosse nel territorio regionale, tra cui l’IVA.

    Lo Stato può emanare decreti dirigenziali in materia fiscale regionale?

    Sì, ma solo in relazione alle modalità tecniche di raccolta e versamento dei tributi; l’attribuzione della quota alla Regione avviene in un momento successivo, secondo le norme statutarie.

    Cos’è un conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione?

    È un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui Stato e Regione contestano vicendevolmente di essersi invasi le rispettive sfere di competenza costituzionale o statutaria; la Corte indica a chi spetta la competenza contestata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 102/2004 – Testimonianza della persona offesa parte civile

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 497 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non vieta di esaminare come testimone la persona offesa costituita parte civile, sottoponendola all’obbligo di verità e al giuramento.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Venezia — sezione distaccata di Portogruaro — aveva sollevato questione perché la persona offesa costituita parte civile veniva esaminata come testimone con obbligo di giuramento, pur essendo portatrice di un interesse diretto all’esito del procedimento. Ciò avrebbe creato, a parere del rimettente, uno squilibrio processuale lesivo degli artt. 3 e 24 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 497 comma 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il divieto di esaminare come testimone la persona offesa costituita parte civile. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Portogruaro.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. La persona offesa costituita parte civile può essere esaminata come testimone perché il suo interesse nell’esito del giudizio non esclude la capacità di testimoniare; la giurisprudenza di legittimità già richiede una valutazione prudente di tale deposizione. La disposizione non è irragionevole né lede il diritto di difesa dell’imputato.

    Il principio

    La veste di parte civile non è di per sé incompatibile con quella di testimone; l’interesse al risultato del giudizio incide sulla credibilità del teste, che il giudice valuta con ogni cautela, ma non esclude la capacità testimoniale.

    Domande e risposte

    Chi è la «persona offesa costituita parte civile»?

    È la vittima del reato che si è costituita parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno; partecipa quindi al giudizio sia come titolare di un’azione risarcitoria sia, potenzialmente, come testimone dell’accusa.

    Come valuta il giudice la deposizione della persona offesa parte civile?

    Con particolare attenzione critica: la giurisprudenza di legittimità richiede riscontri di credibilità oggettiva e soggettiva, e una motivazione rafforzata quando la condanna si basa essenzialmente su tale testimonianza.

    L’imputato può controesaminare la persona offesa?

    Sì: il principio del contraddittorio (art. 111 Cost.) garantisce all’imputato il diritto di esaminare o far esaminare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, inclusa la persona offesa.

    Norme collegate