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La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Governo contro la legge dell’Emilia-Romagna sulla localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio-televisiva e la telefonia mobile. Il parametro evocato (d.lgs. n. 198/2002) era sopravvenuto rispetto alla notifica del ricorso e il d.lgs. stesso era stato nel frattempo annullato.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, commi 1 e 2, 2 e 3 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 30/2002 (Norme concernenti la localizzazione degli impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile), sostenendo che la legge regionale contrastasse con i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di ordinamento della comunicazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso invocava l’art. 117, terzo comma, Cost. (potestà concorrente in materia di ordinamento della comunicazione) e denunciava la violazione dei principi fondamentali contenuti nel d.lgs. n. 198/2002 (infrastrutture di telecomunicazioni strategiche). Il giudice rimettente era il Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la questione. I parametri interposti su cui si fondava il ricorso (artt. 3, commi 1 e 2, e 5 del d.lgs. n. 198/2002) erano sopravvenuti alla data di notifica del ricorso e, successivamente, il medesimo d.lgs. era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte stessa (sentenza n. 303/2003), privando così il ricorso del suo presupposto normativo.

Il principio

Un ricorso in via principale che evochi come parametro interposto una normativa statale successivamente annullata dalla Corte costituzionale diventa inammissibile, venendo meno la base giuridica su cui si fondava il raffronto tra legge regionale e principi fondamentali statali.

Domande e risposte

Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

Perché il d.lgs. n. 198/2002, invocato come normativa di principio violata dalla legge regionale, era stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 303/2003, facendo venir meno il presupposto del ricorso.

Qual è la differenza tra inammissibilità e infondatezza?

L’inammissibilità impedisce l’esame nel merito: la Corte non si pronuncia sulla conformità costituzionale della norma impugnata, mentre la declaratoria di infondatezza presuppone un esame nel merito.

La legge regionale ER n. 30/2002 resta in vigore?

Sì: la declaratoria di inammissibilità non incide sulla vigenza della legge regionale, che rimane applicabile fino a eventuale diverso intervento del legislatore o della Corte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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