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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionali gli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 20/2002 che vietava la vivisezione e l’allevamento di cani e gatti a fini di ricerca. La Regione aveva ecceduto la propria competenza concorrente invadendo la disciplina statale (d.lgs. n. 116/1992) e comunitaria sulla sperimentazione animale.

Di cosa si tratta

La Regione Emilia-Romagna aveva approvato una legge che vietava nel proprio territorio l’allevamento, l’utilizzazione e la cessione di cani e gatti a fini di ricerca, e la vivisezione di qualsiasi animale a scopi didattici. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge per violazione delle competenze statali e comunitarie in materia di sperimentazione sugli animali.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso censurava la legge regionale n. 20/2002 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (materie di legislazione concorrente: ricerca scientifica e tutela della salute), nonché per contrasto con il d.lgs. n. 116/1992 che recepisce la direttiva 86/609/CEE sulla protezione degli animali usati a fini sperimentali. Veniva lamentata anche la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (ordinamento civile) quanto alle sanzioni amministrative previste dalla legge regionale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale (divieto di allevamento e cessione di animali a fini di ricerca) per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la Regione ha esercitato la propria potestà concorrente in modo da contrastare i principi fondamentali dettati dalla legislazione statale e dalla normativa comunitaria. Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, dichiara in via conseguenziale l’illegittimità degli artt. 3 e 4 della medesima legge.

Il principio

La potestà legislativa regionale concorrente in materia di ricerca scientifica e tutela della salute non può spingersi fino a vietare in toto attività di sperimentazione animale ammesse dalla normativa statale e comunitaria. Una tale disciplina regionale, per il suo carattere di assoluto divieto, eccede il limite dei principi fondamentali posti dallo Stato e risulta incompatibile con il quadro normativo europeo.

Domande e risposte

Cosa vietava la legge regionale dell’Emilia-Romagna?

Vietava l’allevamento, l’utilizzazione e la cessione, a fini di ricerca, di cani e gatti, e la vivisezione di qualsiasi animale a scopi didattici, con sanzioni amministrative in caso di violazione.

Perché la Corte l’ha dichiarata incostituzionale?

Perché la Regione ha legiferato in una materia (ricerca scientifica e tutela della salute) di competenza legislativa concorrente, superando i limiti dei principi fondamentali statali e contrastando la direttiva comunitaria 86/609/CEE, recepita dal d.lgs. n. 116/1992.

Qual è la conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità?

La legge regionale cade integralmente nelle disposizioni censurate (artt. 2, 3 e 4): il divieto di sperimentazione animale nel territorio emiliano-romagnolo non produce più effetti giuridici.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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