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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 283, 373, 623 e 630 c.p.c. in materia di sospensione dell’efficacia esecutiva e di pignoramento presso terzi. Il giudice dell’esecuzione non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.
Di cosa si tratta
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari — sez. distaccata di Altamura —, nel corso di un’espropriazione presso terzi parzialmente sospesa dal giudice d’appello, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme sulla sospensione dell’esecuzione, ritenendo che la sovrapposizione di sospensioni (art. 283 e art. 623 c.p.c.) creasse incertezze lesive degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Artt. 283, 373, 623 e 630 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari, sez. distaccata di Altamura.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità. Il rimettente non aveva motivato in modo sufficiente né la rilevanza della questione nel giudizio concreto né la non manifesta infondatezza, limitandosi a prospettare dubbi di coordinamento normativo senza indicare in quale specifico modo la disposizione ledesse i parametri costituzionali invocati.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione si limita a segnalare possibili problemi di coordinamento tra norme processuali senza indicare in modo chiaro in quale specifico aspetto ciascuna disposizione contrasti con i parametri costituzionali.
Domande e risposte
Cosa disciplina l’art. 283 c.p.c.?
L’art. 283 c.p.c. consente al giudice d’appello, su istanza di parte, di sospendere — in tutto o in parte — l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, quando sussistano gravi motivi.
Cosa disciplina l’art. 623 c.p.c.?
L’art. 623 c.p.c. disciplina la sospensione del processo esecutivo da parte del giudice dell’esecuzione, ad esempio quando sia proposta opposizione all’esecuzione o quando il giudice d’appello abbia sospeso l’efficacia del titolo esecutivo.
Cosa succede al pignoramento quando l’esecuzione è sospesa?
Il pignoramento rimane valido ma il processo esecutivo è bloccato; il debitore non recupera la disponibilità dei beni pignorati fino alla revoca della sospensione o all’estinzione del processo esecutivo.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — tutela giurisdizionale effettiva
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza
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