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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla legge regionale piemontese sull’edilizia residenziale pubblica (l.r. n. 46/1995), che esclude dall’accesso agli alloggi ERP chi possiede immobili con rendita catastale superiore a una soglia. La norma non viola gli artt. 117, 118, 3 e 97 Cost.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Torino, in due procedimenti distinti, aveva censurato l’art. 2 comma 1 lett. c) della legge Regione Piemonte n. 46/1995, che esclude dall’accesso all’edilizia residenziale pubblica chi è titolare di diritti reali su immobili con rendita catastale rivalutata superiore a 3,5 volte la tariffa A/2 classe I del comune.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 2 comma 1 lett. c) della legge Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, nella parte in cui fissa autonomamente i parametri catastali di esclusione dall’ERP, in difformità dalla delibera CIPE del 13 marzo 1995. Parametri: artt. 117, 118, 3 e 97 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Torino.
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza. Dopo la riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001), la materia dell’edilizia residenziale pubblica rientra nella legislazione concorrente; la norma regionale piemontese è espressione della competenza regionale di dettaglio nel rispetto dei principi fondamentali statali, e la differenziazione rispetto alla delibera CIPE non integra un vizio costituzionale.
Il principio
In materia di edilizia residenziale pubblica (competenza concorrente), le Regioni possono determinare autonomamente i criteri di accesso agli alloggi, purché nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato; la scelta di parametri catastali specifici rientra nella discrezionalità regionale.
Domande e risposte
Cos’è la rendita catastale rivalutata?
È il reddito ordinario ricavabile dall’immobile secondo le tariffe catastali, moltiplicato per i coefficienti di rivalutazione aggiornati periodicamente dal MEF; viene usata come proxy del valore e del reddito patrimoniale.
Chi ha competenza sull’edilizia residenziale pubblica dopo il 2001?
Dopo la riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001) la materia è nella competenza legislativa concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel dettaglio.
La delibera CIPE vincola le Regioni?
No direttamente: la delibera CIPE del 1995 fissa criteri guida che le Regioni possono adattare nell’esercizio della propria competenza di dettaglio, senza essere vincolate puntualmente ai parametri da essa indicati.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative concorrenti Stato-Regioni
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e sussidiarietà
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.