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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla legge regionale piemontese sull’edilizia residenziale pubblica (l.r. n. 46/1995), che esclude dall’accesso agli alloggi ERP chi possiede immobili con rendita catastale superiore a una soglia. La norma non viola gli artt. 117, 118, 3 e 97 Cost.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Torino, in due procedimenti distinti, aveva censurato l’art. 2 comma 1 lett. c) della legge Regione Piemonte n. 46/1995, che esclude dall’accesso all’edilizia residenziale pubblica chi è titolare di diritti reali su immobili con rendita catastale rivalutata superiore a 3,5 volte la tariffa A/2 classe I del comune.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 2 comma 1 lett. c) della legge Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, nella parte in cui fissa autonomamente i parametri catastali di esclusione dall’ERP, in difformità dalla delibera CIPE del 13 marzo 1995. Parametri: artt. 117, 118, 3 e 97 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Torino.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza. Dopo la riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001), la materia dell’edilizia residenziale pubblica rientra nella legislazione concorrente; la norma regionale piemontese è espressione della competenza regionale di dettaglio nel rispetto dei principi fondamentali statali, e la differenziazione rispetto alla delibera CIPE non integra un vizio costituzionale.

Il principio

In materia di edilizia residenziale pubblica (competenza concorrente), le Regioni possono determinare autonomamente i criteri di accesso agli alloggi, purché nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato; la scelta di parametri catastali specifici rientra nella discrezionalità regionale.

Domande e risposte

Cos’è la rendita catastale rivalutata?

È il reddito ordinario ricavabile dall’immobile secondo le tariffe catastali, moltiplicato per i coefficienti di rivalutazione aggiornati periodicamente dal MEF; viene usata come proxy del valore e del reddito patrimoniale.

Chi ha competenza sull’edilizia residenziale pubblica dopo il 2001?

Dopo la riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001) la materia è nella competenza legislativa concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel dettaglio.

La delibera CIPE vincola le Regioni?

No direttamente: la delibera CIPE del 1995 fissa criteri guida che le Regioni possono adattare nell’esercizio della propria competenza di dettaglio, senza essere vincolate puntualmente ai parametri da essa indicati.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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