Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte risolve il conflitto di attribuzioni a favore dello Stato: spetta allo Stato — e non alla Regione Siciliana — disciplinare con decreti dirigenziali le modalità di riversamento dell’acconto IVA di dicembre 1999 e 2000. La Sicilia non ha un diritto immediato sulla quota IVA prima del riversamento.

Di cosa si tratta

Il Ministero delle finanze aveva emesso, nel 1999 e nel 2000, decreti dirigenziali che stabilivano le modalità con cui le aziende di credito avrebbero dovuto riversare all’Erario l’acconto IVA di dicembre. La Regione Siciliana aveva sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che tali decreti invadevano la sua competenza sulle entrate IVA maturate nel territorio regionale, spettantigli per statuto speciale.

La questione (conflitto di attribuzioni)

Decreti 7 dicembre 1999 e 13 dicembre 2000 del Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze, sulle modalità di riversamento dell’acconto IVA. La Regione Siciliana invocava gli artt. 20 e 36 dello Statuto siciliano, gli artt. 2 e 8 del d.P.R. n. 1074/1965 e gli artt. 3, 81, 97 Cost. Promosso da: Regione Siciliana.

La decisione della Corte

La Corte dichiara che spetta allo Stato disciplinare le modalità di riversamento dell’acconto IVA. Il diritto della Regione Siciliana sulle quote IVA matura solo dopo il riversamento all’Erario, secondo le norme dello Statuto speciale; prima di tale momento lo Stato ha piena competenza a regolare le modalità operative del riversamento.

Il principio

Le entrate IVA spettanti alla Regione Siciliana in base allo Statuto speciale costituiscono una quota di quelle complessivamente riscosse nel territorio regionale dopo il loro riversamento all’Erario: fino a quel momento lo Stato mantiene la piena competenza a disciplinare le modalità tecnico-operative di riscossione e trasferimento.

Domande e risposte

Cosa sono le «quote IVA» della Regione Siciliana?

In base allo Statuto della Regione Siciliana (r.d.lgs. n. 455/1946) e alle relative norme di attuazione, alla Sicilia spetta una quota delle imposte erariali riscosse nel territorio regionale, tra cui l’IVA.

Lo Stato può emanare decreti dirigenziali in materia fiscale regionale?

Sì, ma solo in relazione alle modalità tecniche di raccolta e versamento dei tributi; l’attribuzione della quota alla Regione avviene in un momento successivo, secondo le norme statutarie.

Cos’è un conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione?

È un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui Stato e Regione contestano vicendevolmente di essersi invasi le rispettive sfere di competenza costituzionale o statutaria; la Corte indica a chi spetta la competenza contestata.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.