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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 497 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non vieta di esaminare come testimone la persona offesa costituita parte civile, sottoponendola all’obbligo di verità e al giuramento.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Venezia — sezione distaccata di Portogruaro — aveva sollevato questione perché la persona offesa costituita parte civile veniva esaminata come testimone con obbligo di giuramento, pur essendo portatrice di un interesse diretto all’esito del procedimento. Ciò avrebbe creato, a parere del rimettente, uno squilibrio processuale lesivo degli artt. 3 e 24 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 497 comma 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il divieto di esaminare come testimone la persona offesa costituita parte civile. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Portogruaro.
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza. La persona offesa costituita parte civile può essere esaminata come testimone perché il suo interesse nell’esito del giudizio non esclude la capacità di testimoniare; la giurisprudenza di legittimità già richiede una valutazione prudente di tale deposizione. La disposizione non è irragionevole né lede il diritto di difesa dell’imputato.
Il principio
La veste di parte civile non è di per sé incompatibile con quella di testimone; l’interesse al risultato del giudizio incide sulla credibilità del teste, che il giudice valuta con ogni cautela, ma non esclude la capacità testimoniale.
Domande e risposte
Chi è la «persona offesa costituita parte civile»?
È la vittima del reato che si è costituita parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno; partecipa quindi al giudizio sia come titolare di un’azione risarcitoria sia, potenzialmente, come testimone dell’accusa.
Come valuta il giudice la deposizione della persona offesa parte civile?
Con particolare attenzione critica: la giurisprudenza di legittimità richiede riscontri di credibilità oggettiva e soggettiva, e una motivazione rafforzata quando la condanna si basa essenzialmente su tale testimonianza.
L’imputato può controesaminare la persona offesa?
Sì: il principio del contraddittorio (art. 111 Cost.) garantisce all’imputato il diritto di esaminare o far esaminare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, inclusa la persona offesa.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e parità delle armi
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio
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