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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 32-bis del d.lgs. n. 271/1989 (ora art. 117 del d.P.R. n. 115/2002), che estende il patrocinio a spese dello Stato ai difensori d’ufficio di imputati non abbienti inadempienti. La questione è analoga a quella già decisa con ordinanza n. 328/2003.
Di cosa si tratta
La disposizione censurata (introdotta dall’art. 18 della legge n. 60/2001 e poi confluita nell’art. 117 del d.P.R. n. 115/2002) prevede che il difensore d’ufficio di un imputato non ammesso al gratuito patrocinio e inadempiente al pagamento del compenso possa essere liquidato a spese dello Stato. La Corte d’appello di Milano aveva sollevato questione per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Milano, sezione IV penale, aveva sollevato questione in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost. (copertura finanziaria delle leggi di spesa), sostenendo che l’estensione del beneficio comportasse nuove e maggiori spese senza indicazione dei mezzi per farvi fronte.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza, richiamando l’ordinanza n. 328/2003 con cui aveva già esaminato e respinto identica questione: la disposizione censurata trova copertura finanziaria nella disciplina generale del patrocinio dello Stato per i non abbienti, e la rimessione non prospetta argomenti nuovi rispetto a quelli già valutati.
Il principio
L’estensione del patrocinio a spese dello Stato al difensore d’ufficio di imputati inadempienti non viola l’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa, trovando adeguata copertura nel sistema generale del gratuito patrocinio già esistente.
Domande e risposte
Chi era il rimettente e perché aveva sollevato la questione?
La Corte d’appello di Milano, sezione penale, aveva dubitato che l’obbligo dello Stato di pagare il difensore d’ufficio in caso di inadempimento dell’imputato non abbiente potesse determinare spese non coperte da apposito stanziamento.
Perché la questione è stata ritenuta manifestamente infondata?
Perché la medesima questione era già stata decisa con ordinanza n. 328/2003 e la rimessione non aggiungeva argomenti nuovi: la copertura finanziaria era reperibile nella legge n. 217/1990 sul patrocinio per i non abbienti.
Qual è la differenza tra manifesta infondatezza e infondatezza?
La manifesta infondatezza è dichiarata con ordinanza (procedimento semplificato) quando la questione è ictu oculi priva di fondamento, in quanto già decisa o senza argomenti nuovi; l’infondatezza è dichiarata con sentenza dopo esame nel merito.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — obbligo di copertura finanziaria per le leggi che comportano nuove spese
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e assistenza legale garantita
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