Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche sulla razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, e manifesta infondatezza per l’art. 5. L’art. 11, comma 2, viene invece dichiarato inammissibile. La materia rientra nella competenza concorrente (energia) e la legge regionale ha rispettato i principi fondamentali statali.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato tre disposizioni della legge della Regione Marche n. 15/2002 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione): l’art. 4, comma 1, sull’orario di apertura degli impianti; l’art. 5, sui requisiti minimi degli impianti; e l’art. 11, comma 2, sulle sanzioni. Il ricorso lamentava il contrasto con i principi fondamentali posti dal d.lgs. n. 32/1998 e dal d.lgs. n. 346/1999 in materia di distribuzione dei carburanti.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorrente invocava l’art. 117, secondo comma, lett. e), h), l) e s) e terzo comma, Cost., sostenendo che la legge regionale avesse ecceduto le proprie competenze concorrenti in materia di energia e sicurezza, nonché invaso le competenze esclusive statali in materia di ordinamento civile e tutela dell’ambiente.

La decisione della Corte

La Corte: a) dichiara non fondata la questione sull’art. 4, comma 1, accertando che la disposizione sulla reperibilità dell’operatore si muove entro i principi fondamentali della disciplina statale; b) dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 5, analogamente già valutata; c) dichiara inammissibile la questione sull’art. 11, comma 2, per carenza di motivazione sulla rilevanza.

Il principio

La Regione, nell’esercizio della competenza concorrente in materia di energia, può dettare norme sull’organizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, purché rispetti i principi fondamentali posti dalla legislazione statale e non invada le materie di esclusiva competenza statale.

Domande e risposte

Di cosa si occupava la legge della Regione Marche n. 15/2002?

Dettava norme sulla razionalizzazione e l’ammodernamento della rete regionale di distribuzione dei carburanti per autotrazione: orari di apertura, requisiti degli impianti, obblighi degli operatori e sanzioni.

Perché l’art. 4, comma 1, è stato ritenuto conforme alla Costituzione?

Perché la Corte ha accertato che la previsione relativa alla reperibilità dell’operatore sugli impianti si muove coerentemente nell’ambito dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di distribuzione dei carburanti.

Quali materie risultavano in gioco?

Principalmente la materia «energia» (competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.), con connessioni con la sicurezza, l’ordinamento civile e la tutela dell’ambiente (competenze esclusive statali).

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.