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La Corte dichiara incostituzionale la legge della Regione Toscana che affidava al Difensore civico regionale e, in sua assenza, al Presidente della Giunta i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti. La competenza a disciplinare tali poteri appartiene allo Stato ai sensi dell’art. 120, secondo comma, Cost.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Toscana n. 35/2002 aveva modificato la disciplina dell’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti, affidandoli al Difensore civico regionale (art. 3, comma 1) e, in caso di vacanza di quell’ufficio, al Presidente della Giunta regionale (art. 5, comma 5). Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato entrambe le disposizioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso lamentava la violazione degli artt. 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lett. p), e 120, secondo comma, Cost. L’art. 120, secondo comma, Cost. demanda alla legge statale la disciplina dei casi e delle modalità in cui il Governo può esercitare poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, escludendo la competenza regionale in materia.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate. L’art. 120, secondo comma, Cost. riserva alla legge statale la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, non lasciando spazio a un intervento legislativo regionale che istituisca autonome forme di controllo sostitutivo. La Regione non ha né la competenza legislativa né quella amministrativa per disciplinare tali poteri nei confronti degli enti locali del proprio territorio.
Il principio
L’art. 120, secondo comma, Cost. costituisce una riserva statale in ordine alla disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali: le Regioni non possono istituire propri meccanismi di sostituzione — nemmeno affidandoli al Difensore civico — al di fuori del quadro normativo statale.
Domande e risposte
Che cosa sono i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali?
Sono i poteri che consentono a un soggetto diverso dall’ente inadempiente di intervenire per garantire l’adempimento di obblighi posti dalla legge: ad esempio, nominare un commissario ad acta per adottare un atto che il Comune avrebbe dovuto emanare e non ha adottato.
Perché la Regione non può disciplinare autonomamente questi poteri?
Perché l’art. 120, secondo comma, Cost. riserva espressamente alla legge statale la disciplina delle procedure di esercizio del potere sostitutivo del Governo, escludendo qualsiasi competenza legislativa regionale in materia.
Cosa accade ora ai poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali toscani?
Si applicano le norme statali generali sull’esercizio del potere sostitutivo governativo, senza che la Regione possa creare in via autonoma meccanismi di controllo sostitutivo.
Norme collegate
- Art. 120 della Costituzione — poteri sostitutivi del Governo nei confronti delle Regioni e degli enti locali
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.