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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale la legge della Regione Toscana che affidava al Difensore civico regionale e, in sua assenza, al Presidente della Giunta i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti. La competenza a disciplinare tali poteri appartiene allo Stato ai sensi dell’art. 120, secondo comma, Cost.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Toscana n. 35/2002 aveva modificato la disciplina dell’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti, affidandoli al Difensore civico regionale (art. 3, comma 1) e, in caso di vacanza di quell’ufficio, al Presidente della Giunta regionale (art. 5, comma 5). Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato entrambe le disposizioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso lamentava la violazione degli artt. 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lett. p), e 120, secondo comma, Cost. L’art. 120, secondo comma, Cost. demanda alla legge statale la disciplina dei casi e delle modalità in cui il Governo può esercitare poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, escludendo la competenza regionale in materia.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate. L’art. 120, secondo comma, Cost. riserva alla legge statale la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, non lasciando spazio a un intervento legislativo regionale che istituisca autonome forme di controllo sostitutivo. La Regione non ha né la competenza legislativa né quella amministrativa per disciplinare tali poteri nei confronti degli enti locali del proprio territorio.

Il principio

L’art. 120, secondo comma, Cost. costituisce una riserva statale in ordine alla disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali: le Regioni non possono istituire propri meccanismi di sostituzione — nemmeno affidandoli al Difensore civico — al di fuori del quadro normativo statale.

Domande e risposte

Che cosa sono i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali?

Sono i poteri che consentono a un soggetto diverso dall’ente inadempiente di intervenire per garantire l’adempimento di obblighi posti dalla legge: ad esempio, nominare un commissario ad acta per adottare un atto che il Comune avrebbe dovuto emanare e non ha adottato.

Perché la Regione non può disciplinare autonomamente questi poteri?

Perché l’art. 120, secondo comma, Cost. riserva espressamente alla legge statale la disciplina delle procedure di esercizio del potere sostitutivo del Governo, escludendo qualsiasi competenza legislativa regionale in materia.

Cosa accade ora ai poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali toscani?

Si applicano le norme statali generali sull’esercizio del potere sostitutivo governativo, senza che la Regione possa creare in via autonoma meccanismi di controllo sostitutivo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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