Autore: Andrea Marton

  • Art. 225 Codice Civile: Scioglimento della comunione

    Art. 225 Codice Civile: Scioglimento della comunione

    Art. 225 c.c. [Scioglimento della comunione] (1)

    Articolo abrogato.

  • Art. 226 Codice Civile: Separazione giudiziale dei beni

    Art. 226 Codice Civile: Separazione giudiziale dei beni

    Art. 226 c.c. [Separazione giudiziale dei beni] (1)

    Articolo abrogato.

  • Art. 227 Codice Civile: Divisione dei beni della comunione

    Art. 227 Codice Civile: Divisione dei beni della comunione

    Art. 227 c.c. [Divisione dei beni della comunione] (1)

    Articolo abrogato.

  • Art. 228 Codice Civile: Prelevamento di beni mobili

    Art. 228 Codice Civile: Prelevamento di beni mobili

    Art. 228 c.c. [Prelevamento di beni mobili] (1)

    Articolo abrogato.

  • Art. 229 Codice Civile: Ripetizione del valore in caso di mancanza

    Art. 229 Codice Civile: Ripetizione del valore in caso di mancanza

    Art. 229 c.c. [Ripetizione del valore in caso di mancanza

    In vigore

    delle cose da prelevare] (1) […]

  • Art. 230 Codice Civile: Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

    Art. 230 Codice Civile: Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

    Art. 230 c.c. [Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi]

    In vigore

    (1) […]

  • Art. 230 bis Codice Civile: Impresa familiare

    Art. 230 bis Codice Civile: Impresa familiare

    Art. 230 BIS c.c. Impresa familiare (3)

    In vigore

    Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la responsabilità genitoriale (1) su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. (2) Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

  • Articolo 230-ter Codice Civile: Diritti del convivente

    Articolo 230-ter Codice Civile: Diritti del convivente

    Art. 230 TER c.c. Diritti del convivente

    In vigore

    Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

  • Art. 231 Codice Civile: Paternita’ del marito

    Art. 231 Codice Civile: Paternita’ del marito

    Art. 231 c.c. Paternita' del marito (1)

    In vigore

    Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.

  • Art. 232 Codice Civile: Presunzione di concepimento durante il

    Art. 232 Codice Civile: Presunzione di concepimento durante il

    Art. 232 c.c. Presunzione di concepimento durante il

    In vigore

    matrimonio Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. (1) La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale o dalla omologazione di separazione consensuale ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.