Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 328/2004 – Arresto obbligatorio straniero ordine questore

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Il Tribunale di Pisa aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Più Tribunali avevano sollevato questione di costituzionalità di tale previsione, ritenendo sproporzionato l’arresto obbligatorio per una contravvenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza della contravvenzione di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore). Parametri invocati: artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Pisa.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter. Inoltre il d.l. n. 241 del 2004 ha sostituito la norma, prevedendo l’arresto obbligatorio solo per il più grave delitto di cui al comma 5-quater. Il giudice rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, interviene una pronuncia della stessa Corte che decide la questione relativa alla medesima norma, ovvero quando il legislatore modifica la norma impugnata. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 (nella versione Bossi-Fini) stabiliva che per il reato contravvenzionale di mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14 co. 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore in flagranza. La Corte con la sent. n. 223/2004 aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

    Perché l’arresto obbligatorio era incostituzionale?

    L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale: ogni limitazione deve essere proporzionata e giustificata. Rendere obbligatorio l’arresto per una semplice contravvenzione (reato meno grave) senza possibilità di valutare il caso concreto risultava sproporzionato e violava i principi di ragionevolezza.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza 223/2004?

    Il d.l. n. 241 del 2004 ha riscritto la norma: l’arresto obbligatorio in flagranza è rimasto solo per il delitto (reato più grave) di cui al comma 5-quater (reiterata inottemperanza), mentre per la contravvenzione del comma 5-ter non è più previsto in forma obbligatoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 327/2004 – Arresto obbligatorio straniero ordine questore

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    Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Più Tribunali avevano sollevato questione di costituzionalità di tale previsione, ritenendo sproporzionato l’arresto obbligatorio per una contravvenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza della contravvenzione di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore). Parametri invocati: artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter. Inoltre il d.l. n. 241 del 2004 ha sostituito la norma, prevedendo l’arresto obbligatorio solo per il più grave delitto di cui al comma 5-quater. Il giudice rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, interviene una pronuncia della stessa Corte che decide la questione relativa alla medesima norma, ovvero quando il legislatore modifica la norma impugnata. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 (nella versione Bossi-Fini) stabiliva che per il reato contravvenzionale di mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14 co. 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore in flagranza. La Corte con la sent. n. 223/2004 aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

    Perché l’arresto obbligatorio era incostituzionale?

    L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale: ogni limitazione deve essere proporzionata e giustificata. Rendere obbligatorio l’arresto per una semplice contravvenzione (reato meno grave) senza possibilità di valutare il caso concreto risultava sproporzionato e violava i principi di ragionevolezza.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza 223/2004?

    Il d.l. n. 241 del 2004 ha riscritto la norma: l’arresto obbligatorio in flagranza è rimasto solo per il delitto (reato più grave) di cui al comma 5-quater (reiterata inottemperanza), mentre per la contravvenzione del comma 5-ter non è più previsto in forma obbligatoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 326/2004 – Arresto obbligatorio straniero ordine questore

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    Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Più Tribunali avevano sollevato questione di costituzionalità di tale previsione, ritenendo sproporzionato l’arresto obbligatorio per una contravvenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza della contravvenzione di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore). Parametri invocati: artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter. Inoltre il d.l. n. 241 del 2004 ha sostituito la norma, prevedendo l’arresto obbligatorio solo per il più grave delitto di cui al comma 5-quater. Il giudice rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, interviene una pronuncia della stessa Corte che decide la questione relativa alla medesima norma, ovvero quando il legislatore modifica la norma impugnata. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 (nella versione Bossi-Fini) stabiliva che per il reato contravvenzionale di mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14 co. 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore in flagranza. La Corte con la sent. n. 223/2004 aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

    Perché l’arresto obbligatorio era incostituzionale?

    L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale: ogni limitazione deve essere proporzionata e giustificata. Rendere obbligatorio l’arresto per una semplice contravvenzione (reato meno grave) senza possibilità di valutare il caso concreto risultava sproporzionato e violava i principi di ragionevolezza.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza 223/2004?

    Il d.l. n. 241 del 2004 ha riscritto la norma: l’arresto obbligatorio in flagranza è rimasto solo per il delitto (reato più grave) di cui al comma 5-quater (reiterata inottemperanza), mentre per la contravvenzione del comma 5-ter non è più previsto in forma obbligatoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 325/2004 – Arresto obbligatorio straniero ordine questore

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    Il Tribunale di Modena aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Più Tribunali avevano sollevato questione di costituzionalità di tale previsione, ritenendo sproporzionato l’arresto obbligatorio per una contravvenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza della contravvenzione di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore). Parametri invocati: artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Modena.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter. Inoltre il d.l. n. 241 del 2004 ha sostituito la norma, prevedendo l’arresto obbligatorio solo per il più grave delitto di cui al comma 5-quater. Il giudice rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, interviene una pronuncia della stessa Corte che decide la questione relativa alla medesima norma, ovvero quando il legislatore modifica la norma impugnata. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 (nella versione Bossi-Fini) stabiliva che per il reato contravvenzionale di mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14 co. 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore in flagranza. La Corte con la sent. n. 223/2004 aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

    Perché l’arresto obbligatorio era incostituzionale?

    L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale: ogni limitazione deve essere proporzionata e giustificata. Rendere obbligatorio l’arresto per una semplice contravvenzione (reato meno grave) senza possibilità di valutare il caso concreto risultava sproporzionato e violava i principi di ragionevolezza.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza 223/2004?

    Il d.l. n. 241 del 2004 ha riscritto la norma: l’arresto obbligatorio in flagranza è rimasto solo per il delitto (reato più grave) di cui al comma 5-quater (reiterata inottemperanza), mentre per la contravvenzione del comma 5-ter non è più previsto in forma obbligatoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 324/2004 – Arresto obbligatorio straniero ordine questore

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Il Tribunale di Busto Arsizio (GIP) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Più Tribunali avevano sollevato questione di costituzionalità di tale previsione, ritenendo sproporzionato l’arresto obbligatorio per una contravvenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza della contravvenzione di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore). Parametri invocati: artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Busto Arsizio (GIP).

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter. Inoltre il d.l. n. 241 del 2004 ha sostituito la norma, prevedendo l’arresto obbligatorio solo per il più grave delitto di cui al comma 5-quater. Il giudice rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, interviene una pronuncia della stessa Corte che decide la questione relativa alla medesima norma, ovvero quando il legislatore modifica la norma impugnata. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 (nella versione Bossi-Fini) stabiliva che per il reato contravvenzionale di mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14 co. 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore in flagranza. La Corte con la sent. n. 223/2004 aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

    Perché l’arresto obbligatorio era incostituzionale?

    L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale: ogni limitazione deve essere proporzionata e giustificata. Rendere obbligatorio l’arresto per una semplice contravvenzione (reato meno grave) senza possibilità di valutare il caso concreto risultava sproporzionato e violava i principi di ragionevolezza.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza 223/2004?

    Il d.l. n. 241 del 2004 ha riscritto la norma: l’arresto obbligatorio in flagranza è rimasto solo per il delitto (reato più grave) di cui al comma 5-quater (reiterata inottemperanza), mentre per la contravvenzione del comma 5-ter non è più previsto in forma obbligatoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 323/2004 – Arresto obbligatorio straniero ordine questore

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Il Tribunale di Bologna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Più Tribunali avevano sollevato questione di costituzionalità di tale previsione, ritenendo sproporzionato l’arresto obbligatorio per una contravvenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza della contravvenzione di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore). Parametri invocati: artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Bologna.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter. Inoltre il d.l. n. 241 del 2004 ha sostituito la norma, prevedendo l’arresto obbligatorio solo per il più grave delitto di cui al comma 5-quater. Il giudice rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, interviene una pronuncia della stessa Corte che decide la questione relativa alla medesima norma, ovvero quando il legislatore modifica la norma impugnata. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 (nella versione Bossi-Fini) stabiliva che per il reato contravvenzionale di mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14 co. 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore in flagranza. La Corte con la sent. n. 223/2004 aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

    Perché l’arresto obbligatorio era incostituzionale?

    L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale: ogni limitazione deve essere proporzionata e giustificata. Rendere obbligatorio l’arresto per una semplice contravvenzione (reato meno grave) senza possibilità di valutare il caso concreto risultava sproporzionato e violava i principi di ragionevolezza.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza 223/2004?

    Il d.l. n. 241 del 2004 ha riscritto la norma: l’arresto obbligatorio in flagranza è rimasto solo per il delitto (reato più grave) di cui al comma 5-quater (reiterata inottemperanza), mentre per la contravvenzione del comma 5-ter non è più previsto in forma obbligatoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 322/2004 – Arresto obbligatorio straniero ordine questore

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Il Tribunale di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato violando l’ordine del questore di lasciarlo entro cinque giorni. Più Tribunali avevano sollevato questione di costituzionalità di tale previsione, ritenendo sproporzionato l’arresto obbligatorio per una contravvenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza della contravvenzione di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore). Parametri invocati: artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter. Inoltre il d.l. n. 241 del 2004 ha sostituito la norma, prevedendo l’arresto obbligatorio solo per il più grave delitto di cui al comma 5-quater. Il giudice rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, interviene una pronuncia della stessa Corte che decide la questione relativa alla medesima norma, ovvero quando il legislatore modifica la norma impugnata. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 (nella versione Bossi-Fini) stabiliva che per il reato contravvenzionale di mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14 co. 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore in flagranza. La Corte con la sent. n. 223/2004 aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

    Perché l’arresto obbligatorio era incostituzionale?

    L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale: ogni limitazione deve essere proporzionata e giustificata. Rendere obbligatorio l’arresto per una semplice contravvenzione (reato meno grave) senza possibilità di valutare il caso concreto risultava sproporzionato e violava i principi di ragionevolezza.

    Cosa è cambiato dopo la sentenza 223/2004?

    Il d.l. n. 241 del 2004 ha riscritto la norma: l’arresto obbligatorio in flagranza è rimasto solo per il delitto (reato più grave) di cui al comma 5-quater (reiterata inottemperanza), mentre per la contravvenzione del comma 5-ter non è più previsto in forma obbligatoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 321/2004 – Ricorso in cassazione per misure di prevenzione

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte di cassazione chiedeva se fosse incostituzionale la norma che, per i ricorsi contro i decreti della Corte d’appello in materia di misure di prevenzione, ammette il ricorso solo per violazione di legge, escludendo il vizio di manifesta illogicità della motivazione. La Corte dichiara la questione infondata.

    Di cosa si tratta

    Le misure di prevenzione (sorveglianza speciale, sequestro, confisca) si applicano a persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica. Il loro procedimento è disciplinato dalla legge n. 1423 del 1956. Contro i decreti della Corte d’appello che le confermano è ammesso ricorso per cassazione, ma solo per «violazione di legge». La Cassazione si chiedeva se escludere anche il vizio di manifesta illogicità della motivazione (art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.) fosse compatibile con i diritti di difesa e con il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui limita alla sola violazione di legge il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello in materia di misure di prevenzione, escludendo la ricorribilità per manifesta illogicità della motivazione. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte di cassazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. Ricorda che la nozione di «violazione di legge» nei giudizi di prevenzione è interpretata in modo più ampio di quella valevole nel processo ordinario: include la mancanza di motivazione e i vizi logici della stessa. La Cassazione può quindi censurare anche la manifesta illogicità della motivazione, sia pure attraverso il veicolo della violazione di legge. Non esiste dunque la denunciata lacuna di tutela.

    Il principio

    La nozione di «violazione di legge» che fonda il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione comprende anche i vizi della motivazione, inclusa la manifesta illogicità. L’interpretazione sistematica consente di colmare apparenti lacune di tutela senza necessità di dichiarare l’incostituzionalità della norma.

    Domande e risposte

    Cosa sono le misure di prevenzione?

    Sono misure limitative della libertà personale o patrimoniale applicabili a soggetti ritenuti pericolosi, anche in assenza di condanna penale. Comprendono la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il divieto o l’obbligo di soggiorno, il sequestro e la confisca dei beni.

    Perché il ricorso per cassazione è limitato alla «violazione di legge»?

    Il procedimento di prevenzione ha natura non penale in senso stretto e il legislatore ha scelto di limitare il sindacato della Cassazione per garantire la celerità. La Corte costituzionale ha tuttavia chiarito che tale limitazione non elimina il controllo sulla motivazione.

    Qual è la differenza tra violazione di legge e vizio di motivazione?

    La violazione di legge riguarda l’applicazione errata di una norma giuridica; il vizio di motivazione riguarda le carenze logiche del ragionamento del giudice. Nel procedimento di prevenzione, secondo la Corte, i due vizi possono sovrapporsi: una motivazione manifestamente illogica integra anche una violazione dell’obbligo di motivare previsto dalla legge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 320/2004 – Asili nido e autonomia finanziaria regionale

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    Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto impugnavano numerose disposizioni della Legge finanziaria 2003. La Corte dichiara incostituzionale l’art. 91 (fondo statale per asili nido nei luoghi di lavoro) per violazione dell’autonomia finanziaria regionale; dichiara invece non fondate le censure all’art. 30 sui trasferimenti erariali regionali.

    Di cosa si tratta

    La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) conteneva, tra le altre, due disposizioni contestate dalle Regioni: l’art. 30 (trasferimenti erariali di parte corrente confluiti in un fondo unico con riparto ministeriale) e l’art. 91 (fondo statale per finanziare i datori di lavoro che realizzino asili nido o micro-nidi nei luoghi di lavoro). Tre Regioni ricorrevano sostenendo che tali disposizioni violassero la nuova autonomia finanziaria regionale introdotta dalla riforma del Titolo V del 2001.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 30 co. 1, 2, 5 e 15 e art. 91 co. 1-5 della legge n. 289 del 2002 (Legge finanziaria 2003). Parametri: artt. 117 e 119 della Costituzione (competenza legislativa regionale e autonomia finanziaria). Giudici rimettenti: Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto in via di azione diretta.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 91 co. 1-5 della legge n. 289 del 2002: gli asili nido rientrano nella competenza residuale delle Regioni (materia «assistenza e beneficenza») e il fondo statale con vincolo di destinazione diretto ai privati viola l’art. 119 Cost., replicando uno schema già censurato dalla sent. n. 370 del 2003. Dichiara invece non fondate le questioni sull’art. 30, ritenendo che la ricognizione dei trasferimenti e il fondo unico si collochino in un contesto transitorio di attuazione dell’art. 119 Cost. e non ledano le competenze regionali.

    Il principio

    Lo Stato non può istituire fondi settoriali con vincolo di destinazione in materie di competenza legislativa residuale o concorrente delle Regioni, anche quando i fondi siano destinati direttamente ai privati anziché alle Regioni stesse. L’art. 119 Cost. riformato esige che il finanziamento delle funzioni regionali transiti per le Regioni, senza condizionamenti statali sugli obiettivi di spesa.

    Domande e risposte

    Perché gli asili nido rientrano nella competenza regionale?

    Già prima della riforma costituzionale del 2001 gli asili nido erano considerati parte dell’assistenza e beneficenza pubblica, materia di competenza regionale. Dopo la riforma, non essendo materia di competenza statale esclusiva o concorrente, ricade nella competenza residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117 co. 4 Cost.

    Cosa prevedeva l’art. 91 dichiarato incostituzionale?

    Istituiva un fondo statale per finanziare i datori di lavoro (pubblici e privati) che realizzassero asili nido o micro-nidi nei luoghi di lavoro, con criteri e modalità fissati da regolamenti ministeriali. In sostanza, lo Stato bypassava le Regioni erogando direttamente ai privati risorse su una materia regionale.

    L’art. 30 sui trasferimenti regionali non era incostituzionale?

    No. La Corte ha ritenuto che la ricognizione dei trasferimenti e la loro confluenza in un fondo unico, in attesa dell’attuazione del nuovo federalismo fiscale, fossero misure transitorie legittime, non lesive degli artt. 117 e 119 Cost. in fase di prima attuazione della riforma del 2001.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 319/2004 – Concessioni idroelettriche Edison e autonomia altoatesina

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    La Provincia autonoma di Bolzano aveva sollevato conflitto di attribuzione contro il Governo statale per il prolungamento delle concessioni idroelettriche di Edison sul territorio altoatesino senza la prevista intesa. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso da parte della Provincia.

    Di cosa si tratta

    Nel 1998 il Ministero dell’industria aveva prorogato le concessioni di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico della Società Edison (impianti Vizze, Premesa, Ponte Gardena, Marengo) senza raggiungere la previa intesa con la Provincia autonoma di Bolzano, come previsto dall’art. 12 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione. La Provincia aveva quindi adito la Corte costituzionale con un conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai decreti ministeriali del 5 novembre 1998 che prorogavano le concessioni idroelettriche di Edison, lamentando la violazione dell’art. 12 co. 1 e 3 del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 381 del 1974.

    La decisione della Corte

    La Provincia autonoma di Bolzano ha rinunciato al ricorso e la controparte (Presidenza del Consiglio dei ministri) ha accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 27 ultimo comma delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte, ciò comporta l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nei giudizi per conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, seguita dall’accettazione della controparte, determina l’estinzione del processo senza pronuncia nel merito. Tale disposizione è analoga a quella che regola l’estinzione del processo civile per rinuncia agli atti.

    Domande e risposte

    Cosa è un conflitto di attribuzione?

    È lo strumento con cui Regioni, Province autonome e Stato si rivolgono alla Corte costituzionale per risolvere controversie sui rispettivi ambiti di competenza. È distinto dal giudizio di legittimità costituzionale delle leggi: qui si contesta un atto amministrativo o un comportamento, non una norma.

    Perché serviva l’intesa con la Provincia per prorogare le concessioni idroelettriche?

    Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e le norme di attuazione riconoscono alla Provincia competenze in materia di acque pubbliche e opere pubbliche di interesse provinciale. Per interventi statali che incidono su tale territorio è richiesto il coinvolgimento dell’ente autonomo tramite intesa.

    Cosa avviene dopo l’estinzione per rinuncia?

    Il conflitto viene chiuso senza pronuncia nel merito. Ciò significa che non viene stabilito chi avesse ragione sulla questione di fondo (l’obbligo di intesa). Le parti possono tuttavia regolare la questione in altra sede o attraverso accordi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 318/2004 – Credito imposta canoni non percepiti locazioni commerciali

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    La Commissione tributaria regionale di Cagliari chiedeva se fosse incostituzionale escludere i locatori di immobili commerciali dal credito d’imposta sui canoni non percepiti, riservato ai soli locatori di immobili abitativi. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 23 del TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), modificato dalla legge n. 431 del 1998 sulle locazioni abitative, riconosce ai locatori di immobili ad uso abitativo un credito d’imposta pari ai canoni scaduti e non percepiti. Il beneficio non si applica ai locatori di immobili ad uso commerciale. La Commissione tributaria regionale di Cagliari riteneva la distinzione irrazionale e contraria agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 23 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), come modificato dall’art. 8 della legge n. 431 del 1998, nella parte in cui esclude i locatori di immobili commerciali dal credito d’imposta sui canoni non percepiti. Parametri: artt. 3 e 53 della Costituzione. Giudice rimettente: Commissione tributaria regionale di Cagliari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: i tributi oggetto della controversia riguardavano gli anni 1995 e 1996, anteriori alla modifica legislativa del 1998 da cui sarebbe scaturita la censura di disparità di trattamento. La questione non poteva quindi influire sull’esito del giudizio a quo. Inoltre l’ordinanza di rimessione non motivava in modo adeguato la violazione dell’art. 53 Cost.

    Il principio

    La rilevanza della questione di legittimità costituzionale in via incidentale richiede che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio in corso. Se la controversia riguarda periodi anteriori all’entrata in vigore della norma che si assume incostituzionale, la questione è inammissibile per difetto di rilevanza, indipendentemente dalla fondatezza nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa è il credito d’imposta per canoni non percepiti?

    Se un locatore di immobile abitativo non riesce a riscuotere i canoni di locazione (ad esempio per morosità dell’inquilino), la legge gli consente di portare in detrazione dall’IRPEF l’imposta già versata su quei canoni non incassati. Il beneficio è previsto per le locazioni abitative, non commerciali.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    La lite fiscale riguardava gli anni 1995 e 1996, prima che la legge n. 431 del 1998 introducesse il credito d’imposta per i locatori abitativi. Poiché la norma censurata non era ancora in vigore nei periodi oggetto di causa, non aveva rilevanza nel giudizio.

    La discriminazione tra locatori abitativi e commerciali è comunque incostituzionale?

    La Corte non ha potuto esaminare il merito. La questione è stata dichiarata inammissibile per ragioni processuali, quindi non vi è una pronuncia sulla fondatezza della censura di irragionevolezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 317/2004 – Mutamento del giudice nel rito del lavoro

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    Il Tribunale di Milano dubitava che nel processo del lavoro, in caso di cambio del giudice durante l’istruzione, non fosse obbligatorio rinnovare le prove né sanzionare con nullità la sentenza emessa da un giudice diverso da quello istruttore. La Corte dichiara la questione manifestamente infondata.

    Di cosa si tratta

    Nel processo del lavoro (rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. del c.p.c.) il giudice istruttore assume le prove e poi pronuncia la sentenza. Se nel corso del procedimento cambia la persona fisica del giudice, ci si chiede se le prove debbano essere rinnovate davanti al nuovo giudice e se la sentenza emessa da un giudice diverso da quello istruttore sia nulla. Il Tribunale di Milano riteneva di sì, equiparando la disciplina a quella del processo penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: artt. 420, 161 co. 2 e 429 co. 1 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono la rinnovazione delle prove e la nullità della sentenza in caso di mutamento del giudice. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Milano, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il rito del lavoro è ispirato a principi di concentrazione e oralità propri del sistema civilistico, diversi da quelli del processo penale. Il combinato disposto degli artt. 174 c.p.c. e 63 disp. att. c.p.c. già consente la sostituzione del giudice istruttore in caso di impedimento. La presunta disparità rispetto al penale non integra irragionevolezza, trattandosi di riti strutturalmente diversi.

    Il principio

    Il principio di immutabilità del giudice non è imposto dalla Costituzione in modo assoluto per tutti i riti processuali. Il legislatore può legittimamente disciplinare il mutamento del giudice in modo differenziato tra processo civile e processo penale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche e finalità di ciascun rito.

    Domande e risposte

    Cosa succede nel processo del lavoro se cambia il giudice durante l’istruzione?

    Il nuovo giudice può utilizzare le prove già acquisite senza doverle rinnovare. La sentenza emessa da un giudice diverso da quello istruttore non è nulla per questo solo motivo, a meno che non ricorrano specifici vizi procedurali.

    Perché nel penale vige un regime diverso?

    Nel processo penale il principio del giudice naturale e il contraddittorio nella formazione della prova hanno una valenza costituzionale rafforzata (art. 111 Cost.), che giustifica la maggiore rigidità sull’immutabilità del giudice. Il processo civile del lavoro, pur essendo orale, ha struttura e finalità diverse.

    Esistono comunque rimedi se il giudice viene sostituito nel civile?

    Sì: l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. prevede che, in caso di assoluto impedimento o gravi esigenze, il giudice istruttore possa essere sostituito. In tale caso il nuovo giudice può anche disporre la rinnovazione di singoli atti istruttori se lo ritiene necessario.

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