Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 400/2004 – Terzo gruppo restituzione atti Bologna, straniero inottemperante

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna in un terzo gruppo di giudizi aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione, con identica soluzione processuale agli analoghi giudizi definiti con le ordinanze nn. 398 e 399 del 2004.

    Di cosa si tratta

    Come per le ordinanze nn. 398 e 399/2004, si tratta di ulteriori procedimenti del Tribunale di Bologna aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, del TU immigrazione (arresto obbligatorio dello straniero inottemperante all’ordine del questore). Questo terzo gruppo comprende ordinanze depositate tra il 2002 e il 2004, in parte relative a fattispecie analoghe a quelle degli altri giudizi riuniti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: artt. 3 e 13 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Bologna, con ordinanze del 2002-2004.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna, per le stesse ragioni degli altri giudizi analoghi: sopravvenienze normative che impongono al giudice rimettente di rivalutare rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.

    Il principio

    La pronuncia di restituzione degli atti non equivale a dichiarazione di inammissibilità né a rigetto della questione nel merito: il giudice rimettente conserva la facoltà di risollevare la questione con nuova ordinanza dopo aver valutato il mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Quante ordinanze del Tribunale di Bologna erano coinvolte complessivamente nei giudizi nn. 398, 399 e 400?

    Decine di ordinanze, tutte aventi il medesimo oggetto (art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione) e analoghe motivazioni. La Corte le ha raggruppate per affinità procedurale, definendole con tre distinte ordinanze (398, 399 e 400) tutte depositate il 21 dicembre 2004.

    Qual era il contesto pratico dell’applicazione della norma?

    I tribunali procedevano a udienze di convalida dell’arresto di stranieri fermati nel territorio nazionale dopo la scadenza del termine imposto dal questore per lasciare il paese, spesso in casi in cui lo straniero era privo di documenti e di risorse economiche per espatriare.

    Perché la legge Bossi-Fini aveva introdotto l’arresto obbligatorio?

    L’intento dichiarato era rafforzare la deterrenza verso la permanenza irregolare nel territorio nazionale e rendere più efficace il sistema di espulsione degli stranieri privi di titolo di soggiorno, attraverso lo strumento del giudizio direttissimo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 407/2004 – arresto obbligatorio immigrazione Tribunale Modena serie

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    Ulteriore serie di procedimenti del Tribunale di Modena riuniti e restituiti dopo la sentenza n. 223/2004, che aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’arresto obbligatorio per lo straniero inadempiente al provvedimento di allontanamento ex art. 14, comma 5-quinquies del T.U. immigrazione.

    Di cosa si tratta

    Come per l’ordinanza n. 406/2004, il Tribunale di Modena aveva sollevato con più ordinanze identiche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies del T.U. immigrazione. Sopravvenuta la sentenza n. 223/2004, la Corte ha riunito e restituito anche questa seconda serie di procedimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), sull’arresto obbligatorio per inottemperanza al provvedimento del questore. Il parametro costituzionale invocato è art. 3 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Modena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha restituito gli atti al Tribunale di Modena, in applicazione del medesimo principio della ord. n. 406/2004: la sentenza n. 223/2004 aveva già eliminato la norma impugnata.

    Il principio

    Il sopravvenire di una pronuncia di incostituzionalità sulla norma oggetto di questione pendente comporta la restituzione degli atti al rimettente, che deve rivalutare la rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Qual è il legame tra questa ordinanza e la n. 406/2004?

    Sono due serie parallele di procedimenti identici sollevati dal Tribunale di Modena: la stessa norma, gli stessi parametri. La Corte li ha trattati separatamente per ragioni di registro, ma con identica soluzione.

    La restituzione degli atti è favorevole agli imputati?

    Non necessariamente: il giudice rimettente deve ancora decidere; tuttavia, poiché la norma sull’arresto obbligatorio era stata dichiarata incostituzionale, gli arresti fondati su quella norma erano illegittimi.

    La legge 189/2002 (legge Bossi-Fini) è ancora in vigore?

    In parte sì; l’art. 14, comma 5-quinquies nella versione originaria è stato modificato e poi sostituito da interventi successivi. Le norme sull’immigrazione sono state ripetutamente riformate.

  • Corte cost. n. 399/2004 – Restituzione atti a Bologna su arresto straniero inottemperante

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    La Corte ordina nuovamente la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna in ulteriori giudizi aventi ad oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione. Si tratta di un secondo gruppo di ordinanze del medesimo tribunale, riunite e decise con la stessa soluzione processuale dell’ordinanza n. 398/2004.

    Di cosa si tratta

    Come nei giudizi definiti con l’ord. n. 398/2004, il Tribunale di Bologna aveva sollevato con una serie di ulteriori ordinanze (2003-2004) la questione di legittimità dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (TU immigrazione), nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero sorpreso nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine per lasciarlo. I parametri evocati erano l’art. 3 Cost. (ragionevolezza) e l’art. 13 Cost. (libertà personale).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: art. 3 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Bologna, con quindici ordinanze identiche nella parte motiva del 2003-2004.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna. La motivazione è analoga all’ord. n. 398/2004: il giudice rimettente deve rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce di eventuali sopravvenienze normative. Si osserva che le quindici ordinanze di questo giudizio evocano come parametro solo l’art. 3 Cost., a differenza di quelle del giudizio n. 398.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente è strumento ordinario con cui la Corte costituzionale consente al giudice a quo di rivalutare la questione alla luce di modifiche normative sopravvenute, senza che ciò pregiudichi la possibilità di risollevare la stessa questione con nuova ordinanza motivata.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha trattato separatamente i giudizi nn. 398 e 399?

    Perché si trattava di diversi gruppi di ordinanze del Tribunale di Bologna, depositati in periodi differenti e iscritti con numeri di registro diversi. Sebbene il tema fosse identico, la Corte ha preferito riunire e decidere separatamente ciascun gruppo.

    Qual è la differenza tra i parametri evocati nell’ord. 398 e nell’ord. 399?

    Nell’ord. n. 399 le quindici ordinanze del Tribunale di Bologna evocano come parametro solo l’art. 3 Cost. (uguaglianza/ragionevolezza), mentre nell’ord. n. 398 erano evocati anche l’art. 13 Cost. (libertà personale).

    Cosa è accaduto alla norma censurata negli anni successivi?

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 223/2004, aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte relativa all’arresto obbligatorio. Le successive restituzione degli atti servivano a far rivalutare ai giudici rimettenti l’impatto di tale pronuncia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 406/2004 – arresto obbligatorio immigrazione art. 14

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    La Corte Costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di Modena dopo che la sentenza n. 223/2004 aveva già dichiarato incostituzionale la previsione dell’arresto obbligatorio per lo straniero che non ottempera al provvedimento di allontanamento. Quarantatré procedimenti riuniti sono stati restituiti per la valutazione dell’impatto del ius superveniens.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Modena aveva sollevato in quarantatré procedimenti identici la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del Testo Unico sull’immigrazione, che prevedeva l’arresto obbligatorio dello straniero sorpreso nel territorio dopo la scadenza del termine fissato dal questore. La Corte, avendo già dichiarato incostituzionale quella disposizione con la sentenza n. 223 del 2004, ha riunito i giudizi e restituito gli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), sull’arresto obbligatorio per il reato di mancata ottemperanza al provvedimento di allontanamento. Il parametro costituzionale invocato è art. 3 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Modena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente (Tribunale di Modena): la questione era divenuta superflua a seguito della sentenza n. 223/2004 che aveva già dichiarato incostituzionale l’arresto obbligatorio previsto dall’art. 14, comma 5-quinquies.

    Il principio

    Quando una questione di legittimità costituzionale diviene priva di oggetto per effetto di una pronuncia di accoglimento su norma identica, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti la rilevanza sopravvenuta.

    Domande e risposte

    Che cosa è l’art. 14, comma 5-quinquies del T.U. immigrazione?

    Era la norma che prevedeva l’arresto obbligatorio dello straniero che, dopo essersi sottratto al trattenimento nel centro di permanenza temporanea, veniva sorpreso nuovamente nel territorio. La Corte l’ha dichiarata incostituzionale nella parte relativa all’obbligatorietà dell’arresto.

    Perché la Corte ha restituito gli atti invece di decidere?

    Perché aveva già risolto la medesima questione con la sentenza n. 223/2004: restituire gli atti permette al giudice rimettente di verificare se la pronuncia precedente influisce sulla rilevanza della questione nei singoli procedimenti.

    Cosa succede dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente rivaluta il caso alla luce della sentenza n. 223/2004: se la norma incostituzionale è la base del procedimento, i procedimenti vanno archiviati o decisi con la dichiarazione di inammissibilità della contestazione originaria.

  • Corte cost. n. 398/2004 – Arresto obbligatorio straniero inottemperante, restituzione atti Bologna

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (TU immigrazione), che prevede l’arresto obbligatorio per il reato di mancata ottemperanza all’ordine del questore di allontanarsi. La restituzione è disposta per valutare l’incidenza di sopravvenienze normative.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (TU immigrazione), introdotto dall’art. 13 della legge n. 189/2002 (legge Bossi-Fini), prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per il reato di cui al comma 5-ter (mancata ottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine indicato). Il Tribunale di Bologna aveva sollevato in numerosi procedimenti la questione di legittimità costituzionale di tale previsione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini). Parametri: artt. 3 e 13 della Costituzione (uguaglianza, libertà personale). Rimettente: Tribunale di Bologna, con numerose ordinanze del 2003-2004.

    La decisione della Corte

    La Corte, dopo aver riunito i numerosi giudizi identici promossi dal Tribunale di Bologna, ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. La restituzione è motivata dalla necessità che il giudice a quo valuti l’incidenza sulla rilevanza della questione di sopravvenienze normative, ovvero modifiche legislative intervenute dopo le ordinanze di rimessione che potrebbero incidere sull’applicabilità della norma censurata.

    Il principio

    Quando sopravvengono modificazioni normative della disposizione censurata o del quadro legislativo di riferimento dopo la proposizione della questione di legittimità, la Corte costituzionale può ordinare la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 14, comma 5-quinquies, TU immigrazione?

    Nella versione introdotta dalla legge Bossi-Fini del 2002, prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza per chi commetteva il reato di cui al comma 5-ter, cioè per lo straniero che non ottemperava all’ordine del questore di allontanarsi dal territorio nazionale entro il termine stabilito.

    Perché i tribunali dubitavano della costituzionalità dell’arresto obbligatorio?

    Ritenevano che la misura fosse sproporzionata e in contrasto con l’art. 3 Cost. (uguaglianza/ragionevolezza) e l’art. 13 Cost. (libertà personale), in quanto prevedeva l’arresto automatico anche in situazioni in cui era evidente l’impossibilità materiale dello straniero di ottemperare all’ordine per mancanza di documenti o di risorse.

    Cosa significa ‘restituzione degli atti’ al giudice rimettente?

    La Corte non decide nel merito ma rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, affinché valuti se, alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute, la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata. Se sì, può risollevarla con una nuova ordinanza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 397/2004 – Conflitto attribuzioni Berlusconi-Caracciolo ammissibile

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte d’appello di Roma contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’on. Silvio Berlusconi nei confronti di Carlo Caracciolo di Castagneto nel corso di una trasmissione radiofonica.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento penale per diffamazione, l’on. Silvio Berlusconi era accusato di aver offeso Carlo Caracciolo di Castagneto (presidente del Gruppo Editoriale Espresso, editore di ‘La Repubblica’) nel corso della trasmissione radiofonica ‘Radio anch’io’ del 30 novembre 1999. La Camera dei deputati il 17 aprile 2002 aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. La Corte d’appello di Roma, investita dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, ha promosso conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: Corte d’appello di Roma (quarta sezione penale) contro la Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 17 aprile 2002 (n. 133) che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’on. Berlusconi ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Parametro implicito: art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alla Camera dei deputati e alla Corte d’appello di Roma. Come nell’ordinanza n. 394/2004, si tratta della fase di ammissibilità del conflitto, non del giudizio nel merito.

    Il principio

    L’ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra potere giudiziario e Camera dei deputati può essere dichiarata anche quando oggetto del conflitto è una delibera di insindacabilità relativa a dichiarazioni rese da un parlamentare in una trasmissione radiofonica, dovendo la Corte verificare nel merito se il nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari sussista.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra il conflitto di attribuzioni e la questione di legittimità costituzionale?

    Il conflitto di attribuzioni riguarda la ripartizione dei poteri tra organi costituzionali (nel caso: Parlamento e magistratura). La questione di legittimità riguarda invece la conformità di una norma di legge alla Costituzione.

    Perché la Corte d’appello ha impugnato la delibera parlamentare?

    Perché riteneva che le dichiarazioni dell’on. Berlusconi durante la trasmissione radiofonica non fossero espressione delle sue funzioni parlamentari, ma si trattasse di un’attività extraparlamentare, sicché la delibera di insindacabilità avrebbe usurpato le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

    Come si conclude di solito un conflitto di attribuzioni in materia di insindacabilità parlamentare?

    La Corte costituzionale decide nel merito se le dichiarazioni del parlamentare presentano il cosiddetto ‘nesso funzionale’ con l’esercizio delle funzioni parlamentari. Se il nesso non sussiste, la delibera di insindacabilità è annullata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 396/2004 – Patrocinio a spese dello Stato e termine di ammissione

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 96, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002 (testo unico spese di giustizia) e sull’art. 6, comma 1, della legge n. 134/2001, che impongono al giudice di provvedere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro dieci giorni, a pena di nullità assoluta. La norma è coerente con i parametri costituzionali di uguaglianza e diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Il d.P.R. n. 115/2002 (testo unico in materia di spese di giustizia) e la legge n. 134/2001 sul patrocinio a spese dello Stato prevedono che il giudice debba decidere sull’istanza di ammissione al beneficio entro dieci giorni dalla presentazione, a pena di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179, comma 2, c.p.p. Giudici di Ancona e Forlì dubitavano che tale prescrizione, con la nullità conseguente, fosse compatibile con i principi di uguaglianza e di effettività del diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 96, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico spese di giustizia) e art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134 (patrocinio a spese dello Stato). Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettenti: GUP del Tribunale di Ancona (ordinanze 26 maggio 2003) e GIP del Tribunale di Forlì (ordinanza 13 gennaio 2003).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza delle questioni. Il termine di dieci giorni con la previsione di nullità assoluta è giustificato dall’esigenza di garantire tempestività nella tutela del non abbiente, assicurando che il difensore sappia per tempo se può contare sul patrocinio statale. La norma non viola l’uguaglianza né il diritto di difesa, anzi li presidia.

    Il principio

    Il termine acceleratorio per la decisione sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presidiato dalla nullità assoluta, è compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost. perché garantisce la tempestiva tutela del diritto di difesa del non abbiente, senza creare disparità irragionevoli.

    Domande e risposte

    A chi spetta il patrocinio a spese dello Stato?

    A chi è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore alla soglia stabilita dalla legge (aggiornata periodicamente) e deve affrontare un processo penale, civile, amministrativo o tributario. Il beneficio copre le spese di difesa tecnica.

    Cosa succede se il giudice non decide entro dieci giorni sull’istanza di ammissione?

    Ai sensi dell’art. 179, comma 2, c.p.p., l’atto processuale compiuto in violazione del termine è affetto da nullità assoluta, rilevabile e deducibile in ogni stato e grado del procedimento.

    Perché i giudici rimettenti dubitavano della costituzionalità?

    Temevano che la sanzione di nullità assoluta per il ritardo del giudice creasse un meccanismo sproporzionato o potesse essere usata strumentalmente dalla difesa per invalidare gli atti processuali, ponendo dubbi di ragionevolezza rispetto alla severità della conseguenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 395/2004 – Compensazione spese processuali e giusti motivi

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui consente al giudice di compensare le spese senza esporre espressa e giustificata motivazione dei ‘giusti motivi’. Il vizio di inammissibilità risiede nel modo in cui il giudice ha sollevato la questione in via officiosa senza adeguata motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Camerino, nel pronunciare sentenza di accoglimento di una domanda, aveva sospeso il procedimento limitatamente alle spese per sollevare questione di costituzionalità. L’art. 92, comma secondo, c.p.c. (nel testo allora vigente) consentiva al giudice di compensare le spese ‘per giusti motivi’ anche a carico della parte vittoriosa, senza obbligo di motivazione esplicita secondo la giurisprudenza prevalente della Cassazione. Il giudice rimettente riteneva che tale interpretazione violasse i principi del giusto processo e del diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 92, comma secondo, del codice di procedura civile, nella parte in cui consente la compensazione delle spese processuali a carico della parte vittoriosa senza obbligo di esporre espressa e giustificata motivazione dei ‘giusti motivi’. Parametri: artt. 24 e 111 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Camerino, ordinanza del 22 luglio 2003.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice rimettente aveva già pronunciato sentenza di accoglimento e aveva sospeso il processo solo per la pronuncia sulle spese: la questione è stata sollevata in modo non corretto sotto il profilo della rilevanza, mancando la dimostrazione che la pronuncia sulle spese dipendesse dalla norma censurata nel senso richiesto dalla legge n. 87/1953.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante ai fini della decisione del giudizio in corso: quando il giudice ha già pronunciato sentenza di merito e sospende il processo solo per la questione accessoria sulle spese, occorre una specifica motivazione sulla rilevanza della questione costituzionale per tale pronuncia accessoria.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 92, comma secondo, c.p.c. sulla compensazione delle spese?

    Consentiva al giudice di compensare in tutto o in parte le spese processuali tra le parti per ‘giusti motivi’, anche a carico della parte rimasta vittoriosa, in deroga al principio generale di soccombenza dell’art. 91 c.p.c.

    Perché la Cassazione riteneva che la motivazione sui giusti motivi non fosse obbligatoria?

    Secondo l’interpretazione prevalente, il potere di compensazione era discrezionale e il giudice non era tenuto a motivare espressamente i giusti motivi, essendo sufficiente che questi risultassero desumibili dalla controversia.

    Come è stata poi modificata la norma sulla compensazione delle spese?

    Con la riforma del 2009 (legge n. 69/2009) il testo è stato novellato per richiedere ‘gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione’, rendendo obbligatoria la motivazione espressa e limitando il potere discrezionale del giudice.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 394/2004 – Conflitto attribuzioni Sgarbi-Boccassini ammissibile

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Brescia contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Ilda Boccassini nel corso di una trasmissione televisiva.

    Di cosa si tratta

    Nel corso del procedimento penale per diffamazione a carico del deputato Vittorio Sgarbi, accusato di aver offeso il magistrato Ilda Boccassini durante la trasmissione ‘Sgarbi quotidiani’ del 1° aprile 1999 su Canale 5, la Camera dei deputati il 4 febbraio 2004 aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Brescia ha proposto conflitto di attribuzioni ritenendo che le dichiarazioni non rientrassero nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: Tribunale di Brescia (seconda sezione penale) contro la Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 4 febbraio 2004 che aveva dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Sgarbi ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Parametro implicito: art. 68, primo comma, Cost. (insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni, disponendo che la cancelleria della Corte ne dia immediata comunicazione alla Camera dei deputati e al Tribunale di Brescia. L’ammissibilità è dichiarata ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, senza che la Corte si pronunci nel merito: si tratta della fase preliminare del giudizio sul conflitto.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un giudice penale censura una delibera parlamentare di insindacabilità sostenendo che le dichiarazioni non rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    Prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta della cosiddetta insindacabilità parlamentare.

    Qual era la condotta contestata all’on. Sgarbi?

    Nel corso della trasmissione televisiva ‘Sgarbi quotidiani’ del 1° aprile 1999 aveva fatto affermazioni offensive nei confronti del magistrato Ilda Boccassini in relazione alla vicenda del ‘caso Sharifa’, attribuendole comportamenti che il Tribunale di Brescia riteneva lesivi della sua reputazione.

    Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità del conflitto?

    La Corte costituzionale prosegue con il giudizio nel merito del conflitto, decidendo se le dichiarazioni dell’on. Sgarbi rientrassero o meno nell’esercizio delle funzioni parlamentari. In questa fase (ordinanza n. 394/2004) si è decisa solo l’ammissibilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 393/2004 – Esclusione dell’equità per contratti per adesione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 1 del d.l. n. 18/2003, convertito in legge n. 63/2003, che esclude il giudizio secondo equità per le controversie relative a contratti conclusi ai sensi dell’art. 1342 c.c. Il vizio di inammissibilità dipende dall’erronea indicazione della norma censurata nelle ordinanze di rimessione.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 18/2003, convertito nella legge n. 63/2003, aveva sostituito il secondo comma dell’art. 113 c.p.c. escludendo il giudizio secondo equità per tutte le controversie relative a contratti conclusi mediante moduli o formulari (art. 1342 c.c.), indipendentemente dal valore. La modifica incideva sui giudizi davanti al giudice di pace, che tradizionalmente decidono secondo equità per controversie di valore non superiore a duemila euro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettenti: Giudice di pace di Genzano di Roma (ord. 4 novembre 2003) e Giudice di pace di Napoli (ord. 26 settembre 2003), in giudizi relativi a rimborso di premi assicurativi RCA in seguito a sanzioni per pratiche anticoncorrenziali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità dei due giudizi riuniti. Entrambe le ordinanze citano come norma censurata l’art. 1 della legge n. 63/2003 (legge di conversione), anziché l’art. 1 del decreto-legge n. 18/2003 (la norma sostanziale). Tale errore nell’individuazione della norma oggetto costituisce difetto insanabile che preclude l’esame nel merito.

    Il principio

    Le ordinanze di rimessione devono identificare con precisione la norma censurata: l’indicazione della legge di conversione in luogo del decreto-legge convertito costituisce vizio di inammissibilità, in quanto impedisce alla Corte di individuare con certezza l’oggetto del giudizio di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa cambiava il d.l. 18/2003 sul giudizio di equità?

    Escludeva il giudizio secondo equità del giudice di pace per tutte le controversie relative a contratti conclusi mediante moduli o formulari standard (contratti per adesione), indipendentemente dal loro valore economico.

    Perché era rilevante la questione nei giudizi di rimborso premi RCA?

    I giudici di pace stavano trattando cause di rimborso di premi assicurativi indebitamente maggiorati da un cartello già sanzionato dall’Autorità garante. La norma censurata escludeva la loro competenza in equità per tali controversie contrattuali standardizzate.

    Cosa si intende per contratto concluso ai sensi dell’art. 1342 c.c.?

    È il contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti contrattuali, tipicamente i contratti di massa come le polizze assicurative.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 392/2004 – Criteri di nomina nelle commissioni tributarie

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 44-ter del d.lgs. n. 545/1992, che modifica i criteri di valutazione per la nomina a componente delle commissioni tributarie. Il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione nel corso di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ma la Corte rileva che tale sede non integra un ‘giudizio’ ai sensi dell’art. 1 della legge n. 87/1953.

    Di cosa si tratta

    L’art. 44-ter del d.lgs. n. 545/1992, introdotto dalla legge finanziaria 2002, modificava i criteri di valutazione per la nomina a componente delle commissioni tributarie. Il Consiglio di Stato, pronunciandosi su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un consigliere di Stato che si era visto modificare i criteri di concorso già indetto, aveva sollevato dubbi sull’indipendenza della magistratura tributaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 44-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria), introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Parametro: art. 108 della Costituzione (indipendenza della magistratura). Rimettente: Consiglio di Stato (terza sezione, sede del parere su ricorso straordinario), ordinanza del 4 novembre 2003.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è un ‘giudizio’ nel senso richiesto dall’art. 1 della legge n. 87/1953, perché manca del carattere giurisdizionale necessario a legittimare la rimessione alla Corte costituzionale. Il Consiglio di Stato in sede consultiva non esercita funzione giurisdizionale.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo nell’ambito di un giudizio in senso tecnico, con carattere giurisdizionale; il parere reso dal Consiglio di Stato nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non costituisce tale giudizio.

    Domande e risposte

    Cosa sono le commissioni tributarie?

    Sono gli organi speciali di giurisdizione competenti a decidere le controversie tra contribuenti e fisco. I loro componenti vengono nominati secondo criteri stabiliti dal d.lgs. n. 545/1992.

    Cosa aveva modificato la legge finanziaria 2002 riguardo alle commissioni tributarie?

    Aveva introdotto l’art. 44-ter nel d.lgs. n. 545/1992, modificando i criteri di valutazione per la nomina a componente delle commissioni, con effetti retroattivi sui concorsi già indetti.

    Perché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è un ‘giudizio’?

    Perché si tratta di un rimedio di natura amministrativa: il Consiglio di Stato esprime un parere consultivo, non una decisione giurisdizionale, e non vi è esercizio della funzione giurisdizionale in senso proprio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 391/2004 – Avviso oblazione nella citazione davanti al giudice di pace

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 20 d.lgs. n. 274/2000, che non prevede l’obbligo di inserire nella citazione penale davanti al giudice di pace l’avviso sulla possibilità di chiedere l’oblazione o di porre in essere condotte riparatorie. L’inammissibilità dipende da difetti di motivazione dell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 274/2000 disciplina la competenza penale del giudice di pace. L’art. 20 regola il contenuto dell’atto di citazione a giudizio. Il giudice di pace di Piacenza dubitava che quella norma violasse il diritto di difesa dell’imputato perché non prevedeva l’obbligo di avvisare l’imputato della facoltà di chiedere l’oblazione o di porre in essere condotte riparatorie prima dell’apertura del dibattimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (competenza penale del giudice di pace). Parametro: art. 24 della Costituzione (diritto di difesa). Rimettente: Giudice di pace di Piacenza, ordinanza del 10 febbraio 2003.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione, rilevando difetti nell’ordinanza di rimessione: il rimettente aveva dapprima disposto la trasmissione degli atti senza indicare la norma oggetto né motivare sulla rilevanza, rimediando solo con un secondo provvedimento integrativo. La Corte, riscontrata la carenza nell’atto originario, non entra nel merito della questione.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve indicare in modo completo la norma impugnata e motivare sulla rilevanza già nell’atto originario; difetti di tale tipo rendono la questione manifestamente inammissibile senza che la Corte possa esaminarne il merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 20 d.lgs. n. 274/2000?

    Disciplina il contenuto dell’atto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace nel procedimento penale, indicando gli elementi che deve obbligatoriamente contenere.

    Perché il giudice di pace di Piacenza aveva sollevato la questione?

    Riteneva che la mancata previsione dell’avviso sulle facoltà di oblazione e condotte riparatorie limitasse oggettivamente il diritto di difesa dell’imputato, che potrebbe ignorare tali opzioni.

    Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ in questo contesto?

    Significa che la questione non supera il vaglio preliminare per vizi formali dell’ordinanza di rimessione, senza che la Corte entri nel merito della sua fondatezza o infondatezza.

    Norme collegate

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