Autore: Andrea Marton

  • Art. 243 Codice Civile: Prova contraria

    Art. 243 Codice Civile: Prova contraria

    Art. 243 c.c. [Prova contraria] (1)

    Articolo abrogato.

  • Art. 243 bis Codice Civile: Disconoscimento di paternita’

    Art. 243 bis Codice Civile: Disconoscimento di paternita’

    Art. 243 BIS c.c. Disconoscimento di paternita'

    In vigore

    L’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

  • Art. 244 Codice Civile: Termini dell’azione di disconoscimento

    Art. 244 Codice Civile: Termini dell’azione di disconoscimento

    Art. 244 c.c. Termini dell'azione di disconoscimento (1)

    In vigore

    L’azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita. L’azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio. L’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.

  • Art. 245 Codice Civile: Sospensione del termine

    Art. 245 Codice Civile: Sospensione del termine

    Art. 245 c.c. Sospensione del termine (1)

    In vigore

    Se la parte interessata a promuovere l’azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell’articolo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente. Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell’altro genitore. Per gli altri legittimati l’azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.

  • Art. 246 Codice Civile: Trasmissibilita’ dell’azione

    Art. 246 Codice Civile: Trasmissibilita’ dell’azione

    Art. 246 c.c. Trasmissibilita' dell'azione (1)

    In vigore

    Se il presunto padre o la madre titolari dell’azione di disconoscimento di paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall’articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti. Se il figlio titolare dell’azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti. Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.

  • Art. 247 Codice Civile: Legittimazione passiva

    Art. 247 Codice Civile: Legittimazione passiva

    Art. 247 c.c. Legittimazione passiva

    In vigore

    Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari, nel giudizio di disconoscimento. Se una delle parti è minore o interdetta, l’azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l’azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l’azione si propone nei confronti delle persone indicate nell’articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.

  • Art. 248 Codice Civile: Legittimazione all’azione di contestazione

    Art. 248 Codice Civile: Legittimazione all’azione di contestazione

    Art. 248 c.c. Legittimazione all'azione di contestazione

    In vigore

    dello stato di figlio. Imprescrittibilita' (1) L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse (2). L’azione è imprescrittibile. Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245 (3).

  • Art. 249 Codice Civile: Legittimazione all’azione di reclamo dello

    Art. 249 Codice Civile: Legittimazione all’azione di reclamo dello

    Art. 249 c.c. Legittimazione all'azione di reclamo dello

    In vigore

    stato di figlio. Imprescrittibilita' (1) L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo. L’azione è imprescrittibile. Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.

  • Art. 250 Codice Civile: Riconoscimento

    Art. 250 Codice Civile: Riconoscimento

    Art. 250 c.c. Riconoscimento

    In vigore

    Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. (1) Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni (2) non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni (3) non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l’ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262. (4) Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio (5).

  • Art. 251 Codice Civile: Autorizzazione al riconoscimento

    Art. 251 Codice Civile: Autorizzazione al riconoscimento

    Art. 251 c.c. Autorizzazione al riconoscimento (1)

    In vigore

    Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice (2).