Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 277/2004 – Guida sotto stupefacenti e determinatezza della fattispecie penale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 187 del Codice della strada, sollevata dal Giudice di pace di Bobbio. La norma che sanziona la guida in stato di alterazione da stupefacenti, pur non prevedendo un limite quantitativo fisso, non viola i principi di determinatezza della fattispecie penale né quello di personalità della responsabilità.

    Di cosa si tratta

    L’art. 187 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) punisce chi guida in stato di alterazione psico-fisica causato dall’uso di sostanze stupefacenti, senza prevedere – a differenza dell’art. 186 per l’ebbrezza alcolica – un limite quantitativo oltre il quale scatti la sanzione penale. Il Giudice di pace di Bobbio dubitava che tale indeterminatezza violasse i principi costituzionali in materia penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Bobbio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede un limite quantitativo oltre il quale sia possibile ritenere il conducente in stato di alterazione da stupefacenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Il reato di cui all’art. 187 c.d.s. è un reato di pericolo concreto: la fattispecie è sufficientemente determinata dall’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica del conducente, che può essere rilevato mediante specifici strumenti e modalità di accertamento, senza che sia necessario un limite numerico fisso analogo al tasso alcolemico.

    Il principio

    Il principio di determinatezza della fattispecie penale non impone necessariamente la fissazione di limiti quantitativi numerici; è sufficiente che la condotta vietata sia individuabile con precisione sufficiente a garantire la conoscibilità del precetto e la personalità della responsabilità.

    Domande e risposte

    Perché il rimettente riteneva la norma indeterminata?

    Perché l’art. 186 c.d.s. sull’ebbrezza alcolica prevede un limite preciso (tasso alcolemico) oltre il quale scatta la sanzione, mentre l’art. 187 sugli stupefacenti non prevede alcun limite numerico, rimettendo all’accertamento caso per caso la sussistenza dello stato di alterazione.

    Come ha risposto la Corte al problema dell’accertamento?

    La Corte ha rilevato che il d.lgs. n. 9/2002 aveva già previsto strumenti e modalità di accertamento regolamentari, destinati a entrare in vigore, che avrebbero garantito la determinatezza dell’accertamento. Nel frattempo, i giudici applicavano la norma con riferimento allo stato di alterazione concretamente accertato.

    Cosa si intende per “reato di pericolo concreto”?

    Un reato di pericolo concreto è quello in cui la condotta è punibile non in astratto, ma solo quando crea un effettivo rischio per il bene giuridico tutelato (in questo caso, la sicurezza della circolazione stradale). A differenza del pericolo astratto, richiede un accertamento specifico caso per caso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 276/2004 – Atto notarile nullo per certificato urbanistico scaduto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Potenza sull’art. 18 della legge n. 47/1985, nella parte in cui non prevede la conferma degli atti aventi ad oggetto terreni con certificato di destinazione urbanistica scaduto. La questione era priva di adeguata motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 18 della legge n. 47/1985 prevede che gli atti tra vivi su terreni debbano essere corredati da un valido certificato di destinazione urbanistica; in mancanza, l’atto è nullo e insuscettibile di sanatoria. Il Tribunale di Potenza, nel corso di un procedimento disciplinare a carico di un notaio che aveva rogato un atto con certificato scaduto, aveva dubitato della ragionevolezza di questa disciplina, in quanto analoga possibilità di conferma è invece prevista per gli atti aventi ad oggetto edifici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Potenza, nel corso del giudizio disciplinare a carico del notaio Zotta Domenico Antonio, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente la conferma degli atti su terreni privi di valido certificato di destinazione urbanistica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo: il notaio non aveva subito la sanzione per l’atto originario nullo, bensì per il successivo atto di “conferma”, che nella vigente disciplina ha la natura di semplice rinnovo dell’atto e non richiede quindi la stessa norma censurata.

    Il principio

    L’inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza si ha quando l’ordinanza di rimessione non chiarisce in modo adeguato perché l’esito del giudizio a quo dipenda effettivamente dalla soluzione della questione di costituzionalità prospettata.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 18 della legge n. 47/1985 sul certificato di destinazione urbanistica?

    Prevede che per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali su terreni occorra allegare un certificato di destinazione urbanistica in corso di validità (valido per un anno dal rilascio). In sua assenza, l’atto è nullo.

    Perché il notaio era stato sottoposto a procedimento disciplinare?

    Perché aveva rogato, l’11 settembre 2000, un atto di compravendita su terreno con certificato di destinazione urbanistica rilasciato l’11 maggio 1999, quindi scaduto da oltre un anno. La legge notarile considera tale atto come violazione del divieto di rogare atti nulli.

    Qual è la differenza rispetto agli atti su edifici?

    Per gli atti su edifici, gli artt. 17 e 40 della legge n. 47/1985 consentono una conferma mediante atto successivo in presenza di determinate condizioni. Per i terreni, invece, tale possibilità non è prevista e l’atto resta irrimediabilmente nullo, disparità che il rimettente riteneva irragionevole.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza, invocato per la diversità di regime tra atti su edifici e atti su terreni
  • Corte cost. n. 275/2004 – Intercettazioni con impianti extra moenia e controllo giudiziale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 268, comma 3, c.p.p., sollevata dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria. La norma, nella parte in cui non prevede un controllo immediato del giudice sulla motivazione del decreto del p.m. che dispone intercettazioni mediante impianti esterni alla procura, non viola gli artt. 15 e 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 268, comma 3, c.p.p. consente, in presenza di eccezionali ragioni di urgenza, di eseguire le intercettazioni telefoniche mediante apparecchiature esterne alla procura della Repubblica, su decreto motivato del pubblico ministero. Il GIP di Reggio Calabria dubitava che il giudice, in sede di convalida o di prima proroga, non potesse controllare la congruità della motivazione di tale decreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, c.p.p., in riferimento agli artt. 97 e 15, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa verificare, in sede di convalida o di prima proroga, la conformità ai requisiti legali del decreto del p.m. che dispone l’esecuzione mediante impianti extra moenia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni, riuniti i tre giudizi. Le censure si basavano su una lettura riduttiva del sistema processuale: il giudice dispone già di poteri di controllo sull’intera procedura delle intercettazioni, comprese le modalità di esecuzione, nelle sedi processuali appropriate, senza necessità di un intervento additivo della Corte.

    Il principio

    La manifesta infondatezza di una questione di costituzionalità può essere pronunciata quando la norma impugnata già consente, in una lettura sistematica del quadro processuale, le garanzie che il rimettente ritiene assenti, senza che sia necessario un intervento manipolativo della Corte.

    Domande e risposte

    Cosa sono le intercettazioni con impianti “extra moenia”?

    Sono intercettazioni telefoniche eseguite mediante apparecchiature collocate al di fuori degli impianti della procura della Repubblica. L’art. 268, comma 3, c.p.p. le consente solo in presenza di eccezionali ragioni di urgenza o di insufficienza degli impianti interni, su decreto motivato del p.m.

    Qual era la preoccupazione del GIP rimettente?

    Il GIP temeva che, senza un controllo immediato sulla motivazione del decreto del p.m., le operazioni di intercettazione potessero proseguire a lungo con impianti non autorizzati, con conseguente inutilizzabilità dei risultati ex artt. 268 e 271 c.p.p., a danno dell’efficienza investigativa (art. 97 Cost.) e della riservatezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.).

    Perché la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza?

    Perché il sistema processuale già attribuisce al giudice strumenti adeguati di controllo, e la questione si fondava su un’interpretazione del quadro normativo non necessitata. La manifesta infondatezza è pronunciata quando il vizio denunciato non sussiste nella norma come correttamente interpretata nel sistema.

    Norme collegate

    • Art. 15 della Costituzione — libertà e segretezza delle comunicazioni, invocato come parametro per le intercettazioni
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, invocato con riferimento all’efficienza dell’amministrazione della giustizia
  • Corte cost. n. 274/2004 – Servizi pubblici locali cessata materia del contendere

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge finanziaria 2002, sollevate da cinque Regioni, a seguito dell’intervenuta abrogazione della norma impugnata da parte della nuova disciplina dei servizi pubblici locali.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Toscana, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna e Umbria avevano impugnato l’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che aveva riscritto la disciplina della gestione delle reti e dei servizi pubblici locali. Nel corso del giudizio, la norma era stata sostituita dall’art. 14 del d.l. n. 269/2003 (oggetto della sentenza n. 272/2004), venendo così meno l’oggetto del contendere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le cinque Regioni ricorrenti avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n. 448/2001, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119 della Costituzione nonché ai principi costituzionali attinenti al rapporto tra Stato e Regioni e al principio di ragionevolezza. La norma riguardava la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi promossi dalle cinque Regioni, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il sopravvenuto art. 14 del d.l. n. 269/2003 aveva sostituito integralmente la norma impugnata, eliminando l’oggetto del giudizio. La questione di merito è stata esaminata nel separato giudizio culminato nella sentenza n. 272/2004.

    Il principio

    La cessazione della materia del contendere nel giudizio costituzionale in via principale si verifica quando la norma impugnata è abrogata o sostituita nel corso del giudizio, determinando il venir meno dell’interesse a una pronuncia nel merito, sempre che la nuova norma non riproduca il vizio denunciato.

    Domande e risposte

    Cosa è la “cessata materia del contendere” in un giudizio costituzionale?

    Si ha cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un fatto che rende superflua la pronuncia della Corte: tipicamente l’abrogazione o la sostituzione della norma impugnata, che priva il ricorso del suo oggetto.

    Perché cinque Regioni avevano impugnato la norma?

    Ritenevano che l’art. 35 della legge finanziaria 2002, introducendo una disciplina dettagliata e autoapplicativa dei servizi pubblici locali, invadesse le competenze legislative regionali garantite dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.

    Come si è risolta la questione sostanziale?

    La questione sostanziale è stata risolta dalla sentenza n. 272/2004, con cui la Corte ha dichiarato parzialmente incostituzionale il nuovo art. 14 del d.l. n. 269/2003 che aveva sostituito la norma oggetto di questa ordinanza.

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  • Corte cost. n. 273/2004 – Rimborso cure estero portatori di handicap e autonomia provinciale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento contro il d.P.C.M. 1° dicembre 2000 che disciplinava il rimborso delle spese di soggiorno per cure all’estero dei portatori di handicap. Il conflitto era stato proposto oltre il termine di decadenza previsto.

    Di cosa si tratta

    Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2000 aveva dettato criteri dettagliati per il rimborso delle spese di soggiorno ai portatori di handicap che si recavano all’estero per cure non erogabili dal Servizio sanitario nazionale. La Provincia autonoma di Trento, che vantava competenza legislativa in materia di igiene e sanità, riteneva che l’atto statale ledesse le proprie prerogative autonomistiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all’art. 3 del d.P.C.M. 1° dicembre 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata specializzazione), invocando l’art. 9, n. 10, e l’art. 16 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) nonché l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 266/1992.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione perché proposto tardivamente, oltre il termine di decadenza applicabile in materia. La questione di merito relativa alla lesione delle competenze provinciali non ha quindi potuto essere esaminata.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri o enti è soggetto a termini di decadenza la cui inosservanza determina l’inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni sostanziali poste a base della doglianza.

    Domande e risposte

    Quale competenza vantava la Provincia autonoma di Trento?

    La Provincia autonoma di Trento è dotata di potestà legislativa primaria in materia di igiene e sanità ai sensi dell’art. 9, numero 10, del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e delle correlate potestà amministrative ai sensi dell’art. 16 del medesimo decreto.

    Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

    Il ricorso per conflitto di attribuzione era stato proposto oltre il termine di decadenza previsto dalle norme che regolano i giudizi davanti alla Corte costituzionale. L’inosservanza di tale termine rende il conflitto inammissibile senza possibilità di esame nel merito.

    Cosa sono gli atti di indirizzo e coordinamento statali verso le Province autonome?

    Sono atti con cui lo Stato, nelle materie di propria competenza, detta criteri e obiettivi vincolanti per Regioni e Province autonome, che però – secondo il d.lgs. n. 266/1992 – vincolano le Province autonome solo al conseguimento degli obiettivi e non alle modalità attuative.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — potestà legislativa e autonomia regionale e provinciale, quadro di riferimento costituzionale del conflitto
  • Corte cost. n. 272/2004 – Servizi pubblici locali e competenza regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 14 del d.l. n. 269/2003 (convertito in legge n. 326/2003) nella parte relativa ai servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, che violava la competenza legislativa residuale delle Regioni. Ha dichiarato non fondata la questione per la disciplina dei servizi “di rilevanza economica”.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 269/2003 aveva riscritto la disciplina della gestione delle reti e dell’erogazione dei servizi pubblici locali (art. 113 del TUEL), prevedendo una regolamentazione dettagliata e autoapplicativa sia per i servizi “di rilevanza economica” sia per quelli “privi di rilevanza economica”. La Regione Toscana aveva impugnato queste disposizioni ritenendole invasive delle proprie competenze costituzionalmente garantite.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione. La ricorrente sosteneva che la disciplina dettagliata dei servizi pubblici locali, specie quella relativa ai servizi privi di rilevanza economica, non fosse riconducibile ad alcuna competenza esclusiva statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera e) e comma 2 (servizi privi di rilevanza economica: competenza regionale residuale ex art. 117, quarto comma Cost.) nonché, in via consequenziale, dell’art. 113, comma 7, secondo e terzo periodo, del TUEL e dell’art. 113-bis dello stesso decreto. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa ai servizi di rilevanza economica, riconducibili alla competenza statale in materia di “tutela della concorrenza”.

    Il principio

    La disciplina dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica appartiene alla competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.) e non può essere assorbita dalla competenza esclusiva statale. I servizi di rilevanza economica, invece, rientrano nella competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

    Domande e risposte

    Qual era il discrimine tra servizi “di rilevanza economica” e “privi di rilevanza economica”?

    La distinzione opera sul piano della soggezione alle regole di mercato: i servizi privi di rilevanza economica sono quelli che non si collocano in un mercato concorrenziale e vengono erogati a prescindere dalla logica del profitto, come certi servizi sociali o culturali. Quelli di rilevanza economica, invece, si svolgono in un contesto suscettibile di concorrenza.

    Perché la norma sui servizi senza rilevanza economica era incostituzionale?

    Perché la disciplina statale era dettagliata e autoapplicativa, andando oltre la semplice determinazione dei livelli essenziali o dei principi fondamentali, e invadeva così la competenza legislativa residuale delle Regioni garantita dall’art. 117, quarto comma, della Costituzione.

    Quali norme sono state dichiarate illegittime in via consequenziale?

    Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, la Corte ha esteso la declaratoria di illegittimità all’art. 113, comma 7, secondo e terzo periodo del TUEL e all’intero art. 113-bis del medesimo decreto, introdotto dalla legge finanziaria 2002.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 271/2004 – Equiparazione psicologi-psicoterapeuti nel SSN

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Sicilia sull’art. 14, terzo comma, della legge n. 207/1985, relativo all’equiparazione giuridica degli psicologi-psicoterapeuti ai medici-psichiatri nel Servizio sanitario nazionale. La norma impugnata, di carattere transitorio, non era applicabile al caso concreto dei ricorrenti, tutti assunti dopo il 1979.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 207 del 1985 aveva introdotto, in via transitoria, un regime di equiparazione giuridico-normativa per gli psicologi psichiatrici che svolgevano funzioni psicoterapeutiche e che già beneficiavano dell’equiparazione economica ai medici in virtù delle leggi del 1968 e del 1971. Il TAR Sicilia, chiamato a pronunciarsi su ricorsi di psicologi assunti dopo il 1979, aveva dubitato della legittimità costituzionale di tale regime perché discriminatorio in base alla sola data di assunzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui riconosce il trattamento di equiparazione solo agli psicologi assunti prima del d.P.R. n. 761/1979.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: la norma impugnata è espressamente transitoria e si riferisce al personale già in servizio prima del 1979, sicché non doveva essere applicata nei giudizi a quibus che riguardavano dipendenti assunti successivamente. La censura avrebbe dovuto investire la disciplina “a regime” e non quella transitoria.

    Il principio

    La questione di costituzionalità è inammissibile quando il rimettente impugna una norma che, per il suo carattere transitorio, non trova applicazione nel giudizio da cui proviene la questione stessa; la rilevanza è presupposto indefettibile del giudizio incidentale di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Perché il TAR aveva sollevato la questione?

    Perché riteneva irragionevole che psicologi svolgenti le stesse funzioni dei medici-psicoterapeuti ricevessero un trattamento giuridico diverso a seconda della data di assunzione nel Servizio sanitario nazionale, con violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

    Cosa significa “manifesta inammissibilità” in questo contesto?

    Significa che la questione non poteva nemmeno essere esaminata nel merito perché mancava la rilevanza: la norma impugnata non regolava la situazione concreta dei ricorrenti, assunti dopo l’entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979.

    Quali parti private si erano costituite nel giudizio?

    Si erano costituiti Guastalla Gabriella e altri, Noto Maria Teresa e altre, Di Giovanni Renato, Ferraris Luisella e altre, Conticello Concetta e Cannata Anna Maria, chiedendo in via principale la declaratoria di infondatezza della questione per errore del presupposto interpretativo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 315/2004 – Canone affitto fondi rustici catasto austro-ungarico

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 203/1982 (contratti agrari), nella parte in cui detta criteri irrazionali per la determinazione del canone di affitto dei fondi rustici nelle aree del catasto austro-ungarico (Bolzano). La disciplina discrimina ingiustificatamente i fondi di quella zona.

    Di cosa si tratta

    Nel territorio di Bolzano esiste un catasto fondiario derivante dall’ex catasto austro-ungarico, diverso da quello nazionale del 1939. L’art. 14 della legge sui contratti agrari (l. n. 203/1982) prevede criteri speciali per determinare il canone di affitto dei fondi rustici in quella zona, fondandosi su stime catastali ritenute irrazionali e inadeguate. Il Tribunale di Bolzano dubita della conformità a Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bolzano (sezione agraria) censura l’art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione. La norma, usando il catasto austro-ungarico come base di calcolo del canone, produrrebbe risultati irrazionali rispetto alle effettive caratteristiche dei terreni, in violazione del principio di uguaglianza e della tutela della proprietà.

    La decisione della Corte

    La Corte: (a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 203/1982: quei criteri di determinazione del canone — ancorati a stime catastali obsolete e inidonee a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni — sono irrazionali, in linea con la sent. n. 318/2002 che aveva già censurato norme analoghe per i fondi del catasto nazionale; (b) dichiara inammissibile la questione sull’art. 3 della legge n. 567/1962.

    Il principio

    Anche per i fondi rustici ricadenti nel catasto austro-ungarico, la determinazione del canone di affitto non può basarsi su stime catastali obsolete e prive di razionale correlazione con il valore effettivo del fondo: tale meccanismo viola il principio di uguaglianza e la garanzia costituzionale della proprietà privata.

    Domande e risposte

    Cos’è il catasto austro-ungarico e perché riguarda Bolzano?

    Il territorio dell’Alto Adige/Südtirol, appartenuto all’Impero austro-ungarico prima del 1918, conserva un sistema catastale derivante da quel periodo, strutturalmente diverso dal catasto italiano del 1939. Le leggi agrarie nazionali prevedono norme particolari per questa area.

    Cosa cambia per i contratti di affitto agrario a Bolzano dopo questa sentenza?

    I criteri illegittimi del secondo e terzo periodo del secondo comma dell’art. 14 l. n. 203/1982 non possono più essere applicati. In attesa di una disciplina legislativa sostitutiva, i giudici devono determinare il canone equo sulla base dei principi generali ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale e dal sistema normativo vigente.

    Esiste una precedente sentenza analoga?

    Sì. La sentenza n. 318/2002 aveva già dichiarato l’illegittimità degli artt. 9 e 62 della stessa legge n. 203/1982, relativi alla determinazione del canone per i fondi del catasto nazionale del 1939, per le stesse ragioni di irrazionalità. La sent. n. 315/2004 estende quella soluzione ai fondi del catasto austro-ungarico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 314/2004 – Conflitto Corte appello Milano Camera Sgarbi Padalino

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte d’appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’on. Vittorio Sgarbi nella trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani” nei confronti del dott. Andrea Padalino.

    Di cosa si tratta

    Il dott. Andrea Padalino ottiene in primo grado la condanna di Vittorio Sgarbi al risarcimento del danno per espressioni lesive pronunciate nella trasmissione “Sgarbi quotidiani” del 1994. In appello, la Camera delibera che quei fatti riguardano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, comma 1, Cost.). La Corte d’appello solleva conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano censura la delibera della Camera del 7 ottobre 2003, sostenendo l’assenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese in televisione dall’on. Sgarbi e l’attività parlamentare. La delibera menomarebbe le attribuzioni giurisdizionali della Corte d’appello in un processo già condotto in primo grado.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto: la Corte d’appello è un potere dello Stato; la delibera della Camera è idonea a menomare le sue attribuzioni giurisdizionali, anche in pendenza del giudizio di appello. Rinvia al merito in separata pronuncia, riservando ogni definitivo giudizio anche sull’ammissibilità in senso stretto.

    Il principio

    Anche nel corso di un giudizio di appello — dopo una sentenza di primo grado già emessa — una delibera parlamentare di insindacabilità può menomare le attribuzioni giurisdizionali del giudice d’appello, legittimandolo a sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché la Camera ha deliberato l’insindacabilità durante il giudizio di appello?

    Non è infrequente che il Parlamento deliberi sull’insindacabilità in corso di causa. La Camera è sovrana nella valutazione interna, ma quella valutazione è soggetta al controllo della Corte costituzionale tramite il conflitto di attribuzioni.

    Dichiarazioni in una trasmissione televisiva possono essere “opinioni parlamentari”?

    In linea di principio sì, se la trasmissione è una forma di divulgazione di atti o opinioni già espressi in Parlamento con il necessario nesso funzionale. Semplici opinioni politiche o giudizi personali resi in televisione, senza corrispondenza con specifici atti parlamentari, non godono dell’immunità.

    Cosa accade alla sentenza di primo grado se il conflitto viene accolto?

    Se la Corte nel merito annulla la delibera di insindacabilità, il processo di appello riprende nel merito. La sentenza di primo grado (condanna al risarcimento) sarà rivalutata dalla Corte d’appello applicando le ordinarie norme sulla responsabilità civile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 313/2004 – Conflitto Potenza Senato Loreto risarcimento revocatoria

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    La Corte dichiara ammissibile il terzo conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Potenza (sezione civile) nei confronti del Senato della Repubblica relativamente all’insindacabilità dichiarata per il senatore Loreto, questa volta nell’ambito di giudizi di risarcimento e di revocatoria di donazioni.

    Di cosa si tratta

    Matteo Di Giorgio promuove — oltre ai giudizi già pendenti — ulteriori azioni contro l’ex senatore Rocco Loreto: domande risarcitorie e azioni di simulazione e revocatoria di due donazioni. Anche in questo contesto il Senato richiama la delibera del 28 maggio 2003 per escludere la giurisdizione ordinaria. Il Tribunale civile di Potenza insorge nuovamente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Potenza, sezione civile, impugna nuovamente la delibera del Senato del 28 maggio 2003, per le stesse ragioni già esposte nel ricorso del luglio 2003 (ord. n. 312): l’assenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni del Loreto e l’esercizio delle funzioni parlamentari, con riferimento alle specifiche interviste e ai comizi contestati.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto, ribadendo che il Tribunale è potere dello Stato e che la delibera senatoria è idonea a menomare le sue attribuzioni giurisdizionali. Si rinvia al merito in separata pronuncia, unitamente ai conflitti connessi nn. 311 e 312.

    Il principio

    Quando la stessa delibera parlamentare di insindacabilità incide su più procedimenti giudiziari pendenti davanti a giudici diversi, ciascun giudice può autonomamente sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, che li esaminerà coordinando le pronunce.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “revocatoria di donazioni” nel contesto del procedimento contro Loreto?

    La revocatoria (art. 2901 cod. civ.) permette al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti atti con cui il debitore ha diminuito il proprio patrimonio (qui due donazioni), se compiuti in pregiudizio del creditore. L’azione di simulazione accerta invece che l’atto non esiste o è diverso da come appare.

    La delibera del Senato del 28 maggio 2003 copre automaticamente tutti i procedimenti contro Loreto?

    Il Senato ha inteso così, ma il Tribunale di Potenza contesta che la delibera possa estendersi automaticamente a tutti i procedimenti, data la specificità delle dichiarazioni contestate nei diversi giudizi. La Corte dovrà chiarirlo nel merito.

    Perché ci sono tre ordinanze separate (311, 312, 313) sulla stessa vicenda?

    Perché i giudici rimettenti erano tre: il GUP (in sede penale), il Tribunale civile nel giudizio cautelare (312) e il Tribunale civile nel giudizio di merito per risarcimento e revocatoria (313). Ciascuno è autonomo nella propria giurisdizione e può proporre autonomo conflitto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 312/2004 – Conflitto Trib Potenza Senato Loreto sequestro civile

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Potenza (sezione civile) nei confronti del Senato in relazione alla delibera di insindacabilità del senatore Loreto, questa volta nell’ambito di un giudizio cautelare civile (sequestro conservativo ante causam).

    Di cosa si tratta

    Matteo Di Giorgio promuove un sequestro conservativo ante causam contro l’ex senatore Rocco Loreto per il risarcimento dei danni da atti asseritamente diffamatori e calunniatori. Il Senato delibera l’insindacabilità di tali dichiarazioni. Il Tribunale di Potenza (sezione civile) solleva conflitto di attribuzioni sostenendo che le dichiarazioni non abbiano il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, comma 1, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Potenza, sezione civile, impugna la delibera del Senato del 28 maggio 2003. Sostiene che le dichiarazioni del Loreto — rese in interviste e comunicazioni extraistituzionali — presentino con le interrogazioni parlamentari dello stesso “tutt’al più una mera comunanza di tematiche”, insufficiente a integrare il nesso funzionale ex art. 68 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto. Il Tribunale è un potere dello Stato; la delibera senatoria è idonea a menomare le sue attribuzioni giurisdizionali sia in relazione alla domanda cautelare sia alla futura domanda risarcitoria in sede ordinaria. La decisione di merito è rinviata a separata pronuncia.

    Il principio

    Una “mera comunanza di tematiche” tra dichiarazioni extraistituzionali e interrogazioni parlamentari non è sufficiente a integrare il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, Cost. per la copertura dell’immunità parlamentare.

    Domande e risposte

    Cos’è il sequestro conservativo ante causam?

    È un provvedimento cautelare che blocca preventivamente i beni del debitore prima dell’avvio del giudizio di merito, per garantire la futura esecuzione di un’eventuale condanna al risarcimento. È distinto dal sequestro conservativo che può essere richiesto anche nel corso del giudizio.

    Perché la stessa vicenda (Loreto-Di Giorgio) ha generato tre conflitti distinti (311, 312, 313)?

    Perché i procedimenti giudiziari erano distinti (penale davanti al GUP, cautelare civile, giudizi di risarcimento e revocatoria), ciascuno con un giudice diverso che sollevava autonomamente il proprio conflitto. La Corte le esamina separatamente ma con soluzioni parallele.

    La delibera del Senato è definitiva?

    No. Se il conflitto viene accolto nel merito, la Corte costituzionale annulla la delibera di insindacabilità, ripristinando la giurisdizione del giudice ordinario. La delibera è “definitiva” solo in assenza di conflitto o se questo viene respinto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 300/2004 – Citazione del responsabile civile su istanza dell’imputato

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 83 c.p.p., che non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere la citazione del responsabile civile ex lege (es. il datore di lavoro in caso di infortuni). L’imputato ha comunque strumenti processuali per tutelarsi nei confronti del responsabile civile obbligatorio.

    Di cosa si tratta

    L’art. 83 c.p.p. disciplina la citazione nel processo penale del “responsabile civile”: il soggetto (persona fisica o giuridica) che può essere tenuto al risarcimento del danno causato dall’imputato. Nel processo in esame, un imputato accusato di lesioni colpose per infortuni sul lavoro (esposizione ad amianto) chiedeva di poter citare il proprio datore di lavoro come responsabile civile ex lege, per condividervi la responsabilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione sull’art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede che l’imputato possa proporre istanza di citazione del responsabile civile obbligatorio (datore di lavoro ex normativa infortuni e previdenziale), a differenza di quanto accade per altri responsabili civili.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Nel processo penale l’imputato ha già la possibilità di proporre domanda civile contro il responsabile civile nelle sedi appropriate e può chiamarlo in causa nel giudizio civile separato. L’ordinamento prevede infatti strumenti sufficienti per far valere la responsabilità del datore di lavoro (artt. 2087 c.c., normativa infortuni), anche senza estendere la legittimazione ex art. 83 c.p.p.

    Il principio

    La mancata previsione della facoltà dell’imputato di citare il responsabile civile ex lege nel processo penale non viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) né il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), poiché l’imputato dispone di adeguati strumenti per far valere la corresponsabilità del datore di lavoro in sede civile.

    Domande e risposte

    Chi può essere citato come responsabile civile nel processo penale?

    Il responsabile civile è il soggetto tenuto a rispondere civilmente delle conseguenze del reato commesso dall’imputato (es. il proprietario del veicolo guidato dall’imputato, il datore di lavoro). La citazione spetta alla parte civile o al PM, ma non all’imputato, secondo il testo dell’art. 83 c.p.p.

    Come può l’imputato coinvolgere il datore di lavoro?

    Avviando un giudizio civile separato per il regresso o l’azione di rivalsa, chiedendo la chiamata in garanzia nella sede civile, oppure proponendo azione ex art. 2055 c.c. (responsabilità solidale) davanti al giudice civile.

    Perché la questione era manifestamente infondata?

    Perché la Corte ha ritenuto che le garanzie difensive dell’imputato fossero già adeguate: il mancato ampliamento della legittimazione a citare il responsabile civile ex lege rientra nella discrezionalità del legislatore processuale, non manifestamente irragionevole.

    Norme collegate

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