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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Le questioni del Giudice di pace di Ferrara sulla mancanza nella citazione a giudizio dell’avviso sulla facoltà di oblazione sono dichiarate manifestamente infondate: si tratta della medesima questione già decisa negativamente con le ordinanze n. 231/2003, n. 10/2004 e n. 11/2004.

Di cosa si tratta

Con due ordinanze identiche, il Giudice di pace di Ferrara aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 nella parte in cui non prevedeva, a pena di nullità, che la citazione a giudizio davanti al giudice di pace contenesse l’avviso della facoltà di richiedere l’oblazione. Il rimettente richiamava anche la sentenza n. 497/1995 della Corte, con cui era stata dichiarata incostituzionale l’analoga previsione nel testo previgente dell’art. 555 c.p.p.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio davanti al giudice di pace contenga, a pena di nullità, l’avviso sulla facoltà di presentare domanda di oblazione. Parametri: artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. Rimettente: Giudice di pace di Ferrara con ordinanze del 5 giugno 2003.

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e dichiara le questioni manifestamente infondate. Richiama le ordinanze n. 231/2003, n. 10/2004 e n. 11/2004, che avevano già deciso identiche questioni provenienti dallo stesso rimettente. Non emergono profili nuovi rispetto a quelli già esaminati.

Il principio

Il principio di parità processuale e il diritto di difesa non impongono che la citazione a giudizio davanti al giudice di pace contenga l’avviso sulla facoltà di oblazione. L’udienza di comparizione con difensore obbligatorio garantisce l’informazione adeguata. Il precedente della sentenza n. 497/1995 sul testo previgente dell’art. 555 c.p.p. non è trasponibile al rito di pace, che è strutturato diversamente.

Domande e risposte

Il precedente della sentenza n. 497/1995 non vale per il processo di pace?

No. La sentenza n. 497/1995 dichiarò incostituzionale la mancanza dell’avviso nell’art. 555 c.p.p. (testo previgente) per il rito monocratico. Il processo davanti al giudice di pace è disciplinato da un regime diverso, in cui l’udienza di comparizione con difensore garantisce l’informazione necessaria.

Cosa prevede l’art. 52 del d.lgs. n. 274/2000 sul quadro sanzionatorio?

Ha modificato le sanzioni per i reati attribuiti al giudice di pace, introducendo la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità come alternative all’ammenda per certe contravvenzioni, consentendo anche l’accesso all’oblazione volontaria (art. 162 c.p.) e discrezionale (art. 162-bis c.p.).

Quando le questioni di legittimità costituzionale identiche vengono dichiarate manifestamente infondate?

Quando la Corte ha già deciso questioni identiche o analoghe con pronunce precedenti, senza che il rimettente prospetti nuovi profili o argomenti non già valutati. In tal caso la Corte conferma l’orientamento già espresso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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