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La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente per valutare se la sopravvenuta modifica normativa (art. 23, comma 3, legge n. 273/2002) dell’art. 5 della legge n. 57/2001 sul risarcimento del danno biologico incida sulla rilevanza della questione.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che fissava criteri tabellari per la liquidazione del danno biologico da incidente stradale, lamentando una riduzione del risarcimento rispetto ai parametri tradizionalmente applicati e la mancata personalizzazione del danno.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 era censurato in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Il giudice rimettente era il Giudice di pace di Roma, in un giudizio civile di risarcimento danni da incidente stradale.
La decisione della Corte
Dopo l’ordinanza di rimessione, la norma impugnata è stata sostituita dall’art. 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha introdotto una disciplina diversa (aumentabilità fino a un quinto con motivato apprezzamento). La nuova normativa non è meramente ripetitiva della precedente né fa salvi i diritti pregressi. La Corte dispone pertanto la restituzione degli atti al rimettente affinché verifichi se la questione mantenga rilevanza alla luce dello ius superveniens.
Il principio
Quando, dopo la rimessione della questione alla Corte costituzionale, interviene una modifica normativa sostanziale della disposizione impugnata, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza della questione stessa alla luce del nuovo quadro normativo.
Domande e risposte
Cos’è lo ius superveniens nel giudizio costituzionale?
È la sopravvenienza normativa intervenuta dopo la rimessione della questione alla Corte. Se la norma impugnata viene modificata in modo non meramente formale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché rivaluti se la questione sia ancora rilevante e proponibile.
Come funzionava la liquidazione del danno biologico secondo la legge n. 57/2001?
La legge prevedeva criteri tabellari uniformi per la liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo da incidente stradale, con possibilità di adeguamento soggettivo del quantum. I parametri risultavano inferiori a quelli tradizionalmente applicati in via equitativa.
Qual è stato il destino della questione dopo la restituzione degli atti?
Il giudice rimettente avrebbe dovuto esaminare se la nuova disciplina (legge n. 273/2002, art. 23, comma 3) fosse applicabile al caso concreto e se la questione originaria conservasse rilevanza, potendo eventualmente sollevarne una nuova riferita alla norma sopravvenuta.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza del risarcimento
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute e tutela del danno biologico
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