Art. 272 c.c. [Dichiarazione giudiziale di maternità] (1)
Articolo abrogato.

Articolo abrogato.

In vigore
dell'interdetto L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità […] (1) può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale (2) prevista dall’articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’età di quattordici (3) anni. Per l’interdetto l’azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

In vigore
L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata. Sull’ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l’azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio. L’inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative. Il tribunale, anche prima di ammettere l’azione, può, se trattasi di minore o di altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.

Articolo abrogato.

In vigore
La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità […] (2) deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.

In vigore
La sentenza che dichiara la filiazione […] (1) produce gli effetti del riconoscimento. Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l’affidamento, (2) il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

In vigore
Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 251.

In vigore
l'educazione In ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio (1) può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio nato fuori del matrimonio (1) se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 315-bis, sia venuto meno (2). L’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251 (3). L’azione può essere promossa nell’interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale (4).

Articolo abrogato.