Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 53/2004 – Avviso oblazione nella citazione a giudizio di pace

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    Le sette questioni sollevate dal Giudice di pace di Firenze sul procedimento penale di pace – relative alla mancanza dell’avviso sulla possibilità di oblazione nella citazione a giudizio – sono dichiarate manifestamente inammissibili per assoluta carenza di motivazione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Firenze, con sette ordinanze, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 274/2000 nella parte in cui non prevede che nella citazione a giudizio davanti al giudice di pace sia indicata la facoltà dell’imputato di ricorrere all’oblazione. Tre ordinanze riguardavano anche la mancanza dell’avviso sulla possibilità di presentare domanda di oblazione; altre ancora la nullità del decreto di citazione per mancata indicazione delle circostanze sui testimoni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (competenza penale del giudice di pace), nella parte in cui non prevede che nella citazione a giudizio siano indicate la facoltà di ricorrere all’oblazione e le sanzioni conseguenti. Parametri: artt. 3, 24 e 97, primo comma, Cost. Rimettente: Giudice di pace di Firenze con sette ordinanze del 17 dicembre 2002.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara tutte le questioni manifestamente inammissibili. Alcune erano già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 231/2003, n. 11/2004 e n. 10/2004. Inoltre, tutte le ordinanze difettano della descrizione della fattispecie e sono prive di motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza: il mero rinvio alle eccezioni della difesa non è sufficiente.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare in modo autosufficiente sia la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia la non manifesta infondatezza, senza potersi limitare a recepire le eccezioni della difesa. L’assenza di questa motivazione autonoma rende l’ordinanza inammissibile.

    Domande e risposte

    La citazione a giudizio davanti al giudice di pace deve contenere l’avviso sull’oblazione?

    No, secondo la Corte. Il d.lgs. n. 274/2000 non lo prevede, e la Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione nella ordinanza n. 231/2003, perché l’udienza di comparizione è sede adeguata per informare l’imputato (assistito da difensore) delle alternative disponibili.

    Cosa è l’oblazione nel processo penale?

    L’oblazione è un istituto che consente all’imputato di estinguere il reato, in certi casi contravvenzionali, pagando una somma di denaro prima del giudizio (artt. 162 e 162-bis c.p.). Davanti al giudice di pace il quadro sanzionatorio è disciplinato dall’art. 52 del d.lgs. n. 274/2000.

    In che sede l’imputato può chiedere l’oblazione davanti al giudice di pace?

    All’udienza di comparizione, dove l’imputato deve essere assistito da un difensore (art. 20, comma 2, lett. e, d.lgs. n. 274/2000). È in quella sede che il difensore può prospettare e sollecitare le soluzioni alternative, inclusa l’oblazione.

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  • Corte cost. n. 26/2004 – Accordi del Ministero per i beni culturali e competenze regionali

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 33 della legge finanziaria 2002, che attribuisce al Ministero per i beni culturali il potere di stipulare accordi e costituire fondazioni anche con soggetti privati per la valorizzazione dei beni culturali. La norma non invade le competenze regionali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 33 della legge finanziaria 2002 (L. n. 448/2001) aveva aggiunto al d.lgs. n. 368/1998 la lettera b-bis), consentendo al Ministero per i beni e le attività culturali di costituire o partecipare a fondazioni e società con soggetti privati per valorizzare i beni culturali. Quattro Regioni hanno impugnato la norma sostenendo che invadesse la loro competenza concorrente in materia di beni culturali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria hanno impugnato l’art. 33 della legge n. 448/2001, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, ritenendo che la norma attribuisse allo Stato poteri organizzativi e di spesa in materia di beni culturali che il riformato Titolo V assegnava alle Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La “tutela dei beni culturali” è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. s), mentre la “valorizzazione dei beni culturali” è materia concorrente. La norma impugnata riguarda principalmente la tutela e le forme organizzative del Ministero, non la valorizzazione in senso stretto, e non comprime le competenze regionali.

    Il principio

    La distinzione tra “tutela” e “valorizzazione” dei beni culturali è fondamentale nel riparto costituzionale di competenze dopo la riforma del Titolo V. La tutela rimane di competenza esclusiva statale; la valorizzazione è concorrente. Norme che attengono alla gestione e promozione dei beni da parte dello Stato non invadono necessariamente la competenza regionale sulla valorizzazione.

    Domande e risposte

    Cosa distingue “tutela” e “valorizzazione” dei beni culturali?

    La tutela attiene alla conservazione e protezione del patrimonio (es. vincoli, restauro, divieti di esportazione) ed è riservata allo Stato. La valorizzazione riguarda la promozione della fruizione e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, ed è materia concorrente.

    Le Regioni possono partecipare a fondazioni per i beni culturali?

    Sì. La norma impugnata riguardava il Ministero, ma non escludeva le Regioni dalla possibilità di partecipare a enti e fondazioni per la valorizzazione dei beni culturali nei propri territori.

    La legge finanziaria può modificare la disciplina dei beni culturali?

    Sì, nei limiti delle competenze statali. La Corte ha confermato che lo Stato può disciplinare l’organizzazione del proprio Ministero e le sue forme di partecipazione ad enti culturali anche tramite legge finanziaria, purché non invada le competenze regionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 12/2004 – Quote latte e canoni autostradali nella legge finanziaria 2002

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    La Corte dichiara incostituzionali l’art. 52, comma 39, e l’art. 64 della legge finanziaria 2002, per violazione dell’autonomia regionale. Cessa la materia del contendere sulla disciplina delle quote-latte (art. 52, c. 10). Non fondata la questione sull’art. 66 relativo alle alienazioni.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Marche, Toscana, Campania e Umbria impugnarono varie disposizioni della legge finanziaria 2002 in materia di quote-latte (art. 52, c. 10), canoni delle concessioni autostradali (art. 52, c. 39), alienazione di beni demaniali (art. 64) e disposizioni sui servizi pubblici locali (art. 66), contestando l’invasione della competenza legislativa regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni impugnarono gli artt. 52, commi 10 e 39, 64 e 66 della l. 448/2001 in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, contestando l’intervento statale in materie di competenza regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 52, comma 39 (canoni concessioni autostradali) e dell’art. 64 (alienazione beni demaniali). Cessa la materia del contendere sull’art. 52, comma 10 (quote-latte). Dichiara non fondata la questione relativa all’art. 66.

    Il principio

    Lo Stato non può dettare norme di dettaglio che incidano sui proventi delle concessioni autostradali e sui beni del demanio regionale senza un titolo di competenza esclusiva, poiché tali materie rientrano nell’autonomia finanziaria e patrimoniale delle Regioni garantita dagli artt. 117, 118 e 119 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 52, comma 39, dichiarato incostituzionale?

    Disciplinava le modalità di determinazione dei canoni per le concessioni autostradali, sottraendo alle Regioni la competenza su questa materia che ricade nella loro autonomia.

    Perché è cessata la materia del contendere sull’art. 52, comma 10 (quote-latte)?

    La norma sulle modalità di versamento del prelievo sulle quote-latte era stata superata da una successiva modifica legislativa intervenuta nel corso del giudizio.

    L’art. 66 sulle alienazioni è rimasto in vigore?

    Sì: la Corte ha dichiarato non fondate le censure regionali su questa norma, confermandone la legittimità costituzionale.

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  • Corte cost. n. 52/2004 – Giudizio immediato e contraddittorio sulla richiesta del P.M.

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    La questione sulla mancata notifica della richiesta di giudizio immediato al difensore è dichiarata manifestamente infondata: il previo interrogatorio e la natura introduttiva del rito immediato giustificano l’assenza del contraddittorio in tale fase.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dubitava che l’art. 455 c.p.p. fosse incostituzionale nella parte in cui non prevedeva la notifica della richiesta di giudizio immediato del P.M. al difensore dell’imputato, così precludendo alla difesa di presentare memorie prima della decisione del GIP.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 455 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la notifica della richiesta di giudizio immediato del P.M. al difensore prima della decisione. Parametri: artt. 24 e 111, secondo comma, Cost. Rimettente: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanze del 13 marzo e 3 aprile 2002.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente infondate, confermando il proprio costante orientamento espresso nelle ordinanze n. 371/2002, n. 127/2003 e n. 256/2003. Il previo interrogatorio assicura alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di esercitare il diritto di difesa. Il principio di parità delle parti di cui all’art. 111 Cost. non è evocabile in relazione alle forme introduttive del giudizio, che trovano giustificazione nelle esigenze di celerità processuale.

    Il principio

    Il principio del contraddittorio ex art. 111, secondo comma, Cost. non impone che la difesa possa interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del P.M. prima della decisione del GIP. Le esigenze di celerità proprie del rito immediato giustificano questa limitazione, e il previo interrogatorio garantisce comunque la possibilità di difesa.

    Domande e risposte

    Cosa è il giudizio immediato e quando si applica?

    Il giudizio immediato è un rito alternativo che consente, in presenza di prove evidenti, di saltare l’udienza preliminare e portare l’imputato direttamente al dibattimento. Può essere richiesto dal P.M. (artt. 453-458 c.p.p.) o dall’imputato (art. 419 c.p.p.).

    Il difensore può opporsi alla richiesta di giudizio immediato del P.M.?

    Non prima della decisione del GIP. Può però reagire chiedendo il giudizio abbreviato o il patteggiamento dopo la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato (art. 458 c.p.p.). Il previo interrogatorio garantisce la conoscenza delle accuse.

    Il principio del contraddittorio vale in tutte le fasi del processo?

    No. Secondo la Corte costituzionale, il contraddittorio ex art. 111 Cost. non è applicabile alle forme introduttive del giudizio, dove prevalgono le esigenze di celerità processuale e di risparmio di risorse giudiziarie.

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  • Corte cost. n. 25/2004 – Ammissibilità del referendum abrogativo del lodo Schifani

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    La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare abrogativo dell’art. 1 della legge n. 140/2003 (lodo Schifani), che prevedeva la sospensione dei processi penali per le cinque più alte cariche dello Stato. Il quesito referendario soddisfaceva i requisiti di legge e non ricadeva in nessuna delle categorie costituzionalmente escluse dal referendum.

    Di cosa si tratta

    Venticinque cittadini avevano promosso una richiesta di referendum abrogativo dell’art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140, che sospendeva i processi penali contro Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera, Presidente del Consiglio dei ministri e Presidente della Corte costituzionale. L’Ufficio centrale per il referendum aveva già dichiarato la richiesta conforme alla legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte è chiamata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1/1953, a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta referendaria. L’art. 75, terzo comma, della Costituzione vieta il referendum su leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto, nonché di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Occorreva verificare se la legge n. 140/2003 ricadesse in una di queste categorie.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile la richiesta referendaria. La legge n. 140/2003 non appartiene a nessuna delle categorie costituzionalmente escluse dal referendum. Il quesito è omogeneo, chiaro e non riguarda norme costituzionalmente necessarie. L’abrogazione della disposizione non lascerebbe alcun vuoto normativo inaccettabile.

    Il principio

    Una legge ordinaria che introduce prerogative processuali a favore di alte cariche dello Stato non ricade tra le leggi costituzionalmente sottratte al referendum abrogativo. Il controllo di ammissibilità della Corte verifica la conformità del quesito ai limiti dell’art. 75 Cost. e l’omogeneità e chiarezza del quesito stesso.

    Domande e risposte

    Il referendum si è poi svolto?

    No. Prima che il referendum potesse tenersi, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la stessa legge n. 140/2003 con la sentenza n. 24/2004 (depositata lo stesso giorno), rendendo il referendum privo di oggetto.

    Quali leggi non possono essere sottoposte a referendum abrogativo?

    L’art. 75, terzo comma, Cost. esclude le leggi tributarie e di bilancio, quelle di amnistia e indulto e quelle di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. La Corte ha inoltre sviluppato una giurisprudenza che esclude le leggi “costituzionalmente necessarie”.

    La decisione sulla ammissibilità è definitiva?

    Sì, il giudizio di ammissibilità della Corte è definitivo e non impugnabile. La pronuncia precede lo svolgimento del referendum e ne costituisce condizione necessaria.

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  • Corte cost. n. 51/2004 – Patteggiamento escluso davanti al giudice di pace penale

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    La questione sull’esclusione del patteggiamento davanti al giudice di pace è dichiarata manifestamente inammissibile per assoluta carenza di motivazione: l’ordinanza di rimessione non descriveva la fattispecie né spiegava la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Bibbiena aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 274/2000 sulla competenza penale del giudice di pace, nella parte in cui esclude l’applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) nel procedimento davanti al giudice di pace. La questione era stata eccepita dal difensore dell’imputato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, limitatamente all’esclusione del patteggiamento. Parametri: artt. 3, 24 e 25 Cost. Rimettente: Giudice di pace di Bibbiena con ordinanza del 4 febbraio 2003.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione è priva della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Non basta il rinvio alla richiesta della difesa: il giudice deve rendere esplicite le ragioni del suo dubbio con una motivazione autosufficiente.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare autonomamente e in modo autosufficiente sia la rilevanza della questione nel caso concreto sia la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità. Non è ammesso il mero rinvio ad eccezioni della difesa: è il giudice – non la parte – a dover valutare e motivare la questione.

    Domande e risposte

    Il patteggiamento è ammesso davanti al giudice di pace?

    No. Il d.lgs. n. 274/2000 esclude espressamente l’applicazione dell’istituto del patteggiamento (art. 444 e ss. c.p.p.) nel procedimento penale davanti al giudice di pace. Sono invece previsti istituti deflattivi propri del rito di pace, come la conciliazione e le condotte riparatorie.

    Cosa rende inammissibile un’ordinanza di rimessione per carenza di motivazione?

    L’assenza della descrizione del fatto oggetto del giudizio a quo, l’omessa spiegazione della rilevanza della questione nel caso concreto e la mancata motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il solo rinvio alle eccezioni di parte non è sufficiente.

    Quali riti alternativi esistono davanti al giudice di pace penale?

    Il d.lgs. n. 274/2000 prevede istituti deflattivi specifici: l’oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.), le condotte riparatorie (art. 35 del decreto) e la conciliazione tra le parti. Il patteggiamento ordinario ex art. 444 c.p.p. non è applicabile.

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  • Corte cost. n. 24/2004 – Incostituzionalità del lodo Schifani sulla sospensione dei processi

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    La Corte dichiara incostituzionale il “lodo Schifani” (art. 1, L. n. 140/2003): la sospensione automatica di tutti i processi penali nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato — compreso il Presidente del Consiglio — viola il principio di uguaglianza, il diritto di difesa delle parti lese e il principio di ragionevole durata del processo. Una sospensione generalizzata e automatica non è ammissibile senza una copertura costituzionale esplicita.

    Di cosa si tratta

    La legge 20 giugno 2003, n. 140 (c.d. “lodo Maccanico-Schifani”) aveva stabilito all’art. 1 che nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera, Presidente del Consiglio dei ministri e Presidente della Corte costituzionale) non potevano essere celebrati processi penali per qualsiasi reato e in qualsiasi stato e grado, fino alla cessazione delle relative funzioni. Il Tribunale di Milano, nel processo a carico di Silvio Berlusconi, ha sollevato la questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 68, 90, 96, 101, 111, 112 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, in relazione al comma 1, della legge n. 140/2003. La norma prevedeva la sospensione automatica, dall’entrata in vigore della legge, di tutti i processi penali in corso nei confronti dei soggetti elencati, in qualsiasi fase, stato o grado, per qualsiasi reato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge n. 140/2003, e, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, anche dei commi 1 e 3 della stessa disposizione. La protezione processuale accordata alle cinque cariche è irragionevole e sproporzionata: non è fondata su una previsione costituzionale esplicita, non distingue tra reati commessi nell’esercizio delle funzioni e reati comuni, e pregiudica gravemente i diritti delle parti offese e il diritto a un processo in tempi ragionevoli.

    Il principio

    Una legge ordinaria non può istituire una prerogativa processuale di sospensione automatica e generalizzata dei processi a favore delle più alte cariche dello Stato senza una copertura costituzionale esplicita. Una tale norma viola il principio di uguaglianza (art. 3), il diritto di difesa delle parti lese (art. 24), il principio del giusto processo (art. 111) e il principio di soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101), poiché sottrae alla giurisdizione determinate persone in base alla carica ricoperta.

    Domande e risposte

    Il Presidente della Repubblica ha un’immunità simile?

    Sì, ma fondata sulla Costituzione (art. 90): il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni, salvo alto tradimento e attentato alla Costituzione giudicati dalla Corte costituzionale. Si tratta di una prerogativa costituzionale, non di legge ordinaria.

    Dopo questa sentenza ci sono stati altri tentativi simili?

    Sì. Il Parlamento ha successivamente approvato il c.d. “lodo Alfano” (L. n. 124/2008), dichiarato anch’esso incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 262/2009 per gli stessi vizi fondamentali.

    Cosa comporta l’incostituzionalità per i processi già sospesi?

    Con la dichiarazione di incostituzionalità, la sospensione cessa di avere effetti e i processi devono riprendere il loro corso normale, salva l’applicazione delle ordinarie norme processuali.

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  • Corte cost. n. 50/2004 – Imposta unica scommesse e riserva di legge art. 23 Cost.

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    La questione di legittimità costituzionale sull’imposta unica sulle scommesse sportive e sulle quote di prelievo spettanti al CONI è dichiarata manifestamente inammissibile per contraddittorietà della motivazione: il rimettente aveva prospettato in modo subordinato due interpretazioni incompatibili della stessa norma.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Pistoia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano le quote di prelievo sulle scommesse sportive spettanti al CONI e le aliquote dell’imposta unica sulle scommesse, lamentando la violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte (art. 23 Cost.). Il caso riguardava una concessionaria del servizio di scommesse (Giada-Bet s.r.l.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 3, comma 231, della legge n. 549/1995 (come sostituito dall’art. 24, comma 26, della legge n. 449/1997) e art. 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504/1998 sull’imposta unica sulle scommesse. Parametro: art. 23 Cost. (riserva relativa di legge per prestazioni patrimoniali imposte). Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Pistoia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per contraddittorietà della prospettazione. Il rimettente aveva sostenuto in modo subordinato, da un lato, che le quote di prelievo sono prestazioni patrimoniali imposte (con conseguente applicazione dell’art. 23 Cost.) e, dall’altro, che la violazione dell’art. 23 Cost. sussiste anche se non lo fossero. Tale prospettazione contraddittoria non permette alla Corte di valutare la questione nel merito.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione che prospetti in modo subordinato due diverse e incompatibili interpretazioni della norma impugnata è affetta da contraddittorietà intrinseca che ne determina la manifesta inammissibilità: il giudice a quo deve indicare in modo chiaro e non contraddittorio il senso della norma di cui dubita la costituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa sono le quote di prelievo sulle scommesse sportive spettanti al CONI?

    Sono percentuali del ricavato delle scommesse sportive che i concessionari del servizio devono versare al CONI, stabilite con decreto ministeriale. La questione era se tali quote costituissero prestazioni patrimoniali imposte soggette alla riserva di legge ex art. 23 Cost.

    Perché la Corte non si è pronunciata nel merito?

    Perché il giudice rimettente aveva sostenuto in modo contraddittorio sia che le quote sono prestazioni patrimoniali imposte, sia che la violazione dell’art. 23 Cost. sussiste anche a prescindere da tale qualificazione. Una prospettazione così contradditoria non consente alla Corte di esaminare la questione.

    L’imposta unica sulle scommesse rispetta la riserva di legge?

    La Corte non ha deciso questo punto nel merito. La questione della compatibilità dell’art. 23 Cost. con la determinazione delle aliquote tramite fonte secondaria rimane aperta per una valutazione futura su una corretta prospettazione.

    Norme collegate

    • Art. 23 della Costituzione — riserva relativa di legge per le prestazioni patrimoniali imposte, parametro evocato nella questione
  • Corte cost. n. 23/2004 – Proroga del giudice applicato in dibattimento sospeso ex lege

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 110, comma 5, dell’ordinamento giudiziario (r.d. n. 12/1941), nella parte in cui non prevede la sospensione o la proroga dell’applicazione del giudice quando il dibattimento sia sospeso per legge. La questione è sollevata dal Tribunale di Milano nel processo a carico di Silvio Berlusconi.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale a carico dell’on. Silvio Berlusconi, dopo l’entrata in vigore della legge n. 140/2003 (c.d. “lodo Schifani”) che sospendeva i processi a carico delle alte cariche, il Tribunale di Milano si è chiesto se il termine annuale di applicazione di un giudice al collegio dovesse essere prorogato automaticamente durante la sospensione del dibattimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 110, comma 5, del r.d. n. 12/1941 (ordinamento giudiziario), nella parte in cui non prevede la sospensione o la proroga dell’applicazione del giudice nel caso in cui il dibattimento sia sospeso per legge. Ha altresì sollevato questione sull’art. 1 della legge n. 140/2003, riservata però a separata decisione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 110, comma 5, dell’ordinamento giudiziario. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e non aveva dimostrato con sufficienza che l’applicazione del giudice fosse già scaduta nel momento in cui la questione veniva sollevata.

    Il principio

    L’inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale non pregiudica la possibilità di riproporla con adeguata motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente deve dimostrare in modo specifico la connessione tra la norma impugnata e il caso concreto da decidere.

    Domande e risposte

    Cos’è l’“applicazione” di un giudice nell’ordinamento giudiziario?

    È il provvedimento con cui un giudice viene temporaneamente assegnato a un ufficio diverso da quello di appartenenza per far fronte a esigenze straordinarie. L’art. 110 r.d. n. 12/1941 prevede un termine massimo di durata per tale applicazione.

    Perché la questione era rilevante nel processo Berlusconi?

    Perché uno dei componenti del collegio era stato applicato alla sezione penale del Tribunale di Milano scadendo il termine durante la sospensione del dibattimento imposta dalla legge n. 140/2003. La sua permanenza nel collegio dopo la scadenza era contestata.

    Cosa ha deciso la Corte sulla legge n. 140/2003 (lodo Schifani)?

    Quella questione è stata riservata a separata decisione, sfociata nella sentenza n. 24/2004 che ha dichiarato incostituzionale la sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 11/2004 – Diritto di difesa e avvisi nella citazione del giudice di pace penale

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    La Corte dichiara manifestamente infondati i dubbi sul mancato obbligo di avvisare l’imputato, nella citazione a giudizio davanti al giudice di pace penale, della facoltà di presentare domanda di oblazione o di avvalersi della remissione del danno. La disciplina speciale del giudice di pace è costituzionalmente legittima.

    Di cosa si tratta

    In seguito alle stesse ordinanze di rimessione del Giudice di pace di Ferrara che avevano generato l’ordinanza n. 10/2004, la Corte esamina un profilo ulteriore: la mancanza nella citazione penale davanti al giudice di pace non solo dell’avviso di oblazione ma anche della possibilità di avvalersi delle speciali definizioni del procedimento previste dall’art. 35 del d.lgs. 274/2000 (condotte riparatorie).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Ferrara sollevò questione di legittimità dell’art. 20 del d.lgs. 274/2000 in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, contestando l’omessa previsione nella citazione a giudizio sia dell’avviso di oblazione sia della possibilità di avvalersi delle azioni di cui all’art. 35 (condotte riparatorie).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza, richiamate le stesse argomentazioni dell’ordinanza n. 10/2004. Il procedimento davanti al giudice di pace ha caratteristiche strutturali proprie che giustificano una disciplina diversa rispetto al procedimento davanti al tribunale monocratico, senza violare i principi costituzionali di uguaglianza e di difesa.

    Il principio

    Le speciali forme di definizione del procedimento davanti al giudice di pace penale (oblazione, condotte riparatorie) hanno regole procedurali proprie che non devono necessariamente coincidere con quelle del rito ordinario. La mancata previsione dell’avviso nella citazione non pregiudica irrimediabilmente il diritto di difesa se l’imputato ha altri strumenti per conoscere le proprie facoltà.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «condotte riparatorie» ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 274/2000?

    Un istituto peculiare del processo penale davanti al giudice di pace: se l’imputato dimostra di aver risarcito il danno o di aver adottato condotte riparatorie, il giudice può dichiarare estinto il reato per congruità della riparazione.

    Quale è la differenza con l’ordinanza n. 10/2004?

    L’ordinanza n. 10 contestava solo l’omessa avvertenza sull’oblazione; questa aggiunge anche la mancata informazione sulla possibilità di avvalersi delle condotte riparatorie ex art. 35 d.lgs. 274/2000.

    L’imputato davanti al giudice di pace può comunque chiedere l’oblazione?

    Sì: la facoltà di chiedere l’oblazione esiste comunque, anche senza avviso formale nella citazione, purché la richiesta sia presentata prima dell’apertura del dibattimento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 49/2004 – Fondi statali opere pubbliche locali e autonomia finanziaria

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    La Corte dichiara incostituzionali gli artt. 54 e 55 della legge finanziaria 2002 che istituivano due fondi statali per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche locali. Tali fondi violano il nuovo art. 119 Cost. perché finanziano funzioni ordinarie degli enti locali senza rispettare il riparto di competenze e il principio di autonomia finanziaria.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva impugnato due disposizioni della legge finanziaria 2002 che istituivano un “Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche” e un “Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale”. Entrambi i fondi erano gestiti a livello ministeriale e si applicavano a Regioni ed enti locali senza coinvolgere le Regioni nei processi decisionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). Parametri: artt. 117 e 119, quarto comma, Cost. Rimettente: Regione Emilia-Romagna con ricorso in via principale. Udienza pubblica del 17 giugno 2003.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambe le norme. Richiamando la propria sentenza n. 16/2004, afferma che lo Stato può finanziare funzioni degli enti locali solo nell’ambito delle materie di propria competenza esclusiva o attraverso gli interventi speciali ex art. 119, quinto comma, Cost. I fondi istituiti non rientrano in nessuna di queste categorie: hanno fini generici, non si configurano come interventi speciali e non rispettano il ruolo delle Regioni nella distribuzione delle risorse.

    Il principio

    Lo Stato non può istituire fondi a gestione ministeriale per finanziare funzioni ordinarie degli enti locali in materie di competenza regionale o concorrente, senza rispettare il riparto costituzionale delle competenze e senza coinvolgere le Regioni. Il nuovo art. 119 Cost. impone che le risorse affluiscano agli enti locali senza vincoli di destinazione specifici gestiti centralmente, salvo gli interventi speciali in favore di determinati enti per finalità qualificate.

    Domande e risposte

    Quando lo Stato può finanziare opere pubbliche locali?

    Solo nelle materie di propria competenza esclusiva o attraverso gli interventi speciali previsti dall’art. 119, quinto comma, Cost., che devono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento ordinario, finalizzati a scopi specifici e indirizzati a determinati enti, con coinvolgimento delle Regioni.

    Perché i due fondi erano incostituzionali?

    Perché finanziavano funzioni ordinarie delle Regioni e degli enti locali (progettazione e realizzazione di opere pubbliche) in modo generico e centralizzato, senza un ruolo delle Regioni, e non rispettavano il riparto di competenze del Titolo V della Costituzione riformato nel 2001.

    Cosa deve fare lo Stato dopo questa sentenza?

    I fondi caducati dovranno essere assoggettati, se necessario, a una nuova disciplina legislativa rispettosa della Costituzione, che preveda il coinvolgimento delle Regioni e rispetti l’autonomia finanziaria degli enti locali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 22/2004 – Correzione errore materiale nella sentenza n. 303/2003

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    La Corte interviene d’ufficio per correggere un errore materiale contenuto nell’epigrafe della sentenza n. 303 del 2003, sopprimendo dalla lista dei difensori un nominativo erroneamente inserito. Si tratta di un atto di mera correzione formale, privo di effetti sulla sostanza della decisione.

    Di cosa si tratta

    La Corte costituzionale ha il potere di correggere errori materiali contenuti nelle proprie pronunce, ai sensi dell’art. 21 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte. Nella specie, nell’epigrafe della sentenza n. 303 del 1° ottobre 2003 era stato erroneamente indicato come difensore della Provincia autonoma di Bolzano l’avv. Beniamino Caravita di Toritto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale ma di un procedimento di correzione di errore materiale instaurato d’ufficio. L’errore consisteva nell’aver indicato nella rubrica della sentenza n. 303/2003, come difensore della Provincia autonoma di Bolzano, un nome in realtà non corrispondente alla parte assistita.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone che nell’epigrafe della sentenza n. 303 del 2003, nel quarto capoverso, dopo le parole «per la Provincia autonoma di Bolzano;» siano soppresse le parole «Beniamino Caravita di Toritto e». Nessuna modifica viene apportata alla parte dispositiva o motivazionale della pronuncia.

    Il principio

    La Corte costituzionale può correggere errori materiali nelle proprie decisioni con ordinanza, ai sensi dell’art. 21 delle norme integrative. La correzione non tocca il contenuto della pronuncia né produce effetti sulle parti del giudizio originario.

    Domande e risposte

    Cos’è un errore materiale in una sentenza?

    Un errore materiale è un errore puramente formale — una svista, un refuso o un dato errato — che non riflette la volontà reale del giudice. Si distingue dall’errore di diritto, che attiene invece al ragionamento giuridico.

    Chi può richiedere la correzione?

    La correzione può essere richiesta dalle parti oppure disposta d’ufficio dalla Corte. Nel caso di specie la Corte ha agito d’ufficio, senza istanza di parte.

    La sentenza n. 303/2003 era una decisione importante?

    Sì, la sentenza n. 303 del 2003 è una delle più significative in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V, relativa alla materia dei lavori pubblici e della leale collaborazione. La presente ordinanza ne corregge solo un dato formale dell’intestazione.