Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 197/2004 – Restituzione atti condono edilizio giudici rimettenti

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    La Corte ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti (TAR Emilia-Romagna sezione di Parma, TAR Piemonte e GIP Tribunale di Verona) che avevano sollevato questioni sull’art. 32 del d.l. 269/2003. La sentenza n. 196/2004, pronunciata contestualmente, ha modificato la disciplina impugnata rendendo necessario un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

    Di cosa si tratta

    Tre giudici (il TAR Emilia-Romagna sezione di Parma, il TAR Piemonte e il GIP del Tribunale di Verona) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, in materia di condono edilizio. Le questioni erano in parte analoghe a quelle decise con la sentenza n. 196 del 2004.

    La questione di legittimità costituzionale

    I rimettenti contestavano disposizioni dell’art. 32 del d.l. 269/2003 in riferimento a parametri costituzionali relativi alle competenze regionali in materia di governo del territorio. Le questioni erano connesse a quelle risolte con la sentenza n. 196/2004.

    La decisione della Corte

    La Corte, anziché pronunciarsi nel merito, dispone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La sentenza n. 196/2004 ha dichiarato parzialmente incostituzionale la disciplina impugnata, modificando sostanzialmente il quadro normativo. I giudici a quibus devono quindi riesaminare la rilevanza e la perdurante applicabilità delle questioni originariamente sollevate.

    Il principio

    Quando una pronuncia della Corte sopravvenuta nel corso del giudizio incidentale modifica sostanzialmente la normativa su cui si fondavano le questioni di legittimità costituzionale, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti perché valutino la persistente rilevanza delle questioni.

    Domande e risposte

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    Significa che la Corte non decide nel merito e rimanda i fascicoli ai giudici che avevano sollevato le questioni, affinché rivalutino se le questioni siano ancora rilevanti dopo la sopravvenuta sentenza n. 196/2004.

    I giudici rimettenti sono obbligati a risollevare le questioni?

    No. Dopo aver riesaminato la normativa modificata, possono ritenere le questioni superate oppure sollevarle nuovamente in forma riformulata.

    Quando si utilizza questo meccanismo?

    La Corte ricorre alla restituzione degli atti nei casi in cui, durante il giudizio incidentale, sopravvenga una modifica normativa che rende incerto se la questione sia ancora pertinente al caso concreto davanti al giudice a quo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 256/2004 – Fondo unico spettacolo e competenze regionali

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sui ricorsi della Regione Toscana contro i decreti ministeriali che disciplinavano i criteri di erogazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) per musica e danza. La questione riguardava il riparto di competenze Stato–Regioni dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione a due decreti del Ministro per i beni e le attività culturali (d.m. n. 47/2002 per la musica e d.m. n. 188/2002 per la danza), che fissavano i criteri di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo. La Regione sosteneva che, dopo la riforma costituzionale del 2001, lo spettacolo fosse diventato materia di competenza residuale o concorrente regionale, e che lo Stato non potesse più disciplinarla con regolamenti ministeriali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Toscana: contestazione dei decreti ministeriali attuativi della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Fondo unico per lo spettacolo), in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nella parte in cui il Governo continuava a esercitare potere regolamentare in materie asseritamente divenute di competenza regionale con la legge costituzionale n. 3 del 2001.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara cessata la materia del contendere. Nel corso del procedimento erano intervenute modifiche normative che avevano reso privi di oggetto i ricorsi regionali, privando di attualità la lesione delle attribuzioni invocata dalla Regione Toscana.

    Il principio

    La cessazione della materia del contendere in un conflitto di attribuzioni può essere dichiarata quando le norme impugnate siano state abrogate o sostituite in modo da rendere priva di oggetto la contestazione originaria, anche nell’ambito del complesso riparto di competenze Stato–Regioni in materia di spettacolo successivo alla riforma del Titolo V.

    Domande e risposte

    Che cos’è il Fondo unico per lo spettacolo?

    Il FUS è un fondo istituito dalla legge n. 163 del 1985 per il sostegno finanziario di enti, istituzioni e imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante.

    Perché la Regione Toscana aveva sollevato il conflitto?

    Perché riteneva che, dopo la riforma costituzionale del 2001, la materia “spettacolo” fosse passata alla competenza regionale e che lo Stato non potesse più disciplinarla con regolamenti, né erogare direttamente finanziamenti con vincoli di destinazione.

    Cosa significa “cessata la materia del contendere”?

    Significa che, nel corso del giudizio, è venuta meno la ragione originaria del conflitto (ad esempio per abrogazione o modifica della norma contestata), così la Corte non deve pronunciarsi nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 253/2004 – Custodia cautelare all’estero e termini di fase

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 722 c.p.p.: la norma, nella parte in cui non computava la custodia cautelare subita all’estero ai fini dei termini di fase, viola gli artt. 3 e 13 della Costituzione. Il periodo di detenzione all’estero in attesa di estradizione deve essere conteggiato anche per i termini di fase, non solo per la durata complessiva.

    Di cosa si tratta

    Un imputato per reati di droga (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990) era stato arrestato in Olanda il 29 marzo 1999 su richiesta di estradizione italiana, vi era rimasto detenuto fino al 9 gennaio 2003 e poi estradato. Condannato in primo grado, aveva subito un annullamento con rinvio dalla Cassazione, con conseguente regresso del procedimento. Aveva quindi chiesto la scarcerazione per decorrenza del doppio dei termini di fase. L’art. 722 c.p.p. computava la detenzione estera solo per la durata complessiva, non per i termini di fase.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 722 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che la custodia cautelare subita all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione italiana rilevasse ai fini del computo dei termini di fase (artt. 303, commi 1, 2 e 3, c.p.p.). Parametri costituzionali: artt. 3 (uguaglianza) e 13 (libertà personale) della Costituzione. Rimettente: Corte di cassazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 722 c.p.p. «nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice».

    Il principio

    La privazione della libertà personale subita all’estero in esecuzione di una domanda di estradizione dello Stato italiano è funzionalmente equiparabile alla custodia cautelare in Italia: deve pertanto essere computata anche ai fini dei termini di fase previsti dall’art. 303 c.p.p., pena una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e della garanzia costituzionale della libertà personale (art. 13 Cost.).

    Domande e risposte

    Che cosa sono i termini di fase nella custodia cautelare?

    I termini di fase (art. 303 c.p.p.) stabiliscono la durata massima della custodia cautelare in ogni fase del procedimento (indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio di primo grado, appello, Cassazione). Il loro superamento obbliga il giudice a rimettere in libertà l’imputato.

    Prima della sentenza, come veniva trattata la detenzione all’estero?

    L’art. 722 c.p.p., nella versione modificata dal d.l. n. 306/1992, computava la detenzione estera solo ai fini della durata complessiva della custodia cautelare (art. 303, comma 4), non dei singoli termini di fase. Ciò consentiva che l’imputato restasse detenuto più a lungo del consentito in caso di regresso del procedimento.

    Questa sentenza vale retroattivamente?

    Le sentenze di illegittimità costituzionale producono effetti ex tunc (retroattivi), salvo i rapporti esauriti: l’imputato del caso poteva quindi richiedere la scarcerazione computando il periodo di detenzione in Olanda ai fini dei termini di fase.

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  • Corte cost. n. 196/2004 – Condono edilizio e competenze regionali

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 32 del d.l. 269/2003 sul condono edilizio. I commi 25 e 26 violano le competenze legislative regionali in materia di governo del territorio perché non consentono alle Regioni di determinare limiti volumetrici più restrittivi né di regolare le condizioni per la sanatoria. Anche il comma 14 è dichiarato incostituzionale nella parte lesiva dell’autonomia regionale.

    Di cosa si tratta

    Sei Regioni (Campania, Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia Giulia) hanno impugnato numerosi commi dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che disciplina il condono edilizio straordinario. Le Regioni sostenevano che la legge statale invadeva le loro competenze in materia di governo del territorio, riconosciute dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorsi regionali contestavano più commi dell’art. 32 del d.l. 269/2003. In particolare, i commi 25 e 26 imponevano limiti volumetrici e tipologie di abusi sanabili fissati dallo Stato senza lasciare alle Regioni margini di adattamento. Il parametro costituzionale era l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce alle Regioni competenza concorrente in materia di governo del territorio.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 32 nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli statali; del comma 26 nella parte in cui non prevede che la Regione possa regolare condizioni e modalità per la sanatoria di tutte le tipologie di abuso; del comma 14 nella parte lesiva dell’autonomia regionale. Rimette ad altra pronuncia le questioni sugli artt. 14, 21 e commi 21-23.

    Il principio

    In materia di governo del territorio, spettante alla legislazione concorrente, lo Stato può dettare i principi fondamentali del condono edilizio, ma deve lasciare alle Regioni la facoltà di fissare limiti più restrittivi e di disciplinare le condizioni di sanatoria degli abusi nel proprio territorio.

    Domande e risposte

    Potevano le Regioni vietare del tutto il condono?

    La Corte non si pronuncia su questo punto nella presente sentenza, riservandosi la decisione su alcune questioni. Tuttavia afferma che le Regioni possono fissare limiti più restrittivi di quelli statali.

    Cosa cambia concretamente per i cittadini che avevano presentato domanda di condono?

    Le Regioni ora possono adottare leggi che riducano i volumi massimi sanabili o escludano alcune tipologie di abuso rispetto a quanto previsto dalla normativa statale.

    Quali commi dell’art. 32 restano validi?

    La Corte salva i commi non espressamente dichiarati incostituzionali e riserva ulteriori decisioni sulle questioni pendenti relative ad altri commi dello stesso articolo.

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  • Corte cost. n. 252/2004 – Dirigenza regionale siciliana e copertura finanziaria

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 39 della legge della Regione Siciliana n. 10/2000, relativa alla dirigenza e ai rapporti di lavoro regionali. La Corte dei conti aveva dubitato della compatibilità della norma con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 39 della legge regionale siciliana n. 10 del 2000 disciplina aspetti della dirigenza e dei rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ne ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per presunte violazioni del principio di uguaglianza e dell’obbligo di copertura finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana). Parametri costituzionali: artt. 3 (uguaglianza) e 81, quarto comma (copertura finanziaria), della Costituzione. Rimettente: Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione non soddisfa i requisiti necessari, in particolare in punto di rilevanza nel giudizio a quo o di adeguata motivazione dei dubbi di costituzionalità.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti in sede giurisdizionale deve essere motivata in modo specifico, indicando con precisione le norme impugnate, i parametri costituzionali violati e il nesso di rilevanza con il giudizio principale. L’assenza di tali requisiti determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    La Corte dei conti può sollevare questioni di legittimità costituzionale?

    Sì: la Corte dei conti in sede giurisdizionale (non in sede di controllo) è un giudice a tutti gli effetti, legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale nei giudizi pendenti davanti a sé.

    Che cosa prevede l’art. 81, quarto comma, della Costituzione?

    Impone che ogni legge che comporti oneri finanziari nuovi o maggiori indichi anche i mezzi per farvi fronte (principio di copertura finanziaria). È uno dei principi fondamentali del diritto di bilancio costituzionale.

    Le leggi delle regioni a statuto speciale come la Sicilia sono soggette al controllo della Corte costituzionale?

    Sì: le leggi regionali, comprese quelle delle regioni a statuto speciale, sono sottoposte al controllo di legittimità costituzionale, sia in via incidentale (su rimessione di un giudice) sia in via principale (su ricorso dello Stato).

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  • Corte cost. n. 251/2004 – Intercettazioni in luoghi privati e inviolabilità del domicilio

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa alle intercettazioni nei luoghi di privata dimora (art. 266, comma 2, c.p.p.) e alle deroghe previste dalla normativa antimafia (art. 13 d.l. n. 152/1991), sollevata dalla Cassazione in riferimento all’art. 14 della Costituzione (inviolabilità del domicilio).

    Di cosa si tratta

    L’art. 266, comma 2, c.p.p. disciplina le intercettazioni ambientali nei luoghi di privata dimora: di regola sono ammesse solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa. L’art. 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203/1991, prevede una disciplina derogatoria più ampia per la criminalità organizzata. La Cassazione ne ha dubitato la compatibilità con l’art. 14 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 266, comma 2, del codice di procedura penale e art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata). Parametro costituzionale: art. 14 della Costituzione (inviolabilità del domicilio). Rimettente: Corte di cassazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione non soddisfa i requisiti tecnici necessari — in particolare quelli riguardanti la rilevanza e la non manifesta infondatezza — per accedere al giudizio di merito.

    Il principio

    L’inviolabilità del domicilio ex art. 14 Cost. non esclude la possibilità di intercettazioni ambientali, ma esige che queste siano autorizzate dall’autorità giudiziaria e disciplinate dalla legge. La questione di compatibilità costituzionale delle norme derogatorie in materia di criminalità organizzata non può essere esaminata in assenza dei presupposti di ammissibilità.

    Domande e risposte

    Quando è ammessa un’intercettazione ambientale nel domicilio?

    Secondo il codice di rito, solo quando vi è fondato motivo di ritenere che l’attività criminosa si stia svolgendo in quel luogo. Per i reati di criminalità organizzata la disciplina di cui al d.l. n. 152/1991 consente intercettazioni ambientali anche in assenza di tale condizione.

    Perché l’art. 14 Cost. è rilevante per le intercettazioni?

    L’art. 14 Cost. garantisce l’inviolabilità del domicilio: le ispezioni, perquisizioni e sequestri in luoghi privati sono ammissibili solo nei casi e modi stabiliti dalla legge, con garanzie motivazionali. Le intercettazioni ambientali costituiscono una forma di accesso indiretto al domicilio.

    La manifesta inammissibilità chiude definitivamente la questione?

    No: il giudice rimettente potrà sollevare nuovamente la questione con un’ordinanza che superi i vizi processuali rilevati dalla Corte, correggendo la motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza.

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  • Corte cost. n. 250/2004 – Conflitto di attribuzioni Corte Appello Venezia: improcedibile

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    La Corte dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Venezia. Come in analoghi casi, la pronuncia di improcedibilità chiude il processo senza definire nel merito la questione di competenza.

    Di cosa si tratta

    La Corte di appello di Venezia aveva proposto un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, verosimilmente in un procedimento in cui una delibera parlamentare di insindacabilità aveva inciso sul giudizio pendente. La Corte costituzionale ha rilevato un vizio processuale che ne ha determinato l’improcedibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Venezia. Presidente del collegio: Gustavo Zagrebelsky; Redattore: Giovanni Maria Flick. Il testo integrale riporta i dettagli del procedimento a quo e le specifiche ragioni dell’improcedibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzioni. La decisione non si pronuncia nel merito e non attribuisce le competenze contestate all’uno o all’altro potere.

    Il principio

    Nei giudizi per conflitto di attribuzioni, la Corte verifica preliminarmente la sussistenza delle condizioni processuali. Se mancano, dichiara l’improcedibilità con ordinanza, preservando la possibilità di una futura corretta instaurazione del conflitto.

    Domande e risposte

    In che modo la Corte di appello può essere «potere dello Stato» legittimato al conflitto?

    La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto ai giudici, in quanto espressione del «potere giudiziario», la legittimità attiva a proporre conflitti di attribuzioni, purché il caso riguardi atti che incidano sull’esercizio della funzione giurisdizionale.

    Che cosa distingue il conflitto di attribuzioni dal ricorso incidentale di legittimità costituzionale?

    Il ricorso incidentale mira a far dichiarare incostituzionale una norma. Il conflitto di attribuzioni, invece, non censura una norma ma un atto (es. delibera parlamentare) che si assume abbia invaso le attribuzioni di un altro potere.

    Il conflitto di Venezia riguardava insindacabilità parlamentare?

    Il testo integrale disponibile su Consulta OnLine fornisce i dettagli del procedimento. L’ordinanza con cui la Corte dichiara l’improcedibilità non contiene elementi di merito sul tipo di conflitto.

  • Corte cost. n. 249/2004 – Conflitto di attribuzioni GUP Milano: improcedibile

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    La Corte dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano. La dichiarazione di improcedibilità chiude il processo senza pronuncia nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Milano aveva proposto un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, presumibilmente in relazione a una delibera di insindacabilità parlamentare che aveva interferito con un procedimento penale pendente. La Corte ha dichiarato il giudizio improcedibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano. Il testo integrale dell’ordinanza, disponibile su Consulta OnLine, indica le specifiche ragioni processuali che hanno determinato la dichiarazione di improcedibilità. Presidente: Gustavo Zagrebelsky; Redattore: Valerio Onida.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzioni. La pronuncia non entra nel merito della questione e non definisce a quale potere spetti la competenza contestata.

    Il principio

    L’improcedibilità del conflitto di attribuzioni può derivare da vizi processuali sopravvenuti o originari che impediscono l’esame nel merito. La Corte ne prende atto con ordinanza, senza formulare alcuna valutazione sulle attribuzioni in contestazione.

    Domande e risposte

    Chi può sollevare un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    I «poteri dello Stato» legittimati a proporre conflitto sono individuati dalla Corte stessa: rientrano tipicamente il Parlamento (attraverso le Camere), il Governo, la Magistratura (nelle sue diverse articolazioni), il Presidente della Repubblica.

    Quali sono le cause tipiche di improcedibilità in un conflitto di attribuzioni?

    Tra le cause più frequenti: la mancata notifica nel termine perentorio, il difetto di legittimazione del ricorrente, la sopravvenuta carenza di interesse, o la proposizione del ricorso prima che la lesione delle attribuzioni si fosse compiuta.

    Può il GUP di Milano riproporre il conflitto?

    Sì, se vengono sanati i vizi processuali che hanno determinato l’improcedibilità, e se permane l’interesse alla definizione del conflitto.

  • Corte cost. n. 248/2004 – Intercettazioni art. 268 c.p.p. e limiti della delega

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, del codice di procedura penale in materia di intercettazioni telefoniche, sollevata dal GIP del Tribunale di Trani in riferimento all’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega).

    Di cosa si tratta

    L’art. 268, comma 3, c.p.p. disciplina le modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione, stabilendo che le stesse devono avvenire mediante impianti installati nella procura della Repubblica. Il GIP del Tribunale di Trani dubitava che tale norma eccedesse i limiti della delega legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 268, comma 3, del codice di procedura penale. Parametro costituzionale: art. 76 della Costituzione (principio di delega: il Governo esercita la funzione legislativa delegata nei limiti stabiliti dalla legge di delega). Rimettente: Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. La norma censurata non eccede i limiti della delega legislativa fissati dal Parlamento: l’art. 268, comma 3, c.p.p. è pienamente compatibile con il dettato dell’art. 76 Cost.

    Il principio

    La manifesta infondatezza è dichiarata con ordinanza quando la questione è priva di qualsiasi pregio in punto di diritto, senza necessità di un’approfondita disamina. Il controllo sull’eccesso di delega (art. 76 Cost.) richiede che il Governo abbia travalicato i principi e i criteri direttivi fissati dalla legge delega, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.

    Domande e risposte

    Che cosa prescrive l’art. 268, comma 3, c.p.p. sulle intercettazioni?

    Stabilisce che le operazioni di intercettazione devono essere eseguite per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica; solo in caso di insufficienza o inidoneità di tali impianti è consentito l’uso di impianti privati.

    Che cosa significa «eccesso di delega» ex art. 76 della Costituzione?

    Si ha eccesso di delega quando il Governo, nell’esercitare la funzione legislativa delegata, va oltre i principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega del Parlamento, violando il confine tra potere legislativo e potere esecutivo.

    Perché la questione è «manifestamente» infondata?

    Perché la Corte, anche solo da un esame sommario, non ravvisa alcuna plausibile violazione dell’art. 76 Cost. nella norma sulle intercettazioni. La manifesta infondatezza consente di decidere con ordinanza, senza udienza pubblica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 247/2004 – Conflitto attribuzioni Bossi-Biagi: improcedibile

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    La Corte dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento civile promosso da Enzo Biagi contro il deputato Umberto Bossi. Il conflitto era stato sollevato avverso la delibera camerale di insindacabilità per le dichiarazioni di Bossi che avevano definito Biagi «ladrone».

    Di cosa si tratta

    Enzo Biagi aveva convenuto in giudizio Umberto Bossi chiedendo il risarcimento del danno per le dichiarazioni rilasciate da Bossi in un’intervista al quotidiano «Il Resto del Carlino» dell’11 agosto 1996, nella quale Bossi aveva definito Biagi «ladrone» e aveva usato espressioni offensive. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. La Corte di appello di Bologna aveva sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Bologna, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità adottata l’8 aprile 1999 per le dichiarazioni del deputato Umberto Bossi. Parametro di riferimento: art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzioni. La decisione di improcedibilità non entra nel merito della questione relativa all’insindacabilità delle dichiarazioni di Bossi, ma chiude il processo per ragioni processuali.

    Il principio

    Il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato può essere dichiarato improcedibile quando mancano le condizioni processuali per un esame nel merito, ivi incluse le condizioni relative alla corretta instaurazione del contraddittorio o ai requisiti formali del ricorso.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra improcedibilità e inammissibilità nel giudizio costituzionale?

    L’inammissibilità riguarda tipicamente il difetto ab origine dei presupposti della questione (es. irrilevanza). L’improcedibilità si verifica quando, pur sussistendo inizialmente le condizioni, intervengono cause che impediscono la prosecuzione del giudizio.

    Cosa accade al processo civile di Biagi contro Bossi?

    La Corte di appello, non avendo ottenuto una pronuncia nel merito sul conflitto, dovrà decidere il giudizio civile tenendo conto della delibera di insindacabilità della Camera, salvo ulteriori sviluppi processuali.

    L’insindacabilità parlamentare protegge le dichiarazioni rese in un’intervista?

    Solo se le dichiarazioni sono riconducibili a opinioni già espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari (nesso funzionale). La Corte, in altri casi analoghi, ha negato l’immunità per dichiarazioni rese ai media in contesto extraparlamentare senza tale nesso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 246/2004 – Insindacabilità parlamentare Mancuso: nessun nesso funzionale

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte stabilisce che non spetta alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dal deputato Filippo Mancuso in un convegno di partito, che definivano le Procure di Milano e Palermo «tribune eversive» impegnate in attività «autenticamente terroristiche». Le affermazioni non sono riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Filippo Mancuso era imputato di diffamazione per dichiarazioni rese in un convegno di partito a Benevento nel giugno 1997, riportate dall’ANSA e da vari quotidiani: aveva definito i Procuratori della Repubblica di Milano e Palermo (Borrelli e Caselli) come una «congrega di personaggi» che svolgeva attività «autenticamente terroristiche». La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il GUP del Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal GUP del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati. La delibera di insindacabilità contestata riguarda dichiarazioni rese in sede extraparlamentare (convegno di partito), in asserita assenza del nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari richiesto dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità in relazione a quelle dichiarazioni e annulla la deliberazione adottata il 18 gennaio 2000. Le espressioni contestate — come «tribune eversive», «delitti morali e politici», attività «autenticamente terroristiche» — esorbitano dalla critica funzionalmente connessa all’attività parlamentare e non godono dell’immunità ex art. 68, primo comma, Cost.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione richiede un nesso funzionale diretto tra le dichiarazioni rese e l’esercizio delle funzioni parlamentari. Le dichiarazioni rese in sede extraparlamentare (convegni, interviste) possono rientrare nell’immunità solo se costituiscono sostanziale riproposizione di atti tipicamente parlamentari. Affermazioni meramente diffamatorie prive di tale nesso non sono coperte dall’art. 68 Cost.

    Domande e risposte

    Che cosa copre l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 della Costituzione?

    Copre le opinioni espresse e i voti dati dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni. L’immunità si estende anche ad attività extraparlamentari che siano espressione tipica e diretta del mandato parlamentare (es. riproposizione di dichiarazioni già rese in aula).

    Perché le dichiarazioni di Mancuso non erano coperte dall’art. 68 Cost.?

    Perché erano state rese in un contesto di partito (convegno a Benevento), non in sede parlamentare, e il loro contenuto (accuse di terrorismo ai PM) non costituiva riproposizione di atti o opinioni espressi nell’esercizio di funzioni parlamentari.

    Che effetto ha l’annullamento della delibera di insindacabilità?

    Il procedimento penale per diffamazione a carico del deputato Mancuso può riprendere il suo corso davanti al GUP del Tribunale di Roma, non essendovi più l’ostacolo della delibera camerale.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare: ambito e limiti dell’immunità per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
  • Corte cost. n. 245/2004 – Adozione di maggiorenne e tutela dei figli naturali minorenni

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 291 del codice civile sull’adozione di maggiorenni: la norma è illegittima nella parte in cui consentiva tale adozione anche a chi avesse figli naturali riconosciuti minorenni (o maggiorenni non consenzienti), creando una disparità irragionevole rispetto al divieto già previsto per i figli legittimi minori.

    Di cosa si tratta

    L’art. 291 c.c. disciplina l’adozione di persone maggiori di età. Prima della sentenza, la norma — come già interpretata dalla Corte con la sentenza n. 557 del 1988 — vietava l’adozione di maggiorenne a chi avesse discendenti legittimi minori (non in grado di esprimere il consenso), ma la permetteva a chi avesse figli naturali riconosciuti minorenni. Il Tribunale di La Spezia ha ritenuto questa differenziazione irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 291 del codice civile. Parametro costituzionale: art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza). Rimettente: Tribunale di La Spezia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 c.c. «nella parte in cui non prevede che l’adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall’adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti». In questo modo la tutela dei figli minori viene estesa anche ai figli naturali riconosciuti, eliminando la disparità di trattamento.

    Il principio

    Il principio di uguaglianza impone che la protezione dei minori nell’adozione di maggiorenni si applichi indipendentemente dalla natura giuridica (legittima o naturale) del rapporto di filiazione. La distinzione tra figli legittimi e figli naturali non giustifica un diverso livello di tutela nella materia dell’adozione.

    Domande e risposte

    Chi può adottare un maggiorenne?

    Chiunque non abbia discendenti legittimi o legittimati minorenni, né figli naturali riconosciuti minorenni (dopo questa sentenza). Se i discendenti sono maggiorenni, occorre il loro consenso. La differenza di età tra adottante e adottato deve essere almeno diciotto anni.

    Perché la presenza di figli minori è un ostacolo all’adozione del maggiorenne?

    Perché l’adozione del maggiorenne potrebbe ledere gli interessi patrimoniali e affettivi dei figli minorenni dell’adottante, che non sono in grado di esprimere il consenso al nuovo rapporto filiale creato dall’adozione.

    Cosa succede se i figli naturali sono maggiorenni?

    Anche in questo caso è necessario il loro consenso. Se manca il consenso del figlio naturale maggiorenne, l’adozione del maggiorenne non può essere pronunciata, in applicazione del principio stabilito da questa sentenza.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza: parificazione tra figli legittimi e naturali nella protezione dei minori