Art. 282 c.c. [Legittimazione di figli premorti] (1)
Articolo abrogato.

Articolo abrogato.

In vigore
susseguente matrimonio] (1) […]

In vigore
giudice] (1) […]

In vigore
morte dei genitori] (1) […]

[Abrogato]
(1) […]

In vigore
matrimonio] (1) […]

Articolo abrogato.

In vigore
provvedimento del giudice] (1) […]

In vigore
L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.