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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Marche sull’art. 27, comma 13, della legge finanziaria 2002, che sottrae a pignoramento ed esecuzione forzata i fondi delle addizionali IRPEF comunali e provinciali depositati su contabilità speciali del Ministero dell’interno. La norma attiene alle “norme processuali”, materia di competenza esclusiva statale.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2002 aveva introdotto una norma che rendeva impignorabili ed insequestrabili le somme depositate su contabilità speciali del Ministero dell’interno a titolo di addizionali IRPEF comunali e provinciali, in attesa di essere trasferite agli enti locali destinatari. La Regione Marche ha contestato questa disposizione davanti alla Corte.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Marche ha impugnato l’art. 27, comma 13, della legge n. 448/2001 (come modificato dall’art. 3-quater del d.l. n. 13/2002, convertito in legge n. 75/2002), in riferimento all’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione. Ad avviso della ricorrente, la norma disciplinerebbe il “sistema contabile degli enti territoriali”, materia di competenza regionale residuale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. La norma impugnata non regola il sistema contabile degli enti locali, ma stabilisce un limite all’assoggettabilità ad esecuzione di determinate somme. Si tratta di una disposizione attinente alle “norme processuali” di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l), di competenza esclusiva dello Stato.

Il principio

Una norma che rende impignorabili fondi pubblici in transito verso enti locali ha natura processuale, non contabile. Rientra pertanto nella materia “giurisdizione e norme processuali”, riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, e non invade la competenza regionale.

Domande e risposte

Perché questi fondi erano resi impignorabili?

Per garantire che le somme già accantonate per i Comuni e le Province arrivassero a destinazione senza poter essere bloccate da creditori di altri soggetti, assicurando la funzionalità finanziaria degli enti locali.

La materia contabile degli enti locali è di competenza regionale?

Sì, ma la Corte ha precisato che la norma in questione non regola la contabilità in senso stretto, bensì la disciplina processuale dell’esecuzione forzata, che rimane di esclusiva competenza statale.

Può lo Stato rendere impignorabili somme destinate agli enti locali?

Sì, quando lo fa con una norma di natura processuale che non incide sull’ordinamento contabile regionale. Il vincolo di impignorabilità tutela la funzione pubblica del fondo, non la competenza regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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