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La Corte dichiara non fondati i ricorsi delle Regioni Umbria, Basilicata e Toscana contro il decreto-legge 7/2002 e la legge di conversione 55/2002, che istituì un procedimento unico statale per autorizzare la costruzione di grandi impianti elettrici. Lo Stato può accentrare la funzione autorizzatoria per esigenze di sicurezza energetica nazionale.
Di cosa si tratta
Nel 2002 il Governo adottò un decreto-legge per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, istituendo un procedimento unico statale per autorizzare la costruzione e l’esercizio di impianti di potenza superiore a 300 MW termici. Le Regioni contestarono l’attribuzione allo Stato di funzioni amministrative in materia energetica, di competenza legislativa concorrente.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Umbria, Basilicata e Toscana impugnarono il d.l. 7/2002 e la l. 55/2002 per violazione degli artt. 77, secondo comma; 117, primo, secondo lett. m), e terzo comma; 118, primo e secondo comma; e 120, secondo comma, della Costituzione, contestando sia la carenza dei presupposti del decreto-legge sia l’invasione delle competenze energetiche regionali.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondati i ricorsi. Sussistevano i presupposti di necessità e urgenza per il decreto-legge. La disciplina di un procedimento unico per impianti di grande rilevanza nazionale è giustificata dall’esigenza unitaria di garantire la sicurezza energetica, che supera il normale riparto di competenze concorrenti in materia di produzione e distribuzione di energia.
Il principio
Il principio di sussidiarietà consente allo Stato di attirare a sé funzioni amministrative normalmente regionali quando vi siano esigenze di esercizio unitario a livello nazionale, purché siano previste adeguate forme di leale collaborazione con le Regioni.
Domande e risposte
Cosa prevedeva il decreto-legge 7/2002 impugnato dalle Regioni?
Un procedimento unico statale per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.
Perché lo Stato può accentrare l’autorizzazione energetica nonostante la competenza concorrente delle Regioni?
Perché la sicurezza del sistema elettrico nazionale richiede un esercizio unitario che trascende i confini regionali, giustificando l’attrazione della funzione a livello statale secondo il principio di sussidiarietà.
Le Regioni hanno qualche ruolo nel procedimento autorizzatorio?
Sì: la Corte valorizza la necessità di forme di leale collaborazione tra Stato e Regioni nel procedimento, anche quando la decisione finale spetta allo Stato.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — Decreto-legge: presupposti e limiti
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 118 della Costituzione — Principio di sussidiarietà
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