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La Corte esamina la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 30/2002 in materia energetica. Dichiara inammissibile la questione sull’art. 9 per un profilo e non fondata per un altro. Dichiara cessata la materia del contendere sull’art. 14, comma 5, a seguito di una modifica normativa sopravvenuta.
Di cosa si tratta
La legge regionale friulana n. 30/2002 prevedeva all’art. 9 un procedimento di autorizzazione unica regionale per la realizzazione di opere e infrastrutture connesse agli elettrodotti, compresi quelli transfrontalieri. Il Governo contestò che la Regione non avesse competenza sulle reti di importazione/esportazione di energia ad alta tensione, riservate allo Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio impugnò gli artt. 9, commi 2 e 3, e 14, comma 5, della l.r. FVG n. 30/2002 in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., al d.lgs. 79/1999 sul mercato interno dell’energia elettrica, e al d.lgs. 110/2002 sulle norme di attuazione dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia in materia di energia.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 9 nella parte relativa al d.lgs. 79/1999 e all’art. 117, primo comma, Cost. Non fondata la questione sull’art. 9 relativa al d.lgs. 110/2002. Cessata la materia del contendere sulla questione relativa all’art. 14, comma 5, per sopravvenuta modifica normativa.
Il principio
Le Regioni a statuto speciale possono esercitare le funzioni energetiche loro trasferite dallo Stato con i decreti di attuazione dello statuto, ma non possono estendere la propria competenza autorizzatoria alle infrastrutture di interesse nazionale come le reti di trasporto ad alta tensione con l’estero.
Domande e risposte
Perché la questione sull’art. 9 era inammissibile per un profilo?
Perché il parametro invocato (d.lgs. 79/1999) non è una norma costituzionale ma una norma ordinaria, e la Corte non può valutare la conformità di una legge regionale a una norma ordinaria statale nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Cosa è successo alla questione sull’art. 14, comma 5?
La materia del contendere è cessata perché la Regione ha modificato quella norma dopo la proposizione del ricorso, eliminando il contrasto con la normativa statale.
Il Friuli-Venezia Giulia ha competenze speciali in materia energetica?
Sì: in quanto regione a statuto speciale ha ricevuto trasferimenti di competenze con il d.lgs. 110/2002, che ne delimita anche i confini rispetto alle funzioni riservate allo Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.