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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 34, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del GUP che abbia già emesso decreto che dispone il giudizio per gli stessi fatti e imputati, qualora il decreto sia stato annullato e l’udienza preliminare si debba celebrare nuovamente.

Di cosa si tratta

Il GUP del Tribunale di Catania si trovava a dover svolgere una seconda udienza preliminare per gli stessi fatti e imputati, dopo che il decreto che disponeva il giudizio emesso in una prima udienza preliminare era stato annullato in sede dibattimentale. Il giudice ha sollevato questione sulla propria compatibilità a svolgere questo secondo giudizio.

La questione di legittimità costituzionale

Il GUP del Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di GUP per il giudice che, per lo stesso fatto e nei confronti degli stessi imputati, abbia già pronunciato il decreto che dispone il giudizio all’esito di una precedente udienza preliminare.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La Corte aveva già esaminato analoga questione (ord. n. 112/2001) e la sent. n. 224/2001, pur considerando la riforma dell’udienza preliminare operata dalla l. n. 479/1999, non aveva modificato l’esito. La mera ripetizione della udienza preliminare a seguito dell’annullamento del decreto non determina un pregiudizio tale da imporre l’incompatibilità del giudice.

Il principio

L’art. 34, comma 1, c.p.p. sulle incompatibilità del giudice non è costituzionalmente obbligato a prevedere l’incompatibilità del GUP che abbia già emesso decreto che dispone il giudizio, successivamente annullato, e che sia chiamato a svolgere una nuova udienza preliminare per gli stessi fatti.

Domande e risposte

Quando il giudice è incompatibile secondo l’art. 34 c.p.p.?

Il giudice è incompatibile quando ha già esercitato determinate funzioni nel medesimo procedimento (es. ha pronunciato in precedenza sul merito). L’incompatibilità tutela l’imparzialità e il giusto processo.

Perché la questione è manifestamente infondata?

Perché la Corte aveva già affrontato il medesimo problema e ritenuto che il GUP chiamato a celebrare una nuova udienza preliminare dopo l’annullamento del decreto non sia compromesso nella sua imparzialità, non avendo deciso nel merito la regiudicanda.

La riforma dell’udienza preliminare del 1999 non cambiava nulla?

No, secondo la Corte. Anche la sentenza n. 224/2001, che aveva considerato le modifiche della l. n. 479/1999 sull’udienza preliminare, era giunta alla stessa conclusione di non fondatezza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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